SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) CostC Art. 69 - 1 Le attribuzioni del Popolo possono essere delegate al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato, sempre che la delega concerna un campo determinato e sia delimitata per legge. La delega diretta ad altre autorità è esclusa. |
|
1 | Le attribuzioni del Popolo possono essere delegate al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato, sempre che la delega concerna un campo determinato e sia delimitata per legge. La delega diretta ad altre autorità è esclusa. |
2 | Alle stesse condizioni, le attribuzioni del Gran Consiglio possono essere delegate al Consiglio di Stato. |
3 | Il Consiglio di Stato può delegare le proprie attribuzioni ad altri organi se la legge gliene dà facoltà. Può delegare le competenze dei Dipartimenti senza che la legge gliene dia facoltà. |
4 | Le norme fondamentali e importanti del diritto cantonale sono emanate sotto forma di legge. Vi rientrano le disposizioni per cui la Costituzione esige espressamente la forma della legge, nonché le disposizioni su: |
a | le linee fondamentali dello statuto giuridico dei singoli; |
b | l'oggetto dei tributi pubblici, i principi del loro calcolo e la cerchia dei contribuenti, eccettuate le tasse di poca entità; |
c | lo scopo, la natura e l'ambito delle prestazioni cantonali di una certa importanza; |
d | le linee fondamentali dell'organizzazione e dei compiti delle autorità; |
e | l'assunzione di un nuovo compito duraturo. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) CostC Art. 132 - 1 Gli atti normativi emanati da un'autorità non più competente o secondo una procedura non più ammissibile restano provvisoriamente in vigore. Possono essere modificati soltanto in conformità della presente Costituzione. |
|
1 | Gli atti normativi emanati da un'autorità non più competente o secondo una procedura non più ammissibile restano provvisoriamente in vigore. Possono essere modificati soltanto in conformità della presente Costituzione. |
2 | L'elezione e la durata del mandato del presidente del Consiglio di Stato sono rette dall'articolo 35 della vecchia Costituzione fintanto che non siano entrate in vigore le pertinenti disposizioni di legge. |
3 | Gli articoli da 49 a 62 della vecchia Costituzione sulle autorità giudiziarie rimangono applicabili fin tanto che non sia entrata in vigore una nuova regolamentazione a livello di legge, ma in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1998. |
4 | L'articolo 113 della vecchia Costituzione sul giuramento e sulla promessa solenne rimane applicabile fintanto che non sia entrata in vigore una regolamentazione a livello di legge. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) CostC Art. 69 - 1 Le attribuzioni del Popolo possono essere delegate al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato, sempre che la delega concerna un campo determinato e sia delimitata per legge. La delega diretta ad altre autorità è esclusa. |
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1 | Le attribuzioni del Popolo possono essere delegate al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato, sempre che la delega concerna un campo determinato e sia delimitata per legge. La delega diretta ad altre autorità è esclusa. |
2 | Alle stesse condizioni, le attribuzioni del Gran Consiglio possono essere delegate al Consiglio di Stato. |
3 | Il Consiglio di Stato può delegare le proprie attribuzioni ad altri organi se la legge gliene dà facoltà. Può delegare le competenze dei Dipartimenti senza che la legge gliene dia facoltà. |
4 | Le norme fondamentali e importanti del diritto cantonale sono emanate sotto forma di legge. Vi rientrano le disposizioni per cui la Costituzione esige espressamente la forma della legge, nonché le disposizioni su: |
a | le linee fondamentali dello statuto giuridico dei singoli; |
b | l'oggetto dei tributi pubblici, i principi del loro calcolo e la cerchia dei contribuenti, eccettuate le tasse di poca entità; |
c | lo scopo, la natura e l'ambito delle prestazioni cantonali di una certa importanza; |
d | le linee fondamentali dell'organizzazione e dei compiti delle autorità; |
e | l'assunzione di un nuovo compito duraturo. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) CostC Art. 132 - 1 Gli atti normativi emanati da un'autorità non più competente o secondo una procedura non più ammissibile restano provvisoriamente in vigore. Possono essere modificati soltanto in conformità della presente Costituzione. |
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1 | Gli atti normativi emanati da un'autorità non più competente o secondo una procedura non più ammissibile restano provvisoriamente in vigore. Possono essere modificati soltanto in conformità della presente Costituzione. |
