SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) CostC Art. 65 - 1 I partiti contribuiscono alla formazione dell'opinione e della volontà politiche. |
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1 | I partiti contribuiscono alla formazione dell'opinione e della volontà politiche. |
2 | Il Cantone e i Comuni possono sostenerli in questo compito. |
SR 131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986 Cost./SO Art. 38 Partiti - 1 Il Cantone e i Comuni riconoscono il ruolo dei partiti. |
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1 | Il Cantone e i Comuni riconoscono il ruolo dei partiti. |
2 | Essi possono sostenerne l'attività. |
SR 131.229 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, del 14 dicembre 1997 Cost./TI Art. 25 - Il Cantone riconosce la funzione pubblica dei partiti politici e ne favorisce l'attività. |
SR 131.235 Costituzione della Repubblica e Cantone del Giura, del 20 marzo 1977 Cost./JU Art. 31 Consiglio della sanità pubblica - 1 Lo Stato istituisce un Consiglio della sanità pubblica. |
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1 | Lo Stato istituisce un Consiglio della sanità pubblica. |
2 | La legge ne disciplina la composizione, il funzionamento e le competenze. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |