SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 14 - 1 I conducenti di veicoli a motore devono essere idonei alla guida e capaci di condurre. |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 15 - 1 L'allievo conducente può circolare con autoveicoli per esercitarsi alla guida solo se è accompagnato da una persona che abbia compiuto 23 anni e che possieda da almeno tre anni una licenza di condurre non più in prova corrispondente alla categoria del veicolo usato.42 |
SR 741.51 Ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC) - Ordinanza sull'ammissione alla circolazione OAC Art. 11 Presentazione della domanda - 1 Chiunque intende ottenere la licenza per allievo conducente, la licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone deve trasmettere all'autorità d'ammissione o a un ufficio da questa designato: |
|
1 | Chiunque intende ottenere la licenza per allievo conducente, la licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone deve trasmettere all'autorità d'ammissione o a un ufficio da questa designato: |
a | un modulo di domanda debitamente compilato e conforme a verità secondo l'allegato 4; |
b | un certificato sulla partecipazione completa a un corso riconosciuto ai sensi dell'articolo 10; |
c | una fotografia attuale formato passaporto 35×45 mm o una fotografia attuale in formato digitale, purché l'autorità cantonale lo consenta. |
2 | Le seguenti persone devono inoltre allegare alla domanda un certificato dell'Ufficio cantonale per la formazione professionale comprovante la conclusione di un contratto di tirocinio valido: |
a | gli apprendisti che seguono le formazioni professionali di base seguenti e non hanno ancora compiuto 18 anni: |
a1 | «autista di veicoli pesanti AFC», |
a2 | «meccanico di manutenzione per automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari», |
a3 | «meccatronico d'automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari»; |
b | gli apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «meccanico di motoveicoli AFC». |
3 | Se la domanda è presentata per la prima volta, il richiedente deve presentarsi personalmente e produrre un documento d'identità valido con fotografia. Sono riconosciuti come documenti d'identità in particolare: |
a | tutti i tipi di passaporto e la carta d'identità secondo l'ordinanza del 20 settembre 200284 sui documenti d'identità; |
b | i passaporti e le carte d'identità rilasciati dallo Stato di provenienza o d'origine; |
c | tutte le carte di soggiorno rilasciate da un'autorità svizzera competente secondo la legge federale del 16 dicembre 200585 sugli stranieri e la loro integrazione e nel quadro dell'esecuzione della legge del 26 giugno 199886 sull'asilo; |
d | i documenti di viaggio validi rilasciati dalla Segreteria di Stato della migrazione secondo l'ordinanza del 14 novembre 201287 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV): |
d1 | titolo di viaggio per rifugiati di cui all'articolo 3 ODV rilasciato ai sensi dell'articolo 28 della Convenzione del 28 luglio 195188 sullo statuto dei rifugiati, |
d2 | passaporto per stranieri di cui all'articolo 4 ODV rilasciato ad apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 195489 sullo statuto degli apolidi, a stranieri sprovvisti di documenti di viaggio titolari di un permesso di dimora B o di un permesso di domicilio C e a persone ammesse provvisoriamente. |
4 | La persona incaricata del ricevimento della domanda verifica e certifica l'identità del richiedente con timbro e firma e trasmette il modulo di domanda all'autorità di ammissione. |
5 | Se presentata dopo l'annullamento della licenza di condurre in prova, la domanda deve essere corredata di una perizia rilasciata da uno psicologo del traffico di cui all'articolo 5c attestante l'idoneità psicologica alla guida. La perizia non può essere presentata prima di un mese dalla scadenza del periodo di sospensione e non deve risalire a più di tre mesi prima. |
SR 741.51 Ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC) - Ordinanza sull'ammissione alla circolazione OAC Art. 11 Presentazione della domanda - 1 Chiunque intende ottenere la licenza per allievo conducente, la licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone deve trasmettere all'autorità d'ammissione o a un ufficio da questa designato: |
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1 | Chiunque intende ottenere la licenza per allievo conducente, la licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone deve trasmettere all'autorità d'ammissione o a un ufficio da questa designato: |
a | un modulo di domanda debitamente compilato e conforme a verità secondo l'allegato 4; |
b | un certificato sulla partecipazione completa a un corso riconosciuto ai sensi dell'articolo 10; |
c | una fotografia attuale formato passaporto 35×45 mm o una fotografia attuale in formato digitale, purché l'autorità cantonale lo consenta. |
2 | Le seguenti persone devono inoltre allegare alla domanda un certificato dell'Ufficio cantonale per la formazione professionale comprovante la conclusione di un contratto di tirocinio valido: |
a | gli apprendisti che seguono le formazioni professionali di base seguenti e non hanno ancora compiuto 18 anni: |
a1 | «autista di veicoli pesanti AFC», |
a2 | «meccanico di manutenzione per automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari», |
a3 | «meccatronico d'automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari»; |
b | gli apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «meccanico di motoveicoli AFC». |
3 | Se la domanda è presentata per la prima volta, il richiedente deve presentarsi personalmente e produrre un documento d'identità valido con fotografia. Sono riconosciuti come documenti d'identità in particolare: |
a | tutti i tipi di passaporto e la carta d'identità secondo l'ordinanza del 20 settembre 200284 sui documenti d'identità; |
b | i passaporti e le carte d'identità rilasciati dallo Stato di provenienza o d'origine; |
c | tutte le carte di soggiorno rilasciate da un'autorità svizzera competente secondo la legge federale del 16 dicembre 200585 sugli stranieri e la loro integrazione e nel quadro dell'esecuzione della legge del 26 giugno 199886 sull'asilo; |
d | i documenti di viaggio validi rilasciati dalla Segreteria di Stato della migrazione secondo l'ordinanza del 14 novembre 201287 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV): |
d1 | titolo di viaggio per rifugiati di cui all'articolo 3 ODV rilasciato ai sensi dell'articolo 28 della Convenzione del 28 luglio 195188 sullo statuto dei rifugiati, |
d2 | passaporto per stranieri di cui all'articolo 4 ODV rilasciato ad apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 195489 sullo statuto degli apolidi, a stranieri sprovvisti di documenti di viaggio titolari di un permesso di dimora B o di un permesso di domicilio C e a persone ammesse provvisoriamente. |
4 | La persona incaricata del ricevimento della domanda verifica e certifica l'identità del richiedente con timbro e firma e trasmette il modulo di domanda all'autorità di ammissione. |
5 | Se presentata dopo l'annullamento della licenza di condurre in prova, la domanda deve essere corredata di una perizia rilasciata da uno psicologo del traffico di cui all'articolo 5c attestante l'idoneità psicologica alla guida. La perizia non può essere presentata prima di un mese dalla scadenza del periodo di sospensione e non deve risalire a più di tre mesi prima. |
SR 741.51 Ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC) - Ordinanza sull'ammissione alla circolazione OAC Art. 11 Presentazione della domanda - 1 Chiunque intende ottenere la licenza per allievo conducente, la licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone deve trasmettere all'autorità d'ammissione o a un ufficio da questa designato: |
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1 | Chiunque intende ottenere la licenza per allievo conducente, la licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone deve trasmettere all'autorità d'ammissione o a un ufficio da questa designato: |
a | un modulo di domanda debitamente compilato e conforme a verità secondo l'allegato 4; |
b | un certificato sulla partecipazione completa a un corso riconosciuto ai sensi dell'articolo 10; |
c | una fotografia attuale formato passaporto 35×45 mm o una fotografia attuale in formato digitale, purché l'autorità cantonale lo consenta. |
2 | Le seguenti persone devono inoltre allegare alla domanda un certificato dell'Ufficio cantonale per la formazione professionale comprovante la conclusione di un contratto di tirocinio valido: |
a | gli apprendisti che seguono le formazioni professionali di base seguenti e non hanno ancora compiuto 18 anni: |
a1 | «autista di veicoli pesanti AFC», |
a2 | «meccanico di manutenzione per automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari», |
a3 | «meccatronico d'automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari»; |
b | gli apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «meccanico di motoveicoli AFC». |
3 | Se la domanda è presentata per la prima volta, il richiedente deve presentarsi personalmente e produrre un documento d'identità valido con fotografia. Sono riconosciuti come documenti d'identità in particolare: |