2 | L'elezione e la durata del mandato del presidente del Consiglio di Stato sono rette dall'articolo 35 della vecchia Costituzione fintanto che non siano entrate in vigore le pertinenti disposizioni di legge. |
3 | Gli articoli da 49 a 62 della vecchia Costituzione sulle autorità giudiziarie rimangono applicabili fin tanto che non sia entrata in vigore una nuova regolamentazione a livello di legge, ma in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1998. |
4 | L'articolo 113 della vecchia Costituzione sul giuramento e sulla promessa solenne rimane applicabile fintanto che non sia entrata in vigore una regolamentazione a livello di legge. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) CostC Art. 69 - 1 Le attribuzioni del Popolo possono essere delegate al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato, sempre che la delega concerna un campo determinato e sia delimitata per legge. La delega diretta ad altre autorità è esclusa. |
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1 | Le attribuzioni del Popolo possono essere delegate al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato, sempre che la delega concerna un campo determinato e sia delimitata per legge. La delega diretta ad altre autorità è esclusa. |
2 | Alle stesse condizioni, le attribuzioni del Gran Consiglio possono essere delegate al Consiglio di Stato. |
3 | Il Consiglio di Stato può delegare le proprie attribuzioni ad altri organi se la legge gliene dà facoltà. Può delegare le competenze dei Dipartimenti senza che la legge gliene dia facoltà. |
4 | Le norme fondamentali e importanti del diritto cantonale sono emanate sotto forma di legge. Vi rientrano le disposizioni per cui la Costituzione esige espressamente la forma della legge, nonché le disposizioni su: |
a | le linee fondamentali dello statuto giuridico dei singoli; |
b | l'oggetto dei tributi pubblici, i principi del loro calcolo e la cerchia dei contribuenti, eccettuate le tasse di poca entità; |
c | lo scopo, la natura e l'ambito delle prestazioni cantonali di una certa importanza; |
d | le linee fondamentali dell'organizzazione e dei compiti delle autorità; |
e | l'assunzione di un nuovo compito duraturo. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) CostC Art. 132 - 1 Gli atti normativi emanati da un'autorità non più competente o secondo una procedura non più ammissibile restano provvisoriamente in vigore. Possono essere modificati soltanto in conformità della presente Costituzione. |
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1 | Gli atti normativi emanati da un'autorità non più competente o secondo una procedura non più ammissibile restano provvisoriamente in vigore. Possono essere modificati soltanto in conformità della presente Costituzione. |
2 | L'elezione e la durata del mandato del presidente del Consiglio di Stato sono rette dall'articolo 35 della vecchia Costituzione fintanto che non siano entrate in vigore le pertinenti disposizioni di legge. |
3 | Gli articoli da 49 a 62 della vecchia Costituzione sulle autorità giudiziarie rimangono applicabili fin tanto che non sia entrata in vigore una nuova regolamentazione a livello di legge, ma in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1998. |
4 | L'articolo 113 della vecchia Costituzione sul giuramento e sulla promessa solenne rimane applicabile fintanto che non sia entrata in vigore una regolamentazione a livello di legge. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) CostC Art. 69 - 1 Le attribuzioni del Popolo possono essere delegate al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato, sempre che la delega concerna un campo determinato e sia delimitata per legge. La delega diretta ad altre autorità è esclusa. |
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1 | Le attribuzioni del Popolo possono essere delegate al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato, sempre che la delega concerna un campo determinato e sia delimitata per legge. La delega diretta ad altre autorità è esclusa. |
2 | Alle stesse condizioni, le attribuzioni del Gran Consiglio possono essere delegate al Consiglio di Stato. |
3 | Il Consiglio di Stato può delegare le proprie attribuzioni ad altri organi se la legge gliene dà facoltà. Può delegare le competenze dei Dipartimenti senza che la legge gliene dia facoltà. |
4 | Le norme fondamentali e importanti del diritto cantonale sono emanate sotto forma di legge. Vi rientrano le disposizioni per cui la Costituzione esige espressamente la forma della legge, nonché le disposizioni su: |
