SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 970 - 1 Chi rende verosimile un interesse ha diritto di consultare il registro fondiario o di farsene rilasciare estratti. |
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1 | Chi rende verosimile un interesse ha diritto di consultare il registro fondiario o di farsene rilasciare estratti. |
2 | Anche senza far valere un interesse, ognuno ha diritto di essere informato sui dati seguenti del libro mastro: |
1 | la designazione e la descrizione del fondo; |
2 | il nome e l'identità del proprietario; |
3 | la forma di proprietà e la data d'acquisto. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce quali altre indicazioni in materia di servitù, di oneri fondiari e di menzioni possono essere messe a disposizione del pubblico senza che si debba rendere verosimile un interesse. Esso tiene conto della protezione della personalità. |
4 | Nessuno può eccepire di non aver avuto conoscenza di un'iscrizione nel registro fondiario. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 970a - 1 I Cantoni possono prevedere la pubblicazione degli acquisti di proprietà fondiaria. |
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1 | I Cantoni possono prevedere la pubblicazione degli acquisti di proprietà fondiaria. |
2 | Non possono però pubblicare la controprestazione in caso di divisione ereditaria, acconto della quota ereditaria, convenzione matrimoniale o liquidazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 970 - 1 Chi rende verosimile un interesse ha diritto di consultare il registro fondiario o di farsene rilasciare estratti. |
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1 | Chi rende verosimile un interesse ha diritto di consultare il registro fondiario o di farsene rilasciare estratti. |
2 | Anche senza far valere un interesse, ognuno ha diritto di essere informato sui dati seguenti del libro mastro: |
1 | la designazione e la descrizione del fondo; |
2 | il nome e l'identità del proprietario; |
3 | la forma di proprietà e la data d'acquisto. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce quali altre indicazioni in materia di servitù, di oneri fondiari e di menzioni possono essere messe a disposizione del pubblico senza che si debba rendere verosimile un interesse. Esso tiene conto della protezione della personalità. |
4 | Nessuno può eccepire di non aver avuto conoscenza di un'iscrizione nel registro fondiario. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 970a - 1 I Cantoni possono prevedere la pubblicazione degli acquisti di proprietà fondiaria. |
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1 | I Cantoni possono prevedere la pubblicazione degli acquisti di proprietà fondiaria. |
2 | Non possono però pubblicare la controprestazione in caso di divisione ereditaria, acconto della quota ereditaria, convenzione matrimoniale o liquidazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 970 - 1 Chi rende verosimile un interesse ha diritto di consultare il registro fondiario o di farsene rilasciare estratti. |
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1 | Chi rende verosimile un interesse ha diritto di consultare il registro fondiario o di farsene rilasciare estratti. |
2 | Anche senza far valere un interesse, ognuno ha diritto di essere informato sui dati seguenti del libro mastro: |
1 | la designazione e la descrizione del fondo; |
2 | il nome e l'identità del proprietario; |
3 | la forma di proprietà e la data d'acquisto. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce quali altre indicazioni in materia di servitù, di oneri fondiari e di menzioni possono essere messe a disposizione del pubblico senza che si debba rendere verosimile un interesse. Esso tiene conto della protezione della personalità. |
4 | Nessuno può eccepire di non aver avuto conoscenza di un'iscrizione nel registro fondiario. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 970 - 1 Chi rende verosimile un interesse ha diritto di consultare il registro fondiario o di farsene rilasciare estratti. |
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1 | Chi rende verosimile un interesse ha diritto di consultare il registro fondiario o di farsene rilasciare estratti. |
2 | Anche senza far valere un interesse, ognuno ha diritto di essere informato sui dati seguenti del libro mastro: |
1 | la designazione e la descrizione del fondo; |
2 | il nome e l'identità del proprietario; |
3 | la forma di proprietà e la data d'acquisto. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce quali altre indicazioni in materia di servitù, di oneri fondiari e di menzioni possono essere messe a disposizione del pubblico senza che si debba rendere verosimile un interesse. Esso tiene conto della protezione della personalità. |
4 | Nessuno può eccepire di non aver avuto conoscenza di un'iscrizione nel registro fondiario. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 970a - 1 I Cantoni possono prevedere la pubblicazione degli acquisti di proprietà fondiaria. |
