RTVV, Art. 20 Abs. 2 SRG-Konzession; Aufschaltung eines Lokalradios auf den Telefonrundspruch.
RTVV (E. 3).
RTVV zu Art. 20 Abs. 2 der SRG-Konzession vom 18. November 1992 (E. 4 u. 5).
der Radio- und Fernsehverordnung vom 16. März 1992 (RTVV; SR 784.401) verbreiten die PTT-Betriebe "über ihr Telefonnetz Radioprogramme schweizerischer Veranstalter" (Abs. 1), wobei das Bundesamt "bestimmt, welche Programme unter welchen Bedingungen" ausgestrahlt werden (Abs. 2). Die Beschwerdeführerin macht geltend, diese Regelung, auf die sich die Verfügung zugunsten der Radio Piz Corvatsch AG stützt, enthalte eine gesetzwidrige Kompetenzordnung und greife in das ihr durch den Bundesrat am 18. November 1992 konzessionierte Recht ein, wonach "der Programmdienst des Telefonrundspruchs (...) bis auf weiteres Sache der SRG" bleibe (Art. 20 Abs. 2 der SRG-Konzession vom 18. November 1992, BBl 1992 VI 567 ff.; im weitern: SRG-Konzession 1992). Der Bundesrat habe in Art. 108
RTVV dem Bundesamt zwar ein Tätigkeitsfeld eröffnet, in der Folge jedoch seine eigene Kompetenz zur Konzessionierung der SRG "voll" ausgeschöpft und ihr den Telefonrundspruch vollumfänglich, zeitlich unlimitiert und grundsätzlich auch vorbehaltlos zugesprochen und dem Bundesamt damit die (abstrakt vorgesehene) Handlungsmöglichkeit auf diesem Gebiet entzogen.
RTVV, wie die Beschwerdeführerin behauptet, sich als systemwidrig erweist und der im
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 10 Divieti in materia di pubblicità |
||||||
| È vietata la pubblicità per: | ||||||
| i prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche di cui all'articolo 3 lettere a e f della legge del 1° ottobre 2021 [2] sui prodotti del tabacco (LPTab), nonché gli oggetti che costituiscono un'unità funzionale con un prodotto del tabacco; | ||||||
| le bevande alcoliche che soggiacciono alla legge del 21 giugno 1932 [4] sull'alcool; il Consiglio federale dispone altre limitazioni intese a tutelare la salute e i giovani; | ||||||
| ... | ||||||
| i partiti politici, le persone che occupano cariche politiche o che si candidano a cariche politiche, nonché i temi oggetto di votazioni popolari; | ||||||
| le confessioni religiose e le istituzioni e le persone che le rappresentano. | ||||||
| Sono vietate: | ||||||
| la pubblicità per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 2000 [6] sugli agenti terapeutici; | ||||||
| le televendite per tutti gli agenti terapeutici e le cure mediche. | ||||||
| Sono vietate la pubblicità occulta e quella subliminale. | ||||||
| È vietata la pubblicità che: | ||||||
| offende le convinzioni religiose o politiche; | ||||||
| è fallace o sleale; | ||||||
| induce a un comportamento pregiudizievole per la salute, l'ambiente o la sicurezza personale. | ||||||
| A tutela della salute e della gioventù il Consiglio federale può vietare altre trasmissioni pubblicitarie. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 3 n. 1 della L del 1° ott. 2021 sui prodotti del tabacco, in vigore dal 1° ott. 2024 (RU 2024 457; FF 2019 837). [2] RS 818.32 [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2009, in vigore dal 1° feb. 2010 (RU 2010 371372; FF 2008 7853). [4] RS 680 [5] Abrogata dal n. I della LF del 25 set. 2009, con effetto dal 1° feb. 2010 (RU 2010 371372; FF 2008 7853). [6] RS 812.21 | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 2 Definizioni |
||||||
| Nella presente legge si intende per: | ||||||
| programma: una serie di trasmissioni offerte in continuità a determinati orari, trasmesse mediante tecniche di telecomunicazione e destinate al pubblico in generale; | ||||||
| trasmissione: una parte di programma che costituisce un'entità a sé stante dal profilo della forma e del contenuto; | ||||||
| trasmissione redazionale: ogni trasmissione che non sia pubblicità; | ||||||
| contenuto redazionale: una trasmissione redazionale figurante nel programma di un'emittente svizzera o un contributo ideato dalla redazione e inserito nell'ulteriore offerta editoriale della Società svizzera di radiotelevisione (SSR) (art. 25 cpv. 3 lett. b); | ||||||
| emittente: la persona fisica o giuridica responsabile dell'allestimento di trasmissioni o della composizione di un programma a partire da trasmissioni; | ||||||
| programma svizzero: un programma soggetto alla giurisdizione svizzera conformemente alle prescrizioni della Convenzione europea del 5 maggio 1989 [2] sulla televisione transfrontaliera. Queste prescrizioni si applicano per analogia anche ai programmi radiofonici; | ||||||
| trasmissione mediante tecniche di telecomunicazione: l'emissione o la ricezione elettrica, magnetica, ottica oppure elettromagnetica di altro tipo, di informazioni su linea o via radioonde (art. 3 lett. c LTC [3]); | ||||||
| diffusione: trasmissione di programmi mediante tecniche di telecomunicazione, destinata al pubblico in generale; | ||||||
| servizio di telecomunicazione: trasmissione di informazioni per conto di terzi mediante tecniche di telecomunicazione (art. 3 lett. b LTC); | ||||||
| servizio abbinato: un servizio di telecomunicazione che costituisce un'unità funzionale con un programma o che è necessario per poter utilizzare un programma; | ||||||
| preparazione tecnica: esercizio di servizi o procedimenti tecnici per la trasmissione, la multiplazione, la codificazione o la commercializzazione di programmi o per la loro selezione negli apparecchi di ricezione; | ||||||
| pubblicità: qualsiasi annuncio pubblico effettuato in un programma allo scopo di promuovere la conclusione di negozi giuridici riguardanti beni o servizi, sostenere una causa o un'idea o ottenere un altro effetto auspicato dall'inserzionista o dall'emittente stessa e diffuso a pagamento o mediante una controprestazione analoga o a scopo di autopromozione; | ||||||
| televendita: pubblicità che sollecita il pubblico a concludere immediatamente un negozio giuridico riguardante i beni o i servizi presentati; | ||||||
| trasmissione di televendita: trasmissione costituita unicamente da televendite e con una durata di almeno 15 minuti; | ||||||
| programma di televendita: programma composto esclusivamente di televendite e di altra pubblicità; | ||||||
| sponsorizzazione: partecipazione di una persona fisica o giuridica al finanziamento diretto o indiretto di una trasmissione nell'intento di promuovere il proprio nome, il proprio marchio commerciale o la propria immagine; | ||||||
| canone radiotelevisivo: il canone di cui all'articolo 68 capoverso 1. | ||||||
