|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 32 Principio |
||||||
| Il detentore dei rifiuti sostiene le spese per il loro smaltimento; fanno eccezione i rifiuti per i quali il Consiglio federale regola altrimenti l'onere delle spese. | ||||||
| Se il detentore non è identificabile o se non è in grado, per insolvenza, di soddisfare all'obbligo di cui al capoverso 1, le spese dello smaltimento sono sostenute dai Cantoni. | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 39 Prescrizioni esecutive e accordi internazionali |
||||||
| Il Consiglio federale emana le prescrizioni esecutive. | ||||||
| Può dichiarare applicabili prescrizioni e norme tecniche armonizzate a livello internazionale e: | ||||||
| autorizzare l'ufficio federale competente a dichiarare applicabili modificazioni minori di queste prescrizioni e norme; | ||||||
| prevedere che le prescrizioni e norme dichiarate applicabili siano oggetto di una pubblicazione speciale e rinunciare alla loro traduzione nelle lingue ufficiali; [1] | ||||||
| Esso può stipulare accordi internazionali su: | ||||||
| le prescrizioni tecniche; | ||||||
| sostanze pericolose per l'ambiente (art. 26-29); | ||||||
| la prevenzione e lo smaltimento di rifiuti; | ||||||
| la collaborazione nelle zone confinarie mediante l'istituzione di commissioni bilaterali consultive; | ||||||
| la raccolta di dati e le indagini; | ||||||
| la ricerca e la formazione. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. cifra II n. 2 della L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4763, 2005 2293; FF 2000 590). [2] Introdotto dall'all. cifra II n. 2 della L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2004 4763, 2005 2293; FF 2000 590). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). [4] Abrogato dall'art. 12 n. 2 della L del 18 mar. 2005 sulla consultazione, con effetto dal 1° set. 2005 (RU 2005 4099; FF 2004 453). | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 43 Delega di compiti d'esecuzione [1] |
||||||
| Le autorità esecutive possono delegare compiti d'esecuzione, in particolare di controllo e di sorveglianza, a corporazioni di diritto pubblico o a privati. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). | ||||||
|
RS 814.621 OIB Ordinanza del 5 luglio 2000 sugli imballaggi per bevande (OIB) Art. 3 Composizione |
||||||
| I commercianti, produttori e importatori sono autorizzati a consegnare bevande soltanto in imballaggi che al momento della raccolta, del trattamento o del riciclaggio da parte delle organizzazioni esistenti non comportano costi supplementari notevoli o difficoltà tecniche rilevanti. | ||||||
|
RI 0.632.401 Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (con All. e Scambio di lettere) Art. 13 [1] |
||||||
| Nessuna nuova restrizione quantitativa all'importazione o misura di effetto equivalente viene introdotta negli scambi tra la Comunità e la Svizzera. | ||||||
| Le restrizioni quantitative all'importazione sono soppresse il 1° gennaio 1973 e le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione, entro il 1° gennaio 1975. | ||||||
| [1] Vedi nondimeno il Prot. n. 4 (RS 0.632.401.4). | ||||||
|
RI 0.632.401 Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (con All. e Scambio di lettere) Art. 20 |
||||||
| L'Accordo lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale o commerciale, né osta alle regolamentazioni riguardanti l'oro e l'argento. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti contraenti. | ||||||
|
RS 814.621 OIB Ordinanza del 5 luglio 2000 sugli imballaggi per bevande (OIB) Art. 3 Composizione |
||||||
| I commercianti, produttori e importatori sono autorizzati a consegnare bevande soltanto in imballaggi che al momento della raccolta, del trattamento o del riciclaggio da parte delle organizzazioni esistenti non comportano costi supplementari notevoli o difficoltà tecniche rilevanti. | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 32 Principio |
||||||
| Il detentore dei rifiuti sostiene le spese per il loro smaltimento; fanno eccezione i rifiuti per i quali il Consiglio federale regola altrimenti l'onere delle spese. | ||||||
| Se il detentore non è identificabile o se non è in grado, per insolvenza, di soddisfare all'obbligo di cui al capoverso 1, le spese dello smaltimento sono sostenute dai Cantoni. | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 39 Prescrizioni esecutive e accordi internazionali |
||||||
| Il Consiglio federale emana le prescrizioni esecutive. | ||||||
| Può dichiarare applicabili prescrizioni e norme tecniche armonizzate a livello internazionale e: | ||||||
| autorizzare l'ufficio federale competente a dichiarare applicabili modificazioni minori di queste prescrizioni e norme; | ||||||
| prevedere che le prescrizioni e norme dichiarate applicabili siano oggetto di una pubblicazione speciale e rinunciare alla loro traduzione nelle lingue ufficiali; [1] | ||||||
| Esso può stipulare accordi internazionali su: | ||||||
| le prescrizioni tecniche; | ||||||
| sostanze pericolose per l'ambiente (art. 26-29); | ||||||
| la prevenzione e lo smaltimento di rifiuti; | ||||||
| la collaborazione nelle zone confinarie mediante l'istituzione di commissioni bilaterali consultive; | ||||||
| la raccolta di dati e le indagini; | ||||||
| la ricerca e la formazione. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. cifra II n. 2 della L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4763, 2005 2293; FF 2000 590). [2] Introdotto dall'all. cifra II n. 2 della L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2004 4763, 2005 2293; FF 2000 590). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). [4] Abrogato dall'art. 12 n. 2 della L del 18 mar. 2005 sulla consultazione, con effetto dal 1° set. 2005 (RU 2005 4099; FF 2004 453). | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 43 Delega di compiti d'esecuzione [1] |
||||||
| Le autorità esecutive possono delegare compiti d'esecuzione, in particolare di controllo e di sorveglianza, a corporazioni di diritto pubblico o a privati. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). | ||||||
|
RS 455 LPAn Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) Art. 32 Esecuzione da parte di Confederazione e Cantoni |
||||||
| Il Consiglio federale emana le prescrizioni d'esecuzione. Può autorizzare l'USAV a emanare prescrizioni esecutive di natura tecnica. [1] | ||||||
| L'esecuzione spetta ai Cantoni, se la presente legge non prevede altrimenti. I Cantoni possono prevedere un'esecuzione a livello regionale. | ||||||
| Il Consiglio federale può obbligare i Cantoni a informare la Confederazione sulle misure esecutive adottate e sui risultati dei controlli e degli esami effettuati. [2] | ||||||
| Il Consiglio federale determina in qual misura i centri di detenzione di animali devono essere controllati e secondo quali modalità dev'essere sorvegliato lo svolgimento degli esperimenti sugli animali. Il controllo delle aziende di detenzione degli animali e i relativi rilevamenti di dati devono essere coordinati con i controlli richiesti dalla legislazione sull'agricoltura, sulle epizoozie e sulle derrate alimentari. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina la formazione e la formazione continua delle persone che svolgono funzioni nell'ambito dell'esecuzione della presente legge. [3] | ||||||
| L'esecuzione della procedura di autorizzazione secondo l'articolo 7 capoverso 2 e la sorveglianza dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e di prodotti animali presso i posti d'ispezione frontalieri riconosciuti sono di competenza della Confederazione. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287). [2] Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287). [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287). [4] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287). Vedi art. 45a qui appresso. | ||||||
|
RS 455 LPAn Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) Art. 39 Diritto di accesso |
||||||
| Le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge hanno accesso ai locali, alle attrezzature, ai veicoli, agli oggetti e agli animali; in tale funzione hanno qualità di organi della polizia giudiziaria. | ||||||
|
RS 455 LPAn Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) Art. 43 Diritto previgente: abrogazione |
||||||
| La legge del 9 marzo 1978 [1] sulla protezione degli animali è abrogata. | ||||||
| [1] [RU 1981 5621064, 1991 2345, 1995 1469art. 59 n. 1, 2003 41814803all. n. 3, 2006 2197all. n. 45] | ||||||
|
RS 641.411.1 OIBir Ordinanza del 15 giugno 2007 sull'imposizione della birra (OIBir) Art. 3 Tenore di mosto iniziale nelle miscele di bevande basate sulla birra - (art. 10 cpv. 1 LIB) |
||||||
| Per il calcolo del tenore di mosto iniziale delle miscele di birra ai sensi dell'articolo 3 lettera b LIB non si tiene conto della percentuale di zucchero aggiunto alla birra o del tenore di zucchero della bevanda miscelata. | ||||||
|
RS 641.411.1 OIBir Ordinanza del 15 giugno 2007 sull'imposizione della birra (OIBir) Art. 3 Tenore di mosto iniziale nelle miscele di bevande basate sulla birra - (art. 10 cpv. 1 LIB) |
||||||
| Per il calcolo del tenore di mosto iniziale delle miscele di birra ai sensi dell'articolo 3 lettera b LIB non si tiene conto della percentuale di zucchero aggiunto alla birra o del tenore di zucchero della bevanda miscelata. | ||||||
|
RS 455 LPAn Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) Art. 32 Esecuzione da parte di Confederazione e Cantoni |
||||||
| Il Consiglio federale emana le prescrizioni d'esecuzione. Può autorizzare l'USAV a emanare prescrizioni esecutive di natura tecnica. [1] | ||||||
| L'esecuzione spetta ai Cantoni, se la presente legge non prevede altrimenti. I Cantoni possono prevedere un'esecuzione a livello regionale. | ||||||
| Il Consiglio federale può obbligare i Cantoni a informare la Confederazione sulle misure esecutive adottate e sui risultati dei controlli e degli esami effettuati. [2] | ||||||
| Il Consiglio federale determina in qual misura i centri di detenzione di animali devono essere controllati e secondo quali modalità dev'essere sorvegliato lo svolgimento degli esperimenti sugli animali. Il controllo delle aziende di detenzione degli animali e i relativi rilevamenti di dati devono essere coordinati con i controlli richiesti dalla legislazione sull'agricoltura, sulle epizoozie e sulle derrate alimentari. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina la formazione e la formazione continua delle persone che svolgono funzioni nell'ambito dell'esecuzione della presente legge. [3] | ||||||
| L'esecuzione della procedura di autorizzazione secondo l'articolo 7 capoverso 2 e la sorveglianza dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e di prodotti animali presso i posti d'ispezione frontalieri riconosciuti sono di competenza della Confederazione. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287). [2] Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287). [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287). [4] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287). Vedi art. 45a qui appresso. | ||||||
|
RS 455 LPAn Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) Art. 39 Diritto di accesso |
||||||
| Le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge hanno accesso ai locali, alle attrezzature, ai veicoli, agli oggetti e agli animali; in tale funzione hanno qualità di organi della polizia giudiziaria. | ||||||
|
RS 455 LPAn Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) Art. 43 Diritto previgente: abrogazione |
||||||
| La legge del 9 marzo 1978 [1] sulla protezione degli animali è abrogata. | ||||||
| [1] [RU 1981 5621064, 1991 2345, 1995 1469art. 59 n. 1, 2003 41814803all. n. 3, 2006 2197all. n. 45] | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 32 Principio |
||||||
| Il detentore dei rifiuti sostiene le spese per il loro smaltimento; fanno eccezione i rifiuti per i quali il Consiglio federale regola altrimenti l'onere delle spese. | ||||||
| Se il detentore non è identificabile o se non è in grado, per insolvenza, di soddisfare all'obbligo di cui al capoverso 1, le spese dello smaltimento sono sostenute dai Cantoni. | ||||||
|
RS 814.621 OIB Ordinanza del 5 luglio 2000 sugli imballaggi per bevande (OIB) Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione |
||||||
| La presente ordinanza disciplina: | ||||||
| la consegna e la ripresa degli imballaggi per bevande destinate all'impiego in Svizzera; | ||||||
| il finanziamento dello smaltimento degli imballaggi per bevande in vetro. | ||||||
| Essa si applica agli imballaggi di tutte le bevande; fanno eccezione gli imballaggi per il latte e i latticini. | ||||||
|
RS 814.621 OIB Ordinanza del 5 luglio 2000 sugli imballaggi per bevande (OIB) Art. 3 Composizione |
||||||
| I commercianti, produttori e importatori sono autorizzati a consegnare bevande soltanto in imballaggi che al momento della raccolta, del trattamento o del riciclaggio da parte delle organizzazioni esistenti non comportano costi supplementari notevoli o difficoltà tecniche rilevanti. | ||||||
|
RS 814.621 OIB Ordinanza del 5 luglio 2000 sugli imballaggi per bevande (OIB) Art. 3 Composizione |
||||||
| I commercianti, produttori e importatori sono autorizzati a consegnare bevande soltanto in imballaggi che al momento della raccolta, del trattamento o del riciclaggio da parte delle organizzazioni esistenti non comportano costi supplementari notevoli o difficoltà tecniche rilevanti. | ||||||
|
RS 814.621 OIB Ordinanza del 5 luglio 2000 sugli imballaggi per bevande (OIB) Art. 10 Ammontare della tassa |
||||||
| Per ogni imballaggio per bevande la tassa ammonta al minimo a 1 e al massimo a 10 centesimi. | ||||||
| Il DATEC fissa l'ammontare della tassa sulla base dei presumibili costi delle attività giusta l'articolo 12. Esso consulta previamente le cerchie interessate. | ||||||
| L'organizzazione deve informare opportunamente i consumatori sull'ammontare della tassa. | ||||||
|
RS 814.621 OIB Ordinanza del 5 luglio 2000 sugli imballaggi per bevande (OIB) Art. 3 Composizione |
||||||
| I commercianti, produttori e importatori sono autorizzati a consegnare bevande soltanto in imballaggi che al momento della raccolta, del trattamento o del riciclaggio da parte delle organizzazioni esistenti non comportano costi supplementari notevoli o difficoltà tecniche rilevanti. | ||||||
|
RS 814.621 OIB Ordinanza del 5 luglio 2000 sugli imballaggi per bevande (OIB) Art. 3 Composizione |
||||||
| I commercianti, produttori e importatori sono autorizzati a consegnare bevande soltanto in imballaggi che al momento della raccolta, del trattamento o del riciclaggio da parte delle organizzazioni esistenti non comportano costi supplementari notevoli o difficoltà tecniche rilevanti. | ||||||
|
RS 814.621 OIB Ordinanza del 5 luglio 2000 sugli imballaggi per bevande (OIB) Art. 3 Composizione |
||||||
| I commercianti, produttori e importatori sono autorizzati a consegnare bevande soltanto in imballaggi che al momento della raccolta, del trattamento o del riciclaggio da parte delle organizzazioni esistenti non comportano costi supplementari notevoli o difficoltà tecniche rilevanti. | ||||||
|
RS 814.621 OIB Ordinanza del 5 luglio 2000 sugli imballaggi per bevande (OIB) Art. 3 Composizione |
||||||