a | le linee fondamentali dello statuto giuridico dei singoli; |
b | l'oggetto dei tributi pubblici, i principi del loro calcolo e la cerchia dei contribuenti, eccettuate le tasse di poca entità; |
c | lo scopo, la natura e l'ambito delle prestazioni cantonali di una certa importanza; |
d | le linee fondamentali dell'organizzazione e dei compiti delle autorità; |
e | l'assunzione di un nuovo compito duraturo. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) CostC Art. 132 - 1 Gli atti normativi emanati da un'autorità non più competente o secondo una procedura non più ammissibile restano provvisoriamente in vigore. Possono essere modificati soltanto in conformità della presente Costituzione. |
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1 | Gli atti normativi emanati da un'autorità non più competente o secondo una procedura non più ammissibile restano provvisoriamente in vigore. Possono essere modificati soltanto in conformità della presente Costituzione. |
2 | L'elezione e la durata del mandato del presidente del Consiglio di Stato sono rette dall'articolo 35 della vecchia Costituzione fintanto che non siano entrate in vigore le pertinenti disposizioni di legge. |
3 | Gli articoli da 49 a 62 della vecchia Costituzione sulle autorità giudiziarie rimangono applicabili fin tanto che non sia entrata in vigore una nuova regolamentazione a livello di legge, ma in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1998. |
4 | L'articolo 113 della vecchia Costituzione sul giuramento e sulla promessa solenne rimane applicabile fintanto che non sia entrata in vigore una regolamentazione a livello di legge. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) CostC Art. 69 - 1 Le attribuzioni del Popolo possono essere delegate al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato, sempre che la delega concerna un campo determinato e sia delimitata per legge. La delega diretta ad altre autorità è esclusa. |
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1 | Le attribuzioni del Popolo possono essere delegate al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato, sempre che la delega concerna un campo determinato e sia delimitata per legge. La delega diretta ad altre autorità è esclusa. |
2 | Alle stesse condizioni, le attribuzioni del Gran Consiglio possono essere delegate al Consiglio di Stato. |
3 | Il Consiglio di Stato può delegare le proprie attribuzioni ad altri organi se la legge gliene dà facoltà. Può delegare le competenze dei Dipartimenti senza che la legge gliene dia facoltà. |
4 | Le norme fondamentali e importanti del diritto cantonale sono emanate sotto forma di legge. Vi rientrano le disposizioni per cui la Costituzione esige espressamente la forma della legge, nonché le disposizioni su: |
a | le linee fondamentali dello statuto giuridico dei singoli; |
b | l'oggetto dei tributi pubblici, i principi del loro calcolo e la cerchia dei contribuenti, eccettuate le tasse di poca entità; |
c | lo scopo, la natura e l'ambito delle prestazioni cantonali di una certa importanza; |
d | le linee fondamentali dell'organizzazione e dei compiti delle autorità; |
e | l'assunzione di un nuovo compito duraturo. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) CostC Art. 132 - 1 Gli atti normativi emanati da un'autorità non più competente o secondo una procedura non più ammissibile restano provvisoriamente in vigore. Possono essere modificati soltanto in conformità della presente Costituzione. |
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1 | Gli atti normativi emanati da un'autorità non più competente o secondo una procedura non più ammissibile restano provvisoriamente in vigore. Possono essere modificati soltanto in conformità della presente Costituzione. |
2 | L'elezione e la durata del mandato del presidente del Consiglio di Stato sono rette dall'articolo 35 della vecchia Costituzione fintanto che non siano entrate in vigore le pertinenti disposizioni di legge. |
3 | Gli articoli da 49 a 62 della vecchia Costituzione sulle autorità giudiziarie rimangono applicabili fin tanto che non sia entrata in vigore una nuova regolamentazione a livello di legge, ma in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1998. |
4 | L'articolo 113 della vecchia Costituzione sul giuramento e sulla promessa solenne rimane applicabile fintanto che non sia entrata in vigore una regolamentazione a livello di legge. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) CostC Art. 69 - 1 Le attribuzioni del Popolo possono essere delegate al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato, sempre che la delega concerna un campo determinato e sia delimitata per legge. La delega diretta ad altre autorità è esclusa. |
