SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 53 Formazione - 1 La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme alla formazione delle persone responsabili dell'esecuzione della presente legge. |
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1 | La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme alla formazione delle persone responsabili dell'esecuzione della presente legge. |
2 | L'autorità federale competente può nominare commissioni d'esame incaricate di organizzare gli esami per il personale degli organi di esecuzione. |
3 | Il Consiglio federale disciplina lo svolgimento degli esami. |
4 | Può incaricare i Cantoni di organizzare gli esami per i controllori delle derrate alimentari. |
5 | L'ufficio federale competente decide sul riconoscimento di formazioni ed esami. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 11 Autorizzazione d'esercizio e obbligo di annuncio per le aziende - 1 I macelli e le aziende che impiegano derrate alimentari di origine animale necessitano di un'autorizzazione d'esercizio rilasciata dal Cantone. |
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1 | I macelli e le aziende che impiegano derrate alimentari di origine animale necessitano di un'autorizzazione d'esercizio rilasciata dal Cantone. |
2 | Altre aziende attive nella produzione, nella trasformazione o nella distribuzione di derrate alimentari devono annunciare la propria attività all'autorità cantonale di esecuzione. |
3 | Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le aziende: |
a | attive esclusivamente nel settore della produzione primaria; o |
b | la cui attività costituisce un rischio minimo per la sicurezza alimentare. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 16 Caratterizzazione e pubblicità - 1 Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
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1 | Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
2 | Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di caratterizzazione e di pubblicità degli oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 11 Autorizzazione d'esercizio e obbligo di annuncio per le aziende - 1 I macelli e le aziende che impiegano derrate alimentari di origine animale necessitano di un'autorizzazione d'esercizio rilasciata dal Cantone. |
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1 | I macelli e le aziende che impiegano derrate alimentari di origine animale necessitano di un'autorizzazione d'esercizio rilasciata dal Cantone. |
2 | Altre aziende attive nella produzione, nella trasformazione o nella distribuzione di derrate alimentari devono annunciare la propria attività all'autorità cantonale di esecuzione. |
3 | Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le aziende: |
a | attive esclusivamente nel settore della produzione primaria; o |
b | la cui attività costituisce un rischio minimo per la sicurezza alimentare. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 38 Importazione, esportazione e transito - 1 La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
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1 | La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
2 | In singoli casi può delegare al Cantone interessato determinati compiti di esecuzione e la facoltà di prendere la decisione definitiva. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 38 Importazione, esportazione e transito - 1 La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
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1 | La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
2 | In singoli casi può delegare al Cantone interessato determinati compiti di esecuzione e la facoltà di prendere la decisione definitiva. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 53 Formazione - 1 La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme alla formazione delle persone responsabili dell'esecuzione della presente legge. |
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1 | La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme alla formazione delle persone responsabili dell'esecuzione della presente legge. |
2 | L'autorità federale competente può nominare commissioni d'esame incaricate di organizzare gli esami per il personale degli organi di esecuzione. |
3 | Il Consiglio federale disciplina lo svolgimento degli esami. |
4 | Può incaricare i Cantoni di organizzare gli esami per i controllori delle derrate alimentari. |
5 | L'ufficio federale competente decide sul riconoscimento di formazioni ed esami. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 101 - 1 Sono imprescrittibili: |
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1 | Sono imprescrittibili: |
a | il genocidio (art. 264); |
b | i crimini contro l'umanità (art. 264a cpv. 1 e 2); |
c | i crimini di guerra (art. 264c cpv. 1-3, 264d cpv. 1 e 2, 264e cpv. 1 e 2, 264f, 264g cpv. 1 e 2 e 264h); |
d | i crimini che, come mezzi d'estorsione o coazione, mettono o minacciano di mettere in pericolo la vita e l'integrità fisica di molte persone, segnatamente con l'impiego di mezzi di distruzione di massa, lo scatenamento di una catastrofe o una presa d'ostaggio;143 |
e | gli atti sessuali con fanciulli (art. 187 n. 1 e 1bis), l'aggressione e la coazione sessuali (art. 189), la violenza carnale (art. 190), gli atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), lo sfruttamento dello stato di bisogno o di dipendenza (art. 193) e l'inganno circa il carattere sessuale di un atto (art. 193a), se commessi su fanciulli minori di dodici anni. |
2 | Il giudice può attenuare la pena nel caso in cui l'azione penale fosse caduta in prescrizione in applicazione degli articoli 97 e 98. |
3 | I capoversi 1 lettere a, c e d e 2 si applicano se il 1° gennaio 1983 l'azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente. Il capoverso 1 lettera b si applica se al momento dell'entrata in vigore della modifica del 18 giugno 2010 della presente legge l'azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente. Il capoverso 1 lettera e si applica se il 30 novembre 2008 l'azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente.145 146 |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 38 Importazione, esportazione e transito - 1 La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