| I commercianti, produttori e importatori sono autorizzati a consegnare bevande soltanto in imballaggi che al momento della raccolta, del trattamento o del riciclaggio da parte delle organizzazioni esistenti non comportano costi supplementari notevoli o difficoltà tecniche rilevanti. | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 32 Principio |
||||||
| Il detentore dei rifiuti sostiene le spese per il loro smaltimento; fanno eccezione i rifiuti per i quali il Consiglio federale regola altrimenti l'onere delle spese. | ||||||
| Se il detentore non è identificabile o se non è in grado, per insolvenza, di soddisfare all'obbligo di cui al capoverso 1, le spese dello smaltimento sono sostenute dai Cantoni. | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 32 Principio |
||||||
| Il detentore dei rifiuti sostiene le spese per il loro smaltimento; fanno eccezione i rifiuti per i quali il Consiglio federale regola altrimenti l'onere delle spese. | ||||||
| Se il detentore non è identificabile o se non è in grado, per insolvenza, di soddisfare all'obbligo di cui al capoverso 1, le spese dello smaltimento sono sostenute dai Cantoni. | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 1 Scopo |
||||||
| Scopo della presente legge è di proteggere l'uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi dagli effetti dannosi e molesti, e di conservare in modo duraturo le basi naturali della vita, in particolare la diversità biologica e la fertilità del suolo. [1] | ||||||
| A scopo di prevenzione, gli effetti che potrebbero divenire dannosi o molesti devono essere limitati tempestivamente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145). | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 30 Principi |
||||||
| La produzione di rifiuti deve essere prevenuta nella misura del possibile. | ||||||
| Nella misura del possibile, i rifiuti devono essere riciclati. | ||||||
| I rifiuti devono essere smaltiti in modo rispettoso dell'ambiente e, per quanto possibile e ragionevole, entro il territorio nazionale. | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 32 Principio |
||||||
| Il detentore dei rifiuti sostiene le spese per il loro smaltimento; fanno eccezione i rifiuti per i quali il Consiglio federale regola altrimenti l'onere delle spese. | ||||||
| Se il detentore non è identificabile o se non è in grado, per insolvenza, di soddisfare all'obbligo di cui al capoverso 1, le spese dello smaltimento sono sostenute dai Cantoni. | ||||||
|
RS 814.621 OIB Ordinanza del 5 luglio 2000 sugli imballaggi per bevande (OIB) Art. 3 Composizione |
||||||
| I commercianti, produttori e importatori sono autorizzati a consegnare bevande soltanto in imballaggi che al momento della raccolta, del trattamento o del riciclaggio da parte delle organizzazioni esistenti non comportano costi supplementari notevoli o difficoltà tecniche rilevanti. | ||||||
|
RS 814.621 OIB Ordinanza del 5 luglio 2000 sugli imballaggi per bevande (OIB) Art. 3 Composizione |
||||||
| I commercianti, produttori e importatori sono autorizzati a consegnare bevande soltanto in imballaggi che al momento della raccolta, del trattamento o del riciclaggio da parte delle organizzazioni esistenti non comportano costi supplementari notevoli o difficoltà tecniche rilevanti. | ||||||
|
RS 814.621 OIB Ordinanza del 5 luglio 2000 sugli imballaggi per bevande (OIB) Art. 10 Ammontare della tassa |
||||||
| Per ogni imballaggio per bevande la tassa ammonta al minimo a 1 e al massimo a 10 centesimi. | ||||||
| Il DATEC fissa l'ammontare della tassa sulla base dei presumibili costi delle attività giusta l'articolo 12. Esso consulta previamente le cerchie interessate. | ||||||
| L'organizzazione deve informare opportunamente i consumatori sull'ammontare della tassa. | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 41 Competenze esecutive della Confederazione |
||||||
| La Confederazione esegue gli articoli 12 capoverso 1 lettera e (prescrizioni su combustibili e carburanti), 26 (controllo autonomo), 27 (informazione dell'acquirente), 29 (prescrizioni sulle sostanze), 29a-29h (utilizzazione di organismi), 30b capoverso 3 (cassa di compensazione dei depositi), 30f e 30g (importazione ed esportazione di rifiuti), 31a capoverso 2 e 31c capoverso 3 (misure della Confederazione per lo smaltimento dei rifiuti), 32abis-32asepties (tassa di smaltimento anticipata e contributo di riciclaggio anticipato), 32e capoversi 1-4 (tasse per il finanziamento dei provvedimenti), 35a-35c (tasse d'incentivazione), 35d (esigenze per combustibili e carburanti), 35e-35h (legno e prodotti da esso derivati nonché altre materie prime e prodotti), 35i (progettazione di prodotti e imballaggi a basso consumo di risorse), 39 (prescrizioni esecutive e accordi internazionali), 40 (immissione in commercio di impianti fabbricati in serie) e 46 capoverso 3 (dati concernenti le sostanze e gli organismi); può far capo ai Cantoni per determinati compiti. [1] | ||||||
| L'autorità federale che esegue un'altra legge federale o un trattato internazionale è competente, nell'adempimento del suo compito, anche per l'esecuzione della presente legge. Prima di decidere consulta i Cantoni interessati. L'Ufficio federale e gli altri servizi federali interessati partecipano all'esecuzione conformemente agli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 1997 [2] sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. [3] | ||||||
| Se per determinati compiti la procedura di cui al capoverso 2 è inadeguata, il Consiglio federale ne disciplina l'esecuzione da parte dei servizi federali interessati. [4] | ||||||
| Le autorità esecutive federali tengono conto delle misure di protezione dell'ambiente previste dai Cantoni. [5] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra III della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 648; FF 2023 13, 437). [2] RS 172.010 [3] Nuovo testo giusta la cifra I n. 14 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 30713124; FF 1998 2029). [4] Nuovo testo giusta la cifra I n. 14 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 30713124; FF 1998 2029). [5] Originario cpv. 3. | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 30 Principi |
||||||
| La produzione di rifiuti deve essere prevenuta nella misura del possibile. | ||||||
| Nella misura del possibile, i rifiuti devono essere riciclati. | ||||||
| I rifiuti devono essere smaltiti in modo rispettoso dell'ambiente e, per quanto possibile e ragionevole, entro il territorio nazionale. | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 31 Pianificazione della gestione dei rifiuti |
||||||
| I Cantoni elaborano un piano di gestione dei rifiuti. In particolare determinano il loro fabbisogno di impianti per i rifiuti, evitano le sovracapacità e stabiliscono l'ubicazione di tali impianti. | ||||||
| Essi comunicano i loro piani alla Confederazione. | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 32 Principio |
||||||
| Il detentore dei rifiuti sostiene le spese per il loro smaltimento; fanno eccezione i rifiuti per i quali il Consiglio federale regola altrimenti l'onere delle spese. | ||||||
| Se il detentore non è identificabile o se non è in grado, per insolvenza, di soddisfare all'obbligo di cui al capoverso 1, le spese dello smaltimento sono sostenute dai Cantoni. | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 32 Principio |
||||||
| Il detentore dei rifiuti sostiene le spese per il loro smaltimento; fanno eccezione i rifiuti per i quali il Consiglio federale regola altrimenti l'onere delle spese. | ||||||
| Se il detentore non è identificabile o se non è in grado, per insolvenza, di soddisfare all'obbligo di cui al capoverso 1, le spese dello smaltimento sono sostenute dai Cantoni. | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 32 Principio |
||||||
