OG; Art. 31
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 31 Pianificazione della gestione dei rifiuti |
||||||
| I Cantoni elaborano un piano di gestione dei rifiuti. In particolare determinano il loro fabbisogno di impianti per i rifiuti, evitano le sovracapacità e stabiliscono l'ubicazione di tali impianti. | ||||||
| Essi comunicano i loro piani alla Confederazione. | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 36 Competenze esecutive dei Cantoni |
||||||
| Riservato l'articolo 41, l'esecuzione della presente legge incombe ai Cantoni. | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 31 Pianificazione della gestione dei rifiuti |
||||||
| I Cantoni elaborano un piano di gestione dei rifiuti. In particolare determinano il loro fabbisogno di impianti per i rifiuti, evitano le sovracapacità e stabiliscono l'ubicazione di tali impianti. | ||||||
| Essi comunicano i loro piani alla Confederazione. | ||||||
OG; art. 31 e 36 LPA; art. 29 cpv. 1 Cost. BL; iniziativa popolare contraria al diritto federale; annullamento parziale di un'iniziativa popolare; determinazione da parte dei cantoni dell'ubicazione delle discariche; esecuzione da parte dei cantoni della legislazione federale sulla protezione dell'ambiente.
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 31 Pianificazione della gestione dei rifiuti |
||||||
| I Cantoni elaborano un piano di gestione dei rifiuti. In particolare determinano il loro fabbisogno di impianti per i rifiuti, evitano le sovracapacità e stabiliscono l'ubicazione di tali impianti. | ||||||
| Essi comunicano i loro piani alla Confederazione. | ||||||
|
RS 814.600 OPSR Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) - Ordinanza sui rifiuti Art. 3 Definizioni |
||||||
| Nella presente ordinanza s'intende per: | ||||||
| rifiuti urbani: i rifiuti che provengono dalle economie domestiche,i rifiuti che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga a quelli delle economie domestiche in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative,i rifiuti che provengono dalle amministrazioni pubbliche aventi una composizione analoga a quelli delle economie domestiche in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative; | ||||||
| i rifiuti che provengono dalle economie domestiche, | ||||||
| i rifiuti che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga a quelli delle economie domestiche in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative, | ||||||
| i rifiuti che provengono dalle amministrazioni pubbliche aventi una composizione analoga a quelli delle economie domestiche in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative; | ||||||
| impresa: un'entità giuridica dotata di un proprio numero d'identificazione d'impresa oppure un gruppo di tali entità aventi un sistema di smaltimento dei rifiuti organizzato in comune; | ||||||
| rifiuti speciali: i rifiuti designati come tali nell'elenco dei rifiuti emanato secondo l'articolo 2 dell'ordinanza del 22 giugno 2005 [2] sul traffico di rifiuti (OTRif); | ||||||
| rifiuti biogeni: i rifiuti di origine vegetale, animale o microbica; | ||||||
| rifiuti edili: i rifiuti risultanti da lavori di costruzione, ristrutturazione o demolizione di impianti fissi; | ||||||
| materiale di scavo e di sgombero: il materiale scavato o sgomberato durante lavori di costruzione, fatta eccezione per quello asportato dallo strato superiore e da quello inferiore del suolo; | ||||||
| rifiuti di mercurio:rifiuti che contengono mercurio o composti di mercurio,il mercurio o i composti di mercurio provenienti dal trattamento dei rifiuti di cui al numero 1, eccettuato il mercurio la cui esportazione è stata autorizzata secondo l'allegato 1.7 numeri 2.2.4 o 4.2 dell'ordinanza del 18 maggio 2005 [4] sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim),mercurio o composti di mercurio non più richiesti in processi industriali; | ||||||
| rifiuti che contengono mercurio o composti di mercurio, | ||||||
| il mercurio o i composti di mercurio provenienti dal trattamento dei rifiuti di cui al numero 1, eccettuato il mercurio la cui esportazione è stata autorizzata secondo l'allegato 1.7 numeri 2.2.4 o 4.2 dell'ordinanza del 18 maggio 2005 [4] sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim), | ||||||
| mercurio o composti di mercurio non più richiesti in processi industriali; | ||||||
| impianti per i rifiuti: gli impianti nei quali i rifiuti vengono trattati, riciclati e depositati in modo definitivo o temporaneo, fatta eccezione per i siti di estrazione di materiali nei quali viene riciclato materiale di scavo e di sgombero; | ||||||
| ... | ||||||
| impianti di compostaggio: gli impianti nei quali i rifiuti biogeni vengono decomposti mediante insufflazione d'aria; | ||||||
| impianti di fermentazione: gli impianti nei quali i rifiuti biogeni sono sottoposti a un procedimento di decomposizione anaerobica; | ||||||
| discariche: gli impianti per i rifiuti nei quali questi ultimi vengono depositati in modo controllato; | ||||||
| trattamento termico: il trattamento di rifiuti a una temperatura così elevata che le sostanze dannose per l'ambiente vengono distrutte o legate chimicamente o fisicamente attraverso la mineralizzazione; | ||||||
| stato della tecnica: l'attuale stato d'avanzamento di procedure, installazioni e modalità d'esercizio che:è stato sperimentato con successo su attività o impianti comparabili in Svizzera o all'estero oppure è stato impiegato con successo in via sperimentale e può, secondo le regole della tecnica, essere applicato ad altri impianti o attività, eun'azienda media ed economicamente sana del ramo in questione può sostenere sotto il profilo economico. | ||||||
| è stato sperimentato con successo su attività o impianti comparabili in Svizzera o all'estero oppure è stato impiegato con successo in via sperimentale e può, secondo le regole della tecnica, essere applicato ad altri impianti o attività, e | ||||||
| un'azienda media ed economicamente sana del ramo in questione può sostenere sotto il profilo economico. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801). [2] RS 814.610 [3] Introdotta aalla cifra II n. 1 dell'O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5963). [4] RS 814.81 [5] Abrogata dalla cifra I dell'O del 12 feb. 2020, con effetto dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801). [6] Correzione del 19 lug. 2016 (RU 2016 2629). | ||||||
|
RS 814.600 OPSR Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) - Ordinanza sui rifiuti Art. 3 Definizioni |
||||||
| Nella presente ordinanza s'intende per: | ||||||
| rifiuti urbani: i rifiuti che provengono dalle economie domestiche,i rifiuti che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga a quelli delle economie domestiche in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative,i rifiuti che provengono dalle amministrazioni pubbliche aventi una composizione analoga a quelli delle economie domestiche in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative; | ||||||
| i rifiuti che provengono dalle economie domestiche, | ||||||
| i rifiuti che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga a quelli delle economie domestiche in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative, | ||||||
| i rifiuti che provengono dalle amministrazioni pubbliche aventi una composizione analoga a quelli delle economie domestiche in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative; | ||||||
| impresa: un'entità giuridica dotata di un proprio numero d'identificazione d'impresa oppure un gruppo di tali entità aventi un sistema di smaltimento dei rifiuti organizzato in comune; | ||||||
| rifiuti speciali: i rifiuti designati come tali nell'elenco dei rifiuti emanato secondo l'articolo 2 dell'ordinanza del 22 giugno 2005 [2] sul traffico di rifiuti (OTRif); | ||||||
| rifiuti biogeni: i rifiuti di origine vegetale, animale o microbica; | ||||||
| rifiuti edili: i rifiuti risultanti da lavori di costruzione, ristrutturazione o demolizione di impianti fissi; | ||||||