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1 | La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
2 | In singoli casi può delegare al Cantone interessato determinati compiti di esecuzione e la facoltà di prendere la decisione definitiva. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 41 Esecuzione nell'esercito - 1 Negli impianti fissi utilizzati dall'esercito, la Confederazione esegue il controllo delle derrate alimentari, per quanto possibile, per il tramite delle autorità cantonali di esecuzione. |
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1 | Negli impianti fissi utilizzati dall'esercito, la Confederazione esegue il controllo delle derrate alimentari, per quanto possibile, per il tramite delle autorità cantonali di esecuzione. |
2 | Per il rimanente, l'esercito stesso provvede affinché le esigenze della presente legge siano rispettate. |
3 | Il Consiglio federale disciplina le competenze e la procedura. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 53 Formazione - 1 La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme alla formazione delle persone responsabili dell'esecuzione della presente legge. |
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1 | La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme alla formazione delle persone responsabili dell'esecuzione della presente legge. |
2 | L'autorità federale competente può nominare commissioni d'esame incaricate di organizzare gli esami per il personale degli organi di esecuzione. |
3 | Il Consiglio federale disciplina lo svolgimento degli esami. |
4 | Può incaricare i Cantoni di organizzare gli esami per i controllori delle derrate alimentari. |
5 | L'ufficio federale competente decide sul riconoscimento di formazioni ed esami. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 53 Formazione - 1 La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme alla formazione delle persone responsabili dell'esecuzione della presente legge. |
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1 | La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme alla formazione delle persone responsabili dell'esecuzione della presente legge. |
2 | L'autorità federale competente può nominare commissioni d'esame incaricate di organizzare gli esami per il personale degli organi di esecuzione. |
3 | Il Consiglio federale disciplina lo svolgimento degli esami. |
4 | Può incaricare i Cantoni di organizzare gli esami per i controllori delle derrate alimentari. |
5 | L'ufficio federale competente decide sul riconoscimento di formazioni ed esami. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 101 - 1 Sono imprescrittibili: |
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1 | Sono imprescrittibili: |
a | il genocidio (art. 264); |
b | i crimini contro l'umanità (art. 264a cpv. 1 e 2); |
c | i crimini di guerra (art. 264c cpv. 1-3, 264d cpv. 1 e 2, 264e cpv. 1 e 2, 264f, 264g cpv. 1 e 2 e 264h); |
d | i crimini che, come mezzi d'estorsione o coazione, mettono o minacciano di mettere in pericolo la vita e l'integrità fisica di molte persone, segnatamente con l'impiego di mezzi di distruzione di massa, lo scatenamento di una catastrofe o una presa d'ostaggio;143 |
e | gli atti sessuali con fanciulli (art. 187 n. 1 e 1bis), l'aggressione e la coazione sessuali (art. 189), la violenza carnale (art. 190), gli atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), lo sfruttamento dello stato di bisogno o di dipendenza (art. 193) e l'inganno circa il carattere sessuale di un atto (art. 193a), se commessi su fanciulli minori di dodici anni. |
2 | Il giudice può attenuare la pena nel caso in cui l'azione penale fosse caduta in prescrizione in applicazione degli articoli 97 e 98. |
3 | I capoversi 1 lettere a, c e d e 2 si applicano se il 1° gennaio 1983 l'azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente. Il capoverso 1 lettera b si applica se al momento dell'entrata in vigore della modifica del 18 giugno 2010 della presente legge l'azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente. Il capoverso 1 lettera e si applica se il 30 novembre 2008 l'azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente.145 146 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 109 - L'azione penale e la pena si prescrivono in tre anni. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 333 - 1 Le disposizioni generali del presente Codice si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia. |
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1 | Le disposizioni generali del presente Codice si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia. |
2 | Nelle altre leggi federali le seguenti pene sono sostituite come segue: |
a | la reclusione, con una pena detentiva superiore a un anno; |
b | la detenzione, con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria; |
c | la detenzione inferiore a sei mesi, con una pena pecuniaria d'importo pari a trenta aliquote giornaliere di 3000 franchi al massimo per un mese di pena detentiva. |
3 | Se la pena massima comminata è l'arresto o la multa o la sola multa, il reato si configura come contravvenzione. Sono applicabili gli articoli 106 e 107. È fatto salvo l'articolo 8 della legge federale del 22 marzo 1974508 sul diritto penale amministrativo. È contravvenzione anche il reato per cui un'altra legge federale entrata in vigore prima del 1942 commina la detenzione non superiore a tre mesi. |
4 | Rimangono salvi i limiti di pena minimi e massimi deroganti al capoverso 2, nonché l'articolo 41 e gli importi della multa deroganti all'articolo 106. |
