SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 80 Riduzione e aumento simultanei del capitale sociale a un ammontare inferiore all'ammontare precedente - Se con la riduzione del capitale sociale è deciso simultaneamente un aumento a un ammontare inferiore all'ammontare precedente del capitale sociale, la riduzione è retta dagli articoli 77 e 78. L'articolo 79 si applica a titolo complementare. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 650 - 1 L'aumento ordinario del capitale azionario è deliberato dall'assemblea generale. |
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1 | L'aumento ordinario del capitale azionario è deliberato dall'assemblea generale. |
2 | La deliberazione dell'assemblea generale deve risultare da un atto pubblico e indicare: |
1 | l'ammontare nominale o, se del caso, l'ammontare nominale massimo dell'aumento; |
10 | le condizioni per l'esercizio di diritti d'opzione acquistati contrattualmente. |
2 | il numero o, se del caso, il numero massimo, il valore nominale e la specie delle nuove azioni emesse, come pure i privilegi inerenti a determinate categorie di azioni; |
3 | il prezzo d'emissione o l'autorizzazione data al consiglio d'amministrazione di determinarlo, come pure il momento a partire dal quale le nuove azioni danno diritto a un dividendo; |
4 | in caso di conferimento in natura, il suo oggetto e la sua stima, il nome del conferente e le azioni emesse quale corrispettivo nonché eventuali altre controprestazioni della società; |
5 | in caso di liberazione mediante compensazione, il credito da compensare, il nome del creditore e le azioni che gli sono attribuite; |
6 | la conversione di capitale proprio liberamente disponibile; |
7 | in caso di vantaggi speciali, il contenuto e il valore degli stessi e il nome dei beneficiari; |
8 | ogni limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominative; |
9 | ogni limitazione o soppressione del diritto d'opzione, come pure le conseguenze del suo mancato esercizio o della sua soppressione; |
3 | L'aumento del capitale deve essere notificato per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell'assemblea generale; in caso contrario la deliberazione decade. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 80 Riduzione e aumento simultanei del capitale sociale a un ammontare inferiore all'ammontare precedente - Se con la riduzione del capitale sociale è deciso simultaneamente un aumento a un ammontare inferiore all'ammontare precedente del capitale sociale, la riduzione è retta dagli articoli 77 e 78. L'articolo 79 si applica a titolo complementare. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 80 Riduzione e aumento simultanei del capitale sociale a un ammontare inferiore all'ammontare precedente - Se con la riduzione del capitale sociale è deciso simultaneamente un aumento a un ammontare inferiore all'ammontare precedente del capitale sociale, la riduzione è retta dagli articoli 77 e 78. L'articolo 79 si applica a titolo complementare. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 80 Riduzione e aumento simultanei del capitale sociale a un ammontare inferiore all'ammontare precedente - Se con la riduzione del capitale sociale è deciso simultaneamente un aumento a un ammontare inferiore all'ammontare precedente del capitale sociale, la riduzione è retta dagli articoli 77 e 78. L'articolo 79 si applica a titolo complementare. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 650 - 1 L'aumento ordinario del capitale azionario è deliberato dall'assemblea generale. |
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1 | L'aumento ordinario del capitale azionario è deliberato dall'assemblea generale. |
2 | La deliberazione dell'assemblea generale deve risultare da un atto pubblico e indicare: |
1 | l'ammontare nominale o, se del caso, l'ammontare nominale massimo dell'aumento; |
10 | le condizioni per l'esercizio di diritti d'opzione acquistati contrattualmente. |
2 | il numero o, se del caso, il numero massimo, il valore nominale e la specie delle nuove azioni emesse, come pure i privilegi inerenti a determinate categorie di azioni; |
3 | il prezzo d'emissione o l'autorizzazione data al consiglio d'amministrazione di determinarlo, come pure il momento a partire dal quale le nuove azioni danno diritto a un dividendo; |
4 | in caso di conferimento in natura, il suo oggetto e la sua stima, il nome del conferente e le azioni emesse quale corrispettivo nonché eventuali altre controprestazioni della società; |
5 | in caso di liberazione mediante compensazione, il credito da compensare, il nome del creditore e le azioni che gli sono attribuite; |
6 | la conversione di capitale proprio liberamente disponibile; |
7 | in caso di vantaggi speciali, il contenuto e il valore degli stessi e il nome dei beneficiari; |
8 | ogni limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominative; |
9 | ogni limitazione o soppressione del diritto d'opzione, come pure le conseguenze del suo mancato esercizio o della sua soppressione; |