| [1] Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237). [2] RS 0.784.405 [3] RS 784.10 [4] Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237). | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 2 Definizioni |
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| Nella presente legge si intende per: | ||||||
| programma: una serie di trasmissioni offerte in continuità a determinati orari, trasmesse mediante tecniche di telecomunicazione e destinate al pubblico in generale; | ||||||
| trasmissione: una parte di programma che costituisce un'entità a sé stante dal profilo della forma e del contenuto; | ||||||
| trasmissione redazionale: ogni trasmissione che non sia pubblicità; | ||||||
| contenuto redazionale: una trasmissione redazionale figurante nel programma di un'emittente svizzera o un contributo ideato dalla redazione e inserito nell'ulteriore offerta editoriale della Società svizzera di radiotelevisione (SSR) (art. 25 cpv. 3 lett. b); | ||||||
| emittente: la persona fisica o giuridica responsabile dell'allestimento di trasmissioni o della composizione di un programma a partire da trasmissioni; | ||||||
| programma svizzero: un programma soggetto alla giurisdizione svizzera conformemente alle prescrizioni della Convenzione europea del 5 maggio 1989 [2] sulla televisione transfrontaliera. Queste prescrizioni si applicano per analogia anche ai programmi radiofonici; | ||||||
| trasmissione mediante tecniche di telecomunicazione: l'emissione o la ricezione elettrica, magnetica, ottica oppure elettromagnetica di altro tipo, di informazioni su linea o via radioonde (art. 3 lett. c LTC [3]); | ||||||
| diffusione: trasmissione di programmi mediante tecniche di telecomunicazione, destinata al pubblico in generale; | ||||||
| servizio di telecomunicazione: trasmissione di informazioni per conto di terzi mediante tecniche di telecomunicazione (art. 3 lett. b LTC); | ||||||
| servizio abbinato: un servizio di telecomunicazione che costituisce un'unità funzionale con un programma o che è necessario per poter utilizzare un programma; | ||||||
| preparazione tecnica: esercizio di servizi o procedimenti tecnici per la trasmissione, la multiplazione, la codificazione o la commercializzazione di programmi o per la loro selezione negli apparecchi di ricezione; | ||||||
| pubblicità: qualsiasi annuncio pubblico effettuato in un programma allo scopo di promuovere la conclusione di negozi giuridici riguardanti beni o servizi, sostenere una causa o un'idea o ottenere un altro effetto auspicato dall'inserzionista o dall'emittente stessa e diffuso a pagamento o mediante una controprestazione analoga o a scopo di autopromozione; | ||||||
| televendita: pubblicità che sollecita il pubblico a concludere immediatamente un negozio giuridico riguardante i beni o i servizi presentati; | ||||||
| trasmissione di televendita: trasmissione costituita unicamente da televendite e con una durata di almeno 15 minuti; | ||||||
| programma di televendita: programma composto esclusivamente di televendite e di altra pubblicità; | ||||||
| sponsorizzazione: partecipazione di una persona fisica o giuridica al finanziamento diretto o indiretto di una trasmissione nell'intento di promuovere il proprio nome, il proprio marchio commerciale o la propria immagine; | ||||||
| canone radiotelevisivo: il canone di cui all'articolo 68 capoverso 1. | ||||||
| [1] Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237). [2] RS 0.784.405 [3] RS 784.10 [4] Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237). | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 2 Definizioni |
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| Nella presente legge si intende per: | ||||||
| programma: una serie di trasmissioni offerte in continuità a determinati orari, trasmesse mediante tecniche di telecomunicazione e destinate al pubblico in generale; | ||||||
| trasmissione: una parte di programma che costituisce un'entità a sé stante dal profilo della forma e del contenuto; | ||||||
| trasmissione redazionale: ogni trasmissione che non sia pubblicità; | ||||||
| contenuto redazionale: una trasmissione redazionale figurante nel programma di un'emittente svizzera o un contributo ideato dalla redazione e inserito nell'ulteriore offerta editoriale della Società svizzera di radiotelevisione (SSR) (art. 25 cpv. 3 lett. b); | ||||||
| emittente: la persona fisica o giuridica responsabile dell'allestimento di trasmissioni o della composizione di un programma a partire da trasmissioni; | ||||||
| programma svizzero: un programma soggetto alla giurisdizione svizzera conformemente alle prescrizioni della Convenzione europea del 5 maggio 1989 [2] sulla televisione transfrontaliera. Queste prescrizioni si applicano per analogia anche ai programmi radiofonici; | ||||||
| trasmissione mediante tecniche di telecomunicazione: l'emissione o la ricezione elettrica, magnetica, ottica oppure elettromagnetica di altro tipo, di informazioni su linea o via radioonde (art. 3 lett. c LTC [3]); | ||||||
| diffusione: trasmissione di programmi mediante tecniche di telecomunicazione, destinata al pubblico in generale; | ||||||
| servizio di telecomunicazione: trasmissione di informazioni per conto di terzi mediante tecniche di telecomunicazione (art. 3 lett. b LTC); | ||||||
| servizio abbinato: un servizio di telecomunicazione che costituisce un'unità funzionale con un programma o che è necessario per poter utilizzare un programma; | ||||||
| preparazione tecnica: esercizio di servizi o procedimenti tecnici per la trasmissione, la multiplazione, la codificazione o la commercializzazione di programmi o per la loro selezione negli apparecchi di ricezione; | ||||||
| pubblicità: qualsiasi annuncio pubblico effettuato in un programma allo scopo di promuovere la conclusione di negozi giuridici riguardanti beni o servizi, sostenere una causa o un'idea o ottenere un altro effetto auspicato dall'inserzionista o dall'emittente stessa e diffuso a pagamento o mediante una controprestazione analoga o a scopo di autopromozione; | ||||||
| televendita: pubblicità che sollecita il pubblico a concludere immediatamente un negozio giuridico riguardante i beni o i servizi presentati; | ||||||
| trasmissione di televendita: trasmissione costituita unicamente da televendite e con una durata di almeno 15 minuti; | ||||||
| programma di televendita: programma composto esclusivamente di televendite e di altra pubblicità; | ||||||