a | tutti i tipi di passaporto e la carta d'identità secondo l'ordinanza del 20 settembre 200284 sui documenti d'identità; |
b | i passaporti e le carte d'identità rilasciati dallo Stato di provenienza o d'origine; |
c | tutte le carte di soggiorno rilasciate da un'autorità svizzera competente secondo la legge federale del 16 dicembre 200585 sugli stranieri e la loro integrazione e nel quadro dell'esecuzione della legge del 26 giugno 199886 sull'asilo; |
d | i documenti di viaggio validi rilasciati dalla Segreteria di Stato della migrazione secondo l'ordinanza del 14 novembre 201287 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV): |
d1 | titolo di viaggio per rifugiati di cui all'articolo 3 ODV rilasciato ai sensi dell'articolo 28 della Convenzione del 28 luglio 195188 sullo statuto dei rifugiati, |
d2 | passaporto per stranieri di cui all'articolo 4 ODV rilasciato ad apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 195489 sullo statuto degli apolidi, a stranieri sprovvisti di documenti di viaggio titolari di un permesso di dimora B o di un permesso di domicilio C e a persone ammesse provvisoriamente. |
4 | La persona incaricata del ricevimento della domanda verifica e certifica l'identità del richiedente con timbro e firma e trasmette il modulo di domanda all'autorità di ammissione. |
5 | Se presentata dopo l'annullamento della licenza di condurre in prova, la domanda deve essere corredata di una perizia rilasciata da uno psicologo del traffico di cui all'articolo 5c attestante l'idoneità psicologica alla guida. La perizia non può essere presentata prima di un mese dalla scadenza del periodo di sospensione e non deve risalire a più di tre mesi prima. |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 16 - 1 Le licenze e i permessi devono essere revocati, se è accertato che le condizioni legali stabilite per il loro rilascio non sono mai state o non sono più adempite; essi possono essere revocati, se non sono stati osservati le limitazioni o gli obblighi, ai quali il rilascio era stato subordinato nel caso particolare. |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 106 - 1 Il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni esecutive della presente legge e designa le autorità federali competenti per eseguirla. Può autorizzare l'USTRA a disciplinare i particolari.278 |
SR 741.51 Ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC) - Ordinanza sull'ammissione alla circolazione OAC Art. 11 Presentazione della domanda - 1 Chiunque intende ottenere la licenza per allievo conducente, la licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone deve trasmettere all'autorità d'ammissione o a un ufficio da questa designato: |
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1 | Chiunque intende ottenere la licenza per allievo conducente, la licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone deve trasmettere all'autorità d'ammissione o a un ufficio da questa designato: |
a | un modulo di domanda debitamente compilato e conforme a verità secondo l'allegato 4; |
b | un certificato sulla partecipazione completa a un corso riconosciuto ai sensi dell'articolo 10; |
c | una fotografia attuale formato passaporto 35×45 mm o una fotografia attuale in formato digitale, purché l'autorità cantonale lo consenta. |
2 | Le seguenti persone devono inoltre allegare alla domanda un certificato dell'Ufficio cantonale per la formazione professionale comprovante la conclusione di un contratto di tirocinio valido: |
a | gli apprendisti che seguono le formazioni professionali di base seguenti e non hanno ancora compiuto 18 anni: |
a1 | «autista di veicoli pesanti AFC», |
a2 | «meccanico di manutenzione per automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari», |
a3 | «meccatronico d'automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari»; |
b | gli apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «meccanico di motoveicoli AFC». |
3 | Se la domanda è presentata per la prima volta, il richiedente deve presentarsi personalmente e produrre un documento d'identità valido con fotografia. Sono riconosciuti come documenti d'identità in particolare: |
a | tutti i tipi di passaporto e la carta d'identità secondo l'ordinanza del 20 settembre 200284 sui documenti d'identità; |
b | i passaporti e le carte d'identità rilasciati dallo Stato di provenienza o d'origine; |
c | tutte le carte di soggiorno rilasciate da un'autorità svizzera competente secondo la legge federale del 16 dicembre 200585 sugli stranieri e la loro integrazione e nel quadro dell'esecuzione della legge del 26 giugno 199886 sull'asilo; |
d | i documenti di viaggio validi rilasciati dalla Segreteria di Stato della migrazione secondo l'ordinanza del 14 novembre 201287 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV): |
d1 | titolo di viaggio per rifugiati di cui all'articolo 3 ODV rilasciato ai sensi dell'articolo 28 della Convenzione del 28 luglio 195188 sullo statuto dei rifugiati, |
d2 | passaporto per stranieri di cui all'articolo 4 ODV rilasciato ad apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 195489 sullo statuto degli apolidi, a stranieri sprovvisti di documenti di viaggio titolari di un permesso di dimora B o di un permesso di domicilio C e a persone ammesse provvisoriamente. |
4 | La persona incaricata del ricevimento della domanda verifica e certifica l'identità del richiedente con timbro e firma e trasmette il modulo di domanda all'autorità di ammissione. |
5 | Se presentata dopo l'annullamento della licenza di condurre in prova, la domanda deve essere corredata di una perizia rilasciata da uno psicologo del traffico di cui all'articolo 5c attestante l'idoneità psicologica alla guida. La perizia non può essere presentata prima di un mese dalla scadenza del periodo di sospensione e non deve risalire a più di tre mesi prima. |
SR 741.51 Ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC) - Ordinanza sull'ammissione alla circolazione OAC Art. 11 Presentazione della domanda - 1 Chiunque intende ottenere la licenza per allievo conducente, la licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone deve trasmettere all'autorità d'ammissione o a un ufficio da questa designato: |
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1 | Chiunque intende ottenere la licenza per allievo conducente, la licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone deve trasmettere all'autorità d'ammissione o a un ufficio da questa designato: |
a | un modulo di domanda debitamente compilato e conforme a verità secondo l'allegato 4; |
b | un certificato sulla partecipazione completa a un corso riconosciuto ai sensi dell'articolo 10; |
c | una fotografia attuale formato passaporto 35×45 mm o una fotografia attuale in formato digitale, purché l'autorità cantonale lo consenta. |
2 | Le seguenti persone devono inoltre allegare alla domanda un certificato dell'Ufficio cantonale per la formazione professionale comprovante la conclusione di un contratto di tirocinio valido: |
a | gli apprendisti che seguono le formazioni professionali di base seguenti e non hanno ancora compiuto 18 anni: |
a1 | «autista di veicoli pesanti AFC», |
a2 | «meccanico di manutenzione per automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari», |
a3 | «meccatronico d'automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari»; |
b | gli apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «meccanico di motoveicoli AFC». |
3 | Se la domanda è presentata per la prima volta, il richiedente deve presentarsi personalmente e produrre un documento d'identità valido con fotografia. Sono riconosciuti come documenti d'identità in particolare: |
a | tutti i tipi di passaporto e la carta d'identità secondo l'ordinanza del 20 settembre 200284 sui documenti d'identità; |
b | i passaporti e le carte d'identità rilasciati dallo Stato di provenienza o d'origine; |
c | tutte le carte di soggiorno rilasciate da un'autorità svizzera competente secondo la legge federale del 16 dicembre 200585 sugli stranieri e la loro integrazione e nel quadro dell'esecuzione della legge del 26 giugno 199886 sull'asilo; |
d | i documenti di viaggio validi rilasciati dalla Segreteria di Stato della migrazione secondo l'ordinanza del 14 novembre 201287 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV): |
d1 | titolo di viaggio per rifugiati di cui all'articolo 3 ODV rilasciato ai sensi dell'articolo 28 della Convenzione del 28 luglio 195188 sullo statuto dei rifugiati, |
d2 | passaporto per stranieri di cui all'articolo 4 ODV rilasciato ad apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 195489 sullo statuto degli apolidi, a stranieri sprovvisti di documenti di viaggio titolari di un permesso di dimora B o di un permesso di domicilio C e a persone ammesse provvisoriamente. |
4 | La persona incaricata del ricevimento della domanda verifica e certifica l'identità del richiedente con timbro e firma e trasmette il modulo di domanda all'autorità di ammissione. |
5 | Se presentata dopo l'annullamento della licenza di condurre in prova, la domanda deve essere corredata di una perizia rilasciata da uno psicologo del traffico di cui all'articolo 5c attestante l'idoneità psicologica alla guida. La perizia non può essere presentata prima di un mese dalla scadenza del periodo di sospensione e non deve risalire a più di tre mesi prima. |
