SR 817.022.16 Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID) OID Art. 13 - 1 Sulle derrate alimentari deve essere indicato il termine minimo di conservazione. |
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1 | Sulle derrate alimentari deve essere indicato il termine minimo di conservazione. |
2 | Nel caso di derrate alimentari che deperiscono molto facilmente dal punto di vista microbiologico e che dopo breve tempo possono rappresentare un pericolo diretto per la salute umana deve essere indicata la data di scadenza anziché il termine minimo di conservazione.28 |
3 | I dettagli concernenti l'indicazione della data, le eccezioni concernenti l'obbligo di datazione e l'indicazione della data di congelamento sono disciplinati nell'allegato 8. |
SR 817.022.16 Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID) OID Art. 13 - 1 Sulle derrate alimentari deve essere indicato il termine minimo di conservazione. |
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1 | Sulle derrate alimentari deve essere indicato il termine minimo di conservazione. |
2 | Nel caso di derrate alimentari che deperiscono molto facilmente dal punto di vista microbiologico e che dopo breve tempo possono rappresentare un pericolo diretto per la salute umana deve essere indicata la data di scadenza anziché il termine minimo di conservazione.28 |
3 | I dettagli concernenti l'indicazione della data, le eccezioni concernenti l'obbligo di datazione e l'indicazione della data di congelamento sono disciplinati nell'allegato 8. |
SR 817.022.16 Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID) OID Art. 14 - 1 Qualora le derrate alimentari richiedano determinate condizioni di conservazione o di utilizzo, queste ultime devono essere indicate. |
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1 | Qualora le derrate alimentari richiedano determinate condizioni di conservazione o di utilizzo, queste ultime devono essere indicate. |
2 | Per consentire una conservazione o un utilizzo adeguato delle derrate alimentari dopo l'apertura della confezione, devono essere indicate, se del caso, le condizioni di conservazione o il periodo di consumo. |
3 | Le derrate alimentari di cui all'articolo 13 capoverso 2 devono recare un'indicazione sulla temperatura di conservazione. |
4 | Per le derrate alimentari surgelate le indicazioni di cui al capoverso 1 devono essere completate da: |
a | una menzione quale «alimento congelato», «congelato» o «surgelato»; |
b | indicazioni sul trattamento del prodotto dopo lo scongelamento; |
c | una menzione quale «non ricongelare dopo lo scongelamento». |
5 | La temperatura di conservazione può essere indicata all'interno di un pittogramma integrato da un dato numerico. |
SR 817.022.16 Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID) OID Art. 14 - 1 Qualora le derrate alimentari richiedano determinate condizioni di conservazione o di utilizzo, queste ultime devono essere indicate. |
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1 | Qualora le derrate alimentari richiedano determinate condizioni di conservazione o di utilizzo, queste ultime devono essere indicate. |
2 | Per consentire una conservazione o un utilizzo adeguato delle derrate alimentari dopo l'apertura della confezione, devono essere indicate, se del caso, le condizioni di conservazione o il periodo di consumo. |
3 | Le derrate alimentari di cui all'articolo 13 capoverso 2 devono recare un'indicazione sulla temperatura di conservazione. |
4 | Per le derrate alimentari surgelate le indicazioni di cui al capoverso 1 devono essere completate da: |
a | una menzione quale «alimento congelato», «congelato» o «surgelato»; |
b | indicazioni sul trattamento del prodotto dopo lo scongelamento; |
c | una menzione quale «non ricongelare dopo lo scongelamento». |
5 | La temperatura di conservazione può essere indicata all'interno di un pittogramma integrato da un dato numerico. |
SR 817.022.16 Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID) OID Art. 14 - 1 Qualora le derrate alimentari richiedano determinate condizioni di conservazione o di utilizzo, queste ultime devono essere indicate. |
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1 | Qualora le derrate alimentari richiedano determinate condizioni di conservazione o di utilizzo, queste ultime devono essere indicate. |
2 | Per consentire una conservazione o un utilizzo adeguato delle derrate alimentari dopo l'apertura della confezione, devono essere indicate, se del caso, le condizioni di conservazione o il periodo di consumo. |