5 | Se un'altra legge federale commina la multa per un crimine o un delitto, è applicabile l'articolo 34. Le norme di commisurazione deroganti all'articolo 34 non sono applicabili. È fatto salvo l'articolo 8 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo. Se è inferiore a 1 080 000 franchi, l'importo massimo della multa comminata decade. Se è comminata una multa di almeno 1 080 000 franchi, tale importo minimo è mantenuto. In questo caso, il numero massimo delle aliquote giornaliere risulta dall'importo massimo della multa diviso per 3000. |
6 | ...509 |
6bis | Se per un reato può essere comminata sia una pena detentiva sia una pena pecuniaria con un numero minimo di aliquote giornaliere, questo limite inferiore si applica anche per la durata minima in giorni della pena detentiva.510 |
7 | Le contravvenzioni previste da altre leggi federali sono punibili anche quando sono dovute a negligenza, purché non risulti dalla disposizione applicabile che la contravvenzione è punita solo se è commessa intenzionalmente. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 53 Formazione - 1 La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme alla formazione delle persone responsabili dell'esecuzione della presente legge. |
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1 | La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme alla formazione delle persone responsabili dell'esecuzione della presente legge. |
2 | L'autorità federale competente può nominare commissioni d'esame incaricate di organizzare gli esami per il personale degli organi di esecuzione. |
3 | Il Consiglio federale disciplina lo svolgimento degli esami. |
4 | Può incaricare i Cantoni di organizzare gli esami per i controllori delle derrate alimentari. |
5 | L'ufficio federale competente decide sul riconoscimento di formazioni ed esami. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 53 Formazione - 1 La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme alla formazione delle persone responsabili dell'esecuzione della presente legge. |
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1 | La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme alla formazione delle persone responsabili dell'esecuzione della presente legge. |
2 | L'autorità federale competente può nominare commissioni d'esame incaricate di organizzare gli esami per il personale degli organi di esecuzione. |
3 | Il Consiglio federale disciplina lo svolgimento degli esami. |
4 | Può incaricare i Cantoni di organizzare gli esami per i controllori delle derrate alimentari. |
5 | L'ufficio federale competente decide sul riconoscimento di formazioni ed esami. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 38 Importazione, esportazione e transito - 1 La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
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1 | La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
2 | In singoli casi può delegare al Cantone interessato determinati compiti di esecuzione e la facoltà di prendere la decisione definitiva. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 53 Formazione - 1 La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme alla formazione delle persone responsabili dell'esecuzione della presente legge. |
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1 | La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme alla formazione delle persone responsabili dell'esecuzione della presente legge. |
2 | L'autorità federale competente può nominare commissioni d'esame incaricate di organizzare gli esami per il personale degli organi di esecuzione. |
3 | Il Consiglio federale disciplina lo svolgimento degli esami. |
4 | Può incaricare i Cantoni di organizzare gli esami per i controllori delle derrate alimentari. |
5 | L'ufficio federale competente decide sul riconoscimento di formazioni ed esami. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 38 Importazione, esportazione e transito - 1 La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
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1 | La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
2 | In singoli casi può delegare al Cantone interessato determinati compiti di esecuzione e la facoltà di prendere la decisione definitiva. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 16 Caratterizzazione e pubblicità - 1 Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
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1 | Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
2 | Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di caratterizzazione e di pubblicità degli oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 16 Caratterizzazione e pubblicità - 1 Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
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1 | Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
2 | Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di caratterizzazione e di pubblicità degli oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 16 Caratterizzazione e pubblicità - 1 Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
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1 | Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
2 | Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di caratterizzazione e di pubblicità degli oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 16 Caratterizzazione e pubblicità - 1 Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
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1 | Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
2 | Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di caratterizzazione e di pubblicità degli oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 16 Caratterizzazione e pubblicità - 1 Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
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1 | Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
2 | Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di caratterizzazione e di pubblicità degli oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 16 Caratterizzazione e pubblicità - 1 Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