SR 741.51 Ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC) - Ordinanza sull'ammissione alla circolazione OAC Art. 11 Presentazione della domanda - 1 Chiunque intende ottenere la licenza per allievo conducente, la licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone deve trasmettere all'autorità d'ammissione o a un ufficio da questa designato: |
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1 | Chiunque intende ottenere la licenza per allievo conducente, la licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone deve trasmettere all'autorità d'ammissione o a un ufficio da questa designato: |
a | un modulo di domanda debitamente compilato e conforme a verità secondo l'allegato 4; |
b | un certificato sulla partecipazione completa a un corso riconosciuto ai sensi dell'articolo 10; |
c | una fotografia attuale formato passaporto 35×45 mm o una fotografia attuale in formato digitale, purché l'autorità cantonale lo consenta. |
2 | Le seguenti persone devono inoltre allegare alla domanda un certificato dell'Ufficio cantonale per la formazione professionale comprovante la conclusione di un contratto di tirocinio valido: |
a | gli apprendisti che seguono le formazioni professionali di base seguenti e non hanno ancora compiuto 18 anni: |
a1 | «autista di veicoli pesanti AFC», |
a2 | «meccanico di manutenzione per automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari», |
a3 | «meccatronico d'automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari»; |
b | gli apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «meccanico di motoveicoli AFC». |
3 | Se la domanda è presentata per la prima volta, il richiedente deve presentarsi personalmente e produrre un documento d'identità valido con fotografia. Sono riconosciuti come documenti d'identità in particolare: |
a | tutti i tipi di passaporto e la carta d'identità secondo l'ordinanza del 20 settembre 200284 sui documenti d'identità; |
b | i passaporti e le carte d'identità rilasciati dallo Stato di provenienza o d'origine; |
c | tutte le carte di soggiorno rilasciate da un'autorità svizzera competente secondo la legge federale del 16 dicembre 200585 sugli stranieri e la loro integrazione e nel quadro dell'esecuzione della legge del 26 giugno 199886 sull'asilo; |
d | i documenti di viaggio validi rilasciati dalla Segreteria di Stato della migrazione secondo l'ordinanza del 14 novembre 201287 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV): |
d1 | titolo di viaggio per rifugiati di cui all'articolo 3 ODV rilasciato ai sensi dell'articolo 28 della Convenzione del 28 luglio 195188 sullo statuto dei rifugiati, |
d2 | passaporto per stranieri di cui all'articolo 4 ODV rilasciato ad apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 195489 sullo statuto degli apolidi, a stranieri sprovvisti di documenti di viaggio titolari di un permesso di dimora B o di un permesso di domicilio C e a persone ammesse provvisoriamente. |
4 | La persona incaricata del ricevimento della domanda verifica e certifica l'identità del richiedente con timbro e firma e trasmette il modulo di domanda all'autorità di ammissione. |
5 | Se presentata dopo l'annullamento della licenza di condurre in prova, la domanda deve essere corredata di una perizia rilasciata da uno psicologo del traffico di cui all'articolo 5c attestante l'idoneità psicologica alla guida. La perizia non può essere presentata prima di un mese dalla scadenza del periodo di sospensione e non deve risalire a più di tre mesi prima. |
SR 741.51 Ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC) - Ordinanza sull'ammissione alla circolazione OAC Art. 11 Presentazione della domanda - 1 Chiunque intende ottenere la licenza per allievo conducente, la licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone deve trasmettere all'autorità d'ammissione o a un ufficio da questa designato: |
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1 | Chiunque intende ottenere la licenza per allievo conducente, la licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone deve trasmettere all'autorità d'ammissione o a un ufficio da questa designato: |
a | un modulo di domanda debitamente compilato e conforme a verità secondo l'allegato 4; |
b | un certificato sulla partecipazione completa a un corso riconosciuto ai sensi dell'articolo 10; |
c | una fotografia attuale formato passaporto 35×45 mm o una fotografia attuale in formato digitale, purché l'autorità cantonale lo consenta. |
2 | Le seguenti persone devono inoltre allegare alla domanda un certificato dell'Ufficio cantonale per la formazione professionale comprovante la conclusione di un contratto di tirocinio valido: |
a | gli apprendisti che seguono le formazioni professionali di base seguenti e non hanno ancora compiuto 18 anni: |
a1 | «autista di veicoli pesanti AFC», |
a2 | «meccanico di manutenzione per automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari», |
a3 | «meccatronico d'automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari»; |
b | gli apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «meccanico di motoveicoli AFC». |
3 | Se la domanda è presentata per la prima volta, il richiedente deve presentarsi personalmente e produrre un documento d'identità valido con fotografia. Sono riconosciuti come documenti d'identità in particolare: |
a | tutti i tipi di passaporto e la carta d'identità secondo l'ordinanza del 20 settembre 200284 sui documenti d'identità; |
b | i passaporti e le carte d'identità rilasciati dallo Stato di provenienza o d'origine; |
c | tutte le carte di soggiorno rilasciate da un'autorità svizzera competente secondo la legge federale del 16 dicembre 200585 sugli stranieri e la loro integrazione e nel quadro dell'esecuzione della legge del 26 giugno 199886 sull'asilo; |
d | i documenti di viaggio validi rilasciati dalla Segreteria di Stato della migrazione secondo l'ordinanza del 14 novembre 201287 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV): |
d1 | titolo di viaggio per rifugiati di cui all'articolo 3 ODV rilasciato ai sensi dell'articolo 28 della Convenzione del 28 luglio 195188 sullo statuto dei rifugiati, |
d2 | passaporto per stranieri di cui all'articolo 4 ODV rilasciato ad apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 195489 sullo statuto degli apolidi, a stranieri sprovvisti di documenti di viaggio titolari di un permesso di dimora B o di un permesso di domicilio C e a persone ammesse provvisoriamente. |
4 | La persona incaricata del ricevimento della domanda verifica e certifica l'identità del richiedente con timbro e firma e trasmette il modulo di domanda all'autorità di ammissione. |
5 | Se presentata dopo l'annullamento della licenza di condurre in prova, la domanda deve essere corredata di una perizia rilasciata da uno psicologo del traffico di cui all'articolo 5c attestante l'idoneità psicologica alla guida. La perizia non può essere presentata prima di un mese dalla scadenza del periodo di sospensione e non deve risalire a più di tre mesi prima. |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 14 - 1 I conducenti di veicoli a motore devono essere idonei alla guida e capaci di condurre. |
SR 741.51 Ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC) - Ordinanza sull'ammissione alla circolazione OAC Art. 11 Presentazione della domanda - 1 Chiunque intende ottenere la licenza per allievo conducente, la licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone deve trasmettere all'autorità d'ammissione o a un ufficio da questa designato: |
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1 | Chiunque intende ottenere la licenza per allievo conducente, la licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone deve trasmettere all'autorità d'ammissione o a un ufficio da questa designato: |
a | un modulo di domanda debitamente compilato e conforme a verità secondo l'allegato 4; |
b | un certificato sulla partecipazione completa a un corso riconosciuto ai sensi dell'articolo 10; |
c | una fotografia attuale formato passaporto 35×45 mm o una fotografia attuale in formato digitale, purché l'autorità cantonale lo consenta. |
2 | Le seguenti persone devono inoltre allegare alla domanda un certificato dell'Ufficio cantonale per la formazione professionale comprovante la conclusione di un contratto di tirocinio valido: |
a | gli apprendisti che seguono le formazioni professionali di base seguenti e non hanno ancora compiuto 18 anni: |
a1 | «autista di veicoli pesanti AFC», |
a2 | «meccanico di manutenzione per automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari», |
a3 | «meccatronico d'automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari»; |
b | gli apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «meccanico di motoveicoli AFC». |
3 | Se la domanda è presentata per la prima volta, il richiedente deve presentarsi personalmente e produrre un documento d'identità valido con fotografia. Sono riconosciuti come documenti d'identità in particolare: |
a | tutti i tipi di passaporto e la carta d'identità secondo l'ordinanza del 20 settembre 200284 sui documenti d'identità; |
b | i passaporti e le carte d'identità rilasciati dallo Stato di provenienza o d'origine; |
