|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 666 |
||||||
| La proprietà fondiaria si estingue con la cancellazione dell'iscrizione o con la perdita totale del fondo. | ||||||
| Riguardo all'espropriazione, il momento del trapasso della proprietà è determinato dalle rispettive leggi federali e cantonali. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 964 |
||||||
| Per cancellare o per variare un'iscrizione occorre una dichiarazione scritta delle persone che vi hanno diritto a norma della medesima. | ||||||
| Quest'autorizzazione può essere data con la loro firma nel libro giornale. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 965 |
||||||
| Le operazioni del registro fondiario, come le iscrizioni, le modificazioni, le cancellazioni, possono esser fatte solo quando il richiedente fornisca la prova del diritto di disporre e del titolo giuridico. | ||||||
| La prova del diritto di disporre consiste nello stabilire che il richiedente è quella persona che secondo i dati del registro può chiedere l'operazione, od è un suo procuratore. | ||||||
| La prova del titolo giuridico consiste nella dimostrazione che sono state osservate le forme richieste per la sua validità. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 666 |
||||||
| La proprietà fondiaria si estingue con la cancellazione dell'iscrizione o con la perdita totale del fondo. | ||||||
| Riguardo all'espropriazione, il momento del trapasso della proprietà è determinato dalle rispettive leggi federali e cantonali. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 666 |
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| La proprietà fondiaria si estingue con la cancellazione dell'iscrizione o con la perdita totale del fondo. | ||||||
| Riguardo all'espropriazione, il momento del trapasso della proprietà è determinato dalle rispettive leggi federali e cantonali. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 666 |
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| La proprietà fondiaria si estingue con la cancellazione dell'iscrizione o con la perdita totale del fondo. | ||||||
| Riguardo all'espropriazione, il momento del trapasso della proprietà è determinato dalle rispettive leggi federali e cantonali. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 666 |
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| La proprietà fondiaria si estingue con la cancellazione dell'iscrizione o con la perdita totale del fondo. | ||||||
| Riguardo all'espropriazione, il momento del trapasso della proprietà è determinato dalle rispettive leggi federali e cantonali. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 666 |
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| La proprietà fondiaria si estingue con la cancellazione dell'iscrizione o con la perdita totale del fondo. | ||||||
| Riguardo all'espropriazione, il momento del trapasso della proprietà è determinato dalle rispettive leggi federali e cantonali. | ||||||
|
RS 211.412.41 LAFE Legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) Art. 7 Altre eccezioni all'obbligo dell'autorizzazione [1] |
||||||
| Non sottostanno all'obbligo dell'autorizzazione: | ||||||
| gli eredi legittimi, a' sensi del diritto svizzero, nella devoluzione dell'eredità; | ||||||
| i parenti in linea ascendente e discendente dell'alienante ed il suo coniuge o il suo partner registrato; | ||||||
| l'acquirente, se già comproprietario o proprietario in comune del fondo; | ||||||
| i comproprietari per le permute dei loro piani nel medesimo immobile; | ||||||
| l'acquirente, se riceve il fondo come indennità in natura, in caso di espropriazione, ricomposizione particellare o raggruppamento di terreni, secondo il diritto federale o cantonale; | ||||||
| l'acquirente di un fondo ottenuto in sostituzione di quello alienato a una corporazione o a un istituto di diritto pubblico; | ||||||
| l'acquirente di superficie esigue in seguito a una rettificazione di confine oppure, qualora trattisi di proprietà per piani, in seguito a un aumento della quota di valore; | ||||||
| l'acquirente, se lo esige l'interesse superiore della Confederazione; la superficie non può però essere superiore a quanto è necessario per lo scopo dell'utilizzazione del fondo; | ||||||
| le persone fisiche che acquistano un'abitazione in seguito alla liquidazione di una persona giuridica costituita prima del 1° febbraio 1974 e il cui scopo effettivo è l'acquisto di fondi, qualora esse abbiano acquistato conformemente alle disposizioni allora in vigore, in misura corrispondente, quote di tale persona giuridica; | ||||||