3 | Le derrate alimentari di cui all'articolo 13 capoverso 2 devono recare un'indicazione sulla temperatura di conservazione. |
4 | Per le derrate alimentari surgelate le indicazioni di cui al capoverso 1 devono essere completate da: |
a | una menzione quale «alimento congelato», «congelato» o «surgelato»; |
b | indicazioni sul trattamento del prodotto dopo lo scongelamento; |
c | una menzione quale «non ricongelare dopo lo scongelamento». |
5 | La temperatura di conservazione può essere indicata all'interno di un pittogramma integrato da un dato numerico. |
SR 817.022.16 Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID) OID Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione - 1 La presente ordinanza stabilisce i principi e i requisiti riguardanti le informazioni sulle derrate alimentari e regola in particolare la caratterizzazione al momento della consegna ai consumatori e la pubblicità delle stesse. |
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1 | La presente ordinanza stabilisce i principi e i requisiti riguardanti le informazioni sulle derrate alimentari e regola in particolare la caratterizzazione al momento della consegna ai consumatori e la pubblicità delle stesse. |
2 | Sono fatti salvi gli obblighi di informazione stabiliti nelle ordinanze specifiche dei prodotti della legislazione sulle derrate alimentari. |
SR 817.022.16 Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID) OID Art. 8 Indicazioni necessarie e ordine - 1 L'elenco degli ingredienti deve essere preceduto da un titolo o una definizione appropriata che contenga la parola «ingredienti». |
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1 | L'elenco degli ingredienti deve essere preceduto da un titolo o una definizione appropriata che contenga la parola «ingredienti». |
2 | Tutti gli ingredienti devono essere indicati con la relativa denominazione specifica in ordine quantitativo decrescente. Determinante è la parte in massa al momento della trasformazione. |
3 | Gli ingredienti presenti sotto forma di nanomateriali ingegnerizzati devono recare tra parentesi la menzione «nano». |
4 | Nel caso di derrate alimentari recanti un'indicazione sulla salute in merito all'aggiunta di microorganismi, questi ultimi devono essere menzionati nell'elenco degli ingredienti con la specifica nomenclatura scientifica. |
5 | I dettagli concernenti l'indicazione e la denominazione degli ingredienti sono disciplinati nell'allegato 5. |
SR 817.022.16 Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID) OID Art. 14 - 1 Qualora le derrate alimentari richiedano determinate condizioni di conservazione o di utilizzo, queste ultime devono essere indicate. |
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1 | Qualora le derrate alimentari richiedano determinate condizioni di conservazione o di utilizzo, queste ultime devono essere indicate. |
2 | Per consentire una conservazione o un utilizzo adeguato delle derrate alimentari dopo l'apertura della confezione, devono essere indicate, se del caso, le condizioni di conservazione o il periodo di consumo. |
3 | Le derrate alimentari di cui all'articolo 13 capoverso 2 devono recare un'indicazione sulla temperatura di conservazione. |
4 | Per le derrate alimentari surgelate le indicazioni di cui al capoverso 1 devono essere completate da: |
a | una menzione quale «alimento congelato», «congelato» o «surgelato»; |
b | indicazioni sul trattamento del prodotto dopo lo scongelamento; |
c | una menzione quale «non ricongelare dopo lo scongelamento». |
5 | La temperatura di conservazione può essere indicata all'interno di un pittogramma integrato da un dato numerico. |
SR 817.022.16 Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID) OID Art. 18 - 1 Se il tenore alcolico delle bevande è superiore all'1,2 per cento in volume deve essere indicato in «% vol.». |
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1 | Se il tenore alcolico delle bevande è superiore all'1,2 per cento in volume deve essere indicato in «% vol.». |
2 | Il tenore alcolico effettivo può avere un margine di tolleranza massimo e minimo dei seguenti valori: |
a | 0,8 per cento in volume per: |
a1 | i prodotti vitivinicoli a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta immagazzinati in bottiglie per oltre tre anni, |
a2 | i vini spumanti, |
a3 | i vini spumanti di qualità, |
a4 | i vini spumanti gassificati, |
a5 | i vini frizzanti, |
a6 | i vini frizzanti gassificati, |
a7 | i vini liquorosi; |