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1 | Le attribuzioni del Popolo possono essere delegate al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato, sempre che la delega concerna un campo determinato e sia delimitata per legge. La delega diretta ad altre autorità è esclusa. |
2 | Alle stesse condizioni, le attribuzioni del Gran Consiglio possono essere delegate al Consiglio di Stato. |
3 | Il Consiglio di Stato può delegare le proprie attribuzioni ad altri organi se la legge gliene dà facoltà. Può delegare le competenze dei Dipartimenti senza che la legge gliene dia facoltà. |
4 | Le norme fondamentali e importanti del diritto cantonale sono emanate sotto forma di legge. Vi rientrano le disposizioni per cui la Costituzione esige espressamente la forma della legge, nonché le disposizioni su: |
a | le linee fondamentali dello statuto giuridico dei singoli; |
b | l'oggetto dei tributi pubblici, i principi del loro calcolo e la cerchia dei contribuenti, eccettuate le tasse di poca entità; |
c | lo scopo, la natura e l'ambito delle prestazioni cantonali di una certa importanza; |
d | le linee fondamentali dell'organizzazione e dei compiti delle autorità; |
e | l'assunzione di un nuovo compito duraturo. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) CostC Art. 69 - 1 Le attribuzioni del Popolo possono essere delegate al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato, sempre che la delega concerna un campo determinato e sia delimitata per legge. La delega diretta ad altre autorità è esclusa. |
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1 | Le attribuzioni del Popolo possono essere delegate al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato, sempre che la delega concerna un campo determinato e sia delimitata per legge. La delega diretta ad altre autorità è esclusa. |
2 | Alle stesse condizioni, le attribuzioni del Gran Consiglio possono essere delegate al Consiglio di Stato. |
3 | Il Consiglio di Stato può delegare le proprie attribuzioni ad altri organi se la legge gliene dà facoltà. Può delegare le competenze dei Dipartimenti senza che la legge gliene dia facoltà. |
4 | Le norme fondamentali e importanti del diritto cantonale sono emanate sotto forma di legge. Vi rientrano le disposizioni per cui la Costituzione esige espressamente la forma della legge, nonché le disposizioni su: |
a | le linee fondamentali dello statuto giuridico dei singoli; |
b | l'oggetto dei tributi pubblici, i principi del loro calcolo e la cerchia dei contribuenti, eccettuate le tasse di poca entità; |
c | lo scopo, la natura e l'ambito delle prestazioni cantonali di una certa importanza; |
d | le linee fondamentali dell'organizzazione e dei compiti delle autorità; |
e | l'assunzione di un nuovo compito duraturo. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) CostC Art. 74 - 1 Il Gran Consiglio emana leggi e decreti. Nelle leggi vanno designate le disposizioni che andranno precisate mediante decreto. |
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1 | Il Gran Consiglio emana leggi e decreti. Nelle leggi vanno designate le disposizioni che andranno precisate mediante decreto. |
2 | Il Gran Consiglio approva: |
a | i trattati internazionali e |
b | i trattati intercantonali che non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio di Stato. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) CostC Art. 69 - 1 Le attribuzioni del Popolo possono essere delegate al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato, sempre che la delega concerna un campo determinato e sia delimitata per legge. La delega diretta ad altre autorità è esclusa. |
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1 | Le attribuzioni del Popolo possono essere delegate al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato, sempre che la delega concerna un campo determinato e sia delimitata per legge. La delega diretta ad altre autorità è esclusa. |
2 | Alle stesse condizioni, le attribuzioni del Gran Consiglio possono essere delegate al Consiglio di Stato. |
3 | Il Consiglio di Stato può delegare le proprie attribuzioni ad altri organi se la legge gliene dà facoltà. Può delegare le competenze dei Dipartimenti senza che la legge gliene dia facoltà. |
4 | Le norme fondamentali e importanti del diritto cantonale sono emanate sotto forma di legge. Vi rientrano le disposizioni per cui la Costituzione esige espressamente la forma della legge, nonché le disposizioni su: |
a | le linee fondamentali dello statuto giuridico dei singoli; |