c | tutte le carte di soggiorno rilasciate da un'autorità svizzera competente secondo la legge federale del 16 dicembre 200585 sugli stranieri e la loro integrazione e nel quadro dell'esecuzione della legge del 26 giugno 199886 sull'asilo; |
d | i documenti di viaggio validi rilasciati dalla Segreteria di Stato della migrazione secondo l'ordinanza del 14 novembre 201287 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV): |
d1 | titolo di viaggio per rifugiati di cui all'articolo 3 ODV rilasciato ai sensi dell'articolo 28 della Convenzione del 28 luglio 195188 sullo statuto dei rifugiati, |
d2 | passaporto per stranieri di cui all'articolo 4 ODV rilasciato ad apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 195489 sullo statuto degli apolidi, a stranieri sprovvisti di documenti di viaggio titolari di un permesso di dimora B o di un permesso di domicilio C e a persone ammesse provvisoriamente. |
4 | La persona incaricata del ricevimento della domanda verifica e certifica l'identità del richiedente con timbro e firma e trasmette il modulo di domanda all'autorità di ammissione. |
5 | Se presentata dopo l'annullamento della licenza di condurre in prova, la domanda deve essere corredata di una perizia rilasciata da uno psicologo del traffico di cui all'articolo 5c attestante l'idoneità psicologica alla guida. La perizia non può essere presentata prima di un mese dalla scadenza del periodo di sospensione e non deve risalire a più di tre mesi prima. |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 14 - 1 I conducenti di veicoli a motore devono essere idonei alla guida e capaci di condurre. |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 17 - 1 La licenza per allievo conducente o la licenza di condurre revocata a tempo determinato può essere nuovamente rilasciata al più presto tre mesi prima che scada la durata ordinata della revoca se la persona interessata ha partecipato a una formazione complementare riconosciuta dall'autorità. La durata minima della revoca non può essere ridotta.80 |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 16 - 1 Le licenze e i permessi devono essere revocati, se è accertato che le condizioni legali stabilite per il loro rilascio non sono mai state o non sono più adempite; essi possono essere revocati, se non sono stati osservati le limitazioni o gli obblighi, ai quali il rilascio era stato subordinato nel caso particolare. |
SR 741.51 Ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC) - Ordinanza sull'ammissione alla circolazione OAC Art. 34 Licenza di condurre con limitazioni - 1 L'autorità cantonale può limitare, invece di revocarla del tutto, la licenza di condurre delle persone che non soddisfano più integralmente, pur servendosi di mezzi ausiliari, i requisiti medici minimi di cui all'allegato 1. |
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1 | L'autorità cantonale può limitare, invece di revocarla del tutto, la licenza di condurre delle persone che non soddisfano più integralmente, pur servendosi di mezzi ausiliari, i requisiti medici minimi di cui all'allegato 1. |
2 | Un medico in possesso del riconoscimento di livello 4 deve valutare con quali limitazioni è comunque possibile una guida sicura. |
3 | La licenza di condurre può segnatamente essere limitata a determinate zone, a un determinato periodo di tempo, a determinati tipi di strade o di veicoli oppure a veicoli che sono stati modificati o equipaggiati in modo personalizzato. |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 14 - 1 I conducenti di veicoli a motore devono essere idonei alla guida e capaci di condurre. |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 14 - 1 I conducenti di veicoli a motore devono essere idonei alla guida e capaci di condurre. |
SR 741.51 Ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC) - Ordinanza sull'ammissione alla circolazione OAC Art. 11 Presentazione della domanda - 1 Chiunque intende ottenere la licenza per allievo conducente, la licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone deve trasmettere all'autorità d'ammissione o a un ufficio da questa designato: |
|
1 | Chiunque intende ottenere la licenza per allievo conducente, la licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone deve trasmettere all'autorità d'ammissione o a un ufficio da questa designato: |
a | un modulo di domanda debitamente compilato e conforme a verità secondo l'allegato 4; |
b | un certificato sulla partecipazione completa a un corso riconosciuto ai sensi dell'articolo 10; |
c | una fotografia attuale formato passaporto 35×45 mm o una fotografia attuale in formato digitale, purché l'autorità cantonale lo consenta. |
2 | Le seguenti persone devono inoltre allegare alla domanda un certificato dell'Ufficio cantonale per la formazione professionale comprovante la conclusione di un contratto di tirocinio valido: |
a | gli apprendisti che seguono le formazioni professionali di base seguenti e non hanno ancora compiuto 18 anni: |
a1 | «autista di veicoli pesanti AFC», |
a2 | «meccanico di manutenzione per automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari», |
a3 | «meccatronico d'automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari»; |
b | gli apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «meccanico di motoveicoli AFC». |
3 | Se la domanda è presentata per la prima volta, il richiedente deve presentarsi personalmente e produrre un documento d'identità valido con fotografia. Sono riconosciuti come documenti d'identità in particolare: |
a | tutti i tipi di passaporto e la carta d'identità secondo l'ordinanza del 20 settembre 200284 sui documenti d'identità; |
b | i passaporti e le carte d'identità rilasciati dallo Stato di provenienza o d'origine; |
c | tutte le carte di soggiorno rilasciate da un'autorità svizzera competente secondo la legge federale del 16 dicembre 200585 sugli stranieri e la loro integrazione e nel quadro dell'esecuzione della legge del 26 giugno 199886 sull'asilo; |
d | i documenti di viaggio validi rilasciati dalla Segreteria di Stato della migrazione secondo l'ordinanza del 14 novembre 201287 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV): |
d1 | titolo di viaggio per rifugiati di cui all'articolo 3 ODV rilasciato ai sensi dell'articolo 28 della Convenzione del 28 luglio 195188 sullo statuto dei rifugiati, |
d2 | passaporto per stranieri di cui all'articolo 4 ODV rilasciato ad apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 195489 sullo statuto degli apolidi, a stranieri sprovvisti di documenti di viaggio titolari di un permesso di dimora B o di un permesso di domicilio C e a persone ammesse provvisoriamente. |
4 | La persona incaricata del ricevimento della domanda verifica e certifica l'identità del richiedente con timbro e firma e trasmette il modulo di domanda all'autorità di ammissione. |
5 | Se presentata dopo l'annullamento della licenza di condurre in prova, la domanda deve essere corredata di una perizia rilasciata da uno psicologo del traffico di cui all'articolo 5c attestante l'idoneità psicologica alla guida. La perizia non può essere presentata prima di un mese dalla scadenza del periodo di sospensione e non deve risalire a più di tre mesi prima. |
SR 741.51 Ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC) - Ordinanza sull'ammissione alla circolazione OAC Art. 11 Presentazione della domanda - 1 Chiunque intende ottenere la licenza per allievo conducente, la licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone deve trasmettere all'autorità d'ammissione o a un ufficio da questa designato: |
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1 | Chiunque intende ottenere la licenza per allievo conducente, la licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone deve trasmettere all'autorità d'ammissione o a un ufficio da questa designato: |
a | un modulo di domanda debitamente compilato e conforme a verità secondo l'allegato 4; |
b | un certificato sulla partecipazione completa a un corso riconosciuto ai sensi dell'articolo 10; |
c | una fotografia attuale formato passaporto 35×45 mm o una fotografia attuale in formato digitale, purché l'autorità cantonale lo consenta. |
2 | Le seguenti persone devono inoltre allegare alla domanda un certificato dell'Ufficio cantonale per la formazione professionale comprovante la conclusione di un contratto di tirocinio valido: |
a | gli apprendisti che seguono le formazioni professionali di base seguenti e non hanno ancora compiuto 18 anni: |
a1 | «autista di veicoli pesanti AFC», |
a2 | «meccanico di manutenzione per automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari», |
a3 | «meccatronico d'automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari»; |
b | gli apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «meccanico di motoveicoli AFC». |
3 | Se la domanda è presentata per la prima volta, il richiedente deve presentarsi personalmente e produrre un documento d'identità valido con fotografia. Sono riconosciuti come documenti d'identità in particolare: |
a | tutti i tipi di passaporto e la carta d'identità secondo l'ordinanza del 20 settembre 200284 sui documenti d'identità; |
b | i passaporti e le carte d'identità rilasciati dallo Stato di provenienza o d'origine; |
