SR 831.10 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) LAVS Art. 23 Rendita vedovile - 1 Le vedove e i vedovi hanno diritto a una rendita se, alla morte del coniuge, hanno figli. |
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1 | Le vedove e i vedovi hanno diritto a una rendita se, alla morte del coniuge, hanno figli. |
2 | Sono equiparati ai figli di vedove o vedovi: |
a | i figli del coniuge deceduto che, alla sua morte, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo, in qualità di figli elettivi a lei o a lui affiliati, giusta l'articolo 25 capoverso 3; |
b | gli affiliati, giusta l'articolo 25 capoverso 3, che, alla morte del coniuge, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo e sono da lei o da lui adottati. |
3 | Il diritto alla rendita vedovile nasce il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta la morte del coniuge e, se un affiliato è stato adottato in conformità al capoverso 2 lettera b, il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta l'adozione. |
4 | Il diritto si estingue: |
a | con il passaggio a nuove nozze; |
b | con la morte della vedova o del vedovo. |
5 | Il diritto rinasce se il nuovo matrimonio è dichiarato nullo o è sciolto. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 831.10 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) LAVS Art. 25 Rendita per orfani - 1 Hanno diritto a una rendita per orfani i figli ai quali è morto il padre o la madre. In caso di decesso di entrambi i genitori hanno diritto a due rendite per orfani. |
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1 | Hanno diritto a una rendita per orfani i figli ai quali è morto il padre o la madre. In caso di decesso di entrambi i genitori hanno diritto a due rendite per orfani. |
2 | I trovatelli hanno diritto a una rendita per orfano. |
3 | Il Consiglio federale disciplina il diritto alla rendita per orfani per i figli elettivi. |
4 | Il diritto alla rendita per orfani nasce il primo giorno del mese successivo a quello della morte del padre o della madre. Si estingue quando l'orfano compie i 18 anni o muore. |
5 | Per figli ancora in formazione, il diritto alla rendita dura fino al termine della stessa, ma al più tardi fino a 25 anni compiuti. Il Consiglio federale può stabilire che cosa si intende per formazione. |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 83 Vigilanza - 1 Il controllo del rispetto delle prescrizioni sulla protezione dei dati e della garanzia della sicurezza dei dati compete alle autorità di vigilanza e all'UFSC nell'ambito della loro attività di vigilanza e ispezione (art. 84 e 85). Essi provvedono affinché le lacune nella protezione e nella sicurezza dei dati siano eliminate il più rapidamente possibile. |
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1 | Il controllo del rispetto delle prescrizioni sulla protezione dei dati e della garanzia della sicurezza dei dati compete alle autorità di vigilanza e all'UFSC nell'ambito della loro attività di vigilanza e ispezione (art. 84 e 85). Essi provvedono affinché le lacune nella protezione e nella sicurezza dei dati siano eliminate il più rapidamente possibile. |
2 | L'UFSC consulta l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza così come l'Ufficio federale della cibersicurezza.258 |
3 | Consulta il Centro nazionale per la cibersicurezza.259 |
4 | L'IFPDT, nell'ambito della sua vigilanza, si coordina con l'UFSC e se necessario con le autorità cantonali della protezione dei dati.260 |
SR 831.10 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) LAVS Art. 23 Rendita vedovile - 1 Le vedove e i vedovi hanno diritto a una rendita se, alla morte del coniuge, hanno figli. |
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1 | Le vedove e i vedovi hanno diritto a una rendita se, alla morte del coniuge, hanno figli. |
2 | Sono equiparati ai figli di vedove o vedovi: |
a | i figli del coniuge deceduto che, alla sua morte, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo, in qualità di figli elettivi a lei o a lui affiliati, giusta l'articolo 25 capoverso 3; |
b | gli affiliati, giusta l'articolo 25 capoverso 3, che, alla morte del coniuge, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo e sono da lei o da lui adottati. |
3 | Il diritto alla rendita vedovile nasce il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta la morte del coniuge e, se un affiliato è stato adottato in conformità al capoverso 2 lettera b, il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta l'adozione. |
4 | Il diritto si estingue: |
a | con il passaggio a nuove nozze; |
b | con la morte della vedova o del vedovo. |
5 | Il diritto rinasce se il nuovo matrimonio è dichiarato nullo o è sciolto. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 831.10 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) LAVS Art. 25 Rendita per orfani - 1 Hanno diritto a una rendita per orfani i figli ai quali è morto il padre o la madre. In caso di decesso di entrambi i genitori hanno diritto a due rendite per orfani. |