| materiale di scavo e di sgombero: il materiale scavato o sgomberato durante lavori di costruzione, fatta eccezione per quello asportato dallo strato superiore e da quello inferiore del suolo; | ||||||
| rifiuti di mercurio:rifiuti che contengono mercurio o composti di mercurio,il mercurio o i composti di mercurio provenienti dal trattamento dei rifiuti di cui al numero 1, eccettuato il mercurio la cui esportazione è stata autorizzata secondo l'allegato 1.7 numeri 2.2.4 o 4.2 dell'ordinanza del 18 maggio 2005 [4] sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim),mercurio o composti di mercurio non più richiesti in processi industriali; | ||||||
| rifiuti che contengono mercurio o composti di mercurio, | ||||||
| il mercurio o i composti di mercurio provenienti dal trattamento dei rifiuti di cui al numero 1, eccettuato il mercurio la cui esportazione è stata autorizzata secondo l'allegato 1.7 numeri 2.2.4 o 4.2 dell'ordinanza del 18 maggio 2005 [4] sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim), | ||||||
| mercurio o composti di mercurio non più richiesti in processi industriali; | ||||||
| impianti per i rifiuti: gli impianti nei quali i rifiuti vengono trattati, riciclati e depositati in modo definitivo o temporaneo, fatta eccezione per i siti di estrazione di materiali nei quali viene riciclato materiale di scavo e di sgombero; | ||||||
| ... | ||||||
| impianti di compostaggio: gli impianti nei quali i rifiuti biogeni vengono decomposti mediante insufflazione d'aria; | ||||||
| impianti di fermentazione: gli impianti nei quali i rifiuti biogeni sono sottoposti a un procedimento di decomposizione anaerobica; | ||||||
| discariche: gli impianti per i rifiuti nei quali questi ultimi vengono depositati in modo controllato; | ||||||
| trattamento termico: il trattamento di rifiuti a una temperatura così elevata che le sostanze dannose per l'ambiente vengono distrutte o legate chimicamente o fisicamente attraverso la mineralizzazione; | ||||||
| stato della tecnica: l'attuale stato d'avanzamento di procedure, installazioni e modalità d'esercizio che:è stato sperimentato con successo su attività o impianti comparabili in Svizzera o all'estero oppure è stato impiegato con successo in via sperimentale e può, secondo le regole della tecnica, essere applicato ad altri impianti o attività, eun'azienda media ed economicamente sana del ramo in questione può sostenere sotto il profilo economico. | ||||||
| è stato sperimentato con successo su attività o impianti comparabili in Svizzera o all'estero oppure è stato impiegato con successo in via sperimentale e può, secondo le regole della tecnica, essere applicato ad altri impianti o attività, e | ||||||
| un'azienda media ed economicamente sana del ramo in questione può sostenere sotto il profilo economico. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801). [2] RS 814.610 [3] Introdotta aalla cifra II n. 1 dell'O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5963). [4] RS 814.81 [5] Abrogata dalla cifra I dell'O del 12 feb. 2020, con effetto dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801). [6] Correzione del 19 lug. 2016 (RU 2016 2629). | ||||||
|
RS 814.600 OPSR Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) - Ordinanza sui rifiuti Art. 3 Definizioni |
||||||
| Nella presente ordinanza s'intende per: | ||||||
| rifiuti urbani: i rifiuti che provengono dalle economie domestiche,i rifiuti che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga a quelli delle economie domestiche in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative,i rifiuti che provengono dalle amministrazioni pubbliche aventi una composizione analoga a quelli delle economie domestiche in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative; | ||||||
| i rifiuti che provengono dalle economie domestiche, | ||||||
| i rifiuti che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga a quelli delle economie domestiche in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative, | ||||||
| i rifiuti che provengono dalle amministrazioni pubbliche aventi una composizione analoga a quelli delle economie domestiche in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative; | ||||||
| impresa: un'entità giuridica dotata di un proprio numero d'identificazione d'impresa oppure un gruppo di tali entità aventi un sistema di smaltimento dei rifiuti organizzato in comune; | ||||||
| rifiuti speciali: i rifiuti designati come tali nell'elenco dei rifiuti emanato secondo l'articolo 2 dell'ordinanza del 22 giugno 2005 [2] sul traffico di rifiuti (OTRif); | ||||||
| rifiuti biogeni: i rifiuti di origine vegetale, animale o microbica; | ||||||
| rifiuti edili: i rifiuti risultanti da lavori di costruzione, ristrutturazione o demolizione di impianti fissi; | ||||||
| materiale di scavo e di sgombero: il materiale scavato o sgomberato durante lavori di costruzione, fatta eccezione per quello asportato dallo strato superiore e da quello inferiore del suolo; | ||||||
| rifiuti di mercurio:rifiuti che contengono mercurio o composti di mercurio,il mercurio o i composti di mercurio provenienti dal trattamento dei rifiuti di cui al numero 1, eccettuato il mercurio la cui esportazione è stata autorizzata secondo l'allegato 1.7 numeri 2.2.4 o 4.2 dell'ordinanza del 18 maggio 2005 [4] sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim),mercurio o composti di mercurio non più richiesti in processi industriali; | ||||||
| rifiuti che contengono mercurio o composti di mercurio, | ||||||
| il mercurio o i composti di mercurio provenienti dal trattamento dei rifiuti di cui al numero 1, eccettuato il mercurio la cui esportazione è stata autorizzata secondo l'allegato 1.7 numeri 2.2.4 o 4.2 dell'ordinanza del 18 maggio 2005 [4] sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim), | ||||||
| mercurio o composti di mercurio non più richiesti in processi industriali; | ||||||
| impianti per i rifiuti: gli impianti nei quali i rifiuti vengono trattati, riciclati e depositati in modo definitivo o temporaneo, fatta eccezione per i siti di estrazione di materiali nei quali viene riciclato materiale di scavo e di sgombero; | ||||||
| ... | ||||||
| impianti di compostaggio: gli impianti nei quali i rifiuti biogeni vengono decomposti mediante insufflazione d'aria; | ||||||
| impianti di fermentazione: gli impianti nei quali i rifiuti biogeni sono sottoposti a un procedimento di decomposizione anaerobica; | ||||||
| discariche: gli impianti per i rifiuti nei quali questi ultimi vengono depositati in modo controllato; | ||||||
| trattamento termico: il trattamento di rifiuti a una temperatura così elevata che le sostanze dannose per l'ambiente vengono distrutte o legate chimicamente o fisicamente attraverso la mineralizzazione; | ||||||
| stato della tecnica: l'attuale stato d'avanzamento di procedure, installazioni e modalità d'esercizio che:è stato sperimentato con successo su attività o impianti comparabili in Svizzera o all'estero oppure è stato impiegato con successo in via sperimentale e può, secondo le regole della tecnica, essere applicato ad altri impianti o attività, eun'azienda media ed economicamente sana del ramo in questione può sostenere sotto il profilo economico. | ||||||
| è stato sperimentato con successo su attività o impianti comparabili in Svizzera o all'estero oppure è stato impiegato con successo in via sperimentale e può, secondo le regole della tecnica, essere applicato ad altri impianti o attività, e | ||||||
| un'azienda media ed economicamente sana del ramo in questione può sostenere sotto il profilo economico. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801). [2] RS 814.610 [3] Introdotta aalla cifra II n. 1 dell'O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5963). [4] RS 814.81 [5] Abrogata dalla cifra I dell'O del 12 feb. 2020, con effetto dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801). [6] Correzione del 19 lug. 2016 (RU 2016 2629). | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 41 Competenze esecutive della Confederazione |
||||||