c | tutte le carte di soggiorno rilasciate da un'autorità svizzera competente secondo la legge federale del 16 dicembre 200585 sugli stranieri e la loro integrazione e nel quadro dell'esecuzione della legge del 26 giugno 199886 sull'asilo; |
d | i documenti di viaggio validi rilasciati dalla Segreteria di Stato della migrazione secondo l'ordinanza del 14 novembre 201287 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV): |
d1 | titolo di viaggio per rifugiati di cui all'articolo 3 ODV rilasciato ai sensi dell'articolo 28 della Convenzione del 28 luglio 195188 sullo statuto dei rifugiati, |
d2 | passaporto per stranieri di cui all'articolo 4 ODV rilasciato ad apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 195489 sullo statuto degli apolidi, a stranieri sprovvisti di documenti di viaggio titolari di un permesso di dimora B o di un permesso di domicilio C e a persone ammesse provvisoriamente. |
4 | La persona incaricata del ricevimento della domanda verifica e certifica l'identità del richiedente con timbro e firma e trasmette il modulo di domanda all'autorità di ammissione. |
5 | Se presentata dopo l'annullamento della licenza di condurre in prova, la domanda deve essere corredata di una perizia rilasciata da uno psicologo del traffico di cui all'articolo 5c attestante l'idoneità psicologica alla guida. La perizia non può essere presentata prima di un mese dalla scadenza del periodo di sospensione e non deve risalire a più di tre mesi prima. |
SR 741.51 Ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC) - Ordinanza sull'ammissione alla circolazione OAC Art. 11 Presentazione della domanda - 1 Chiunque intende ottenere la licenza per allievo conducente, la licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone deve trasmettere all'autorità d'ammissione o a un ufficio da questa designato: |
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1 | Chiunque intende ottenere la licenza per allievo conducente, la licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone deve trasmettere all'autorità d'ammissione o a un ufficio da questa designato: |
a | un modulo di domanda debitamente compilato e conforme a verità secondo l'allegato 4; |
b | un certificato sulla partecipazione completa a un corso riconosciuto ai sensi dell'articolo 10; |
c | una fotografia attuale formato passaporto 35×45 mm o una fotografia attuale in formato digitale, purché l'autorità cantonale lo consenta. |
2 | Le seguenti persone devono inoltre allegare alla domanda un certificato dell'Ufficio cantonale per la formazione professionale comprovante la conclusione di un contratto di tirocinio valido: |
a | gli apprendisti che seguono le formazioni professionali di base seguenti e non hanno ancora compiuto 18 anni: |
a1 | «autista di veicoli pesanti AFC», |
a2 | «meccanico di manutenzione per automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari», |
a3 | «meccatronico d'automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari»; |
b | gli apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «meccanico di motoveicoli AFC». |
3 | Se la domanda è presentata per la prima volta, il richiedente deve presentarsi personalmente e produrre un documento d'identità valido con fotografia. Sono riconosciuti come documenti d'identità in particolare: |
a | tutti i tipi di passaporto e la carta d'identità secondo l'ordinanza del 20 settembre 200284 sui documenti d'identità; |
b | i passaporti e le carte d'identità rilasciati dallo Stato di provenienza o d'origine; |
c | tutte le carte di soggiorno rilasciate da un'autorità svizzera competente secondo la legge federale del 16 dicembre 200585 sugli stranieri e la loro integrazione e nel quadro dell'esecuzione della legge del 26 giugno 199886 sull'asilo; |
d | i documenti di viaggio validi rilasciati dalla Segreteria di Stato della migrazione secondo l'ordinanza del 14 novembre 201287 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV): |
d1 | titolo di viaggio per rifugiati di cui all'articolo 3 ODV rilasciato ai sensi dell'articolo 28 della Convenzione del 28 luglio 195188 sullo statuto dei rifugiati, |
d2 | passaporto per stranieri di cui all'articolo 4 ODV rilasciato ad apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 195489 sullo statuto degli apolidi, a stranieri sprovvisti di documenti di viaggio titolari di un permesso di dimora B o di un permesso di domicilio C e a persone ammesse provvisoriamente. |
4 | La persona incaricata del ricevimento della domanda verifica e certifica l'identità del richiedente con timbro e firma e trasmette il modulo di domanda all'autorità di ammissione. |
5 | Se presentata dopo l'annullamento della licenza di condurre in prova, la domanda deve essere corredata di una perizia rilasciata da uno psicologo del traffico di cui all'articolo 5c attestante l'idoneità psicologica alla guida. La perizia non può essere presentata prima di un mese dalla scadenza del periodo di sospensione e non deve risalire a più di tre mesi prima. |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 14 - 1 I conducenti di veicoli a motore devono essere idonei alla guida e capaci di condurre. |
SR 741.51 Ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC) - Ordinanza sull'ammissione alla circolazione OAC Art. 11 Presentazione della domanda - 1 Chiunque intende ottenere la licenza per allievo conducente, la licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone deve trasmettere all'autorità d'ammissione o a un ufficio da questa designato: |
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1 | Chiunque intende ottenere la licenza per allievo conducente, la licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone deve trasmettere all'autorità d'ammissione o a un ufficio da questa designato: |
a | un modulo di domanda debitamente compilato e conforme a verità secondo l'allegato 4; |
b | un certificato sulla partecipazione completa a un corso riconosciuto ai sensi dell'articolo 10; |
c | una fotografia attuale formato passaporto 35×45 mm o una fotografia attuale in formato digitale, purché l'autorità cantonale lo consenta. |
2 | Le seguenti persone devono inoltre allegare alla domanda un certificato dell'Ufficio cantonale per la formazione professionale comprovante la conclusione di un contratto di tirocinio valido: |
a | gli apprendisti che seguono le formazioni professionali di base seguenti e non hanno ancora compiuto 18 anni: |
a1 | «autista di veicoli pesanti AFC», |
a2 | «meccanico di manutenzione per automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari», |
a3 | «meccatronico d'automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari»; |
b | gli apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «meccanico di motoveicoli AFC». |
3 | Se la domanda è presentata per la prima volta, il richiedente deve presentarsi personalmente e produrre un documento d'identità valido con fotografia. Sono riconosciuti come documenti d'identità in particolare: |
a | tutti i tipi di passaporto e la carta d'identità secondo l'ordinanza del 20 settembre 200284 sui documenti d'identità; |
b | i passaporti e le carte d'identità rilasciati dallo Stato di provenienza o d'origine; |
c | tutte le carte di soggiorno rilasciate da un'autorità svizzera competente secondo la legge federale del 16 dicembre 200585 sugli stranieri e la loro integrazione e nel quadro dell'esecuzione della legge del 26 giugno 199886 sull'asilo; |
d | i documenti di viaggio validi rilasciati dalla Segreteria di Stato della migrazione secondo l'ordinanza del 14 novembre 201287 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV): |
d1 | titolo di viaggio per rifugiati di cui all'articolo 3 ODV rilasciato ai sensi dell'articolo 28 della Convenzione del 28 luglio 195188 sullo statuto dei rifugiati, |
d2 | passaporto per stranieri di cui all'articolo 4 ODV rilasciato ad apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 195489 sullo statuto degli apolidi, a stranieri sprovvisti di documenti di viaggio titolari di un permesso di dimora B o di un permesso di domicilio C e a persone ammesse provvisoriamente. |
4 | La persona incaricata del ricevimento della domanda verifica e certifica l'identità del richiedente con timbro e firma e trasmette il modulo di domanda all'autorità di ammissione. |
5 | Se presentata dopo l'annullamento della licenza di condurre in prova, la domanda deve essere corredata di una perizia rilasciata da uno psicologo del traffico di cui all'articolo 5c attestante l'idoneità psicologica alla guida. La perizia non può essere presentata prima di un mese dalla scadenza del periodo di sospensione e non deve risalire a più di tre mesi prima. |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 14 - 1 I conducenti di veicoli a motore devono essere idonei alla guida e capaci di condurre. |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 14 - 1 I conducenti di veicoli a motore devono essere idonei alla guida e capaci di condurre. |
SR 741.51 Ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC) - Ordinanza sull'ammissione alla circolazione OAC Art. 11 Presentazione della domanda - 1 Chiunque intende ottenere la licenza per allievo conducente, la licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone deve trasmettere all'autorità d'ammissione o a un ufficio da questa designato: |