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1 | Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
2 | Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di caratterizzazione e di pubblicità degli oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 16 Caratterizzazione e pubblicità - 1 Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
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1 | Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
2 | Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di caratterizzazione e di pubblicità degli oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 11 Autorizzazione d'esercizio e obbligo di annuncio per le aziende - 1 I macelli e le aziende che impiegano derrate alimentari di origine animale necessitano di un'autorizzazione d'esercizio rilasciata dal Cantone. |
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1 | I macelli e le aziende che impiegano derrate alimentari di origine animale necessitano di un'autorizzazione d'esercizio rilasciata dal Cantone. |
2 | Altre aziende attive nella produzione, nella trasformazione o nella distribuzione di derrate alimentari devono annunciare la propria attività all'autorità cantonale di esecuzione. |
3 | Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le aziende: |
a | attive esclusivamente nel settore della produzione primaria; o |
b | la cui attività costituisce un rischio minimo per la sicurezza alimentare. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 13 Caratterizzazione particolare - 1 Il Consiglio federale può prescrivere indicazioni supplementari, segnatamente su: |
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1 | Il Consiglio federale può prescrivere indicazioni supplementari, segnatamente su: |
a | durata di conservazione; |
b | modo di conservazione; |
c | origine delle materie prime; |
d | modo di produzione; |
e | modo di preparazione; |
f | effetti particolari; |
g | pericoli particolari; |
h | valore nutritivo. |
2 | Per le aziende che consegnano ai consumatori cibi pronti al consumo, il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla caratterizzazione dei cibi sulla carta dei menu. |
3 | Può emanare prescrizioni concernenti la caratterizzazione delle derrate alimentari ai fini della protezione della salute di persone particolarmente esposte. |
4 | Il Consiglio federale disciplina: |
a | l'ammissibilità di indicazioni nutrizionali e sulla salute; |
b | la caratterizzazione delle derrate alimentari alle quali sono state aggiunte sostanze considerate vitali o fisiologicamente utili. |
5 | Può stabilire che i dati e le informazioni scientifici utilizzati per motivare indicazioni sulla salute relative a un prodotto non possono essere utilizzati, per un determinato periodo, per motivare le stesse indicazioni sulla salute relative a un altro prodotto. |
6 | Tali prescrizioni non devono causare alle aziende un sovraccarico amministrativo sproporzionato. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 14 Restrizioni alla consegna e alla pubblicità di bevande alcoliche - 1 La consegna di bevande alcoliche a minori di 16 anni è vietata. |
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1 | La consegna di bevande alcoliche a minori di 16 anni è vietata. |
2 | Il Consiglio federale può limitare la pubblicità di bevande alcoliche destinata specialmente ai giovani di età inferiore ai 18 anni. |
3 | Sono fatte salve le restrizioni alla consegna e alla pubblicità stabilite dalle seguenti leggi: |
a | legge federale del 24 marzo 20063 sulla radiotelevisione; |
b | legge del 21 giugno 19324 sull'alcool. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 16 Caratterizzazione e pubblicità - 1 Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
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1 | Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
2 | Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di caratterizzazione e di pubblicità degli oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 16 Caratterizzazione e pubblicità - 1 Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
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1 | Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
2 | Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di caratterizzazione e di pubblicità degli oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 16 Caratterizzazione e pubblicità - 1 Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
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1 | Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
2 | Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di caratterizzazione e di pubblicità degli oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 16 Caratterizzazione e pubblicità - 1 Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
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1 | Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
2 | Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di caratterizzazione e di pubblicità degli oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 16 Caratterizzazione e pubblicità - 1 Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
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1 | Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
2 | Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di caratterizzazione e di pubblicità degli oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 16 Caratterizzazione e pubblicità - 1 Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
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1 | Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
2 | Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di caratterizzazione e di pubblicità degli oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 38 Importazione, esportazione e transito - 1 La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
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1 | La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