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1 | Hanno diritto a una rendita per orfani i figli ai quali è morto il padre o la madre. In caso di decesso di entrambi i genitori hanno diritto a due rendite per orfani. |
2 | I trovatelli hanno diritto a una rendita per orfano. |
3 | Il Consiglio federale disciplina il diritto alla rendita per orfani per i figli elettivi. |
4 | Il diritto alla rendita per orfani nasce il primo giorno del mese successivo a quello della morte del padre o della madre. Si estingue quando l'orfano compie i 18 anni o muore. |
5 | Per figli ancora in formazione, il diritto alla rendita dura fino al termine della stessa, ma al più tardi fino a 25 anni compiuti. Il Consiglio federale può stabilire che cosa si intende per formazione. |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 83 Vigilanza - 1 Il controllo del rispetto delle prescrizioni sulla protezione dei dati e della garanzia della sicurezza dei dati compete alle autorità di vigilanza e all'UFSC nell'ambito della loro attività di vigilanza e ispezione (art. 84 e 85). Essi provvedono affinché le lacune nella protezione e nella sicurezza dei dati siano eliminate il più rapidamente possibile. |
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1 | Il controllo del rispetto delle prescrizioni sulla protezione dei dati e della garanzia della sicurezza dei dati compete alle autorità di vigilanza e all'UFSC nell'ambito della loro attività di vigilanza e ispezione (art. 84 e 85). Essi provvedono affinché le lacune nella protezione e nella sicurezza dei dati siano eliminate il più rapidamente possibile. |
2 | L'UFSC consulta l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza così come l'Ufficio federale della cibersicurezza.258 |
3 | Consulta il Centro nazionale per la cibersicurezza.259 |
4 | L'IFPDT, nell'ambito della sua vigilanza, si coordina con l'UFSC e se necessario con le autorità cantonali della protezione dei dati.260 |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 83 Vigilanza - 1 Il controllo del rispetto delle prescrizioni sulla protezione dei dati e della garanzia della sicurezza dei dati compete alle autorità di vigilanza e all'UFSC nell'ambito della loro attività di vigilanza e ispezione (art. 84 e 85). Essi provvedono affinché le lacune nella protezione e nella sicurezza dei dati siano eliminate il più rapidamente possibile. |
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1 | Il controllo del rispetto delle prescrizioni sulla protezione dei dati e della garanzia della sicurezza dei dati compete alle autorità di vigilanza e all'UFSC nell'ambito della loro attività di vigilanza e ispezione (art. 84 e 85). Essi provvedono affinché le lacune nella protezione e nella sicurezza dei dati siano eliminate il più rapidamente possibile. |
2 | L'UFSC consulta l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza così come l'Ufficio federale della cibersicurezza.258 |
3 | Consulta il Centro nazionale per la cibersicurezza.259 |
4 | L'IFPDT, nell'ambito della sua vigilanza, si coordina con l'UFSC e se necessario con le autorità cantonali della protezione dei dati.260 |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 83 Vigilanza - 1 Il controllo del rispetto delle prescrizioni sulla protezione dei dati e della garanzia della sicurezza dei dati compete alle autorità di vigilanza e all'UFSC nell'ambito della loro attività di vigilanza e ispezione (art. 84 e 85). Essi provvedono affinché le lacune nella protezione e nella sicurezza dei dati siano eliminate il più rapidamente possibile. |
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1 | Il controllo del rispetto delle prescrizioni sulla protezione dei dati e della garanzia della sicurezza dei dati compete alle autorità di vigilanza e all'UFSC nell'ambito della loro attività di vigilanza e ispezione (art. 84 e 85). Essi provvedono affinché le lacune nella protezione e nella sicurezza dei dati siano eliminate il più rapidamente possibile. |
2 | L'UFSC consulta l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza così come l'Ufficio federale della cibersicurezza.258 |
3 | Consulta il Centro nazionale per la cibersicurezza.259 |
4 | L'IFPDT, nell'ambito della sua vigilanza, si coordina con l'UFSC e se necessario con le autorità cantonali della protezione dei dati.260 |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 83 Vigilanza - 1 Il controllo del rispetto delle prescrizioni sulla protezione dei dati e della garanzia della sicurezza dei dati compete alle autorità di vigilanza e all'UFSC nell'ambito della loro attività di vigilanza e ispezione (art. 84 e 85). Essi provvedono affinché le lacune nella protezione e nella sicurezza dei dati siano eliminate il più rapidamente possibile. |
