SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 53 Formazione - 1 La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme alla formazione delle persone responsabili dell'esecuzione della presente legge. |
|
1 | La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme alla formazione delle persone responsabili dell'esecuzione della presente legge. |
2 | L'autorità federale competente può nominare commissioni d'esame incaricate di organizzare gli esami per il personale degli organi di esecuzione. |
3 | Il Consiglio federale disciplina lo svolgimento degli esami. |
4 | Può incaricare i Cantoni di organizzare gli esami per i controllori delle derrate alimentari. |
5 | L'ufficio federale competente decide sul riconoscimento di formazioni ed esami. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 11 Autorizzazione d'esercizio e obbligo di annuncio per le aziende - 1 I macelli e le aziende che impiegano derrate alimentari di origine animale necessitano di un'autorizzazione d'esercizio rilasciata dal Cantone. |
|
1 | I macelli e le aziende che impiegano derrate alimentari di origine animale necessitano di un'autorizzazione d'esercizio rilasciata dal Cantone. |
2 | Altre aziende attive nella produzione, nella trasformazione o nella distribuzione di derrate alimentari devono annunciare la propria attività all'autorità cantonale di esecuzione. |
3 | Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le aziende: |
a | attive esclusivamente nel settore della produzione primaria; o |
b | la cui attività costituisce un rischio minimo per la sicurezza alimentare. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 16 Caratterizzazione e pubblicità - 1 Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
|
1 | Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
2 | Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di caratterizzazione e di pubblicità degli oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 11 Autorizzazione d'esercizio e obbligo di annuncio per le aziende - 1 I macelli e le aziende che impiegano derrate alimentari di origine animale necessitano di un'autorizzazione d'esercizio rilasciata dal Cantone. |
|
1 | I macelli e le aziende che impiegano derrate alimentari di origine animale necessitano di un'autorizzazione d'esercizio rilasciata dal Cantone. |
2 | Altre aziende attive nella produzione, nella trasformazione o nella distribuzione di derrate alimentari devono annunciare la propria attività all'autorità cantonale di esecuzione. |
3 | Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le aziende: |
a | attive esclusivamente nel settore della produzione primaria; o |
b | la cui attività costituisce un rischio minimo per la sicurezza alimentare. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 38 Importazione, esportazione e transito - 1 La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
|
1 | La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
2 | In singoli casi può delegare al Cantone interessato determinati compiti di esecuzione e la facoltà di prendere la decisione definitiva. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 38 Importazione, esportazione e transito - 1 La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
|
1 | La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
2 | In singoli casi può delegare al Cantone interessato determinati compiti di esecuzione e la facoltà di prendere la decisione definitiva. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 53 Formazione - 1 La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme alla formazione delle persone responsabili dell'esecuzione della presente legge. |
|
1 | La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme alla formazione delle persone responsabili dell'esecuzione della presente legge. |
2 | L'autorità federale competente può nominare commissioni d'esame incaricate di organizzare gli esami per il personale degli organi di esecuzione. |
3 | Il Consiglio federale disciplina lo svolgimento degli esami. |
4 | Può incaricare i Cantoni di organizzare gli esami per i controllori delle derrate alimentari. |
5 | L'ufficio federale competente decide sul riconoscimento di formazioni ed esami. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 101 - 1 Sono imprescrittibili: |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 38 Importazione, esportazione e transito - 1 La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
|
1 | La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
2 | In singoli casi può delegare al Cantone interessato determinati compiti di esecuzione e la facoltà di prendere la decisione definitiva. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 41 Esecuzione nell'esercito - 1 Negli impianti fissi utilizzati dall'esercito, la Confederazione esegue il controllo delle derrate alimentari, per quanto possibile, per il tramite delle autorità cantonali di esecuzione. |
|
1 | Negli impianti fissi utilizzati dall'esercito, la Confederazione esegue il controllo delle derrate alimentari, per quanto possibile, per il tramite delle autorità cantonali di esecuzione. |
2 | Per il rimanente, l'esercito stesso provvede affinché le esigenze della presente legge siano rispettate. |
3 | Il Consiglio federale disciplina le competenze e la procedura. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 53 Formazione - 1 La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme alla formazione delle persone responsabili dell'esecuzione della presente legge. |
|