| Il detentore dei rifiuti sostiene le spese per il loro smaltimento; fanno eccezione i rifiuti per i quali il Consiglio federale regola altrimenti l'onere delle spese. | ||||||
| Se il detentore non è identificabile o se non è in grado, per insolvenza, di soddisfare all'obbligo di cui al capoverso 1, le spese dello smaltimento sono sostenute dai Cantoni. | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 41 Competenze esecutive della Confederazione |
||||||
| La Confederazione esegue gli articoli 12 capoverso 1 lettera e (prescrizioni su combustibili e carburanti), 26 (controllo autonomo), 27 (informazione dell'acquirente), 29 (prescrizioni sulle sostanze), 29a-29h (utilizzazione di organismi), 30b capoverso 3 (cassa di compensazione dei depositi), 30f e 30g (importazione ed esportazione di rifiuti), 31a capoverso 2 e 31c capoverso 3 (misure della Confederazione per lo smaltimento dei rifiuti), 32abis-32asepties (tassa di smaltimento anticipata e contributo di riciclaggio anticipato), 32e capoversi 1-4 (tasse per il finanziamento dei provvedimenti), 35a-35c (tasse d'incentivazione), 35d (esigenze per combustibili e carburanti), 35e-35h (legno e prodotti da esso derivati nonché altre materie prime e prodotti), 35i (progettazione di prodotti e imballaggi a basso consumo di risorse), 39 (prescrizioni esecutive e accordi internazionali), 40 (immissione in commercio di impianti fabbricati in serie) e 46 capoverso 3 (dati concernenti le sostanze e gli organismi); può far capo ai Cantoni per determinati compiti. [1] | ||||||
| L'autorità federale che esegue un'altra legge federale o un trattato internazionale è competente, nell'adempimento del suo compito, anche per l'esecuzione della presente legge. Prima di decidere consulta i Cantoni interessati. L'Ufficio federale e gli altri servizi federali interessati partecipano all'esecuzione conformemente agli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 1997 [2] sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. [3] | ||||||
| Se per determinati compiti la procedura di cui al capoverso 2 è inadeguata, il Consiglio federale ne disciplina l'esecuzione da parte dei servizi federali interessati. [4] | ||||||
| Le autorità esecutive federali tengono conto delle misure di protezione dell'ambiente previste dai Cantoni. [5] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra III della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 648; FF 2023 13, 437). [2] RS 172.010 [3] Nuovo testo giusta la cifra I n. 14 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 30713124; FF 1998 2029). [4] Nuovo testo giusta la cifra I n. 14 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 30713124; FF 1998 2029). [5] Originario cpv. 3. | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 36 Competenze esecutive dei Cantoni |
||||||
| Riservato l'articolo 41, l'esecuzione della presente legge incombe ai Cantoni. | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 36 Competenze esecutive dei Cantoni |
||||||
| Riservato l'articolo 41, l'esecuzione della presente legge incombe ai Cantoni. | ||||||
|
RS 814.621 OIB Ordinanza del 5 luglio 2000 sugli imballaggi per bevande (OIB) Art. 8 Misure in caso di quota di riciclaggio insufficiente |
||||||
| La quota di riciclaggio degli imballaggi per bevande in vetro, in PET e in alluminio deve raggiungere almeno il 75 per cento per ciascun tipo di materiale. La quota di riciclaggio di un dato materiale corrisponde alla percentuale d'imballaggi riciclati durante un anno civile per rapporto al peso totale di imballaggi non riutilizzabili, fabbricati nel materiale in questione e consegnati per l'impiego in Svizzera. | ||||||
| Se la quota di riciclaggio non viene raggiunta, il DATEC può obbligare i commercianti, produttori e importatori a: | ||||||
| prelevare un deposito minimo sugli imballaggi non riutilizzabili fabbricati nei materiali in questione; | ||||||
| riprendere tali imballaggi contro rimborso del deposito; e | ||||||
| conferire al riciclaggio, a proprie spese, gli imballaggi ripresi. | ||||||
| Il DATEC può limitare l'obbligo di prelevare un deposito agli imballaggi che costituiscono la causa principale della quota di riciclaggio insufficiente. Può stabilire eccezioni all'obbligo del deposito se il riciclaggio degli imballaggi è garantito in altro modo. | ||||||
| Se in un anno i produttori e gli importatori consegnano più di 100 t d'imballaggi non riutilizzabili ma riciclabili e fabbricati in un materiale diverso dal vetro, dal PET, dall'alluminio o dal PVC, il DATEC può fissare anche per tale materiale una quota minima di riciclaggio e ordinare misure giusta il capoverso 2. | ||||||
|
RS 814.621 OIB Ordinanza del 5 luglio 2000 sugli imballaggi per bevande (OIB) Art. 3 Composizione |
||||||
| I commercianti, produttori e importatori sono autorizzati a consegnare bevande soltanto in imballaggi che al momento della raccolta, del trattamento o del riciclaggio da parte delle organizzazioni esistenti non comportano costi supplementari notevoli o difficoltà tecniche rilevanti. | ||||||
|
RS 814.621 OIB Ordinanza del 5 luglio 2000 sugli imballaggi per bevande (OIB) Art. 9 Obbligo della tassa |
||||||
| I produttori che consegnano imballaggi per bevande in vetro vuoti destinati all'impiego in Svizzera e gli importatori che importano tali imballaggi sono tenuti a versare per essi una tassa di smaltimento anticipata (tassa) a un'organizzazione (organizzazione) incaricata dall' Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) [1]. | ||||||
| L'obbligo della tassa si applica anche agli importatori che importano imballaggi per bevande in vetro pieni. | ||||||
| Non devono versare alcuna tassa: | ||||||
| i produttori e importatori che consegnano o importano imballaggi per bevande con un volume di riempimento inferiore a 0,09 l; | ||||||
| i produttori e importatori che consegnano o importano meno di 1000 imballaggi per bevande per semestre civile. | ||||||
| [1] La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 41 Competenze esecutive della Confederazione |
||||||
| La Confederazione esegue gli articoli 12 capoverso 1 lettera e (prescrizioni su combustibili e carburanti), 26 (controllo autonomo), 27 (informazione dell'acquirente), 29 (prescrizioni sulle sostanze), 29a-29h (utilizzazione di organismi), 30b capoverso 3 (cassa di compensazione dei depositi), 30f e 30g (importazione ed esportazione di rifiuti), 31a capoverso 2 e 31c capoverso 3 (misure della Confederazione per lo smaltimento dei rifiuti), 32abis-32asepties (tassa di smaltimento anticipata e contributo di riciclaggio anticipato), 32e capoversi 1-4 (tasse per il finanziamento dei provvedimenti), 35a-35c (tasse d'incentivazione), 35d (esigenze per combustibili e carburanti), 35e-35h (legno e prodotti da esso derivati nonché altre materie prime e prodotti), 35i (progettazione di prodotti e imballaggi a basso consumo di risorse), 39 (prescrizioni esecutive e accordi internazionali), 40 (immissione in commercio di impianti fabbricati in serie) e 46 capoverso 3 (dati concernenti le sostanze e gli organismi); può far capo ai Cantoni per determinati compiti. [1] | ||||||
| L'autorità federale che esegue un'altra legge federale o un trattato internazionale è competente, nell'adempimento del suo compito, anche per l'esecuzione della presente legge. Prima di decidere consulta i Cantoni interessati. L'Ufficio federale e gli altri servizi federali interessati partecipano all'esecuzione conformemente agli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 1997 [2] sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. [3] | ||||||
| Se per determinati compiti la procedura di cui al capoverso 2 è inadeguata, il Consiglio federale ne disciplina l'esecuzione da parte dei servizi federali interessati. [4] | ||||||