| La Confederazione esegue gli articoli 12 capoverso 1 lettera e (prescrizioni su combustibili e carburanti), 26 (controllo autonomo), 27 (informazione dell'acquirente), 29 (prescrizioni sulle sostanze), 29a-29h (utilizzazione di organismi), 30b capoverso 3 (cassa di compensazione dei depositi), 30f e 30g (importazione ed esportazione di rifiuti), 31a capoverso 2 e 31c capoverso 3 (misure della Confederazione per lo smaltimento dei rifiuti), 32abis-32asepties (tassa di smaltimento anticipata e contributo di riciclaggio anticipato), 32e capoversi 1-4 (tasse per il finanziamento dei provvedimenti), 35a-35c (tasse d'incentivazione), 35d (esigenze per combustibili e carburanti), 35e-35h (legno e prodotti da esso derivati nonché altre materie prime e prodotti), 35i (progettazione di prodotti e imballaggi a basso consumo di risorse), 39 (prescrizioni esecutive e accordi internazionali), 40 (immissione in commercio di impianti fabbricati in serie) e 46 capoverso 3 (dati concernenti le sostanze e gli organismi); può far capo ai Cantoni per determinati compiti. [1] | ||||||
| L'autorità federale che esegue un'altra legge federale o un trattato internazionale è competente, nell'adempimento del suo compito, anche per l'esecuzione della presente legge. Prima di decidere consulta i Cantoni interessati. L'Ufficio federale e gli altri servizi federali interessati partecipano all'esecuzione conformemente agli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 1997 [2] sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. [3] | ||||||
| Se per determinati compiti la procedura di cui al capoverso 2 è inadeguata, il Consiglio federale ne disciplina l'esecuzione da parte dei servizi federali interessati. [4] | ||||||
| Le autorità esecutive federali tengono conto delle misure di protezione dell'ambiente previste dai Cantoni. [5] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra III della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 648; FF 2023 13, 437). [2] RS 172.010 [3] Nuovo testo giusta la cifra I n. 14 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 30713124; FF 1998 2029). [4] Nuovo testo giusta la cifra I n. 14 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 30713124; FF 1998 2029). [5] Originario cpv. 3. | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 36 Competenze esecutive dei Cantoni |
||||||
| Riservato l'articolo 41, l'esecuzione della presente legge incombe ai Cantoni. | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 31 Pianificazione della gestione dei rifiuti |
||||||
| I Cantoni elaborano un piano di gestione dei rifiuti. In particolare determinano il loro fabbisogno di impianti per i rifiuti, evitano le sovracapacità e stabiliscono l'ubicazione di tali impianti. | ||||||
| Essi comunicano i loro piani alla Confederazione. | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 31 Pianificazione della gestione dei rifiuti |
||||||
| I Cantoni elaborano un piano di gestione dei rifiuti. In particolare determinano il loro fabbisogno di impianti per i rifiuti, evitano le sovracapacità e stabiliscono l'ubicazione di tali impianti. | ||||||
| Essi comunicano i loro piani alla Confederazione. | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 31 Pianificazione della gestione dei rifiuti |
||||||
| I Cantoni elaborano un piano di gestione dei rifiuti. In particolare determinano il loro fabbisogno di impianti per i rifiuti, evitano le sovracapacità e stabiliscono l'ubicazione di tali impianti. | ||||||
| Essi comunicano i loro piani alla Confederazione. | ||||||
|
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 1 Scopi |
||||||
| Confederazione, Cantoni e Comuni provvedono affinché il suolo sia utilizzato con misura e i comprensori edificabili siano separati da quelli non edificabili. [1] Essi coordinano le loro attività d'incidenza territoriale e ordinano l'insediamento in vista di uno sviluppo armonioso del Paese. Essi tengono conto delle condizioni naturali, come pure dei bisogni della popolazione e dell'economia. | ||||||
| Essi sostengono con misure pianificatorie in particolare gli sforzi intesi a: | ||||||
| proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l'aria, l'acqua, il bosco e il paesaggio; | ||||||
| promuovere lo sviluppo centripeto degli insediamenti preservando una qualità abitativa adeguata; | ||||||
| realizzare insediamenti compatti; | ||||||
| creare e conservare le premesse territoriali per le attività economiche; | ||||||
| stabilizzare l'impermeabilizzazione del suolo nelle zone agricole di cui all'articolo 16 sfruttate tutto l'anno, salvo se l'impermeabilizzazione è finalizzata a scopi agricoli o all'esercizio di attività turistiche; | ||||||
| stabilizzare il numero degli edifici nei comprensori non edificabili; | ||||||
| promuovere la vita sociale, economica e culturale nelle singole parti del Paese e decentralizzare adeguatamente l'insediamento e l'economia; | ||||||
| garantire una sufficiente base di approvvigionamento del Paese; | ||||||
| garantire la difesa nazionale; | ||||||
| promuovere l'integrazione degli stranieri e la coesione sociale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931). [2] Introdotta dalla cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931). [4] Introdotta dalla cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931). [5] Introdotta dalla cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267). [6] Introdotta dalla cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267). [7] Introdotta dal n. 3 dell'all. alla LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471). | ||||||
|
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 4 Informazione e partecipazione |
||||||
| Le autorità incaricate di compiti pianificatori informano la popolazione sugli scopi e sullo sviluppo delle pianificazioni previste dalla presente legge. | ||||||
| Esse provvedono per un'adeguata partecipazione della popolazione al processo pianificatorio. | ||||||
| I piani previsti dalla presente legge sono pubblici. | ||||||
|
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 2 Obbligo di pianificare |
||||||
| Confederazione, Cantoni e Comuni elaborano e coordinano le pianificazioni necessarie ai loro compiti d'incidenza territoriale. | ||||||
| Essi tengono conto delle incidenze territoriali della loro altra attività. | ||||||
| Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 31 Pianificazione della gestione dei rifiuti |
||||||
| I Cantoni elaborano un piano di gestione dei rifiuti. In particolare determinano il loro fabbisogno di impianti per i rifiuti, evitano le sovracapacità e stabiliscono l'ubicazione di tali impianti. | ||||||
| Essi comunicano i loro piani alla Confederazione. | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 31 Pianificazione della gestione dei rifiuti |
||||||
| I Cantoni elaborano un piano di gestione dei rifiuti. In particolare determinano il loro fabbisogno di impianti per i rifiuti, evitano le sovracapacità e stabiliscono l'ubicazione di tali impianti. | ||||||
| Essi comunicano i loro piani alla Confederazione. | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 41 Competenze esecutive della Confederazione |
||||||
| La Confederazione esegue gli articoli 12 capoverso 1 lettera e (prescrizioni su combustibili e carburanti), 26 (controllo autonomo), 27 (informazione dell'acquirente), 29 (prescrizioni sulle sostanze), 29a-29h (utilizzazione di organismi), 30b capoverso 3 (cassa di compensazione dei depositi), 30f e 30g (importazione ed esportazione di rifiuti), 31a capoverso 2 e 31c capoverso 3 (misure della Confederazione per lo smaltimento dei rifiuti), 32abis-32asepties (tassa di smaltimento anticipata e contributo di riciclaggio anticipato), 32e capoversi 1-4 (tasse per il finanziamento dei provvedimenti), 35a-35c (tasse d'incentivazione), 35d (esigenze per combustibili e carburanti), 35e-35h (legno e prodotti da esso derivati nonché altre materie prime e prodotti), 35i (progettazione di prodotti e imballaggi a basso consumo di risorse), 39 (prescrizioni esecutive e accordi internazionali), 40 (immissione in commercio di impianti fabbricati in serie) e 46 capoverso 3 (dati concernenti le sostanze e gli organismi); può far capo ai Cantoni per determinati compiti. [1] | ||||||
| L'autorità federale che esegue un'altra legge federale o un trattato internazionale è competente, nell'adempimento del suo compito, anche per l'esecuzione della presente legge. Prima di decidere consulta i Cantoni interessati. L'Ufficio federale e gli altri servizi federali interessati partecipano all'esecuzione conformemente agli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 1997 [2] sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. [3] | ||||||
| Se per determinati compiti la procedura di cui al capoverso 2 è inadeguata, il Consiglio federale ne disciplina l'esecuzione da parte dei servizi federali interessati. [4] | ||||||
| Le autorità esecutive federali tengono conto delle misure di protezione dell'ambiente previste dai Cantoni. [5] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra III della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 648; FF 2023 13, 437). [2] RS 172.010 [3] Nuovo testo giusta la cifra I n. 14 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 30713124; FF 1998 2029). [4] Nuovo testo giusta la cifra I n. 14 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 30713124; FF 1998 2029). [5] Originario cpv. 3. | ||||||
|
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 6 Fondamenti |
||||||
| ... [1] | ||||||
| In vista dell'allestimento dei loro piani direttori, i Cantoni elaborano i fondamenti in cui stabiliscono quali territori: [2] | ||||||
| sono idonei all'agricoltura; | ||||||
| sono di particolare bellezza o valore, importanti ai fini della ricreazione o quali basi naturali della vita; | ||||||
| sono idonei alla produzione di elettricità generata da energie rinnovabili; | ||||||
| sono minacciati in misura rilevante da pericoli naturali o da immissioni nocive. | ||||||
| Nei fondamenti i Cantoni descrivono anche lo stato e lo sviluppo avvenuto: [4] | ||||||
| del loro comprensorio insediativo; | ||||||
| del traffico; | ||||||
| dell'approvvigionamento, segnatamente di quello di elettricità generata a partire da energie rinnovabili; | ||||||
| degli edifici e impianti pubblici; | ||||||
| delle loro superfici coltive; | ||||||
| del numero di edifici fuori delle zone edificabili; | ||||||
| dell'impermeabilizzazione del suolo nelle zone agricole di cui all'articolo 16 sfruttate tutto l'anno, salvo se l'impermeabilizzazione è finalizzata a scopi agricoli o all'esercizio di attività turistiche. | ||||||
| Essi tengono conto in particolare delle concezioni e dei piani settoriali della Confederazione, dei piani direttori dei Cantoni vicini, degli inventari federali come pure dei programmi di sviluppo e piani regionali in funzione della loro obbligatorietà. [12] | ||||||
| [1] Abrogato dalla cifra I della LF del 15 giu. 2012, con effetto dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931). [3] Introdotta dalla cifra II n. 5 dell'all. alla LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489). [4] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931). [5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931). [6] Nuovo testo giusta la cifra II n. 5 dell'all. alla LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489). [7] Introdotta dalla cifra II n. 5 dell'all. alla LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489). [8] Introdotta dalla cifra II n. 5 dell'all. alla LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489). [9] Introdotta dalla cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931). [10] Introdotta dalla cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267). [11] Introdotta dalla cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267). [12] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267). | ||||||
|
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 8 [1] Contenuto minimo dei piani direttori |
||||||
| Ogni Cantone elabora un piano direttore, nel quale definisce almeno: | ||||||
| il suo sviluppo territoriale; | ||||||
| le modalità di coordinamento delle attività d'incidenza territoriale in vista dello sviluppo che intende perseguire; | ||||||
| i tempi e i mezzi previsti per l'attuazione. | ||||||
| I progetti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente necessitano di una base nel piano direttore. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931). | ||||||
|
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 11 Approvazione del Consiglio federale |
||||||
| Il Consiglio federale approva i piani direttori e le loro modificazioni, se gli stessi sono conformi alla presente legge, segnatamente se tengono conto in modo appropriato dei compiti d'incidenza territoriale della Confederazione e dei Cantoni vicini. | ||||||
| I piani direttori vincolano la Confederazione e i Cantoni vicini soltanto dopo la loro approvazione da parte del Consiglio federale. | ||||||
|
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 12 Conciliazione |
||||||
| Se non può approvare i piani direttori o parti di questi, il Consiglio federale, sentiti gli interessati, ordina una procedura di conciliazione. | ||||||
| Per la durata della procedura di conciliazione, il Consiglio federale vieta quanto possa influire negativamente sull'esito della stessa. | ||||||
| Mancando ogni accordo, il Consiglio federale decide il più tardi entro tre anni dal momento in cui ha ordinato la procedura di conciliazione. | ||||||
|
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 36 Misure introduttive dei Cantoni |
||||||
| I Cantoni emanano le disposizioni necessarie all'applicazione della legge. | ||||||
| Fintanto che il diritto cantonale non avrà designato altre autorità, i governi cantonali sono autorizzati ad emanare ordinamenti provvisori, in particolare a stabilire zone di pianificazione (art. 27) e ad emanare disposizioni restrittive per costruzioni fuori delle zone edificabili (art. 27a). [1] | ||||||
| In assenza di zone edificabili e salvo diversa disposizione del diritto cantonale, il comprensorio già largamente edificato vale quale zona edificabile provvisoria. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303). | ||||||
|
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 36 Misure introduttive dei Cantoni |
||||||
| I Cantoni emanano le disposizioni necessarie all'applicazione della legge. | ||||||
| Fintanto che il diritto cantonale non avrà designato altre autorità, i governi cantonali sono autorizzati ad emanare ordinamenti provvisori, in particolare a stabilire zone di pianificazione (art. 27) e ad emanare disposizioni restrittive per costruzioni fuori delle zone edificabili (art. 27a). [1] | ||||||
| In assenza di zone edificabili e salvo diversa disposizione del diritto cantonale, il comprensorio già largamente edificato vale quale zona edificabile provvisoria. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303). | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 31 Pianificazione della gestione dei rifiuti |
||||||
| I Cantoni elaborano un piano di gestione dei rifiuti. In particolare determinano il loro fabbisogno di impianti per i rifiuti, evitano le sovracapacità e stabiliscono l'ubicazione di tali impianti. | ||||||
| Essi comunicano i loro piani alla Confederazione. | ||||||
|
RS 814.600 OPSR Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) - Ordinanza sui rifiuti Art. 16 Informazioni per lo smaltimento di rifiuti edili |
||||||
| In caso di lavori di costruzione, nell'ambito della domanda di autorizzazione edilizia il committente deve fornire alle autorità preposte le informazioni concernenti la tipologia, la qualità e la quantità dei rifiuti prodotti nonché il loro smaltimento, se si prevede che: | ||||||
| saranno prodotti più di 200 m3 di rifiuti edili; oppure | ||||||
| i rifiuti edili prodotti conterranno sostanze nocive per l'ambiente o la salute quali bifenili policlorurati (PCB), idrocarburi aromatici policiclici (PAH), piombo o amianto. | ||||||
| Se ha preparato un piano di smaltimento secondo il capoverso 1, al termine dei lavori di costruzione, su richiesta dell'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione edilizia, il committente deve fornirle la prova che i rifiuti prodotti sono stati smaltiti conformemente alle prescrizioni da essa emanate. | ||||||
|
RS 814.600 OPSR Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) - Ordinanza sui rifiuti Art. 16 Informazioni per lo smaltimento di rifiuti edili |
||||||
| In caso di lavori di costruzione, nell'ambito della domanda di autorizzazione edilizia il committente deve fornire alle autorità preposte le informazioni concernenti la tipologia, la qualità e la quantità dei rifiuti prodotti nonché il loro smaltimento, se si prevede che: | ||||||
| saranno prodotti più di 200 m3 di rifiuti edili; oppure | ||||||
| i rifiuti edili prodotti conterranno sostanze nocive per l'ambiente o la salute quali bifenili policlorurati (PCB), idrocarburi aromatici policiclici (PAH), piombo o amianto. | ||||||
| Se ha preparato un piano di smaltimento secondo il capoverso 1, al termine dei lavori di costruzione, su richiesta dell'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione edilizia, il committente deve fornirle la prova che i rifiuti prodotti sono stati smaltiti conformemente alle prescrizioni da essa emanate. | ||||||
|
RS 814.600 OPSR Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) - Ordinanza sui rifiuti Art. 16 Informazioni per lo smaltimento di rifiuti edili |
||||||
| In caso di lavori di costruzione, nell'ambito della domanda di autorizzazione edilizia il committente deve fornire alle autorità preposte le informazioni concernenti la tipologia, la qualità e la quantità dei rifiuti prodotti nonché il loro smaltimento, se si prevede che: | ||||||
| saranno prodotti più di 200 m3 di rifiuti edili; oppure | ||||||
| i rifiuti edili prodotti conterranno sostanze nocive per l'ambiente o la salute quali bifenili policlorurati (PCB), idrocarburi aromatici policiclici (PAH), piombo o amianto. | ||||||
| Se ha preparato un piano di smaltimento secondo il capoverso 1, al termine dei lavori di costruzione, su richiesta dell'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione edilizia, il committente deve fornirle la prova che i rifiuti prodotti sono stati smaltiti conformemente alle prescrizioni da essa emanate. | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 31 Pianificazione della gestione dei rifiuti |
||||||
| I Cantoni elaborano un piano di gestione dei rifiuti. In particolare determinano il loro fabbisogno di impianti per i rifiuti, evitano le sovracapacità e stabiliscono l'ubicazione di tali impianti. | ||||||
| Essi comunicano i loro piani alla Confederazione. | ||||||
|
RS 814.600 OPSR Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) - Ordinanza sui rifiuti Art. 17 Separazione dei rifiuti edili |
||||||
| Quando vengono effettuati lavori di costruzione, i rifiuti speciali devono essere separati e smaltiti separatamente rispetto agli altri rifiuti. I restanti rifiuti edili devono essere separati nel modo seguente: | ||||||
| il suolo asportato dallo strato superiore e da quello inferiore, il più possibile in base alla tipologia; | ||||||
| il materiale di scavo e di sgombero non inquinato, il materiale di scavo e di sgombero che risponde ai requisiti di cui all'allegato 3 numero 2 e il materiale di scavo e di sgombero restante, il più possibile in base alla tipologia; | ||||||
| l'asfalto di demolizione, il calcestruzzo di demolizione, il materiale proveniente dal rifacimento delle strade, il materiale di demolizione non separato, i cocci di mattoni e il gesso, il più possibile in base alla tipologia; | ||||||
| altri rifiuti che possono essere riciclati come vetro, metallo, legno e materie plastiche, il più possibile in base alla tipologia; | ||||||
| i rifiuti combustibili che non sono riciclabili; | ||||||
| altri rifiuti. | ||||||
| Se le condizioni di lavoro non permettono di separare i restanti rifiuti edili sul cantiere, la separazione deve avvenire in impianti idonei. [1] | ||||||
| L'autorità può esigere la separazione di ulteriori categorie se, così facendo, è possibile riciclare altre parti dei rifiuti. | ||||||
| [1] Correzione del 19 lug. 2016 (RU 2016 2629). | ||||||
|
RS 814.600 OPSR Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) - Ordinanza sui rifiuti Art. 4 Piano di gestione dei rifiuti |
||||||
| I Cantoni allestiscono un piano di gestione dei rifiuti per il proprio territorio. Il piano include in particolare: | ||||||
| le misure per prevenire la formazione di rifiuti; | ||||||
| le misure per riciclare i rifiuti; | ||||||
| il fabbisogno in termini di impianti per lo smaltimento di rifiuti urbani e altri rifiuti il cui smaltimento compete ai Cantoni; | ||||||
| il fabbisogno in termini di volume da adibire a discarica e le ubicazioni delle discariche (piano di gestione delle discariche); | ||||||
| i comprensori di raccolta necessari; | ||||||
| le misure per utilizzare il contenuto energetico dei rifiuti derivante dal loro trattamento termico; | ||||||
| le misure da adottare in caso d'interruzione dell'esercizio degli impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti di composizione analoga, in particolare quelle riguardanti lo smaltimento o il deposito intermedio di questi rifiuti; i Cantoni garantiscono assieme agli impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani la possibilità di un deposito intermedio per una durata di almeno tre mesi. | ||||||
| I Cantoni collaborano tra loro per allestire il piano di gestione dei rifiuti, in particolare per gli ambiti di cui al capoverso 1 lettere c-g, definendo, se necessario, regioni di pianificazione che si estendono al di là dei propri confini territoriali. [3] | ||||||
| Ogni cinque anni i Cantoni verificano e, se necessario, aggiornano il proprio piano di gestione dei rifiuti. | ||||||
| I Cantoni trasmettono all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) il piano di gestione dei rifiuti e le rielaborazioni integrali dello stesso. | ||||||
| [1] Introdotta dalla cifra I dell'O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 161). [2] Introdotta dalla cifra I dell'O del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 453). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 453). | ||||||
|
RS 814.600 OPSR Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) - Ordinanza sui rifiuti Art. 14 Rifiuti biogeni |
||||||
| I rifiuti biogeni devono essere riciclati esclusivamente come materiale oppure mediante fermentazione, a condizione che: | ||||||
| vi si prestino in ragione delle loro caratteristiche e soprattutto del loro contenuto di sostanze nutritive e sostanze nocive; | ||||||
| siano stati raccolti separatamente; e | ||||||
| il loro riciclaggio non sia vietato da altre prescrizioni del diritto federale. | ||||||
| I rifiuti biogeni che non devono essere riciclati secondo quanto disposto nel capoverso 1 devono essere avviati, ove possibile e opportuno, al recupero energetico o sottoposti a trattamento termico in impianti idonei. In tale contesto, ne deve essere sfruttato il contenuto energetico. | ||||||
|
RS 814.600 OPSR Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) - Ordinanza sui rifiuti Art. 19 Materiale di scavo e di sgombero |
||||||
| Il materiale di scavo e di sgombero che risponde ai requisiti di cui all'allegato 3 numero 1 (materiale di scavo e di sgombero non inquinato) dev'essere riciclato nella misura più completa possibile e nel modo seguente: | ||||||
| come materiale da costruzione, in cantieri o discariche; | ||||||
| come materia prima, per la fabbricazione di materiali da costruzione; | ||||||
| per il riempimento dei siti di estrazione di materiali; oppure | ||||||
| per modificazioni del terreno autorizzate. | ||||||
| Il materiale di scavo e di sgombero che risponde ai requisiti di cui all'allegato 3 numero 2 dev'essere riciclato nella misura più completa possibile e nel modo seguente: [1] | ||||||
| come materia prima, per la fabbricazione di materiali da costruzione legati con leganti idraulici o bituminosi; | ||||||
| come materiale da costruzione in discariche di tipo B-E; | ||||||
| come materia prima per la fabbricazione di clinker di cemento; | ||||||
| per i lavori del genio civile, nel luogo in cui è prodotto il materiale, a condizione che quest'ultimo sia trattato, se necessario, nel luogo stesso o nelle sue immediate vicinanze; è fatto salvo l'articolo 3 dell'ordinanza del 26 agosto 1998 [4] (OSiti) sui siti contaminati. | ||||||
| Non è ammesso riciclare il materiale di scavo e di sgombero che non soddisfa i requisiti di cui all'allegato 3 numero 2. Fanno eccezione il riciclaggio nei cementifici di cui all'allegato 4 numero 1 e il riciclaggio di materiale di scavo e di sgombero che soddisfa i requisiti di cui all'allegato 5 numero 2.3: [5] | ||||||
| come materiale da costruzione in discariche di tipo C-E; oppure | ||||||
| nell'ambito del risanamento del sito contaminato in cui è prodotto il materiale; se necessario, il trattamento del materiale dev'essere effettuato sul sito stesso o nelle sue immediate vicinanze. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801). [4] RS 814.680 [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801). [6] Correzione del 19 lug. 2016 (RU 2016 2629). | ||||||
|
RS 814.600 OPSR Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) - Ordinanza sui rifiuti Art. 21 Frazione leggera derivante dalla frantumazione di rifiuti metallici |
||||||
| Dalla frazione più leggera ricavata dalla frantumazione di rottami metallici (frazione leggera) devono essere rimossi e riciclati i pezzi di metallo. | ||||||
|
RS 814.600 OPSR Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) - Ordinanza sui rifiuti Art. 29 [1] Costruzione |
||||||
| La costruzione di depositi intermedi è consentita soltanto se sono rispettati i requisiti in materia di legislazione sulla protezione dell'ambiente e in particolare sulla protezione delle acque. | ||||||
| Presso le discariche i materiali che si trovano nel deposito intermedio devono soddisfare i requisiti del rispettivo tipo di discarica. | ||||||
| Il deposito intermedio di rifiuti deve essere effettuato separatamente dai rifiuti depositati. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801). | ||||||
|
RS 814.600 OPSR Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) - Ordinanza sui rifiuti Art. 30 Esercizio e garanzia finanziaria [1] |
||||||
| I rifiuti possono essere depositati in depositi intermedi per cinque anni al massimo. Alla scadenza di questo termine l'autorità può prolungare una volta il deposito intermedio per altri cinque anni al massimo se si produce la prova che, durante il periodo precedente non è stata trovata una possibilità di smaltimento idonea. | ||||||
| Presso le discariche dei tipi C-E e presso gli impianti per il trattamento termico possono essere depositati in depositi intermedi i rifiuti fermentescibili o putrescibili pressati in balle. [2] | ||||||
| L'autorità cantonale può esigere dai detentori di un deposito intermedio una garanzia finanziaria sotto forma di garanzia bancaria o assicurativa a garanzia delle spese in caso di danni. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801). [4] Abrogato dalla cifra I dell'O del 12 feb. 2020, con effetto dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801). | ||||||
|
RS 814.600 OPSR Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) - Ordinanza sui rifiuti Art. 36 Ubicazione di discariche e relative opere di costruzione |
||||||
| All'ubicazione di discariche e alle relative opere di costruzione si applicano i requisiti di cui all'allegato 2. | ||||||
| Le discariche di tipo E non possono essere sotterranee. Altre discariche possono essere sotterranee, previa approvazione dell'UFAM, se: | ||||||
| i rifiuti sono depositati in cavità stabili fino alla fine della fase di manutenzione postoperativa; | ||||||
| si fornisce la prova che le discariche, con eccezione di quelle di tipo A, non possono essere nocive per l'ambiente fino al termine della fase di manutenzione postoperativa; | ||||||
| trattandosi di discariche di tipo D, vi sono depositate esclusivamente scorie provenienti da impianti nei quali vengono inceneriti rifiuti urbani o rifiuti di composizione analoga e viene impedita la formazione di gas mediante misure idonee. | ||||||
| Se secondo le prescrizioni della legislazione sulla protezione delle acque è ammesso modificare il tracciato di un corso d'acqua per realizzare una discarica: | ||||||
| il corso d'acqua dev'essere fatto defluire intorno alla discarica; | ||||||
| dev'essere garantito che non vi siano infiltrazioni all'interno della discarica. | ||||||
|
RS 814.600 OPSR Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) - Ordinanza sui rifiuti Art. 37 Grandezza minima |
||||||
| Le discariche devono avere un volume utile di almeno: | ||||||
| tipo A: 50 000 m3; | ||||||
| tipi B e C: 100 000 m3; | ||||||
| tipi D ed E: 300 000 m3. | ||||||
| Se le discariche contengono più compartimenti, per la grandezza complessiva della discarica fa stato il tipo di compartimento con il maggiore volume utile minimo. | ||||||
| Previa approvazione dell'UFAM, le autorità cantonali possono autorizzare la realizzazione di discariche con un volume inferiore se opportuno in considerazione delle condizioni geografiche. | ||||||
|
RS 814.600 OPSR Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) - Ordinanza sui rifiuti Art. 38 Obbligo d'autorizzazione |
||||||
| Chi intende realizzare una discarica o un compartimento dev'essere titolare di un'autorizzazione di realizzazione rilasciata dall'autorità cantonale. | ||||||
| Chi intende assicurare l'esercizio di una discarica o un compartimento dev'essere titolare di un'autorizzazione d'esercizio rilasciata dall'autorità cantonale. | ||||||
|
RS 814.600 OPSR Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) - Ordinanza sui rifiuti Art. 42 Progetto di chiusura definitiva |
||||||
| Fra i tre anni e i sei mesi antecedenti gli ultimi depositi di rifiuti, il detentore di una discarica o di un compartimento sottopone all'autorità cantonale, per approvazione, un progetto concernente l'esecuzione dei lavori da realizzare in vista della chiusura della discarica o del compartimento. | ||||||
| L'autorità cantonale approva il progetto se: | ||||||
| esso soddisfa i requisiti di cui all'allegato 2 numero 2.5 in termini di chiusura definitiva della superficie; | ||||||
| viene garantito che, durante la fase di manutenzione postoperativa, siano soddisfatti i requisiti di cui all'allegato 2 numeri 2.1-2.4 stabiliti per gli impianti; | ||||||
| esso prevede le misure di cui all'articolo 53 capoverso 4 eventualmente necessarie per prevenire effetti dannosi o molesti delle discariche sull'ambiente. | ||||||
|
RS 814.600 OPSR Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) - Ordinanza sui rifiuti Art. 43 Manutenzione postoperativa |
||||||
| La fase di manutenzione postoperativa di una discarica o di un compartimento inizia dopo la chiusura definitiva della discarica o del compartimento e dura 50 anni. L'autorità cantonale riduce la durata se non sono più da attendersi effetti dannosi o molesti sull'ambiente. La fase di manutenzione postoperativa dura tuttavia almeno: | ||||||
| cinque anni, nel caso di discariche o compartimenti di tipo A e B; | ||||||
| 15 anni, nel caso di discariche o compartimenti di tipo C, D ed E. | ||||||
| Durante tutta la fase di manutenzione postoperativa il detentore della discarica o del compartimento deve garantire che: | ||||||
| gli impianti soddisfino i requisiti di cui all'allegato 2 numeri 2.1-2.4 e siano sottoposti a controlli e manutenzione periodici; | ||||||
| le acque sotterranee, l'acqua d'infiltrazione raccolta e i gas della discarica vengano controllati se sono necessari controlli conformemente agli articoli 41 e 53 capoverso 5. | ||||||
| Per cinque anni dopo la chiusura definitiva della discarica o del compartimento, il detentore deve provvedere affinché venga sorvegliata la fertilità del suolo in superficie. | ||||||
| In concomitanza con l'ultima autorizzazione d'esercizio di una discarica o di un compartimento l'autorità cantonale stabilisce la durata della manutenzione postoperativa e gli obblighi dei detentori della discarica conformemente ai capoversi 2 e 3. Può esonerare le discariche o i compartimenti di tipo A dal soddisfare i requisiti di cui ai capoversi 2 e 3. | ||||||
|
RS 814.600 OPSR Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) - Ordinanza sui rifiuti Art. 45 Geoinformazione |
||||||
| L'UFAM stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base secondo la presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell'allegato 1 dell'ordinanza del 21 maggio 2008 [1] sulla geoinformazione. | ||||||
| [1] RS 510.620 | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 31 Pianificazione della gestione dei rifiuti |
||||||
| I Cantoni elaborano un piano di gestione dei rifiuti. In particolare determinano il loro fabbisogno di impianti per i rifiuti, evitano le sovracapacità e stabiliscono l'ubicazione di tali impianti. | ||||||
| Essi comunicano i loro piani alla Confederazione. | ||||||
|
RS 814.600 OPSR Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) - Ordinanza sui rifiuti Art. 3 Definizioni |
||||||
| Nella presente ordinanza s'intende per: | ||||||
| rifiuti urbani: i rifiuti che provengono dalle economie domestiche,i rifiuti che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga a quelli delle economie domestiche in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative,i rifiuti che provengono dalle amministrazioni pubbliche aventi una composizione analoga a quelli delle economie domestiche in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative; | ||||||
| i rifiuti che provengono dalle economie domestiche, | ||||||
| i rifiuti che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga a quelli delle economie domestiche in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative, | ||||||
| i rifiuti che provengono dalle amministrazioni pubbliche aventi una composizione analoga a quelli delle economie domestiche in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative; | ||||||
| impresa: un'entità giuridica dotata di un proprio numero d'identificazione d'impresa oppure un gruppo di tali entità aventi un sistema di smaltimento dei rifiuti organizzato in comune; | ||||||
| rifiuti speciali: i rifiuti designati come tali nell'elenco dei rifiuti emanato secondo l'articolo 2 dell'ordinanza del 22 giugno 2005 [2] sul traffico di rifiuti (OTRif); | ||||||
| rifiuti biogeni: i rifiuti di origine vegetale, animale o microbica; | ||||||
| rifiuti edili: i rifiuti risultanti da lavori di costruzione, ristrutturazione o demolizione di impianti fissi; | ||||||
| materiale di scavo e di sgombero: il materiale scavato o sgomberato durante lavori di costruzione, fatta eccezione per quello asportato dallo strato superiore e da quello inferiore del suolo; | ||||||
| rifiuti di mercurio:rifiuti che contengono mercurio o composti di mercurio,il mercurio o i composti di mercurio provenienti dal trattamento dei rifiuti di cui al numero 1, eccettuato il mercurio la cui esportazione è stata autorizzata secondo l'allegato 1.7 numeri 2.2.4 o 4.2 dell'ordinanza del 18 maggio 2005 [4] sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim),mercurio o composti di mercurio non più richiesti in processi industriali; | ||||||
| rifiuti che contengono mercurio o composti di mercurio, | ||||||
| il mercurio o i composti di mercurio provenienti dal trattamento dei rifiuti di cui al numero 1, eccettuato il mercurio la cui esportazione è stata autorizzata secondo l'allegato 1.7 numeri 2.2.4 o 4.2 dell'ordinanza del 18 maggio 2005 [4] sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim), | ||||||
| mercurio o composti di mercurio non più richiesti in processi industriali; | ||||||
| impianti per i rifiuti: gli impianti nei quali i rifiuti vengono trattati, riciclati e depositati in modo definitivo o temporaneo, fatta eccezione per i siti di estrazione di materiali nei quali viene riciclato materiale di scavo e di sgombero; | ||||||
| ... | ||||||
| impianti di compostaggio: gli impianti nei quali i rifiuti biogeni vengono decomposti mediante insufflazione d'aria; | ||||||
| impianti di fermentazione: gli impianti nei quali i rifiuti biogeni sono sottoposti a un procedimento di decomposizione anaerobica; | ||||||
| discariche: gli impianti per i rifiuti nei quali questi ultimi vengono depositati in modo controllato; | ||||||
| trattamento termico: il trattamento di rifiuti a una temperatura così elevata che le sostanze dannose per l'ambiente vengono distrutte o legate chimicamente o fisicamente attraverso la mineralizzazione; | ||||||
| stato della tecnica: l'attuale stato d'avanzamento di procedure, installazioni e modalità d'esercizio che:è stato sperimentato con successo su attività o impianti comparabili in Svizzera o all'estero oppure è stato impiegato con successo in via sperimentale e può, secondo le regole della tecnica, essere applicato ad altri impianti o attività, eun'azienda media ed economicamente sana del ramo in questione può sostenere sotto il profilo economico. | ||||||
| è stato sperimentato con successo su attività o impianti comparabili in Svizzera o all'estero oppure è stato impiegato con successo in via sperimentale e può, secondo le regole della tecnica, essere applicato ad altri impianti o attività, e | ||||||
| un'azienda media ed economicamente sana del ramo in questione può sostenere sotto il profilo economico. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801). [2] RS 814.610 [3] Introdotta aalla cifra II n. 1 dell'O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5963). [4] RS 814.81 [5] Abrogata dalla cifra I dell'O del 12 feb. 2020, con effetto dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801). [6] Correzione del 19 lug. 2016 (RU 2016 2629). | ||||||
|
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 2 Obbligo di pianificare |
||||||
| Confederazione, Cantoni e Comuni elaborano e coordinano le pianificazioni necessarie ai loro compiti d'incidenza territoriale. | ||||||
| Essi tengono conto delle incidenze territoriali della loro altra attività. | ||||||
| Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. | ||||||
|
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 6 Fondamenti |
||||||
| ... [1] | ||||||
| In vista dell'allestimento dei loro piani direttori, i Cantoni elaborano i fondamenti in cui stabiliscono quali territori: [2] | ||||||
| sono idonei all'agricoltura; | ||||||
| sono di particolare bellezza o valore, importanti ai fini della ricreazione o quali basi naturali della vita; | ||||||
| sono idonei alla produzione di elettricità generata da energie rinnovabili; | ||||||
| sono minacciati in misura rilevante da pericoli naturali o da immissioni nocive. | ||||||
| Nei fondamenti i Cantoni descrivono anche lo stato e lo sviluppo avvenuto: [4] | ||||||
| del loro comprensorio insediativo; | ||||||
| del traffico; | ||||||
| dell'approvvigionamento, segnatamente di quello di elettricità generata a partire da energie rinnovabili; | ||||||
| degli edifici e impianti pubblici; | ||||||
| delle loro superfici coltive; | ||||||
| del numero di edifici fuori delle zone edificabili; | ||||||
| dell'impermeabilizzazione del suolo nelle zone agricole di cui all'articolo 16 sfruttate tutto l'anno, salvo se l'impermeabilizzazione è finalizzata a scopi agricoli o all'esercizio di attività turistiche. | ||||||
| Essi tengono conto in particolare delle concezioni e dei piani settoriali della Confederazione, dei piani direttori dei Cantoni vicini, degli inventari federali come pure dei programmi di sviluppo e piani regionali in funzione della loro obbligatorietà. [12] | ||||||
