. 58 Abs. 2 bzw. 65 Abs. 1
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 65 Demultiplazione |
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| Chiunque offre pacchetti di programmi, gestisce dispositivi tecnici o offre servizi che servono alla preparazione tecnica dei programmi deve predisporre le condizioni tecniche per consentire a terzi di diffondere ogni programma separatamente a condizioni favorevoli e di utilizzare i dispositivi o i servizi separatamente. | ||||||
| Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla demultiplazione, se è necessario per garantire la pluralità delle opinioni. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 65 Demultiplazione |
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| Chiunque offre pacchetti di programmi, gestisce dispositivi tecnici o offre servizi che servono alla preparazione tecnica dei programmi deve predisporre le condizioni tecniche per consentire a terzi di diffondere ogni programma separatamente a condizioni favorevoli e di utilizzare i dispositivi o i servizi separatamente. | ||||||
| Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla demultiplazione, se è necessario per garantire la pluralità delle opinioni. | ||||||
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RS 784.401 ORTV Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) Art. 15 Pubblicità virtuale - (art. 9 cpv. 1 LRTV) |
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| La pubblicità virtuale consiste nel modificare il segnale da diffondere in modo da sostituire con altre le superfici pubblicitarie situate sul luogo della registrazione. | ||||||
| La pubblicità virtuale è ammessa alle seguenti condizioni: | ||||||
| la superficie pubblicitaria da sostituire è in relazione con un avvenimento pubblico organizzato da terzi; | ||||||
| è sostituita una superficie pubblicitaria fissa situata sul luogo della registrazione e allestita da terzi appositamente per tale avvenimento; | ||||||
| la pubblicità visibile sullo schermo può utilizzare immagini animate solo se la superficie pubblicitaria sostituita contiene già simili immagini; | ||||||
| all'inizio e al termine della trasmissione interessata va segnalato che la trasmissione contiene pubblicità virtuale. | ||||||
| La pubblicità virtuale è vietata nei notiziari e nelle trasmissioni di attualità politica, nelle trasmissioni per bambini, come pure durante la trasmissione di funzioni religiose. | ||||||
| Gli articoli 9 e 11 LRTV non sono applicabili. | ||||||
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RS 784.401 ORTV Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) Art. 16 Pubblicità per le bevande alcoliche - (art. 10 cpv. 1 lett. b e c LRTV) |
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| La pubblicità per le bevande alcoliche non deve: | ||||||
| indirizzarsi espressamente ai minorenni; | ||||||
| associare al consumo di bevande alcoliche persone che sembrano minorenni; | ||||||
| mettere in relazione il consumo di bevande alcoliche con prestazioni fisiche o la guida di veicoli; | ||||||
| attribuire alle bevande alcoliche proprietà terapeutiche, stimolanti o calmanti o rappresentarle come mezzo per risolvere problemi personali; | ||||||
| incitare al consumo smodato di alcol o mettere in cattiva luce l'astinenza o la moderazione; | ||||||
| sottolineare il tenore alcolico. | ||||||
| Nessuna pubblicità per le bevande alcoliche può essere trasmessa prima, durante e dopo le trasmissioni indirizzate ai bambini o agli adolescenti. | ||||||
| Le offerte di vendita di bevande alcoliche sono vietate. | ||||||
| Nei programmi sottoposti a un divieto in materia di pubblicità per le bevande alcoliche, la pubblicità per un prodotto analcolico non deve comportare un effetto pubblicitario per le bevande alcoliche. Occorre segnatamente che l'azione scenica, i riferimenti al prodotto e al fabbricante, gli elementi costitutivi, gli sfondi e le persone si differenzino da quelli utilizzati nella comunicazione pubblicitaria per le bevande alcoliche dello stesso fabbricante. Il prodotto pubblicizzato deve essere reperibile in commercio. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 18 Relazione annuale e conto annuale |
||||||
| Le emittenti di programmi svizzeri devono presentare all'UFCOM la relazione e il conto annuale. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tali obblighi. | ||||||