b | l'oggetto dei tributi pubblici, i principi del loro calcolo e la cerchia dei contribuenti, eccettuate le tasse di poca entità; |
c | lo scopo, la natura e l'ambito delle prestazioni cantonali di una certa importanza; |
d | le linee fondamentali dell'organizzazione e dei compiti delle autorità; |
e | l'assunzione di un nuovo compito duraturo. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) CostC Art. 5 - 1 Al Giura Bernese, che forma la regione amministrativa del Giura Bernese, è riconosciuto uno statuto particolare. Questo statuto deve consentire al Giura Bernese di preservare la propria identità, di conservare la propria specificità linguistica e culturale e di partecipare attivamente alla politica cantonale.5 |
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1 | Al Giura Bernese, che forma la regione amministrativa del Giura Bernese, è riconosciuto uno statuto particolare. Questo statuto deve consentire al Giura Bernese di preservare la propria identità, di conservare la propria specificità linguistica e culturale e di partecipare attivamente alla politica cantonale.5 |
2 | Il Cantone prende provvedimenti per rafforzare i legami tra il Giura Bernese e la parte restante del Cantone. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) CostC Art. 132 - 1 Gli atti normativi emanati da un'autorità non più competente o secondo una procedura non più ammissibile restano provvisoriamente in vigore. Possono essere modificati soltanto in conformità della presente Costituzione. |
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1 | Gli atti normativi emanati da un'autorità non più competente o secondo una procedura non più ammissibile restano provvisoriamente in vigore. Possono essere modificati soltanto in conformità della presente Costituzione. |
2 | L'elezione e la durata del mandato del presidente del Consiglio di Stato sono rette dall'articolo 35 della vecchia Costituzione fintanto che non siano entrate in vigore le pertinenti disposizioni di legge. |
3 | Gli articoli da 49 a 62 della vecchia Costituzione sulle autorità giudiziarie rimangono applicabili fin tanto che non sia entrata in vigore una nuova regolamentazione a livello di legge, ma in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1998. |
4 | L'articolo 113 della vecchia Costituzione sul giuramento e sulla promessa solenne rimane applicabile fintanto che non sia entrata in vigore una regolamentazione a livello di legge. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) CostC Art. 69 - 1 Le attribuzioni del Popolo possono essere delegate al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato, sempre che la delega concerna un campo determinato e sia delimitata per legge. La delega diretta ad altre autorità è esclusa. |
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1 | Le attribuzioni del Popolo possono essere delegate al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato, sempre che la delega concerna un campo determinato e sia delimitata per legge. La delega diretta ad altre autorità è esclusa. |
2 | Alle stesse condizioni, le attribuzioni del Gran Consiglio possono essere delegate al Consiglio di Stato. |
3 | Il Consiglio di Stato può delegare le proprie attribuzioni ad altri organi se la legge gliene dà facoltà. Può delegare le competenze dei Dipartimenti senza che la legge gliene dia facoltà. |
4 | Le norme fondamentali e importanti del diritto cantonale sono emanate sotto forma di legge. Vi rientrano le disposizioni per cui la Costituzione esige espressamente la forma della legge, nonché le disposizioni su: |
a | le linee fondamentali dello statuto giuridico dei singoli; |
b | l'oggetto dei tributi pubblici, i principi del loro calcolo e la cerchia dei contribuenti, eccettuate le tasse di poca entità; |
c | lo scopo, la natura e l'ambito delle prestazioni cantonali di una certa importanza; |
d | le linee fondamentali dell'organizzazione e dei compiti delle autorità; |
e | l'assunzione di un nuovo compito duraturo. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) CostC Art. 95 - 1 Il Cantone può: |
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1 | Il Cantone può: |
a | creare stabilimenti e altre istituzioni di diritto pubblico o privato; |
b | partecipare a istituzioni di diritto pubblico o privato; |
c | attribuire compiti pubblici a privati e istituzioni esterne all'amministrazione. |
2 | Devono essere in particolare disciplinate dalla legge: |
a | le linee fondamentali dell'organizzazione e dei compiti degli stabilimenti e delle istituzioni creati dal Cantone; |
b | la natura e i limiti della delega di attribuzioni legislative; |
