|
RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi Art. 3 Motivi relativi d'esclusione |
||||||
| Sono inoltre esclusi dalla protezione come marchio: | ||||||
| i segni identici a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici; | ||||||
| i segni identici a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi simili, se ne risulta un rischio di confusione; | ||||||
| i segni simili a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici o simili, se ne risulta un rischio di confusione. | ||||||
| Sono considerati marchi anteriori: | ||||||
| i marchi depositati o registrati che godono di una priorità secondo la presente legge (art. 6 a 8); | ||||||
| i marchi che, al momento del deposito del segno considerato dal capoverso 1, sono notoriamente conosciuti in Svizzera ai sensi dell'articolo 6bis della Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 [1] per la protezione della proprietà industriale (Convenzione di Parigi). | ||||||
| Soltanto il titolare del marchio anteriore può invocare i motivi di esclusione giusta il presente articolo. | ||||||
| [1] RS 0.232.01,0.232.02,0.232.03,0.232.04 | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 291 |
||||||
| Chiunque contravviene ad un decreto d'espulsione dal territorio della Confederazione o d'un Cantone, emanato da un'autorità competente, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| La durata di questa pena non è computata in quella del bando. | ||||||
|
RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi Art. 3 Motivi relativi d'esclusione |
||||||
| Sono inoltre esclusi dalla protezione come marchio: | ||||||
| i segni identici a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici; | ||||||
| i segni identici a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi simili, se ne risulta un rischio di confusione; | ||||||
| i segni simili a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici o simili, se ne risulta un rischio di confusione. | ||||||
| Sono considerati marchi anteriori: | ||||||
| i marchi depositati o registrati che godono di una priorità secondo la presente legge (art. 6 a 8); | ||||||
| i marchi che, al momento del deposito del segno considerato dal capoverso 1, sono notoriamente conosciuti in Svizzera ai sensi dell'articolo 6bis della Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 [1] per la protezione della proprietà industriale (Convenzione di Parigi). | ||||||
| Soltanto il titolare del marchio anteriore può invocare i motivi di esclusione giusta il presente articolo. | ||||||
| [1] RS 0.232.01,0.232.02,0.232.03,0.232.04 | ||||||
|
RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi Art. 3 Motivi relativi d'esclusione |
||||||
| Sono inoltre esclusi dalla protezione come marchio: | ||||||
| i segni identici a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici; | ||||||
| i segni identici a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi simili, se ne risulta un rischio di confusione; | ||||||
| i segni simili a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici o simili, se ne risulta un rischio di confusione. | ||||||
| Sono considerati marchi anteriori: | ||||||
| i marchi depositati o registrati che godono di una priorità secondo la presente legge (art. 6 a 8); | ||||||
| i marchi che, al momento del deposito del segno considerato dal capoverso 1, sono notoriamente conosciuti in Svizzera ai sensi dell'articolo 6bis della Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 [1] per la protezione della proprietà industriale (Convenzione di Parigi). | ||||||
| Soltanto il titolare del marchio anteriore può invocare i motivi di esclusione giusta il presente articolo. | ||||||
| [1] RS 0.232.01,0.232.02,0.232.03,0.232.04 | ||||||
|
RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi Art. 3 Motivi relativi d'esclusione |
||||||
| Sono inoltre esclusi dalla protezione come marchio: | ||||||
| i segni identici a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici; | ||||||
| i segni identici a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi simili, se ne risulta un rischio di confusione; | ||||||
| i segni simili a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici o simili, se ne risulta un rischio di confusione. | ||||||
| Sono considerati marchi anteriori: | ||||||
| i marchi depositati o registrati che godono di una priorità secondo la presente legge (art. 6 a 8); | ||||||
| i marchi che, al momento del deposito del segno considerato dal capoverso 1, sono notoriamente conosciuti in Svizzera ai sensi dell'articolo 6bis della Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 [1] per la protezione della proprietà industriale (Convenzione di Parigi). | ||||||