a8 | i vini di uve stramature; |
b | 1,0 per cento in volume per: |
b1 | la birra con un tenore alcolico di oltre il 5,5 per cento in volume, |
b2 | per le bevande frizzanti ottenute dall'uva, |
b3 | il sidro, |
b4 | il sidro di pere, |
b5 | i vini di frutta e altri prodotti fermentati simili derivati da frutta diversa dall'uva, eventualmente frizzanti o spumanti, |
b6 | l'idromele; |
c | 1,5 per cento in volume per le bevande contenenti frutta o parte di piante in macerazione; |
d | 0,5 per cento in volume per tutte le altre bevande alcoliche con un tenore alcolico di oltre l'1,2 per cento in volume. |
3 | La determinazione del tenore alcolico è disciplinata nell'ordinanza del 15 febbraio 200638 sugli strumenti di misurazione e dalle disposizioni su di essa basate, emanate dal Dipartimento federale di giustizia e polizia. |
SR 817.022.16 Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID) OID Art. 45 Disposizioni transitorie - I prodotti con marchi commerciali o nomi di produttori esistenti prima del 1° gennaio 2005, che non soddisfano i requisiti in materia di indicazioni nutrizionali e sulla salute di cui agli articoli 29-35 della presente ordinanza, possono essere immessi sul mercato ancora fino al 19 gennaio 2022 secondo il diritto concernente i marchi commerciali o i nomi di produttori in vigore prima del 7 marzo 2008. Dopo il 19 gennaio 2022 tali prodotti possono essere venduti ai consumatori secondo il diritto anteriore fino a esaurimento delle scorte. |
SR 817.022.16 Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID) OID Art. 45 Disposizioni transitorie - I prodotti con marchi commerciali o nomi di produttori esistenti prima del 1° gennaio 2005, che non soddisfano i requisiti in materia di indicazioni nutrizionali e sulla salute di cui agli articoli 29-35 della presente ordinanza, possono essere immessi sul mercato ancora fino al 19 gennaio 2022 secondo il diritto concernente i marchi commerciali o i nomi di produttori in vigore prima del 7 marzo 2008. Dopo il 19 gennaio 2022 tali prodotti possono essere venduti ai consumatori secondo il diritto anteriore fino a esaurimento delle scorte. |
SR 817.022.16 Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID) OID Art. 5 Derrate alimentari immesse sfuse sul mercato - 1 Per le derrate alimentari immesse sfuse sul mercato si applicano per le informazioni secondo l'articolo 39 capoversi 1 e 2 ODerr le disposizioni seguenti: |
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1 | Per le derrate alimentari immesse sfuse sul mercato si applicano per le informazioni secondo l'articolo 39 capoversi 1 e 2 ODerr le disposizioni seguenti: |
a | la provenienza degli animali deve essere sempre indicata per scritto per: |
a1 | la carne degli animali di cui all'articolo 2 lettere a, d ed e dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 201611 sulle derrate alimentari di origine animale (ODOA), intera o in pezzi, fresca o trasformata, |
a2 | il pesce intero, sfilettato o in pezzi, fresco o trasformato; |
b | per l'indicazione di provenienza di un animale secondo la lettera a: |
b1 | è determinante il Paese in cui l'animale è stato allevato, in cui l'ingrasso è avvenuto in maggior misura o in cui ha trascorso la maggior parte della sua esistenza, |
b2 | per il pesce catturato in mare si applica l'allegato 4, |
b3 | non si applicano gli articoli 16 e 17; |
c | l'obbligo di informazione orale si applica alle indicazioni sulla salute di cui all'articolo 34 capoverso 1 lettere a e b soltanto se le indicazioni sulla salute sono fornite per scritto; |
d | le indicazioni di cui all'articolo 10 sugli ingredienti che potrebbero provocare allergie o altre reazioni indesiderate possono essere fornite oralmente soltanto se:13 |
d1 | figura per iscritto in modo ben visibile che le informazioni possono essere richieste oralmente, |
d2 | le informazioni sono a disposizione del personale per scritto oppure possono essere fornite direttamente da una persona competente in materia; |
e | per le derrate alimentari con un'indicazione sul contenuto di glutine o lattosio ai sensi degli articoli 41 e 42, in deroga all'articolo 21 capoverso 2 lettera b, si può rinunciare alla dichiarazione del valore nutritivo; |
f | le miscele involontarie ai sensi dell'articolo 11 capoverso 5 non devono essere indicate. |
2 | Le indicazioni da riportare per scritto devono essere fornite in forma appropriata. Nelle aziende di ristorazione collettiva possono figurare nella carta delle vivande o su un cartello. |