2 | In singoli casi può delegare al Cantone interessato determinati compiti di esecuzione e la facoltà di prendere la decisione definitiva. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 16 Caratterizzazione e pubblicità - 1 Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
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1 | Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
2 | Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di caratterizzazione e di pubblicità degli oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 16 Caratterizzazione e pubblicità - 1 Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
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1 | Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
2 | Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di caratterizzazione e di pubblicità degli oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 38 Importazione, esportazione e transito - 1 La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
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1 | La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
2 | In singoli casi può delegare al Cantone interessato determinati compiti di esecuzione e la facoltà di prendere la decisione definitiva. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 16 Caratterizzazione e pubblicità - 1 Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
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1 | Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
2 | Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di caratterizzazione e di pubblicità degli oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 12 Obbligo di caratterizzazione e di informazione - 1 Chiunque immette sul mercato derrate alimentari preimballate deve fornire all'acquirente le seguenti indicazioni sulla derrata alimentare: |
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1 | Chiunque immette sul mercato derrate alimentari preimballate deve fornire all'acquirente le seguenti indicazioni sulla derrata alimentare: |
a | il Paese di produzione; |
b | la denominazione specifica; |
c | gli ingredienti. |
2 | Il Consiglio federale può stabilire eccezioni per quanto riguarda l'indicazione del Paese di produzione e gli ingredienti dei prodotti trasformati. |
3 | Con la denominazione specifica possono essere utilizzate altre designazioni, sempre che queste non ingannino i consumatori. |
4 | Quando la natura della derrata alimentare è facilmente riconoscibile, si può rinunciare alla denominazione specifica. |
5 | Le indicazioni fornite per le derrate alimentari preimballate devono poter essere fornite, su richiesta, anche per le derrate alimentari immesse sul mercato sfuse. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 16 Caratterizzazione e pubblicità - 1 Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
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1 | Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
2 | Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di caratterizzazione e di pubblicità degli oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 38 Importazione, esportazione e transito - 1 La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
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1 | La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
2 | In singoli casi può delegare al Cantone interessato determinati compiti di esecuzione e la facoltà di prendere la decisione definitiva. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 16 Caratterizzazione e pubblicità - 1 Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
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1 | Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
2 | Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di caratterizzazione e di pubblicità degli oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 16 Caratterizzazione e pubblicità - 1 Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
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1 | Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
2 | Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di caratterizzazione e di pubblicità degli oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 16 Caratterizzazione e pubblicità - 1 Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
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1 | Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
2 | Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di caratterizzazione e di pubblicità degli oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 38 Importazione, esportazione e transito - 1 La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
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1 | La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
2 | In singoli casi può delegare al Cantone interessato determinati compiti di esecuzione e la facoltà di prendere la decisione definitiva. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 16 Caratterizzazione e pubblicità - 1 Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
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1 | Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
2 | Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di caratterizzazione e di pubblicità degli oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 14 Restrizioni alla consegna e alla pubblicità di bevande alcoliche - 1 La consegna di bevande alcoliche a minori di 16 anni è vietata. |
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1 | La consegna di bevande alcoliche a minori di 16 anni è vietata. |
2 | Il Consiglio federale può limitare la pubblicità di bevande alcoliche destinata specialmente ai giovani di età inferiore ai 18 anni. |
3 | Sono fatte salve le restrizioni alla consegna e alla pubblicità stabilite dalle seguenti leggi: |
a | legge federale del 24 marzo 20063 sulla radiotelevisione; |
b | legge del 21 giugno 19324 sull'alcool. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 38 Importazione, esportazione e transito - 1 La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