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1 | I Cantoni possono prevedere la pubblicazione degli acquisti di proprietà fondiaria. |
2 | Non possono però pubblicare la controprestazione in caso di divisione ereditaria, acconto della quota ereditaria, convenzione matrimoniale o liquidazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 970 - 1 Chi rende verosimile un interesse ha diritto di consultare il registro fondiario o di farsene rilasciare estratti. |
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2 | Anche senza far valere un interesse, ognuno ha diritto di essere informato sui dati seguenti del libro mastro: |
1 | la designazione e la descrizione del fondo; |
2 | il nome e l'identità del proprietario; |
3 | la forma di proprietà e la data d'acquisto. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce quali altre indicazioni in materia di servitù, di oneri fondiari e di menzioni possono essere messe a disposizione del pubblico senza che si debba rendere verosimile un interesse. Esso tiene conto della protezione della personalità. |
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SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 970 - 1 Chi rende verosimile un interesse ha diritto di consultare il registro fondiario o di farsene rilasciare estratti. |
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2 | Anche senza far valere un interesse, ognuno ha diritto di essere informato sui dati seguenti del libro mastro: |
1 | la designazione e la descrizione del fondo; |
2 | il nome e l'identità del proprietario; |
3 | la forma di proprietà e la data d'acquisto. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce quali altre indicazioni in materia di servitù, di oneri fondiari e di menzioni possono essere messe a disposizione del pubblico senza che si debba rendere verosimile un interesse. Esso tiene conto della protezione della personalità. |
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SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 970a - 1 I Cantoni possono prevedere la pubblicazione degli acquisti di proprietà fondiaria. |
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1 | I Cantoni possono prevedere la pubblicazione degli acquisti di proprietà fondiaria. |
2 | Non possono però pubblicare la controprestazione in caso di divisione ereditaria, acconto della quota ereditaria, convenzione matrimoniale o liquidazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 970 - 1 Chi rende verosimile un interesse ha diritto di consultare il registro fondiario o di farsene rilasciare estratti. |
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2 | Anche senza far valere un interesse, ognuno ha diritto di essere informato sui dati seguenti del libro mastro: |
1 | la designazione e la descrizione del fondo; |
2 | il nome e l'identità del proprietario; |
3 | la forma di proprietà e la data d'acquisto. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce quali altre indicazioni in materia di servitù, di oneri fondiari e di menzioni possono essere messe a disposizione del pubblico senza che si debba rendere verosimile un interesse. Esso tiene conto della protezione della personalità. |
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2 | Anche senza far valere un interesse, ognuno ha diritto di essere informato sui dati seguenti del libro mastro: |
1 | la designazione e la descrizione del fondo; |
2 | il nome e l'identità del proprietario; |
3 | la forma di proprietà e la data d'acquisto. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce quali altre indicazioni in materia di servitù, di oneri fondiari e di menzioni possono essere messe a disposizione del pubblico senza che si debba rendere verosimile un interesse. Esso tiene conto della protezione della personalità. |
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SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 970 - 1 Chi rende verosimile un interesse ha diritto di consultare il registro fondiario o di farsene rilasciare estratti. |
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2 | Anche senza far valere un interesse, ognuno ha diritto di essere informato sui dati seguenti del libro mastro: |
1 | la designazione e la descrizione del fondo; |
2 | il nome e l'identità del proprietario; |
3 | la forma di proprietà e la data d'acquisto. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce quali altre indicazioni in materia di servitù, di oneri fondiari e di menzioni possono essere messe a disposizione del pubblico senza che si debba rendere verosimile un interesse. Esso tiene conto della protezione della personalità. |
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2 | Anche senza far valere un interesse, ognuno ha diritto di essere informato sui dati seguenti del libro mastro: |
1 | la designazione e la descrizione del fondo; |