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1 | Il controllo del rispetto delle prescrizioni sulla protezione dei dati e della garanzia della sicurezza dei dati compete alle autorità di vigilanza e all'UFSC nell'ambito della loro attività di vigilanza e ispezione (art. 84 e 85). Essi provvedono affinché le lacune nella protezione e nella sicurezza dei dati siano eliminate il più rapidamente possibile. |
2 | L'UFSC consulta l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza così come l'Ufficio federale della cibersicurezza.258 |
3 | Consulta il Centro nazionale per la cibersicurezza.259 |
4 | L'IFPDT, nell'ambito della sua vigilanza, si coordina con l'UFSC e se necessario con le autorità cantonali della protezione dei dati.260 |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 83 Vigilanza - 1 Il controllo del rispetto delle prescrizioni sulla protezione dei dati e della garanzia della sicurezza dei dati compete alle autorità di vigilanza e all'UFSC nell'ambito della loro attività di vigilanza e ispezione (art. 84 e 85). Essi provvedono affinché le lacune nella protezione e nella sicurezza dei dati siano eliminate il più rapidamente possibile. |
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1 | Il controllo del rispetto delle prescrizioni sulla protezione dei dati e della garanzia della sicurezza dei dati compete alle autorità di vigilanza e all'UFSC nell'ambito della loro attività di vigilanza e ispezione (art. 84 e 85). Essi provvedono affinché le lacune nella protezione e nella sicurezza dei dati siano eliminate il più rapidamente possibile. |
2 | L'UFSC consulta l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza così come l'Ufficio federale della cibersicurezza.258 |
3 | Consulta il Centro nazionale per la cibersicurezza.259 |
4 | L'IFPDT, nell'ambito della sua vigilanza, si coordina con l'UFSC e se necessario con le autorità cantonali della protezione dei dati.260 |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 83 Vigilanza - 1 Il controllo del rispetto delle prescrizioni sulla protezione dei dati e della garanzia della sicurezza dei dati compete alle autorità di vigilanza e all'UFSC nell'ambito della loro attività di vigilanza e ispezione (art. 84 e 85). Essi provvedono affinché le lacune nella protezione e nella sicurezza dei dati siano eliminate il più rapidamente possibile. |
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1 | Il controllo del rispetto delle prescrizioni sulla protezione dei dati e della garanzia della sicurezza dei dati compete alle autorità di vigilanza e all'UFSC nell'ambito della loro attività di vigilanza e ispezione (art. 84 e 85). Essi provvedono affinché le lacune nella protezione e nella sicurezza dei dati siano eliminate il più rapidamente possibile. |
2 | L'UFSC consulta l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza così come l'Ufficio federale della cibersicurezza.258 |
3 | Consulta il Centro nazionale per la cibersicurezza.259 |
4 | L'IFPDT, nell'ambito della sua vigilanza, si coordina con l'UFSC e se necessario con le autorità cantonali della protezione dei dati.260 |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 83 Vigilanza - 1 Il controllo del rispetto delle prescrizioni sulla protezione dei dati e della garanzia della sicurezza dei dati compete alle autorità di vigilanza e all'UFSC nell'ambito della loro attività di vigilanza e ispezione (art. 84 e 85). Essi provvedono affinché le lacune nella protezione e nella sicurezza dei dati siano eliminate il più rapidamente possibile. |
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1 | Il controllo del rispetto delle prescrizioni sulla protezione dei dati e della garanzia della sicurezza dei dati compete alle autorità di vigilanza e all'UFSC nell'ambito della loro attività di vigilanza e ispezione (art. 84 e 85). Essi provvedono affinché le lacune nella protezione e nella sicurezza dei dati siano eliminate il più rapidamente possibile. |
2 | L'UFSC consulta l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza così come l'Ufficio federale della cibersicurezza.258 |
3 | Consulta il Centro nazionale per la cibersicurezza.259 |
4 | L'IFPDT, nell'ambito della sua vigilanza, si coordina con l'UFSC e se necessario con le autorità cantonali della protezione dei dati.260 |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 83 Vigilanza - 1 Il controllo del rispetto delle prescrizioni sulla protezione dei dati e della garanzia della sicurezza dei dati compete alle autorità di vigilanza e all'UFSC nell'ambito della loro attività di vigilanza e ispezione (art. 84 e 85). Essi provvedono affinché le lacune nella protezione e nella sicurezza dei dati siano eliminate il più rapidamente possibile. |
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1 | Il controllo del rispetto delle prescrizioni sulla protezione dei dati e della garanzia della sicurezza dei dati compete alle autorità di vigilanza e all'UFSC nell'ambito della loro attività di vigilanza e ispezione (art. 84 e 85). Essi provvedono affinché le lacune nella protezione e nella sicurezza dei dati siano eliminate il più rapidamente possibile. |