3 | L'aumento del capitale deve essere notificato per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell'assemblea generale; in caso contrario la deliberazione decade. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 652g - 1 Ricevuta la relazione sull'aumento del capitale e, se necessaria, l'attestazione di verifica, il consiglio d'amministrazione modifica lo statuto e accerta che: |
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1 | Ricevuta la relazione sull'aumento del capitale e, se necessaria, l'attestazione di verifica, il consiglio d'amministrazione modifica lo statuto e accerta che: |
1 | tutte le azioni sono validamente sottoscritte; |
2 | i conferimenti promessi corrispondono al prezzo totale d'emissione; |
3 | al momento degli accertamenti, i conferimenti sono stati effettuati conformemente a quanto richiesto dalla legge, dallo statuto e dalla deliberazione dell'assemblea generale; |
4 | non vi sono altri conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi; |
5 | i singoli documenti su cui si fonda l'aumento del capitale gli sono stati esibiti. |
2 | La deliberazione sulla modificazione dello statuto e gli accertamenti devono risultare da un atto pubblico. Il pubblico ufficiale menziona i singoli documenti su cui si fonda l'aumento del capitale e attesta che questi gli sono stati esibiti. Tali documenti devono essere acclusi all'atto pubblico. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 753 - I promotori, gli amministratori e tutti coloro che cooperano alla costituzione di una società sono responsabili sia verso la società sia verso i singoli azionisti e creditori della società per il danno loro cagionato: |
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1 | indicando in modo inesatto o suscettibile d'indurre in errore, sottacendo o dissimulando, intenzionalmente o per negligenza, conferimenti in natura o vantaggi speciali accordati ad azionisti o ad altri, nello statuto, in una relazione dei promotori o d'aumento del capitale, o agendo in altro modo contrario alla legge in occasione dell'approvazione di una misura di tal genere; |
2 | facendo iscrivere, intenzionalmente o per negligenza, la società nel registro di commercio in base ad un'attestazione o a un documento contenenti indicazioni inesatte; |
3 | contribuendo scientemente a far accettare sottoscrizioni da persone insolventi. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 754 - 1 Gli amministratori e tutti coloro che si occupano della gestione o della liquidazione sono responsabili, sia verso la società sia verso i singoli azionisti e creditori della stessa, del danno loro cagionato mediante la violazione, intenzionale o dovuta a negligenza, dei doveri loro incombenti. |
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1 | Gli amministratori e tutti coloro che si occupano della gestione o della liquidazione sono responsabili, sia verso la società sia verso i singoli azionisti e creditori della stessa, del danno loro cagionato mediante la violazione, intenzionale o dovuta a negligenza, dei doveri loro incombenti. |
2 | Chi in modo lecito, delega a un altro organo l'adempimento di un'attribuzione è responsabile del danno da questo cagionato, in quanto non provi di aver adoperato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze nello sceglierlo, nell'istruirlo e nel vigilarlo. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 940 - L'ufficio del registro di commercio può punire con un'ammenda fino a 5000 franchi chiunque è stato diffidato, sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo, ad adempiere l'obbligo d'iscrizione e non vi ha ottemperato entro il termine fissato. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 21 Firme - 1 Una persona autorizzata a firmare che è notificata per l'iscrizione nel registro di commercio deve depositare la propria firma autografa presso l'ufficio del registro di commercio secondo una delle modalità seguenti: |
|
1 | Una persona autorizzata a firmare che è notificata per l'iscrizione nel registro di commercio deve depositare la propria firma autografa presso l'ufficio del registro di commercio secondo una delle modalità seguenti: |
a | firmando presso l'ufficio del registro di commercio; |
b | consegnando la propria firma autografa come documento giustificativo all'ufficio del registro di commercio: |
b1 | su carta, autenticata da un pubblico ufficiale, |
b2 | digitalizzata e autenticata da un pubblico ufficiale, o |
b3 | digitalizzata e attestata dalla persona stessa.43 |
2 | Se firma presso l'ufficio del registro di commercio, deve comprovare la sua identità mediante passaporto, carta d'identità o carta di soggiorno svizzera validi. L'ufficio del registro di commercio legalizza la firma.44 |
