IR 0.748.410 Convenzione del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale (con Protocollo add.) RS-0.748.410 Art. 18 - 1 Il trasportatore è responsabile del danno intervenuto in caso di distruzione, perdita o deterioramento di bagagli registrati quando l'evento che ha causato il danno si è verificato nel corso del trasporto aereo. |
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1 | Il trasportatore è responsabile del danno intervenuto in caso di distruzione, perdita o deterioramento di bagagli registrati quando l'evento che ha causato il danno si è verificato nel corso del trasporto aereo. |
2 | Il trasportatore è responsabile del danno intervenuto in caso di distruzione, perdita e deterioramento della merce per il fatto stesso che l'evento che ha causato il danno si è prodotto nel corso del trasporto aereo. |
3 | Tuttavia, il trasportatore non è responsabile se dimostra che la distruzione, la perdita o il deterioramento della merce deriva unicamente da uno o più dei fatti seguenti: |
a | natura o vizio proprio della merce; |
b | imballaggio difettoso della merce effettuato da persona diversa dal trasportatore o suoi incaricati; |
c | un evento bellico o un conflitto armato; |
d | un atto dell'autorità pubblica compiuto in relazione all'entrata, uscita o transito della merce. |
4 | Il trasporto aereo, ai sensi dei precedenti commi, comprende il periodo nel corso del quale i bagagli o le merci si trovano sotto la custodia del trasportatore, sia che ciò avvenga in un aeroporto o a bordo di un'aeromobile o in un luogo qualsiasi in caso di atterraggio fuori di un aerodromo. |
5 | Il periodo del trasporto aereo non copre alcun trasporto terrestre, marittimo o fluviale effettuato al di fuori di un aerodromo. Tuttavia, quando un tale trasporto viene effettuato nell'esecuzione del contratto di trasporto aereo in vista del carico, della consegna o del trasbordo, qualsiasi danno viene presunto, salvo prova contraria, risultare da un evento intervenuto nel corso del trasporto aereo. |
IR 0.748.410 Convenzione del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale (con Protocollo add.) RS-0.748.410 Art. 30 - 1 Nei casi di trasporto retti dalla definizione dell'art. 1, cpv. 3, da eseguire da diversi vettori successivi, ogni vettore accettante dei viaggiatori, dei bagagli o delle merci, è soggetto alle regola stabilite da questa Convenzione ed è considerato come una delle parti contraenti del contratto di trasporto, in quanto questo contratto si riferisca alla parte del trasporto effettuata sotto il suo controllo. |
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1 | Nei casi di trasporto retti dalla definizione dell'art. 1, cpv. 3, da eseguire da diversi vettori successivi, ogni vettore accettante dei viaggiatori, dei bagagli o delle merci, è soggetto alle regola stabilite da questa Convenzione ed è considerato come una delle parti contraenti del contratto di trasporto, in quanto questo contratto si riferisca alla parte del trasporto effettuata sotto il suo controllo. |
2 | Nel caso d'un tale trasporto, il viaggiatore od i suoi aventi diritto non potranno ricorrere se non contro il vettore che ha effettuato il trasporto nel corso del quale l'infortunio o il ritardo si è verificato eccettuato il caso in cui, per espressa stipulazione, il primo vettore avrà assicurato la responsabilità per tutto il viaggio. |
3 | Se trattasi di bagagli o di merci, il mittente si rivolgerà al primo vettore ed il destinatario che ha il diritto alla consegna si rivolgerà all'ultimo vettore; l'uno e l'altro potranno, inoltre, agire contro il vettore che ha effettuato il trasporto durante il quale si ebbe la distruzione, la perdita, l'avaria o il ritardo. Questi vettori saranno responsabili solidalmente verso lo speditore ed il destinatario. |
IR 0.748.410 Convenzione del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale (con Protocollo add.) RS-0.748.410 Art. 30 - 1 Nei casi di trasporto retti dalla definizione dell'art. 1, cpv. 3, da eseguire da diversi vettori successivi, ogni vettore accettante dei viaggiatori, dei bagagli o delle merci, è soggetto alle regola stabilite da questa Convenzione ed è considerato come una delle parti contraenti del contratto di trasporto, in quanto questo contratto si riferisca alla parte del trasporto effettuata sotto il suo controllo. |
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1 | Nei casi di trasporto retti dalla definizione dell'art. 1, cpv. 3, da eseguire da diversi vettori successivi, ogni vettore accettante dei viaggiatori, dei bagagli o delle merci, è soggetto alle regola stabilite da questa Convenzione ed è considerato come una delle parti contraenti del contratto di trasporto, in quanto questo contratto si riferisca alla parte del trasporto effettuata sotto il suo controllo. |
2 | Nel caso d'un tale trasporto, il viaggiatore od i suoi aventi diritto non potranno ricorrere se non contro il vettore che ha effettuato il trasporto nel corso del quale l'infortunio o il ritardo si è verificato eccettuato il caso in cui, per espressa stipulazione, il primo vettore avrà assicurato la responsabilità per tutto il viaggio. |
3 | Se trattasi di bagagli o di merci, il mittente si rivolgerà al primo vettore ed il destinatario che ha il diritto alla consegna si rivolgerà all'ultimo vettore; l'uno e l'altro potranno, inoltre, agire contro il vettore che ha effettuato il trasporto durante il quale si ebbe la distruzione, la perdita, l'avaria o il ritardo. Questi vettori saranno responsabili solidalmente verso lo speditore ed il destinatario. |
IR 0.748.410 Convenzione del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale (con Protocollo add.) RS-0.748.410 Art. 25 - Nel trasporto di passeggeri e di bagagli, i limiti di responsabilità previsti dall'articolo 22 non si applicano se è provato che il danno risulta da un atto od un'omissione del trasportatore o dei suoi incaricati compiuti, sia con l'intenzione di provocare un danno, sia in modo temerario e con la consapevolezza che ne risulterà probabilmente un danno, purché, nel caso di un atto o di una emissione degli incaricati, la prova sia ugualmente fornita che questi ultimi hanno agito nell'esercizio delle loro funzioni. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La presente legge disciplina nell'ambito internazionale: |
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1 | La presente legge disciplina nell'ambito internazionale: |
a | la competenza dei tribunali e delle autorità svizzeri; |
b | il diritto applicabile; |
c | i presupposti del riconoscimento e dell'esecuzione di decisioni straniere; |
d | il fallimento e il concordato; |
e | l'arbitrato. |
2 | Sono fatti salvi i trattati internazionali. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La presente legge disciplina nell'ambito internazionale: |
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1 | La presente legge disciplina nell'ambito internazionale: |
a | la competenza dei tribunali e delle autorità svizzeri; |
b | il diritto applicabile; |
c | i presupposti del riconoscimento e dell'esecuzione di decisioni straniere; |
d | il fallimento e il concordato; |
e | l'arbitrato. |
2 | Sono fatti salvi i trattati internazionali. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 116 - 1 Il contratto è regolato dal diritto scelto dalle parti. |
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1 | Il contratto è regolato dal diritto scelto dalle parti. |
2 | La scelta del diritto applicabile dev'essere esplicita o risultare univocamente dal contratto o dalle circostanze. Per altro, è regolata dal diritto scelto. |
3 | La scelta può avvenire o essere modificata in ogni tempo. Se fatta o modificata dopo la stipulazione del contratto, è retroattivamente efficace dal momento della stipulazione. Sono riservati i diritti dei terzi. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 117 - 1 Se le parti non hanno scelto il diritto applicabile, il contratto è regolato dal diritto dello Stato con il quale è più strettamente connesso. |
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1 | Se le parti non hanno scelto il diritto applicabile, il contratto è regolato dal diritto dello Stato con il quale è più strettamente connesso. |
2 | Si presume che la connessione più stretta sia quella con lo Stato in cui la parte che deve eseguire la prestazione caratteristica ha la dimora abituale o, se ha concluso il contratto in base a un'attività professionale o commerciale, in cui ha la stabile organizzazione. |
3 | È segnatamente prestazione caratteristica: |
a | nei contratti di alienazione, la prestazione dell'alienante; |
b | nei contratti di cessione d'uso, la prestazione della parte che cede l'uso di una cosa o di un diritto; |
c | nel mandato, nell'appalto o in analoghi contratti di prestazione di servizi, la prestazione del servizio; |
d | nei contratti di deposito, la prestazione del depositario; |
e | nei contratti di garanzia o fideiussione, la prestazione del garante o fideiussore. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 21 - 1 Per le società e per i trust ai sensi dell'articolo 149a la sede vale domicilio. |
