SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 963 - 1 Le iscrizioni hanno luogo in virtù di una dichiarazione scritta del proprietario del fondo al quale si riferisce la disposizione. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 20 Descrizione del fondo - 1 La descrizione del fondo contiene dati quali: |
|
1 | La descrizione del fondo contiene dati quali: |
a | l'ubicazione (strada, località, toponimo) del fondo; |
b | la superficie e la copertura del suolo degli immobili; |
c | eventualmente l'estensione della superficie dei diritti per sé stanti e permanenti; |
d | gli edifici e i loro numeri; |
e | il numero di locali e la posizione delle unità di piano; |
f | il valore fiscale e assicurativo. |
2 | I dati relativi alla descrizione del fondo non hanno nessuno degli effetti del registro fondiario (art. 971-974 CC). |
3 | L'ufficio del registro fondiario può estrarre tali informazioni da altri sistemi. |
4 | Le menzioni e le osservazioni nella descrizione del fondo, registrate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, restano valide. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 20 Descrizione del fondo - 1 La descrizione del fondo contiene dati quali: |
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1 | La descrizione del fondo contiene dati quali: |
a | l'ubicazione (strada, località, toponimo) del fondo; |
b | la superficie e la copertura del suolo degli immobili; |
c | eventualmente l'estensione della superficie dei diritti per sé stanti e permanenti; |
d | gli edifici e i loro numeri; |
e | il numero di locali e la posizione delle unità di piano; |
f | il valore fiscale e assicurativo. |
2 | I dati relativi alla descrizione del fondo non hanno nessuno degli effetti del registro fondiario (art. 971-974 CC). |
3 | L'ufficio del registro fondiario può estrarre tali informazioni da altri sistemi. |
4 | Le menzioni e le osservazioni nella descrizione del fondo, registrate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, restano valide. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 20 Descrizione del fondo - 1 La descrizione del fondo contiene dati quali: |
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1 | La descrizione del fondo contiene dati quali: |
a | l'ubicazione (strada, località, toponimo) del fondo; |
b | la superficie e la copertura del suolo degli immobili; |
c | eventualmente l'estensione della superficie dei diritti per sé stanti e permanenti; |
d | gli edifici e i loro numeri; |
e | il numero di locali e la posizione delle unità di piano; |
f | il valore fiscale e assicurativo. |
2 | I dati relativi alla descrizione del fondo non hanno nessuno degli effetti del registro fondiario (art. 971-974 CC). |
3 | L'ufficio del registro fondiario può estrarre tali informazioni da altri sistemi. |
4 | Le menzioni e le osservazioni nella descrizione del fondo, registrate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, restano valide. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 963 - 1 Le iscrizioni hanno luogo in virtù di una dichiarazione scritta del proprietario del fondo al quale si riferisce la disposizione. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 20 Descrizione del fondo - 1 La descrizione del fondo contiene dati quali: |
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1 | La descrizione del fondo contiene dati quali: |
a | l'ubicazione (strada, località, toponimo) del fondo; |
b | la superficie e la copertura del suolo degli immobili; |
c | eventualmente l'estensione della superficie dei diritti per sé stanti e permanenti; |
d | gli edifici e i loro numeri; |
e | il numero di locali e la posizione delle unità di piano; |
f | il valore fiscale e assicurativo. |
2 | I dati relativi alla descrizione del fondo non hanno nessuno degli effetti del registro fondiario (art. 971-974 CC). |
3 | L'ufficio del registro fondiario può estrarre tali informazioni da altri sistemi. |
4 | Le menzioni e le osservazioni nella descrizione del fondo, registrate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, restano valide. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 963 - 1 Le iscrizioni hanno luogo in virtù di una dichiarazione scritta del proprietario del fondo al quale si riferisce la disposizione. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 11 - Il registro dei proprietari del registro fondiario cartaceo contiene i nomi dei proprietari in ordine alfabetico e la designazione dei fondi di loro proprietà. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 18 Designazione del fondo - 1 Ogni fondo intavolato nel registro fondiario è designato in modo tale da poter essere identificato in modo inequivocabile in tutta la Svizzera. |
|
1 | Ogni fondo intavolato nel registro fondiario è designato in modo tale da poter essere identificato in modo inequivocabile in tutta la Svizzera. |
