SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 143 - 1 Se il pagamento non è fatto nel termine prescritto, l'aggiudicazione è revocata e l'ufficio d'esecuzione ordina immediatamente un nuovo incanto. L'articolo 126 è applicabile.293 |
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1 | Se il pagamento non è fatto nel termine prescritto, l'aggiudicazione è revocata e l'ufficio d'esecuzione ordina immediatamente un nuovo incanto. L'articolo 126 è applicabile.293 |
2 | Il precedente deliberatario ed i suoi fideiussori rispondono della minor somma ricavata e d'ogni altro danno. Gli interessi perduti sono calcolati nella misura del cinque per cento. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 143 - 1 Se il pagamento non è fatto nel termine prescritto, l'aggiudicazione è revocata e l'ufficio d'esecuzione ordina immediatamente un nuovo incanto. L'articolo 126 è applicabile.293 |
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1 | Se il pagamento non è fatto nel termine prescritto, l'aggiudicazione è revocata e l'ufficio d'esecuzione ordina immediatamente un nuovo incanto. L'articolo 126 è applicabile.293 |
2 | Il precedente deliberatario ed i suoi fideiussori rispondono della minor somma ricavata e d'ogni altro danno. Gli interessi perduti sono calcolati nella misura del cinque per cento. |
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF) RFF Art. 63 - 1 Ove l'aggiudicatario si trovi in mora col pagamento e le garanzie da esso prestate non possano venir liquidate subito senza promuovere esecuzione o causa, l'ufficio annullerà l'aggiudicazione e ordinerà senza indugio un nuovo incanto a stregua dell'articolo 143 capoverso 1 della LEF, a meno che tutti gli interessati (debitore, creditori pignoratizi perdenti, creditori istanti), consentano ad una proroga del termine del pagamento.83 L'annullamento dell'aggiudicazione sarà iscritto a verbale (art. 61) e comunicato per iscritto all'aggiudicatario. |
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1 | Ove l'aggiudicatario si trovi in mora col pagamento e le garanzie da esso prestate non possano venir liquidate subito senza promuovere esecuzione o causa, l'ufficio annullerà l'aggiudicazione e ordinerà senza indugio un nuovo incanto a stregua dell'articolo 143 capoverso 1 della LEF, a meno che tutti gli interessati (debitore, creditori pignoratizi perdenti, creditori istanti), consentano ad una proroga del termine del pagamento.83 L'annullamento dell'aggiudicazione sarà iscritto a verbale (art. 61) e comunicato per iscritto all'aggiudicatario. |
2 | Qualora il trapasso della proprietà sia già stato iscritto nel registro fondiario (art. 66 cpv. 3), l'ufficio informerà il registro fondiario dell'annullamento dell'aggiudicazione e lo incaricherà della cancellazione dell'iscrizione e delle relative annotazioni. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 143 - 1 Se il pagamento non è fatto nel termine prescritto, l'aggiudicazione è revocata e l'ufficio d'esecuzione ordina immediatamente un nuovo incanto. L'articolo 126 è applicabile.293 |
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1 | Se il pagamento non è fatto nel termine prescritto, l'aggiudicazione è revocata e l'ufficio d'esecuzione ordina immediatamente un nuovo incanto. L'articolo 126 è applicabile.293 |
2 | Il precedente deliberatario ed i suoi fideiussori rispondono della minor somma ricavata e d'ogni altro danno. Gli interessi perduti sono calcolati nella misura del cinque per cento. |
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF) RFF Art. 63 - 1 Ove l'aggiudicatario si trovi in mora col pagamento e le garanzie da esso prestate non possano venir liquidate subito senza promuovere esecuzione o causa, l'ufficio annullerà l'aggiudicazione e ordinerà senza indugio un nuovo incanto a stregua dell'articolo 143 capoverso 1 della LEF, a meno che tutti gli interessati (debitore, creditori pignoratizi perdenti, creditori istanti), consentano ad una proroga del termine del pagamento.83 L'annullamento dell'aggiudicazione sarà iscritto a verbale (art. 61) e comunicato per iscritto all'aggiudicatario. |
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1 | Ove l'aggiudicatario si trovi in mora col pagamento e le garanzie da esso prestate non possano venir liquidate subito senza promuovere esecuzione o causa, l'ufficio annullerà l'aggiudicazione e ordinerà senza indugio un nuovo incanto a stregua dell'articolo 143 capoverso 1 della LEF, a meno che tutti gli interessati (debitore, creditori pignoratizi perdenti, creditori istanti), consentano ad una proroga del termine del pagamento.83 L'annullamento dell'aggiudicazione sarà iscritto a verbale (art. 61) e comunicato per iscritto all'aggiudicatario. |