3 | Le informazioni richieste devono essere disponibili al momento dell'offerta dei prodotti. |
SR 817.022.16 Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID) OID Art. 6 Principi - 1 Ogni derrata alimentare deve essere definita con una denominazione specifica (allegato 1 numero 4). |
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1 | Ogni derrata alimentare deve essere definita con una denominazione specifica (allegato 1 numero 4). |
2 | Qualora non esista una denominazione specifica giuridicamente vincolante, la derrata alimentare deve essere definita con la denominazione usuale. Se la denominazione usuale è assente o inutilizzata, è richiesta una denominazione descrittiva. |
3 | La denominazione specifica può essere omessa se il consumatore è in grado di riconoscere senza difficoltà la natura, il genere, la sorta, la specie e la costituzione della derrata alimentare. |
SR 817.022.16 Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID) OID Art. 11 Caratterizzazione - 1 Le sostanze di cui all'allegato 6 o gli ingredienti da esse ricavate e presenti nel prodotto finito, eventualmente anche in forma modificata, devono essere chiaramente definiti nell'elenco degli ingredienti, come «malto d'orzo», «emulsionante (lecitina di soia)», «aroma naturale di arachidi». Tale indicazione deve essere evidenziata mediante il carattere, lo stile, il colore dello sfondo o altri accorgimenti adeguati. |
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1 | Le sostanze di cui all'allegato 6 o gli ingredienti da esse ricavate e presenti nel prodotto finito, eventualmente anche in forma modificata, devono essere chiaramente definiti nell'elenco degli ingredienti, come «malto d'orzo», «emulsionante (lecitina di soia)», «aroma naturale di arachidi». Tale indicazione deve essere evidenziata mediante il carattere, lo stile, il colore dello sfondo o altri accorgimenti adeguati. |
2 | Qualora l'elenco degli ingredienti non sia obbligatorio, l'indicazione deve comprendere la parola «contiene», seguita dalla denominazione dell'ingrediente o del prodotto in questione conformemente all'allegato 6. |
3 | Se in una derrata alimentare vari ingredienti o sostanze ausiliarie per la lavorazione di cui ai capoversi 1 e 2 sono stati ottenuti da un unico ingrediente o prodotto secondo l'allegato 6, ciò deve essere indicato chiaramente nella caratterizzazione per ciascuno di questi ingredienti o sostanze ausiliarie. |
4 | L'indicazione di cui al capoverso 1 non è obbligatoria se la denominazione specifica della derrata alimentare contiene un chiaro riferimento all'ingrediente in questione. |
4bis | L'indicazione di cui al capoverso 1 non è obbligatoria per le derrate alimentari di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera d.24 |
5 | Gli ingredienti secondo i capoversi 1 e 2 devono essere indicati anche quando non sono stati mescolati volontariamente e hanno contaminato una derrata alimentare involontariamente (miscele o contaminazioni involontarie) purché il loro tenore, riferito al prodotto finale, superi o possa superare le quantità seguenti: |
a | per i solfiti: 10 mg di SO2 per chilogrammo o litro di derrata alimentare pronta al consumo; |
b | per i cereali contenenti glutine: 200 mg di glutine per chilogrammo o litro di derrata alimentare pronta al consumo; |
c | per gli oli e grassi vegetali contenenti olio d'arachidi completamente raffinato: 10 g di olio di arachidi per chilogrammo o litro di derrata alimentare pronta al consumo; |
d | per il lattosio: 1 g per chilogrammo o litro di derrata alimentare pronta al consumo; |
e | per tutti gli altri casi: 1 g per chilogrammo o litro di derrata alimentare pronta al consumo. |
6 | Il responsabile deve essere in grado di provare che sono state applicate tutte le misure previste nell'ambito della buona prassi procedurale allo scopo di impedire o ridurre il più possibile le miscele o le contaminazioni involontarie secondo il capoverso 5. 25 |
7 | Le miscele o le contaminazioni involontarie secondo il capoverso 5, che si situano al di sotto dei limiti massimi stabiliti nel capoverso stesso, possono essere indicate.26 |
7bis | Le diciture secondo il capoverso 7 possono essere indicate con una denominazione di gruppo: |
a | per gli ingredienti di cui all'allegato 6 numero 1: con la denominazione di gruppo «cereali contenenti glutine»; |
b | per gli ingredienti di cui all'allegato 6 numero 8: con la denominazione di gruppo «frutta a guscio», «frutta oleaginosa» o «noci».27 |
