SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 3 - 1 La Confederazione risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa del funzionario. |
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1 | La Confederazione risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa del funzionario. |
2 | Quando la responsabilità per determinati fatti è disciplinata in atti legislativi speciali, questi sono applicabili alla responsabilità della Confederazione. |
3 | Il danneggiato non ha azione contro il funzionario. |
4 | Ove un terzo pretenda dalla Confederazione il risarcimento dei danni essa ne informa immediatamente il funzionario contro il quale possa avere un diritto di regresso. |
SR 818.101 Legge federale del 28 settembre 2012 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) - Legge sulle epidemie LEp Art. 3 Definizioni - Ai sensi della presente legge si intende per: |
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a | malattia trasmissibile: malattia trasmissibile all'essere umano da agenti patogeni o dai loro prodotti tossici; |
b | osservazioni: referti clinici (p. es. le diagnosi sospette, le diagnosi confermate, i decessi), risultati di analisi di laboratorio (p. es. i risultati di test, le prove dirette e indirette della presenza di agenti patogeni, le tipizzazioni, le prove di resistenza), risultati epidemiologici (p. es. valori indicativi concernenti le infezioni associate alle cure), nonché eventi (p. es. oggetti o sostanze sospette) in relazione a malattie trasmissibili; |
c | agenti patogeni: organismi naturali o geneticamente modificati (p. es. virus, batteri, miceti, protozoi e altri parassiti), sostanze (p. es. prioni, tossine) e materiale genetico che possono provocare o aggravare una malattia trasmissibile; |
d | utilizzazione di agenti patogeni: qualsiasi attività relativa ad agenti patogeni, in particolare la produzione, la riproduzione, l'immissione nell'ambiente, la messa in commercio, l'importazione, l'esportazione, il transito, la detenzione, l'impiego, il deposito, lo smaltimento o il trasporto. |
SR 818.101 Legge federale del 28 settembre 2012 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) - Legge sulle epidemie LEp Art. 9 Informazione - 1 L'UFSP informa il pubblico, determinati gruppi di persone, le autorità e gli specialisti sui rischi delle malattie trasmissibili e sulle possibilità di prevenirle e combatterle. |
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1 | L'UFSP informa il pubblico, determinati gruppi di persone, le autorità e gli specialisti sui rischi delle malattie trasmissibili e sulle possibilità di prevenirle e combatterle. |
2 | L'UFSP pubblica regolarmente rilevamenti e analisi sul tipo, la comparsa, le cause e la propagazione delle malattie trasmissibili. |
3 | Pubblica raccomandazioni, che aggiorna regolarmente secondo lo stato della scienza, in merito ai provvedimenti da adottare contro le malattie trasmissibili e sull'utilizzazione di agenti patogeni. Se sono coinvolti altri uffici federali, l'UFSP agisce d'intesa con questi ultimi. |
4 | L'UFSP e le autorità cantonali competenti coordinano la loro attività d'informazione. |
SR 818.101 Legge federale del 28 settembre 2012 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) - Legge sulle epidemie LEp Art. 11 Sistemi di individuazione precoce e di sorveglianza - L'UFSP gestisce, in collaborazione con altri uffici federali e i servizi cantonali competenti, sistemi di individuazione precoce e di sorveglianza delle malattie trasmissibili. Provvede al coordinamento con i sistemi internazionali. |
SR 818.101 Legge federale del 28 settembre 2012 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) - Legge sulle epidemie LEp Art. 27 Immissione nell'ambiente e messa in commercio - 1 Chi intende immettere agenti patogeni nell'ambiente a titolo sperimentale o metterli in commercio necessita di un'autorizzazione della Confederazione. |
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1 | Chi intende immettere agenti patogeni nell'ambiente a titolo sperimentale o metterli in commercio necessita di un'autorizzazione della Confederazione. |
2 | Il Consiglio federale disciplina le condizioni e la procedura per il rilascio dell'autorizzazione, nonché l'informazione del pubblico in merito all'immissione nell'ambiente a titolo sperimentale. |
3 | Per determinati agenti patogeni, il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo dell'autorizzazione se, in base alle conoscenze scientifiche e all'esperienza, sono esclusi pericoli per la salute. |
SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 3 - 1 La Confederazione risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa del funzionario. |
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1 | La Confederazione risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa del funzionario. |
2 | Quando la responsabilità per determinati fatti è disciplinata in atti legislativi speciali, questi sono applicabili alla responsabilità della Confederazione. |
3 | Il danneggiato non ha azione contro il funzionario. |
4 | Ove un terzo pretenda dalla Confederazione il risarcimento dei danni essa ne informa immediatamente il funzionario contro il quale possa avere un diritto di regresso. |
SR 818.101 Legge federale del 28 settembre 2012 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) - Legge sulle epidemie LEp Art. 9 Informazione - 1 L'UFSP informa il pubblico, determinati gruppi di persone, le autorità e gli specialisti sui rischi delle malattie trasmissibili e sulle possibilità di prevenirle e combatterle. |
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1 | L'UFSP informa il pubblico, determinati gruppi di persone, le autorità e gli specialisti sui rischi delle malattie trasmissibili e sulle possibilità di prevenirle e combatterle. |
2 | L'UFSP pubblica regolarmente rilevamenti e analisi sul tipo, la comparsa, le cause e la propagazione delle malattie trasmissibili. |
3 | Pubblica raccomandazioni, che aggiorna regolarmente secondo lo stato della scienza, in merito ai provvedimenti da adottare contro le malattie trasmissibili e sull'utilizzazione di agenti patogeni. Se sono coinvolti altri uffici federali, l'UFSP agisce d'intesa con questi ultimi. |
4 | L'UFSP e le autorità cantonali competenti coordinano la loro attività d'informazione. |
SR 818.101 Legge federale del 28 settembre 2012 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) - Legge sulle epidemie LEp Art. 11 Sistemi di individuazione precoce e di sorveglianza - L'UFSP gestisce, in collaborazione con altri uffici federali e i servizi cantonali competenti, sistemi di individuazione precoce e di sorveglianza delle malattie trasmissibili. Provvede al coordinamento con i sistemi internazionali. |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 34 - 1 Terminato lo scambio degli allegati scritti, il giudice delegato apre la procedura preparatoria. |
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1 | Terminato lo scambio degli allegati scritti, il giudice delegato apre la procedura preparatoria. |
2 | Quando è stata ordinata una limitazione della risposta secondo l'articolo 30 o una misura siffatta si riveli ormai opportuna, si abbrevia in conformità la procedura preparatoria. L'istruzione può essere limitata ad una sola questione di merito, se la soluzione di questa mette presumibilmente fine alla lite. |
SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 10 - 1 L'autorità competente giudica le pretese litigiose che siano avanzate dalla Confederazione o contro di essa. La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.17 |
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1 | L'autorità competente giudica le pretese litigiose che siano avanzate dalla Confederazione o contro di essa. La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.17 |
2 | Il Tribunale federale giudica in istanza unica, secondo l'articolo 120 della legge del 17 giugno 200518 sul Tribunale federale, le pretese litigiose di risarcimento del danno o di indennità a titolo di riparazione morale risultanti dall'attività ufficiale delle persone indicate nell'articolo 1 capoverso 1 lettere a˗cbis.19 L'azione contro la Confederazione può essere proposta dinanzi al Tribunale federale, se l'autorità competente ha contestato la pretesa o non si è pronunciata su di essa entro tre mesi dal giorno in cui è stata fatta valere. |
SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 3 - 1 La Confederazione risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa del funzionario. |
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1 | La Confederazione risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa del funzionario. |
2 | Quando la responsabilità per determinati fatti è disciplinata in atti legislativi speciali, questi sono applicabili alla responsabilità della Confederazione. |
3 | Il danneggiato non ha azione contro il funzionario. |
4 | Ove un terzo pretenda dalla Confederazione il risarcimento dei danni essa ne informa immediatamente il funzionario contro il quale possa avere un diritto di regresso. |
SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 3 - 1 La Confederazione risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa del funzionario. |
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1 | La Confederazione risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa del funzionario. |
2 | Quando la responsabilità per determinati fatti è disciplinata in atti legislativi speciali, questi sono applicabili alla responsabilità della Confederazione. |
3 | Il danneggiato non ha azione contro il funzionario. |
4 | Ove un terzo pretenda dalla Confederazione il risarcimento dei danni essa ne informa immediatamente il funzionario contro il quale possa avere un diritto di regresso. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 31 Privazione della libertà - 1 Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 31 Privazione della libertà - 1 Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 818.101 Legge federale del 28 settembre 2012 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) - Legge sulle epidemie LEp Art. 11 Sistemi di individuazione precoce e di sorveglianza - L'UFSP gestisce, in collaborazione con altri uffici federali e i servizi cantonali competenti, sistemi di individuazione precoce e di sorveglianza delle malattie trasmissibili. Provvede al coordinamento con i sistemi internazionali. |
SR 818.101 Legge federale del 28 settembre 2012 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) - Legge sulle epidemie LEp Art. 10 Scambio di informazioni - 1 L'UFSP provvede affinché i Cantoni ricevano le informazioni determinanti per la prevenzione delle malattie trasmissibili e la lotta contro di esse. |
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1 | L'UFSP provvede affinché i Cantoni ricevano le informazioni determinanti per la prevenzione delle malattie trasmissibili e la lotta contro di esse. |
2 | I servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni si scambiano i risultati della ricerca, le conoscenze specialistiche e le informazioni sui programmi di formazione e di sorveglianza. |
SR 818.101 Legge federale del 28 settembre 2012 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) - Legge sulle epidemie LEp Art. 9 Informazione - 1 L'UFSP informa il pubblico, determinati gruppi di persone, le autorità e gli specialisti sui rischi delle malattie trasmissibili e sulle possibilità di prevenirle e combatterle. |
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1 | L'UFSP informa il pubblico, determinati gruppi di persone, le autorità e gli specialisti sui rischi delle malattie trasmissibili e sulle possibilità di prevenirle e combatterle. |
2 | L'UFSP pubblica regolarmente rilevamenti e analisi sul tipo, la comparsa, le cause e la propagazione delle malattie trasmissibili. |
3 | Pubblica raccomandazioni, che aggiorna regolarmente secondo lo stato della scienza, in merito ai provvedimenti da adottare contro le malattie trasmissibili e sull'utilizzazione di agenti patogeni. Se sono coinvolti altri uffici federali, l'UFSP agisce d'intesa con questi ultimi. |
4 | L'UFSP e le autorità cantonali competenti coordinano la loro attività d'informazione. |
SR 818.101 Legge federale del 28 settembre 2012 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) - Legge sulle epidemie LEp Art. 27 Immissione nell'ambiente e messa in commercio - 1 Chi intende immettere agenti patogeni nell'ambiente a titolo sperimentale o metterli in commercio necessita di un'autorizzazione della Confederazione. |
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1 | Chi intende immettere agenti patogeni nell'ambiente a titolo sperimentale o metterli in commercio necessita di un'autorizzazione della Confederazione. |
2 | Il Consiglio federale disciplina le condizioni e la procedura per il rilascio dell'autorizzazione, nonché l'informazione del pubblico in merito all'immissione nell'ambiente a titolo sperimentale. |
3 | Per determinati agenti patogeni, il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo dell'autorizzazione se, in base alle conoscenze scientifiche e all'esperienza, sono esclusi pericoli per la salute. |
SR 818.101 Legge federale del 28 settembre 2012 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) - Legge sulle epidemie LEp Art. 3 Definizioni - Ai sensi della presente legge si intende per: |
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a | malattia trasmissibile: malattia trasmissibile all'essere umano da agenti patogeni o dai loro prodotti tossici; |