2 | L'UFSC consulta l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza così come l'Ufficio federale della cibersicurezza.258 |
3 | Consulta il Centro nazionale per la cibersicurezza.259 |
4 | L'IFPDT, nell'ambito della sua vigilanza, si coordina con l'UFSC e se necessario con le autorità cantonali della protezione dei dati.260 |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 83 Vigilanza - 1 Il controllo del rispetto delle prescrizioni sulla protezione dei dati e della garanzia della sicurezza dei dati compete alle autorità di vigilanza e all'UFSC nell'ambito della loro attività di vigilanza e ispezione (art. 84 e 85). Essi provvedono affinché le lacune nella protezione e nella sicurezza dei dati siano eliminate il più rapidamente possibile. |
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1 | Il controllo del rispetto delle prescrizioni sulla protezione dei dati e della garanzia della sicurezza dei dati compete alle autorità di vigilanza e all'UFSC nell'ambito della loro attività di vigilanza e ispezione (art. 84 e 85). Essi provvedono affinché le lacune nella protezione e nella sicurezza dei dati siano eliminate il più rapidamente possibile. |
2 | L'UFSC consulta l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza così come l'Ufficio federale della cibersicurezza.258 |
3 | Consulta il Centro nazionale per la cibersicurezza.259 |
4 | L'IFPDT, nell'ambito della sua vigilanza, si coordina con l'UFSC e se necessario con le autorità cantonali della protezione dei dati.260 |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 83 Vigilanza - 1 Il controllo del rispetto delle prescrizioni sulla protezione dei dati e della garanzia della sicurezza dei dati compete alle autorità di vigilanza e all'UFSC nell'ambito della loro attività di vigilanza e ispezione (art. 84 e 85). Essi provvedono affinché le lacune nella protezione e nella sicurezza dei dati siano eliminate il più rapidamente possibile. |
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1 | Il controllo del rispetto delle prescrizioni sulla protezione dei dati e della garanzia della sicurezza dei dati compete alle autorità di vigilanza e all'UFSC nell'ambito della loro attività di vigilanza e ispezione (art. 84 e 85). Essi provvedono affinché le lacune nella protezione e nella sicurezza dei dati siano eliminate il più rapidamente possibile. |
2 | L'UFSC consulta l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza così come l'Ufficio federale della cibersicurezza.258 |
3 | Consulta il Centro nazionale per la cibersicurezza.259 |
4 | L'IFPDT, nell'ambito della sua vigilanza, si coordina con l'UFSC e se necessario con le autorità cantonali della protezione dei dati.260 |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 83 Vigilanza - 1 Il controllo del rispetto delle prescrizioni sulla protezione dei dati e della garanzia della sicurezza dei dati compete alle autorità di vigilanza e all'UFSC nell'ambito della loro attività di vigilanza e ispezione (art. 84 e 85). Essi provvedono affinché le lacune nella protezione e nella sicurezza dei dati siano eliminate il più rapidamente possibile. |
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1 | Il controllo del rispetto delle prescrizioni sulla protezione dei dati e della garanzia della sicurezza dei dati compete alle autorità di vigilanza e all'UFSC nell'ambito della loro attività di vigilanza e ispezione (art. 84 e 85). Essi provvedono affinché le lacune nella protezione e nella sicurezza dei dati siano eliminate il più rapidamente possibile. |
2 | L'UFSC consulta l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza così come l'Ufficio federale della cibersicurezza.258 |
3 | Consulta il Centro nazionale per la cibersicurezza.259 |
4 | L'IFPDT, nell'ambito della sua vigilanza, si coordina con l'UFSC e se necessario con le autorità cantonali della protezione dei dati.260 |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 83 Vigilanza - 1 Il controllo del rispetto delle prescrizioni sulla protezione dei dati e della garanzia della sicurezza dei dati compete alle autorità di vigilanza e all'UFSC nell'ambito della loro attività di vigilanza e ispezione (art. 84 e 85). Essi provvedono affinché le lacune nella protezione e nella sicurezza dei dati siano eliminate il più rapidamente possibile. |
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1 | Il controllo del rispetto delle prescrizioni sulla protezione dei dati e della garanzia della sicurezza dei dati compete alle autorità di vigilanza e all'UFSC nell'ambito della loro attività di vigilanza e ispezione (art. 84 e 85). Essi provvedono affinché le lacune nella protezione e nella sicurezza dei dati siano eliminate il più rapidamente possibile. |