3 | Per attestare essa stessa la firma digitalizzata, la persona autorizzata a firmare vi appone una dichiarazione in cui riconosce la firma come sua e una firma elettronica qualificata con marca temporale elettronica qualificata ai sensi dell'articolo 2 lettere e e j FiEle45.46 |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 80 Riduzione e aumento simultanei del capitale sociale a un ammontare inferiore all'ammontare precedente - Se con la riduzione del capitale sociale è deciso simultaneamente un aumento a un ammontare inferiore all'ammontare precedente del capitale sociale, la riduzione è retta dagli articoli 77 e 78. L'articolo 79 si applica a titolo complementare. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 650 - 1 L'aumento ordinario del capitale azionario è deliberato dall'assemblea generale. |
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1 | L'aumento ordinario del capitale azionario è deliberato dall'assemblea generale. |
2 | La deliberazione dell'assemblea generale deve risultare da un atto pubblico e indicare: |
1 | l'ammontare nominale o, se del caso, l'ammontare nominale massimo dell'aumento; |
10 | le condizioni per l'esercizio di diritti d'opzione acquistati contrattualmente. |
2 | il numero o, se del caso, il numero massimo, il valore nominale e la specie delle nuove azioni emesse, come pure i privilegi inerenti a determinate categorie di azioni; |
3 | il prezzo d'emissione o l'autorizzazione data al consiglio d'amministrazione di determinarlo, come pure il momento a partire dal quale le nuove azioni danno diritto a un dividendo; |
4 | in caso di conferimento in natura, il suo oggetto e la sua stima, il nome del conferente e le azioni emesse quale corrispettivo nonché eventuali altre controprestazioni della società; |
5 | in caso di liberazione mediante compensazione, il credito da compensare, il nome del creditore e le azioni che gli sono attribuite; |
6 | la conversione di capitale proprio liberamente disponibile; |
7 | in caso di vantaggi speciali, il contenuto e il valore degli stessi e il nome dei beneficiari; |
8 | ogni limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominative; |
9 | ogni limitazione o soppressione del diritto d'opzione, come pure le conseguenze del suo mancato esercizio o della sua soppressione; |
3 | L'aumento del capitale deve essere notificato per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell'assemblea generale; in caso contrario la deliberazione decade. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 650 - 1 L'aumento ordinario del capitale azionario è deliberato dall'assemblea generale. |
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1 | L'aumento ordinario del capitale azionario è deliberato dall'assemblea generale. |
2 | La deliberazione dell'assemblea generale deve risultare da un atto pubblico e indicare: |
1 | l'ammontare nominale o, se del caso, l'ammontare nominale massimo dell'aumento; |
10 | le condizioni per l'esercizio di diritti d'opzione acquistati contrattualmente. |
2 | il numero o, se del caso, il numero massimo, il valore nominale e la specie delle nuove azioni emesse, come pure i privilegi inerenti a determinate categorie di azioni; |
3 | il prezzo d'emissione o l'autorizzazione data al consiglio d'amministrazione di determinarlo, come pure il momento a partire dal quale le nuove azioni danno diritto a un dividendo; |
4 | in caso di conferimento in natura, il suo oggetto e la sua stima, il nome del conferente e le azioni emesse quale corrispettivo nonché eventuali altre controprestazioni della società; |
5 | in caso di liberazione mediante compensazione, il credito da compensare, il nome del creditore e le azioni che gli sono attribuite; |
6 | la conversione di capitale proprio liberamente disponibile; |
7 | in caso di vantaggi speciali, il contenuto e il valore degli stessi e il nome dei beneficiari; |
8 | ogni limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominative; |
9 | ogni limitazione o soppressione del diritto d'opzione, come pure le conseguenze del suo mancato esercizio o della sua soppressione; |
3 | L'aumento del capitale deve essere notificato per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell'assemblea generale; in caso contrario la deliberazione decade. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 80 Riduzione e aumento simultanei del capitale sociale a un ammontare inferiore all'ammontare precedente - Se con la riduzione del capitale sociale è deciso simultaneamente un aumento a un ammontare inferiore all'ammontare precedente del capitale sociale, la riduzione è retta dagli articoli 77 e 78. L'articolo 79 si applica a titolo complementare. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 80 Riduzione e aumento simultanei del capitale sociale a un ammontare inferiore all'ammontare precedente - Se con la riduzione del capitale sociale è deciso simultaneamente un aumento a un ammontare inferiore all'ammontare precedente del capitale sociale, la riduzione è retta dagli articoli 77 e 78. L'articolo 79 si applica a titolo complementare. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 80 Riduzione e aumento simultanei del capitale sociale a un ammontare inferiore all'ammontare precedente - Se con la riduzione del capitale sociale è deciso simultaneamente un aumento a un ammontare inferiore all'ammontare precedente del capitale sociale, la riduzione è retta dagli articoli 77 e 78. L'articolo 79 si applica a titolo complementare. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 650 - 1 L'aumento ordinario del capitale azionario è deliberato dall'assemblea generale. |