1 | La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme alla formazione delle persone responsabili dell'esecuzione della presente legge. |
2 | L'autorità federale competente può nominare commissioni d'esame incaricate di organizzare gli esami per il personale degli organi di esecuzione. |
3 | Il Consiglio federale disciplina lo svolgimento degli esami. |
4 | Può incaricare i Cantoni di organizzare gli esami per i controllori delle derrate alimentari. |
5 | L'ufficio federale competente decide sul riconoscimento di formazioni ed esami. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 53 Formazione - 1 La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme alla formazione delle persone responsabili dell'esecuzione della presente legge. |
|
1 | La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme alla formazione delle persone responsabili dell'esecuzione della presente legge. |
2 | L'autorità federale competente può nominare commissioni d'esame incaricate di organizzare gli esami per il personale degli organi di esecuzione. |
3 | Il Consiglio federale disciplina lo svolgimento degli esami. |
4 | Può incaricare i Cantoni di organizzare gli esami per i controllori delle derrate alimentari. |
5 | L'ufficio federale competente decide sul riconoscimento di formazioni ed esami. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 101 - 1 Sono imprescrittibili: |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 109 - L'azione penale e la pena si prescrivono in tre anni. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 333 - 1 Le disposizioni generali del presente Codice si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 53 Formazione - 1 La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme alla formazione delle persone responsabili dell'esecuzione della presente legge. |
|
1 | La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme alla formazione delle persone responsabili dell'esecuzione della presente legge. |
2 | L'autorità federale competente può nominare commissioni d'esame incaricate di organizzare gli esami per il personale degli organi di esecuzione. |
3 | Il Consiglio federale disciplina lo svolgimento degli esami. |
4 | Può incaricare i Cantoni di organizzare gli esami per i controllori delle derrate alimentari. |
5 | L'ufficio federale competente decide sul riconoscimento di formazioni ed esami. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 53 Formazione - 1 La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme alla formazione delle persone responsabili dell'esecuzione della presente legge. |
|
1 | La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme alla formazione delle persone responsabili dell'esecuzione della presente legge. |
2 | L'autorità federale competente può nominare commissioni d'esame incaricate di organizzare gli esami per il personale degli organi di esecuzione. |
3 | Il Consiglio federale disciplina lo svolgimento degli esami. |
4 | Può incaricare i Cantoni di organizzare gli esami per i controllori delle derrate alimentari. |
5 | L'ufficio federale competente decide sul riconoscimento di formazioni ed esami. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 38 Importazione, esportazione e transito - 1 La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
|
1 | La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
2 | In singoli casi può delegare al Cantone interessato determinati compiti di esecuzione e la facoltà di prendere la decisione definitiva. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 53 Formazione - 1 La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme alla formazione delle persone responsabili dell'esecuzione della presente legge. |
|
1 | La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme alla formazione delle persone responsabili dell'esecuzione della presente legge. |
2 | L'autorità federale competente può nominare commissioni d'esame incaricate di organizzare gli esami per il personale degli organi di esecuzione. |
3 | Il Consiglio federale disciplina lo svolgimento degli esami. |
4 | Può incaricare i Cantoni di organizzare gli esami per i controllori delle derrate alimentari. |
5 | L'ufficio federale competente decide sul riconoscimento di formazioni ed esami. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 38 Importazione, esportazione e transito - 1 La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
|
1 | La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
2 | In singoli casi può delegare al Cantone interessato determinati compiti di esecuzione e la facoltà di prendere la decisione definitiva. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 16 Caratterizzazione e pubblicità - 1 Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
|
1 | Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
2 | Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di caratterizzazione e di pubblicità degli oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 16 Caratterizzazione e pubblicità - 1 Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
|
1 | Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
2 | Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di caratterizzazione e di pubblicità degli oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 16 Caratterizzazione e pubblicità - 1 Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
|
1 | Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
2 | Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di caratterizzazione e di pubblicità degli oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 16 Caratterizzazione e pubblicità - 1 Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