| sponsorizzazione: partecipazione di una persona fisica o giuridica al finanziamento diretto o indiretto di una trasmissione nell'intento di promuovere il proprio nome, il proprio marchio commerciale o la propria immagine; | ||||||
| canone radiotelevisivo: il canone di cui all'articolo 68 capoverso 1. | ||||||
| [1] Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237). [2] RS 0.784.405 [3] RS 784.10 [4] Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237). | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 10 Divieti in materia di pubblicità |
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| È vietata la pubblicità per: | ||||||
| i prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche di cui all'articolo 3 lettere a e f della legge del 1° ottobre 2021 [2] sui prodotti del tabacco (LPTab), nonché gli oggetti che costituiscono un'unità funzionale con un prodotto del tabacco; | ||||||
| le bevande alcoliche che soggiacciono alla legge del 21 giugno 1932 [4] sull'alcool; il Consiglio federale dispone altre limitazioni intese a tutelare la salute e i giovani; | ||||||
| ... | ||||||
| i partiti politici, le persone che occupano cariche politiche o che si candidano a cariche politiche, nonché i temi oggetto di votazioni popolari; | ||||||
| le confessioni religiose e le istituzioni e le persone che le rappresentano. | ||||||
| Sono vietate: | ||||||
| la pubblicità per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 2000 [6] sugli agenti terapeutici; | ||||||
| le televendite per tutti gli agenti terapeutici e le cure mediche. | ||||||
| Sono vietate la pubblicità occulta e quella subliminale. | ||||||
| È vietata la pubblicità che: | ||||||
| offende le convinzioni religiose o politiche; | ||||||
| è fallace o sleale; | ||||||
| induce a un comportamento pregiudizievole per la salute, l'ambiente o la sicurezza personale. | ||||||
| A tutela della salute e della gioventù il Consiglio federale può vietare altre trasmissioni pubblicitarie. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 3 n. 1 della L del 1° ott. 2021 sui prodotti del tabacco, in vigore dal 1° ott. 2024 (RU 2024 457; FF 2019 837). [2] RS 818.32 [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2009, in vigore dal 1° feb. 2010 (RU 2010 371372; FF 2008 7853). [4] RS 680 [5] Abrogata dal n. I della LF del 25 set. 2009, con effetto dal 1° feb. 2010 (RU 2010 371372; FF 2008 7853). [6] RS 812.21 | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 10 Divieti in materia di pubblicità |
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| È vietata la pubblicità per: | ||||||
| i prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche di cui all'articolo 3 lettere a e f della legge del 1° ottobre 2021 [2] sui prodotti del tabacco (LPTab), nonché gli oggetti che costituiscono un'unità funzionale con un prodotto del tabacco; | ||||||
| le bevande alcoliche che soggiacciono alla legge del 21 giugno 1932 [4] sull'alcool; il Consiglio federale dispone altre limitazioni intese a tutelare la salute e i giovani; | ||||||
| ... | ||||||
| i partiti politici, le persone che occupano cariche politiche o che si candidano a cariche politiche, nonché i temi oggetto di votazioni popolari; | ||||||
| le confessioni religiose e le istituzioni e le persone che le rappresentano. | ||||||
| Sono vietate: | ||||||
| la pubblicità per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 2000 [6] sugli agenti terapeutici; | ||||||
| le televendite per tutti gli agenti terapeutici e le cure mediche. | ||||||
| Sono vietate la pubblicità occulta e quella subliminale. | ||||||
| È vietata la pubblicità che: | ||||||
| offende le convinzioni religiose o politiche; | ||||||
| è fallace o sleale; | ||||||
| induce a un comportamento pregiudizievole per la salute, l'ambiente o la sicurezza personale. | ||||||
| A tutela della salute e della gioventù il Consiglio federale può vietare altre trasmissioni pubblicitarie. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 3 n. 1 della L del 1° ott. 2021 sui prodotti del tabacco, in vigore dal 1° ott. 2024 (RU 2024 457; FF 2019 837). [2] RS 818.32 [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2009, in vigore dal 1° feb. 2010 (RU 2010 371372; FF 2008 7853). [4] RS 680 [5] Abrogata dal n. I della LF del 25 set. 2009, con effetto dal 1° feb. 2010 (RU 2010 371372; FF 2008 7853). [6] RS 812.21 | ||||||
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RS 784.401 ORTV Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) Art. 1 Offerte con una portata editoriale limitata - (art. 1 cpv. 2 LRTV) |
||||||
| Sono offerte che hanno una portata editoriale limitata le offerte che possono essere captate simultaneamente da meno di 1 000 apparecchi con una qualità corrispondente allo stato della tecnica. | ||||||
| Sono inoltre offerte con una portata editoriale limitata le offerte che: | ||||||
| si limitano alla riproduzione, a titolo oneroso o gratuito, senza trattamento redazionale, in particolare dei seguenti dati:segnali orari e dati metrologici sull'ambiente,immagini meteorologiche fisse o animate,numeri di chiamata d'emergenza,indicazioni relative ai servizi o alle manifestazioni dell'amministrazione pubblica,orari dei trasporti pubblici; e | ||||||
| segnali orari e dati metrologici sull'ambiente, | ||||||
| immagini meteorologiche fisse o animate, | ||||||
| numeri di chiamata d'emergenza, | ||||||
| indicazioni relative ai servizi o alle manifestazioni dell'amministrazione pubblica, | ||||||
| orari dei trasporti pubblici; e | ||||||
| non contengono né sponsorizzazioni né pubblicità, ad eccezione della pubblicità per propri prodotti e servizi. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5219). | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 10 Divieti in materia di pubblicità |
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| È vietata la pubblicità per: | ||||||
| i prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche di cui all'articolo 3 lettere a e f della legge del 1° ottobre 2021 [2] sui prodotti del tabacco (LPTab), nonché gli oggetti che costituiscono un'unità funzionale con un prodotto del tabacco; | ||||||
| le bevande alcoliche che soggiacciono alla legge del 21 giugno 1932 [4] sull'alcool; il Consiglio federale dispone altre limitazioni intese a tutelare la salute e i giovani; | ||||||
| ... | ||||||
| i partiti politici, le persone che occupano cariche politiche o che si candidano a cariche politiche, nonché i temi oggetto di votazioni popolari; | ||||||