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1 | Chiunque intende ottenere la licenza per allievo conducente, la licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone deve trasmettere all'autorità d'ammissione o a un ufficio da questa designato: |
a | un modulo di domanda debitamente compilato e conforme a verità secondo l'allegato 4; |
b | un certificato sulla partecipazione completa a un corso riconosciuto ai sensi dell'articolo 10; |
c | una fotografia attuale formato passaporto 35×45 mm o una fotografia attuale in formato digitale, purché l'autorità cantonale lo consenta. |
2 | Le seguenti persone devono inoltre allegare alla domanda un certificato dell'Ufficio cantonale per la formazione professionale comprovante la conclusione di un contratto di tirocinio valido: |
a | gli apprendisti che seguono le formazioni professionali di base seguenti e non hanno ancora compiuto 18 anni: |
a1 | «autista di veicoli pesanti AFC», |
a2 | «meccanico di manutenzione per automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari», |
a3 | «meccatronico d'automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari»; |
b | gli apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «meccanico di motoveicoli AFC». |
3 | Se la domanda è presentata per la prima volta, il richiedente deve presentarsi personalmente e produrre un documento d'identità valido con fotografia. Sono riconosciuti come documenti d'identità in particolare: |
a | tutti i tipi di passaporto e la carta d'identità secondo l'ordinanza del 20 settembre 200284 sui documenti d'identità; |
b | i passaporti e le carte d'identità rilasciati dallo Stato di provenienza o d'origine; |
c | tutte le carte di soggiorno rilasciate da un'autorità svizzera competente secondo la legge federale del 16 dicembre 200585 sugli stranieri e la loro integrazione e nel quadro dell'esecuzione della legge del 26 giugno 199886 sull'asilo; |
d | i documenti di viaggio validi rilasciati dalla Segreteria di Stato della migrazione secondo l'ordinanza del 14 novembre 201287 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV): |
d1 | titolo di viaggio per rifugiati di cui all'articolo 3 ODV rilasciato ai sensi dell'articolo 28 della Convenzione del 28 luglio 195188 sullo statuto dei rifugiati, |
d2 | passaporto per stranieri di cui all'articolo 4 ODV rilasciato ad apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 195489 sullo statuto degli apolidi, a stranieri sprovvisti di documenti di viaggio titolari di un permesso di dimora B o di un permesso di domicilio C e a persone ammesse provvisoriamente. |
4 | La persona incaricata del ricevimento della domanda verifica e certifica l'identità del richiedente con timbro e firma e trasmette il modulo di domanda all'autorità di ammissione. |
5 | Se presentata dopo l'annullamento della licenza di condurre in prova, la domanda deve essere corredata di una perizia rilasciata da uno psicologo del traffico di cui all'articolo 5c attestante l'idoneità psicologica alla guida. La perizia non può essere presentata prima di un mese dalla scadenza del periodo di sospensione e non deve risalire a più di tre mesi prima. |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 14 - 1 I conducenti di veicoli a motore devono essere idonei alla guida e capaci di condurre. |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 15 - 1 L'allievo conducente può circolare con autoveicoli per esercitarsi alla guida solo se è accompagnato da una persona che abbia compiuto 23 anni e che possieda da almeno tre anni una licenza di condurre non più in prova corrispondente alla categoria del veicolo usato.42 |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 14 - 1 I conducenti di veicoli a motore devono essere idonei alla guida e capaci di condurre. |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 15 - 1 L'allievo conducente può circolare con autoveicoli per esercitarsi alla guida solo se è accompagnato da una persona che abbia compiuto 23 anni e che possieda da almeno tre anni una licenza di condurre non più in prova corrispondente alla categoria del veicolo usato.42 |
SR 741.51 Ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC) - Ordinanza sull'ammissione alla circolazione OAC Art. 11 Presentazione della domanda - 1 Chiunque intende ottenere la licenza per allievo conducente, la licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone deve trasmettere all'autorità d'ammissione o a un ufficio da questa designato: |
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1 | Chiunque intende ottenere la licenza per allievo conducente, la licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone deve trasmettere all'autorità d'ammissione o a un ufficio da questa designato: |
a | un modulo di domanda debitamente compilato e conforme a verità secondo l'allegato 4; |
b | un certificato sulla partecipazione completa a un corso riconosciuto ai sensi dell'articolo 10; |
c | una fotografia attuale formato passaporto 35×45 mm o una fotografia attuale in formato digitale, purché l'autorità cantonale lo consenta. |
2 | Le seguenti persone devono inoltre allegare alla domanda un certificato dell'Ufficio cantonale per la formazione professionale comprovante la conclusione di un contratto di tirocinio valido: |
a | gli apprendisti che seguono le formazioni professionali di base seguenti e non hanno ancora compiuto 18 anni: |
a1 | «autista di veicoli pesanti AFC», |
a2 | «meccanico di manutenzione per automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari», |
a3 | «meccatronico d'automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari»; |
b | gli apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «meccanico di motoveicoli AFC». |
3 | Se la domanda è presentata per la prima volta, il richiedente deve presentarsi personalmente e produrre un documento d'identità valido con fotografia. Sono riconosciuti come documenti d'identità in particolare: |
a | tutti i tipi di passaporto e la carta d'identità secondo l'ordinanza del 20 settembre 200284 sui documenti d'identità; |
b | i passaporti e le carte d'identità rilasciati dallo Stato di provenienza o d'origine; |
c | tutte le carte di soggiorno rilasciate da un'autorità svizzera competente secondo la legge federale del 16 dicembre 200585 sugli stranieri e la loro integrazione e nel quadro dell'esecuzione della legge del 26 giugno 199886 sull'asilo; |
d | i documenti di viaggio validi rilasciati dalla Segreteria di Stato della migrazione secondo l'ordinanza del 14 novembre 201287 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV): |
d1 | titolo di viaggio per rifugiati di cui all'articolo 3 ODV rilasciato ai sensi dell'articolo 28 della Convenzione del 28 luglio 195188 sullo statuto dei rifugiati, |
d2 | passaporto per stranieri di cui all'articolo 4 ODV rilasciato ad apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 195489 sullo statuto degli apolidi, a stranieri sprovvisti di documenti di viaggio titolari di un permesso di dimora B o di un permesso di domicilio C e a persone ammesse provvisoriamente. |
4 | La persona incaricata del ricevimento della domanda verifica e certifica l'identità del richiedente con timbro e firma e trasmette il modulo di domanda all'autorità di ammissione. |
5 | Se presentata dopo l'annullamento della licenza di condurre in prova, la domanda deve essere corredata di una perizia rilasciata da uno psicologo del traffico di cui all'articolo 5c attestante l'idoneità psicologica alla guida. La perizia non può essere presentata prima di un mese dalla scadenza del periodo di sospensione e non deve risalire a più di tre mesi prima. |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 14 - 1 I conducenti di veicoli a motore devono essere idonei alla guida e capaci di condurre. |
SR 741.51 Ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC) - Ordinanza sull'ammissione alla circolazione OAC Art. 18 Corsi di teoria della circolazione - 1 Chi vuole ottenere la licenza di condurre delle categorie A o B oppure delle sottocategorie A1 o B1 deve poter provare di aver frequentato un corso di teoria della circolazione.112 |
|
1 | Chi vuole ottenere la licenza di condurre delle categorie A o B oppure delle sottocategorie A1 o B1 deve poter provare di aver frequentato un corso di teoria della circolazione.112 |
2 | La frequenza del corso presuppone il possesso di una licenza per allievo conducente. |
3 | Sono dispensate dal corso le persone già titolari di una licenza di condurre di una delle categorie o sottocategorie di cui nel capoverso 1. |
4 | Il corso, segnatamente mediante una formazione sul comportamento nella circolazione e sui suoi pericoli, deve motivare a una condotta di guida responsabile e difensiva. Il corso dura complessivamente otto ore. È impartito da un maestro conducente. |
5 | Il maestro conducente rilascia all'allievo conducente un attestato che conferma la frequenza del corso di teoria della circolazione. |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 14 - 1 I conducenti di veicoli a motore devono essere idonei alla guida e capaci di condurre. |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 14 - 1 I conducenti di veicoli a motore devono essere idonei alla guida e capaci di condurre. |