| L'UFCOM può pubblicare informazioni desunte dalle relazioni annuali delle emittenti. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce il contenuto della relazione e del conto annuali e determina quali informazioni possono essere pubblicate dall'UFCOM. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 58 [1] Promozione di nuove tecnologie di diffusione |
||||||
| L'UFCOM può sostenere per un periodo limitato l'introduzione di nuove tecnologie per la diffusione di programmi versando contributi ai costi di costruzione e d'esercizio di reti di trasmettitori, a condizione che nella corrispondente zona di copertura non vi siano sufficienti possibilità di finanziamento. | ||||||
| Può informare il pubblico sulle nuove tecnologie, in particolare sui presupposti tecnici e sulle possibilità d'utilizzo, e collaborare con terzi a tale scopo. | ||||||
| I contributi di cui ai capoversi 1 e 2 sono prelevati sui proventi della tassa di concessione (art. 22) e, se questi non bastano, sui proventi del canone radiotelevisivo. | ||||||
| Il Consiglio federale determina la quota riservata a questi contributi quando stabilisce l'importo del canone radiotelevisivo (art. 68a). Tale quota ammonta al massimo all'1 per cento dei proventi complessivi del canone. | ||||||
| Il Consiglio federale definisce la cerchia degli aventi diritto e stabilisce le condizioni per il versamento dei contributi. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237). | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 65 Demultiplazione |
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| Chiunque offre pacchetti di programmi, gestisce dispositivi tecnici o offre servizi che servono alla preparazione tecnica dei programmi deve predisporre le condizioni tecniche per consentire a terzi di diffondere ogni programma separatamente a condizioni favorevoli e di utilizzare i dispositivi o i servizi separatamente. | ||||||
| Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla demultiplazione, se è necessario per garantire la pluralità delle opinioni. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 56 Procedimento di conciliazione e di decisione |
||||||
| Se entro tre mesi le parti non giungono a un'intesa in merito all'obbligo e alle condizioni di diffusione, decide l'UFCOM. | ||||||
| L'UFCOM basa la propria decisione su valori comparativi svizzeri o esteri, sempreché le parti non adducano alcun mezzo di prova che giustifichi una deroga. | ||||||
| Nel periodo compreso fra la presentazione della domanda e il passaggio in giudicato della decisione, l'UFCOM può decidere provvisoriamente in merito alla diffusione e stabilire le condizioni finanziarie. | ||||||
| Le disposizioni della legge sulle telecomunicazioni relative alla concessione dell'accesso da parte dei fornitori che detengono una posizione dominante sul mercato (art. 11, 11a e 11b LTC [1]) si applicano per analogia alla procedura e all'obbligo d'informazione. [2] | ||||||
| [1] RS 784.10 [2] Vedi art. 106 cpv. 1 qui appresso. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 56 Procedimento di conciliazione e di decisione |
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| Se entro tre mesi le parti non giungono a un'intesa in merito all'obbligo e alle condizioni di diffusione, decide l'UFCOM. | ||||||
| L'UFCOM basa la propria decisione su valori comparativi svizzeri o esteri, sempreché le parti non adducano alcun mezzo di prova che giustifichi una deroga. | ||||||
| Nel periodo compreso fra la presentazione della domanda e il passaggio in giudicato della decisione, l'UFCOM può decidere provvisoriamente in merito alla diffusione e stabilire le condizioni finanziarie. | ||||||
| Le disposizioni della legge sulle telecomunicazioni relative alla concessione dell'accesso da parte dei fornitori che detengono una posizione dominante sul mercato (art. 11, 11a e 11b LTC [1]) si applicano per analogia alla procedura e all'obbligo d'informazione. [2] | ||||||
| [1] RS 784.10 [2] Vedi art. 106 cpv. 1 qui appresso. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 58 [1] Promozione di nuove tecnologie di diffusione |
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| L'UFCOM può sostenere per un periodo limitato l'introduzione di nuove tecnologie per la diffusione di programmi versando contributi ai costi di costruzione e d'esercizio di reti di trasmettitori, a condizione che nella corrispondente zona di copertura non vi siano sufficienti possibilità di finanziamento. | ||||||
| Può informare il pubblico sulle nuove tecnologie, in particolare sui presupposti tecnici e sulle possibilità d'utilizzo, e collaborare con terzi a tale scopo. | ||||||