b | osservazioni: referti clinici (p. es. le diagnosi sospette, le diagnosi confermate, i decessi), risultati di analisi di laboratorio (p. es. i risultati di test, le prove dirette e indirette della presenza di agenti patogeni, le tipizzazioni, le prove di resistenza), risultati epidemiologici (p. es. valori indicativi concernenti le infezioni associate alle cure), nonché eventi (p. es. oggetti o sostanze sospette) in relazione a malattie trasmissibili; |
c | agenti patogeni: organismi naturali o geneticamente modificati (p. es. virus, batteri, miceti, protozoi e altri parassiti), sostanze (p. es. prioni, tossine) e materiale genetico che possono provocare o aggravare una malattia trasmissibile; |
d | utilizzazione di agenti patogeni: qualsiasi attività relativa ad agenti patogeni, in particolare la produzione, la riproduzione, l'immissione nell'ambiente, la messa in commercio, l'importazione, l'esportazione, il transito, la detenzione, l'impiego, il deposito, lo smaltimento o il trasporto. |
SR 818.101 Legge federale del 28 settembre 2012 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) - Legge sulle epidemie LEp Art. 3 Definizioni - Ai sensi della presente legge si intende per: |
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a | malattia trasmissibile: malattia trasmissibile all'essere umano da agenti patogeni o dai loro prodotti tossici; |
b | osservazioni: referti clinici (p. es. le diagnosi sospette, le diagnosi confermate, i decessi), risultati di analisi di laboratorio (p. es. i risultati di test, le prove dirette e indirette della presenza di agenti patogeni, le tipizzazioni, le prove di resistenza), risultati epidemiologici (p. es. valori indicativi concernenti le infezioni associate alle cure), nonché eventi (p. es. oggetti o sostanze sospette) in relazione a malattie trasmissibili; |
c | agenti patogeni: organismi naturali o geneticamente modificati (p. es. virus, batteri, miceti, protozoi e altri parassiti), sostanze (p. es. prioni, tossine) e materiale genetico che possono provocare o aggravare una malattia trasmissibile; |
d | utilizzazione di agenti patogeni: qualsiasi attività relativa ad agenti patogeni, in particolare la produzione, la riproduzione, l'immissione nell'ambiente, la messa in commercio, l'importazione, l'esportazione, il transito, la detenzione, l'impiego, il deposito, lo smaltimento o il trasporto. |
SR 818.101 Legge federale del 28 settembre 2012 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) - Legge sulle epidemie LEp Art. 3 Definizioni - Ai sensi della presente legge si intende per: |
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a | malattia trasmissibile: malattia trasmissibile all'essere umano da agenti patogeni o dai loro prodotti tossici; |
b | osservazioni: referti clinici (p. es. le diagnosi sospette, le diagnosi confermate, i decessi), risultati di analisi di laboratorio (p. es. i risultati di test, le prove dirette e indirette della presenza di agenti patogeni, le tipizzazioni, le prove di resistenza), risultati epidemiologici (p. es. valori indicativi concernenti le infezioni associate alle cure), nonché eventi (p. es. oggetti o sostanze sospette) in relazione a malattie trasmissibili; |
c | agenti patogeni: organismi naturali o geneticamente modificati (p. es. virus, batteri, miceti, protozoi e altri parassiti), sostanze (p. es. prioni, tossine) e materiale genetico che possono provocare o aggravare una malattia trasmissibile; |
d | utilizzazione di agenti patogeni: qualsiasi attività relativa ad agenti patogeni, in particolare la produzione, la riproduzione, l'immissione nell'ambiente, la messa in commercio, l'importazione, l'esportazione, il transito, la detenzione, l'impiego, il deposito, lo smaltimento o il trasporto. |
SR 818.101 Legge federale del 28 settembre 2012 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) - Legge sulle epidemie LEp Art. 3 Definizioni - Ai sensi della presente legge si intende per: |
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a | malattia trasmissibile: malattia trasmissibile all'essere umano da agenti patogeni o dai loro prodotti tossici; |
b | osservazioni: referti clinici (p. es. le diagnosi sospette, le diagnosi confermate, i decessi), risultati di analisi di laboratorio (p. es. i risultati di test, le prove dirette e indirette della presenza di agenti patogeni, le tipizzazioni, le prove di resistenza), risultati epidemiologici (p. es. valori indicativi concernenti le infezioni associate alle cure), nonché eventi (p. es. oggetti o sostanze sospette) in relazione a malattie trasmissibili; |
c | agenti patogeni: organismi naturali o geneticamente modificati (p. es. virus, batteri, miceti, protozoi e altri parassiti), sostanze (p. es. prioni, tossine) e materiale genetico che possono provocare o aggravare una malattia trasmissibile; |