| i cittadini seguenti che, come frontalieri, acquistano un'abitazione secondaria nella regione del loro luogo di lavoro:i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o dell'Associazione europea di libero scambio,i cittadini del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ai quali si applica l'articolo 22 numero 3 dell'Accordo del 25 febbraio 2019 [7] tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione | ||||||
| i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o dell'Associazione europea di libero scambio, | ||||||
| i cittadini del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ai quali si applica l'articolo 22 numero 3 dell'Accordo del 25 febbraio 2019 [7] tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 apr. 1997, in vigore dal 1° ott. 1997 (RU 1997 2086; FF 1997 II 1022). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 2004, in vigore dal 1° apr. 2005 (RU 2005 1337; FF 2003 3753). [4] Nuovo testo giusta l'all. n. II 3 della LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6637; FF 2006 7359). [5] Introdotta dal n. I della LF del 30 apr. 1997, in vigore dal 1° ott. 1997 (RU 1997 2086; FF 1997 II 1022). [6] Introdotta dal n. I 2 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701; FF 1999 5092). Nuovo testo giusta l'all. n. 1 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 85; FF 2020 915). [7] RS 0.142.113.672 | ||||||
|
RS 211.412.41 LAFE Legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) Art. 7 Altre eccezioni all'obbligo dell'autorizzazione [1] |
||||||
| Non sottostanno all'obbligo dell'autorizzazione: | ||||||
| gli eredi legittimi, a' sensi del diritto svizzero, nella devoluzione dell'eredità; | ||||||
| i parenti in linea ascendente e discendente dell'alienante ed il suo coniuge o il suo partner registrato; | ||||||
| l'acquirente, se già comproprietario o proprietario in comune del fondo; | ||||||
| i comproprietari per le permute dei loro piani nel medesimo immobile; | ||||||
| l'acquirente, se riceve il fondo come indennità in natura, in caso di espropriazione, ricomposizione particellare o raggruppamento di terreni, secondo il diritto federale o cantonale; | ||||||
| l'acquirente di un fondo ottenuto in sostituzione di quello alienato a una corporazione o a un istituto di diritto pubblico; | ||||||
| l'acquirente di superficie esigue in seguito a una rettificazione di confine oppure, qualora trattisi di proprietà per piani, in seguito a un aumento della quota di valore; | ||||||
| l'acquirente, se lo esige l'interesse superiore della Confederazione; la superficie non può però essere superiore a quanto è necessario per lo scopo dell'utilizzazione del fondo; | ||||||
| le persone fisiche che acquistano un'abitazione in seguito alla liquidazione di una persona giuridica costituita prima del 1° febbraio 1974 e il cui scopo effettivo è l'acquisto di fondi, qualora esse abbiano acquistato conformemente alle disposizioni allora in vigore, in misura corrispondente, quote di tale persona giuridica; | ||||||
| i cittadini seguenti che, come frontalieri, acquistano un'abitazione secondaria nella regione del loro luogo di lavoro:i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o dell'Associazione europea di libero scambio,i cittadini del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ai quali si applica l'articolo 22 numero 3 dell'Accordo del 25 febbraio 2019 [7] tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione | ||||||
| i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o dell'Associazione europea di libero scambio, | ||||||
| i cittadini del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ai quali si applica l'articolo 22 numero 3 dell'Accordo del 25 febbraio 2019 [7] tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 apr. 1997, in vigore dal 1° ott. 1997 (RU 1997 2086; FF 1997 II 1022). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 2004, in vigore dal 1° apr. 2005 (RU 2005 1337; FF 2003 3753). [4] Nuovo testo giusta l'all. n. II 3 della LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6637; FF 2006 7359). [5] Introdotta dal n. I della LF del 30 apr. 1997, in vigore dal 1° ott. 1997 (RU 1997 2086; FF 1997 II 1022). [6] Introdotta dal n. I 2 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701; FF 1999 5092). Nuovo testo giusta l'all. n. 1 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 85; FF 2020 915). [7] RS 0.142.113.672 | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 666 |
||||||
| La proprietà fondiaria si estingue con la cancellazione dell'iscrizione o con la perdita totale del fondo. | ||||||
| Riguardo all'espropriazione, il momento del trapasso della proprietà è determinato dalle rispettive leggi federali e cantonali. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 655 [1] |
||||||
| La proprietà fondiaria ha per oggetto i fondi. | ||||||
| Sono fondi nel senso di questa legge: | ||||||
| i beni immobili; | ||||||
| i diritti per sé stanti e permanenti intavolati nel registro fondiario; | ||||||
| le miniere; | ||||||
| le quote di comproprietà d'un fondo. | ||||||
| La servitù su un fondo può essere intavolata nel registro fondiario come diritto per sé stante e permanente se: | ||||||
| non è costituita né a favore di un fondo dominante né esclusivamente a favore di una determinata persona; e | ||||||
| è costituita per almeno 30 anni o per un tempo indeterminato. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809). [2] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 655 [1] |
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| La proprietà fondiaria ha per oggetto i fondi. | ||||||
| Sono fondi nel senso di questa legge: | ||||||
| i beni immobili; | ||||||
| i diritti per sé stanti e permanenti intavolati nel registro fondiario; | ||||||
| le miniere; | ||||||
| le quote di comproprietà d'un fondo. | ||||||
| La servitù su un fondo può essere intavolata nel registro fondiario come diritto per sé stante e permanente se: | ||||||
| non è costituita né a favore di un fondo dominante né esclusivamente a favore di una determinata persona; e | ||||||
| è costituita per almeno 30 anni o per un tempo indeterminato. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809). [2] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 655 [1] |
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| La proprietà fondiaria ha per oggetto i fondi. | ||||||
| Sono fondi nel senso di questa legge: | ||||||
| i beni immobili; | ||||||
| i diritti per sé stanti e permanenti intavolati nel registro fondiario; | ||||||
| le miniere; | ||||||
| le quote di comproprietà d'un fondo. | ||||||
| La servitù su un fondo può essere intavolata nel registro fondiario come diritto per sé stante e permanente se: | ||||||
| non è costituita né a favore di un fondo dominante né esclusivamente a favore di una determinata persona; e | ||||||
| è costituita per almeno 30 anni o per un tempo indeterminato. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809). [2] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 646 |
||||||
| Più persone che abbiano per frazioni la proprietà di una cosa, senza segni apparenti di divisione, sono comproprietarie. | ||||||
| Ove non sia diversamente stabilito, esse sono comproprietarie in parti eguali. | ||||||
| Ogni comproprietario ha per la sua parte i diritti e gli obblighi di un proprietario; essa parte può essere da lui alienata o costituita in pegno o pignorata dai suoi creditori. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 646 |
||||||
| Più persone che abbiano per frazioni la proprietà di una cosa, senza segni apparenti di divisione, sono comproprietarie. | ||||||
| Ove non sia diversamente stabilito, esse sono comproprietarie in parti eguali. | ||||||
| Ogni comproprietario ha per la sua parte i diritti e gli obblighi di un proprietario; essa parte può essere da lui alienata o costituita in pegno o pignorata dai suoi creditori. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 712a |
||||||
| La proprietà per piani è la quota di comproprietà d'un fondo, alla quale è inerente il diritto esclusivo del comproprietario di godere e di sistemare internamente una parte determinata di un edificio. | ||||||
| Il comproprietario ha facoltà di amministrare, godere e sistemare i suoi locali, sempreché non comprometta l'esercizio del diritto corrispondente degli altri comproprietari, non danneggi in alcun modo le parti edilizie, le opere e gli impianti comuni e non ne pregiudichi la funzione e l'aspetto esteriore. | ||||||
| Egli è tenuto a mantenere i suoi locali in modo che sia assicurato all'edificio uno stato irreprensibile e un buon aspetto. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 658 |
||||||
| L'acquisto per occupazione di un fondo intavolato nel registro fondiario può solo avvenire allorquando risulti dal registro stesso che è cosa senza padrone. | ||||||
