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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 2 Principio di causalità |
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| Le spese delle misure prese secondo la presente legge sono sostenute da chi ne è la causa. | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 32a [1] Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani |
||||||
| I Cantoni provvedono affinché i costi di smaltimento dei rifiuti urbani, per quanto siffatto smaltimento sia stato loro attribuito, siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare: | ||||||
| del tipo e della quantità dei rifiuti consegnati; | ||||||
| dei costi per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti per i rifiuti; | ||||||
| degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti; | ||||||
| degli interessi; | ||||||
| degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio. | ||||||
| Se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare uno smaltimento ecologico dei rifiuti urbani, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo. | ||||||
| I detentori degli impianti per i rifiuti devono costituire le necessarie riserve finanziarie. | ||||||
| Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra II della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 50 |
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| L'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale. | ||||||
| Nell'ambito del suo agire, la Confederazione tiene conto delle possibili conseguenze per i Comuni. | ||||||
| La Confederazione prende in considerazione la particolare situazione delle città, degli agglomerati e delle regioni di montagna. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 74 Protezione dell'ambiente |
||||||
| La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dell'uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti. | ||||||
| Si adopera per impedire tali effetti. I costi delle misure di prevenzione e rimozione sono a carico di chi li ha causati. | ||||||
| L'esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali |
||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. | ||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. | ||||||
| Esse devono essere proporzionate allo scopo. | ||||||
| I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 32a [1] Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani |
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| I Cantoni provvedono affinché i costi di smaltimento dei rifiuti urbani, per quanto siffatto smaltimento sia stato loro attribuito, siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare: | ||||||
| del tipo e della quantità dei rifiuti consegnati; | ||||||
| dei costi per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti per i rifiuti; | ||||||
| degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti; | ||||||
| degli interessi; | ||||||
| degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio. | ||||||
| Se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare uno smaltimento ecologico dei rifiuti urbani, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo. | ||||||
| I detentori degli impianti per i rifiuti devono costituire le necessarie riserve finanziarie. | ||||||
| Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra II della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali |
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| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. | ||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. | ||||||
| Esse devono essere proporzionate allo scopo. | ||||||
| I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 32a [1] Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani |
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| I Cantoni provvedono affinché i costi di smaltimento dei rifiuti urbani, per quanto siffatto smaltimento sia stato loro attribuito, siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare: | ||||||
| del tipo e della quantità dei rifiuti consegnati; | ||||||
| dei costi per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti per i rifiuti; | ||||||
| degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti; | ||||||
| degli interessi; | ||||||
| degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio. | ||||||
| Se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare uno smaltimento ecologico dei rifiuti urbani, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo. | ||||||
| I detentori degli impianti per i rifiuti devono costituire le necessarie riserve finanziarie. | ||||||
| Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra II della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041). | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 31b Smaltimento dei rifiuti urbani |
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| I rifiuti urbani, quelli provenienti dalla manutenzione pubblica delle strade e dagli impianti pubblici di depurazione delle acque di scarico, nonché i rifiuti il cui detentore non è identificabile o è insolvente, sono smaltiti dai Cantoni. Per i rifiuti che, in virtù di prescrizioni particolari della Confederazione, devono essere riciclati dal detentore o devono essere ripresi da terzi, l'obbligo dello smaltimento è retto dall'articolo 31c. | ||||||
| I Cantoni definiscono comprensori di raccolta per questi rifiuti e provvedono a un esercizio economico degli impianti per i rifiuti. [1] | ||||||
| Il detentore deve consegnare i rifiuti nell'ambito delle azioni di raccolta previste dai Cantoni oppure nei posti di raccolta stabiliti dai Cantoni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 648; FF 2023 13, 437). | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 32a [1] Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani |
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| I Cantoni provvedono affinché i costi di smaltimento dei rifiuti urbani, per quanto siffatto smaltimento sia stato loro attribuito, siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare: | ||||||
| del tipo e della quantità dei rifiuti consegnati; | ||||||
| dei costi per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti per i rifiuti; | ||||||
| degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti; | ||||||