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1 | Per le società e per i trust ai sensi dell'articolo 149a la sede vale domicilio. |
2 | È considerato sede di una società il luogo designato nello statuto o nel contratto di società. Se manca una tale designazione, è considerato sede il luogo in cui la società è amministrata effettivamente. |
3 | È considerato sede di un trust il luogo della sua amministrazione designato nelle disposizioni del trust in forma scritta o altra forma che ne consenta la prova per testo. Se manca una tale designazione, è considerato sede il luogo in cui il trust è amministrato effettivamente. |
4 | La stabile organizzazione di una società o di un trust si trova nello Stato dove la società o il trust ha la sede o in uno degli Stati dove vi è una sua succursale. |
IR 0.748.410 Convenzione del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale (con Protocollo add.) RS-0.748.410 Art. 25 - Nel trasporto di passeggeri e di bagagli, i limiti di responsabilità previsti dall'articolo 22 non si applicano se è provato che il danno risulta da un atto od un'omissione del trasportatore o dei suoi incaricati compiuti, sia con l'intenzione di provocare un danno, sia in modo temerario e con la consapevolezza che ne risulterà probabilmente un danno, purché, nel caso di un atto o di una emissione degli incaricati, la prova sia ugualmente fornita che questi ultimi hanno agito nell'esercizio delle loro funzioni. |
IR 0.748.410 Convenzione del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale (con Protocollo add.) RS-0.748.410 Art. 20 - Nel trasporto di passeggeri o di bagagli ed in caso di danno risultante da un ritardo nel trasporto di merci, il trasportatore non è responsabile se dimostra che lui od i suoi incaricati hanno adottato tutte le misure necessario per evitare il danno o che era loro impossibile adottarle. |
IR 0.748.410 Convenzione del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale (con Protocollo add.) RS-0.748.410 Art. 25 - Nel trasporto di passeggeri e di bagagli, i limiti di responsabilità previsti dall'articolo 22 non si applicano se è provato che il danno risulta da un atto od un'omissione del trasportatore o dei suoi incaricati compiuti, sia con l'intenzione di provocare un danno, sia in modo temerario e con la consapevolezza che ne risulterà probabilmente un danno, purché, nel caso di un atto o di una emissione degli incaricati, la prova sia ugualmente fornita che questi ultimi hanno agito nell'esercizio delle loro funzioni. |
IR 0.748.410 Convenzione del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale (con Protocollo add.) RS-0.748.410 Art. 22 - 1 Nel trasporto di persone, la responsabilità del trasportatore nei confronti di ciascun passeggero è limitata alla somma di 16 600 Diritti speciali di Prelievo. Nel caso in cui, secondo la legge del tribunale investito, l'indennizzo possa essere fissato sotto forma di rendita, il capitale della rendita non può superare tale limite. Tuttavia, mediante una convenzione speciale con il trasportatore, il passeggero potrà fissare un limite di responsabilità più elevato. |
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1 | Nel trasporto di persone, la responsabilità del trasportatore nei confronti di ciascun passeggero è limitata alla somma di 16 600 Diritti speciali di Prelievo. Nel caso in cui, secondo la legge del tribunale investito, l'indennizzo possa essere fissato sotto forma di rendita, il capitale della rendita non può superare tale limite. Tuttavia, mediante una convenzione speciale con il trasportatore, il passeggero potrà fissare un limite di responsabilità più elevato. |
IR 0.748.410 Convenzione del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale (con Protocollo add.) RS-0.748.410 Art. 22 - 1 Nel trasporto di persone, la responsabilità del trasportatore nei confronti di ciascun passeggero è limitata alla somma di 16 600 Diritti speciali di Prelievo. Nel caso in cui, secondo la legge del tribunale investito, l'indennizzo possa essere fissato sotto forma di rendita, il capitale della rendita non può superare tale limite. Tuttavia, mediante una convenzione speciale con il trasportatore, il passeggero potrà fissare un limite di responsabilità più elevato. |
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1 | Nel trasporto di persone, la responsabilità del trasportatore nei confronti di ciascun passeggero è limitata alla somma di 16 600 Diritti speciali di Prelievo. Nel caso in cui, secondo la legge del tribunale investito, l'indennizzo possa essere fissato sotto forma di rendita, il capitale della rendita non può superare tale limite. Tuttavia, mediante una convenzione speciale con il trasportatore, il passeggero potrà fissare un limite di responsabilità più elevato. |
IR 0.748.410 Convenzione del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale (con Protocollo add.) RS-0.748.410 Art. 20 - Nel trasporto di passeggeri o di bagagli ed in caso di danno risultante da un ritardo nel trasporto di merci, il trasportatore non è responsabile se dimostra che lui od i suoi incaricati hanno adottato tutte le misure necessario per evitare il danno o che era loro impossibile adottarle. |
IR 0.748.410 Convenzione del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale (con Protocollo add.) RS-0.748.410 Art. 25 - Nel trasporto di passeggeri e di bagagli, i limiti di responsabilità previsti dall'articolo 22 non si applicano se è provato che il danno risulta da un atto od un'omissione del trasportatore o dei suoi incaricati compiuti, sia con l'intenzione di provocare un danno, sia in modo temerario e con la consapevolezza che ne risulterà probabilmente un danno, purché, nel caso di un atto o di una emissione degli incaricati, la prova sia ugualmente fornita che questi ultimi hanno agito nell'esercizio delle loro funzioni. |
IR 0.748.410 Convenzione del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale (con Protocollo add.) RS-0.748.410 Art. 18 - 1 Il trasportatore è responsabile del danno intervenuto in caso di distruzione, perdita o deterioramento di bagagli registrati quando l'evento che ha causato il danno si è verificato nel corso del trasporto aereo. |
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1 | Il trasportatore è responsabile del danno intervenuto in caso di distruzione, perdita o deterioramento di bagagli registrati quando l'evento che ha causato il danno si è verificato nel corso del trasporto aereo. |
2 | Il trasportatore è responsabile del danno intervenuto in caso di distruzione, perdita e deterioramento della merce per il fatto stesso che l'evento che ha causato il danno si è prodotto nel corso del trasporto aereo. |
3 | Tuttavia, il trasportatore non è responsabile se dimostra che la distruzione, la perdita o il deterioramento della merce deriva unicamente da uno o più dei fatti seguenti: |
a | natura o vizio proprio della merce; |
b | imballaggio difettoso della merce effettuato da persona diversa dal trasportatore o suoi incaricati; |
c | un evento bellico o un conflitto armato; |
d | un atto dell'autorità pubblica compiuto in relazione all'entrata, uscita o transito della merce. |
4 | Il trasporto aereo, ai sensi dei precedenti commi, comprende il periodo nel corso del quale i bagagli o le merci si trovano sotto la custodia del trasportatore, sia che ciò avvenga in un aeroporto o a bordo di un'aeromobile o in un luogo qualsiasi in caso di atterraggio fuori di un aerodromo. |
5 | Il periodo del trasporto aereo non copre alcun trasporto terrestre, marittimo o fluviale effettuato al di fuori di un aerodromo. Tuttavia, quando un tale trasporto viene effettuato nell'esecuzione del contratto di trasporto aereo in vista del carico, della consegna o del trasbordo, qualsiasi danno viene presunto, salvo prova contraria, risultare da un evento intervenuto nel corso del trasporto aereo. |
IR 0.748.410 Convenzione del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale (con Protocollo add.) RS-0.748.410 Art. 18 - 1 Il trasportatore è responsabile del danno intervenuto in caso di distruzione, perdita o deterioramento di bagagli registrati quando l'evento che ha causato il danno si è verificato nel corso del trasporto aereo. |
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1 | Il trasportatore è responsabile del danno intervenuto in caso di distruzione, perdita o deterioramento di bagagli registrati quando l'evento che ha causato il danno si è verificato nel corso del trasporto aereo. |
2 | Il trasportatore è responsabile del danno intervenuto in caso di distruzione, perdita e deterioramento della merce per il fatto stesso che l'evento che ha causato il danno si è prodotto nel corso del trasporto aereo. |
3 | Tuttavia, il trasportatore non è responsabile se dimostra che la distruzione, la perdita o il deterioramento della merce deriva unicamente da uno o più dei fatti seguenti: |
a | natura o vizio proprio della merce; |
b | imballaggio difettoso della merce effettuato da persona diversa dal trasportatore o suoi incaricati; |
c | un evento bellico o un conflitto armato; |
d | un atto dell'autorità pubblica compiuto in relazione all'entrata, uscita o transito della merce. |