| L'occupazione di un terreno non intavolato nel registro soggiace alle disposizioni circa le cose senza padrone. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 646 |
||||||
| Più persone che abbiano per frazioni la proprietà di una cosa, senza segni apparenti di divisione, sono comproprietarie. | ||||||
| Ove non sia diversamente stabilito, esse sono comproprietarie in parti eguali. | ||||||
| Ogni comproprietario ha per la sua parte i diritti e gli obblighi di un proprietario; essa parte può essere da lui alienata o costituita in pegno o pignorata dai suoi creditori. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 666 |
||||||
| La proprietà fondiaria si estingue con la cancellazione dell'iscrizione o con la perdita totale del fondo. | ||||||
| Riguardo all'espropriazione, il momento del trapasso della proprietà è determinato dalle rispettive leggi federali e cantonali. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 646 |
||||||
| Più persone che abbiano per frazioni la proprietà di una cosa, senza segni apparenti di divisione, sono comproprietarie. | ||||||
| Ove non sia diversamente stabilito, esse sono comproprietarie in parti eguali. | ||||||
| Ogni comproprietario ha per la sua parte i diritti e gli obblighi di un proprietario; essa parte può essere da lui alienata o costituita in pegno o pignorata dai suoi creditori. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 646 |
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| Più persone che abbiano per frazioni la proprietà di una cosa, senza segni apparenti di divisione, sono comproprietarie. | ||||||
| Ove non sia diversamente stabilito, esse sono comproprietarie in parti eguali. | ||||||
| Ogni comproprietario ha per la sua parte i diritti e gli obblighi di un proprietario; essa parte può essere da lui alienata o costituita in pegno o pignorata dai suoi creditori. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 658 |
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| L'acquisto per occupazione di un fondo intavolato nel registro fondiario può solo avvenire allorquando risulti dal registro stesso che è cosa senza padrone. | ||||||
| L'occupazione di un terreno non intavolato nel registro soggiace alle disposizioni circa le cose senza padrone. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 646 |
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| Più persone che abbiano per frazioni la proprietà di una cosa, senza segni apparenti di divisione, sono comproprietarie. | ||||||
| Ove non sia diversamente stabilito, esse sono comproprietarie in parti eguali. | ||||||
| Ogni comproprietario ha per la sua parte i diritti e gli obblighi di un proprietario; essa parte può essere da lui alienata o costituita in pegno o pignorata dai suoi creditori. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 666 |
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| La proprietà fondiaria si estingue con la cancellazione dell'iscrizione o con la perdita totale del fondo. | ||||||
| Riguardo all'espropriazione, il momento del trapasso della proprietà è determinato dalle rispettive leggi federali e cantonali. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 655 [1] |
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| La proprietà fondiaria ha per oggetto i fondi. | ||||||
| Sono fondi nel senso di questa legge: | ||||||
| i beni immobili; | ||||||
| i diritti per sé stanti e permanenti intavolati nel registro fondiario; | ||||||
| le miniere; | ||||||
| le quote di comproprietà d'un fondo. | ||||||
| La servitù su un fondo può essere intavolata nel registro fondiario come diritto per sé stante e permanente se: | ||||||
| non è costituita né a favore di un fondo dominante né esclusivamente a favore di una determinata persona; e | ||||||
| è costituita per almeno 30 anni o per un tempo indeterminato. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809). [2] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 646 |
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| Più persone che abbiano per frazioni la proprietà di una cosa, senza segni apparenti di divisione, sono comproprietarie. | ||||||
| Ove non sia diversamente stabilito, esse sono comproprietarie in parti eguali. | ||||||
| Ogni comproprietario ha per la sua parte i diritti e gli obblighi di un proprietario; essa parte può essere da lui alienata o costituita in pegno o pignorata dai suoi creditori. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 646 |