| I contributi di cui ai capoversi 1 e 2 sono prelevati sui proventi della tassa di concessione (art. 22) e, se questi non bastano, sui proventi del canone radiotelevisivo. | ||||||
| Il Consiglio federale determina la quota riservata a questi contributi quando stabilisce l'importo del canone radiotelevisivo (art. 68a). Tale quota ammonta al massimo all'1 per cento dei proventi complessivi del canone. | ||||||
| Il Consiglio federale definisce la cerchia degli aventi diritto e stabilisce le condizioni per il versamento dei contributi. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237). | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 18 Relazione annuale e conto annuale |
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| Le emittenti di programmi svizzeri devono presentare all'UFCOM la relazione e il conto annuale. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tali obblighi. | ||||||
| L'UFCOM può pubblicare informazioni desunte dalle relazioni annuali delle emittenti. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce il contenuto della relazione e del conto annuali e determina quali informazioni possono essere pubblicate dall'UFCOM. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 18 Relazione annuale e conto annuale |
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| Le emittenti di programmi svizzeri devono presentare all'UFCOM la relazione e il conto annuale. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tali obblighi. | ||||||
| L'UFCOM può pubblicare informazioni desunte dalle relazioni annuali delle emittenti. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce il contenuto della relazione e del conto annuali e determina quali informazioni possono essere pubblicate dall'UFCOM. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 18 Relazione annuale e conto annuale |
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| Le emittenti di programmi svizzeri devono presentare all'UFCOM la relazione e il conto annuale. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tali obblighi. | ||||||
| L'UFCOM può pubblicare informazioni desunte dalle relazioni annuali delle emittenti. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce il contenuto della relazione e del conto annuali e determina quali informazioni possono essere pubblicate dall'UFCOM. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 4 Esigenze minime relative al contenuto del programma |
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| Tutte le trasmissioni di un programma radiofonico o televisivo devono rispettare i diritti fondamentali. Le trasmissioni devono in particolare rispettare la dignità umana, non devono essere discriminatorie, né contribuire all'odio razziale, né ledere la morale pubblica, né esaltare o banalizzare la violenza. | ||||||
| Le trasmissioni redazionali con un contenuto informativo devono presentare correttamente fatti e avvenimenti, in modo da consentire al pubblico di formarsi una propria opinione. I pareri personali e i commenti devono essere riconoscibili come tali. | ||||||
| Le trasmissioni non devono compromettere la sicurezza interna o esterna della Confederazione o dei Cantoni, l'ordine costituzionale o l'adempimento degli impegni internazionali della Svizzera. | ||||||
| I programmi delle emittenti concessionarie devono rappresentare in modo adeguato la pluralità degli avvenimenti e delle opinioni nell'insieme delle loro trasmissioni redazionali. Se una zona di copertura è servita da un numero sufficiente di programmi, l'autorità concedente può dispensare uno o più concessionari dall'obbligo di pluralità. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 62 Attribuzione dei canali |
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| Il Consiglio federale può stabilire che i fornitori di servizi di telecomunicazione diffondano su canali preferenziali i programmi da trasmettere secondo l'articolo 59 capoversi 1 e 2. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 18 Relazione annuale e conto annuale |
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| Le emittenti di programmi svizzeri devono presentare all'UFCOM la relazione e il conto annuale. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tali obblighi. | ||||||
| L'UFCOM può pubblicare informazioni desunte dalle relazioni annuali delle emittenti. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce il contenuto della relazione e del conto annuali e determina quali informazioni possono essere pubblicate dall'UFCOM. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 3 [1] |