| le confessioni religiose e le istituzioni e le persone che le rappresentano. | ||||||
| Sono vietate: | ||||||
| la pubblicità per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 2000 [6] sugli agenti terapeutici; | ||||||
| le televendite per tutti gli agenti terapeutici e le cure mediche. | ||||||
| Sono vietate la pubblicità occulta e quella subliminale. | ||||||
| È vietata la pubblicità che: | ||||||
| offende le convinzioni religiose o politiche; | ||||||
| è fallace o sleale; | ||||||
| induce a un comportamento pregiudizievole per la salute, l'ambiente o la sicurezza personale. | ||||||
| A tutela della salute e della gioventù il Consiglio federale può vietare altre trasmissioni pubblicitarie. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 3 n. 1 della L del 1° ott. 2021 sui prodotti del tabacco, in vigore dal 1° ott. 2024 (RU 2024 457; FF 2019 837). [2] RS 818.32 [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2009, in vigore dal 1° feb. 2010 (RU 2010 371372; FF 2008 7853). [4] RS 680 [5] Abrogata dal n. I della LF del 25 set. 2009, con effetto dal 1° feb. 2010 (RU 2010 371372; FF 2008 7853). [6] RS 812.21 | ||||||
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RS 784.401 ORTV Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) Art. 1 Offerte con una portata editoriale limitata - (art. 1 cpv. 2 LRTV) |
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| Sono offerte che hanno una portata editoriale limitata le offerte che possono essere captate simultaneamente da meno di 1 000 apparecchi con una qualità corrispondente allo stato della tecnica. | ||||||
| Sono inoltre offerte con una portata editoriale limitata le offerte che: | ||||||
| si limitano alla riproduzione, a titolo oneroso o gratuito, senza trattamento redazionale, in particolare dei seguenti dati:segnali orari e dati metrologici sull'ambiente,immagini meteorologiche fisse o animate,numeri di chiamata d'emergenza,indicazioni relative ai servizi o alle manifestazioni dell'amministrazione pubblica,orari dei trasporti pubblici; e | ||||||
| segnali orari e dati metrologici sull'ambiente, | ||||||
| immagini meteorologiche fisse o animate, | ||||||
| numeri di chiamata d'emergenza, | ||||||
| indicazioni relative ai servizi o alle manifestazioni dell'amministrazione pubblica, | ||||||
| orari dei trasporti pubblici; e | ||||||
| non contengono né sponsorizzazioni né pubblicità, ad eccezione della pubblicità per propri prodotti e servizi. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5219). | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 39 Zone di copertura |
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| Dopo aver consultato la Commissione federale delle comunicazioni, il Consiglio federale determina il numero e l'estensione delle zone di copertura per le quali sono rilasciate concessioni con partecipazione al canone, nonché le modalità di diffusione nella rispettiva zona. In tal ambito differenzia tra zone di copertura radiofonica e zone di copertura televisiva. | ||||||
| Le zone di copertura ai sensi dell'articolo 38 capoverso 1 lettera a devono essere stabilite in modo da: | ||||||
| costituire un'entità politica e geografica o presentare legami culturali o economici particolarmente stretti; e | ||||||
| disporre di possibilità di finanziamento sufficienti affinché le emittenti possano adempiere il loro mandato di prestazioni ricevendo una quota adeguata dei proventi del canone. | ||||||
| Possono essere previste eccezioni per programmi regionali diffusi almeno in due lingue nazionali in un'area di frontiera linguistica. | ||||||
| Il Consiglio federale verifica periodicamente, ma al più tardi ogni dieci anni, il numero e l'estensione delle zone di copertura. Il DATEC può effettuare adeguamenti minimi riguardanti l'estensione delle zone. | ||||||
| Prima di determinare le zone di copertura e prima di ogni modifica rilevante vengono sentiti in particolare i Cantoni e le emittenti concessionarie direttamente interessate. | ||||||
|
RS 784.401 ORTV Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) Art. 33 [1] Archivi della SSR - (art. 21 LRTV) |
||||||
| La SSR provvede a una conservazione durevole delle sue trasmissioni. | ||||||
| Rende accessibili al pubblico gli archivi delle sue trasmissioni in forma idonea per uso privato e per un utilizzo a scopo scientifico, rispettando i diritti di terzi. | ||||||
| In relazione ai compiti di cui ai capoversi 1 e 2, la SSR collabora con istituti specializzati nel settore del patrimonio audiovisivo allo scopo di garantire un'archiviazione e un accesso conformi agli standard riconosciuti a livello professionale. | ||||||
| Le spese della SSR sono considerate nel fabbisogno di cui all'articolo 68a capoverso 1 lettera a LRTV. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2151). | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 2 Definizioni |
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| Nella presente legge si intende per: | ||||||
| programma: una serie di trasmissioni offerte in continuità a determinati orari, trasmesse mediante tecniche di telecomunicazione e destinate al pubblico in generale; | ||||||
| trasmissione: una parte di programma che costituisce un'entità a sé stante dal profilo della forma e del contenuto; | ||||||
| trasmissione redazionale: ogni trasmissione che non sia pubblicità; | ||||||
| contenuto redazionale: una trasmissione redazionale figurante nel programma di un'emittente svizzera o un contributo ideato dalla redazione e inserito nell'ulteriore offerta editoriale della Società svizzera di radiotelevisione (SSR) (art. 25 cpv. 3 lett. b); | ||||||
| emittente: la persona fisica o giuridica responsabile dell'allestimento di trasmissioni o della composizione di un programma a partire da trasmissioni; | ||||||
| programma svizzero: un programma soggetto alla giurisdizione svizzera conformemente alle prescrizioni della Convenzione europea del 5 maggio 1989 [2] sulla televisione transfrontaliera. Queste prescrizioni si applicano per analogia anche ai programmi radiofonici; | ||||||
| trasmissione mediante tecniche di telecomunicazione: l'emissione o la ricezione elettrica, magnetica, ottica oppure elettromagnetica di altro tipo, di informazioni su linea o via radioonde (art. 3 lett. c LTC [3]); | ||||||
| diffusione: trasmissione di programmi mediante tecniche di telecomunicazione, destinata al pubblico in generale; | ||||||
| servizio di telecomunicazione: trasmissione di informazioni per conto di terzi mediante tecniche di telecomunicazione (art. 3 lett. b LTC); | ||||||