c | la natura e l'estensione delle partecipazioni cantonali di una certa importanza; |
d | la natura e l'estensione dell'attribuzione di compiti pubblici che implichino una prestazione significativa, la limitazione di diritti fondamentali o la riscossione di tributi. |
3 | Questi enti incaricati di compiti pubblici sottostanno alla vigilanza del Consiglio di Stato. La legge provvede a un'adeguata partecipazione del Gran Consiglio. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) CostC Art. 132 - 1 Gli atti normativi emanati da un'autorità non più competente o secondo una procedura non più ammissibile restano provvisoriamente in vigore. Possono essere modificati soltanto in conformità della presente Costituzione. |
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1 | Gli atti normativi emanati da un'autorità non più competente o secondo una procedura non più ammissibile restano provvisoriamente in vigore. Possono essere modificati soltanto in conformità della presente Costituzione. |
2 | L'elezione e la durata del mandato del presidente del Consiglio di Stato sono rette dall'articolo 35 della vecchia Costituzione fintanto che non siano entrate in vigore le pertinenti disposizioni di legge. |
3 | Gli articoli da 49 a 62 della vecchia Costituzione sulle autorità giudiziarie rimangono applicabili fin tanto che non sia entrata in vigore una nuova regolamentazione a livello di legge, ma in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1998. |
4 | L'articolo 113 della vecchia Costituzione sul giuramento e sulla promessa solenne rimane applicabile fintanto che non sia entrata in vigore una regolamentazione a livello di legge. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) CostC Art. 132 - 1 Gli atti normativi emanati da un'autorità non più competente o secondo una procedura non più ammissibile restano provvisoriamente in vigore. Possono essere modificati soltanto in conformità della presente Costituzione. |
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1 | Gli atti normativi emanati da un'autorità non più competente o secondo una procedura non più ammissibile restano provvisoriamente in vigore. Possono essere modificati soltanto in conformità della presente Costituzione. |
2 | L'elezione e la durata del mandato del presidente del Consiglio di Stato sono rette dall'articolo 35 della vecchia Costituzione fintanto che non siano entrate in vigore le pertinenti disposizioni di legge. |
3 | Gli articoli da 49 a 62 della vecchia Costituzione sulle autorità giudiziarie rimangono applicabili fin tanto che non sia entrata in vigore una nuova regolamentazione a livello di legge, ma in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1998. |
4 | L'articolo 113 della vecchia Costituzione sul giuramento e sulla promessa solenne rimane applicabile fintanto che non sia entrata in vigore una regolamentazione a livello di legge. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) CostC Art. 132 - 1 Gli atti normativi emanati da un'autorità non più competente o secondo una procedura non più ammissibile restano provvisoriamente in vigore. Possono essere modificati soltanto in conformità della presente Costituzione. |
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1 | Gli atti normativi emanati da un'autorità non più competente o secondo una procedura non più ammissibile restano provvisoriamente in vigore. Possono essere modificati soltanto in conformità della presente Costituzione. |
2 | L'elezione e la durata del mandato del presidente del Consiglio di Stato sono rette dall'articolo 35 della vecchia Costituzione fintanto che non siano entrate in vigore le pertinenti disposizioni di legge. |
3 | Gli articoli da 49 a 62 della vecchia Costituzione sulle autorità giudiziarie rimangono applicabili fin tanto che non sia entrata in vigore una nuova regolamentazione a livello di legge, ma in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1998. |
4 | L'articolo 113 della vecchia Costituzione sul giuramento e sulla promessa solenne rimane applicabile fintanto che non sia entrata in vigore una regolamentazione a livello di legge. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) CostC Art. 132 - 1 Gli atti normativi emanati da un'autorità non più competente o secondo una procedura non più ammissibile restano provvisoriamente in vigore. Possono essere modificati soltanto in conformità della presente Costituzione. |
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1 | Gli atti normativi emanati da un'autorità non più competente o secondo una procedura non più ammissibile restano provvisoriamente in vigore. Possono essere modificati soltanto in conformità della presente Costituzione. |