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3 | la forma di proprietà e la data d'acquisto. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce quali altre indicazioni in materia di servitù, di oneri fondiari e di menzioni possono essere messe a disposizione del pubblico senza che si debba rendere verosimile un interesse. Esso tiene conto della protezione della personalità. |
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1 | Chi rende verosimile un interesse ha diritto di consultare il registro fondiario o di farsene rilasciare estratti. |
2 | Anche senza far valere un interesse, ognuno ha diritto di essere informato sui dati seguenti del libro mastro: |
1 | la designazione e la descrizione del fondo; |
2 | il nome e l'identità del proprietario; |
3 | la forma di proprietà e la data d'acquisto. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce quali altre indicazioni in materia di servitù, di oneri fondiari e di menzioni possono essere messe a disposizione del pubblico senza che si debba rendere verosimile un interesse. Esso tiene conto della protezione della personalità. |
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SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 970a - 1 I Cantoni possono prevedere la pubblicazione degli acquisti di proprietà fondiaria. |
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2 | Non possono però pubblicare la controprestazione in caso di divisione ereditaria, acconto della quota ereditaria, convenzione matrimoniale o liquidazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. |
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2 | Anche senza far valere un interesse, ognuno ha diritto di essere informato sui dati seguenti del libro mastro: |
1 | la designazione e la descrizione del fondo; |
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3 | Il Consiglio federale stabilisce quali altre indicazioni in materia di servitù, di oneri fondiari e di menzioni possono essere messe a disposizione del pubblico senza che si debba rendere verosimile un interesse. Esso tiene conto della protezione della personalità. |
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2 | Anche senza far valere un interesse, ognuno ha diritto di essere informato sui dati seguenti del libro mastro: |
1 | la designazione e la descrizione del fondo; |
2 | il nome e l'identità del proprietario; |
3 | la forma di proprietà e la data d'acquisto. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce quali altre indicazioni in materia di servitù, di oneri fondiari e di menzioni possono essere messe a disposizione del pubblico senza che si debba rendere verosimile un interesse. Esso tiene conto della protezione della personalità. |
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1 | Chi rende verosimile un interesse ha diritto di consultare il registro fondiario o di farsene rilasciare estratti. |
2 | Anche senza far valere un interesse, ognuno ha diritto di essere informato sui dati seguenti del libro mastro: |
1 | la designazione e la descrizione del fondo; |
2 | il nome e l'identità del proprietario; |
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3 | Il Consiglio federale stabilisce quali altre indicazioni in materia di servitù, di oneri fondiari e di menzioni possono essere messe a disposizione del pubblico senza che si debba rendere verosimile un interesse. Esso tiene conto della protezione della personalità. |
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1 | Chi rende verosimile un interesse ha diritto di consultare il registro fondiario o di farsene rilasciare estratti. |
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3 | Il Consiglio federale stabilisce quali altre indicazioni in materia di servitù, di oneri fondiari e di menzioni possono essere messe a disposizione del pubblico senza che si debba rendere verosimile un interesse. Esso tiene conto della protezione della personalità. |
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SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 16 Libertà d'opinione e d'informazione - 1 La libertà d'opinione e d'informazione è garantita. |
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1 | La libertà d'opinione e d'informazione è garantita. |
2 | Ognuno ha il diritto di formarsi liberamente la propria opinione, di esprimerla e diffonderla senza impedimenti. |
3 | Ognuno ha il diritto di ricevere liberamente informazioni, nonché di procurarsele presso fonti accessibili a tutti e di diffonderle. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 970a - 1 I Cantoni possono prevedere la pubblicazione degli acquisti di proprietà fondiaria. |
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1 | I Cantoni possono prevedere la pubblicazione degli acquisti di proprietà fondiaria. |
2 | Non possono però pubblicare la controprestazione in caso di divisione ereditaria, acconto della quota ereditaria, convenzione matrimoniale o liquidazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 970 - 1 Chi rende verosimile un interesse ha diritto di consultare il registro fondiario o di farsene rilasciare estratti. |