2 | La designazione contiene: |
a | il Comune e un numero di fondo; se per il registro fondiario il Comune è suddiviso in più unità, vanno indicate anche queste; |
b | un numero di identificazione federale dei fondi (E-GRID), per lo scambio di dati tra sistemi informatici. |
3 | La designazione del fondo nel piano per il registro fondiario corrisponde alla designazione nel libro mastro. |
4 | La designazione contenuta in un foglio del libro mastro che viene chiuso non è utilizzata per un altro fondo. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 20 Descrizione del fondo - 1 La descrizione del fondo contiene dati quali: |
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1 | La descrizione del fondo contiene dati quali: |
a | l'ubicazione (strada, località, toponimo) del fondo; |
b | la superficie e la copertura del suolo degli immobili; |
c | eventualmente l'estensione della superficie dei diritti per sé stanti e permanenti; |
d | gli edifici e i loro numeri; |
e | il numero di locali e la posizione delle unità di piano; |
f | il valore fiscale e assicurativo. |
2 | I dati relativi alla descrizione del fondo non hanno nessuno degli effetti del registro fondiario (art. 971-974 CC). |
3 | L'ufficio del registro fondiario può estrarre tali informazioni da altri sistemi. |
4 | Le menzioni e le osservazioni nella descrizione del fondo, registrate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, restano valide. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 20 Descrizione del fondo - 1 La descrizione del fondo contiene dati quali: |
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1 | La descrizione del fondo contiene dati quali: |
a | l'ubicazione (strada, località, toponimo) del fondo; |
b | la superficie e la copertura del suolo degli immobili; |
c | eventualmente l'estensione della superficie dei diritti per sé stanti e permanenti; |
d | gli edifici e i loro numeri; |
e | il numero di locali e la posizione delle unità di piano; |
f | il valore fiscale e assicurativo. |
2 | I dati relativi alla descrizione del fondo non hanno nessuno degli effetti del registro fondiario (art. 971-974 CC). |
3 | L'ufficio del registro fondiario può estrarre tali informazioni da altri sistemi. |
4 | Le menzioni e le osservazioni nella descrizione del fondo, registrate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, restano valide. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 949 - 1 Il Consiglio federale stabilisce i formulari per il registro fondiario, emana i necessari regolamenti e può prescrivere l'uso di altri registri ausiliari. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 20 Descrizione del fondo - 1 La descrizione del fondo contiene dati quali: |
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1 | La descrizione del fondo contiene dati quali: |
a | l'ubicazione (strada, località, toponimo) del fondo; |
b | la superficie e la copertura del suolo degli immobili; |
c | eventualmente l'estensione della superficie dei diritti per sé stanti e permanenti; |
d | gli edifici e i loro numeri; |
e | il numero di locali e la posizione delle unità di piano; |
f | il valore fiscale e assicurativo. |
2 | I dati relativi alla descrizione del fondo non hanno nessuno degli effetti del registro fondiario (art. 971-974 CC). |
3 | L'ufficio del registro fondiario può estrarre tali informazioni da altri sistemi. |
4 | Le menzioni e le osservazioni nella descrizione del fondo, registrate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, restano valide. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 965 - 1 Le operazioni del registro fondiario, come le iscrizioni, le modificazioni, le cancellazioni, possono esser fatte solo quando il richiedente fornisca la prova del diritto di disporre e del titolo giuridico. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 799 - 1 Il pegno immobiliare nasce coll'iscrizione nel registro fondiario, riservate le eccezioni stabilite dalla legge. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 20 Descrizione del fondo - 1 La descrizione del fondo contiene dati quali: |
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1 | La descrizione del fondo contiene dati quali: |
a | l'ubicazione (strada, località, toponimo) del fondo; |
b | la superficie e la copertura del suolo degli immobili; |
c | eventualmente l'estensione della superficie dei diritti per sé stanti e permanenti; |
d | gli edifici e i loro numeri; |
e | il numero di locali e la posizione delle unità di piano; |
f | il valore fiscale e assicurativo. |
2 | I dati relativi alla descrizione del fondo non hanno nessuno degli effetti del registro fondiario (art. 971-974 CC). |
3 | L'ufficio del registro fondiario può estrarre tali informazioni da altri sistemi. |