| servizio abbinato: un servizio di telecomunicazione che costituisce un'unità funzionale con un programma o che è necessario per poter utilizzare un programma; | ||||||
| preparazione tecnica: esercizio di servizi o procedimenti tecnici per la trasmissione, la multiplazione, la codificazione o la commercializzazione di programmi o per la loro selezione negli apparecchi di ricezione; | ||||||
| pubblicità: qualsiasi annuncio pubblico effettuato in un programma allo scopo di promuovere la conclusione di negozi giuridici riguardanti beni o servizi, sostenere una causa o un'idea o ottenere un altro effetto auspicato dall'inserzionista o dall'emittente stessa e diffuso a pagamento o mediante una controprestazione analoga o a scopo di autopromozione; | ||||||
| televendita: pubblicità che sollecita il pubblico a concludere immediatamente un negozio giuridico riguardante i beni o i servizi presentati; | ||||||
| trasmissione di televendita: trasmissione costituita unicamente da televendite e con una durata di almeno 15 minuti; | ||||||
| programma di televendita: programma composto esclusivamente di televendite e di altra pubblicità; | ||||||
| sponsorizzazione: partecipazione di una persona fisica o giuridica al finanziamento diretto o indiretto di una trasmissione nell'intento di promuovere il proprio nome, il proprio marchio commerciale o la propria immagine; | ||||||
| canone radiotelevisivo: il canone di cui all'articolo 68 capoverso 1. | ||||||
| [1] Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237). [2] RS 0.784.405 [3] RS 784.10 [4] Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237). | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 2 Definizioni |
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| Nella presente legge si intende per: | ||||||
| programma: una serie di trasmissioni offerte in continuità a determinati orari, trasmesse mediante tecniche di telecomunicazione e destinate al pubblico in generale; | ||||||
| trasmissione: una parte di programma che costituisce un'entità a sé stante dal profilo della forma e del contenuto; | ||||||
| trasmissione redazionale: ogni trasmissione che non sia pubblicità; | ||||||
| contenuto redazionale: una trasmissione redazionale figurante nel programma di un'emittente svizzera o un contributo ideato dalla redazione e inserito nell'ulteriore offerta editoriale della Società svizzera di radiotelevisione (SSR) (art. 25 cpv. 3 lett. b); | ||||||
| emittente: la persona fisica o giuridica responsabile dell'allestimento di trasmissioni o della composizione di un programma a partire da trasmissioni; | ||||||
| programma svizzero: un programma soggetto alla giurisdizione svizzera conformemente alle prescrizioni della Convenzione europea del 5 maggio 1989 [2] sulla televisione transfrontaliera. Queste prescrizioni si applicano per analogia anche ai programmi radiofonici; | ||||||
| trasmissione mediante tecniche di telecomunicazione: l'emissione o la ricezione elettrica, magnetica, ottica oppure elettromagnetica di altro tipo, di informazioni su linea o via radioonde (art. 3 lett. c LTC [3]); | ||||||
| diffusione: trasmissione di programmi mediante tecniche di telecomunicazione, destinata al pubblico in generale; | ||||||
| servizio di telecomunicazione: trasmissione di informazioni per conto di terzi mediante tecniche di telecomunicazione (art. 3 lett. b LTC); | ||||||
| servizio abbinato: un servizio di telecomunicazione che costituisce un'unità funzionale con un programma o che è necessario per poter utilizzare un programma; | ||||||
| preparazione tecnica: esercizio di servizi o procedimenti tecnici per la trasmissione, la multiplazione, la codificazione o la commercializzazione di programmi o per la loro selezione negli apparecchi di ricezione; | ||||||
| pubblicità: qualsiasi annuncio pubblico effettuato in un programma allo scopo di promuovere la conclusione di negozi giuridici riguardanti beni o servizi, sostenere una causa o un'idea o ottenere un altro effetto auspicato dall'inserzionista o dall'emittente stessa e diffuso a pagamento o mediante una controprestazione analoga o a scopo di autopromozione; | ||||||
| televendita: pubblicità che sollecita il pubblico a concludere immediatamente un negozio giuridico riguardante i beni o i servizi presentati; | ||||||
| trasmissione di televendita: trasmissione costituita unicamente da televendite e con una durata di almeno 15 minuti; | ||||||
| programma di televendita: programma composto esclusivamente di televendite e di altra pubblicità; | ||||||
| sponsorizzazione: partecipazione di una persona fisica o giuridica al finanziamento diretto o indiretto di una trasmissione nell'intento di promuovere il proprio nome, il proprio marchio commerciale o la propria immagine; | ||||||
| canone radiotelevisivo: il canone di cui all'articolo 68 capoverso 1. | ||||||
| [1] Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237). [2] RS 0.784.405 [3] RS 784.10 [4] Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237). | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 42 Sorveglianza finanziaria |
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| Il concessionario presenta ogni anno il consuntivo all'UFCOM. L'UFCOM verifica se i mezzi finanziari sono stati impiegati in modo razionale e conforme alle prescrizioni. In caso contrario, può ridurre le quote del canone attribuite a un concessionario o esigerne il rimborso. | ||||||
| L'UFCOM può anche esigere informazioni dal concessionario e dalle persone tenute a informare secondo l'articolo 17 capoverso 2 lettere a-c e svolgere verifiche finanziarie in loco. | ||||||
| Non sono autorizzati meri controlli d'opportunità. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 47 Adempimento del mandato di prestazioni |
||||||
| L'UFCOM verifica se il programma concessionato adempie il mandato di prestazioni. A tale scopo può avvalersi di servizi esterni specializzati o periti. | ||||||
| Se rileva considerevoli inadeguatezze, l'UFCOM prende provvedimenti. Può in particolare ridurre al massimo della metà il diritto alle quote del canone fintanto che le inadeguatezze non siano rimosse. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 47 Adempimento del mandato di prestazioni |
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| L'UFCOM verifica se il programma concessionato adempie il mandato di prestazioni. A tale scopo può avvalersi di servizi esterni specializzati o periti. | ||||||