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1 | Chi rende verosimile un interesse ha diritto di consultare il registro fondiario o di farsene rilasciare estratti. |
2 | Anche senza far valere un interesse, ognuno ha diritto di essere informato sui dati seguenti del libro mastro: |
1 | la designazione e la descrizione del fondo; |
2 | il nome e l'identità del proprietario; |
3 | la forma di proprietà e la data d'acquisto. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce quali altre indicazioni in materia di servitù, di oneri fondiari e di menzioni possono essere messe a disposizione del pubblico senza che si debba rendere verosimile un interesse. Esso tiene conto della protezione della personalità. |
4 | Nessuno può eccepire di non aver avuto conoscenza di un'iscrizione nel registro fondiario. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 970a - 1 I Cantoni possono prevedere la pubblicazione degli acquisti di proprietà fondiaria. |
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1 | I Cantoni possono prevedere la pubblicazione degli acquisti di proprietà fondiaria. |
2 | Non possono però pubblicare la controprestazione in caso di divisione ereditaria, acconto della quota ereditaria, convenzione matrimoniale o liquidazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. |
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1 | Chi rende verosimile un interesse ha diritto di consultare il registro fondiario o di farsene rilasciare estratti. |
2 | Anche senza far valere un interesse, ognuno ha diritto di essere informato sui dati seguenti del libro mastro: |
1 | la designazione e la descrizione del fondo; |
2 | il nome e l'identità del proprietario; |
3 | la forma di proprietà e la data d'acquisto. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce quali altre indicazioni in materia di servitù, di oneri fondiari e di menzioni possono essere messe a disposizione del pubblico senza che si debba rendere verosimile un interesse. Esso tiene conto della protezione della personalità. |
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SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 970 - 1 Chi rende verosimile un interesse ha diritto di consultare il registro fondiario o di farsene rilasciare estratti. |
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1 | Chi rende verosimile un interesse ha diritto di consultare il registro fondiario o di farsene rilasciare estratti. |
2 | Anche senza far valere un interesse, ognuno ha diritto di essere informato sui dati seguenti del libro mastro: |
1 | la designazione e la descrizione del fondo; |
2 | il nome e l'identità del proprietario; |
3 | la forma di proprietà e la data d'acquisto. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce quali altre indicazioni in materia di servitù, di oneri fondiari e di menzioni possono essere messe a disposizione del pubblico senza che si debba rendere verosimile un interesse. Esso tiene conto della protezione della personalità. |
4 | Nessuno può eccepire di non aver avuto conoscenza di un'iscrizione nel registro fondiario. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 970a - 1 I Cantoni possono prevedere la pubblicazione degli acquisti di proprietà fondiaria. |
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1 | I Cantoni possono prevedere la pubblicazione degli acquisti di proprietà fondiaria. |
2 | Non possono però pubblicare la controprestazione in caso di divisione ereditaria, acconto della quota ereditaria, convenzione matrimoniale o liquidazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 970 - 1 Chi rende verosimile un interesse ha diritto di consultare il registro fondiario o di farsene rilasciare estratti. |
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1 | Chi rende verosimile un interesse ha diritto di consultare il registro fondiario o di farsene rilasciare estratti. |
2 | Anche senza far valere un interesse, ognuno ha diritto di essere informato sui dati seguenti del libro mastro: |
1 | la designazione e la descrizione del fondo; |
2 | il nome e l'identità del proprietario; |
3 | la forma di proprietà e la data d'acquisto. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce quali altre indicazioni in materia di servitù, di oneri fondiari e di menzioni possono essere messe a disposizione del pubblico senza che si debba rendere verosimile un interesse. Esso tiene conto della protezione della personalità. |
4 | Nessuno può eccepire di non aver avuto conoscenza di un'iscrizione nel registro fondiario. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 970a - 1 I Cantoni possono prevedere la pubblicazione degli acquisti di proprietà fondiaria. |
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1 | I Cantoni possono prevedere la pubblicazione degli acquisti di proprietà fondiaria. |
2 | Non possono però pubblicare la controprestazione in caso di divisione ereditaria, acconto della quota ereditaria, convenzione matrimoniale o liquidazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 970a - 1 I Cantoni possono prevedere la pubblicazione degli acquisti di proprietà fondiaria. |