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| Chi intende emettere un programma svizzero deve: | ||||||
| notificarlo previamente all'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM); oppure | ||||||
| disporre di una concessione secondo la presente legge. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237). | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 4 Esigenze minime relative al contenuto del programma |
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| Tutte le trasmissioni di un programma radiofonico o televisivo devono rispettare i diritti fondamentali. Le trasmissioni devono in particolare rispettare la dignità umana, non devono essere discriminatorie, né contribuire all'odio razziale, né ledere la morale pubblica, né esaltare o banalizzare la violenza. | ||||||
| Le trasmissioni redazionali con un contenuto informativo devono presentare correttamente fatti e avvenimenti, in modo da consentire al pubblico di formarsi una propria opinione. I pareri personali e i commenti devono essere riconoscibili come tali. | ||||||
| Le trasmissioni non devono compromettere la sicurezza interna o esterna della Confederazione o dei Cantoni, l'ordine costituzionale o l'adempimento degli impegni internazionali della Svizzera. | ||||||
| I programmi delle emittenti concessionarie devono rappresentare in modo adeguato la pluralità degli avvenimenti e delle opinioni nell'insieme delle loro trasmissioni redazionali. Se una zona di copertura è servita da un numero sufficiente di programmi, l'autorità concedente può dispensare uno o più concessionari dall'obbligo di pluralità. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 18 Relazione annuale e conto annuale |
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| Le emittenti di programmi svizzeri devono presentare all'UFCOM la relazione e il conto annuale. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tali obblighi. | ||||||
| L'UFCOM può pubblicare informazioni desunte dalle relazioni annuali delle emittenti. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce il contenuto della relazione e del conto annuali e determina quali informazioni possono essere pubblicate dall'UFCOM. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 19 Dati statistici |
||||||
| L'UFCOM allestisce una statistica in collaborazione con l'UFCOM di statistica. Tale statistica contiene i dati di cui le autorità competenti necessitano per: | ||||||
| elaborare e applicare il diritto; | ||||||
| avere una visione d'insieme del mercato. | ||||||
| Le emittenti di programmi svizzeri forniscono regolarmente all'UFCOM i dati necessari. | ||||||
| L'UFCOM può mettere i risultati statistici a disposizione del pubblico. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i dettagli; in particolare stabilisce i principi in materia di rilevazione dei dati, esecuzione di singole rilevazioni, impiego dei dati rilevati e pubblicazione di risultati statistici. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 19 Dati statistici |
||||||
| L'UFCOM allestisce una statistica in collaborazione con l'UFCOM di statistica. Tale statistica contiene i dati di cui le autorità competenti necessitano per: | ||||||
| elaborare e applicare il diritto; | ||||||
| avere una visione d'insieme del mercato. | ||||||
| Le emittenti di programmi svizzeri forniscono regolarmente all'UFCOM i dati necessari. | ||||||
| L'UFCOM può mettere i risultati statistici a disposizione del pubblico. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i dettagli; in particolare stabilisce i principi in materia di rilevazione dei dati, esecuzione di singole rilevazioni, impiego dei dati rilevati e pubblicazione di risultati statistici. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 18 Relazione annuale e conto annuale |
||||||
| Le emittenti di programmi svizzeri devono presentare all'UFCOM la relazione e il conto annuale. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tali obblighi. | ||||||
| L'UFCOM può pubblicare informazioni desunte dalle relazioni annuali delle emittenti. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce il contenuto della relazione e del conto annuali e determina quali informazioni possono essere pubblicate dall'UFCOM. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 19 Dati statistici |
||||||
| L'UFCOM allestisce una statistica in collaborazione con l'UFCOM di statistica. Tale statistica contiene i dati di cui le autorità competenti necessitano per: | ||||||
| elaborare e applicare il diritto; | ||||||
| avere una visione d'insieme del mercato. | ||||||
