SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 80 Riduzione e aumento simultanei del capitale sociale a un ammontare inferiore all'ammontare precedente - Se con la riduzione del capitale sociale è deciso simultaneamente un aumento a un ammontare inferiore all'ammontare precedente del capitale sociale, la riduzione è retta dagli articoli 77 e 78. L'articolo 79 si applica a titolo complementare. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 650 - 1 L'aumento ordinario del capitale azionario è deliberato dall'assemblea generale. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 80 Riduzione e aumento simultanei del capitale sociale a un ammontare inferiore all'ammontare precedente - Se con la riduzione del capitale sociale è deciso simultaneamente un aumento a un ammontare inferiore all'ammontare precedente del capitale sociale, la riduzione è retta dagli articoli 77 e 78. L'articolo 79 si applica a titolo complementare. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 80 Riduzione e aumento simultanei del capitale sociale a un ammontare inferiore all'ammontare precedente - Se con la riduzione del capitale sociale è deciso simultaneamente un aumento a un ammontare inferiore all'ammontare precedente del capitale sociale, la riduzione è retta dagli articoli 77 e 78. L'articolo 79 si applica a titolo complementare. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 80 Riduzione e aumento simultanei del capitale sociale a un ammontare inferiore all'ammontare precedente - Se con la riduzione del capitale sociale è deciso simultaneamente un aumento a un ammontare inferiore all'ammontare precedente del capitale sociale, la riduzione è retta dagli articoli 77 e 78. L'articolo 79 si applica a titolo complementare. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 650 - 1 L'aumento ordinario del capitale azionario è deliberato dall'assemblea generale. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 652g - 1 Ricevuta la relazione sull'aumento del capitale e, se necessaria, l'attestazione di verifica, il consiglio d'amministrazione modifica lo statuto e accerta che: |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 753 - I promotori, gli amministratori e tutti coloro che cooperano alla costituzione di una società sono responsabili sia verso la società sia verso i singoli azionisti e creditori della società per il danno loro cagionato: |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 754 - 1 Gli amministratori e tutti coloro che si occupano della gestione o della liquidazione sono responsabili, sia verso la società sia verso i singoli azionisti e creditori della stessa, del danno loro cagionato mediante la violazione, intenzionale o dovuta a negligenza, dei doveri loro incombenti. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 940 - L'ufficio del registro di commercio può punire con un'ammenda fino a 5000 franchi chiunque è stato diffidato, sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo, ad adempiere l'obbligo d'iscrizione e non vi ha ottemperato entro il termine fissato. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 21 Firme - 1 Una persona autorizzata a firmare che è notificata per l'iscrizione nel registro di commercio deve depositare la propria firma autografa presso l'ufficio del registro di commercio secondo una delle modalità seguenti: |
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1 | Una persona autorizzata a firmare che è notificata per l'iscrizione nel registro di commercio deve depositare la propria firma autografa presso l'ufficio del registro di commercio secondo una delle modalità seguenti: |
a | firmando presso l'ufficio del registro di commercio; |
b | consegnando la propria firma autografa come documento giustificativo all'ufficio del registro di commercio: |
b1 | su carta, autenticata da un pubblico ufficiale, |
b2 | digitalizzata e autenticata da un pubblico ufficiale, o |
b3 | digitalizzata e attestata dalla persona stessa.43 |
2 | Se firma presso l'ufficio del registro di commercio, deve comprovare la sua identità mediante passaporto, carta d'identità o carta di soggiorno svizzera validi. L'ufficio del registro di commercio legalizza la firma.44 |
3 | Per attestare essa stessa la firma digitalizzata, la persona autorizzata a firmare vi appone una dichiarazione in cui riconosce la firma come sua e una firma elettronica qualificata con marca temporale elettronica qualificata ai sensi dell'articolo 2 lettere e e j FiEle45.46 |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 80 Riduzione e aumento simultanei del capitale sociale a un ammontare inferiore all'ammontare precedente - Se con la riduzione del capitale sociale è deciso simultaneamente un aumento a un ammontare inferiore all'ammontare precedente del capitale sociale, la riduzione è retta dagli articoli 77 e 78. L'articolo 79 si applica a titolo complementare. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 650 - 1 L'aumento ordinario del capitale azionario è deliberato dall'assemblea generale. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 650 - 1 L'aumento ordinario del capitale azionario è deliberato dall'assemblea generale. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 80 Riduzione e aumento simultanei del capitale sociale a un ammontare inferiore all'ammontare precedente - Se con la riduzione del capitale sociale è deciso simultaneamente un aumento a un ammontare inferiore all'ammontare precedente del capitale sociale, la riduzione è retta dagli articoli 77 e 78. L'articolo 79 si applica a titolo complementare. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 80 Riduzione e aumento simultanei del capitale sociale a un ammontare inferiore all'ammontare precedente - Se con la riduzione del capitale sociale è deciso simultaneamente un aumento a un ammontare inferiore all'ammontare precedente del capitale sociale, la riduzione è retta dagli articoli 77 e 78. L'articolo 79 si applica a titolo complementare. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 80 Riduzione e aumento simultanei del capitale sociale a un ammontare inferiore all'ammontare precedente - Se con la riduzione del capitale sociale è deciso simultaneamente un aumento a un ammontare inferiore all'ammontare precedente del capitale sociale, la riduzione è retta dagli articoli 77 e 78. L'articolo 79 si applica a titolo complementare. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 650 - 1 L'aumento ordinario del capitale azionario è deliberato dall'assemblea generale. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 80 Riduzione e aumento simultanei del capitale sociale a un ammontare inferiore all'ammontare precedente - Se con la riduzione del capitale sociale è deciso simultaneamente un aumento a un ammontare inferiore all'ammontare precedente del capitale sociale, la riduzione è retta dagli articoli 77 e 78. L'articolo 79 si applica a titolo complementare. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 80 Riduzione e aumento simultanei del capitale sociale a un ammontare inferiore all'ammontare precedente - Se con la riduzione del capitale sociale è deciso simultaneamente un aumento a un ammontare inferiore all'ammontare precedente del capitale sociale, la riduzione è retta dagli articoli 77 e 78. L'articolo 79 si applica a titolo complementare. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 80 Riduzione e aumento simultanei del capitale sociale a un ammontare inferiore all'ammontare precedente - Se con la riduzione del capitale sociale è deciso simultaneamente un aumento a un ammontare inferiore all'ammontare precedente del capitale sociale, la riduzione è retta dagli articoli 77 e 78. L'articolo 79 si applica a titolo complementare. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 652f - 1 Un revisore abilitato verifica la relazione sull'aumento del capitale e attesta per scritto che è completa e conforme alla realtà.373 |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 80 Riduzione e aumento simultanei del capitale sociale a un ammontare inferiore all'ammontare precedente - Se con la riduzione del capitale sociale è deciso simultaneamente un aumento a un ammontare inferiore all'ammontare precedente del capitale sociale, la riduzione è retta dagli articoli 77 e 78. L'articolo 79 si applica a titolo complementare. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 80 Riduzione e aumento simultanei del capitale sociale a un ammontare inferiore all'ammontare precedente - Se con la riduzione del capitale sociale è deciso simultaneamente un aumento a un ammontare inferiore all'ammontare precedente del capitale sociale, la riduzione è retta dagli articoli 77 e 78. L'articolo 79 si applica a titolo complementare. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 940 - L'ufficio del registro di commercio può punire con un'ammenda fino a 5000 franchi chiunque è stato diffidato, sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo, ad adempiere l'obbligo d'iscrizione e non vi ha ottemperato entro il termine fissato. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 21 Firme - 1 Una persona autorizzata a firmare che è notificata per l'iscrizione nel registro di commercio deve depositare la propria firma autografa presso l'ufficio del registro di commercio secondo una delle modalità seguenti: |
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1 | Una persona autorizzata a firmare che è notificata per l'iscrizione nel registro di commercio deve depositare la propria firma autografa presso l'ufficio del registro di commercio secondo una delle modalità seguenti: |
a | firmando presso l'ufficio del registro di commercio; |
b | consegnando la propria firma autografa come documento giustificativo all'ufficio del registro di commercio: |
b1 | su carta, autenticata da un pubblico ufficiale, |
b2 | digitalizzata e autenticata da un pubblico ufficiale, o |
b3 | digitalizzata e attestata dalla persona stessa.43 |
2 | Se firma presso l'ufficio del registro di commercio, deve comprovare la sua identità mediante passaporto, carta d'identità o carta di soggiorno svizzera validi. L'ufficio del registro di commercio legalizza la firma.44 |
3 | Per attestare essa stessa la firma digitalizzata, la persona autorizzata a firmare vi appone una dichiarazione in cui riconosce la firma come sua e una firma elettronica qualificata con marca temporale elettronica qualificata ai sensi dell'articolo 2 lettere e e j FiEle45.46 |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 21 Firme - 1 Una persona autorizzata a firmare che è notificata per l'iscrizione nel registro di commercio deve depositare la propria firma autografa presso l'ufficio del registro di commercio secondo una delle modalità seguenti: |
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1 | Una persona autorizzata a firmare che è notificata per l'iscrizione nel registro di commercio deve depositare la propria firma autografa presso l'ufficio del registro di commercio secondo una delle modalità seguenti: |
a | firmando presso l'ufficio del registro di commercio; |
b | consegnando la propria firma autografa come documento giustificativo all'ufficio del registro di commercio: |
b1 | su carta, autenticata da un pubblico ufficiale, |
b2 | digitalizzata e autenticata da un pubblico ufficiale, o |
b3 | digitalizzata e attestata dalla persona stessa.43 |
2 | Se firma presso l'ufficio del registro di commercio, deve comprovare la sua identità mediante passaporto, carta d'identità o carta di soggiorno svizzera validi. L'ufficio del registro di commercio legalizza la firma.44 |
3 | Per attestare essa stessa la firma digitalizzata, la persona autorizzata a firmare vi appone una dichiarazione in cui riconosce la firma come sua e una firma elettronica qualificata con marca temporale elettronica qualificata ai sensi dell'articolo 2 lettere e e j FiEle45.46 |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 650 - 1 L'aumento ordinario del capitale azionario è deliberato dall'assemblea generale. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 80 Riduzione e aumento simultanei del capitale sociale a un ammontare inferiore all'ammontare precedente - Se con la riduzione del capitale sociale è deciso simultaneamente un aumento a un ammontare inferiore all'ammontare precedente del capitale sociale, la riduzione è retta dagli articoli 77 e 78. L'articolo 79 si applica a titolo complementare. |