| Soltanto il titolare del marchio anteriore può invocare i motivi di esclusione giusta il presente articolo. | ||||||
| [1] RS 0.232.01,0.232.02,0.232.03,0.232.04 | ||||||
|
RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi Art. 15 Marchi famosi |
||||||
| Il titolare di un marchio famoso può vietarne a terzi l'uso per tutti i prodotti o servizi se un tale uso minaccia il carattere distintivo del marchio o ne sfrutta o mette in pericolo la rinomanza. | ||||||
| Sono fatti salvi i diritti acquisiti prima che il marchio sia divenuto famoso. | ||||||
|
RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi Art. 13 Diritto esclusivo |
||||||
| Il diritto al marchio conferisce al titolare il diritto esclusivo di farne uso per contraddistinguere i prodotti o i servizi per i quali il marchio è rivendicato e di disporne. | ||||||
| Il titolare del marchio può vietare a terzi l'uso di un segno escluso dalla protezione come marchio giusta l'articolo 3 capoverso 1; può in particolare vietare che il segno: | ||||||
| sia apposto su prodotti o sul loro imballaggio; | ||||||
| sia usato per offrire prodotti, metterli in commercio o detenerli a tale scopo; | ||||||
| sia usato per offrire o fornire servizi; | ||||||
| sia usato per importare, esportare o far transitare prodotti; | ||||||
| sia apposto su documenti commerciali, usato a scopi pubblicitari o in qualsiasi altra maniera negli affari. | ||||||
| Il titolare del marchio gode dei diritti secondo il capoverso 2 lettera d anche quando l'importazione, l'esportazione o il transito di prodotti fabbricati a titolo commerciale avviene per scopi privati. [2] | ||||||
| Il titolare del marchio gode dei diritti secondo il presente articolo anche nei confronti degli utenti autorizzati ai sensi dell'articolo 4. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1). [2] Introdotto dall'all. n. 3 della LF del 22 giu. 2007 (RU 2008 2551; FF 2006 1). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1). | ||||||
|
RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi Art. 3 Motivi relativi d'esclusione |
||||||
| Sono inoltre esclusi dalla protezione come marchio: | ||||||
| i segni identici a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici; | ||||||
| i segni identici a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi simili, se ne risulta un rischio di confusione; | ||||||
| i segni simili a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici o simili, se ne risulta un rischio di confusione. | ||||||
| Sono considerati marchi anteriori: | ||||||
| i marchi depositati o registrati che godono di una priorità secondo la presente legge (art. 6 a 8); | ||||||
| i marchi che, al momento del deposito del segno considerato dal capoverso 1, sono notoriamente conosciuti in Svizzera ai sensi dell'articolo 6bis della Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 [1] per la protezione della proprietà industriale (Convenzione di Parigi). | ||||||
| Soltanto il titolare del marchio anteriore può invocare i motivi di esclusione giusta il presente articolo. | ||||||
| [1] RS 0.232.01,0.232.02,0.232.03,0.232.04 | ||||||
|
RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi Art. 6 Priorità derivante dal deposito |
||||||
| Il diritto al marchio appartiene a chi deposita il marchio per primo. | ||||||
|
RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi Art. 3 Motivi relativi d'esclusione |
||||||
| Sono inoltre esclusi dalla protezione come marchio: | ||||||
| i segni identici a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici; | ||||||
| i segni identici a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi simili, se ne risulta un rischio di confusione; | ||||||
| i segni simili a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici o simili, se ne risulta un rischio di confusione. | ||||||
| Sono considerati marchi anteriori: | ||||||
| i marchi depositati o registrati che godono di una priorità secondo la presente legge (art. 6 a 8); | ||||||
| i marchi che, al momento del deposito del segno considerato dal capoverso 1, sono notoriamente conosciuti in Svizzera ai sensi dell'articolo 6bis della Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 [1] per la protezione della proprietà industriale (Convenzione di Parigi). | ||||||
| Soltanto il titolare del marchio anteriore può invocare i motivi di esclusione giusta il presente articolo. | ||||||
| [1] RS 0.232.01,0.232.02,0.232.03,0.232.04 | ||||||