2 | Qualora il trapasso della proprietà sia già stato iscritto nel registro fondiario (art. 66 cpv. 3), l'ufficio informerà il registro fondiario dell'annullamento dell'aggiudicazione e lo incaricherà della cancellazione dell'iscrizione e delle relative annotazioni. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 22 - 1 Sono nulle le decisioni che violano prescrizioni emanate nell'interesse pubblico o nell'interesse di persone che non sono parte nel procedimento. L'autorità di vigilanza constata d'ufficio la nullità anche quando la decisione non sia stata impugnata. |
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1 | Sono nulle le decisioni che violano prescrizioni emanate nell'interesse pubblico o nell'interesse di persone che non sono parte nel procedimento. L'autorità di vigilanza constata d'ufficio la nullità anche quando la decisione non sia stata impugnata. |
2 | L'ufficio può sostituire la decisione nulla con una nuova decisione. Nondimeno, se presso l'autorità di vigilanza è pendente un procedimento ai sensi del capoverso 1, la sostituzione è ammissibile fino all'invio della risposta da parte dell'ufficio. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 143 - 1 Se il pagamento non è fatto nel termine prescritto, l'aggiudicazione è revocata e l'ufficio d'esecuzione ordina immediatamente un nuovo incanto. L'articolo 126 è applicabile.293 |
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1 | Se il pagamento non è fatto nel termine prescritto, l'aggiudicazione è revocata e l'ufficio d'esecuzione ordina immediatamente un nuovo incanto. L'articolo 126 è applicabile.293 |
2 | Il precedente deliberatario ed i suoi fideiussori rispondono della minor somma ricavata e d'ogni altro danno. Gli interessi perduti sono calcolati nella misura del cinque per cento. |
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF) RFF Art. 63 - 1 Ove l'aggiudicatario si trovi in mora col pagamento e le garanzie da esso prestate non possano venir liquidate subito senza promuovere esecuzione o causa, l'ufficio annullerà l'aggiudicazione e ordinerà senza indugio un nuovo incanto a stregua dell'articolo 143 capoverso 1 della LEF, a meno che tutti gli interessati (debitore, creditori pignoratizi perdenti, creditori istanti), consentano ad una proroga del termine del pagamento.83 L'annullamento dell'aggiudicazione sarà iscritto a verbale (art. 61) e comunicato per iscritto all'aggiudicatario. |
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1 | Ove l'aggiudicatario si trovi in mora col pagamento e le garanzie da esso prestate non possano venir liquidate subito senza promuovere esecuzione o causa, l'ufficio annullerà l'aggiudicazione e ordinerà senza indugio un nuovo incanto a stregua dell'articolo 143 capoverso 1 della LEF, a meno che tutti gli interessati (debitore, creditori pignoratizi perdenti, creditori istanti), consentano ad una proroga del termine del pagamento.83 L'annullamento dell'aggiudicazione sarà iscritto a verbale (art. 61) e comunicato per iscritto all'aggiudicatario. |
2 | Qualora il trapasso della proprietà sia già stato iscritto nel registro fondiario (art. 66 cpv. 3), l'ufficio informerà il registro fondiario dell'annullamento dell'aggiudicazione e lo incaricherà della cancellazione dell'iscrizione e delle relative annotazioni. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 136 - 1 L'ufficiale stabilisce il modo di pagamento nelle condizioni d'incanto; può accordare un termine per il pagamento di sei mesi al massimo. |
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1 | L'ufficiale stabilisce il modo di pagamento nelle condizioni d'incanto; può accordare un termine per il pagamento di sei mesi al massimo. |
2 | Il pagamento può essere effettuato in contanti fino a 100 000 franchi. Se il prezzo è superiore, il pagamento della parte eccedente tale importo deve essere effettuato per il tramite di un intermediario finanziario ai sensi della legge del 10 ottobre 1997284 sul riciclaggio di denaro. |
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF) RFF Art. 45 - 1 Le condizioni d'incanto dovranno contenere oltre l'indicazione del nome del debitore, di quello del creditore istante, del luogo e della data dell'incanto e la descrizione del fondo e dei suoi accessori: |
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1 | Le condizioni d'incanto dovranno contenere oltre l'indicazione del nome del debitore, di quello del creditore istante, del luogo e della data dell'incanto e la descrizione del fondo e dei suoi accessori: |