|
1 | Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
2 | Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di caratterizzazione e di pubblicità degli oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 16 Caratterizzazione e pubblicità - 1 Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
|
1 | Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
2 | Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di caratterizzazione e di pubblicità degli oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 16 Caratterizzazione e pubblicità - 1 Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
|
1 | Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
2 | Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di caratterizzazione e di pubblicità degli oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 16 Caratterizzazione e pubblicità - 1 Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
|
1 | Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
2 | Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di caratterizzazione e di pubblicità degli oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 11 Autorizzazione d'esercizio e obbligo di annuncio per le aziende - 1 I macelli e le aziende che impiegano derrate alimentari di origine animale necessitano di un'autorizzazione d'esercizio rilasciata dal Cantone. |
|
1 | I macelli e le aziende che impiegano derrate alimentari di origine animale necessitano di un'autorizzazione d'esercizio rilasciata dal Cantone. |
2 | Altre aziende attive nella produzione, nella trasformazione o nella distribuzione di derrate alimentari devono annunciare la propria attività all'autorità cantonale di esecuzione. |
3 | Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le aziende: |
a | attive esclusivamente nel settore della produzione primaria; o |
b | la cui attività costituisce un rischio minimo per la sicurezza alimentare. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 13 Caratterizzazione particolare - 1 Il Consiglio federale può prescrivere indicazioni supplementari, segnatamente su: |
|
1 | Il Consiglio federale può prescrivere indicazioni supplementari, segnatamente su: |
a | durata di conservazione; |
b | modo di conservazione; |
c | origine delle materie prime; |
d | modo di produzione; |
e | modo di preparazione; |
f | effetti particolari; |
g | pericoli particolari; |
h | valore nutritivo. |
2 | Per le aziende che consegnano ai consumatori cibi pronti al consumo, il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla caratterizzazione dei cibi sulla carta dei menu. |
3 | Può emanare prescrizioni concernenti la caratterizzazione delle derrate alimentari ai fini della protezione della salute di persone particolarmente esposte. |
4 | Il Consiglio federale disciplina: |
a | l'ammissibilità di indicazioni nutrizionali e sulla salute; |
b | la caratterizzazione delle derrate alimentari alle quali sono state aggiunte sostanze considerate vitali o fisiologicamente utili. |
5 | Può stabilire che i dati e le informazioni scientifici utilizzati per motivare indicazioni sulla salute relative a un prodotto non possono essere utilizzati, per un determinato periodo, per motivare le stesse indicazioni sulla salute relative a un altro prodotto. |
6 | Tali prescrizioni non devono causare alle aziende un sovraccarico amministrativo sproporzionato. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 14 Restrizioni alla consegna e alla pubblicità di bevande alcoliche - 1 La consegna di bevande alcoliche a minori di 16 anni è vietata. |
|
1 | La consegna di bevande alcoliche a minori di 16 anni è vietata. |
2 | Il Consiglio federale può limitare la pubblicità di bevande alcoliche destinata specialmente ai giovani di età inferiore ai 18 anni. |
3 | Sono fatte salve le restrizioni alla consegna e alla pubblicità stabilite dalle seguenti leggi: |
a | legge federale del 24 marzo 20063 sulla radiotelevisione; |
b | legge del 21 giugno 19324 sull'alcool. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 16 Caratterizzazione e pubblicità - 1 Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
|
1 | Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
2 | Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di caratterizzazione e di pubblicità degli oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 16 Caratterizzazione e pubblicità - 1 Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
|
1 | Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
2 | Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di caratterizzazione e di pubblicità degli oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 16 Caratterizzazione e pubblicità - 1 Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
|
1 | Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
2 | Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di caratterizzazione e di pubblicità degli oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 16 Caratterizzazione e pubblicità - 1 Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
|
1 | Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
2 | Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di caratterizzazione e di pubblicità degli oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 16 Caratterizzazione e pubblicità - 1 Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
|
1 | Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