4 | Il trasporto aereo, ai sensi dei precedenti commi, comprende il periodo nel corso del quale i bagagli o le merci si trovano sotto la custodia del trasportatore, sia che ciò avvenga in un aeroporto o a bordo di un'aeromobile o in un luogo qualsiasi in caso di atterraggio fuori di un aerodromo. |
5 | Il periodo del trasporto aereo non copre alcun trasporto terrestre, marittimo o fluviale effettuato al di fuori di un aerodromo. Tuttavia, quando un tale trasporto viene effettuato nell'esecuzione del contratto di trasporto aereo in vista del carico, della consegna o del trasbordo, qualsiasi danno viene presunto, salvo prova contraria, risultare da un evento intervenuto nel corso del trasporto aereo. |
IR 0.748.410 Convenzione del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale (con Protocollo add.) RS-0.748.410 Art. 18 - 1 Il trasportatore è responsabile del danno intervenuto in caso di distruzione, perdita o deterioramento di bagagli registrati quando l'evento che ha causato il danno si è verificato nel corso del trasporto aereo. |
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1 | Il trasportatore è responsabile del danno intervenuto in caso di distruzione, perdita o deterioramento di bagagli registrati quando l'evento che ha causato il danno si è verificato nel corso del trasporto aereo. |
2 | Il trasportatore è responsabile del danno intervenuto in caso di distruzione, perdita e deterioramento della merce per il fatto stesso che l'evento che ha causato il danno si è prodotto nel corso del trasporto aereo. |
3 | Tuttavia, il trasportatore non è responsabile se dimostra che la distruzione, la perdita o il deterioramento della merce deriva unicamente da uno o più dei fatti seguenti: |
a | natura o vizio proprio della merce; |
b | imballaggio difettoso della merce effettuato da persona diversa dal trasportatore o suoi incaricati; |
c | un evento bellico o un conflitto armato; |
d | un atto dell'autorità pubblica compiuto in relazione all'entrata, uscita o transito della merce. |
4 | Il trasporto aereo, ai sensi dei precedenti commi, comprende il periodo nel corso del quale i bagagli o le merci si trovano sotto la custodia del trasportatore, sia che ciò avvenga in un aeroporto o a bordo di un'aeromobile o in un luogo qualsiasi in caso di atterraggio fuori di un aerodromo. |
5 | Il periodo del trasporto aereo non copre alcun trasporto terrestre, marittimo o fluviale effettuato al di fuori di un aerodromo. Tuttavia, quando un tale trasporto viene effettuato nell'esecuzione del contratto di trasporto aereo in vista del carico, della consegna o del trasbordo, qualsiasi danno viene presunto, salvo prova contraria, risultare da un evento intervenuto nel corso del trasporto aereo. |
IR 0.748.410 Convenzione del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale (con Protocollo add.) RS-0.748.410 Art. 18 - 1 Il trasportatore è responsabile del danno intervenuto in caso di distruzione, perdita o deterioramento di bagagli registrati quando l'evento che ha causato il danno si è verificato nel corso del trasporto aereo. |
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1 | Il trasportatore è responsabile del danno intervenuto in caso di distruzione, perdita o deterioramento di bagagli registrati quando l'evento che ha causato il danno si è verificato nel corso del trasporto aereo. |
2 | Il trasportatore è responsabile del danno intervenuto in caso di distruzione, perdita e deterioramento della merce per il fatto stesso che l'evento che ha causato il danno si è prodotto nel corso del trasporto aereo. |
3 | Tuttavia, il trasportatore non è responsabile se dimostra che la distruzione, la perdita o il deterioramento della merce deriva unicamente da uno o più dei fatti seguenti: |
a | natura o vizio proprio della merce; |
b | imballaggio difettoso della merce effettuato da persona diversa dal trasportatore o suoi incaricati; |
c | un evento bellico o un conflitto armato; |
d | un atto dell'autorità pubblica compiuto in relazione all'entrata, uscita o transito della merce. |
4 | Il trasporto aereo, ai sensi dei precedenti commi, comprende il periodo nel corso del quale i bagagli o le merci si trovano sotto la custodia del trasportatore, sia che ciò avvenga in un aeroporto o a bordo di un'aeromobile o in un luogo qualsiasi in caso di atterraggio fuori di un aerodromo. |
5 | Il periodo del trasporto aereo non copre alcun trasporto terrestre, marittimo o fluviale effettuato al di fuori di un aerodromo. Tuttavia, quando un tale trasporto viene effettuato nell'esecuzione del contratto di trasporto aereo in vista del carico, della consegna o del trasbordo, qualsiasi danno viene presunto, salvo prova contraria, risultare da un evento intervenuto nel corso del trasporto aereo. |
IR 0.748.410 Convenzione del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale (con Protocollo add.) RS-0.748.410 Art. 12 - 1 Il mittente ha il diritto, a condizione di adempiere a tutti gli obblighi risultanti dal contratto di trasporto, di disporre della merce, sia ritirandola all'aeroporto di partenza o di destinazione, sia facendola sostare in corso di rotta in caso di atterraggio, sia facendola consegnare nel luogo di destinazione o in corso di rotta ad una persona diversa dal destinatario inizialmente designato, sia chiedendone la restituzione all'aeroporto di partenza, purché l'esercizio di tale diritto non rechi pregiudizio né al trasportatore, né agli altri mittenti con l'obbligo di rimborsare le spese che ne risultino. |
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1 | Il mittente ha il diritto, a condizione di adempiere a tutti gli obblighi risultanti dal contratto di trasporto, di disporre della merce, sia ritirandola all'aeroporto di partenza o di destinazione, sia facendola sostare in corso di rotta in caso di atterraggio, sia facendola consegnare nel luogo di destinazione o in corso di rotta ad una persona diversa dal destinatario inizialmente designato, sia chiedendone la restituzione all'aeroporto di partenza, purché l'esercizio di tale diritto non rechi pregiudizio né al trasportatore, né agli altri mittenti con l'obbligo di rimborsare le spese che ne risultino. |
2 | Nel caso in cui l'esecuzione degli ordini del mittente non risulti possibile, il trasportatore deve avvertirne immediatamente quest'ultimo. |
3 | Ove il trasportatore si conformi alle disposizioni del mittente, senza esigere la presentazione dell'esemplare della lettera di trasporto aereo o della ricevuta della merce consegnata a quest'ultimo, egli sarà responsabile, fatto salvo un suo ricorso contro il mittente, del danno che potrà essere causalo a motivo di ciò a colui che sia regolarmente in possesso della lettera di trasporto aereo o della ricevuta della merce. |
4 | Il diritto del mittente cessa nel momento in cui inizia quello del destinatario, conformemente all'articolo 13. Tuttavia, se il destinatario rifiuta la merce, o se questi non può essere raggiunto, il mittente riacquista il proprio diritto di disporre della merce. |
IR 0.748.410 Convenzione del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale (con Protocollo add.) RS-0.748.410 Art. 15 - 1 Gli articoli 12, 13 e 14 non recano alcun pregiudizio né ai rapporti tra il mittente e il destinatario, né ai rapporti o del mittente o del destinatario nei confronti di terzi da cui provengano i diritti. |
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1 | Gli articoli 12, 13 e 14 non recano alcun pregiudizio né ai rapporti tra il mittente e il destinatario, né ai rapporti o del mittente o del destinatario nei confronti di terzi da cui provengano i diritti. |
2 | Ogni clausola che deroghi dalle clausole contrattuali degli articoli 12, 13 e 14 deve essere inserita nella lettera di trasporto aereo o nella ricevuta della merce. |
IR 0.748.410 Convenzione del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale (con Protocollo add.) RS-0.748.410 Art. 13 - 1 Tranne il caso in cui il mittente abbia esercitato il diritto che gli deriva dall'articolo 12, il destinatario ha il diritto, dal momento dell'arrivo della merce nel punto di destinazione, di richiedere al trasportatore di consegnarli la merce dietro pagamento dell'ammontare dei crediti e previa esecuzione delle condizioni di trasporto. |
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1 | Tranne il caso in cui il mittente abbia esercitato il diritto che gli deriva dall'articolo 12, il destinatario ha il diritto, dal momento dell'arrivo della merce nel punto di destinazione, di richiedere al trasportatore di consegnarli la merce dietro pagamento dell'ammontare dei crediti e previa esecuzione delle condizioni di trasporto. |
2 | Salvo clausola contrattuale diversa, il trasportatore deve avvertire il destinatario al momento dell'arrivo della merce. |
3 | Ove la perdita della merce venga riconosciuta dal trasportatore o se, allo spirare di un termine di sette giorni successivi al momento in cui avrebbe dovuto arrivare, la merce non è giunta, il destinatario è autorizzato a far valere nei confronti del trasportatore i diritti risultanti dal contratto di trasporto. |