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1 | L'aumento ordinario del capitale azionario è deliberato dall'assemblea generale. |
2 | La deliberazione dell'assemblea generale deve risultare da un atto pubblico e indicare: |
1 | l'ammontare nominale o, se del caso, l'ammontare nominale massimo dell'aumento; |
10 | le condizioni per l'esercizio di diritti d'opzione acquistati contrattualmente. |
2 | il numero o, se del caso, il numero massimo, il valore nominale e la specie delle nuove azioni emesse, come pure i privilegi inerenti a determinate categorie di azioni; |
3 | il prezzo d'emissione o l'autorizzazione data al consiglio d'amministrazione di determinarlo, come pure il momento a partire dal quale le nuove azioni danno diritto a un dividendo; |
4 | in caso di conferimento in natura, il suo oggetto e la sua stima, il nome del conferente e le azioni emesse quale corrispettivo nonché eventuali altre controprestazioni della società; |
5 | in caso di liberazione mediante compensazione, il credito da compensare, il nome del creditore e le azioni che gli sono attribuite; |
6 | la conversione di capitale proprio liberamente disponibile; |
7 | in caso di vantaggi speciali, il contenuto e il valore degli stessi e il nome dei beneficiari; |
8 | ogni limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominative; |
9 | ogni limitazione o soppressione del diritto d'opzione, come pure le conseguenze del suo mancato esercizio o della sua soppressione; |
3 | L'aumento del capitale deve essere notificato per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell'assemblea generale; in caso contrario la deliberazione decade. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 80 Riduzione e aumento simultanei del capitale sociale a un ammontare inferiore all'ammontare precedente - Se con la riduzione del capitale sociale è deciso simultaneamente un aumento a un ammontare inferiore all'ammontare precedente del capitale sociale, la riduzione è retta dagli articoli 77 e 78. L'articolo 79 si applica a titolo complementare. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 80 Riduzione e aumento simultanei del capitale sociale a un ammontare inferiore all'ammontare precedente - Se con la riduzione del capitale sociale è deciso simultaneamente un aumento a un ammontare inferiore all'ammontare precedente del capitale sociale, la riduzione è retta dagli articoli 77 e 78. L'articolo 79 si applica a titolo complementare. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 80 Riduzione e aumento simultanei del capitale sociale a un ammontare inferiore all'ammontare precedente - Se con la riduzione del capitale sociale è deciso simultaneamente un aumento a un ammontare inferiore all'ammontare precedente del capitale sociale, la riduzione è retta dagli articoli 77 e 78. L'articolo 79 si applica a titolo complementare. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 652f - 1 Un revisore abilitato verifica la relazione sull'aumento del capitale e attesta per scritto che è completa e conforme alla realtà.373 |
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1 | Un revisore abilitato verifica la relazione sull'aumento del capitale e attesta per scritto che è completa e conforme alla realtà.373 |
2 | L'attestazione di verifica non è necessaria se i conferimenti relativi al nuovo capitale azionario sono effettuati in denaro, il capitale azionario non è aumentato al fine di procedere ad un'assunzione di beni e i diritti d'opzione non sono limitati o soppressi. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 80 Riduzione e aumento simultanei del capitale sociale a un ammontare inferiore all'ammontare precedente - Se con la riduzione del capitale sociale è deciso simultaneamente un aumento a un ammontare inferiore all'ammontare precedente del capitale sociale, la riduzione è retta dagli articoli 77 e 78. L'articolo 79 si applica a titolo complementare. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 80 Riduzione e aumento simultanei del capitale sociale a un ammontare inferiore all'ammontare precedente - Se con la riduzione del capitale sociale è deciso simultaneamente un aumento a un ammontare inferiore all'ammontare precedente del capitale sociale, la riduzione è retta dagli articoli 77 e 78. L'articolo 79 si applica a titolo complementare. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 940 - L'ufficio del registro di commercio può punire con un'ammenda fino a 5000 franchi chiunque è stato diffidato, sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo, ad adempiere l'obbligo d'iscrizione e non vi ha ottemperato entro il termine fissato. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 21 Firme - 1 Una persona autorizzata a firmare che è notificata per l'iscrizione nel registro di commercio deve depositare la propria firma autografa presso l'ufficio del registro di commercio secondo una delle modalità seguenti: |