2 | L'UFSC consulta l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza così come l'Ufficio federale della cibersicurezza.258 |
3 | Consulta il Centro nazionale per la cibersicurezza.259 |
4 | L'IFPDT, nell'ambito della sua vigilanza, si coordina con l'UFSC e se necessario con le autorità cantonali della protezione dei dati.260 |
SR 831.10 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) LAVS Art. 23 Rendita vedovile - 1 Le vedove e i vedovi hanno diritto a una rendita se, alla morte del coniuge, hanno figli. |
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1 | Le vedove e i vedovi hanno diritto a una rendita se, alla morte del coniuge, hanno figli. |
2 | Sono equiparati ai figli di vedove o vedovi: |
a | i figli del coniuge deceduto che, alla sua morte, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo, in qualità di figli elettivi a lei o a lui affiliati, giusta l'articolo 25 capoverso 3; |
b | gli affiliati, giusta l'articolo 25 capoverso 3, che, alla morte del coniuge, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo e sono da lei o da lui adottati. |
3 | Il diritto alla rendita vedovile nasce il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta la morte del coniuge e, se un affiliato è stato adottato in conformità al capoverso 2 lettera b, il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta l'adozione. |
4 | Il diritto si estingue: |
a | con il passaggio a nuove nozze; |
b | con la morte della vedova o del vedovo. |
5 | Il diritto rinasce se il nuovo matrimonio è dichiarato nullo o è sciolto. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 831.10 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) LAVS Art. 25 Rendita per orfani - 1 Hanno diritto a una rendita per orfani i figli ai quali è morto il padre o la madre. In caso di decesso di entrambi i genitori hanno diritto a due rendite per orfani. |
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1 | Hanno diritto a una rendita per orfani i figli ai quali è morto il padre o la madre. In caso di decesso di entrambi i genitori hanno diritto a due rendite per orfani. |
2 | I trovatelli hanno diritto a una rendita per orfano. |
3 | Il Consiglio federale disciplina il diritto alla rendita per orfani per i figli elettivi. |
4 | Il diritto alla rendita per orfani nasce il primo giorno del mese successivo a quello della morte del padre o della madre. Si estingue quando l'orfano compie i 18 anni o muore. |
5 | Per figli ancora in formazione, il diritto alla rendita dura fino al termine della stessa, ma al più tardi fino a 25 anni compiuti. Il Consiglio federale può stabilire che cosa si intende per formazione. |
SR 831.10 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) LAVS Art. 23 Rendita vedovile - 1 Le vedove e i vedovi hanno diritto a una rendita se, alla morte del coniuge, hanno figli. |
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1 | Le vedove e i vedovi hanno diritto a una rendita se, alla morte del coniuge, hanno figli. |
2 | Sono equiparati ai figli di vedove o vedovi: |
a | i figli del coniuge deceduto che, alla sua morte, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo, in qualità di figli elettivi a lei o a lui affiliati, giusta l'articolo 25 capoverso 3; |
b | gli affiliati, giusta l'articolo 25 capoverso 3, che, alla morte del coniuge, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo e sono da lei o da lui adottati. |
3 | Il diritto alla rendita vedovile nasce il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta la morte del coniuge e, se un affiliato è stato adottato in conformità al capoverso 2 lettera b, il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta l'adozione. |
4 | Il diritto si estingue: |
a | con il passaggio a nuove nozze; |
b | con la morte della vedova o del vedovo. |
5 | Il diritto rinasce se il nuovo matrimonio è dichiarato nullo o è sciolto. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 831.10 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) LAVS Art. 25 Rendita per orfani - 1 Hanno diritto a una rendita per orfani i figli ai quali è morto il padre o la madre. In caso di decesso di entrambi i genitori hanno diritto a due rendite per orfani. |
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1 | Hanno diritto a una rendita per orfani i figli ai quali è morto il padre o la madre. In caso di decesso di entrambi i genitori hanno diritto a due rendite per orfani. |
2 | I trovatelli hanno diritto a una rendita per orfano. |
3 | Il Consiglio federale disciplina il diritto alla rendita per orfani per i figli elettivi. |
4 | Il diritto alla rendita per orfani nasce il primo giorno del mese successivo a quello della morte del padre o della madre. Si estingue quando l'orfano compie i 18 anni o muore. |
5 | Per figli ancora in formazione, il diritto alla rendita dura fino al termine della stessa, ma al più tardi fino a 25 anni compiuti. Il Consiglio federale può stabilire che cosa si intende per formazione. |