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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 944.0 LIC Legge federale del 5 ottobre 1990 sull'informazione dei consumatori (LIC) Art. 1 |
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| Scopo della presente legge è il promovimento dell'informazione oggettiva dei consumatori mediante: | ||||||
| prescrizioni sulla dichiarazione di merci e di servizi; | ||||||
| aiuti finanziari alle organizzazioni di consumatori. | ||||||
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RS 944.0 LIC Legge federale del 5 ottobre 1990 sull'informazione dei consumatori (LIC) Art. 1 |
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| Scopo della presente legge è il promovimento dell'informazione oggettiva dei consumatori mediante: | ||||||
| prescrizioni sulla dichiarazione di merci e di servizi; | ||||||
| aiuti finanziari alle organizzazioni di consumatori. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 131.231 Costituzione del Cantone di Vaud, del 14 aprile 2003 Art. 82 |
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| L'iniziativa è sottoposta al voto popolare il più tardi due anni dopo il deposito. | ||||||
| Il Gran Consiglio può prorogare di un anno questo termine se si tratta di un'iniziativa generica ch'esso ha approvato o di un'iniziativa elaborata cui ha deciso di contrapporre un controprogetto. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 131.231 Costituzione del Cantone di Vaud, del 14 aprile 2003 Art. 82 |
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| L'iniziativa è sottoposta al voto popolare il più tardi due anni dopo il deposito. | ||||||
| Il Gran Consiglio può prorogare di un anno questo termine se si tratta di un'iniziativa generica ch'esso ha approvato o di un'iniziativa elaborata cui ha deciso di contrapporre un controprogetto. | ||||||
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RS 944.0 LIC Legge federale del 5 ottobre 1990 sull'informazione dei consumatori (LIC) Art. 1 |
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| Scopo della presente legge è il promovimento dell'informazione oggettiva dei consumatori mediante: | ||||||
| prescrizioni sulla dichiarazione di merci e di servizi; | ||||||
| aiuti finanziari alle organizzazioni di consumatori. | ||||||
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RS 131.231 Costituzione del Cantone di Vaud, del 14 aprile 2003 Art. 82 |
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| L'iniziativa è sottoposta al voto popolare il più tardi due anni dopo il deposito. | ||||||
| Il Gran Consiglio può prorogare di un anno questo termine se si tratta di un'iniziativa generica ch'esso ha approvato o di un'iniziativa elaborata cui ha deciso di contrapporre un controprogetto. | ||||||
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RS 131.231 Costituzione del Cantone di Vaud, del 14 aprile 2003 Art. 82 |
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| L'iniziativa è sottoposta al voto popolare il più tardi due anni dopo il deposito. | ||||||
| Il Gran Consiglio può prorogare di un anno questo termine se si tratta di un'iniziativa generica ch'esso ha approvato o di un'iniziativa elaborata cui ha deciso di contrapporre un controprogetto. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 269a |
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| Di regola non sono abusive segnatamente le pigioni che: | ||||||
| sono nei limiti di quelle in uso nella località o nel quartiere; | ||||||
| sono giustificate dal rincaro dei costi o da prestazioni suppletive del locatore; | ||||||
| ove trattasi di costruzioni recenti, sono nei limiti del reddito lordo compensante i costi; | ||||||
| servono esclusivamente a compensare una riduzione della pigione accordata precedentemente nell'ambito di una ridistribuzione dei costi usuali di finanziamento e sono fissate in un piano di pagamento previamente comunicato al conduttore; | ||||||
| garantiscono unicamente il potere d'acquisto del capitale, sopportante i rischi; | ||||||
| non eccedono i canoni raccomandati nei contratti-quadro di locazione di associazioni di locatori e inquilini o di organizzazioni che tutelano analoghi interessi. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 944.0 LIC Legge federale del 5 ottobre 1990 sull'informazione dei consumatori (LIC) Art. 5 Principi |
||||||
| Nel limite dei crediti stanziati, la Confederazione può accordare alle organizzazioni di consumatori con attività d'importanza nazionale, che statutariamente si dedicano esclusivamente alla protezione dei consumatori, un aiuto finanziario non superiore al 50 per cento delle spese computabili per: | ||||||
| l'informazione oggettiva e corretta dei consumatori nei media stampati o elettronici; | ||||||
| l'esecuzione di test comparativi concernenti le caratteristiche essenziali e chiaramente rilevabili di merci e gli elementi essenziali di servizi; | ||||||
| la negoziazione di accordi sulle dichiarazioni. | ||||||
| La Confederazione può accordare l'aiuto finanziario di cui al capoverso 1 lettera a anche ad altre organizzazioni con attività d'importanza nazionale che statutariamente si dedicano all'informazione dei consumatori. [1] | ||||||
| [1] RU 2012 3409 | ||||||
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RS 944.0 LIC Legge federale del 5 ottobre 1990 sull'informazione dei consumatori (LIC) Art. 5 Principi |
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| Nel limite dei crediti stanziati, la Confederazione può accordare alle organizzazioni di consumatori con attività d'importanza nazionale, che statutariamente si dedicano esclusivamente alla protezione dei consumatori, un aiuto finanziario non superiore al 50 per cento delle spese computabili per: | ||||||
| l'informazione oggettiva e corretta dei consumatori nei media stampati o elettronici; | ||||||
| l'esecuzione di test comparativi concernenti le caratteristiche essenziali e chiaramente rilevabili di merci e gli elementi essenziali di servizi; | ||||||
| la negoziazione di accordi sulle dichiarazioni. | ||||||
| La Confederazione può accordare l'aiuto finanziario di cui al capoverso 1 lettera a anche ad altre organizzazioni con attività d'importanza nazionale che statutariamente si dedicano all'informazione dei consumatori. [1] | ||||||
| [1] RU 2012 3409 | ||||||
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RS 944.0 LIC Legge federale del 5 ottobre 1990 sull'informazione dei consumatori (LIC) Art. 5 Principi |
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| Nel limite dei crediti stanziati, la Confederazione può accordare alle organizzazioni di consumatori con attività d'importanza nazionale, che statutariamente si dedicano esclusivamente alla protezione dei consumatori, un aiuto finanziario non superiore al 50 per cento delle spese computabili per: | ||||||
| l'informazione oggettiva e corretta dei consumatori nei media stampati o elettronici; | ||||||
| l'esecuzione di test comparativi concernenti le caratteristiche essenziali e chiaramente rilevabili di merci e gli elementi essenziali di servizi; | ||||||
| la negoziazione di accordi sulle dichiarazioni. | ||||||
| La Confederazione può accordare l'aiuto finanziario di cui al capoverso 1 lettera a anche ad altre organizzazioni con attività d'importanza nazionale che statutariamente si dedicano all'informazione dei consumatori. [1] | ||||||
| [1] RU 2012 3409 | ||||||
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RS 944.0 LIC Legge federale del 5 ottobre 1990 sull'informazione dei consumatori (LIC) Art. 5 Principi |
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| Nel limite dei crediti stanziati, la Confederazione può accordare alle organizzazioni di consumatori con attività d'importanza nazionale, che statutariamente si dedicano esclusivamente alla protezione dei consumatori, un aiuto finanziario non superiore al 50 per cento delle spese computabili per: | ||||||
| l'informazione oggettiva e corretta dei consumatori nei media stampati o elettronici; | ||||||
| l'esecuzione di test comparativi concernenti le caratteristiche essenziali e chiaramente rilevabili di merci e gli elementi essenziali di servizi; | ||||||
| la negoziazione di accordi sulle dichiarazioni. | ||||||
| La Confederazione può accordare l'aiuto finanziario di cui al capoverso 1 lettera a anche ad altre organizzazioni con attività d'importanza nazionale che statutariamente si dedicano all'informazione dei consumatori. [1] | ||||||
| [1] RU 2012 3409 | ||||||
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RS 944.0 LIC Legge federale del 5 ottobre 1990 sull'informazione dei consumatori (LIC) Art. 5 Principi |
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| Nel limite dei crediti stanziati, la Confederazione può accordare alle organizzazioni di consumatori con attività d'importanza nazionale, che statutariamente si dedicano esclusivamente alla protezione dei consumatori, un aiuto finanziario non superiore al 50 per cento delle spese computabili per: | ||||||
| l'informazione oggettiva e corretta dei consumatori nei media stampati o elettronici; | ||||||
| l'esecuzione di test comparativi concernenti le caratteristiche essenziali e chiaramente rilevabili di merci e gli elementi essenziali di servizi; | ||||||
| la negoziazione di accordi sulle dichiarazioni. | ||||||
| La Confederazione può accordare l'aiuto finanziario di cui al capoverso 1 lettera a anche ad altre organizzazioni con attività d'importanza nazionale che statutariamente si dedicano all'informazione dei consumatori. [1] | ||||||
| [1] RU 2012 3409 | ||||||
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RS 944.0 LIC Legge federale del 5 ottobre 1990 sull'informazione dei consumatori (LIC) Art. 5 Principi |
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| Nel limite dei crediti stanziati, la Confederazione può accordare alle organizzazioni di consumatori con attività d'importanza nazionale, che statutariamente si dedicano esclusivamente alla protezione dei consumatori, un aiuto finanziario non superiore al 50 per cento delle spese computabili per: | ||||||
| l'informazione oggettiva e corretta dei consumatori nei media stampati o elettronici; | ||||||
| l'esecuzione di test comparativi concernenti le caratteristiche essenziali e chiaramente rilevabili di merci e gli elementi essenziali di servizi; | ||||||
| la negoziazione di accordi sulle dichiarazioni. | ||||||
| La Confederazione può accordare l'aiuto finanziario di cui al capoverso 1 lettera a anche ad altre organizzazioni con attività d'importanza nazionale che statutariamente si dedicano all'informazione dei consumatori. [1] | ||||||
| [1] RU 2012 3409 | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 944.0 LIC Legge federale del 5 ottobre 1990 sull'informazione dei consumatori (LIC) Art. 5 Principi |
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| Nel limite dei crediti stanziati, la Confederazione può accordare alle organizzazioni di consumatori con attività d'importanza nazionale, che statutariamente si dedicano esclusivamente alla protezione dei consumatori, un aiuto finanziario non superiore al 50 per cento delle spese computabili per: | ||||||
| l'informazione oggettiva e corretta dei consumatori nei media stampati o elettronici; | ||||||
| l'esecuzione di test comparativi concernenti le caratteristiche essenziali e chiaramente rilevabili di merci e gli elementi essenziali di servizi; | ||||||
| la negoziazione di accordi sulle dichiarazioni. | ||||||
| La Confederazione può accordare l'aiuto finanziario di cui al capoverso 1 lettera a anche ad altre organizzazioni con attività d'importanza nazionale che statutariamente si dedicano all'informazione dei consumatori. [1] | ||||||
| [1] RU 2012 3409 | ||||||