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| Più persone che abbiano per frazioni la proprietà di una cosa, senza segni apparenti di divisione, sono comproprietarie. | ||||||
| Ove non sia diversamente stabilito, esse sono comproprietarie in parti eguali. | ||||||
| Ogni comproprietario ha per la sua parte i diritti e gli obblighi di un proprietario; essa parte può essere da lui alienata o costituita in pegno o pignorata dai suoi creditori. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 646 |
||||||
| Più persone che abbiano per frazioni la proprietà di una cosa, senza segni apparenti di divisione, sono comproprietarie. | ||||||
| Ove non sia diversamente stabilito, esse sono comproprietarie in parti eguali. | ||||||
| Ogni comproprietario ha per la sua parte i diritti e gli obblighi di un proprietario; essa parte può essere da lui alienata o costituita in pegno o pignorata dai suoi creditori. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 666 |
||||||
| La proprietà fondiaria si estingue con la cancellazione dell'iscrizione o con la perdita totale del fondo. | ||||||
| Riguardo all'espropriazione, il momento del trapasso della proprietà è determinato dalle rispettive leggi federali e cantonali. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 658 |
||||||
| L'acquisto per occupazione di un fondo intavolato nel registro fondiario può solo avvenire allorquando risulti dal registro stesso che è cosa senza padrone. | ||||||
| L'occupazione di un terreno non intavolato nel registro soggiace alle disposizioni circa le cose senza padrone. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 712a |
||||||
| La proprietà per piani è la quota di comproprietà d'un fondo, alla quale è inerente il diritto esclusivo del comproprietario di godere e di sistemare internamente una parte determinata di un edificio. | ||||||
| Il comproprietario ha facoltà di amministrare, godere e sistemare i suoi locali, sempreché non comprometta l'esercizio del diritto corrispondente degli altri comproprietari, non danneggi in alcun modo le parti edilizie, le opere e gli impianti comuni e non ne pregiudichi la funzione e l'aspetto esteriore. | ||||||
| Egli è tenuto a mantenere i suoi locali in modo che sia assicurato all'edificio uno stato irreprensibile e un buon aspetto. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 712e |
||||||
| L'atto costitutivo deve determinare i piani o le porzioni di piano e indicare, in frazioni aventi un denominatore comune, il valore di ciascuno di essi come quota del valore dell'immobile o del diritto di superficie. [1] | ||||||
| La modificazione delle quote di valore richiede per la sua validità il consenso di tutti gli interessati diretti e l'approvazione dell'assemblea dei comproprietari; ogni comproprietario può tuttavia domandare la rettificazione della sua quota, se sia stata determinata erroneamente o sia divenuta inesatta per le mutate condizioni dell'edificio o delle sue adiacenze. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 658 |
||||||
| L'acquisto per occupazione di un fondo intavolato nel registro fondiario può solo avvenire allorquando risulti dal registro stesso che è cosa senza padrone. | ||||||
| L'occupazione di un terreno non intavolato nel registro soggiace alle disposizioni circa le cose senza padrone. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 666 |
||||||
| La proprietà fondiaria si estingue con la cancellazione dell'iscrizione o con la perdita totale del fondo. | ||||||
| Riguardo all'espropriazione, il momento del trapasso della proprietà è determinato dalle rispettive leggi federali e cantonali. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 712f |
||||||
| La proprietà per piani si estingue con la perdita dell'immobile o del diritto di superficie e con la cancellazione dal registro fondiario. | ||||||
| La cancellazione può essere domandata in virtù d'una convenzione di scioglimento, oppure dal comproprietario che accentra tutte le quote, sempreché vi consentano i titolari di diritti reali su piani o porzioni di piano, che non siano trasferibili su tutto il fondo senza pregiudizio. | ||||||
| Ogni comproprietario può chiedere lo scioglimento se l'edificio: | ||||||
| perisce per più della metà del suo valore e la ricostruzione comporterebbe per lui un onere difficilmente sopportabile; o | ||||||
| è suddiviso in proprietà per piani da oltre 50 anni e, a causa del cattivo stato della costruzione, non può più essere utilizzato conformemente alla sua destinazione. [1] | ||||||