d | utilizzazione di agenti patogeni: qualsiasi attività relativa ad agenti patogeni, in particolare la produzione, la riproduzione, l'immissione nell'ambiente, la messa in commercio, l'importazione, l'esportazione, il transito, la detenzione, l'impiego, il deposito, lo smaltimento o il trasporto. |
SR 818.101 Legge federale del 28 settembre 2012 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) - Legge sulle epidemie LEp Art. 3 Definizioni - Ai sensi della presente legge si intende per: |
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a | malattia trasmissibile: malattia trasmissibile all'essere umano da agenti patogeni o dai loro prodotti tossici; |
b | osservazioni: referti clinici (p. es. le diagnosi sospette, le diagnosi confermate, i decessi), risultati di analisi di laboratorio (p. es. i risultati di test, le prove dirette e indirette della presenza di agenti patogeni, le tipizzazioni, le prove di resistenza), risultati epidemiologici (p. es. valori indicativi concernenti le infezioni associate alle cure), nonché eventi (p. es. oggetti o sostanze sospette) in relazione a malattie trasmissibili; |
c | agenti patogeni: organismi naturali o geneticamente modificati (p. es. virus, batteri, miceti, protozoi e altri parassiti), sostanze (p. es. prioni, tossine) e materiale genetico che possono provocare o aggravare una malattia trasmissibile; |
d | utilizzazione di agenti patogeni: qualsiasi attività relativa ad agenti patogeni, in particolare la produzione, la riproduzione, l'immissione nell'ambiente, la messa in commercio, l'importazione, l'esportazione, il transito, la detenzione, l'impiego, il deposito, lo smaltimento o il trasporto. |
SR 818.101 Legge federale del 28 settembre 2012 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) - Legge sulle epidemie LEp Art. 3 Definizioni - Ai sensi della presente legge si intende per: |
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a | malattia trasmissibile: malattia trasmissibile all'essere umano da agenti patogeni o dai loro prodotti tossici; |
b | osservazioni: referti clinici (p. es. le diagnosi sospette, le diagnosi confermate, i decessi), risultati di analisi di laboratorio (p. es. i risultati di test, le prove dirette e indirette della presenza di agenti patogeni, le tipizzazioni, le prove di resistenza), risultati epidemiologici (p. es. valori indicativi concernenti le infezioni associate alle cure), nonché eventi (p. es. oggetti o sostanze sospette) in relazione a malattie trasmissibili; |
c | agenti patogeni: organismi naturali o geneticamente modificati (p. es. virus, batteri, miceti, protozoi e altri parassiti), sostanze (p. es. prioni, tossine) e materiale genetico che possono provocare o aggravare una malattia trasmissibile; |
d | utilizzazione di agenti patogeni: qualsiasi attività relativa ad agenti patogeni, in particolare la produzione, la riproduzione, l'immissione nell'ambiente, la messa in commercio, l'importazione, l'esportazione, il transito, la detenzione, l'impiego, il deposito, lo smaltimento o il trasporto. |
SR 818.101 Legge federale del 28 settembre 2012 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) - Legge sulle epidemie LEp Art. 3 Definizioni - Ai sensi della presente legge si intende per: |
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a | malattia trasmissibile: malattia trasmissibile all'essere umano da agenti patogeni o dai loro prodotti tossici; |
b | osservazioni: referti clinici (p. es. le diagnosi sospette, le diagnosi confermate, i decessi), risultati di analisi di laboratorio (p. es. i risultati di test, le prove dirette e indirette della presenza di agenti patogeni, le tipizzazioni, le prove di resistenza), risultati epidemiologici (p. es. valori indicativi concernenti le infezioni associate alle cure), nonché eventi (p. es. oggetti o sostanze sospette) in relazione a malattie trasmissibili; |
c | agenti patogeni: organismi naturali o geneticamente modificati (p. es. virus, batteri, miceti, protozoi e altri parassiti), sostanze (p. es. prioni, tossine) e materiale genetico che possono provocare o aggravare una malattia trasmissibile; |
d | utilizzazione di agenti patogeni: qualsiasi attività relativa ad agenti patogeni, in particolare la produzione, la riproduzione, l'immissione nell'ambiente, la messa in commercio, l'importazione, l'esportazione, il transito, la detenzione, l'impiego, il deposito, lo smaltimento o il trasporto. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |