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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 906 |
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| Qualora la diligente amministrazione richieda la disdetta e la riscossione del credito impegnato, il creditore le può fare ed il creditore pignoratizio può pretendere che le compia. | ||||||
| Il debitore avvertito della costituzione del pegno, non può fare il pagamento ad uno di essi senza il consenso dell'altro. | ||||||
| In difetto di consenso, egli deve depositare la somma dovuta. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 906 |
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| Qualora la diligente amministrazione richieda la disdetta e la riscossione del credito impegnato, il creditore le può fare ed il creditore pignoratizio può pretendere che le compia. | ||||||
| Il debitore avvertito della costituzione del pegno, non può fare il pagamento ad uno di essi senza il consenso dell'altro. | ||||||
| In difetto di consenso, egli deve depositare la somma dovuta. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 906 |
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| Qualora la diligente amministrazione richieda la disdetta e la riscossione del credito impegnato, il creditore le può fare ed il creditore pignoratizio può pretendere che le compia. | ||||||
| Il debitore avvertito della costituzione del pegno, non può fare il pagamento ad uno di essi senza il consenso dell'altro. | ||||||
| In difetto di consenso, egli deve depositare la somma dovuta. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 906 |
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| Qualora la diligente amministrazione richieda la disdetta e la riscossione del credito impegnato, il creditore le può fare ed il creditore pignoratizio può pretendere che le compia. | ||||||
| Il debitore avvertito della costituzione del pegno, non può fare il pagamento ad uno di essi senza il consenso dell'altro. | ||||||
| In difetto di consenso, egli deve depositare la somma dovuta. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 906 |
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| Qualora la diligente amministrazione richieda la disdetta e la riscossione del credito impegnato, il creditore le può fare ed il creditore pignoratizio può pretendere che le compia. | ||||||
| Il debitore avvertito della costituzione del pegno, non può fare il pagamento ad uno di essi senza il consenso dell'altro. | ||||||
| In difetto di consenso, egli deve depositare la somma dovuta. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 164 |
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| Il creditore può cedere ad altri il suo credito anche senza il consenso del debitore, se non vi osta la legge, la convenzione o la natura del rapporto giuridico. | ||||||
| Al terzo che avesse acquistato il credito sulla fede di un riconoscimento scritto, che non menziona la proibizione della cessione, il debitore non può opporre l'eccezione che la cessione sia stata contrattualmente esclusa. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 899 |
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| I crediti ed altri diritti possono essere dati a pegno purché sieno cedibili. | ||||||
| Il diritto di pegno sugli stessi soggiace, salvo contraria disposizione, alle norme del pegno manuale. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 114 |
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| Estinta l'obbligazione mediante adempimento o in altra guisa, sono del pari estinti i diritti accessori ed in ispecie le fideiussioni ed i pegni. | ||||||
| Gli interessi anteriormente decorsi possono essere chiesti solo nel caso che questa facoltà del creditore sia stata convenuta o risulti dalle circostanze. | ||||||
| Rimangono riservate le speciali disposizioni circa il pegno immobiliare, le cartevalori ed il concordato. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 906 |
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| Qualora la diligente amministrazione richieda la disdetta e la riscossione del credito impegnato, il creditore le può fare ed il creditore pignoratizio può pretendere che le compia. | ||||||
| Il debitore avvertito della costituzione del pegno, non può fare il pagamento ad uno di essi senza il consenso dell'altro. | ||||||
| In difetto di consenso, egli deve depositare la somma dovuta. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 906 |
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| Qualora la diligente amministrazione richieda la disdetta e la riscossione del credito impegnato, il creditore le può fare ed il creditore pignoratizio può pretendere che le compia. | ||||||
| Il debitore avvertito della costituzione del pegno, non può fare il pagamento ad uno di essi senza il consenso dell'altro. | ||||||
| In difetto di consenso, egli deve depositare la somma dovuta. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 906 |
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| Qualora la diligente amministrazione richieda la disdetta e la riscossione del credito impegnato, il creditore le può fare ed il creditore pignoratizio può pretendere che le compia. | ||||||
| Il debitore avvertito della costituzione del pegno, non può fare il pagamento ad uno di essi senza il consenso dell'altro. | ||||||