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1 | I Cantoni possono prevedere la pubblicazione degli acquisti di proprietà fondiaria. |
2 | Non possono però pubblicare la controprestazione in caso di divisione ereditaria, acconto della quota ereditaria, convenzione matrimoniale o liquidazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 970 - 1 Chi rende verosimile un interesse ha diritto di consultare il registro fondiario o di farsene rilasciare estratti. |
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1 | Chi rende verosimile un interesse ha diritto di consultare il registro fondiario o di farsene rilasciare estratti. |
2 | Anche senza far valere un interesse, ognuno ha diritto di essere informato sui dati seguenti del libro mastro: |
1 | la designazione e la descrizione del fondo; |
2 | il nome e l'identità del proprietario; |
3 | la forma di proprietà e la data d'acquisto. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce quali altre indicazioni in materia di servitù, di oneri fondiari e di menzioni possono essere messe a disposizione del pubblico senza che si debba rendere verosimile un interesse. Esso tiene conto della protezione della personalità. |
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1 | Chi rende verosimile un interesse ha diritto di consultare il registro fondiario o di farsene rilasciare estratti. |
2 | Anche senza far valere un interesse, ognuno ha diritto di essere informato sui dati seguenti del libro mastro: |
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SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 970a - 1 I Cantoni possono prevedere la pubblicazione degli acquisti di proprietà fondiaria. |
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1 | I Cantoni possono prevedere la pubblicazione degli acquisti di proprietà fondiaria. |
2 | Non possono però pubblicare la controprestazione in caso di divisione ereditaria, acconto della quota ereditaria, convenzione matrimoniale o liquidazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 970 - 1 Chi rende verosimile un interesse ha diritto di consultare il registro fondiario o di farsene rilasciare estratti. |
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1 | Chi rende verosimile un interesse ha diritto di consultare il registro fondiario o di farsene rilasciare estratti. |
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1 | la designazione e la descrizione del fondo; |
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3 | Il Consiglio federale stabilisce quali altre indicazioni in materia di servitù, di oneri fondiari e di menzioni possono essere messe a disposizione del pubblico senza che si debba rendere verosimile un interesse. Esso tiene conto della protezione della personalità. |
4 | Nessuno può eccepire di non aver avuto conoscenza di un'iscrizione nel registro fondiario. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 970 - 1 Chi rende verosimile un interesse ha diritto di consultare il registro fondiario o di farsene rilasciare estratti. |
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1 | Chi rende verosimile un interesse ha diritto di consultare il registro fondiario o di farsene rilasciare estratti. |
2 | Anche senza far valere un interesse, ognuno ha diritto di essere informato sui dati seguenti del libro mastro: |
1 | la designazione e la descrizione del fondo; |
2 | il nome e l'identità del proprietario; |
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3 | Il Consiglio federale stabilisce quali altre indicazioni in materia di servitù, di oneri fondiari e di menzioni possono essere messe a disposizione del pubblico senza che si debba rendere verosimile un interesse. Esso tiene conto della protezione della personalità. |
4 | Nessuno può eccepire di non aver avuto conoscenza di un'iscrizione nel registro fondiario. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 970 - 1 Chi rende verosimile un interesse ha diritto di consultare il registro fondiario o di farsene rilasciare estratti. |
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1 | Chi rende verosimile un interesse ha diritto di consultare il registro fondiario o di farsene rilasciare estratti. |
2 | Anche senza far valere un interesse, ognuno ha diritto di essere informato sui dati seguenti del libro mastro: |
1 | la designazione e la descrizione del fondo; |
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3 | la forma di proprietà e la data d'acquisto. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce quali altre indicazioni in materia di servitù, di oneri fondiari e di menzioni possono essere messe a disposizione del pubblico senza che si debba rendere verosimile un interesse. Esso tiene conto della protezione della personalità. |
4 | Nessuno può eccepire di non aver avuto conoscenza di un'iscrizione nel registro fondiario. |