| degli interessi; | ||||||
| degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio. | ||||||
| Se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare uno smaltimento ecologico dei rifiuti urbani, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo. | ||||||
| I detentori degli impianti per i rifiuti devono costituire le necessarie riserve finanziarie. | ||||||
| Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra II della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041). | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 2 Principio di causalità |
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| Le spese delle misure prese secondo la presente legge sono sostenute da chi ne è la causa. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 74 Protezione dell'ambiente |
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| La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dell'uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti. | ||||||
| Si adopera per impedire tali effetti. I costi delle misure di prevenzione e rimozione sono a carico di chi li ha causati. | ||||||
| L'esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 189 Competenze del Tribunale federale |
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| Il Tribunale federale giudica le controversie per violazione: | ||||||
| del diritto federale; | ||||||
| del diritto internazionale; | ||||||
| del diritto intercantonale; | ||||||
| dei diritti costituzionali cantonali; | ||||||
| dell'autonomia comunale e di altre garanzie che i Cantoni conferiscono ad altri enti di diritto pubblico; | ||||||
| delle disposizioni federali e cantonali sui diritti politici. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Il Tribunale federale giudica inoltre le controversie tra la Confederazione e i Cantoni e quelle tra Cantoni. | ||||||
| La legge può conferire altre competenze al Tribunale federale. | ||||||
| Gli atti dell'Assemblea federale e del Consiglio federale non possono essere impugnati presso il Tribunale federale. Le eccezioni sono stabilite dalla legge. | ||||||
| [1] Accettata nella votazione popolare del 9 feb. 2003(DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003 - RU 2003 1949; FF 2001 43154511, 2002 5783, 2003 2713). Abrogato nella votazione popolare del 27 set. 2009, con effetto dal 27 set. 2009 (DF del 19 dic. 2008, DCF del 1° dic. 2009 - RU 2009 6409; FF 2008 24212437, 2009 137599). Questo cpv. non è mai entrato in vigore nel testo del DF del 4 ott. 2002. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 74 Protezione dell'ambiente |
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| La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dell'uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti. | ||||||
| Si adopera per impedire tali effetti. I costi delle misure di prevenzione e rimozione sono a carico di chi li ha causati. | ||||||
| L'esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione. | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 32a [1] Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani |
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| I Cantoni provvedono affinché i costi di smaltimento dei rifiuti urbani, per quanto siffatto smaltimento sia stato loro attribuito, siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare: | ||||||
| del tipo e della quantità dei rifiuti consegnati; | ||||||
| dei costi per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti per i rifiuti; | ||||||
| degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti; | ||||||
| degli interessi; | ||||||
| degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio. | ||||||
| Se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare uno smaltimento ecologico dei rifiuti urbani, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo. | ||||||
| I detentori degli impianti per i rifiuti devono costituire le necessarie riserve finanziarie. | ||||||
| Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra II della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041). | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 32a [1] Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani |
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| I Cantoni provvedono affinché i costi di smaltimento dei rifiuti urbani, per quanto siffatto smaltimento sia stato loro attribuito, siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare: | ||||||
| del tipo e della quantità dei rifiuti consegnati; | ||||||
| dei costi per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti per i rifiuti; | ||||||
| degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti; | ||||||
| degli interessi; | ||||||
| degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio. | ||||||
| Se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare uno smaltimento ecologico dei rifiuti urbani, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo. | ||||||
| I detentori degli impianti per i rifiuti devono costituire le necessarie riserve finanziarie. | ||||||
| Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra II della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041). | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 2 Principio di causalità |
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| Le spese delle misure prese secondo la presente legge sono sostenute da chi ne è la causa. | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 32a [1] Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani |
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| I Cantoni provvedono affinché i costi di smaltimento dei rifiuti urbani, per quanto siffatto smaltimento sia stato loro attribuito, siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare: | ||||||
| del tipo e della quantità dei rifiuti consegnati; | ||||||
| dei costi per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti per i rifiuti; | ||||||
| degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti; | ||||||
| degli interessi; | ||||||
| degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio. | ||||||
| Se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare uno smaltimento ecologico dei rifiuti urbani, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo. | ||||||