|
1 | Una persona autorizzata a firmare che è notificata per l'iscrizione nel registro di commercio deve depositare la propria firma autografa presso l'ufficio del registro di commercio secondo una delle modalità seguenti: |
a | firmando presso l'ufficio del registro di commercio; |
b | consegnando la propria firma autografa come documento giustificativo all'ufficio del registro di commercio: |
b1 | su carta, autenticata da un pubblico ufficiale, |
b2 | digitalizzata e autenticata da un pubblico ufficiale, o |
b3 | digitalizzata e attestata dalla persona stessa.43 |
2 | Se firma presso l'ufficio del registro di commercio, deve comprovare la sua identità mediante passaporto, carta d'identità o carta di soggiorno svizzera validi. L'ufficio del registro di commercio legalizza la firma.44 |
3 | Per attestare essa stessa la firma digitalizzata, la persona autorizzata a firmare vi appone una dichiarazione in cui riconosce la firma come sua e una firma elettronica qualificata con marca temporale elettronica qualificata ai sensi dell'articolo 2 lettere e e j FiEle45.46 |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 21 Firme - 1 Una persona autorizzata a firmare che è notificata per l'iscrizione nel registro di commercio deve depositare la propria firma autografa presso l'ufficio del registro di commercio secondo una delle modalità seguenti: |
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1 | Una persona autorizzata a firmare che è notificata per l'iscrizione nel registro di commercio deve depositare la propria firma autografa presso l'ufficio del registro di commercio secondo una delle modalità seguenti: |
a | firmando presso l'ufficio del registro di commercio; |
b | consegnando la propria firma autografa come documento giustificativo all'ufficio del registro di commercio: |
b1 | su carta, autenticata da un pubblico ufficiale, |
b2 | digitalizzata e autenticata da un pubblico ufficiale, o |
b3 | digitalizzata e attestata dalla persona stessa.43 |
2 | Se firma presso l'ufficio del registro di commercio, deve comprovare la sua identità mediante passaporto, carta d'identità o carta di soggiorno svizzera validi. L'ufficio del registro di commercio legalizza la firma.44 |
3 | Per attestare essa stessa la firma digitalizzata, la persona autorizzata a firmare vi appone una dichiarazione in cui riconosce la firma come sua e una firma elettronica qualificata con marca temporale elettronica qualificata ai sensi dell'articolo 2 lettere e e j FiEle45.46 |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 650 - 1 L'aumento ordinario del capitale azionario è deliberato dall'assemblea generale. |
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1 | L'aumento ordinario del capitale azionario è deliberato dall'assemblea generale. |
2 | La deliberazione dell'assemblea generale deve risultare da un atto pubblico e indicare: |
1 | l'ammontare nominale o, se del caso, l'ammontare nominale massimo dell'aumento; |
10 | le condizioni per l'esercizio di diritti d'opzione acquistati contrattualmente. |
2 | il numero o, se del caso, il numero massimo, il valore nominale e la specie delle nuove azioni emesse, come pure i privilegi inerenti a determinate categorie di azioni; |
3 | il prezzo d'emissione o l'autorizzazione data al consiglio d'amministrazione di determinarlo, come pure il momento a partire dal quale le nuove azioni danno diritto a un dividendo; |
4 | in caso di conferimento in natura, il suo oggetto e la sua stima, il nome del conferente e le azioni emesse quale corrispettivo nonché eventuali altre controprestazioni della società; |
5 | in caso di liberazione mediante compensazione, il credito da compensare, il nome del creditore e le azioni che gli sono attribuite; |
6 | la conversione di capitale proprio liberamente disponibile; |
7 | in caso di vantaggi speciali, il contenuto e il valore degli stessi e il nome dei beneficiari; |
8 | ogni limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominative; |
9 | ogni limitazione o soppressione del diritto d'opzione, come pure le conseguenze del suo mancato esercizio o della sua soppressione; |
3 | L'aumento del capitale deve essere notificato per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell'assemblea generale; in caso contrario la deliberazione decade. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 80 Riduzione e aumento simultanei del capitale sociale a un ammontare inferiore all'ammontare precedente - Se con la riduzione del capitale sociale è deciso simultaneamente un aumento a un ammontare inferiore all'ammontare precedente del capitale sociale, la riduzione è retta dagli articoli 77 e 78. L'articolo 79 si applica a titolo complementare. |