8 | Le diciture secondo il capoverso 5, quale «può contenere arachidi», devono essere apposte immediatamente dopo l'elenco degli ingredienti. |
9 | Se è possibile fornire la prova che singoli ingredienti, fabbricati con ingredienti di cui all'allegato 6, non provocano allergie o altre reazioni indesiderate, è consentito rinunciare alla loro indicazione secondo i capoversi 1, 3 e 5. |
SR 817.022.16 Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID) OID Art. 13 - 1 Sulle derrate alimentari deve essere indicato il termine minimo di conservazione. |
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1 | Sulle derrate alimentari deve essere indicato il termine minimo di conservazione. |
2 | Nel caso di derrate alimentari che deperiscono molto facilmente dal punto di vista microbiologico e che dopo breve tempo possono rappresentare un pericolo diretto per la salute umana deve essere indicata la data di scadenza anziché il termine minimo di conservazione.28 |
3 | I dettagli concernenti l'indicazione della data, le eccezioni concernenti l'obbligo di datazione e l'indicazione della data di congelamento sono disciplinati nell'allegato 8. |
SR 817.022.16 Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID) OID Art. 14 - 1 Qualora le derrate alimentari richiedano determinate condizioni di conservazione o di utilizzo, queste ultime devono essere indicate. |
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1 | Qualora le derrate alimentari richiedano determinate condizioni di conservazione o di utilizzo, queste ultime devono essere indicate. |
2 | Per consentire una conservazione o un utilizzo adeguato delle derrate alimentari dopo l'apertura della confezione, devono essere indicate, se del caso, le condizioni di conservazione o il periodo di consumo. |
3 | Le derrate alimentari di cui all'articolo 13 capoverso 2 devono recare un'indicazione sulla temperatura di conservazione. |
4 | Per le derrate alimentari surgelate le indicazioni di cui al capoverso 1 devono essere completate da: |
a | una menzione quale «alimento congelato», «congelato» o «surgelato»; |
b | indicazioni sul trattamento del prodotto dopo lo scongelamento; |
c | una menzione quale «non ricongelare dopo lo scongelamento». |
5 | La temperatura di conservazione può essere indicata all'interno di un pittogramma integrato da un dato numerico. |
SR 817.022.16 Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID) OID Art. 45 Disposizioni transitorie - I prodotti con marchi commerciali o nomi di produttori esistenti prima del 1° gennaio 2005, che non soddisfano i requisiti in materia di indicazioni nutrizionali e sulla salute di cui agli articoli 29-35 della presente ordinanza, possono essere immessi sul mercato ancora fino al 19 gennaio 2022 secondo il diritto concernente i marchi commerciali o i nomi di produttori in vigore prima del 7 marzo 2008. Dopo il 19 gennaio 2022 tali prodotti possono essere venduti ai consumatori secondo il diritto anteriore fino a esaurimento delle scorte. |
SR 817.022.16 Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID) OID Art. 45 Disposizioni transitorie - I prodotti con marchi commerciali o nomi di produttori esistenti prima del 1° gennaio 2005, che non soddisfano i requisiti in materia di indicazioni nutrizionali e sulla salute di cui agli articoli 29-35 della presente ordinanza, possono essere immessi sul mercato ancora fino al 19 gennaio 2022 secondo il diritto concernente i marchi commerciali o i nomi di produttori in vigore prima del 7 marzo 2008. Dopo il 19 gennaio 2022 tali prodotti possono essere venduti ai consumatori secondo il diritto anteriore fino a esaurimento delle scorte. |
SR 817.022.16 Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID) OID Art. 14 - 1 Qualora le derrate alimentari richiedano determinate condizioni di conservazione o di utilizzo, queste ultime devono essere indicate. |
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1 | Qualora le derrate alimentari richiedano determinate condizioni di conservazione o di utilizzo, queste ultime devono essere indicate. |
2 | Per consentire una conservazione o un utilizzo adeguato delle derrate alimentari dopo l'apertura della confezione, devono essere indicate, se del caso, le condizioni di conservazione o il periodo di consumo. |
3 | Le derrate alimentari di cui all'articolo 13 capoverso 2 devono recare un'indicazione sulla temperatura di conservazione. |
4 | Per le derrate alimentari surgelate le indicazioni di cui al capoverso 1 devono essere completate da: |
