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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 273 [1] |
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| I genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. | ||||||
| Se l'esercizio o il mancato esercizio delle relazioni personali è pregiudizievole al figlio, oppure altri motivi lo esigono, l'autorità di protezione dei minori può richiamare ai loro doveri i genitori, gli affilianti o il figlio e dare loro istruzioni. | ||||||
| Il padre o la madre può esigere che il suo diritto all'esercizio delle relazioni personali sia regolato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1). | ||||||
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RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 403 Disposizioni di coordinamento |
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| Il coordinamento di disposizioni di altri nuovi atti normativi con il presente Codice è regolato nell'allegato 2. | ||||||
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RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 403 Disposizioni di coordinamento |
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| Il coordinamento di disposizioni di altri nuovi atti normativi con il presente Codice è regolato nell'allegato 2. | ||||||