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1 | La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
2 | In singoli casi può delegare al Cantone interessato determinati compiti di esecuzione e la facoltà di prendere la decisione definitiva. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 302 - 1 I crimini e i delitti previsti nel presente titolo non sono perseguiti che su risoluzione del Consiglio federale. |
|
1 | I crimini e i delitti previsti nel presente titolo non sono perseguiti che su risoluzione del Consiglio federale. |
2 | Il Consiglio federale non ordina il procedimento che a richiesta del Governo dello Stato estero nei casi previsti nell'articolo 296 e a richiesta di un organo dell'istituzione internazionale nei casi previsti nell'articolo 297. In tempi di servizio attivo, esso può ordinare il procedimento anche senza siffatta domanda. |
3 | Nei casi previsti negli articoli 296 e 297 l'azione penale si prescrive in due anni.413 |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 38 Importazione, esportazione e transito - 1 La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
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1 | La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
2 | In singoli casi può delegare al Cantone interessato determinati compiti di esecuzione e la facoltà di prendere la decisione definitiva. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 16 Caratterizzazione e pubblicità - 1 Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
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1 | Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
2 | Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di caratterizzazione e di pubblicità degli oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica: |
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1 | La presente legge si applica: |
a | all'impiego di derrate alimentari e oggetti d'uso, vale a dire alla loro fabbricazione, trattamento, deposito, trasporto e immissione sul mercato; |
b | alla caratterizzazione e alla presentazione di derrate alimentari e oggetti d'uso, alla loro pubblicità e all'informazione diffusa su di essi; |
c | all'importazione, all'esportazione e al transito di derrate alimentari e oggetti d'uso. |
2 | La presente legge si applica a tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione, compresa la produzione primaria, per quanto finalizzata alla fabbricazione di derrate alimentari od oggetti d'uso. |
3 | La presente legge si applica alle derrate alimentari e agli oggetti d'uso importati, nella misura in cui la Svizzera non abbia assunto altri obblighi in virtù di un trattato internazionale. |
4 | La presente legge non si applica: |
a | alla produzione primaria di derrate alimentari per l'uso domestico privato; |
b | all'importazione di derrate alimentari od oggetti d'uso per l'uso domestico privato; è fatto salvo il capoverso 5; |
c | alla fabbricazione, al trattamento e al deposito domestici di derrate alimentari od oggetti d'uso per l'uso domestico privato; |
d | alle sostanze e ai prodotti che sottostanno alla legislazione sugli agenti terapeutici. |
5 | Il Consiglio federale può limitare l'importazione di derrate alimentari od oggetti d'uso destinati all'uso domestico privato. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 38 Importazione, esportazione e transito - 1 La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
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1 | La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
2 | In singoli casi può delegare al Cantone interessato determinati compiti di esecuzione e la facoltà di prendere la decisione definitiva. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 38 Importazione, esportazione e transito - 1 La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
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1 | La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
2 | In singoli casi può delegare al Cantone interessato determinati compiti di esecuzione e la facoltà di prendere la decisione definitiva. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 16 Caratterizzazione e pubblicità - 1 Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
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1 | Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
2 | Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di caratterizzazione e di pubblicità degli oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 16 Caratterizzazione e pubblicità - 1 Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
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1 | Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
2 | Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di caratterizzazione e di pubblicità degli oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 16 Caratterizzazione e pubblicità - 1 Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
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1 | Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
2 | Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di caratterizzazione e di pubblicità degli oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 16 Caratterizzazione e pubblicità - 1 Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
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1 | Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
2 | Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di caratterizzazione e di pubblicità degli oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 16 Caratterizzazione e pubblicità - 1 Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
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1 | Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
2 | Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di caratterizzazione e di pubblicità degli oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 11 Autorizzazione d'esercizio e obbligo di annuncio per le aziende - 1 I macelli e le aziende che impiegano derrate alimentari di origine animale necessitano di un'autorizzazione d'esercizio rilasciata dal Cantone. |