2 | Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di caratterizzazione e di pubblicità degli oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 16 Caratterizzazione e pubblicità - 1 Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
|
1 | Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
2 | Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di caratterizzazione e di pubblicità degli oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 38 Importazione, esportazione e transito - 1 La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
|
1 | La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
2 | In singoli casi può delegare al Cantone interessato determinati compiti di esecuzione e la facoltà di prendere la decisione definitiva. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 16 Caratterizzazione e pubblicità - 1 Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
|
1 | Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
2 | Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di caratterizzazione e di pubblicità degli oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 16 Caratterizzazione e pubblicità - 1 Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
|
1 | Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
2 | Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di caratterizzazione e di pubblicità degli oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 38 Importazione, esportazione e transito - 1 La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
|
1 | La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
2 | In singoli casi può delegare al Cantone interessato determinati compiti di esecuzione e la facoltà di prendere la decisione definitiva. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 16 Caratterizzazione e pubblicità - 1 Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
|
1 | Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
2 | Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di caratterizzazione e di pubblicità degli oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 12 Obbligo di caratterizzazione e di informazione - 1 Chiunque immette sul mercato derrate alimentari preimballate deve fornire all'acquirente le seguenti indicazioni sulla derrata alimentare: |
|
1 | Chiunque immette sul mercato derrate alimentari preimballate deve fornire all'acquirente le seguenti indicazioni sulla derrata alimentare: |
a | il Paese di produzione; |
b | la denominazione specifica; |
c | gli ingredienti. |
2 | Il Consiglio federale può stabilire eccezioni per quanto riguarda l'indicazione del Paese di produzione e gli ingredienti dei prodotti trasformati. |
3 | Con la denominazione specifica possono essere utilizzate altre designazioni, sempre che queste non ingannino i consumatori. |
4 | Quando la natura della derrata alimentare è facilmente riconoscibile, si può rinunciare alla denominazione specifica. |
5 | Le indicazioni fornite per le derrate alimentari preimballate devono poter essere fornite, su richiesta, anche per le derrate alimentari immesse sul mercato sfuse. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 16 Caratterizzazione e pubblicità - 1 Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
|
1 | Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
2 | Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di caratterizzazione e di pubblicità degli oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 38 Importazione, esportazione e transito - 1 La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
|
1 | La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
2 | In singoli casi può delegare al Cantone interessato determinati compiti di esecuzione e la facoltà di prendere la decisione definitiva. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 16 Caratterizzazione e pubblicità - 1 Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
|
1 | Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
2 | Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di caratterizzazione e di pubblicità degli oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 16 Caratterizzazione e pubblicità - 1 Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
|
1 | Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
2 | Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di caratterizzazione e di pubblicità degli oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 16 Caratterizzazione e pubblicità - 1 Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
|
1 | Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
2 | Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di caratterizzazione e di pubblicità degli oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 38 Importazione, esportazione e transito - 1 La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
|
1 | La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
2 | In singoli casi può delegare al Cantone interessato determinati compiti di esecuzione e la facoltà di prendere la decisione definitiva. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 16 Caratterizzazione e pubblicità - 1 Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
|
1 | Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
2 | Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di caratterizzazione e di pubblicità degli oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 14 Restrizioni alla consegna e alla pubblicità di bevande alcoliche - 1 La consegna di bevande alcoliche a minori di 16 anni è vietata. |
|
1 | La consegna di bevande alcoliche a minori di 16 anni è vietata. |