IR 0.748.410 Convenzione del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale (con Protocollo add.) RS-0.748.410 Art. 18 - 1 Il trasportatore è responsabile del danno intervenuto in caso di distruzione, perdita o deterioramento di bagagli registrati quando l'evento che ha causato il danno si è verificato nel corso del trasporto aereo. |
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1 | Il trasportatore è responsabile del danno intervenuto in caso di distruzione, perdita o deterioramento di bagagli registrati quando l'evento che ha causato il danno si è verificato nel corso del trasporto aereo. |
2 | Il trasportatore è responsabile del danno intervenuto in caso di distruzione, perdita e deterioramento della merce per il fatto stesso che l'evento che ha causato il danno si è prodotto nel corso del trasporto aereo. |
3 | Tuttavia, il trasportatore non è responsabile se dimostra che la distruzione, la perdita o il deterioramento della merce deriva unicamente da uno o più dei fatti seguenti: |
a | natura o vizio proprio della merce; |
b | imballaggio difettoso della merce effettuato da persona diversa dal trasportatore o suoi incaricati; |
c | un evento bellico o un conflitto armato; |
d | un atto dell'autorità pubblica compiuto in relazione all'entrata, uscita o transito della merce. |
4 | Il trasporto aereo, ai sensi dei precedenti commi, comprende il periodo nel corso del quale i bagagli o le merci si trovano sotto la custodia del trasportatore, sia che ciò avvenga in un aeroporto o a bordo di un'aeromobile o in un luogo qualsiasi in caso di atterraggio fuori di un aerodromo. |
5 | Il periodo del trasporto aereo non copre alcun trasporto terrestre, marittimo o fluviale effettuato al di fuori di un aerodromo. Tuttavia, quando un tale trasporto viene effettuato nell'esecuzione del contratto di trasporto aereo in vista del carico, della consegna o del trasbordo, qualsiasi danno viene presunto, salvo prova contraria, risultare da un evento intervenuto nel corso del trasporto aereo. |
IR 0.748.410 Convenzione del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale (con Protocollo add.) RS-0.748.410 Art. 18 - 1 Il trasportatore è responsabile del danno intervenuto in caso di distruzione, perdita o deterioramento di bagagli registrati quando l'evento che ha causato il danno si è verificato nel corso del trasporto aereo. |
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1 | Il trasportatore è responsabile del danno intervenuto in caso di distruzione, perdita o deterioramento di bagagli registrati quando l'evento che ha causato il danno si è verificato nel corso del trasporto aereo. |
2 | Il trasportatore è responsabile del danno intervenuto in caso di distruzione, perdita e deterioramento della merce per il fatto stesso che l'evento che ha causato il danno si è prodotto nel corso del trasporto aereo. |
3 | Tuttavia, il trasportatore non è responsabile se dimostra che la distruzione, la perdita o il deterioramento della merce deriva unicamente da uno o più dei fatti seguenti: |
a | natura o vizio proprio della merce; |
b | imballaggio difettoso della merce effettuato da persona diversa dal trasportatore o suoi incaricati; |
c | un evento bellico o un conflitto armato; |
d | un atto dell'autorità pubblica compiuto in relazione all'entrata, uscita o transito della merce. |
4 | Il trasporto aereo, ai sensi dei precedenti commi, comprende il periodo nel corso del quale i bagagli o le merci si trovano sotto la custodia del trasportatore, sia che ciò avvenga in un aeroporto o a bordo di un'aeromobile o in un luogo qualsiasi in caso di atterraggio fuori di un aerodromo. |
5 | Il periodo del trasporto aereo non copre alcun trasporto terrestre, marittimo o fluviale effettuato al di fuori di un aerodromo. Tuttavia, quando un tale trasporto viene effettuato nell'esecuzione del contratto di trasporto aereo in vista del carico, della consegna o del trasbordo, qualsiasi danno viene presunto, salvo prova contraria, risultare da un evento intervenuto nel corso del trasporto aereo. |
IR 0.748.410 Convenzione del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale (con Protocollo add.) RS-0.748.410 Art. 18 - 1 Il trasportatore è responsabile del danno intervenuto in caso di distruzione, perdita o deterioramento di bagagli registrati quando l'evento che ha causato il danno si è verificato nel corso del trasporto aereo. |
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1 | Il trasportatore è responsabile del danno intervenuto in caso di distruzione, perdita o deterioramento di bagagli registrati quando l'evento che ha causato il danno si è verificato nel corso del trasporto aereo. |
2 | Il trasportatore è responsabile del danno intervenuto in caso di distruzione, perdita e deterioramento della merce per il fatto stesso che l'evento che ha causato il danno si è prodotto nel corso del trasporto aereo. |
3 | Tuttavia, il trasportatore non è responsabile se dimostra che la distruzione, la perdita o il deterioramento della merce deriva unicamente da uno o più dei fatti seguenti: |
a | natura o vizio proprio della merce; |
b | imballaggio difettoso della merce effettuato da persona diversa dal trasportatore o suoi incaricati; |
c | un evento bellico o un conflitto armato; |
d | un atto dell'autorità pubblica compiuto in relazione all'entrata, uscita o transito della merce. |
4 | Il trasporto aereo, ai sensi dei precedenti commi, comprende il periodo nel corso del quale i bagagli o le merci si trovano sotto la custodia del trasportatore, sia che ciò avvenga in un aeroporto o a bordo di un'aeromobile o in un luogo qualsiasi in caso di atterraggio fuori di un aerodromo. |
5 | Il periodo del trasporto aereo non copre alcun trasporto terrestre, marittimo o fluviale effettuato al di fuori di un aerodromo. Tuttavia, quando un tale trasporto viene effettuato nell'esecuzione del contratto di trasporto aereo in vista del carico, della consegna o del trasbordo, qualsiasi danno viene presunto, salvo prova contraria, risultare da un evento intervenuto nel corso del trasporto aereo. |
IR 0.748.410 Convenzione del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale (con Protocollo add.) RS-0.748.410 Art. 18 - 1 Il trasportatore è responsabile del danno intervenuto in caso di distruzione, perdita o deterioramento di bagagli registrati quando l'evento che ha causato il danno si è verificato nel corso del trasporto aereo. |
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1 | Il trasportatore è responsabile del danno intervenuto in caso di distruzione, perdita o deterioramento di bagagli registrati quando l'evento che ha causato il danno si è verificato nel corso del trasporto aereo. |
2 | Il trasportatore è responsabile del danno intervenuto in caso di distruzione, perdita e deterioramento della merce per il fatto stesso che l'evento che ha causato il danno si è prodotto nel corso del trasporto aereo. |
3 | Tuttavia, il trasportatore non è responsabile se dimostra che la distruzione, la perdita o il deterioramento della merce deriva unicamente da uno o più dei fatti seguenti: |
a | natura o vizio proprio della merce; |
b | imballaggio difettoso della merce effettuato da persona diversa dal trasportatore o suoi incaricati; |
c | un evento bellico o un conflitto armato; |
d | un atto dell'autorità pubblica compiuto in relazione all'entrata, uscita o transito della merce. |
4 | Il trasporto aereo, ai sensi dei precedenti commi, comprende il periodo nel corso del quale i bagagli o le merci si trovano sotto la custodia del trasportatore, sia che ciò avvenga in un aeroporto o a bordo di un'aeromobile o in un luogo qualsiasi in caso di atterraggio fuori di un aerodromo. |
5 | Il periodo del trasporto aereo non copre alcun trasporto terrestre, marittimo o fluviale effettuato al di fuori di un aerodromo. Tuttavia, quando un tale trasporto viene effettuato nell'esecuzione del contratto di trasporto aereo in vista del carico, della consegna o del trasbordo, qualsiasi danno viene presunto, salvo prova contraria, risultare da un evento intervenuto nel corso del trasporto aereo. |
IR 0.748.410 Convenzione del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale (con Protocollo add.) RS-0.748.410 Art. 30 - 1 Nei casi di trasporto retti dalla definizione dell'art. 1, cpv. 3, da eseguire da diversi vettori successivi, ogni vettore accettante dei viaggiatori, dei bagagli o delle merci, è soggetto alle regola stabilite da questa Convenzione ed è considerato come una delle parti contraenti del contratto di trasporto, in quanto questo contratto si riferisca alla parte del trasporto effettuata sotto il suo controllo. |
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1 | Nei casi di trasporto retti dalla definizione dell'art. 1, cpv. 3, da eseguire da diversi vettori successivi, ogni vettore accettante dei viaggiatori, dei bagagli o delle merci, è soggetto alle regola stabilite da questa Convenzione ed è considerato come una delle parti contraenti del contratto di trasporto, in quanto questo contratto si riferisca alla parte del trasporto effettuata sotto il suo controllo. |
