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RS 747.201.1 ONI Ordinanza dell'8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI) - Ordinanza sulla navigazione interna Art. 39 [1] Segnali di riferimento |
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| Di notte o in caso di scarsa visibilità si possono emettere mediante impianto [2] fisso i segnali acustici previsti nell'allegato 4 cifra II, oppure accendere i fari a luce intermittente di color giallo. | ||||||
| Se la sicurezza della navigazione lo esige, i ponti, gli ostacoli alla navigazione e gli impianti per la navigazione devono essere segnalati dai rispettivi proprietari mediante riflettori radar fissi o galleggianti secondo l'allegato 4 cifra I lettera G.4. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU 2014 261). [2] Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
KUVG; Art. 21 Abs. 1 Vo III über die Krankenversicherung). Nach der Rechtsprechung gilt eine Behandlungsmethode dann als wissenschaftlich anerkannt, wenn sie von Forschern und Praktikern der medizinischen Wissenschaft auf breiter Basis anerkannt ist. Entscheidend sind dabei das Ergebnis der Erfahrungen und der Erfolg einer bestimmten Therapie (BGE 113 V 45 Erw. 4d/aa und BGE 105 V 185 Erw. 3). Ist umstritten, ob eine diagnostische oder therapeutische Massnahme wissenschaftlich, zweckmässig und wirtschaftlich ist, so entscheidet das Eidg. Departement des Innern (EDI) nach Anhören der Eidg. Fachkommission für allgemeine Leistungen der Krankenversicherung, ob die Massnahme als Pflichtleistung von den Krankenkassen übernommen werden muss (Art. 12 Abs. 5
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RS 747.201.1 ONI Ordinanza dell'8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI) - Ordinanza sulla navigazione interna Art. 39 [1] Segnali di riferimento |
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| Di notte o in caso di scarsa visibilità si possono emettere mediante impianto [2] fisso i segnali acustici previsti nell'allegato 4 cifra II, oppure accendere i fari a luce intermittente di color giallo. | ||||||
| Se la sicurezza della navigazione lo esige, i ponti, gli ostacoli alla navigazione e gli impianti per la navigazione devono essere segnalati dai rispettivi proprietari mediante riflettori radar fissi o galleggianti secondo l'allegato 4 cifra I lettera G.4. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU 2014 261). [2] Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||