| I detentori degli impianti per i rifiuti devono costituire le necessarie riserve finanziarie. | ||||||
| Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra II della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041). | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 32a [1] Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani |
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| I Cantoni provvedono affinché i costi di smaltimento dei rifiuti urbani, per quanto siffatto smaltimento sia stato loro attribuito, siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare: | ||||||
| del tipo e della quantità dei rifiuti consegnati; | ||||||
| dei costi per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti per i rifiuti; | ||||||
| degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti; | ||||||
| degli interessi; | ||||||
| degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio. | ||||||
| Se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare uno smaltimento ecologico dei rifiuti urbani, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo. | ||||||
| I detentori degli impianti per i rifiuti devono costituire le necessarie riserve finanziarie. | ||||||
| Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra II della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041). | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 2 Principio di causalità |
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| Le spese delle misure prese secondo la presente legge sono sostenute da chi ne è la causa. | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 32a [1] Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani |
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| I Cantoni provvedono affinché i costi di smaltimento dei rifiuti urbani, per quanto siffatto smaltimento sia stato loro attribuito, siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare: | ||||||
| del tipo e della quantità dei rifiuti consegnati; | ||||||
| dei costi per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti per i rifiuti; | ||||||
| degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti; | ||||||
| degli interessi; | ||||||
| degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio. | ||||||
| Se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare uno smaltimento ecologico dei rifiuti urbani, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo. | ||||||
| I detentori degli impianti per i rifiuti devono costituire le necessarie riserve finanziarie. | ||||||
| Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra II della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041). | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 32a [1] Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani |
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| I Cantoni provvedono affinché i costi di smaltimento dei rifiuti urbani, per quanto siffatto smaltimento sia stato loro attribuito, siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare: | ||||||
| del tipo e della quantità dei rifiuti consegnati; | ||||||
| dei costi per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti per i rifiuti; | ||||||
| degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti; | ||||||
| degli interessi; | ||||||
| degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio. | ||||||
| Se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare uno smaltimento ecologico dei rifiuti urbani, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo. | ||||||
| I detentori degli impianti per i rifiuti devono costituire le necessarie riserve finanziarie. | ||||||
| Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra II della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041). | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 32a [1] Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani |
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| I Cantoni provvedono affinché i costi di smaltimento dei rifiuti urbani, per quanto siffatto smaltimento sia stato loro attribuito, siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare: | ||||||
| del tipo e della quantità dei rifiuti consegnati; | ||||||
| dei costi per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti per i rifiuti; | ||||||
| degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti; | ||||||
| degli interessi; | ||||||
| degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio. | ||||||
| Se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare uno smaltimento ecologico dei rifiuti urbani, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo. | ||||||
| I detentori degli impianti per i rifiuti devono costituire le necessarie riserve finanziarie. | ||||||
| Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra II della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041). | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 32a [1] Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani |
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| I Cantoni provvedono affinché i costi di smaltimento dei rifiuti urbani, per quanto siffatto smaltimento sia stato loro attribuito, siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare: | ||||||
| del tipo e della quantità dei rifiuti consegnati; | ||||||
| dei costi per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti per i rifiuti; | ||||||
| degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti; | ||||||
| degli interessi; | ||||||
| degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio. | ||||||
| Se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare uno smaltimento ecologico dei rifiuti urbani, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo. | ||||||
| I detentori degli impianti per i rifiuti devono costituire le necessarie riserve finanziarie. | ||||||
| Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra II della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041). | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 32a [1] Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani |
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| I Cantoni provvedono affinché i costi di smaltimento dei rifiuti urbani, per quanto siffatto smaltimento sia stato loro attribuito, siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare: | ||||||