2 | Il Consiglio federale può limitare la pubblicità di bevande alcoliche destinata specialmente ai giovani di età inferiore ai 18 anni. |
3 | Sono fatte salve le restrizioni alla consegna e alla pubblicità stabilite dalle seguenti leggi: |
a | legge federale del 24 marzo 20063 sulla radiotelevisione; |
b | legge del 21 giugno 19324 sull'alcool. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 38 Importazione, esportazione e transito - 1 La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
|
1 | La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
2 | In singoli casi può delegare al Cantone interessato determinati compiti di esecuzione e la facoltà di prendere la decisione definitiva. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 302 - 1 I crimini e i delitti previsti nel presente titolo non sono perseguiti che su risoluzione del Consiglio federale. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 38 Importazione, esportazione e transito - 1 La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
|
1 | La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
2 | In singoli casi può delegare al Cantone interessato determinati compiti di esecuzione e la facoltà di prendere la decisione definitiva. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 16 Caratterizzazione e pubblicità - 1 Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
|
1 | Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
2 | Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di caratterizzazione e di pubblicità degli oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica: |
|
1 | La presente legge si applica: |
a | all'impiego di derrate alimentari e oggetti d'uso, vale a dire alla loro fabbricazione, trattamento, deposito, trasporto e immissione sul mercato; |
b | alla caratterizzazione e alla presentazione di derrate alimentari e oggetti d'uso, alla loro pubblicità e all'informazione diffusa su di essi; |
c | all'importazione, all'esportazione e al transito di derrate alimentari e oggetti d'uso. |
2 | La presente legge si applica a tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione, compresa la produzione primaria, per quanto finalizzata alla fabbricazione di derrate alimentari od oggetti d'uso. |
3 | La presente legge si applica alle derrate alimentari e agli oggetti d'uso importati, nella misura in cui la Svizzera non abbia assunto altri obblighi in virtù di un trattato internazionale. |
4 | La presente legge non si applica: |
a | alla produzione primaria di derrate alimentari per l'uso domestico privato; |
b | all'importazione di derrate alimentari od oggetti d'uso per l'uso domestico privato; è fatto salvo il capoverso 5; |
c | alla fabbricazione, al trattamento e al deposito domestici di derrate alimentari od oggetti d'uso per l'uso domestico privato; |
d | alle sostanze e ai prodotti che sottostanno alla legislazione sugli agenti terapeutici. |
5 | Il Consiglio federale può limitare l'importazione di derrate alimentari od oggetti d'uso destinati all'uso domestico privato. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 38 Importazione, esportazione e transito - 1 La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
|
1 | La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
2 | In singoli casi può delegare al Cantone interessato determinati compiti di esecuzione e la facoltà di prendere la decisione definitiva. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 38 Importazione, esportazione e transito - 1 La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
|
1 | La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
2 | In singoli casi può delegare al Cantone interessato determinati compiti di esecuzione e la facoltà di prendere la decisione definitiva. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 16 Caratterizzazione e pubblicità - 1 Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
|
1 | Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
2 | Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di caratterizzazione e di pubblicità degli oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 16 Caratterizzazione e pubblicità - 1 Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
|
1 | Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
2 | Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di caratterizzazione e di pubblicità degli oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 16 Caratterizzazione e pubblicità - 1 Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
|
1 | Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
2 | Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di caratterizzazione e di pubblicità degli oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 16 Caratterizzazione e pubblicità - 1 Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
|
1 | Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
2 | Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di caratterizzazione e di pubblicità degli oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 16 Caratterizzazione e pubblicità - 1 Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
|
1 | Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
2 | Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di caratterizzazione e di pubblicità degli oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 11 Autorizzazione d'esercizio e obbligo di annuncio per le aziende - 1 I macelli e le aziende che impiegano derrate alimentari di origine animale necessitano di un'autorizzazione d'esercizio rilasciata dal Cantone. |
|