4 | Le menzioni e le osservazioni nella descrizione del fondo, registrate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, restano valide. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 799 - 1 Il pegno immobiliare nasce coll'iscrizione nel registro fondiario, riservate le eccezioni stabilite dalla legge. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 799 - 1 Il pegno immobiliare nasce coll'iscrizione nel registro fondiario, riservate le eccezioni stabilite dalla legge. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 799 - 1 Il pegno immobiliare nasce coll'iscrizione nel registro fondiario, riservate le eccezioni stabilite dalla legge. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 20 Descrizione del fondo - 1 La descrizione del fondo contiene dati quali: |
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1 | La descrizione del fondo contiene dati quali: |
a | l'ubicazione (strada, località, toponimo) del fondo; |
b | la superficie e la copertura del suolo degli immobili; |
c | eventualmente l'estensione della superficie dei diritti per sé stanti e permanenti; |
d | gli edifici e i loro numeri; |
e | il numero di locali e la posizione delle unità di piano; |
f | il valore fiscale e assicurativo. |
2 | I dati relativi alla descrizione del fondo non hanno nessuno degli effetti del registro fondiario (art. 971-974 CC). |
3 | L'ufficio del registro fondiario può estrarre tali informazioni da altri sistemi. |
4 | Le menzioni e le osservazioni nella descrizione del fondo, registrate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, restano valide. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 20 Descrizione del fondo - 1 La descrizione del fondo contiene dati quali: |
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1 | La descrizione del fondo contiene dati quali: |
a | l'ubicazione (strada, località, toponimo) del fondo; |
b | la superficie e la copertura del suolo degli immobili; |
c | eventualmente l'estensione della superficie dei diritti per sé stanti e permanenti; |
d | gli edifici e i loro numeri; |
e | il numero di locali e la posizione delle unità di piano; |
f | il valore fiscale e assicurativo. |
2 | I dati relativi alla descrizione del fondo non hanno nessuno degli effetti del registro fondiario (art. 971-974 CC). |
3 | L'ufficio del registro fondiario può estrarre tali informazioni da altri sistemi. |
4 | Le menzioni e le osservazioni nella descrizione del fondo, registrate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, restano valide. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 20 Descrizione del fondo - 1 La descrizione del fondo contiene dati quali: |
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1 | La descrizione del fondo contiene dati quali: |
a | l'ubicazione (strada, località, toponimo) del fondo; |
b | la superficie e la copertura del suolo degli immobili; |
c | eventualmente l'estensione della superficie dei diritti per sé stanti e permanenti; |
d | gli edifici e i loro numeri; |
e | il numero di locali e la posizione delle unità di piano; |
f | il valore fiscale e assicurativo. |
2 | I dati relativi alla descrizione del fondo non hanno nessuno degli effetti del registro fondiario (art. 971-974 CC). |
3 | L'ufficio del registro fondiario può estrarre tali informazioni da altri sistemi. |
4 | Le menzioni e le osservazioni nella descrizione del fondo, registrate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, restano valide. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 859 - 1 La cartella ipotecaria registrale è costituita in pegno mediante iscrizione del creditore pignoratizio nel registro fondiario, effettuata in base a una dichiarazione scritta del creditore iscritto. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 965 - 1 Le operazioni del registro fondiario, come le iscrizioni, le modificazioni, le cancellazioni, possono esser fatte solo quando il richiedente fornisca la prova del diritto di disporre e del titolo giuridico. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 799 - 1 Il pegno immobiliare nasce coll'iscrizione nel registro fondiario, riservate le eccezioni stabilite dalla legge. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 20 Descrizione del fondo - 1 La descrizione del fondo contiene dati quali: |
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1 | La descrizione del fondo contiene dati quali: |
a | l'ubicazione (strada, località, toponimo) del fondo; |
b | la superficie e la copertura del suolo degli immobili; |
c | eventualmente l'estensione della superficie dei diritti per sé stanti e permanenti; |
d | gli edifici e i loro numeri; |
e | il numero di locali e la posizione delle unità di piano; |
f | il valore fiscale e assicurativo. |
2 | I dati relativi alla descrizione del fondo non hanno nessuno degli effetti del registro fondiario (art. 971-974 CC). |
3 | L'ufficio del registro fondiario può estrarre tali informazioni da altri sistemi. |