| del tipo e della quantità dei rifiuti consegnati; | ||||||
| dei costi per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti per i rifiuti; | ||||||
| degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti; | ||||||
| degli interessi; | ||||||
| degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio. | ||||||
| Se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare uno smaltimento ecologico dei rifiuti urbani, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo. | ||||||
| I detentori degli impianti per i rifiuti devono costituire le necessarie riserve finanziarie. | ||||||
| Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra II della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041). | ||||||
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RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 36 Misure introduttive dei Cantoni |
||||||
| I Cantoni emanano le disposizioni necessarie all'applicazione della legge. | ||||||
| Fintanto che il diritto cantonale non avrà designato altre autorità, i governi cantonali sono autorizzati ad emanare ordinamenti provvisori, in particolare a stabilire zone di pianificazione (art. 27) e ad emanare disposizioni restrittive per costruzioni fuori delle zone edificabili (art. 27a). [1] | ||||||
| In assenza di zone edificabili e salvo diversa disposizione del diritto cantonale, il comprensorio già largamente edificato vale quale zona edificabile provvisoria. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303). | ||||||
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RS 642.14 LAID Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) Art. 72 Adeguamento delle legislazioni cantonali |
||||||
| I Cantoni adeguano la loro legislazione alle disposizioni della presente legge per la data della loro entrata in vigore. Nel determinare la data dell'entrata in vigore, la Confederazione tiene conto dei Cantoni; accorda loro di norma un termine di almeno due anni per l'adeguamento della loro legislazione. [1] | ||||||
| Dalla loro entrata in vigore, le disposizioni della presente legge si applicano direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti loro contrario. [2] | ||||||
| Il governo cantonale emana le necessarie disposizioni provvisorie. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 18 giu. 2021 sulle procedure elettroniche in ambito fiscale, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 673; FF 2020 4215). [2] Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 18 giu. 2021 sulle procedure elettroniche in ambito fiscale, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 673; FF 2020 4215). | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 32a [1] Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani |
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| I Cantoni provvedono affinché i costi di smaltimento dei rifiuti urbani, per quanto siffatto smaltimento sia stato loro attribuito, siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare: | ||||||
| del tipo e della quantità dei rifiuti consegnati; | ||||||
| dei costi per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti per i rifiuti; | ||||||
| degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti; | ||||||
| degli interessi; | ||||||
| degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio. | ||||||
| Se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare uno smaltimento ecologico dei rifiuti urbani, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo. | ||||||
| I detentori degli impianti per i rifiuti devono costituire le necessarie riserve finanziarie. | ||||||
| Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra II della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041). | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 32a [1] Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani |
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| I Cantoni provvedono affinché i costi di smaltimento dei rifiuti urbani, per quanto siffatto smaltimento sia stato loro attribuito, siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare: | ||||||
| del tipo e della quantità dei rifiuti consegnati; | ||||||
| dei costi per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti per i rifiuti; | ||||||
| degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti; | ||||||
| degli interessi; | ||||||
| degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio. | ||||||
| Se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare uno smaltimento ecologico dei rifiuti urbani, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo. | ||||||
| I detentori degli impianti per i rifiuti devono costituire le necessarie riserve finanziarie. | ||||||
| Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra II della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041). | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 2 Principio di causalità |
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| Le spese delle misure prese secondo la presente legge sono sostenute da chi ne è la causa. | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 32a [1] Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani |
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| I Cantoni provvedono affinché i costi di smaltimento dei rifiuti urbani, per quanto siffatto smaltimento sia stato loro attribuito, siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare: | ||||||
| del tipo e della quantità dei rifiuti consegnati; | ||||||
| dei costi per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti per i rifiuti; | ||||||
| degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti; | ||||||
| degli interessi; | ||||||
| degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio. | ||||||
| Se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare uno smaltimento ecologico dei rifiuti urbani, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo. | ||||||
| I detentori degli impianti per i rifiuti devono costituire le necessarie riserve finanziarie. | ||||||
| Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra II della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041). | ||||||
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RS 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Art. 35 |
||||||