2 | Nel caso d'un tale trasporto, il viaggiatore od i suoi aventi diritto non potranno ricorrere se non contro il vettore che ha effettuato il trasporto nel corso del quale l'infortunio o il ritardo si è verificato eccettuato il caso in cui, per espressa stipulazione, il primo vettore avrà assicurato la responsabilità per tutto il viaggio. |
3 | Se trattasi di bagagli o di merci, il mittente si rivolgerà al primo vettore ed il destinatario che ha il diritto alla consegna si rivolgerà all'ultimo vettore; l'uno e l'altro potranno, inoltre, agire contro il vettore che ha effettuato il trasporto durante il quale si ebbe la distruzione, la perdita, l'avaria o il ritardo. Questi vettori saranno responsabili solidalmente verso lo speditore ed il destinatario. |
IR 0.748.410 Convenzione del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale (con Protocollo add.) RS-0.748.410 Art. 18 - 1 Il trasportatore è responsabile del danno intervenuto in caso di distruzione, perdita o deterioramento di bagagli registrati quando l'evento che ha causato il danno si è verificato nel corso del trasporto aereo. |
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1 | Il trasportatore è responsabile del danno intervenuto in caso di distruzione, perdita o deterioramento di bagagli registrati quando l'evento che ha causato il danno si è verificato nel corso del trasporto aereo. |
2 | Il trasportatore è responsabile del danno intervenuto in caso di distruzione, perdita e deterioramento della merce per il fatto stesso che l'evento che ha causato il danno si è prodotto nel corso del trasporto aereo. |
3 | Tuttavia, il trasportatore non è responsabile se dimostra che la distruzione, la perdita o il deterioramento della merce deriva unicamente da uno o più dei fatti seguenti: |
a | natura o vizio proprio della merce; |
b | imballaggio difettoso della merce effettuato da persona diversa dal trasportatore o suoi incaricati; |
c | un evento bellico o un conflitto armato; |
d | un atto dell'autorità pubblica compiuto in relazione all'entrata, uscita o transito della merce. |
4 | Il trasporto aereo, ai sensi dei precedenti commi, comprende il periodo nel corso del quale i bagagli o le merci si trovano sotto la custodia del trasportatore, sia che ciò avvenga in un aeroporto o a bordo di un'aeromobile o in un luogo qualsiasi in caso di atterraggio fuori di un aerodromo. |
5 | Il periodo del trasporto aereo non copre alcun trasporto terrestre, marittimo o fluviale effettuato al di fuori di un aerodromo. Tuttavia, quando un tale trasporto viene effettuato nell'esecuzione del contratto di trasporto aereo in vista del carico, della consegna o del trasbordo, qualsiasi danno viene presunto, salvo prova contraria, risultare da un evento intervenuto nel corso del trasporto aereo. |
IR 0.748.410 Convenzione del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale (con Protocollo add.) RS-0.748.410 Art. 30 - 1 Nei casi di trasporto retti dalla definizione dell'art. 1, cpv. 3, da eseguire da diversi vettori successivi, ogni vettore accettante dei viaggiatori, dei bagagli o delle merci, è soggetto alle regola stabilite da questa Convenzione ed è considerato come una delle parti contraenti del contratto di trasporto, in quanto questo contratto si riferisca alla parte del trasporto effettuata sotto il suo controllo. |
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1 | Nei casi di trasporto retti dalla definizione dell'art. 1, cpv. 3, da eseguire da diversi vettori successivi, ogni vettore accettante dei viaggiatori, dei bagagli o delle merci, è soggetto alle regola stabilite da questa Convenzione ed è considerato come una delle parti contraenti del contratto di trasporto, in quanto questo contratto si riferisca alla parte del trasporto effettuata sotto il suo controllo. |
2 | Nel caso d'un tale trasporto, il viaggiatore od i suoi aventi diritto non potranno ricorrere se non contro il vettore che ha effettuato il trasporto nel corso del quale l'infortunio o il ritardo si è verificato eccettuato il caso in cui, per espressa stipulazione, il primo vettore avrà assicurato la responsabilità per tutto il viaggio. |
3 | Se trattasi di bagagli o di merci, il mittente si rivolgerà al primo vettore ed il destinatario che ha il diritto alla consegna si rivolgerà all'ultimo vettore; l'uno e l'altro potranno, inoltre, agire contro il vettore che ha effettuato il trasporto durante il quale si ebbe la distruzione, la perdita, l'avaria o il ritardo. Questi vettori saranno responsabili solidalmente verso lo speditore ed il destinatario. |
IR 0.748.410 Convenzione del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale (con Protocollo add.) RS-0.748.410 Art. 30 - 1 Nei casi di trasporto retti dalla definizione dell'art. 1, cpv. 3, da eseguire da diversi vettori successivi, ogni vettore accettante dei viaggiatori, dei bagagli o delle merci, è soggetto alle regola stabilite da questa Convenzione ed è considerato come una delle parti contraenti del contratto di trasporto, in quanto questo contratto si riferisca alla parte del trasporto effettuata sotto il suo controllo. |
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1 | Nei casi di trasporto retti dalla definizione dell'art. 1, cpv. 3, da eseguire da diversi vettori successivi, ogni vettore accettante dei viaggiatori, dei bagagli o delle merci, è soggetto alle regola stabilite da questa Convenzione ed è considerato come una delle parti contraenti del contratto di trasporto, in quanto questo contratto si riferisca alla parte del trasporto effettuata sotto il suo controllo. |
2 | Nel caso d'un tale trasporto, il viaggiatore od i suoi aventi diritto non potranno ricorrere se non contro il vettore che ha effettuato il trasporto nel corso del quale l'infortunio o il ritardo si è verificato eccettuato il caso in cui, per espressa stipulazione, il primo vettore avrà assicurato la responsabilità per tutto il viaggio. |
3 | Se trattasi di bagagli o di merci, il mittente si rivolgerà al primo vettore ed il destinatario che ha il diritto alla consegna si rivolgerà all'ultimo vettore; l'uno e l'altro potranno, inoltre, agire contro il vettore che ha effettuato il trasporto durante il quale si ebbe la distruzione, la perdita, l'avaria o il ritardo. Questi vettori saranno responsabili solidalmente verso lo speditore ed il destinatario. |
IR 0.748.410 Convenzione del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale (con Protocollo add.) RS-0.748.410 Art. 30 - 1 Nei casi di trasporto retti dalla definizione dell'art. 1, cpv. 3, da eseguire da diversi vettori successivi, ogni vettore accettante dei viaggiatori, dei bagagli o delle merci, è soggetto alle regola stabilite da questa Convenzione ed è considerato come una delle parti contraenti del contratto di trasporto, in quanto questo contratto si riferisca alla parte del trasporto effettuata sotto il suo controllo. |
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1 | Nei casi di trasporto retti dalla definizione dell'art. 1, cpv. 3, da eseguire da diversi vettori successivi, ogni vettore accettante dei viaggiatori, dei bagagli o delle merci, è soggetto alle regola stabilite da questa Convenzione ed è considerato come una delle parti contraenti del contratto di trasporto, in quanto questo contratto si riferisca alla parte del trasporto effettuata sotto il suo controllo. |
2 | Nel caso d'un tale trasporto, il viaggiatore od i suoi aventi diritto non potranno ricorrere se non contro il vettore che ha effettuato il trasporto nel corso del quale l'infortunio o il ritardo si è verificato eccettuato il caso in cui, per espressa stipulazione, il primo vettore avrà assicurato la responsabilità per tutto il viaggio. |
3 | Se trattasi di bagagli o di merci, il mittente si rivolgerà al primo vettore ed il destinatario che ha il diritto alla consegna si rivolgerà all'ultimo vettore; l'uno e l'altro potranno, inoltre, agire contro il vettore che ha effettuato il trasporto durante il quale si ebbe la distruzione, la perdita, l'avaria o il ritardo. Questi vettori saranno responsabili solidalmente verso lo speditore ed il destinatario. |
IR 0.748.410 Convenzione del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale (con Protocollo add.) RS-0.748.410 Art. 30 - 1 Nei casi di trasporto retti dalla definizione dell'art. 1, cpv. 3, da eseguire da diversi vettori successivi, ogni vettore accettante dei viaggiatori, dei bagagli o delle merci, è soggetto alle regola stabilite da questa Convenzione ed è considerato come una delle parti contraenti del contratto di trasporto, in quanto questo contratto si riferisca alla parte del trasporto effettuata sotto il suo controllo. |
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1 | Nei casi di trasporto retti dalla definizione dell'art. 1, cpv. 3, da eseguire da diversi vettori successivi, ogni vettore accettante dei viaggiatori, dei bagagli o delle merci, è soggetto alle regola stabilite da questa Convenzione ed è considerato come una delle parti contraenti del contratto di trasporto, in quanto questo contratto si riferisca alla parte del trasporto effettuata sotto il suo controllo. |