|
1 | I macelli e le aziende che impiegano derrate alimentari di origine animale necessitano di un'autorizzazione d'esercizio rilasciata dal Cantone. |
2 | Altre aziende attive nella produzione, nella trasformazione o nella distribuzione di derrate alimentari devono annunciare la propria attività all'autorità cantonale di esecuzione. |
3 | Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le aziende: |
a | attive esclusivamente nel settore della produzione primaria; o |
b | la cui attività costituisce un rischio minimo per la sicurezza alimentare. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 38 Importazione, esportazione e transito - 1 La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
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1 | La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
2 | In singoli casi può delegare al Cantone interessato determinati compiti di esecuzione e la facoltà di prendere la decisione definitiva. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 38 Importazione, esportazione e transito - 1 La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
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1 | La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
2 | In singoli casi può delegare al Cantone interessato determinati compiti di esecuzione e la facoltà di prendere la decisione definitiva. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 36 Misure cautelari - 1 Qualora lo esiga la protezione dei consumatori o di terzi, le autorità di esecuzione sequestrano i prodotti contestati. |
|
1 | Qualora lo esiga la protezione dei consumatori o di terzi, le autorità di esecuzione sequestrano i prodotti contestati. |
2 | Le autorità di esecuzione possono sequestrare i prodotti anche nel caso di sospetto motivato, se tale misura appare necessaria per proteggere consumatori o terzi. |
3 | I prodotti sequestrati possono essere messi al sicuro. |
4 | I prodotti sequestrati che non possono essere conservati sono utilizzati o eliminati, tenuto conto degli interessi delle persone interessate. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 37 Denuncia penale - 1 Le autorità di esecuzione denunciano all'autorità di perseguimento penale le infrazioni alle prescrizioni della legislazione sulle derrate alimentari. |
|
1 | Le autorità di esecuzione denunciano all'autorità di perseguimento penale le infrazioni alle prescrizioni della legislazione sulle derrate alimentari. |
2 | Nei casi di lieve entità possono rinunciare a una denuncia penale. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 153 - Chiunque induce l'autorità preposta al registro di commercio a iscrivere un fatto contrario al vero o omette di segnalarle un fatto che dovrebbe venir iscritto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 11 Autorizzazione d'esercizio e obbligo di annuncio per le aziende - 1 I macelli e le aziende che impiegano derrate alimentari di origine animale necessitano di un'autorizzazione d'esercizio rilasciata dal Cantone. |
|
1 | I macelli e le aziende che impiegano derrate alimentari di origine animale necessitano di un'autorizzazione d'esercizio rilasciata dal Cantone. |
2 | Altre aziende attive nella produzione, nella trasformazione o nella distribuzione di derrate alimentari devono annunciare la propria attività all'autorità cantonale di esecuzione. |
3 | Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le aziende: |
a | attive esclusivamente nel settore della produzione primaria; o |
b | la cui attività costituisce un rischio minimo per la sicurezza alimentare. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 153 - Chiunque induce l'autorità preposta al registro di commercio a iscrivere un fatto contrario al vero o omette di segnalarle un fatto che dovrebbe venir iscritto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 11 Autorizzazione d'esercizio e obbligo di annuncio per le aziende - 1 I macelli e le aziende che impiegano derrate alimentari di origine animale necessitano di un'autorizzazione d'esercizio rilasciata dal Cantone. |
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1 | I macelli e le aziende che impiegano derrate alimentari di origine animale necessitano di un'autorizzazione d'esercizio rilasciata dal Cantone. |
2 | Altre aziende attive nella produzione, nella trasformazione o nella distribuzione di derrate alimentari devono annunciare la propria attività all'autorità cantonale di esecuzione. |
3 | Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le aziende: |
a | attive esclusivamente nel settore della produzione primaria; o |
b | la cui attività costituisce un rischio minimo per la sicurezza alimentare. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 11 Autorizzazione d'esercizio e obbligo di annuncio per le aziende - 1 I macelli e le aziende che impiegano derrate alimentari di origine animale necessitano di un'autorizzazione d'esercizio rilasciata dal Cantone. |
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1 | I macelli e le aziende che impiegano derrate alimentari di origine animale necessitano di un'autorizzazione d'esercizio rilasciata dal Cantone. |
2 | Altre aziende attive nella produzione, nella trasformazione o nella distribuzione di derrate alimentari devono annunciare la propria attività all'autorità cantonale di esecuzione. |
3 | Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le aziende: |
a | attive esclusivamente nel settore della produzione primaria; o |
b | la cui attività costituisce un rischio minimo per la sicurezza alimentare. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 11 Autorizzazione d'esercizio e obbligo di annuncio per le aziende - 1 I macelli e le aziende che impiegano derrate alimentari di origine animale necessitano di un'autorizzazione d'esercizio rilasciata dal Cantone. |
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1 | I macelli e le aziende che impiegano derrate alimentari di origine animale necessitano di un'autorizzazione d'esercizio rilasciata dal Cantone. |
2 | Altre aziende attive nella produzione, nella trasformazione o nella distribuzione di derrate alimentari devono annunciare la propria attività all'autorità cantonale di esecuzione. |
3 | Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le aziende: |
a | attive esclusivamente nel settore della produzione primaria; o |
b | la cui attività costituisce un rischio minimo per la sicurezza alimentare. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 38 Importazione, esportazione e transito - 1 La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
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1 | La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
2 | In singoli casi può delegare al Cantone interessato determinati compiti di esecuzione e la facoltà di prendere la decisione definitiva. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 11 Autorizzazione d'esercizio e obbligo di annuncio per le aziende - 1 I macelli e le aziende che impiegano derrate alimentari di origine animale necessitano di un'autorizzazione d'esercizio rilasciata dal Cantone. |
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1 | I macelli e le aziende che impiegano derrate alimentari di origine animale necessitano di un'autorizzazione d'esercizio rilasciata dal Cantone. |
2 | Altre aziende attive nella produzione, nella trasformazione o nella distribuzione di derrate alimentari devono annunciare la propria attività all'autorità cantonale di esecuzione. |
3 | Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le aziende: |
a | attive esclusivamente nel settore della produzione primaria; o |
b | la cui attività costituisce un rischio minimo per la sicurezza alimentare. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 16 Caratterizzazione e pubblicità - 1 Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
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1 | Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
2 | Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di caratterizzazione e di pubblicità degli oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 16 Caratterizzazione e pubblicità - 1 Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
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1 | Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
2 | Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di caratterizzazione e di pubblicità degli oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 16 Caratterizzazione e pubblicità - 1 Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
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1 | Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni secondo l'articolo 18. |
2 | Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di caratterizzazione e di pubblicità degli oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 38 Importazione, esportazione e transito - 1 La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
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1 | La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
2 | In singoli casi può delegare al Cantone interessato determinati compiti di esecuzione e la facoltà di prendere la decisione definitiva. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 38 Importazione, esportazione e transito - 1 La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
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1 | La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
2 | In singoli casi può delegare al Cantone interessato determinati compiti di esecuzione e la facoltà di prendere la decisione definitiva. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 38 Importazione, esportazione e transito - 1 La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
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1 | La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
2 | In singoli casi può delegare al Cantone interessato determinati compiti di esecuzione e la facoltà di prendere la decisione definitiva. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 38 Importazione, esportazione e transito - 1 La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
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1 | La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
2 | In singoli casi può delegare al Cantone interessato determinati compiti di esecuzione e la facoltà di prendere la decisione definitiva. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 38 Importazione, esportazione e transito - 1 La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
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1 | La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
2 | In singoli casi può delegare al Cantone interessato determinati compiti di esecuzione e la facoltà di prendere la decisione definitiva. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 38 Importazione, esportazione e transito - 1 La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
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1 | La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
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SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 38 Importazione, esportazione e transito - 1 La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
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1 | La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
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SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 38 Importazione, esportazione e transito - 1 La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
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1 | La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito. |
2 | In singoli casi può delegare al Cantone interessato determinati compiti di esecuzione e la facoltà di prendere la decisione definitiva. |