| Il Gran Consiglio fissa il preventivo tenendo conto del piano finanziario e approva il consuntivo. La legge può prevedere delle deroghe. [1] | ||||||
| Determina l'ammontare delle imposte in conformità alla legislazione fiscale. | ||||||
| Decide in via definitiva in merito a nuove spese uniche fino a un milione di franchi e a nuove spese annualmente ricorrenti fino a 300 000 franchi. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005. Garanzia dell'AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337art. 1 n. 5, 2579). | ||||||
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RS 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Art. 35 |
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| Il Gran Consiglio fissa il preventivo tenendo conto del piano finanziario e approva il consuntivo. La legge può prevedere delle deroghe. [1] | ||||||
| Determina l'ammontare delle imposte in conformità alla legislazione fiscale. | ||||||
| Decide in via definitiva in merito a nuove spese uniche fino a un milione di franchi e a nuove spese annualmente ricorrenti fino a 300 000 franchi. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005. Garanzia dell'AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337art. 1 n. 5, 2579). | ||||||
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RS 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Art. 35 |
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| Il Gran Consiglio fissa il preventivo tenendo conto del piano finanziario e approva il consuntivo. La legge può prevedere delle deroghe. [1] | ||||||
| Determina l'ammontare delle imposte in conformità alla legislazione fiscale. | ||||||
| Decide in via definitiva in merito a nuove spese uniche fino a un milione di franchi e a nuove spese annualmente ricorrenti fino a 300 000 franchi. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005. Garanzia dell'AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337art. 1 n. 5, 2579). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali |
||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. | ||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. | ||||||
| Esse devono essere proporzionate allo scopo. | ||||||
| I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali |
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| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. | ||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. | ||||||
| Esse devono essere proporzionate allo scopo. | ||||||
| I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 29 Garanzie procedurali generali |
||||||
| In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. | ||||||
| Le parti hanno diritto d'essere sentite. | ||||||
| Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 30 Procedura giudiziaria |
||||||
| Nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d'essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. I tribunali d'eccezione sono vietati. | ||||||
| Nelle azioni civili il convenuto ha diritto che la causa sia giudicata dal tribunale del suo domicilio. La legge può prevedere un altro foro. | ||||||
| L'udienza e la pronuncia della sentenza sono pubbliche. La legge può prevedere eccezioni. | ||||||
|
RS 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Art. 9 |
||||||
| Il diritto di voto e di elezione spetta a tutte le persone di cittadinanza svizzera che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e che abitano nel Cantone. | ||||||
| Sono escluse dal diritto di voto e di elezione le persone che a causa di durevole incapacità di discernimento sono sottoposte a curatela generale o sono rappresentate da una persona che hanno designato con mandato precauzionale. [1] | ||||||
| La legge disciplina il diritto di voto e di elezione delle svizzere e degli svizzeri all'estero per questioni cantonali. | ||||||
| I comuni possono conferire, in conformità al diritto comunale, alle svizzere e agli svizzeri all'estero rispettivamente alle straniere e agli stranieri il diritto di voto nonché il diritto di eleggere e di essere eletta o eletto per questioni comunali. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare dell'11 mar. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013. Garanzia dell'AF dell'11 mar. 2013 (FF 2013 2251art. 1 n. 4, 195). | ||||||
|
RS 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Art. 47 |
||||||
| Ulteriori compiti del Governo sono segnatamente: | ||||||
| la cura delle relazioni con la Confederazione e gli altri cantonali nonché con le nazioni limitrofe, tenendo conto di eventuali prese di posizione del Gran Consiglio; | ||||||
| le nomine che non sono state delegate ad altre autorità; | ||||||
| il resoconto annuale, all'attenzione del Gran Consiglio, sull'attività del Governo e dell'Amministrazione; | ||||||
| la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici; | ||||||
| la vigilanza sulle corporazioni di diritto pubblico nonché su altri enti che svolgono compiti pubblici di carattere cantonale. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 29a [1] Garanzia della via giudiziaria |
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| Nelle controversie giuridiche ognuno ha diritto al giudizio da parte di un'autorità giudiziaria. In casi eccezionali, la Confederazione e i Cantoni possono escludere per legge la via giudiziaria. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2007 (DF dell'8 ott. 1999, DCF del 17 mag. 2000, DF del 8 mar. 2005 - RU 2002 3148, 2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7454, 2000 2656, 2001 3764). | ||||||
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RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 6 Diritto ad un processo equo |
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| Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. | ||||||
| Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. | ||||||
| Ogni accusato ha segnatamente diritto a: | ||||||
| essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; | ||||||
| disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa; | ||||||
| difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia; | ||||||
| interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; | ||||||
| farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza. | ||||||