2 | Nel caso d'un tale trasporto, il viaggiatore od i suoi aventi diritto non potranno ricorrere se non contro il vettore che ha effettuato il trasporto nel corso del quale l'infortunio o il ritardo si è verificato eccettuato il caso in cui, per espressa stipulazione, il primo vettore avrà assicurato la responsabilità per tutto il viaggio. |
3 | Se trattasi di bagagli o di merci, il mittente si rivolgerà al primo vettore ed il destinatario che ha il diritto alla consegna si rivolgerà all'ultimo vettore; l'uno e l'altro potranno, inoltre, agire contro il vettore che ha effettuato il trasporto durante il quale si ebbe la distruzione, la perdita, l'avaria o il ritardo. Questi vettori saranno responsabili solidalmente verso lo speditore ed il destinatario. |
IR 0.748.410 Convenzione del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale (con Protocollo add.) RS-0.748.410 Art. 30 - 1 Nei casi di trasporto retti dalla definizione dell'art. 1, cpv. 3, da eseguire da diversi vettori successivi, ogni vettore accettante dei viaggiatori, dei bagagli o delle merci, è soggetto alle regola stabilite da questa Convenzione ed è considerato come una delle parti contraenti del contratto di trasporto, in quanto questo contratto si riferisca alla parte del trasporto effettuata sotto il suo controllo. |
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1 | Nei casi di trasporto retti dalla definizione dell'art. 1, cpv. 3, da eseguire da diversi vettori successivi, ogni vettore accettante dei viaggiatori, dei bagagli o delle merci, è soggetto alle regola stabilite da questa Convenzione ed è considerato come una delle parti contraenti del contratto di trasporto, in quanto questo contratto si riferisca alla parte del trasporto effettuata sotto il suo controllo. |
2 | Nel caso d'un tale trasporto, il viaggiatore od i suoi aventi diritto non potranno ricorrere se non contro il vettore che ha effettuato il trasporto nel corso del quale l'infortunio o il ritardo si è verificato eccettuato il caso in cui, per espressa stipulazione, il primo vettore avrà assicurato la responsabilità per tutto il viaggio. |
3 | Se trattasi di bagagli o di merci, il mittente si rivolgerà al primo vettore ed il destinatario che ha il diritto alla consegna si rivolgerà all'ultimo vettore; l'uno e l'altro potranno, inoltre, agire contro il vettore che ha effettuato il trasporto durante il quale si ebbe la distruzione, la perdita, l'avaria o il ritardo. Questi vettori saranno responsabili solidalmente verso lo speditore ed il destinatario. |
IR 0.748.410 Convenzione del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale (con Protocollo add.) RS-0.748.410 Art. 18 - 1 Il trasportatore è responsabile del danno intervenuto in caso di distruzione, perdita o deterioramento di bagagli registrati quando l'evento che ha causato il danno si è verificato nel corso del trasporto aereo. |
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1 | Il trasportatore è responsabile del danno intervenuto in caso di distruzione, perdita o deterioramento di bagagli registrati quando l'evento che ha causato il danno si è verificato nel corso del trasporto aereo. |
2 | Il trasportatore è responsabile del danno intervenuto in caso di distruzione, perdita e deterioramento della merce per il fatto stesso che l'evento che ha causato il danno si è prodotto nel corso del trasporto aereo. |
3 | Tuttavia, il trasportatore non è responsabile se dimostra che la distruzione, la perdita o il deterioramento della merce deriva unicamente da uno o più dei fatti seguenti: |
a | natura o vizio proprio della merce; |
b | imballaggio difettoso della merce effettuato da persona diversa dal trasportatore o suoi incaricati; |
c | un evento bellico o un conflitto armato; |
d | un atto dell'autorità pubblica compiuto in relazione all'entrata, uscita o transito della merce. |
4 | Il trasporto aereo, ai sensi dei precedenti commi, comprende il periodo nel corso del quale i bagagli o le merci si trovano sotto la custodia del trasportatore, sia che ciò avvenga in un aeroporto o a bordo di un'aeromobile o in un luogo qualsiasi in caso di atterraggio fuori di un aerodromo. |
5 | Il periodo del trasporto aereo non copre alcun trasporto terrestre, marittimo o fluviale effettuato al di fuori di un aerodromo. Tuttavia, quando un tale trasporto viene effettuato nell'esecuzione del contratto di trasporto aereo in vista del carico, della consegna o del trasbordo, qualsiasi danno viene presunto, salvo prova contraria, risultare da un evento intervenuto nel corso del trasporto aereo. |
IR 0.748.410 Convenzione del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale (con Protocollo add.) RS-0.748.410 Art. 30 - 1 Nei casi di trasporto retti dalla definizione dell'art. 1, cpv. 3, da eseguire da diversi vettori successivi, ogni vettore accettante dei viaggiatori, dei bagagli o delle merci, è soggetto alle regola stabilite da questa Convenzione ed è considerato come una delle parti contraenti del contratto di trasporto, in quanto questo contratto si riferisca alla parte del trasporto effettuata sotto il suo controllo. |
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1 | Nei casi di trasporto retti dalla definizione dell'art. 1, cpv. 3, da eseguire da diversi vettori successivi, ogni vettore accettante dei viaggiatori, dei bagagli o delle merci, è soggetto alle regola stabilite da questa Convenzione ed è considerato come una delle parti contraenti del contratto di trasporto, in quanto questo contratto si riferisca alla parte del trasporto effettuata sotto il suo controllo. |
2 | Nel caso d'un tale trasporto, il viaggiatore od i suoi aventi diritto non potranno ricorrere se non contro il vettore che ha effettuato il trasporto nel corso del quale l'infortunio o il ritardo si è verificato eccettuato il caso in cui, per espressa stipulazione, il primo vettore avrà assicurato la responsabilità per tutto il viaggio. |
3 | Se trattasi di bagagli o di merci, il mittente si rivolgerà al primo vettore ed il destinatario che ha il diritto alla consegna si rivolgerà all'ultimo vettore; l'uno e l'altro potranno, inoltre, agire contro il vettore che ha effettuato il trasporto durante il quale si ebbe la distruzione, la perdita, l'avaria o il ritardo. Questi vettori saranno responsabili solidalmente verso lo speditore ed il destinatario. |
IR 0.748.410 Convenzione del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale (con Protocollo add.) RS-0.748.410 Art. 18 - 1 Il trasportatore è responsabile del danno intervenuto in caso di distruzione, perdita o deterioramento di bagagli registrati quando l'evento che ha causato il danno si è verificato nel corso del trasporto aereo. |
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1 | Il trasportatore è responsabile del danno intervenuto in caso di distruzione, perdita o deterioramento di bagagli registrati quando l'evento che ha causato il danno si è verificato nel corso del trasporto aereo. |
2 | Il trasportatore è responsabile del danno intervenuto in caso di distruzione, perdita e deterioramento della merce per il fatto stesso che l'evento che ha causato il danno si è prodotto nel corso del trasporto aereo. |
3 | Tuttavia, il trasportatore non è responsabile se dimostra che la distruzione, la perdita o il deterioramento della merce deriva unicamente da uno o più dei fatti seguenti: |
a | natura o vizio proprio della merce; |
b | imballaggio difettoso della merce effettuato da persona diversa dal trasportatore o suoi incaricati; |
c | un evento bellico o un conflitto armato; |
d | un atto dell'autorità pubblica compiuto in relazione all'entrata, uscita o transito della merce. |
4 | Il trasporto aereo, ai sensi dei precedenti commi, comprende il periodo nel corso del quale i bagagli o le merci si trovano sotto la custodia del trasportatore, sia che ciò avvenga in un aeroporto o a bordo di un'aeromobile o in un luogo qualsiasi in caso di atterraggio fuori di un aerodromo. |
5 | Il periodo del trasporto aereo non copre alcun trasporto terrestre, marittimo o fluviale effettuato al di fuori di un aerodromo. Tuttavia, quando un tale trasporto viene effettuato nell'esecuzione del contratto di trasporto aereo in vista del carico, della consegna o del trasbordo, qualsiasi danno viene presunto, salvo prova contraria, risultare da un evento intervenuto nel corso del trasporto aereo. |
IR 0.748.410 Convenzione del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale (con Protocollo add.) RS-0.748.410 Art. 30 - 1 Nei casi di trasporto retti dalla definizione dell'art. 1, cpv. 3, da eseguire da diversi vettori successivi, ogni vettore accettante dei viaggiatori, dei bagagli o delle merci, è soggetto alle regola stabilite da questa Convenzione ed è considerato come una delle parti contraenti del contratto di trasporto, in quanto questo contratto si riferisca alla parte del trasporto effettuata sotto il suo controllo. |
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1 | Nei casi di trasporto retti dalla definizione dell'art. 1, cpv. 3, da eseguire da diversi vettori successivi, ogni vettore accettante dei viaggiatori, dei bagagli o delle merci, è soggetto alle regola stabilite da questa Convenzione ed è considerato come una delle parti contraenti del contratto di trasporto, in quanto questo contratto si riferisca alla parte del trasporto effettuata sotto il suo controllo. |