SR 741.51 Ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC) - Ordinanza sull'ammissione alla circolazione OAC Art. 11 Presentazione della domanda - 1 Chiunque intende ottenere la licenza per allievo conducente, la licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone deve trasmettere all'autorità d'ammissione o a un ufficio da questa designato: |
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1 | Chiunque intende ottenere la licenza per allievo conducente, la licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone deve trasmettere all'autorità d'ammissione o a un ufficio da questa designato: |
a | un modulo di domanda debitamente compilato e conforme a verità secondo l'allegato 4; |
b | un certificato sulla partecipazione completa a un corso riconosciuto ai sensi dell'articolo 10; |
c | una fotografia attuale formato passaporto 35×45 mm o una fotografia attuale in formato digitale, purché l'autorità cantonale lo consenta. |
2 | Le seguenti persone devono inoltre allegare alla domanda un certificato dell'Ufficio cantonale per la formazione professionale comprovante la conclusione di un contratto di tirocinio valido: |
a | gli apprendisti che seguono le formazioni professionali di base seguenti e non hanno ancora compiuto 18 anni: |
a1 | «autista di veicoli pesanti AFC», |
a2 | «meccanico di manutenzione per automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari», |
a3 | «meccatronico d'automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari»; |
b | gli apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «meccanico di motoveicoli AFC». |
3 | Se la domanda è presentata per la prima volta, il richiedente deve presentarsi personalmente e produrre un documento d'identità valido con fotografia. Sono riconosciuti come documenti d'identità in particolare: |
a | tutti i tipi di passaporto e la carta d'identità secondo l'ordinanza del 20 settembre 200284 sui documenti d'identità; |
b | i passaporti e le carte d'identità rilasciati dallo Stato di provenienza o d'origine; |
c | tutte le carte di soggiorno rilasciate da un'autorità svizzera competente secondo la legge federale del 16 dicembre 200585 sugli stranieri e la loro integrazione e nel quadro dell'esecuzione della legge del 26 giugno 199886 sull'asilo; |
d | i documenti di viaggio validi rilasciati dalla Segreteria di Stato della migrazione secondo l'ordinanza del 14 novembre 201287 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV): |
d1 | titolo di viaggio per rifugiati di cui all'articolo 3 ODV rilasciato ai sensi dell'articolo 28 della Convenzione del 28 luglio 195188 sullo statuto dei rifugiati, |
d2 | passaporto per stranieri di cui all'articolo 4 ODV rilasciato ad apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 195489 sullo statuto degli apolidi, a stranieri sprovvisti di documenti di viaggio titolari di un permesso di dimora B o di un permesso di domicilio C e a persone ammesse provvisoriamente. |
4 | La persona incaricata del ricevimento della domanda verifica e certifica l'identità del richiedente con timbro e firma e trasmette il modulo di domanda all'autorità di ammissione. |
5 | Se presentata dopo l'annullamento della licenza di condurre in prova, la domanda deve essere corredata di una perizia rilasciata da uno psicologo del traffico di cui all'articolo 5c attestante l'idoneità psicologica alla guida. La perizia non può essere presentata prima di un mese dalla scadenza del periodo di sospensione e non deve risalire a più di tre mesi prima. |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 14 - 1 I conducenti di veicoli a motore devono essere idonei alla guida e capaci di condurre. |
SR 741.51 Ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC) - Ordinanza sull'ammissione alla circolazione OAC Art. 11 Presentazione della domanda - 1 Chiunque intende ottenere la licenza per allievo conducente, la licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone deve trasmettere all'autorità d'ammissione o a un ufficio da questa designato: |
|
1 | Chiunque intende ottenere la licenza per allievo conducente, la licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone deve trasmettere all'autorità d'ammissione o a un ufficio da questa designato: |
a | un modulo di domanda debitamente compilato e conforme a verità secondo l'allegato 4; |
b | un certificato sulla partecipazione completa a un corso riconosciuto ai sensi dell'articolo 10; |
c | una fotografia attuale formato passaporto 35×45 mm o una fotografia attuale in formato digitale, purché l'autorità cantonale lo consenta. |
2 | Le seguenti persone devono inoltre allegare alla domanda un certificato dell'Ufficio cantonale per la formazione professionale comprovante la conclusione di un contratto di tirocinio valido: |
a | gli apprendisti che seguono le formazioni professionali di base seguenti e non hanno ancora compiuto 18 anni: |
a1 | «autista di veicoli pesanti AFC», |
a2 | «meccanico di manutenzione per automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari», |
a3 | «meccatronico d'automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari»; |
b | gli apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «meccanico di motoveicoli AFC». |
3 | Se la domanda è presentata per la prima volta, il richiedente deve presentarsi personalmente e produrre un documento d'identità valido con fotografia. Sono riconosciuti come documenti d'identità in particolare: |
a | tutti i tipi di passaporto e la carta d'identità secondo l'ordinanza del 20 settembre 200284 sui documenti d'identità; |
b | i passaporti e le carte d'identità rilasciati dallo Stato di provenienza o d'origine; |
c | tutte le carte di soggiorno rilasciate da un'autorità svizzera competente secondo la legge federale del 16 dicembre 200585 sugli stranieri e la loro integrazione e nel quadro dell'esecuzione della legge del 26 giugno 199886 sull'asilo; |
d | i documenti di viaggio validi rilasciati dalla Segreteria di Stato della migrazione secondo l'ordinanza del 14 novembre 201287 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV): |
d1 | titolo di viaggio per rifugiati di cui all'articolo 3 ODV rilasciato ai sensi dell'articolo 28 della Convenzione del 28 luglio 195188 sullo statuto dei rifugiati, |
d2 | passaporto per stranieri di cui all'articolo 4 ODV rilasciato ad apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 195489 sullo statuto degli apolidi, a stranieri sprovvisti di documenti di viaggio titolari di un permesso di dimora B o di un permesso di domicilio C e a persone ammesse provvisoriamente. |
4 | La persona incaricata del ricevimento della domanda verifica e certifica l'identità del richiedente con timbro e firma e trasmette il modulo di domanda all'autorità di ammissione. |
5 | Se presentata dopo l'annullamento della licenza di condurre in prova, la domanda deve essere corredata di una perizia rilasciata da uno psicologo del traffico di cui all'articolo 5c attestante l'idoneità psicologica alla guida. La perizia non può essere presentata prima di un mese dalla scadenza del periodo di sospensione e non deve risalire a più di tre mesi prima. |
SR 741.51 Ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC) - Ordinanza sull'ammissione alla circolazione OAC Art. 11 Presentazione della domanda - 1 Chiunque intende ottenere la licenza per allievo conducente, la licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone deve trasmettere all'autorità d'ammissione o a un ufficio da questa designato: |
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1 | Chiunque intende ottenere la licenza per allievo conducente, la licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone deve trasmettere all'autorità d'ammissione o a un ufficio da questa designato: |
a | un modulo di domanda debitamente compilato e conforme a verità secondo l'allegato 4; |
b | un certificato sulla partecipazione completa a un corso riconosciuto ai sensi dell'articolo 10; |
c | una fotografia attuale formato passaporto 35×45 mm o una fotografia attuale in formato digitale, purché l'autorità cantonale lo consenta. |
2 | Le seguenti persone devono inoltre allegare alla domanda un certificato dell'Ufficio cantonale per la formazione professionale comprovante la conclusione di un contratto di tirocinio valido: |
a | gli apprendisti che seguono le formazioni professionali di base seguenti e non hanno ancora compiuto 18 anni: |
a1 | «autista di veicoli pesanti AFC», |
a2 | «meccanico di manutenzione per automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari», |
a3 | «meccatronico d'automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari»; |
b | gli apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «meccanico di motoveicoli AFC». |
3 | Se la domanda è presentata per la prima volta, il richiedente deve presentarsi personalmente e produrre un documento d'identità valido con fotografia. Sono riconosciuti come documenti d'identità in particolare: |
a | tutti i tipi di passaporto e la carta d'identità secondo l'ordinanza del 20 settembre 200284 sui documenti d'identità; |
b | i passaporti e le carte d'identità rilasciati dallo Stato di provenienza o d'origine; |