| Le autorità esecutive federali tengono conto delle misure di protezione dell'ambiente previste dai Cantoni. [5] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra III della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 648; FF 2023 13, 437). [2] RS 172.010 [3] Nuovo testo giusta la cifra I n. 14 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 30713124; FF 1998 2029). [4] Nuovo testo giusta la cifra I n. 14 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 30713124; FF 1998 2029). [5] Originario cpv. 3. | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 29 Prescrizioni del Consiglio federale |
||||||
| Il Consiglio federale può emanare prescrizioni su sostanze che, a cagione delle loro proprietà, del modo d'impiego o della quantità utilizzata, possono costituire un pericolo per l'ambiente o, indirettamente, per l'uomo. | ||||||
| Tali prescrizioni riguardano segnatamente: | ||||||
| le sostanze che, conformemente alla loro destinazione, giungono a contatto con l'ambiente, quali i diserbanti e gli antiparassitari, compresi i prodotti per la conservazione delle scorte e la protezione del legno, come anche i concimi, i regolatori di crescita, i sali da spargere e i gas propellenti; | ||||||
| le sostanze che o i cui derivati possono accumularsi nell'ambiente, quali i composti organici clorurati e i metalli pesanti. | ||||||
|
RS 814.621 OIB Ordinanza del 5 luglio 2000 sugli imballaggi per bevande (OIB) Art. 3 Composizione |
||||||
| I commercianti, produttori e importatori sono autorizzati a consegnare bevande soltanto in imballaggi che al momento della raccolta, del trattamento o del riciclaggio da parte delle organizzazioni esistenti non comportano costi supplementari notevoli o difficoltà tecniche rilevanti. | ||||||
|
RS 814.621 OIB Ordinanza del 5 luglio 2000 sugli imballaggi per bevande (OIB) Art. 3 Composizione |
||||||
| I commercianti, produttori e importatori sono autorizzati a consegnare bevande soltanto in imballaggi che al momento della raccolta, del trattamento o del riciclaggio da parte delle organizzazioni esistenti non comportano costi supplementari notevoli o difficoltà tecniche rilevanti. | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 36 Competenze esecutive dei Cantoni |
||||||
| Riservato l'articolo 41, l'esecuzione della presente legge incombe ai Cantoni. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 113 Previdenza professionale [1]* |
||||||
| La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale. | ||||||
| In tale ambito si attiene ai principi seguenti: | ||||||
| la previdenza professionale, insieme con l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale; | ||||||
| la previdenza professionale è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni; | ||||||
| i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un istituto previdenziale; per quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i lavoratori presso un istituto di previdenza federale; | ||||||
| chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente presso un istituto di previdenza; | ||||||
| per dati gruppi d'indipendenti, la Confederazione può dichiarare obbligatoria la previdenza professionale, in generale o per singoli rischi. | ||||||
| La previdenza professionale è finanziata con i contributi degli assicurati; almeno la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro. | ||||||
| Gli istituti di previdenza devono soddisfare alle esigenze minime prescritte dal diritto federale; per risolvere compiti speciali la Confederazione può prevedere misure a livello nazionale. | ||||||
| [1] * Con disposizione transitoria. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 113 Previdenza professionale [1]* |
||||||
| La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale. | ||||||
| In tale ambito si attiene ai principi seguenti: | ||||||
| la previdenza professionale, insieme con l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale; | ||||||
| la previdenza professionale è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni; | ||||||
| i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un istituto previdenziale; per quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i lavoratori presso un istituto di previdenza federale; | ||||||
| chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente presso un istituto di previdenza; | ||||||
| per dati gruppi d'indipendenti, la Confederazione può dichiarare obbligatoria la previdenza professionale, in generale o per singoli rischi. | ||||||
| La previdenza professionale è finanziata con i contributi degli assicurati; almeno la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro. | ||||||
| Gli istituti di previdenza devono soddisfare alle esigenze minime prescritte dal diritto federale; per risolvere compiti speciali la Confederazione può prevedere misure a livello nazionale. | ||||||
| [1] * Con disposizione transitoria. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 113 Previdenza professionale [1]* |
||||||
| La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale. | ||||||
| In tale ambito si attiene ai principi seguenti: | ||||||
| la previdenza professionale, insieme con l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale; | ||||||
| la previdenza professionale è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni; | ||||||
| i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un istituto previdenziale; per quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i lavoratori presso un istituto di previdenza federale; | ||||||
| chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente presso un istituto di previdenza; | ||||||
| per dati gruppi d'indipendenti, la Confederazione può dichiarare obbligatoria la previdenza professionale, in generale o per singoli rischi. | ||||||
| La previdenza professionale è finanziata con i contributi degli assicurati; almeno la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro. | ||||||
| Gli istituti di previdenza devono soddisfare alle esigenze minime prescritte dal diritto federale; per risolvere compiti speciali la Confederazione può prevedere misure a livello nazionale. | ||||||
| [1] * Con disposizione transitoria. | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 32 Principio |
||||||
| Il detentore dei rifiuti sostiene le spese per il loro smaltimento; fanno eccezione i rifiuti per i quali il Consiglio federale regola altrimenti l'onere delle spese. | ||||||
| Se il detentore non è identificabile o se non è in grado, per insolvenza, di soddisfare all'obbligo di cui al capoverso 1, le spese dello smaltimento sono sostenute dai Cantoni. | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 34 Ulteriori misure in caso di suoli deteriorati |
||||||
| Se la fertilità del suolo in determinate regioni non è più garantita a lungo termine, i Cantoni, d'intesa con la Confederazione, inaspriscono nella necessaria misura le prescrizioni sulle esigenze relative alla dispersione delle acque di scarico, sulle limitazioni delle emissioni di impianti, sull'impiego di sostanze e organismi o sul deterioramento fisico del suolo. | ||||||
| Se il deterioramento del suolo mette in pericolo l'uomo, la fauna o la flora, i Cantoni limitano, nella necessaria misura, l'utilizzazione del suolo. | ||||||
| Per i suoli destinati ad essere utilizzati a scopo orticolo, agricolo o forestale nei quali non è possibile una coltivazione conforme agli usi locali senza mettere in pericolo l'uomo, la fauna o la flora, i Cantoni ordinano provvedimenti atti a ridurre il deterioramento del suolo almeno in misura tale da permettere una coltivazione non pericolosa. | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 32 Principio |
