SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 82 Procedura - 1 La parte che intende proporre azione di chiamata in causa deve farne istanza nell'ambito della risposta alla petizione o nell'ambito della replica nel processo principale. Le conclusioni ch'essa si propone di opporre al terzo denunciato devono essere indicate e succintamente motivate. Non devono essere quantificate se riguardano la prestazione ch'essa sarebbe condannata a fornire nel processo principale.54 |
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1 | La parte che intende proporre azione di chiamata in causa deve farne istanza nell'ambito della risposta alla petizione o nell'ambito della replica nel processo principale. Le conclusioni ch'essa si propone di opporre al terzo denunciato devono essere indicate e succintamente motivate. Non devono essere quantificate se riguardano la prestazione ch'essa sarebbe condannata a fornire nel processo principale.54 |
2 | Il giudice dà alla controparte e al terzo denunciato l'opportunità di presentare le proprie osservazioni. |
3 | Se l'azione di chiamata in causa è ammessa, il giudice determina il momento e l'estensione del pertinente scambio di scritti; è fatto salvo l'articolo 125. |
4 | La decisione circa l'ammissibilità dell'azione è impugnabile mediante reclamo. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 82 Procedura - 1 La parte che intende proporre azione di chiamata in causa deve farne istanza nell'ambito della risposta alla petizione o nell'ambito della replica nel processo principale. Le conclusioni ch'essa si propone di opporre al terzo denunciato devono essere indicate e succintamente motivate. Non devono essere quantificate se riguardano la prestazione ch'essa sarebbe condannata a fornire nel processo principale.54 |
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1 | La parte che intende proporre azione di chiamata in causa deve farne istanza nell'ambito della risposta alla petizione o nell'ambito della replica nel processo principale. Le conclusioni ch'essa si propone di opporre al terzo denunciato devono essere indicate e succintamente motivate. Non devono essere quantificate se riguardano la prestazione ch'essa sarebbe condannata a fornire nel processo principale.54 |
2 | Il giudice dà alla controparte e al terzo denunciato l'opportunità di presentare le proprie osservazioni. |
3 | Se l'azione di chiamata in causa è ammessa, il giudice determina il momento e l'estensione del pertinente scambio di scritti; è fatto salvo l'articolo 125. |
4 | La decisione circa l'ammissibilità dell'azione è impugnabile mediante reclamo. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 82 Procedura - 1 La parte che intende proporre azione di chiamata in causa deve farne istanza nell'ambito della risposta alla petizione o nell'ambito della replica nel processo principale. Le conclusioni ch'essa si propone di opporre al terzo denunciato devono essere indicate e succintamente motivate. Non devono essere quantificate se riguardano la prestazione ch'essa sarebbe condannata a fornire nel processo principale.54 |
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1 | La parte che intende proporre azione di chiamata in causa deve farne istanza nell'ambito della risposta alla petizione o nell'ambito della replica nel processo principale. Le conclusioni ch'essa si propone di opporre al terzo denunciato devono essere indicate e succintamente motivate. Non devono essere quantificate se riguardano la prestazione ch'essa sarebbe condannata a fornire nel processo principale.54 |
2 | Il giudice dà alla controparte e al terzo denunciato l'opportunità di presentare le proprie osservazioni. |
3 | Se l'azione di chiamata in causa è ammessa, il giudice determina il momento e l'estensione del pertinente scambio di scritti; è fatto salvo l'articolo 125. |
4 | La decisione circa l'ammissibilità dell'azione è impugnabile mediante reclamo. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 82 Procedura - 1 La parte che intende proporre azione di chiamata in causa deve farne istanza nell'ambito della risposta alla petizione o nell'ambito della replica nel processo principale. Le conclusioni ch'essa si propone di opporre al terzo denunciato devono essere indicate e succintamente motivate. Non devono essere quantificate se riguardano la prestazione ch'essa sarebbe condannata a fornire nel processo principale.54 |
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1 | La parte che intende proporre azione di chiamata in causa deve farne istanza nell'ambito della risposta alla petizione o nell'ambito della replica nel processo principale. Le conclusioni ch'essa si propone di opporre al terzo denunciato devono essere indicate e succintamente motivate. Non devono essere quantificate se riguardano la prestazione ch'essa sarebbe condannata a fornire nel processo principale.54 |
2 | Il giudice dà alla controparte e al terzo denunciato l'opportunità di presentare le proprie osservazioni. |
3 | Se l'azione di chiamata in causa è ammessa, il giudice determina il momento e l'estensione del pertinente scambio di scritti; è fatto salvo l'articolo 125. |
4 | La decisione circa l'ammissibilità dell'azione è impugnabile mediante reclamo. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 82 Procedura - 1 La parte che intende proporre azione di chiamata in causa deve farne istanza nell'ambito della risposta alla petizione o nell'ambito della replica nel processo principale. Le conclusioni ch'essa si propone di opporre al terzo denunciato devono essere indicate e succintamente motivate. Non devono essere quantificate se riguardano la prestazione ch'essa sarebbe condannata a fornire nel processo principale.54 |
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1 | La parte che intende proporre azione di chiamata in causa deve farne istanza nell'ambito della risposta alla petizione o nell'ambito della replica nel processo principale. Le conclusioni ch'essa si propone di opporre al terzo denunciato devono essere indicate e succintamente motivate. Non devono essere quantificate se riguardano la prestazione ch'essa sarebbe condannata a fornire nel processo principale.54 |
2 | Il giudice dà alla controparte e al terzo denunciato l'opportunità di presentare le proprie osservazioni. |
3 | Se l'azione di chiamata in causa è ammessa, il giudice determina il momento e l'estensione del pertinente scambio di scritti; è fatto salvo l'articolo 125. |
4 | La decisione circa l'ammissibilità dell'azione è impugnabile mediante reclamo. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 82 Procedura - 1 La parte che intende proporre azione di chiamata in causa deve farne istanza nell'ambito della risposta alla petizione o nell'ambito della replica nel processo principale. Le conclusioni ch'essa si propone di opporre al terzo denunciato devono essere indicate e succintamente motivate. Non devono essere quantificate se riguardano la prestazione ch'essa sarebbe condannata a fornire nel processo principale.54 |
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1 | La parte che intende proporre azione di chiamata in causa deve farne istanza nell'ambito della risposta alla petizione o nell'ambito della replica nel processo principale. Le conclusioni ch'essa si propone di opporre al terzo denunciato devono essere indicate e succintamente motivate. Non devono essere quantificate se riguardano la prestazione ch'essa sarebbe condannata a fornire nel processo principale.54 |
2 | Il giudice dà alla controparte e al terzo denunciato l'opportunità di presentare le proprie osservazioni. |
3 | Se l'azione di chiamata in causa è ammessa, il giudice determina il momento e l'estensione del pertinente scambio di scritti; è fatto salvo l'articolo 125. |
4 | La decisione circa l'ammissibilità dell'azione è impugnabile mediante reclamo. |