| Se rileva considerevoli inadeguatezze, l'UFCOM prende provvedimenti. Può in particolare ridurre al massimo della metà il diritto alle quote del canone fintanto che le inadeguatezze non siano rimosse. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 39 Zone di copertura |
||||||
| Dopo aver consultato la Commissione federale delle comunicazioni, il Consiglio federale determina il numero e l'estensione delle zone di copertura per le quali sono rilasciate concessioni con partecipazione al canone, nonché le modalità di diffusione nella rispettiva zona. In tal ambito differenzia tra zone di copertura radiofonica e zone di copertura televisiva. | ||||||
| Le zone di copertura ai sensi dell'articolo 38 capoverso 1 lettera a devono essere stabilite in modo da: | ||||||
| costituire un'entità politica e geografica o presentare legami culturali o economici particolarmente stretti; e | ||||||
| disporre di possibilità di finanziamento sufficienti affinché le emittenti possano adempiere il loro mandato di prestazioni ricevendo una quota adeguata dei proventi del canone. | ||||||
| Possono essere previste eccezioni per programmi regionali diffusi almeno in due lingue nazionali in un'area di frontiera linguistica. | ||||||
| Il Consiglio federale verifica periodicamente, ma al più tardi ogni dieci anni, il numero e l'estensione delle zone di copertura. Il DATEC può effettuare adeguamenti minimi riguardanti l'estensione delle zone. | ||||||
| Prima di determinare le zone di copertura e prima di ogni modifica rilevante vengono sentiti in particolare i Cantoni e le emittenti concessionarie direttamente interessate. | ||||||
RTVV vorsieht, dass das Bundesamt bestimmt, welche Programme unter welchen Bedingungen zu verbreiten sind, ist diese Kompetenzordnung somit nicht an sich system- und gesetzeswidrig. Wären die PTT-Betriebe ein Kabelnetzkonzessionär des Bundes, wäre das Bundesamt ebenfalls befugt, die Verbreitung eines bestimmten Programms anzuordnen. Warum es hierzu von Gesetzes wegen entgegen der Regelung in Art. 108
RTVV nicht berechtigt sein soll, soweit die PTT-Betriebe ähnlich einem Kabelnetzkonzessionär Programme über den Telefonrundspruch im Sinne von Art. 2 Abs. 3
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 2 Definizioni |
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| Nella presente legge si intende per: | ||||||
| programma: una serie di trasmissioni offerte in continuità a determinati orari, trasmesse mediante tecniche di telecomunicazione e destinate al pubblico in generale; | ||||||
| trasmissione: una parte di programma che costituisce un'entità a sé stante dal profilo della forma e del contenuto; | ||||||
| trasmissione redazionale: ogni trasmissione che non sia pubblicità; | ||||||
| contenuto redazionale: una trasmissione redazionale figurante nel programma di un'emittente svizzera o un contributo ideato dalla redazione e inserito nell'ulteriore offerta editoriale della Società svizzera di radiotelevisione (SSR) (art. 25 cpv. 3 lett. b); | ||||||
| emittente: la persona fisica o giuridica responsabile dell'allestimento di trasmissioni o della composizione di un programma a partire da trasmissioni; | ||||||
| programma svizzero: un programma soggetto alla giurisdizione svizzera conformemente alle prescrizioni della Convenzione europea del 5 maggio 1989 [2] sulla televisione transfrontaliera. Queste prescrizioni si applicano per analogia anche ai programmi radiofonici; | ||||||
| trasmissione mediante tecniche di telecomunicazione: l'emissione o la ricezione elettrica, magnetica, ottica oppure elettromagnetica di altro tipo, di informazioni su linea o via radioonde (art. 3 lett. c LTC [3]); | ||||||
| diffusione: trasmissione di programmi mediante tecniche di telecomunicazione, destinata al pubblico in generale; | ||||||
| servizio di telecomunicazione: trasmissione di informazioni per conto di terzi mediante tecniche di telecomunicazione (art. 3 lett. b LTC); | ||||||
| servizio abbinato: un servizio di telecomunicazione che costituisce un'unità funzionale con un programma o che è necessario per poter utilizzare un programma; | ||||||
| preparazione tecnica: esercizio di servizi o procedimenti tecnici per la trasmissione, la multiplazione, la codificazione o la commercializzazione di programmi o per la loro selezione negli apparecchi di ricezione; | ||||||
| pubblicità: qualsiasi annuncio pubblico effettuato in un programma allo scopo di promuovere la conclusione di negozi giuridici riguardanti beni o servizi, sostenere una causa o un'idea o ottenere un altro effetto auspicato dall'inserzionista o dall'emittente stessa e diffuso a pagamento o mediante una controprestazione analoga o a scopo di autopromozione; | ||||||
| televendita: pubblicità che sollecita il pubblico a concludere immediatamente un negozio giuridico riguardante i beni o i servizi presentati; | ||||||
| trasmissione di televendita: trasmissione costituita unicamente da televendite e con una durata di almeno 15 minuti; | ||||||
| programma di televendita: programma composto esclusivamente di televendite e di altra pubblicità; | ||||||
| sponsorizzazione: partecipazione di una persona fisica o giuridica al finanziamento diretto o indiretto di una trasmissione nell'intento di promuovere il proprio nome, il proprio marchio commerciale o la propria immagine; | ||||||
| canone radiotelevisivo: il canone di cui all'articolo 68 capoverso 1. | ||||||
| [1] Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237). [2] RS 0.784.405 [3] RS 784.10 [4] Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237). | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 47 Adempimento del mandato di prestazioni |
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| L'UFCOM verifica se il programma concessionato adempie il mandato di prestazioni. A tale scopo può avvalersi di servizi esterni specializzati o periti. | ||||||
| Se rileva considerevoli inadeguatezze, l'UFCOM prende provvedimenti. Può in particolare ridurre al massimo della metà il diritto alle quote del canone fintanto che le inadeguatezze non siano rimosse. | ||||||
RTVV ergibt sich - entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin - auch nicht aus dem Gebot, dass die Programmkonzession jeweils "die Art der Verbreitung und die Verbreitungseinrichtungen" festzulegen hat (Art. 2 Abs. 1 lit. d
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RS 784.401 ORTV Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) Art. 2 Obbligo di notificazione - (art. 3 lett. a LRTV) |
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| Le emittenti sottoposte all'obbligo di notificazione devono fornire all'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM [1]) in particolare le seguenti indicazioni: | ||||||
| il nome del programma e le linee generali del suo contenuto; | ||||||
| il nome del responsabile redazionale; | ||||||
| il domicilio o la sede dell'emittente; | ||||||
| indicazioni che permettono al pubblico di prendere rapidamente e facilmente contatto con l'emittente, in particolare l'indirizzo di posta elettronica e l'indirizzo del sito Internet; | ||||||
| le modalità e la zona della diffusione tecnica; | ||||||
| l'identità e le quote del capitale e dei diritti di voto degli azionisti e di altri soci che detengono almeno un terzo del capitale o dei diritti di voto, nonché le loro partecipazioni di almeno un terzo in altre aziende mediatiche; | ||||||
| l'identità dei membri del consiglio di amministrazione e della direzione; | ||||||
| le partecipazioni detenute dall'emittente in altre aziende di almeno un terzo del capitale o dei diritti di voto e le partecipazioni detenute da tali aziende di almeno un terzo in altre aziende mediatiche; | ||||||
| la collaborazione con terzi in materia di programmi; | ||||||
| l'effettivo del personale; | ||||||
| il momento in cui hanno iniziato l'emittenza del programma. | ||||||
| Per l'emittenza di un programma di una durata di 30 giorni al massimo, l'obbligo di notificazione è limitato alle indicazioni di cui al capoverso 1 lettere a-e. | ||||||
| L'UFCOM può pubblicare le indicazioni notificate. | ||||||
| Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC [3]) stabilisce quali modifiche della fattispecie sottoposta all'obbligo di notificazione devono essere comunicate all'UFCOM ed entro quale termine. | ||||||
| [1] Nuova espr. giusta la cifra I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 965). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. [2] Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 3667). [3] Nuova espr. giusta la cifra I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 965). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 2 Definizioni |
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| Nella presente legge si intende per: | ||||||
| programma: una serie di trasmissioni offerte in continuità a determinati orari, trasmesse mediante tecniche di telecomunicazione e destinate al pubblico in generale; | ||||||
| trasmissione: una parte di programma che costituisce un'entità a sé stante dal profilo della forma e del contenuto; | ||||||
| trasmissione redazionale: ogni trasmissione che non sia pubblicità; | ||||||
| contenuto redazionale: una trasmissione redazionale figurante nel programma di un'emittente svizzera o un contributo ideato dalla redazione e inserito nell'ulteriore offerta editoriale della Società svizzera di radiotelevisione (SSR) (art. 25 cpv. 3 lett. b); | ||||||
| emittente: la persona fisica o giuridica responsabile dell'allestimento di trasmissioni o della composizione di un programma a partire da trasmissioni; | ||||||
| programma svizzero: un programma soggetto alla giurisdizione svizzera conformemente alle prescrizioni della Convenzione europea del 5 maggio 1989 [2] sulla televisione transfrontaliera. Queste prescrizioni si applicano per analogia anche ai programmi radiofonici; | ||||||
| trasmissione mediante tecniche di telecomunicazione: l'emissione o la ricezione elettrica, magnetica, ottica oppure elettromagnetica di altro tipo, di informazioni su linea o via radioonde (art. 3 lett. c LTC [3]); | ||||||
| diffusione: trasmissione di programmi mediante tecniche di telecomunicazione, destinata al pubblico in generale; | ||||||
| servizio di telecomunicazione: trasmissione di informazioni per conto di terzi mediante tecniche di telecomunicazione (art. 3 lett. b LTC); | ||||||
| servizio abbinato: un servizio di telecomunicazione che costituisce un'unità funzionale con un programma o che è necessario per poter utilizzare un programma; | ||||||
| preparazione tecnica: esercizio di servizi o procedimenti tecnici per la trasmissione, la multiplazione, la codificazione o la commercializzazione di programmi o per la loro selezione negli apparecchi di ricezione; | ||||||
| pubblicità: qualsiasi annuncio pubblico effettuato in un programma allo scopo di promuovere la conclusione di negozi giuridici riguardanti beni o servizi, sostenere una causa o un'idea o ottenere un altro effetto auspicato dall'inserzionista o dall'emittente stessa e diffuso a pagamento o mediante una controprestazione analoga o a scopo di autopromozione; | ||||||
| televendita: pubblicità che sollecita il pubblico a concludere immediatamente un negozio giuridico riguardante i beni o i servizi presentati; | ||||||
| trasmissione di televendita: trasmissione costituita unicamente da televendite e con una durata di almeno 15 minuti; | ||||||
| programma di televendita: programma composto esclusivamente di televendite e di altra pubblicità; | ||||||
| sponsorizzazione: partecipazione di una persona fisica o giuridica al finanziamento diretto o indiretto di una trasmissione nell'intento di promuovere il proprio nome, il proprio marchio commerciale o la propria immagine; | ||||||
| canone radiotelevisivo: il canone di cui all'articolo 68 capoverso 1. | ||||||
| [1] Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237). [2] RS 0.784.405 [3] RS 784.10 [4] Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237). | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 108 Piani delle reti emittenti |
||||||
| Il Consiglio federale può prorogare le istruzioni per la pianificazione delle reti emittenti secondo l'articolo 8 capoverso 1 LRTV 1991 [1] per al massimo cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente legge o dopo aver sentito la Commissione delle comunicazioni. | ||||||
| [1] [RU 1992 601, 1993 3354, 1997 2187all. n. 4, 2000 1891n. VIII 2, 2001 2790all. n. 2,2002 1904art. 36 n. 2, 2004 297n. I 3 1633n. I 9 4929art. 21 n. 3, 2006 1039art. 2] | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali |
||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. | ||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. | ||||||
| Esse devono essere proporzionate allo scopo. | ||||||
| I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali |
||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. | ||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. | ||||||