| I comproprietari che intendono continuare la comunione possono evitare lo scioglimento tacitando gli altri. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845). [2] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 712a |
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| La proprietà per piani è la quota di comproprietà d'un fondo, alla quale è inerente il diritto esclusivo del comproprietario di godere e di sistemare internamente una parte determinata di un edificio. | ||||||
| Il comproprietario ha facoltà di amministrare, godere e sistemare i suoi locali, sempreché non comprometta l'esercizio del diritto corrispondente degli altri comproprietari, non danneggi in alcun modo le parti edilizie, le opere e gli impianti comuni e non ne pregiudichi la funzione e l'aspetto esteriore. | ||||||
| Egli è tenuto a mantenere i suoi locali in modo che sia assicurato all'edificio uno stato irreprensibile e un buon aspetto. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 712b |
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| Possono essere oggetto del diritto esclusivo i singoli piani o porzioni di piano ordinati in appartamenti o in unità di locali per il commercio o altro scopo; essi devono costituire un tutto e avere un proprio accesso, ma possono comprendere locali accessori disgiunti. | ||||||
| Non possono essere oggetto del diritto esclusivo: | ||||||
| il suolo su cui sorge l'edificio e il diritto di superficie in virtù del quale l'edificio è costruito; | ||||||
| le parti della costruzione che sono importanti per l'esistenza, la membratura e la solidità dell'edificio o dei locali di altri comproprietari, oppure determinano la forma esteriore e l'aspetto dell'edificio; | ||||||
| le opere e gli impianti che servono anche agli altri comproprietari per l'uso dei loro locali. | ||||||
| I comproprietari possono, nell'atto costitutivo o in una convenzione successiva avente la medesima forma, dichiarare comuni anche altre parti dell'edificio, le quali in caso diverso si presumono assoggettate al diritto esclusivo. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 712a |
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| La proprietà per piani è la quota di comproprietà d'un fondo, alla quale è inerente il diritto esclusivo del comproprietario di godere e di sistemare internamente una parte determinata di un edificio. | ||||||
| Il comproprietario ha facoltà di amministrare, godere e sistemare i suoi locali, sempreché non comprometta l'esercizio del diritto corrispondente degli altri comproprietari, non danneggi in alcun modo le parti edilizie, le opere e gli impianti comuni e non ne pregiudichi la funzione e l'aspetto esteriore. | ||||||
| Egli è tenuto a mantenere i suoi locali in modo che sia assicurato all'edificio uno stato irreprensibile e un buon aspetto. | ||||||
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RS 211.412.41 LAFE Legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) Art. 7 Altre eccezioni all'obbligo dell'autorizzazione [1] |
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| Non sottostanno all'obbligo dell'autorizzazione: | ||||||
| gli eredi legittimi, a' sensi del diritto svizzero, nella devoluzione dell'eredità; | ||||||
| i parenti in linea ascendente e discendente dell'alienante ed il suo coniuge o il suo partner registrato; | ||||||
| l'acquirente, se già comproprietario o proprietario in comune del fondo; | ||||||
| i comproprietari per le permute dei loro piani nel medesimo immobile; | ||||||
| l'acquirente, se riceve il fondo come indennità in natura, in caso di espropriazione, ricomposizione particellare o raggruppamento di terreni, secondo il diritto federale o cantonale; | ||||||
| l'acquirente di un fondo ottenuto in sostituzione di quello alienato a una corporazione o a un istituto di diritto pubblico; | ||||||
| l'acquirente di superficie esigue in seguito a una rettificazione di confine oppure, qualora trattisi di proprietà per piani, in seguito a un aumento della quota di valore; | ||||||
| l'acquirente, se lo esige l'interesse superiore della Confederazione; la superficie non può però essere superiore a quanto è necessario per lo scopo dell'utilizzazione del fondo; | ||||||
| le persone fisiche che acquistano un'abitazione in seguito alla liquidazione di una persona giuridica costituita prima del 1° febbraio 1974 e il cui scopo effettivo è l'acquisto di fondi, qualora esse abbiano acquistato conformemente alle disposizioni allora in vigore, in misura corrispondente, quote di tale persona giuridica; | ||||||