| Le emittenti di programmi svizzeri forniscono regolarmente all'UFCOM i dati necessari. | ||||||
| L'UFCOM può mettere i risultati statistici a disposizione del pubblico. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i dettagli; in particolare stabilisce i principi in materia di rilevazione dei dati, esecuzione di singole rilevazioni, impiego dei dati rilevati e pubblicazione di risultati statistici. | ||||||
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RS 784.401 ORTV Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) Art. 16 Pubblicità per le bevande alcoliche - (art. 10 cpv. 1 lett. b e c LRTV) |
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| La pubblicità per le bevande alcoliche non deve: | ||||||
| indirizzarsi espressamente ai minorenni; | ||||||
| associare al consumo di bevande alcoliche persone che sembrano minorenni; | ||||||
| mettere in relazione il consumo di bevande alcoliche con prestazioni fisiche o la guida di veicoli; | ||||||
| attribuire alle bevande alcoliche proprietà terapeutiche, stimolanti o calmanti o rappresentarle come mezzo per risolvere problemi personali; | ||||||
| incitare al consumo smodato di alcol o mettere in cattiva luce l'astinenza o la moderazione; | ||||||
| sottolineare il tenore alcolico. | ||||||
| Nessuna pubblicità per le bevande alcoliche può essere trasmessa prima, durante e dopo le trasmissioni indirizzate ai bambini o agli adolescenti. | ||||||
| Le offerte di vendita di bevande alcoliche sono vietate. | ||||||
| Nei programmi sottoposti a un divieto in materia di pubblicità per le bevande alcoliche, la pubblicità per un prodotto analcolico non deve comportare un effetto pubblicitario per le bevande alcoliche. Occorre segnatamente che l'azione scenica, i riferimenti al prodotto e al fabbricante, gli elementi costitutivi, gli sfondi e le persone si differenzino da quelli utilizzati nella comunicazione pubblicitaria per le bevande alcoliche dello stesso fabbricante. Il prodotto pubblicizzato deve essere reperibile in commercio. | ||||||
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RS 784.401 ORTV Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) Art. 11 Definizioni - (art. 10 cpv. 3 e art. 2 lett. k e o LRTV) |
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| Non sono considerati pubblicità segnatamente: | ||||||
| i riferimenti relativi al programma nel quale sono trasmessi; | ||||||
| i riferimenti senza carattere pubblicitario relativi a trasmissioni in altri programmi della stessa azienda; | ||||||
| i riferimenti relativi al materiale d'accompagnamento trasmessi senza controprestazione e il cui contenuto è in relazione diretta con la trasmissione nella quale sono diffusi; | ||||||
| brevi appelli in favore di opere di beneficenza di organizzazioni di utilità pubblica per quanto la controprestazione all'emittente copra al massimo i costi di produzione. | ||||||
| Per pubblicità occulta si intende la presentazione a carattere pubblicitario di beni, servizi o idee in trasmissioni redazionali, in particolare a titolo oneroso. | ||||||
| Non è considerata sponsorizzazione la coproduzione di una trasmissione da parte di persone fisiche e giuridiche che svolgono un'attività nel settore radiofonico o televisivo o nella produzione di opere audiovisive. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2151). | ||||||
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RS 784.401 ORTV Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) Art. 16 Pubblicità per le bevande alcoliche - (art. 10 cpv. 1 lett. b e c LRTV) |
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| La pubblicità per le bevande alcoliche non deve: | ||||||
| indirizzarsi espressamente ai minorenni; | ||||||
| associare al consumo di bevande alcoliche persone che sembrano minorenni; | ||||||
| mettere in relazione il consumo di bevande alcoliche con prestazioni fisiche o la guida di veicoli; | ||||||
| attribuire alle bevande alcoliche proprietà terapeutiche, stimolanti o calmanti o rappresentarle come mezzo per risolvere problemi personali; | ||||||
| incitare al consumo smodato di alcol o mettere in cattiva luce l'astinenza o la moderazione; | ||||||
| sottolineare il tenore alcolico. | ||||||
| Nessuna pubblicità per le bevande alcoliche può essere trasmessa prima, durante e dopo le trasmissioni indirizzate ai bambini o agli adolescenti. | ||||||
| Le offerte di vendita di bevande alcoliche sono vietate. | ||||||