c | tutte le carte di soggiorno rilasciate da un'autorità svizzera competente secondo la legge federale del 16 dicembre 200585 sugli stranieri e la loro integrazione e nel quadro dell'esecuzione della legge del 26 giugno 199886 sull'asilo; |
d | i documenti di viaggio validi rilasciati dalla Segreteria di Stato della migrazione secondo l'ordinanza del 14 novembre 201287 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV): |
d1 | titolo di viaggio per rifugiati di cui all'articolo 3 ODV rilasciato ai sensi dell'articolo 28 della Convenzione del 28 luglio 195188 sullo statuto dei rifugiati, |
d2 | passaporto per stranieri di cui all'articolo 4 ODV rilasciato ad apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 195489 sullo statuto degli apolidi, a stranieri sprovvisti di documenti di viaggio titolari di un permesso di dimora B o di un permesso di domicilio C e a persone ammesse provvisoriamente. |
4 | La persona incaricata del ricevimento della domanda verifica e certifica l'identità del richiedente con timbro e firma e trasmette il modulo di domanda all'autorità di ammissione. |
5 | Se presentata dopo l'annullamento della licenza di condurre in prova, la domanda deve essere corredata di una perizia rilasciata da uno psicologo del traffico di cui all'articolo 5c attestante l'idoneità psicologica alla guida. La perizia non può essere presentata prima di un mese dalla scadenza del periodo di sospensione e non deve risalire a più di tre mesi prima. |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 14 - 1 I conducenti di veicoli a motore devono essere idonei alla guida e capaci di condurre. |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 14 - 1 I conducenti di veicoli a motore devono essere idonei alla guida e capaci di condurre. |
SR 741.51 Ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC) - Ordinanza sull'ammissione alla circolazione OAC Art. 11 Presentazione della domanda - 1 Chiunque intende ottenere la licenza per allievo conducente, la licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone deve trasmettere all'autorità d'ammissione o a un ufficio da questa designato: |
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1 | Chiunque intende ottenere la licenza per allievo conducente, la licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone deve trasmettere all'autorità d'ammissione o a un ufficio da questa designato: |
a | un modulo di domanda debitamente compilato e conforme a verità secondo l'allegato 4; |
b | un certificato sulla partecipazione completa a un corso riconosciuto ai sensi dell'articolo 10; |
c | una fotografia attuale formato passaporto 35×45 mm o una fotografia attuale in formato digitale, purché l'autorità cantonale lo consenta. |
2 | Le seguenti persone devono inoltre allegare alla domanda un certificato dell'Ufficio cantonale per la formazione professionale comprovante la conclusione di un contratto di tirocinio valido: |
a | gli apprendisti che seguono le formazioni professionali di base seguenti e non hanno ancora compiuto 18 anni: |
a1 | «autista di veicoli pesanti AFC», |
a2 | «meccanico di manutenzione per automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari», |
a3 | «meccatronico d'automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari»; |
b | gli apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «meccanico di motoveicoli AFC». |
3 | Se la domanda è presentata per la prima volta, il richiedente deve presentarsi personalmente e produrre un documento d'identità valido con fotografia. Sono riconosciuti come documenti d'identità in particolare: |
a | tutti i tipi di passaporto e la carta d'identità secondo l'ordinanza del 20 settembre 200284 sui documenti d'identità; |
b | i passaporti e le carte d'identità rilasciati dallo Stato di provenienza o d'origine; |
c | tutte le carte di soggiorno rilasciate da un'autorità svizzera competente secondo la legge federale del 16 dicembre 200585 sugli stranieri e la loro integrazione e nel quadro dell'esecuzione della legge del 26 giugno 199886 sull'asilo; |
d | i documenti di viaggio validi rilasciati dalla Segreteria di Stato della migrazione secondo l'ordinanza del 14 novembre 201287 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV): |
d1 | titolo di viaggio per rifugiati di cui all'articolo 3 ODV rilasciato ai sensi dell'articolo 28 della Convenzione del 28 luglio 195188 sullo statuto dei rifugiati, |
d2 | passaporto per stranieri di cui all'articolo 4 ODV rilasciato ad apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 195489 sullo statuto degli apolidi, a stranieri sprovvisti di documenti di viaggio titolari di un permesso di dimora B o di un permesso di domicilio C e a persone ammesse provvisoriamente. |
4 | La persona incaricata del ricevimento della domanda verifica e certifica l'identità del richiedente con timbro e firma e trasmette il modulo di domanda all'autorità di ammissione. |
5 | Se presentata dopo l'annullamento della licenza di condurre in prova, la domanda deve essere corredata di una perizia rilasciata da uno psicologo del traffico di cui all'articolo 5c attestante l'idoneità psicologica alla guida. La perizia non può essere presentata prima di un mese dalla scadenza del periodo di sospensione e non deve risalire a più di tre mesi prima. |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 14 - 1 I conducenti di veicoli a motore devono essere idonei alla guida e capaci di condurre. |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 16 - 1 Le licenze e i permessi devono essere revocati, se è accertato che le condizioni legali stabilite per il loro rilascio non sono mai state o non sono più adempite; essi possono essere revocati, se non sono stati osservati le limitazioni o gli obblighi, ai quali il rilascio era stato subordinato nel caso particolare. |
SR 741.51 Ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC) - Ordinanza sull'ammissione alla circolazione OAC Art. 11 Presentazione della domanda - 1 Chiunque intende ottenere la licenza per allievo conducente, la licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone deve trasmettere all'autorità d'ammissione o a un ufficio da questa designato: |
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1 | Chiunque intende ottenere la licenza per allievo conducente, la licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone deve trasmettere all'autorità d'ammissione o a un ufficio da questa designato: |
a | un modulo di domanda debitamente compilato e conforme a verità secondo l'allegato 4; |
b | un certificato sulla partecipazione completa a un corso riconosciuto ai sensi dell'articolo 10; |
c | una fotografia attuale formato passaporto 35×45 mm o una fotografia attuale in formato digitale, purché l'autorità cantonale lo consenta. |
2 | Le seguenti persone devono inoltre allegare alla domanda un certificato dell'Ufficio cantonale per la formazione professionale comprovante la conclusione di un contratto di tirocinio valido: |
a | gli apprendisti che seguono le formazioni professionali di base seguenti e non hanno ancora compiuto 18 anni: |
a1 | «autista di veicoli pesanti AFC», |
a2 | «meccanico di manutenzione per automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari», |
a3 | «meccatronico d'automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari»; |
b | gli apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «meccanico di motoveicoli AFC». |
3 | Se la domanda è presentata per la prima volta, il richiedente deve presentarsi personalmente e produrre un documento d'identità valido con fotografia. Sono riconosciuti come documenti d'identità in particolare: |
a | tutti i tipi di passaporto e la carta d'identità secondo l'ordinanza del 20 settembre 200284 sui documenti d'identità; |
b | i passaporti e le carte d'identità rilasciati dallo Stato di provenienza o d'origine; |
c | tutte le carte di soggiorno rilasciate da un'autorità svizzera competente secondo la legge federale del 16 dicembre 200585 sugli stranieri e la loro integrazione e nel quadro dell'esecuzione della legge del 26 giugno 199886 sull'asilo; |
d | i documenti di viaggio validi rilasciati dalla Segreteria di Stato della migrazione secondo l'ordinanza del 14 novembre 201287 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV): |
d1 | titolo di viaggio per rifugiati di cui all'articolo 3 ODV rilasciato ai sensi dell'articolo 28 della Convenzione del 28 luglio 195188 sullo statuto dei rifugiati, |
d2 | passaporto per stranieri di cui all'articolo 4 ODV rilasciato ad apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 195489 sullo statuto degli apolidi, a stranieri sprovvisti di documenti di viaggio titolari di un permesso di dimora B o di un permesso di domicilio C e a persone ammesse provvisoriamente. |
4 | La persona incaricata del ricevimento della domanda verifica e certifica l'identità del richiedente con timbro e firma e trasmette il modulo di domanda all'autorità di ammissione. |
5 | Se presentata dopo l'annullamento della licenza di condurre in prova, la domanda deve essere corredata di una perizia rilasciata da uno psicologo del traffico di cui all'articolo 5c attestante l'idoneità psicologica alla guida. La perizia non può essere presentata prima di un mese dalla scadenza del periodo di sospensione e non deve risalire a più di tre mesi prima. |