1 | I macelli e le aziende che impiegano derrate alimentari di origine animale necessitano di un'autorizzazione d'esercizio rilasciata dal Cantone. |
2 | Altre aziende attive nella produzione, nella trasformazione o nella distribuzione di derrate alimentari devono annunciare la propria attività all'autorità cantonale di esecuzione. |
3 | Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le aziende: |
a | attive esclusivamente nel settore della produzione primaria; o |
b | la cui attività costituisce un rischio minimo per la sicurezza alimentare. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 38 Importazione, esportazione e transito - 1 La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
|
1 | La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
2 | In singoli casi può delegare al Cantone interessato determinati compiti di esecuzione e la facoltà di prendere la decisione definitiva. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 38 Importazione, esportazione e transito - 1 La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
|
1 | La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
2 | In singoli casi può delegare al Cantone interessato determinati compiti di esecuzione e la facoltà di prendere la decisione definitiva. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 36 Misure cautelari - 1 Qualora lo esiga la protezione dei consumatori o di terzi, le autorità di esecuzione sequestrano i prodotti contestati. |
|
1 | Qualora lo esiga la protezione dei consumatori o di terzi, le autorità di esecuzione sequestrano i prodotti contestati. |
2 | Le autorità di esecuzione possono sequestrare i prodotti anche nel caso di sospetto motivato, se tale misura appare necessaria per proteggere consumatori o terzi. |
3 | I prodotti sequestrati possono essere messi al sicuro. |
4 | I prodotti sequestrati che non possono essere conservati sono utilizzati o eliminati, tenuto conto degli interessi delle persone interessate. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 37 Denuncia penale - 1 Le autorità di esecuzione denunciano all'autorità di perseguimento penale le infrazioni alle prescrizioni della legislazione sulle derrate alimentari. |
|
1 | Le autorità di esecuzione denunciano all'autorità di perseguimento penale le infrazioni alle prescrizioni della legislazione sulle derrate alimentari. |
2 | Nei casi di lieve entità possono rinunciare a una denuncia penale. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 153 - Chiunque induce l'autorità preposta al registro di commercio a iscrivere un fatto contrario al vero o omette di segnalarle un fatto che dovrebbe venir iscritto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 11 Autorizzazione d'esercizio e obbligo di annuncio per le aziende - 1 I macelli e le aziende che impiegano derrate alimentari di origine animale necessitano di un'autorizzazione d'esercizio rilasciata dal Cantone. |
|
1 | I macelli e le aziende che impiegano derrate alimentari di origine animale necessitano di un'autorizzazione d'esercizio rilasciata dal Cantone. |
2 | Altre aziende attive nella produzione, nella trasformazione o nella distribuzione di derrate alimentari devono annunciare la propria attività all'autorità cantonale di esecuzione. |
3 | Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le aziende: |
a | attive esclusivamente nel settore della produzione primaria; o |
b | la cui attività costituisce un rischio minimo per la sicurezza alimentare. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 153 - Chiunque induce l'autorità preposta al registro di commercio a iscrivere un fatto contrario al vero o omette di segnalarle un fatto che dovrebbe venir iscritto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 11 Autorizzazione d'esercizio e obbligo di annuncio per le aziende - 1 I macelli e le aziende che impiegano derrate alimentari di origine animale necessitano di un'autorizzazione d'esercizio rilasciata dal Cantone. |
|
1 | I macelli e le aziende che impiegano derrate alimentari di origine animale necessitano di un'autorizzazione d'esercizio rilasciata dal Cantone. |
2 | Altre aziende attive nella produzione, nella trasformazione o nella distribuzione di derrate alimentari devono annunciare la propria attività all'autorità cantonale di esecuzione. |
3 | Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le aziende: |
a | attive esclusivamente nel settore della produzione primaria; o |
b | la cui attività costituisce un rischio minimo per la sicurezza alimentare. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 11 Autorizzazione d'esercizio e obbligo di annuncio per le aziende - 1 I macelli e le aziende che impiegano derrate alimentari di origine animale necessitano di un'autorizzazione d'esercizio rilasciata dal Cantone. |
|
1 | I macelli e le aziende che impiegano derrate alimentari di origine animale necessitano di un'autorizzazione d'esercizio rilasciata dal Cantone. |
2 | Altre aziende attive nella produzione, nella trasformazione o nella distribuzione di derrate alimentari devono annunciare la propria attività all'autorità cantonale di esecuzione. |
3 | Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le aziende: |
a | attive esclusivamente nel settore della produzione primaria; o |
b | la cui attività costituisce un rischio minimo per la sicurezza alimentare. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 11 Autorizzazione d'esercizio e obbligo di annuncio per le aziende - 1 I macelli e le aziende che impiegano derrate alimentari di origine animale necessitano di un'autorizzazione d'esercizio rilasciata dal Cantone. |