| In difetto di consenso, egli deve depositare la somma dovuta. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 906 |
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| Qualora la diligente amministrazione richieda la disdetta e la riscossione del credito impegnato, il creditore le può fare ed il creditore pignoratizio può pretendere che le compia. | ||||||
| Il debitore avvertito della costituzione del pegno, non può fare il pagamento ad uno di essi senza il consenso dell'altro. | ||||||
| In difetto di consenso, egli deve depositare la somma dovuta. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 906 |
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| Qualora la diligente amministrazione richieda la disdetta e la riscossione del credito impegnato, il creditore le può fare ed il creditore pignoratizio può pretendere che le compia. | ||||||
| Il debitore avvertito della costituzione del pegno, non può fare il pagamento ad uno di essi senza il consenso dell'altro. | ||||||
| In difetto di consenso, egli deve depositare la somma dovuta. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 906 |
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| Qualora la diligente amministrazione richieda la disdetta e la riscossione del credito impegnato, il creditore le può fare ed il creditore pignoratizio può pretendere che le compia. | ||||||
| Il debitore avvertito della costituzione del pegno, non può fare il pagamento ad uno di essi senza il consenso dell'altro. | ||||||
| In difetto di consenso, egli deve depositare la somma dovuta. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 906 |
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| Qualora la diligente amministrazione richieda la disdetta e la riscossione del credito impegnato, il creditore le può fare ed il creditore pignoratizio può pretendere che le compia. | ||||||
| Il debitore avvertito della costituzione del pegno, non può fare il pagamento ad uno di essi senza il consenso dell'altro. | ||||||
| In difetto di consenso, egli deve depositare la somma dovuta. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 906 |
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| Qualora la diligente amministrazione richieda la disdetta e la riscossione del credito impegnato, il creditore le può fare ed il creditore pignoratizio può pretendere che le compia. | ||||||
| Il debitore avvertito della costituzione del pegno, non può fare il pagamento ad uno di essi senza il consenso dell'altro. | ||||||
| In difetto di consenso, egli deve depositare la somma dovuta. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 906 |
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| Qualora la diligente amministrazione richieda la disdetta e la riscossione del credito impegnato, il creditore le può fare ed il creditore pignoratizio può pretendere che le compia. | ||||||
| Il debitore avvertito della costituzione del pegno, non può fare il pagamento ad uno di essi senza il consenso dell'altro. | ||||||
| In difetto di consenso, egli deve depositare la somma dovuta. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 906 |
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| Qualora la diligente amministrazione richieda la disdetta e la riscossione del credito impegnato, il creditore le può fare ed il creditore pignoratizio può pretendere che le compia. | ||||||
| Il debitore avvertito della costituzione del pegno, non può fare il pagamento ad uno di essi senza il consenso dell'altro. | ||||||
| In difetto di consenso, egli deve depositare la somma dovuta. | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 84 [1] |
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| Il giudice del luogo d'esecuzione pronuncia sulla domanda di rigetto dell'opposizione. | ||||||
| Non appena ricevuta la domanda, dà all'escusso la possibilità di esprimersi verbalmente o per scritto, poi comunica la decisione entro cinque giorni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 81 [1] |
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| Se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un'autorità amministrativa svizzera, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo l'emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione. | ||||||
| Se il credito è fondato su un documento pubblico esecutivo, l'escusso può sollevare altre eccezioni contro l'obbligo di prestazione, sempre che siano immediatamente comprovabili. | ||||||
| Se la decisione è stata pronunciata in un altro Stato, l'escusso può inoltre avvalersi delle eccezioni previste dal pertinente trattato o, in mancanza di questo, dalla legge federale del 18 dicembre 1987 [2] sul diritto internazionale privato, sempre che un tribunale svizzero non abbia già pronunciato su tali eccezioni. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). [2] RS 291 [3] Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 2 del DF dell'11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 906 |
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| Qualora la diligente amministrazione richieda la disdetta e la riscossione del credito impegnato, il creditore le può fare ed il creditore pignoratizio può pretendere che le compia. | ||||||
| Il debitore avvertito della costituzione del pegno, non può fare il pagamento ad uno di essi senza il consenso dell'altro. | ||||||
| In difetto di consenso, egli deve depositare la somma dovuta. | ||||||