SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 352 - 1 Lo scambio di informazioni di polizia criminale è retto dai principi della legge federale del 20 marzo 1981539 sull'assistenza internazionale in materia penale nonché dagli statuti e regolamenti d'INTERPOL dichiarati applicabili dal Consiglio federale. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 357 - 1 Fedpol è il punto di contatto nazionale secondo gli articoli 6, 11, 15 e 16 paragrafo 3 della decisione 2008/615/GAI572 per lo scambio di dati dattiloscopici e di dati personali. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 320 - 1. Chiunque rivela un segreto che gli è confidato nella sua qualità di membro di una autorità o di funzionario o di cui ha notizia per la sua carica o funzione oppure in qualità di ausiliario di un funzionario o di un'autorità è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 320 - 1. Chiunque rivela un segreto che gli è confidato nella sua qualità di membro di una autorità o di funzionario o di cui ha notizia per la sua carica o funzione oppure in qualità di ausiliario di un funzionario o di un'autorità è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 352 - 1 Lo scambio di informazioni di polizia criminale è retto dai principi della legge federale del 20 marzo 1981539 sull'assistenza internazionale in materia penale nonché dagli statuti e regolamenti d'INTERPOL dichiarati applicabili dal Consiglio federale. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 357 - 1 Fedpol è il punto di contatto nazionale secondo gli articoli 6, 11, 15 e 16 paragrafo 3 della decisione 2008/615/GAI572 per lo scambio di dati dattiloscopici e di dati personali. |
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SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 14 - 1 Nessun procedimento penale può essere promosso, senza il permesso delle commissioni competenti delle Camere federali, contro membri di autorità o magistrati eletti dall'Assemblea federale, per reati direttamente attenenti all'attività o alla condizione ufficiale dei medesimi. Il regolamento di ciascuna Camera designa la commissione competente. |