||||||
| Il detentore dei rifiuti sostiene le spese per il loro smaltimento; fanno eccezione i rifiuti per i quali il Consiglio federale regola altrimenti l'onere delle spese. | ||||||
| Se il detentore non è identificabile o se non è in grado, per insolvenza, di soddisfare all'obbligo di cui al capoverso 1, le spese dello smaltimento sono sostenute dai Cantoni. | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 32 Principio |
||||||
| Il detentore dei rifiuti sostiene le spese per il loro smaltimento; fanno eccezione i rifiuti per i quali il Consiglio federale regola altrimenti l'onere delle spese. | ||||||
| Se il detentore non è identificabile o se non è in grado, per insolvenza, di soddisfare all'obbligo di cui al capoverso 1, le spese dello smaltimento sono sostenute dai Cantoni. | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 7 Definizioni |
||||||
| Per effetti si intendono gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni, le radiazioni, gli inquinamenti delle acque o altri interventi su corsi d'acqua, il deterioramento del suolo, le modificazioni del materiale genetico di organismi o le modificazioni della diversità biologica, prodotti dalla costruzione o dall'esercizio di im pianti , dall'utilizzazione di sostanze, organismi o rifiuti, oppure dalla coltivazione del suolo. [1] | ||||||
| Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono, all'uscita da un impianto, definiti emissioni e, nel luogo di impatto, immissioni. | ||||||
| Per inquinamenti atmosferici s'intendono le alterazioni delle condizioni naturali dell'aria dovute, segnatamente, a fumo, fuliggine, polvere, gas, aerosol, vapori, odore o calore disperso. [2] | ||||||
| Gli infra e gli ultrasuoni sono equiparati al rumore. | ||||||
| Per deterioramento del suolo si intendono le modificazioni fisiche, chimiche o biologiche delle caratteristiche naturali del suolo. Per suolo si intende soltanto lo strato superficiale di terra, in quanto mobile e adatto alla crescita delle piante. [3] | ||||||
| Per sostanze s'intendono gli elementi chimici e i loro composti allo stato naturale o ottenuti mediante un processo produttivo. Sono loro equiparati i preparati (composti, miscele, soluzioni) e gli oggetti che contengono tali sostanze. [4] | ||||||
| Per organismi si intendono le unità biologiche cellulari o acellulari capaci di riprodursi o di trasmettere materiale genetico. Sono loro equiparati le combinazioni e gli oggetti che contengono tali unità. [5] | ||||||
| Gli organismi modificati mediante la tecnologia genetica (organismi geneticamente modificati) sono organismi il cui materiale genetico è stato modificato in un modo non ottenibile naturalmente mediante incroci o ricombinazioni naturali. [6] | ||||||
| Gli organismi patogeni sono organismi che possono causare malattie. [7] | ||||||
| Per rifiuti si intendono le cose mobili delle quali il detentore si libera o che devono essere smaltite nell'interesse pubblico. [8] | ||||||
| Lo smaltimento dei rifiuti comprende il loro riciclaggio o deposito definitivo nonché le operazioni preliminari di raccolta, trasporto, deposito provvisorio e trattamento. Per trattamento si intendono qualsiasi modificazione fisica, biologica o chimica dei rifiuti nonché la preparazione degli stessi per il riutilizzo. [9] [10] | ||||||
| Per utilizzazione si intende qualsiasi attività relativa a sostanze, organismi o rifiuti, segnatamente la produzione, l'importazione, l'esportazione, la messa in commercio, l'impiego, il deposito, il trasporto o lo smaltimento. [11] | ||||||
| Per impianti s'intendono le costruzioni, le vie di comunicazione, altre installazioni fisse e modificazioni del terreno. Sono loro equiparati gli attrezzi, le macchine, i veicoli, i battelli e gli aeromobili. | ||||||
| Per informazioni ambientali s'intendono le informazioni che rientrano nell'ambito disciplinato dalla presente legge e nell'ambito della legislazione sulla protezione della natura e del paesaggio, sulla protezione delle acque, sulla protezione contro i pericoli naturali, sulla conservazione della foresta, sulla caccia, sulla pesca, sull'ingegneria genetica, nonché sulla protezione del clima. [12] | ||||||
| Per carburanti rinnovabili si intendono i carburanti liquidi o gassosi prodotti a partire da biomassa o utilizzando altri vettori energetici rinnovabili. [13] | ||||||
| Per combustibili rinnovabili si intendono i combustibili solidi, liquidi o gassosi prodotti a partire da biomassa o utilizzando altri vettori energetici rinnovabili. [14] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). [4] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 della L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2004 4763, 2005 2293, ##8##; FF 2000 590). [5] Introdotto dalla cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). [6] Introdotto dalla cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). [7] Introdotto dall'all. n. 4 della LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145). [8] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). [9] Nuovo testo del secondo per. giusta la cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 648; FF 2023 13, 437). [10] Introdotto dalla cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). [11] Introdotto dalla cifra I della LF del 21 dic. 1995 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della L del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145). [12] Introdotto dall'art. 2 n. 1 del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Aarhus), in vigore dal 1° giu. 2014 (RU 2014 1021; FF 2012 3841). [13] Introdotto dall'all. della LF del 21 mar. 2014 (RU 2016 2661; FF 2013 49635007). Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 376; FF 2022 2651). [14] Introdotto dall'all. n. 4 della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
|
RS 814.318.142.1 OIAt Ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) Art. 3 Limitazione preventiva delle emissioni secondo gli allegati 1 a 4 |
||||||
| Gli impianti stazionari nuovi devono essere equipaggiati e esercitati in modo da rispettare le limitazioni d'emissione fissate nell'allegato 1. | ||||||
| Per i seguenti impianti valgono esigenze completive o derogatorie: | ||||||
| per gli impianti speciali secondo l'allegato 2: le esigenze fissate in detto allegato; | ||||||
| per gli impianti a combustione: le esigenze secondo l'allegato 3; | ||||||
| per le macchine di cantiere e i relativi sistemi di filtri antiparticolato secondo l'articolo 19a, nonché per le macchine e gli apparecchi con motore a combustione interna secondo l'articolo 20b: le esigenze di cui all'allegato 4. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 632). | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 32 Principio |
||||||
| Il detentore dei rifiuti sostiene le spese per il loro smaltimento; fanno eccezione i rifiuti per i quali il Consiglio federale regola altrimenti l'onere delle spese. | ||||||
| Se il detentore non è identificabile o se non è in grado, per insolvenza, di soddisfare all'obbligo di cui al capoverso 1, le spese dello smaltimento sono sostenute dai Cantoni. | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 1 Scopo |
||||||
| Scopo della presente legge è di proteggere l'uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi dagli effetti dannosi e molesti, e di conservare in modo duraturo le basi naturali della vita, in particolare la diversità biologica e la fertilità del suolo. [1] | ||||||
| A scopo di prevenzione, gli effetti che potrebbero divenire dannosi o molesti devono essere limitati tempestivamente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145). | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 32 Principio |