2 | Nel caso d'un tale trasporto, il viaggiatore od i suoi aventi diritto non potranno ricorrere se non contro il vettore che ha effettuato il trasporto nel corso del quale l'infortunio o il ritardo si è verificato eccettuato il caso in cui, per espressa stipulazione, il primo vettore avrà assicurato la responsabilità per tutto il viaggio. |
3 | Se trattasi di bagagli o di merci, il mittente si rivolgerà al primo vettore ed il destinatario che ha il diritto alla consegna si rivolgerà all'ultimo vettore; l'uno e l'altro potranno, inoltre, agire contro il vettore che ha effettuato il trasporto durante il quale si ebbe la distruzione, la perdita, l'avaria o il ritardo. Questi vettori saranno responsabili solidalmente verso lo speditore ed il destinatario. |
IR 0.748.410 Convenzione del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale (con Protocollo add.) RS-0.748.410 Art. 30 - 1 Nei casi di trasporto retti dalla definizione dell'art. 1, cpv. 3, da eseguire da diversi vettori successivi, ogni vettore accettante dei viaggiatori, dei bagagli o delle merci, è soggetto alle regola stabilite da questa Convenzione ed è considerato come una delle parti contraenti del contratto di trasporto, in quanto questo contratto si riferisca alla parte del trasporto effettuata sotto il suo controllo. |
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1 | Nei casi di trasporto retti dalla definizione dell'art. 1, cpv. 3, da eseguire da diversi vettori successivi, ogni vettore accettante dei viaggiatori, dei bagagli o delle merci, è soggetto alle regola stabilite da questa Convenzione ed è considerato come una delle parti contraenti del contratto di trasporto, in quanto questo contratto si riferisca alla parte del trasporto effettuata sotto il suo controllo. |
2 | Nel caso d'un tale trasporto, il viaggiatore od i suoi aventi diritto non potranno ricorrere se non contro il vettore che ha effettuato il trasporto nel corso del quale l'infortunio o il ritardo si è verificato eccettuato il caso in cui, per espressa stipulazione, il primo vettore avrà assicurato la responsabilità per tutto il viaggio. |
3 | Se trattasi di bagagli o di merci, il mittente si rivolgerà al primo vettore ed il destinatario che ha il diritto alla consegna si rivolgerà all'ultimo vettore; l'uno e l'altro potranno, inoltre, agire contro il vettore che ha effettuato il trasporto durante il quale si ebbe la distruzione, la perdita, l'avaria o il ritardo. Questi vettori saranno responsabili solidalmente verso lo speditore ed il destinatario. |
IR 0.748.410 Convenzione del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale (con Protocollo add.) RS-0.748.410 Art. 18 - 1 Il trasportatore è responsabile del danno intervenuto in caso di distruzione, perdita o deterioramento di bagagli registrati quando l'evento che ha causato il danno si è verificato nel corso del trasporto aereo. |
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1 | Il trasportatore è responsabile del danno intervenuto in caso di distruzione, perdita o deterioramento di bagagli registrati quando l'evento che ha causato il danno si è verificato nel corso del trasporto aereo. |
2 | Il trasportatore è responsabile del danno intervenuto in caso di distruzione, perdita e deterioramento della merce per il fatto stesso che l'evento che ha causato il danno si è prodotto nel corso del trasporto aereo. |
3 | Tuttavia, il trasportatore non è responsabile se dimostra che la distruzione, la perdita o il deterioramento della merce deriva unicamente da uno o più dei fatti seguenti: |
a | natura o vizio proprio della merce; |
b | imballaggio difettoso della merce effettuato da persona diversa dal trasportatore o suoi incaricati; |
c | un evento bellico o un conflitto armato; |
d | un atto dell'autorità pubblica compiuto in relazione all'entrata, uscita o transito della merce. |
4 | Il trasporto aereo, ai sensi dei precedenti commi, comprende il periodo nel corso del quale i bagagli o le merci si trovano sotto la custodia del trasportatore, sia che ciò avvenga in un aeroporto o a bordo di un'aeromobile o in un luogo qualsiasi in caso di atterraggio fuori di un aerodromo. |
5 | Il periodo del trasporto aereo non copre alcun trasporto terrestre, marittimo o fluviale effettuato al di fuori di un aerodromo. Tuttavia, quando un tale trasporto viene effettuato nell'esecuzione del contratto di trasporto aereo in vista del carico, della consegna o del trasbordo, qualsiasi danno viene presunto, salvo prova contraria, risultare da un evento intervenuto nel corso del trasporto aereo. |
IR 0.748.410 Convenzione del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale (con Protocollo add.) RS-0.748.410 Art. 22 - 1 Nel trasporto di persone, la responsabilità del trasportatore nei confronti di ciascun passeggero è limitata alla somma di 16 600 Diritti speciali di Prelievo. Nel caso in cui, secondo la legge del tribunale investito, l'indennizzo possa essere fissato sotto forma di rendita, il capitale della rendita non può superare tale limite. Tuttavia, mediante una convenzione speciale con il trasportatore, il passeggero potrà fissare un limite di responsabilità più elevato. |
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1 | Nel trasporto di persone, la responsabilità del trasportatore nei confronti di ciascun passeggero è limitata alla somma di 16 600 Diritti speciali di Prelievo. Nel caso in cui, secondo la legge del tribunale investito, l'indennizzo possa essere fissato sotto forma di rendita, il capitale della rendita non può superare tale limite. Tuttavia, mediante una convenzione speciale con il trasportatore, il passeggero potrà fissare un limite di responsabilità più elevato. |
IR 0.748.410 Convenzione del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale (con Protocollo add.) RS-0.748.410 Art. 25 - Nel trasporto di passeggeri e di bagagli, i limiti di responsabilità previsti dall'articolo 22 non si applicano se è provato che il danno risulta da un atto od un'omissione del trasportatore o dei suoi incaricati compiuti, sia con l'intenzione di provocare un danno, sia in modo temerario e con la consapevolezza che ne risulterà probabilmente un danno, purché, nel caso di un atto o di una emissione degli incaricati, la prova sia ugualmente fornita che questi ultimi hanno agito nell'esercizio delle loro funzioni. |
IR 0.748.410 Convenzione del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale (con Protocollo add.) RS-0.748.410 Art. 25 - Nel trasporto di passeggeri e di bagagli, i limiti di responsabilità previsti dall'articolo 22 non si applicano se è provato che il danno risulta da un atto od un'omissione del trasportatore o dei suoi incaricati compiuti, sia con l'intenzione di provocare un danno, sia in modo temerario e con la consapevolezza che ne risulterà probabilmente un danno, purché, nel caso di un atto o di una emissione degli incaricati, la prova sia ugualmente fornita che questi ultimi hanno agito nell'esercizio delle loro funzioni. |
IR 0.748.410 Convenzione del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale (con Protocollo add.) RS-0.748.410 Art. 25 - Nel trasporto di passeggeri e di bagagli, i limiti di responsabilità previsti dall'articolo 22 non si applicano se è provato che il danno risulta da un atto od un'omissione del trasportatore o dei suoi incaricati compiuti, sia con l'intenzione di provocare un danno, sia in modo temerario e con la consapevolezza che ne risulterà probabilmente un danno, purché, nel caso di un atto o di una emissione degli incaricati, la prova sia ugualmente fornita che questi ultimi hanno agito nell'esercizio delle loro funzioni. |
IR 0.748.410 Convenzione del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale (con Protocollo add.) RS-0.748.410 Art. 25 - Nel trasporto di passeggeri e di bagagli, i limiti di responsabilità previsti dall'articolo 22 non si applicano se è provato che il danno risulta da un atto od un'omissione del trasportatore o dei suoi incaricati compiuti, sia con l'intenzione di provocare un danno, sia in modo temerario e con la consapevolezza che ne risulterà probabilmente un danno, purché, nel caso di un atto o di una emissione degli incaricati, la prova sia ugualmente fornita che questi ultimi hanno agito nell'esercizio delle loro funzioni. |
IR 0.748.410 Convenzione del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale (con Protocollo add.) RS-0.748.410 Art. 25 - Nel trasporto di passeggeri e di bagagli, i limiti di responsabilità previsti dall'articolo 22 non si applicano se è provato che il danno risulta da un atto od un'omissione del trasportatore o dei suoi incaricati compiuti, sia con l'intenzione di provocare un danno, sia in modo temerario e con la consapevolezza che ne risulterà probabilmente un danno, purché, nel caso di un atto o di una emissione degli incaricati, la prova sia ugualmente fornita che questi ultimi hanno agito nell'esercizio delle loro funzioni. |
IR 0.748.410 Convenzione del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale (con Protocollo add.) RS-0.748.410 Art. 25 - Nel trasporto di passeggeri e di bagagli, i limiti di responsabilità previsti dall'articolo 22 non si applicano se è provato che il danno risulta da un atto od un'omissione del trasportatore o dei suoi incaricati compiuti, sia con l'intenzione di provocare un danno, sia in modo temerario e con la consapevolezza che ne risulterà probabilmente un danno, purché, nel caso di un atto o di una emissione degli incaricati, la prova sia ugualmente fornita che questi ultimi hanno agito nell'esercizio delle loro funzioni. |
IR 0.748.410 Convenzione del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale (con Protocollo add.) RS-0.748.410 Art. 25 - Nel trasporto di passeggeri e di bagagli, i limiti di responsabilità previsti dall'articolo 22 non si applicano se è provato che il danno risulta da un atto od un'omissione del trasportatore o dei suoi incaricati compiuti, sia con l'intenzione di provocare un danno, sia in modo temerario e con la consapevolezza che ne risulterà probabilmente un danno, purché, nel caso di un atto o di una emissione degli incaricati, la prova sia ugualmente fornita che questi ultimi hanno agito nell'esercizio delle loro funzioni. |
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IR 0.748.410 Convenzione del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale (con Protocollo add.) RS-0.748.410 Art. 25 - Nel trasporto di passeggeri e di bagagli, i limiti di responsabilità previsti dall'articolo 22 non si applicano se è provato che il danno risulta da un atto od un'omissione del trasportatore o dei suoi incaricati compiuti, sia con l'intenzione di provocare un danno, sia in modo temerario e con la consapevolezza che ne risulterà probabilmente un danno, purché, nel caso di un atto o di una emissione degli incaricati, la prova sia ugualmente fornita che questi ultimi hanno agito nell'esercizio delle loro funzioni. |
IR 0.748.410 Convenzione del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale (con Protocollo add.) RS-0.748.410 Art. 25 - Nel trasporto di passeggeri e di bagagli, i limiti di responsabilità previsti dall'articolo 22 non si applicano se è provato che il danno risulta da un atto od un'omissione del trasportatore o dei suoi incaricati compiuti, sia con l'intenzione di provocare un danno, sia in modo temerario e con la consapevolezza che ne risulterà probabilmente un danno, purché, nel caso di un atto o di una emissione degli incaricati, la prova sia ugualmente fornita che questi ultimi hanno agito nell'esercizio delle loro funzioni. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 101 - 1 Chi affida, sia pure lecitamente, l'adempimento di una obbligazione o l'esercizio di un diritto derivante da un rapporto di obbligazione ad una persona ausiliaria, come un membro della comunione domestica o un lavoratore, deve risarcire all'altra parte il danno, che la commessa persona le cagiona nell'adempimento delle sue incombenze.47 |
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1 | Chi affida, sia pure lecitamente, l'adempimento di una obbligazione o l'esercizio di un diritto derivante da un rapporto di obbligazione ad una persona ausiliaria, come un membro della comunione domestica o un lavoratore, deve risarcire all'altra parte il danno, che la commessa persona le cagiona nell'adempimento delle sue incombenze.47 |
2 | Questa responsabilità può essere preventivamente limitata o tolta mediante convenzione. |
3 | Se però chi rinuncia si trovi al servizio dell'altra parte, o la responsabilità consegua dall'esercizio di una industria sottoposta a pubblica concessione, la rinuncia può farsi al più per la responsabilità derivante da colpa leggera. |
IR 0.748.410 Convenzione del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale (con Protocollo add.) RS-0.748.410 Art. 25 - Nel trasporto di passeggeri e di bagagli, i limiti di responsabilità previsti dall'articolo 22 non si applicano se è provato che il danno risulta da un atto od un'omissione del trasportatore o dei suoi incaricati compiuti, sia con l'intenzione di provocare un danno, sia in modo temerario e con la consapevolezza che ne risulterà probabilmente un danno, purché, nel caso di un atto o di una emissione degli incaricati, la prova sia ugualmente fornita che questi ultimi hanno agito nell'esercizio delle loro funzioni. |
IR 0.748.410 Convenzione del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale (con Protocollo add.) RS-0.748.410 Art. 25 - Nel trasporto di passeggeri e di bagagli, i limiti di responsabilità previsti dall'articolo 22 non si applicano se è provato che il danno risulta da un atto od un'omissione del trasportatore o dei suoi incaricati compiuti, sia con l'intenzione di provocare un danno, sia in modo temerario e con la consapevolezza che ne risulterà probabilmente un danno, purché, nel caso di un atto o di una emissione degli incaricati, la prova sia ugualmente fornita che questi ultimi hanno agito nell'esercizio delle loro funzioni. |
IR 0.748.410 Convenzione del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale (con Protocollo add.) RS-0.748.410 Art. 25 - Nel trasporto di passeggeri e di bagagli, i limiti di responsabilità previsti dall'articolo 22 non si applicano se è provato che il danno risulta da un atto od un'omissione del trasportatore o dei suoi incaricati compiuti, sia con l'intenzione di provocare un danno, sia in modo temerario e con la consapevolezza che ne risulterà probabilmente un danno, purché, nel caso di un atto o di una emissione degli incaricati, la prova sia ugualmente fornita che questi ultimi hanno agito nell'esercizio delle loro funzioni. |
IR 0.748.410 Convenzione del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale (con Protocollo add.) RS-0.748.410 Art. 25 - Nel trasporto di passeggeri e di bagagli, i limiti di responsabilità previsti dall'articolo 22 non si applicano se è provato che il danno risulta da un atto od un'omissione del trasportatore o dei suoi incaricati compiuti, sia con l'intenzione di provocare un danno, sia in modo temerario e con la consapevolezza che ne risulterà probabilmente un danno, purché, nel caso di un atto o di una emissione degli incaricati, la prova sia ugualmente fornita che questi ultimi hanno agito nell'esercizio delle loro funzioni. |
IR 0.748.410 Convenzione del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale (con Protocollo add.) RS-0.748.410 Art. 22 - 1 Nel trasporto di persone, la responsabilità del trasportatore nei confronti di ciascun passeggero è limitata alla somma di 16 600 Diritti speciali di Prelievo. Nel caso in cui, secondo la legge del tribunale investito, l'indennizzo possa essere fissato sotto forma di rendita, il capitale della rendita non può superare tale limite. Tuttavia, mediante una convenzione speciale con il trasportatore, il passeggero potrà fissare un limite di responsabilità più elevato. |
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1 | Nel trasporto di persone, la responsabilità del trasportatore nei confronti di ciascun passeggero è limitata alla somma di 16 600 Diritti speciali di Prelievo. Nel caso in cui, secondo la legge del tribunale investito, l'indennizzo possa essere fissato sotto forma di rendita, il capitale della rendita non può superare tale limite. Tuttavia, mediante una convenzione speciale con il trasportatore, il passeggero potrà fissare un limite di responsabilità più elevato. |
IR 0.748.410 Convenzione del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale (con Protocollo add.) RS-0.748.410 Art. 21 - 1 Nel trasporto di passeggeri e di bagagli, nel caso in cui il trasportatore dimostri la responsabilità nel provocare il danno o nel contribuirvi della persona lesa, il tribunale potrà conformemente alle disposizioni della propria legislatura, scartare o attenuare la responsabilità del trasportatore. |
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1 | Nel trasporto di passeggeri e di bagagli, nel caso in cui il trasportatore dimostri la responsabilità nel provocare il danno o nel contribuirvi della persona lesa, il tribunale potrà conformemente alle disposizioni della propria legislatura, scartare o attenuare la responsabilità del trasportatore. |
2 | Nel trasporto di merci, il trasportatore viene esonerato, interamente o in parte, dalle proprie responsabilità, nella misura in cui dimostri la responsabilità nel provocare il danno o nel contribuirvi della persona che chiede il risarcimento o della persona che ne rappresenta i diritti. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 44 - 1 Il giudice può ridurre od anche negare il risarcimento, se il danneggiato ha consentito nell'atto dannoso o se delle circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato. |
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1 | Il giudice può ridurre od anche negare il risarcimento, se il danneggiato ha consentito nell'atto dannoso o se delle circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato. |
2 | Il giudice può ridurre il risarcimento anche pel motivo che la prestazione dello stesso ridurrebbe al bisogno la persona responsabile, che non ha cagionato il danno intenzionalmente o con colpa grave. |