a | una menzione quale «alimento congelato», «congelato» o «surgelato»; |
b | indicazioni sul trattamento del prodotto dopo lo scongelamento; |
c | una menzione quale «non ricongelare dopo lo scongelamento». |
5 | La temperatura di conservazione può essere indicata all'interno di un pittogramma integrato da un dato numerico. |
SR 817.022.16 Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID) OID Art. 13 - 1 Sulle derrate alimentari deve essere indicato il termine minimo di conservazione. |
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1 | Sulle derrate alimentari deve essere indicato il termine minimo di conservazione. |
2 | Nel caso di derrate alimentari che deperiscono molto facilmente dal punto di vista microbiologico e che dopo breve tempo possono rappresentare un pericolo diretto per la salute umana deve essere indicata la data di scadenza anziché il termine minimo di conservazione.28 |
3 | I dettagli concernenti l'indicazione della data, le eccezioni concernenti l'obbligo di datazione e l'indicazione della data di congelamento sono disciplinati nell'allegato 8. |
SR 817.022.16 Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID) OID Art. 13 - 1 Sulle derrate alimentari deve essere indicato il termine minimo di conservazione. |
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1 | Sulle derrate alimentari deve essere indicato il termine minimo di conservazione. |
2 | Nel caso di derrate alimentari che deperiscono molto facilmente dal punto di vista microbiologico e che dopo breve tempo possono rappresentare un pericolo diretto per la salute umana deve essere indicata la data di scadenza anziché il termine minimo di conservazione.28 |
3 | I dettagli concernenti l'indicazione della data, le eccezioni concernenti l'obbligo di datazione e l'indicazione della data di congelamento sono disciplinati nell'allegato 8. |
SR 817.022.16 Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID) OID Art. 5 Derrate alimentari immesse sfuse sul mercato - 1 Per le derrate alimentari immesse sfuse sul mercato si applicano per le informazioni secondo l'articolo 39 capoversi 1 e 2 ODerr le disposizioni seguenti: |
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1 | Per le derrate alimentari immesse sfuse sul mercato si applicano per le informazioni secondo l'articolo 39 capoversi 1 e 2 ODerr le disposizioni seguenti: |
a | la provenienza degli animali deve essere sempre indicata per scritto per: |
a1 | la carne degli animali di cui all'articolo 2 lettere a, d ed e dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 201611 sulle derrate alimentari di origine animale (ODOA), intera o in pezzi, fresca o trasformata, |
a2 | il pesce intero, sfilettato o in pezzi, fresco o trasformato; |
b | per l'indicazione di provenienza di un animale secondo la lettera a: |
b1 | è determinante il Paese in cui l'animale è stato allevato, in cui l'ingrasso è avvenuto in maggior misura o in cui ha trascorso la maggior parte della sua esistenza, |
b2 | per il pesce catturato in mare si applica l'allegato 4, |
b3 | non si applicano gli articoli 16 e 17; |
c | l'obbligo di informazione orale si applica alle indicazioni sulla salute di cui all'articolo 34 capoverso 1 lettere a e b soltanto se le indicazioni sulla salute sono fornite per scritto; |
d | le indicazioni di cui all'articolo 10 sugli ingredienti che potrebbero provocare allergie o altre reazioni indesiderate possono essere fornite oralmente soltanto se:13 |
d1 | figura per iscritto in modo ben visibile che le informazioni possono essere richieste oralmente, |
d2 | le informazioni sono a disposizione del personale per scritto oppure possono essere fornite direttamente da una persona competente in materia; |
e | per le derrate alimentari con un'indicazione sul contenuto di glutine o lattosio ai sensi degli articoli 41 e 42, in deroga all'articolo 21 capoverso 2 lettera b, si può rinunciare alla dichiarazione del valore nutritivo; |
f | le miscele involontarie ai sensi dell'articolo 11 capoverso 5 non devono essere indicate. |
2 | Le indicazioni da riportare per scritto devono essere fornite in forma appropriata. Nelle aziende di ristorazione collettiva possono figurare nella carta delle vivande o su un cartello. |
3 | Le informazioni richieste devono essere disponibili al momento dell'offerta dei prodotti. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 111 - Chi promette ad altri la prestazione di un terzo è, se questa non segue, tenuto al risarcimento del danno che ne deriva. |