||||||
| Il detentore dei rifiuti sostiene le spese per il loro smaltimento; fanno eccezione i rifiuti per i quali il Consiglio federale regola altrimenti l'onere delle spese. | ||||||
| Se il detentore non è identificabile o se non è in grado, per insolvenza, di soddisfare all'obbligo di cui al capoverso 1, le spese dello smaltimento sono sostenute dai Cantoni. | ||||||
|
RS 814.621 OIB Ordinanza del 5 luglio 2000 sugli imballaggi per bevande (OIB) Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione |
||||||
| La presente ordinanza disciplina: | ||||||
| la consegna e la ripresa degli imballaggi per bevande destinate all'impiego in Svizzera; | ||||||
| il finanziamento dello smaltimento degli imballaggi per bevande in vetro. | ||||||
| Essa si applica agli imballaggi di tutte le bevande; fanno eccezione gli imballaggi per il latte e i latticini. | ||||||
|
RS 814.621 OIB Ordinanza del 5 luglio 2000 sugli imballaggi per bevande (OIB) Art. 3 Composizione |
||||||
| I commercianti, produttori e importatori sono autorizzati a consegnare bevande soltanto in imballaggi che al momento della raccolta, del trattamento o del riciclaggio da parte delle organizzazioni esistenti non comportano costi supplementari notevoli o difficoltà tecniche rilevanti. | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 32 Principio |
||||||
| Il detentore dei rifiuti sostiene le spese per il loro smaltimento; fanno eccezione i rifiuti per i quali il Consiglio federale regola altrimenti l'onere delle spese. | ||||||
| Se il detentore non è identificabile o se non è in grado, per insolvenza, di soddisfare all'obbligo di cui al capoverso 1, le spese dello smaltimento sono sostenute dai Cantoni. | ||||||
|
RS 814.621 OIB Ordinanza del 5 luglio 2000 sugli imballaggi per bevande (OIB) Art. 5 Obbligo del deposito sugli imballaggi riutilizzabili |
||||||
| I commercianti, produttori e importatori che consegnano ai consumatori bevande in imballaggi riutilizzabili sono tenuti a prelevare un deposito. Essi devono riprendere, contro rimborso del deposito, gli imballaggi riutilizzabili che figurano nel loro assortimento. | ||||||
| Non sottostanno a tali obblighi: | ||||||
| i titolari di esercizi della ristorazione che assicurano la raccolta degli imballaggi riutilizzabili; | ||||||
| i commercianti, produttori e importatori che, in caso di fornitura a domicilio, fatturano ai consumatori per gli imballaggi riutilizzabili non restituiti un importo pari all'ammontare del deposito. | ||||||
| Per tutti gli imballaggi riutilizzabili il deposito ammonta ad almeno 30 centesimi. | ||||||
|
RS 814.621 OIB Ordinanza del 5 luglio 2000 sugli imballaggi per bevande (OIB) Art. 6 Obbligo del deposito sugli imballaggi non riutilizzabili in PVC |
||||||
| I commercianti, produttori e importatori che consegnano ai consumatori bevande in imballaggi non riutilizzabili in PVC sono tenuti a prelevare un deposito. Essi devono riprendere, contro rimborso del deposito, gli imballaggi non riutilizzabili in PVC che figurano nel loro assortimento e conferirli al riciclaggio a proprie spese. | ||||||
| Non sottostanno a tali obblighi i titolari di esercizi della ristorazione che assicurano la raccolta degli imballaggi non riutilizzabili in PVC. | ||||||
| Per tutti gli imballaggi non riutilizzabili in PVC il deposito ammonta ad almeno 30 centesimi. | ||||||
|
RS 814.621 OIB Ordinanza del 5 luglio 2000 sugli imballaggi per bevande (OIB) Art. 3 Composizione |
||||||
| I commercianti, produttori e importatori sono autorizzati a consegnare bevande soltanto in imballaggi che al momento della raccolta, del trattamento o del riciclaggio da parte delle organizzazioni esistenti non comportano costi supplementari notevoli o difficoltà tecniche rilevanti. | ||||||
|
RS 814.621 OIB Ordinanza del 5 luglio 2000 sugli imballaggi per bevande (OIB) Art. 3 Composizione |
||||||
| I commercianti, produttori e importatori sono autorizzati a consegnare bevande soltanto in imballaggi che al momento della raccolta, del trattamento o del riciclaggio da parte delle organizzazioni esistenti non comportano costi supplementari notevoli o difficoltà tecniche rilevanti. | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 32 Principio |
||||||
| Il detentore dei rifiuti sostiene le spese per il loro smaltimento; fanno eccezione i rifiuti per i quali il Consiglio federale regola altrimenti l'onere delle spese. | ||||||
| Se il detentore non è identificabile o se non è in grado, per insolvenza, di soddisfare all'obbligo di cui al capoverso 1, le spese dello smaltimento sono sostenute dai Cantoni. | ||||||
|
RS 814.621 OIB Ordinanza del 5 luglio 2000 sugli imballaggi per bevande (OIB) Art. 3 Composizione |
||||||
| I commercianti, produttori e importatori sono autorizzati a consegnare bevande soltanto in imballaggi che al momento della raccolta, del trattamento o del riciclaggio da parte delle organizzazioni esistenti non comportano costi supplementari notevoli o difficoltà tecniche rilevanti. | ||||||
|
RI 0.632.401 Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (con All. e Scambio di lettere) Art. 20 |
||||||
| L'Accordo lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale o commerciale, né osta alle regolamentazioni riguardanti l'oro e l'argento. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti contraenti. | ||||||
|
RI 0.632.401 Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (con All. e Scambio di lettere) Art. 15 |
||||||
| Le Parti contraenti si dichiarano pronte a favorire, nel rispetto delle loro politiche agricole, l'armonioso sviluppo degli scambi dei prodotti agricoli ai quali non si applica l'Accordo. | ||||||
| In materia veterinaria, sanitaria e fitosanitaria, le Parti contraenti applicano le loro regolamentazioni in modo non discriminatorio e si astengono dall'introdurre nuove misure aventi l'effetto di ostacolare indebitamente gli scambi. | ||||||
| Le Parti contraenti esaminano, secondo le condizioni di cui all'articolo 31, le difficoltà che possono manifestarsi nei loro scambi di prodotti agricoli e si adoperano nella ricerca delle soluzioni che potrebbero essere loro apportate. | ||||||
|
RI 0.632.401 Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (con All. e Scambio di lettere) Art. 13 [1] |
||||||
| Nessuna nuova restrizione quantitativa all'importazione o misura di effetto equivalente viene introdotta negli scambi tra la Comunità e la Svizzera. | ||||||
| Le restrizioni quantitative all'importazione sono soppresse il 1° gennaio 1973 e le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione, entro il 1° gennaio 1975. | ||||||
| [1] Vedi nondimeno il Prot. n. 4 (RS 0.632.401.4). | ||||||
|
RS 814.621 OIB Ordinanza del 5 luglio 2000 sugli imballaggi per bevande (OIB) Art. 3 Composizione |
||||||
| I commercianti, produttori e importatori sono autorizzati a consegnare bevande soltanto in imballaggi che al momento della raccolta, del trattamento o del riciclaggio da parte delle organizzazioni esistenti non comportano costi supplementari notevoli o difficoltà tecniche rilevanti. | ||||||
|
RI 0.632.401 Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (con All. e Scambio di lettere) Art. 13 [1] |
||||||
| Nessuna nuova restrizione quantitativa all'importazione o misura di effetto equivalente viene introdotta negli scambi tra la Comunità e la Svizzera. | ||||||
| Le restrizioni quantitative all'importazione sono soppresse il 1° gennaio 1973 e le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione, entro il 1° gennaio 1975. | ||||||
| [1] Vedi nondimeno il Prot. n. 4 (RS 0.632.401.4). | ||||||
|
RI 0.632.401 Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (con All. e Scambio di lettere) Art. 20 |
||||||