4 | Le menzioni e le osservazioni nella descrizione del fondo, registrate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, restano valide. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 20 Descrizione del fondo - 1 La descrizione del fondo contiene dati quali: |
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1 | La descrizione del fondo contiene dati quali: |
a | l'ubicazione (strada, località, toponimo) del fondo; |
b | la superficie e la copertura del suolo degli immobili; |
c | eventualmente l'estensione della superficie dei diritti per sé stanti e permanenti; |
d | gli edifici e i loro numeri; |
e | il numero di locali e la posizione delle unità di piano; |
f | il valore fiscale e assicurativo. |
2 | I dati relativi alla descrizione del fondo non hanno nessuno degli effetti del registro fondiario (art. 971-974 CC). |
3 | L'ufficio del registro fondiario può estrarre tali informazioni da altri sistemi. |
4 | Le menzioni e le osservazioni nella descrizione del fondo, registrate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, restano valide. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 965 - 1 Le operazioni del registro fondiario, come le iscrizioni, le modificazioni, le cancellazioni, possono esser fatte solo quando il richiedente fornisca la prova del diritto di disporre e del titolo giuridico. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 634 - 1 La divisione produce i suoi effetti tra gli eredi dal momento della formazione ed accettazione dei lotti o della firma del contratto di divisione. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 20 Descrizione del fondo - 1 La descrizione del fondo contiene dati quali: |
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1 | La descrizione del fondo contiene dati quali: |
a | l'ubicazione (strada, località, toponimo) del fondo; |
b | la superficie e la copertura del suolo degli immobili; |
c | eventualmente l'estensione della superficie dei diritti per sé stanti e permanenti; |
d | gli edifici e i loro numeri; |
e | il numero di locali e la posizione delle unità di piano; |
f | il valore fiscale e assicurativo. |
2 | I dati relativi alla descrizione del fondo non hanno nessuno degli effetti del registro fondiario (art. 971-974 CC). |
3 | L'ufficio del registro fondiario può estrarre tali informazioni da altri sistemi. |
4 | Le menzioni e le osservazioni nella descrizione del fondo, registrate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, restano valide. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 20 Descrizione del fondo - 1 La descrizione del fondo contiene dati quali: |
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1 | La descrizione del fondo contiene dati quali: |
a | l'ubicazione (strada, località, toponimo) del fondo; |
b | la superficie e la copertura del suolo degli immobili; |
c | eventualmente l'estensione della superficie dei diritti per sé stanti e permanenti; |
d | gli edifici e i loro numeri; |
e | il numero di locali e la posizione delle unità di piano; |
f | il valore fiscale e assicurativo. |
2 | I dati relativi alla descrizione del fondo non hanno nessuno degli effetti del registro fondiario (art. 971-974 CC). |
3 | L'ufficio del registro fondiario può estrarre tali informazioni da altri sistemi. |
4 | Le menzioni e le osservazioni nella descrizione del fondo, registrate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, restano valide. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 963 - 1 Le iscrizioni hanno luogo in virtù di una dichiarazione scritta del proprietario del fondo al quale si riferisce la disposizione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 859 - 1 La cartella ipotecaria registrale è costituita in pegno mediante iscrizione del creditore pignoratizio nel registro fondiario, effettuata in base a una dichiarazione scritta del creditore iscritto. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 20 Descrizione del fondo - 1 La descrizione del fondo contiene dati quali: |
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1 | La descrizione del fondo contiene dati quali: |
a | l'ubicazione (strada, località, toponimo) del fondo; |
b | la superficie e la copertura del suolo degli immobili; |
c | eventualmente l'estensione della superficie dei diritti per sé stanti e permanenti; |
d | gli edifici e i loro numeri; |
e | il numero di locali e la posizione delle unità di piano; |
f | il valore fiscale e assicurativo. |
2 | I dati relativi alla descrizione del fondo non hanno nessuno degli effetti del registro fondiario (art. 971-974 CC). |
3 | L'ufficio del registro fondiario può estrarre tali informazioni da altri sistemi. |
4 | Le menzioni e le osservazioni nella descrizione del fondo, registrate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, restano valide. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 963 - 1 Le iscrizioni hanno luogo in virtù di una dichiarazione scritta del proprietario del fondo al quale si riferisce la disposizione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 963 - 1 Le iscrizioni hanno luogo in virtù di una dichiarazione scritta del proprietario del fondo al quale si riferisce la disposizione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 963 - 1 Le iscrizioni hanno luogo in virtù di una dichiarazione scritta del proprietario del fondo al quale si riferisce la disposizione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 963 - 1 Le iscrizioni hanno luogo in virtù di una dichiarazione scritta del proprietario del fondo al quale si riferisce la disposizione. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 20 Descrizione del fondo - 1 La descrizione del fondo contiene dati quali: |
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1 | La descrizione del fondo contiene dati quali: |
a | l'ubicazione (strada, località, toponimo) del fondo; |
b | la superficie e la copertura del suolo degli immobili; |
c | eventualmente l'estensione della superficie dei diritti per sé stanti e permanenti; |
d | gli edifici e i loro numeri; |
e | il numero di locali e la posizione delle unità di piano; |
f | il valore fiscale e assicurativo. |
2 | I dati relativi alla descrizione del fondo non hanno nessuno degli effetti del registro fondiario (art. 971-974 CC). |
3 | L'ufficio del registro fondiario può estrarre tali informazioni da altri sistemi. |
4 | Le menzioni e le osservazioni nella descrizione del fondo, registrate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, restano valide. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 963 - 1 Le iscrizioni hanno luogo in virtù di una dichiarazione scritta del proprietario del fondo al quale si riferisce la disposizione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 656 - 1 Per l'acquisto della proprietà fondiaria occorre l'iscrizione nel registro fondiario. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 20 Descrizione del fondo - 1 La descrizione del fondo contiene dati quali: |
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1 | La descrizione del fondo contiene dati quali: |
a | l'ubicazione (strada, località, toponimo) del fondo; |
b | la superficie e la copertura del suolo degli immobili; |
c | eventualmente l'estensione della superficie dei diritti per sé stanti e permanenti; |
d | gli edifici e i loro numeri; |
e | il numero di locali e la posizione delle unità di piano; |
f | il valore fiscale e assicurativo. |
2 | I dati relativi alla descrizione del fondo non hanno nessuno degli effetti del registro fondiario (art. 971-974 CC). |
3 | L'ufficio del registro fondiario può estrarre tali informazioni da altri sistemi. |
4 | Le menzioni e le osservazioni nella descrizione del fondo, registrate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, restano valide. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 963 - 1 Le iscrizioni hanno luogo in virtù di una dichiarazione scritta del proprietario del fondo al quale si riferisce la disposizione. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 20 Descrizione del fondo - 1 La descrizione del fondo contiene dati quali: |
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1 | La descrizione del fondo contiene dati quali: |
a | l'ubicazione (strada, località, toponimo) del fondo; |
b | la superficie e la copertura del suolo degli immobili; |
c | eventualmente l'estensione della superficie dei diritti per sé stanti e permanenti; |
d | gli edifici e i loro numeri; |
e | il numero di locali e la posizione delle unità di piano; |
f | il valore fiscale e assicurativo. |
2 | I dati relativi alla descrizione del fondo non hanno nessuno degli effetti del registro fondiario (art. 971-974 CC). |
3 | L'ufficio del registro fondiario può estrarre tali informazioni da altri sistemi. |
4 | Le menzioni e le osservazioni nella descrizione del fondo, registrate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, restano valide. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 20 Descrizione del fondo - 1 La descrizione del fondo contiene dati quali: |
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1 | La descrizione del fondo contiene dati quali: |
a | l'ubicazione (strada, località, toponimo) del fondo; |
b | la superficie e la copertura del suolo degli immobili; |
c | eventualmente l'estensione della superficie dei diritti per sé stanti e permanenti; |
d | gli edifici e i loro numeri; |
e | il numero di locali e la posizione delle unità di piano; |
f | il valore fiscale e assicurativo. |
2 | I dati relativi alla descrizione del fondo non hanno nessuno degli effetti del registro fondiario (art. 971-974 CC). |
3 | L'ufficio del registro fondiario può estrarre tali informazioni da altri sistemi. |