|
1 | I macelli e le aziende che impiegano derrate alimentari di origine animale necessitano di un'autorizzazione d'esercizio rilasciata dal Cantone. |
2 | Altre aziende attive nella produzione, nella trasformazione o nella distribuzione di derrate alimentari devono annunciare la propria attività all'autorità cantonale di esecuzione. |
3 | Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le aziende: |
a | attive esclusivamente nel settore della produzione primaria; o |
b | la cui attività costituisce un rischio minimo per la sicurezza alimentare. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 38 Importazione, esportazione e transito - 1 La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
|
1 | La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
2 | In singoli casi può delegare al Cantone interessato determinati compiti di esecuzione e la facoltà di prendere la decisione definitiva. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 11 Autorizzazione d'esercizio e obbligo di annuncio per le aziende - 1 I macelli e le aziende che impiegano derrate alimentari di origine animale necessitano di un'autorizzazione d'esercizio rilasciata dal Cantone. |
|
1 | I macelli e le aziende che impiegano derrate alimentari di origine animale necessitano di un'autorizzazione d'esercizio rilasciata dal Cantone. |
2 | Altre aziende attive nella produzione, nella trasformazione o nella distribuzione di derrate alimentari devono annunciare la propria attività all'autorità cantonale di esecuzione. |
3 | Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le aziende: |
a | attive esclusivamente nel settore della produzione primaria; o |
b | la cui attività costituisce un rischio minimo per la sicurezza alimentare. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 16 Caratterizzazione e pubblicità - 1 Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
|
1 | Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
2 | Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di caratterizzazione e di pubblicità degli oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 16 Caratterizzazione e pubblicità - 1 Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
|
1 | Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
2 | Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di caratterizzazione e di pubblicità degli oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 16 Caratterizzazione e pubblicità - 1 Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
|
1 | Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
2 | Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di caratterizzazione e di pubblicità degli oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 38 Importazione, esportazione e transito - 1 La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
|
1 | La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
2 | In singoli casi può delegare al Cantone interessato determinati compiti di esecuzione e la facoltà di prendere la decisione definitiva. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 38 Importazione, esportazione e transito - 1 La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
|
1 | La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
2 | In singoli casi può delegare al Cantone interessato determinati compiti di esecuzione e la facoltà di prendere la decisione definitiva. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 38 Importazione, esportazione e transito - 1 La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
|
1 | La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
2 | In singoli casi può delegare al Cantone interessato determinati compiti di esecuzione e la facoltà di prendere la decisione definitiva. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 38 Importazione, esportazione e transito - 1 La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
|
1 | La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
2 | In singoli casi può delegare al Cantone interessato determinati compiti di esecuzione e la facoltà di prendere la decisione definitiva. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 38 Importazione, esportazione e transito - 1 La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
|
1 | La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
2 | In singoli casi può delegare al Cantone interessato determinati compiti di esecuzione e la facoltà di prendere la decisione definitiva. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 38 Importazione, esportazione e transito - 1 La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
|
1 | La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
2 | In singoli casi può delegare al Cantone interessato determinati compiti di esecuzione e la facoltà di prendere la decisione definitiva. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 38 Importazione, esportazione e transito - 1 La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
|
1 | La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
2 | In singoli casi può delegare al Cantone interessato determinati compiti di esecuzione e la facoltà di prendere la decisione definitiva. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 38 Importazione, esportazione e transito - 1 La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
|
1 | La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
2 | In singoli casi può delegare al Cantone interessato determinati compiti di esecuzione e la facoltà di prendere la decisione definitiva. |