| Esse devono essere proporzionate allo scopo. | ||||||
| I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 1 Campo d'applicazione |
||||||
| La presente legge disciplina l'emittenza, la preparazione tecnica, la trasmissione e la ricezione di programmi radiotelevisivi (programmi). Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, la trasmissione di programmi mediante tecniche di telecomunicazione è retta dalla legge del 30 aprile 1997 [1] sulle telecomunicazioni (LTC). | ||||||
| La presente legge non è applicabile alle offerte che hanno una portata editoriale limitata. Il Consiglio federale definisce i criteri. | ||||||
| [1] RS 784.10 | ||||||
RTVV Kenntnis; der Bundesrat übertrug ihr den Programmdienst für den Telefonrundspruch nach Treu und Glauben deshalb nur im Rahmen der von ihm in der Radio- und Fernsehverordnung beschlossenen Schranken und Zuständigkeitsordnungen, an die auch er im Einzelfall gebunden ist. Der Zusatz "bis auf weiteres" in Art. 20 Abs. 2 SRG-Konzession 1992 behält zudem eine zukünftige Aufhebung des Telefonrundspruchs vor. Der entsprechende Programmdienst steht der Beschwerdeführerin somit nur insoweit zu, als das Bundesamt für Kommunikation nicht die PTT-Betriebe als Verbreiterin anweist, anderen schweizerischen Veranstaltern ebenfalls einen Zugang zu ermöglichen. Eine andere Auslegung von Art. 20 Abs. 2 SRG-Konzession 1992 beraubte Art. 108 Abs. 2
RTVV jeglichen Inhalts und widerspräche Sinn und Zweck des Radio- und Fernsehgesetzes, das vorab auf lokaler und regionaler Ebene vom bisherigen SRG-Monopol abrückt und eine Mehrzahl von Veranstaltern zulässt (vgl. BBl 1987 III 690). Die Hinweise der Beschwerdeführerin auf ihre eigene Auffassung in den Konzessionsverhandlungen und in ihrer Stellungnahme zum Verordnungsentwurf vermögen dieses gestützt auf das Vertrauensprinzip gebotene Verständnis von Art. 20 Abs. 2 der SRG-Konzession 1992 nicht in Frage zu stellen. Die SRG-Konzession 1987 wurde vom Bund gerade gekündigt, um der neuen Radio- und Fernsehgesetzgebung Rechnung tragen zu können; die konzessionsrechtlichen Bestimmungen sind deshalb auch bezüglich des Telefonrundspruchs vor diesem Hintergrund zu sehen. Bei der Frage, auf welches Programm im Sendegebiet von Radio Piz Corvatsch allenfalls zu verzichten ist, was nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bildet, wird dem vom Gesetzgeber in Art. 28 Abs. 2
|
RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 28 Offerta editoriale destinata all'estero |
||||||
| Il Consiglio federale conclude periodicamente un accordo con la SSR sull'estensione dell'offerta editoriale destinata all'estero conformemente all'articolo 24 capoverso 1 lettera c e sui relativi costi. | ||||||
| In situazioni di crisi può concludere con la SSR speciali mandati di prestazioni a breve termine per contribuire alla comprensione tra i popoli. | ||||||
| La Confederazione rimborsa alla SSR almeno la metà dei costi per le prestazioni di cui al capoverso 1 ed i costi integrali per le prestazioni di cui al capoverso 2. | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 14 Disposizioni speciali per la SSR |
||||||
| Nei programmi radiofonici della SSR la pubblicità è vietata. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per l'autopromozione della SSR. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Il Consiglio federale può limitare interamente o in parte la pubblicità e le sponsorizzazioni nei programmi radiofonici e televisivi della SSR e nell'ulteriore offerta editoriale, necessaria per adempiere il suo mandato di programma e finanziata mediante i proventi del canone (art. 25 cpv. 3 lett. b). | ||||||
| [1] Abrogato dal n. I della LF del 25 set. 2009, con effetto dal 1° feb. 2010 (RU 2010 371372; FF 2008 7853). | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 15 Notificazione dei proventi derivanti da pubblicità e sponsorizzazioni |
||||||
| Le emittenti di programmi svizzeri concessionarie devono notificare all'UFCOM [1] i proventi lordi derivanti da pubblicità e sponsorizzazioni. | ||||||
| [1] Nuova espr. giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
RTVV - übertragene Recht, "bis auf weiteres" den Programmdienst des Telefonrundspruchs zu betreiben, nicht beeinträchtigt wird, solange das Bundesamt den Kernbereich der Konzession wahrt und Aufschaltanordnungen restriktiv und im Sinne des Radio- und Fernsehgesetzes verfügt. Bei der Entwicklung einer einheitlichen Praxis werden Bundesamt und Departement zu berücksichtigen haben, dass der Betreiber eines Kabelnetzes nach Art. 47
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 47 Adempimento del mandato di prestazioni |
||||||
| L'UFCOM verifica se il programma concessionato adempie il mandato di prestazioni. A tale scopo può avvalersi di servizi esterni specializzati o periti. | ||||||
| Se rileva considerevoli inadeguatezze, l'UFCOM prende provvedimenti. Può in particolare ridurre al massimo della metà il diritto alle quote del canone fintanto che le inadeguatezze non siano rimosse. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) Art. 39 Zone di copertura |
||||||
| Dopo aver consultato la Commissione federale delle comunicazioni, il Consiglio federale determina il numero e l'estensione delle zone di copertura per le quali sono rilasciate concessioni con partecipazione al canone, nonché le modalità di diffusione nella rispettiva zona. In tal ambito differenzia tra zone di copertura radiofonica e zone di copertura televisiva. | ||||||
| Le zone di copertura ai sensi dell'articolo 38 capoverso 1 lettera a devono essere stabilite in modo da: | ||||||
| costituire un'entità politica e geografica o presentare legami culturali o economici particolarmente stretti; e | ||||||
| disporre di possibilità di finanziamento sufficienti affinché le emittenti possano adempiere il loro mandato di prestazioni ricevendo una quota adeguata dei proventi del canone. | ||||||
| Possono essere previste eccezioni per programmi regionali diffusi almeno in due lingue nazionali in un'area di frontiera linguistica. | ||||||
| Il Consiglio federale verifica periodicamente, ma al più tardi ogni dieci anni, il numero e l'estensione delle zone di copertura. Il DATEC può effettuare adeguamenti minimi riguardanti l'estensione delle zone. | ||||||
| Prima di determinare le zone di copertura e prima di ogni modifica rilevante vengono sentiti in particolare i Cantoni e le emittenti concessionarie direttamente interessate. | ||||||