4 | Le menzioni e le osservazioni nella descrizione del fondo, registrate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, restano valide. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 20 Descrizione del fondo - 1 La descrizione del fondo contiene dati quali: |
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1 | La descrizione del fondo contiene dati quali: |
a | l'ubicazione (strada, località, toponimo) del fondo; |
b | la superficie e la copertura del suolo degli immobili; |
c | eventualmente l'estensione della superficie dei diritti per sé stanti e permanenti; |
d | gli edifici e i loro numeri; |
e | il numero di locali e la posizione delle unità di piano; |
f | il valore fiscale e assicurativo. |
2 | I dati relativi alla descrizione del fondo non hanno nessuno degli effetti del registro fondiario (art. 971-974 CC). |
3 | L'ufficio del registro fondiario può estrarre tali informazioni da altri sistemi. |
4 | Le menzioni e le osservazioni nella descrizione del fondo, registrate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, restano valide. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 859 - 1 La cartella ipotecaria registrale è costituita in pegno mediante iscrizione del creditore pignoratizio nel registro fondiario, effettuata in base a una dichiarazione scritta del creditore iscritto. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 20 Descrizione del fondo - 1 La descrizione del fondo contiene dati quali: |
|
1 | La descrizione del fondo contiene dati quali: |
a | l'ubicazione (strada, località, toponimo) del fondo; |
b | la superficie e la copertura del suolo degli immobili; |
c | eventualmente l'estensione della superficie dei diritti per sé stanti e permanenti; |
d | gli edifici e i loro numeri; |
e | il numero di locali e la posizione delle unità di piano; |
f | il valore fiscale e assicurativo. |
2 | I dati relativi alla descrizione del fondo non hanno nessuno degli effetti del registro fondiario (art. 971-974 CC). |
3 | L'ufficio del registro fondiario può estrarre tali informazioni da altri sistemi. |
4 | Le menzioni e le osservazioni nella descrizione del fondo, registrate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, restano valide. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 858 - 1 La cartella ipotecaria registrale è trasmessa mediante iscrizione del nuovo creditore nel registro fondiario, effettuata in base a una dichiarazione scritta del creditore precedente. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 20 Descrizione del fondo - 1 La descrizione del fondo contiene dati quali: |
|
1 | La descrizione del fondo contiene dati quali: |
a | l'ubicazione (strada, località, toponimo) del fondo; |
b | la superficie e la copertura del suolo degli immobili; |
c | eventualmente l'estensione della superficie dei diritti per sé stanti e permanenti; |
d | gli edifici e i loro numeri; |
e | il numero di locali e la posizione delle unità di piano; |
f | il valore fiscale e assicurativo. |
2 | I dati relativi alla descrizione del fondo non hanno nessuno degli effetti del registro fondiario (art. 971-974 CC). |
3 | L'ufficio del registro fondiario può estrarre tali informazioni da altri sistemi. |
4 | Le menzioni e le osservazioni nella descrizione del fondo, registrate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, restano valide. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 857 - 1 La cartella ipotecaria registrale nasce con l'iscrizione nel registro fondiario. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 858 - 1 La cartella ipotecaria registrale è trasmessa mediante iscrizione del nuovo creditore nel registro fondiario, effettuata in base a una dichiarazione scritta del creditore precedente. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 20 Descrizione del fondo - 1 La descrizione del fondo contiene dati quali: |
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1 | La descrizione del fondo contiene dati quali: |
a | l'ubicazione (strada, località, toponimo) del fondo; |
b | la superficie e la copertura del suolo degli immobili; |
c | eventualmente l'estensione della superficie dei diritti per sé stanti e permanenti; |
d | gli edifici e i loro numeri; |
e | il numero di locali e la posizione delle unità di piano; |
f | il valore fiscale e assicurativo. |
2 | I dati relativi alla descrizione del fondo non hanno nessuno degli effetti del registro fondiario (art. 971-974 CC). |
3 | L'ufficio del registro fondiario può estrarre tali informazioni da altri sistemi. |
4 | Le menzioni e le osservazioni nella descrizione del fondo, registrate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, restano valide. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 857 - 1 La cartella ipotecaria registrale nasce con l'iscrizione nel registro fondiario. |