2 | L'elezione e la durata del mandato del presidente del Consiglio di Stato sono rette dall'articolo 35 della vecchia Costituzione fintanto che non siano entrate in vigore le pertinenti disposizioni di legge. |
3 | Gli articoli da 49 a 62 della vecchia Costituzione sulle autorità giudiziarie rimangono applicabili fin tanto che non sia entrata in vigore una nuova regolamentazione a livello di legge, ma in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1998. |
4 | L'articolo 113 della vecchia Costituzione sul giuramento e sulla promessa solenne rimane applicabile fintanto che non sia entrata in vigore una regolamentazione a livello di legge. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) CostC Art. 132 - 1 Gli atti normativi emanati da un'autorità non più competente o secondo una procedura non più ammissibile restano provvisoriamente in vigore. Possono essere modificati soltanto in conformità della presente Costituzione. |
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1 | Gli atti normativi emanati da un'autorità non più competente o secondo una procedura non più ammissibile restano provvisoriamente in vigore. Possono essere modificati soltanto in conformità della presente Costituzione. |
2 | L'elezione e la durata del mandato del presidente del Consiglio di Stato sono rette dall'articolo 35 della vecchia Costituzione fintanto che non siano entrate in vigore le pertinenti disposizioni di legge. |
3 | Gli articoli da 49 a 62 della vecchia Costituzione sulle autorità giudiziarie rimangono applicabili fin tanto che non sia entrata in vigore una nuova regolamentazione a livello di legge, ma in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1998. |
4 | L'articolo 113 della vecchia Costituzione sul giuramento e sulla promessa solenne rimane applicabile fintanto che non sia entrata in vigore una regolamentazione a livello di legge. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) CostC Art. 69 - 1 Le attribuzioni del Popolo possono essere delegate al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato, sempre che la delega concerna un campo determinato e sia delimitata per legge. La delega diretta ad altre autorità è esclusa. |
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1 | Le attribuzioni del Popolo possono essere delegate al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato, sempre che la delega concerna un campo determinato e sia delimitata per legge. La delega diretta ad altre autorità è esclusa. |
2 | Alle stesse condizioni, le attribuzioni del Gran Consiglio possono essere delegate al Consiglio di Stato. |
3 | Il Consiglio di Stato può delegare le proprie attribuzioni ad altri organi se la legge gliene dà facoltà. Può delegare le competenze dei Dipartimenti senza che la legge gliene dia facoltà. |
4 | Le norme fondamentali e importanti del diritto cantonale sono emanate sotto forma di legge. Vi rientrano le disposizioni per cui la Costituzione esige espressamente la forma della legge, nonché le disposizioni su: |
a | le linee fondamentali dello statuto giuridico dei singoli; |
b | l'oggetto dei tributi pubblici, i principi del loro calcolo e la cerchia dei contribuenti, eccettuate le tasse di poca entità; |
c | lo scopo, la natura e l'ambito delle prestazioni cantonali di una certa importanza; |
d | le linee fondamentali dell'organizzazione e dei compiti delle autorità; |
e | l'assunzione di un nuovo compito duraturo. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) CostC Art. 132 - 1 Gli atti normativi emanati da un'autorità non più competente o secondo una procedura non più ammissibile restano provvisoriamente in vigore. Possono essere modificati soltanto in conformità della presente Costituzione. |
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1 | Gli atti normativi emanati da un'autorità non più competente o secondo una procedura non più ammissibile restano provvisoriamente in vigore. Possono essere modificati soltanto in conformità della presente Costituzione. |
2 | L'elezione e la durata del mandato del presidente del Consiglio di Stato sono rette dall'articolo 35 della vecchia Costituzione fintanto che non siano entrate in vigore le pertinenti disposizioni di legge. |
3 | Gli articoli da 49 a 62 della vecchia Costituzione sulle autorità giudiziarie rimangono applicabili fin tanto che non sia entrata in vigore una nuova regolamentazione a livello di legge, ma in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1998. |
4 | L'articolo 113 della vecchia Costituzione sul giuramento e sulla promessa solenne rimane applicabile fintanto che non sia entrata in vigore una regolamentazione a livello di legge. |