| i cittadini seguenti che, come frontalieri, acquistano un'abitazione secondaria nella regione del loro luogo di lavoro:i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o dell'Associazione europea di libero scambio,i cittadini del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ai quali si applica l'articolo 22 numero 3 dell'Accordo del 25 febbraio 2019 [7] tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione | ||||||
| i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o dell'Associazione europea di libero scambio, | ||||||
| i cittadini del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ai quali si applica l'articolo 22 numero 3 dell'Accordo del 25 febbraio 2019 [7] tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 apr. 1997, in vigore dal 1° ott. 1997 (RU 1997 2086; FF 1997 II 1022). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 2004, in vigore dal 1° apr. 2005 (RU 2005 1337; FF 2003 3753). [4] Nuovo testo giusta l'all. n. II 3 della LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6637; FF 2006 7359). [5] Introdotta dal n. I della LF del 30 apr. 1997, in vigore dal 1° ott. 1997 (RU 1997 2086; FF 1997 II 1022). [6] Introdotta dal n. I 2 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701; FF 1999 5092). Nuovo testo giusta l'all. n. 1 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 85; FF 2020 915). [7] RS 0.142.113.672 | ||||||
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RS 211.432.1 ORF Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) Art. 61 Diritti legali di passo |
||||||
| Il diritto cantonale può prevedere che per i diritti legali di passo di carattere permanente (art. 696 cpv. 2 CC) la menzione sia apposta d'ufficio; esso designa in tal caso le autorità competenti e la procedura da seguire. | ||||||
|
RS 211.432.1 ORF Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) Art. 11 Registro dei proprietari del registro fondiario cartaceo [1] |
||||||
| Il registro dei proprietari del registro fondiario cartaceo contiene i nomi dei proprietari in ordine alfabetico e la designazione dei fondi di loro proprietà. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 918). | ||||||
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RS 211.432.1 ORF Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) Art. 20 Descrizione del fondo |
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| La descrizione del fondo contiene dati quali: | ||||||
| l'ubicazione (strada, località, toponimo) del fondo; | ||||||
| la superficie e la copertura del suolo degli immobili; | ||||||
| eventualmente l'estensione della superficie dei diritti per sé stanti e permanenti; | ||||||
| gli edifici e i loro numeri; | ||||||
| il numero di locali e la posizione delle unità di piano; | ||||||
| il valore fiscale e assicurativo. | ||||||
| I dati relativi alla descrizione del fondo non hanno nessuno degli effetti del registro fondiario (art. 971-974 CC). | ||||||
| L'ufficio del registro fondiario può estrarre tali informazioni da altri sistemi. | ||||||
| Le menzioni e le osservazioni nella descrizione del fondo, registrate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, restano valide. | ||||||
|
RS 211.432.1 ORF Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) Art. 12 Registro dei creditori del registro fondiario cartaceo [1] |
||||||
| Su richiesta dell'avente diritto, nel registro dei creditori del registro fondiario cartaceo sono iscritti: | ||||||
| il creditore garantito da ipoteca o da cartella ipotecaria documentale; | ||||||
| il creditore titolare di un pegno mobiliare in caso di messa a pegno di un'ipoteca o di una cartella ipotecaria documentale. | ||||||
| Invece che nel registro dei creditori, tali creditori possono essere iscritti sul foglio del libro mastro alla rubrica «Diritti di pegno». | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 918). | ||||||
|
RS 211.432.1 ORF Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) Art. 11 Registro dei proprietari del registro fondiario cartaceo [1] |
||||||
| Il registro dei proprietari del registro fondiario cartaceo contiene i nomi dei proprietari in ordine alfabetico e la designazione dei fondi di loro proprietà. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 918). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 964 |
||||||
| Per cancellare o per variare un'iscrizione occorre una dichiarazione scritta delle persone che vi hanno diritto a norma della medesima. | ||||||
| Quest'autorizzazione può essere data con la loro firma nel libro giornale. | ||||||
|
RS 211.432.1 ORF Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) Art. 61 Diritti legali di passo |
||||||
| Il diritto cantonale può prevedere che per i diritti legali di passo di carattere permanente (art. 696 cpv. 2 CC) la menzione sia apposta d'ufficio; esso designa in tal caso le autorità competenti e la procedura da seguire. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 646 |
||||||
| Più persone che abbiano per frazioni la proprietà di una cosa, senza segni apparenti di divisione, sono comproprietarie. | ||||||
| Ove non sia diversamente stabilito, esse sono comproprietarie in parti eguali. | ||||||
| Ogni comproprietario ha per la sua parte i diritti e gli obblighi di un proprietario; essa parte può essere da lui alienata o costituita in pegno o pignorata dai suoi creditori. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 712a |
||||||
| La proprietà per piani è la quota di comproprietà d'un fondo, alla quale è inerente il diritto esclusivo del comproprietario di godere e di sistemare internamente una parte determinata di un edificio. | ||||||
| Il comproprietario ha facoltà di amministrare, godere e sistemare i suoi locali, sempreché non comprometta l'esercizio del diritto corrispondente degli altri comproprietari, non danneggi in alcun modo le parti edilizie, le opere e gli impianti comuni e non ne pregiudichi la funzione e l'aspetto esteriore. | ||||||
| Egli è tenuto a mantenere i suoi locali in modo che sia assicurato all'edificio uno stato irreprensibile e un buon aspetto. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 969 |
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| L'ufficiale del registro deve notificare agli interessati le operazioni che avvengono a loro insaputa; in particolare, comunica l'acquisto della proprietà da parte di un terzo alle persone il cui diritto di prelazione è annotato nel registro fondiario o è dato per legge e risulta dal registro fondiario. [1] | ||||||
| I termini stabiliti per contestarle decorrono dalla notificazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 965 |
||||||
| Le operazioni del registro fondiario, come le iscrizioni, le modificazioni, le cancellazioni, possono esser fatte solo quando il richiedente fornisca la prova del diritto di disporre e del titolo giuridico. | ||||||
| La prova del diritto di disporre consiste nello stabilire che il richiedente è quella persona che secondo i dati del registro può chiedere l'operazione, od è un suo procuratore. | ||||||
| La prova del titolo giuridico consiste nella dimostrazione che sono state osservate le forme richieste per la sua validità. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 965 |
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| Le operazioni del registro fondiario, come le iscrizioni, le modificazioni, le cancellazioni, possono esser fatte solo quando il richiedente fornisca la prova del diritto di disporre e del titolo giuridico. | ||||||
| La prova del diritto di disporre consiste nello stabilire che il richiedente è quella persona che secondo i dati del registro può chiedere l'operazione, od è un suo procuratore. | ||||||
| La prova del titolo giuridico consiste nella dimostrazione che sono state osservate le forme richieste per la sua validità. | ||||||
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RS 211.432.1 ORF Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) Art. 20 Descrizione del fondo |
||||||
| La descrizione del fondo contiene dati quali: | ||||||
| l'ubicazione (strada, località, toponimo) del fondo; | ||||||
| la superficie e la copertura del suolo degli immobili; | ||||||
| eventualmente l'estensione della superficie dei diritti per sé stanti e permanenti; | ||||||
| gli edifici e i loro numeri; | ||||||
| il numero di locali e la posizione delle unità di piano; | ||||||
| il valore fiscale e assicurativo. | ||||||
| I dati relativi alla descrizione del fondo non hanno nessuno degli effetti del registro fondiario (art. 971-974 CC). | ||||||
| L'ufficio del registro fondiario può estrarre tali informazioni da altri sistemi. | ||||||
| Le menzioni e le osservazioni nella descrizione del fondo, registrate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, restano valide. | ||||||