a | la menzione che il fondo è messo all'asta con tutti gli oneri che lo gravano secondo l'elenco oneri (servitù, oneri fondiari, diritti di pegno immobiliare e diritti personali annotati), e che i relativi obblighi personali del debitore non scaduti saranno imposti all'aggiudicatario nella misura in cui non siano coperti dal ricavo della vendita (art. 135 LEF); |
b | se sono da realizzarsi più fondi, la menzione se essi saranno messi all'incanto in blocco o in gruppi ed in quali, o singolarmente e, eventualmente, in quale ordine; |
c | se deve aver luogo un doppio turno d'asta per fondo o pei suoi accessori (art. 42, 57 e 104), la menzione che il miglior offerente del primo turno resterà vincolato fino a compimento del secondo (art. 56); |
d | l'indicazione delle somme pagabili in contanti sul prezzo di vendita e la menzione delle poste che l'aggiudicatario dovrà assumere oltre questo prezzo (art. 46 e 49); |
e | la menzione se, e eventualmente fino a concorrenza di quale importo, il prezzo di aggiudicazione dovrà essere pagato all'atto dell'incanto o se è concesso un termine di pagamento a stregua dell'articolo 136 della LEF, e, in questo caso, quale garanzia deve essere prestata per la scadenza prorogata e se questa garanzia dovrà essere prestata all'atto dell'incanto o entro un termine fisso. Nel caso in cui il pagamento sia da farsi o la garanzia da prestarsi all'atto dell'incanto, si indicherà che l'aggiudicazione dipende dall'esecuzione di queste prestazioni e che quindi ogni offerente resta vincolato finché non sia perfetta l'aggiudicazione all'offerente che lo precede; |
f | se l'ufficio intende che per essere accolta un'offerta debba superare la precedente di una determinata somma, l'indicazione di questa somma; |
g | la clausola escludente ogni garanzia da parte dell'ufficio. |
2 | L'elenco degli oneri, rettificato in conformità dei risultati di ricorsi o di cause, sarà annesso quale appendice alle condizioni dell'incanto. |
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF) RFF Art. 46 - 1 Nelle condizioni di incanto sarà richiesto pagamento a contanti da computarsi sul prezzo di aggiudicazione: del capitale dei crediti ipotecari esigibili, degli interessi scaduti, compresi gli interessi moratori e le prese di esecuzione, delle spese di amministrazione del fondo, in quanto non siano coperte dal suo reddito, delle spese di realizzazione ed eventualmente della parte del prezzo eccedente l'importo totale dei crediti garantiti da pegno.67 |
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1 | Nelle condizioni di incanto sarà richiesto pagamento a contanti da computarsi sul prezzo di aggiudicazione: del capitale dei crediti ipotecari esigibili, degli interessi scaduti, compresi gli interessi moratori e le prese di esecuzione, delle spese di amministrazione del fondo, in quanto non siano coperte dal suo reddito, delle spese di realizzazione ed eventualmente della parte del prezzo eccedente l'importo totale dei crediti garantiti da pegno.67 |
2 | Saranno ritenuti esigibili in capitale ed interessi i crediti, che secondo le constatazioni dell'elenco degli oneri passato in giudicato, sono scaduti al momento dell'incanto, compresi quelli che godono di pegno legale, ed i crediti pignoratizi che hanno fatto oggetto di esecuzione, sempreché non sia intervenuta opposizione o che l'opposizione sia stata rimossa. |
3 | Crediti pignoratizi non esigibili dovranno sempre essere assegnati all'aggiudicatario (art. 45 cpv. 1 lett. a). |
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF) RFF Art. 47 - 1 La sostituzione del pagamento effettivo di un credito da pagarsi in contanti con altro modo di estinzione (assunzione del debito, novazione) può essere accettata dall'ufficio soltanto se l'aggiudicatario produce, entro il termine fissato dalle condizioni di vendita per il pagamento o prorogato per accordo di tutti gli interessati (art. 63 cpv. 1), una dichiarazione del creditore constatante che è d'accordo di essere soddisfatto altrimenti. |
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1 | La sostituzione del pagamento effettivo di un credito da pagarsi in contanti con altro modo di estinzione (assunzione del debito, novazione) può essere accettata dall'ufficio soltanto se l'aggiudicatario produce, entro il termine fissato dalle condizioni di vendita per il pagamento o prorogato per accordo di tutti gli interessati (art. 63 cpv. 1), una dichiarazione del creditore constatante che è d'accordo di essere soddisfatto altrimenti. |
2 | In mancanza di tale dichiarazione l'ufficio indirà un nuovo incanto appena spirato il termine di pagamento (art. 143 LEF). |