| L'Accordo lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale o commerciale, né osta alle regolamentazioni riguardanti l'oro e l'argento. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti contraenti. | ||||||
|
RI 0.632.401 Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (con All. e Scambio di lettere) Art. 13 [1] |
||||||
| Nessuna nuova restrizione quantitativa all'importazione o misura di effetto equivalente viene introdotta negli scambi tra la Comunità e la Svizzera. | ||||||
| Le restrizioni quantitative all'importazione sono soppresse il 1° gennaio 1973 e le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione, entro il 1° gennaio 1975. | ||||||
| [1] Vedi nondimeno il Prot. n. 4 (RS 0.632.401.4). | ||||||
|
RI 0.632.401 Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (con All. e Scambio di lettere) Art. 20 |
||||||
| L'Accordo lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale o commerciale, né osta alle regolamentazioni riguardanti l'oro e l'argento. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti contraenti. | ||||||
|
RI 0.632.401 Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (con All. e Scambio di lettere) Art. 20 |
||||||
| L'Accordo lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale o commerciale, né osta alle regolamentazioni riguardanti l'oro e l'argento. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti contraenti. | ||||||
|
RS 814.621 OIB Ordinanza del 5 luglio 2000 sugli imballaggi per bevande (OIB) Art. 3 Composizione |
||||||
| I commercianti, produttori e importatori sono autorizzati a consegnare bevande soltanto in imballaggi che al momento della raccolta, del trattamento o del riciclaggio da parte delle organizzazioni esistenti non comportano costi supplementari notevoli o difficoltà tecniche rilevanti. | ||||||
|
RS 814.621 OIB Ordinanza del 5 luglio 2000 sugli imballaggi per bevande (OIB) Art. 3 Composizione |
||||||
| I commercianti, produttori e importatori sono autorizzati a consegnare bevande soltanto in imballaggi che al momento della raccolta, del trattamento o del riciclaggio da parte delle organizzazioni esistenti non comportano costi supplementari notevoli o difficoltà tecniche rilevanti. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
||||||
| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
|
RS 814.621 OIB Ordinanza del 5 luglio 2000 sugli imballaggi per bevande (OIB) Art. 3 Composizione |
||||||
| I commercianti, produttori e importatori sono autorizzati a consegnare bevande soltanto in imballaggi che al momento della raccolta, del trattamento o del riciclaggio da parte delle organizzazioni esistenti non comportano costi supplementari notevoli o difficoltà tecniche rilevanti. | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 39 Prescrizioni esecutive e accordi internazionali |
||||||
| Il Consiglio federale emana le prescrizioni esecutive. | ||||||
| Può dichiarare applicabili prescrizioni e norme tecniche armonizzate a livello internazionale e: | ||||||
| autorizzare l'ufficio federale competente a dichiarare applicabili modificazioni minori di queste prescrizioni e norme; | ||||||
| prevedere che le prescrizioni e norme dichiarate applicabili siano oggetto di una pubblicazione speciale e rinunciare alla loro traduzione nelle lingue ufficiali; [1] | ||||||
| Esso può stipulare accordi internazionali su: | ||||||
| le prescrizioni tecniche; | ||||||
| sostanze pericolose per l'ambiente (art. 26-29); | ||||||
| la prevenzione e lo smaltimento di rifiuti; | ||||||
| la collaborazione nelle zone confinarie mediante l'istituzione di commissioni bilaterali consultive; | ||||||
| la raccolta di dati e le indagini; | ||||||
| la ricerca e la formazione. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. cifra II n. 2 della L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4763, 2005 2293; FF 2000 590). [2] Introdotto dall'all. cifra II n. 2 della L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2004 4763, 2005 2293; FF 2000 590). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). [4] Abrogato dall'art. 12 n. 2 della L del 18 mar. 2005 sulla consultazione, con effetto dal 1° set. 2005 (RU 2005 4099; FF 2004 453). | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
||||||
| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 43 Delega di compiti d'esecuzione [1] |
||||||
| Le autorità esecutive possono delegare compiti d'esecuzione, in particolare di controllo e di sorveglianza, a corporazioni di diritto pubblico o a privati. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 43 Delega di compiti d'esecuzione [1] |
||||||
| Le autorità esecutive possono delegare compiti d'esecuzione, in particolare di controllo e di sorveglianza, a corporazioni di diritto pubblico o a privati. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 39 Prescrizioni esecutive e accordi internazionali |
||||||
| Il Consiglio federale emana le prescrizioni esecutive. | ||||||
| Può dichiarare applicabili prescrizioni e norme tecniche armonizzate a livello internazionale e: | ||||||
| autorizzare l'ufficio federale competente a dichiarare applicabili modificazioni minori di queste prescrizioni e norme; | ||||||
| prevedere che le prescrizioni e norme dichiarate applicabili siano oggetto di una pubblicazione speciale e rinunciare alla loro traduzione nelle lingue ufficiali; [1] | ||||||
| Esso può stipulare accordi internazionali su: | ||||||
| le prescrizioni tecniche; | ||||||
| sostanze pericolose per l'ambiente (art. 26-29); | ||||||
| la prevenzione e lo smaltimento di rifiuti; | ||||||
| la collaborazione nelle zone confinarie mediante l'istituzione di commissioni bilaterali consultive; | ||||||
| la raccolta di dati e le indagini; | ||||||
| la ricerca e la formazione. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. cifra II n. 2 della L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4763, 2005 2293; FF 2000 590). [2] Introdotto dall'all. cifra II n. 2 della L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2004 4763, 2005 2293; FF 2000 590). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). [4] Abrogato dall'art. 12 n. 2 della L del 18 mar. 2005 sulla consultazione, con effetto dal 1° set. 2005 (RU 2005 4099; FF 2004 453). | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 39 Prescrizioni esecutive e accordi internazionali |
||||||
| Il Consiglio federale emana le prescrizioni esecutive. | ||||||
| Può dichiarare applicabili prescrizioni e norme tecniche armonizzate a livello internazionale e: | ||||||
| autorizzare l'ufficio federale competente a dichiarare applicabili modificazioni minori di queste prescrizioni e norme; | ||||||
| prevedere che le prescrizioni e norme dichiarate applicabili siano oggetto di una pubblicazione speciale e rinunciare alla loro traduzione nelle lingue ufficiali; [1] | ||||||
| Esso può stipulare accordi internazionali su: | ||||||
| le prescrizioni tecniche; | ||||||
| sostanze pericolose per l'ambiente (art. 26-29); | ||||||
| la prevenzione e lo smaltimento di rifiuti; | ||||||
| la collaborazione nelle zone confinarie mediante l'istituzione di commissioni bilaterali consultive; | ||||||
| la raccolta di dati e le indagini; | ||||||
| la ricerca e la formazione. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. cifra II n. 2 della L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4763, 2005 2293; FF 2000 590). [2] Introdotto dall'all. cifra II n. 2 della L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2004 4763, 2005 2293; FF 2000 590). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). [4] Abrogato dall'art. 12 n. 2 della L del 18 mar. 2005 sulla consultazione, con effetto dal 1° set. 2005 (RU 2005 4099; FF 2004 453). | ||||||