| Nei programmi sottoposti a un divieto in materia di pubblicità per le bevande alcoliche, la pubblicità per un prodotto analcolico non deve comportare un effetto pubblicitario per le bevande alcoliche. Occorre segnatamente che l'azione scenica, i riferimenti al prodotto e al fabbricante, gli elementi costitutivi, gli sfondi e le persone si differenzino da quelli utilizzati nella comunicazione pubblicitaria per le bevande alcoliche dello stesso fabbricante. Il prodotto pubblicizzato deve essere reperibile in commercio. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 19 Dati statistici |
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| L'UFCOM allestisce una statistica in collaborazione con l'UFCOM di statistica. Tale statistica contiene i dati di cui le autorità competenti necessitano per: | ||||||
| elaborare e applicare il diritto; | ||||||
| avere una visione d'insieme del mercato. | ||||||
| Le emittenti di programmi svizzeri forniscono regolarmente all'UFCOM i dati necessari. | ||||||
| L'UFCOM può mettere i risultati statistici a disposizione del pubblico. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i dettagli; in particolare stabilisce i principi in materia di rilevazione dei dati, esecuzione di singole rilevazioni, impiego dei dati rilevati e pubblicazione di risultati statistici. | ||||||
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RS 784.401 ORTV Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) Art. 16 Pubblicità per le bevande alcoliche - (art. 10 cpv. 1 lett. b e c LRTV) |
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| La pubblicità per le bevande alcoliche non deve: | ||||||
| indirizzarsi espressamente ai minorenni; | ||||||
| associare al consumo di bevande alcoliche persone che sembrano minorenni; | ||||||
| mettere in relazione il consumo di bevande alcoliche con prestazioni fisiche o la guida di veicoli; | ||||||
| attribuire alle bevande alcoliche proprietà terapeutiche, stimolanti o calmanti o rappresentarle come mezzo per risolvere problemi personali; | ||||||
| incitare al consumo smodato di alcol o mettere in cattiva luce l'astinenza o la moderazione; | ||||||
| sottolineare il tenore alcolico. | ||||||
| Nessuna pubblicità per le bevande alcoliche può essere trasmessa prima, durante e dopo le trasmissioni indirizzate ai bambini o agli adolescenti. | ||||||
| Le offerte di vendita di bevande alcoliche sono vietate. | ||||||
| Nei programmi sottoposti a un divieto in materia di pubblicità per le bevande alcoliche, la pubblicità per un prodotto analcolico non deve comportare un effetto pubblicitario per le bevande alcoliche. Occorre segnatamente che l'azione scenica, i riferimenti al prodotto e al fabbricante, gli elementi costitutivi, gli sfondi e le persone si differenzino da quelli utilizzati nella comunicazione pubblicitaria per le bevande alcoliche dello stesso fabbricante. Il prodotto pubblicizzato deve essere reperibile in commercio. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 4 Esigenze minime relative al contenuto del programma |
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| Tutte le trasmissioni di un programma radiofonico o televisivo devono rispettare i diritti fondamentali. Le trasmissioni devono in particolare rispettare la dignità umana, non devono essere discriminatorie, né contribuire all'odio razziale, né ledere la morale pubblica, né esaltare o banalizzare la violenza. | ||||||
| Le trasmissioni redazionali con un contenuto informativo devono presentare correttamente fatti e avvenimenti, in modo da consentire al pubblico di formarsi una propria opinione. I pareri personali e i commenti devono essere riconoscibili come tali. | ||||||
| Le trasmissioni non devono compromettere la sicurezza interna o esterna della Confederazione o dei Cantoni, l'ordine costituzionale o l'adempimento degli impegni internazionali della Svizzera. | ||||||
| I programmi delle emittenti concessionarie devono rappresentare in modo adeguato la pluralità degli avvenimenti e delle opinioni nell'insieme delle loro trasmissioni redazionali. Se una zona di copertura è servita da un numero sufficiente di programmi, l'autorità concedente può dispensare uno o più concessionari dall'obbligo di pluralità. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 5 Trasmissioni nocive per la gioventù |
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| Le emittenti provvedono, attraverso la scelta dell'ora di trasmissione o ricorrendo ad altri accorgimenti, affinché i minorenni non vengano confrontati con trasmissioni che possono nuocere al loro sviluppo fisico, psichico, morale o sociale. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 19 Dati statistici |
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| L'UFCOM allestisce una statistica in collaborazione con l'UFCOM di statistica. Tale statistica contiene i dati di cui le autorità competenti necessitano per: | ||||||
| elaborare e applicare il diritto; | ||||||
| avere una visione d'insieme del mercato. | ||||||
| Le emittenti di programmi svizzeri forniscono regolarmente all'UFCOM i dati necessari. | ||||||
| L'UFCOM può mettere i risultati statistici a disposizione del pubblico. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i dettagli; in particolare stabilisce i principi in materia di rilevazione dei dati, esecuzione di singole rilevazioni, impiego dei dati rilevati e pubblicazione di risultati statistici. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 19 Dati statistici |
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| L'UFCOM allestisce una statistica in collaborazione con l'UFCOM di statistica. Tale statistica contiene i dati di cui le autorità competenti necessitano per: | ||||||
| elaborare e applicare il diritto; | ||||||
| avere una visione d'insieme del mercato. | ||||||
| Le emittenti di programmi svizzeri forniscono regolarmente all'UFCOM i dati necessari. | ||||||
| L'UFCOM può mettere i risultati statistici a disposizione del pubblico. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i dettagli; in particolare stabilisce i principi in materia di rilevazione dei dati, esecuzione di singole rilevazioni, impiego dei dati rilevati e pubblicazione di risultati statistici. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 19 Dati statistici |
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| L'UFCOM allestisce una statistica in collaborazione con l'UFCOM di statistica. Tale statistica contiene i dati di cui le autorità competenti necessitano per: | ||||||
| elaborare e applicare il diritto; | ||||||
| avere una visione d'insieme del mercato. | ||||||
| Le emittenti di programmi svizzeri forniscono regolarmente all'UFCOM i dati necessari. | ||||||
| L'UFCOM può mettere i risultati statistici a disposizione del pubblico. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i dettagli; in particolare stabilisce i principi in materia di rilevazione dei dati, esecuzione di singole rilevazioni, impiego dei dati rilevati e pubblicazione di risultati statistici. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 19 Dati statistici |
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| L'UFCOM allestisce una statistica in collaborazione con l'UFCOM di statistica. Tale statistica contiene i dati di cui le autorità competenti necessitano per: | ||||||
| elaborare e applicare il diritto; | ||||||
| avere una visione d'insieme del mercato. | ||||||
| Le emittenti di programmi svizzeri forniscono regolarmente all'UFCOM i dati necessari. | ||||||
| L'UFCOM può mettere i risultati statistici a disposizione del pubblico. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i dettagli; in particolare stabilisce i principi in materia di rilevazione dei dati, esecuzione di singole rilevazioni, impiego dei dati rilevati e pubblicazione di risultati statistici. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 18 Relazione annuale e conto annuale |
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| Le emittenti di programmi svizzeri devono presentare all'UFCOM la relazione e il conto annuale. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tali obblighi. | ||||||
| L'UFCOM può pubblicare informazioni desunte dalle relazioni annuali delle emittenti. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce il contenuto della relazione e del conto annuali e determina quali informazioni possono essere pubblicate dall'UFCOM. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 19 Dati statistici |
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| L'UFCOM allestisce una statistica in collaborazione con l'UFCOM di statistica. Tale statistica contiene i dati di cui le autorità competenti necessitano per: | ||||||
| elaborare e applicare il diritto; | ||||||
| avere una visione d'insieme del mercato. | ||||||
| Le emittenti di programmi svizzeri forniscono regolarmente all'UFCOM i dati necessari. | ||||||
| L'UFCOM può mettere i risultati statistici a disposizione del pubblico. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i dettagli; in particolare stabilisce i principi in materia di rilevazione dei dati, esecuzione di singole rilevazioni, impiego dei dati rilevati e pubblicazione di risultati statistici. | ||||||