| [1] Abrogato dalla cifra I della LF del 15 giu. 2012, con effetto dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931). [3] Introdotta dalla cifra II n. 5 dell'all. alla LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489). [4] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931). [5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931). [6] Nuovo testo giusta la cifra II n. 5 dell'all. alla LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489). [7] Introdotta dalla cifra II n. 5 dell'all. alla LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489). [8] Introdotta dalla cifra II n. 5 dell'all. alla LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489). [9] Introdotta dalla cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931). [10] Introdotta dalla cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267). [11] Introdotta dalla cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267). [12] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267). | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 31 Pianificazione della gestione dei rifiuti |
||||||
| I Cantoni elaborano un piano di gestione dei rifiuti. In particolare determinano il loro fabbisogno di impianti per i rifiuti, evitano le sovracapacità e stabiliscono l'ubicazione di tali impianti. | ||||||
| Essi comunicano i loro piani alla Confederazione. | ||||||
|
RS 814.600 OPSR Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) - Ordinanza sui rifiuti Art. 16 Informazioni per lo smaltimento di rifiuti edili |
||||||
| In caso di lavori di costruzione, nell'ambito della domanda di autorizzazione edilizia il committente deve fornire alle autorità preposte le informazioni concernenti la tipologia, la qualità e la quantità dei rifiuti prodotti nonché il loro smaltimento, se si prevede che: | ||||||
| saranno prodotti più di 200 m3 di rifiuti edili; oppure | ||||||
| i rifiuti edili prodotti conterranno sostanze nocive per l'ambiente o la salute quali bifenili policlorurati (PCB), idrocarburi aromatici policiclici (PAH), piombo o amianto. | ||||||
| Se ha preparato un piano di smaltimento secondo il capoverso 1, al termine dei lavori di costruzione, su richiesta dell'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione edilizia, il committente deve fornirle la prova che i rifiuti prodotti sono stati smaltiti conformemente alle prescrizioni da essa emanate. | ||||||
|
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 1 Scopi |
||||||
| Confederazione, Cantoni e Comuni provvedono affinché il suolo sia utilizzato con misura e i comprensori edificabili siano separati da quelli non edificabili. [1] Essi coordinano le loro attività d'incidenza territoriale e ordinano l'insediamento in vista di uno sviluppo armonioso del Paese. Essi tengono conto delle condizioni naturali, come pure dei bisogni della popolazione e dell'economia. | ||||||
| Essi sostengono con misure pianificatorie in particolare gli sforzi intesi a: | ||||||
| proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l'aria, l'acqua, il bosco e il paesaggio; | ||||||
| promuovere lo sviluppo centripeto degli insediamenti preservando una qualità abitativa adeguata; | ||||||
| realizzare insediamenti compatti; | ||||||
| creare e conservare le premesse territoriali per le attività economiche; | ||||||
| stabilizzare l'impermeabilizzazione del suolo nelle zone agricole di cui all'articolo 16 sfruttate tutto l'anno, salvo se l'impermeabilizzazione è finalizzata a scopi agricoli o all'esercizio di attività turistiche; | ||||||
| stabilizzare il numero degli edifici nei comprensori non edificabili; | ||||||
| promuovere la vita sociale, economica e culturale nelle singole parti del Paese e decentralizzare adeguatamente l'insediamento e l'economia; | ||||||
| garantire una sufficiente base di approvvigionamento del Paese; | ||||||
| garantire la difesa nazionale; | ||||||
| promuovere l'integrazione degli stranieri e la coesione sociale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931). [2] Introdotta dalla cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931). [4] Introdotta dalla cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931). [5] Introdotta dalla cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267). [6] Introdotta dalla cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267). [7] Introdotta dal n. 3 dell'all. alla LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471). | ||||||
|
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 3 Principi pianificatori |
||||||
| Le autorità incaricate di compiti pianificatori osservano i principi qui appresso. | ||||||
| Il paesaggio deve essere rispettato. In particolare occorre: | ||||||
| mantenere per l'agricoltura sufficienti superfici coltive idonee, segnatamente superfici per l'avvicendamento delle colture; | ||||||
| integrare nel paesaggio gli insediamenti, gli edifici e gli impianti; | ||||||
| tenere libere le rive dei laghi e dei fiumi ed agevolarne il pubblico accesso e percorso; | ||||||
| conservare i siti naturali e gli spazi ricreativi; | ||||||
| permettere che il bosco adempia le sue funzioni. | ||||||
| Gli insediamenti devono essere strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione. Occorre in particolare: | ||||||
| ripartire razionalmente i luoghi destinati all'abitazione e al lavoro e pianificarli prioritariamente in luoghi dotati di una rete adeguata di trasporti pubblici; | ||||||
| adottare misure per migliorare l'uso di superfici inutilizzate o non sufficientemente utilizzate situate in zone edificabili e le possibilità di densificazione delle superfici insediative | ||||||
| preservare quanto possibile i luoghi destinati all'abitazione da immissioni nocive o moleste come l'inquinamento dell'aria, il rumore e gli scotimenti; | ||||||
| mantenere e costruire vie ciclabili e pedonali; | ||||||
| assicurare condizioni favorevoli per l'approvvigionamento in beni e servizi; | ||||||
| inserire negli insediamenti molti spazi verdi e alberati. | ||||||
| Per gli edifici e gli impianti pubblici o di interesse pubblico deve essere determinata un'ubicazione appropriata. Occorre in particolare: | ||||||
| tener conto dei bisogni regionali e ridurre le disparità urtanti; | ||||||
| rendere convenientemente accessibili alla popolazione attrezzature come scuole, centri per il tempo libero e servizi pubblici; | ||||||
| evitare o ridurre generalmente al minimo le incidenze negative sulle basi naturali della vita, sulla popolazione e sull'economia. | ||||||
| Le utilizzazioni del sottosuolo, in particolare delle acque sotterranee, delle materie prime, dell'energia e degli spazi utilizzabili per l'edificazione, devono essere coordinate tempestivamente sia fra loro sia con le utilizzazioni in superficie e con gli interessi contrapposti. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931). [3] Introdotta dalla cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931). [4] Introdotto dalla cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267). | ||||||
|
RS 814.600 OPSR Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) - Ordinanza sui rifiuti Art. 1 Scopo |
||||||
| Lo scopo della presente ordinanza è di: | ||||||
| proteggere l'uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi nonché le acque, il suolo e l'aria dagli effetti dannosi o molesti causati dai rifiuti; | ||||||
| limitare preventivamente il carico dei rifiuti sull'ambiente; | ||||||
| incoraggiare un'utilizzazione sostenibile delle materie prime naturali riciclando i rifiuti in modo rispettoso dell'ambiente. | ||||||
|
RS 814.600 OPSR Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) - Ordinanza sui rifiuti Art. 16 Informazioni per lo smaltimento di rifiuti edili |
||||||
| In caso di lavori di costruzione, nell'ambito della domanda di autorizzazione edilizia il committente deve fornire alle autorità preposte le informazioni concernenti la tipologia, la qualità e la quantità dei rifiuti prodotti nonché il loro smaltimento, se si prevede che: | ||||||
| saranno prodotti più di 200 m3 di rifiuti edili; oppure | ||||||
| i rifiuti edili prodotti conterranno sostanze nocive per l'ambiente o la salute quali bifenili policlorurati (PCB), idrocarburi aromatici policiclici (PAH), piombo o amianto. | ||||||
| Se ha preparato un piano di smaltimento secondo il capoverso 1, al termine dei lavori di costruzione, su richiesta dell'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione edilizia, il committente deve fornirle la prova che i rifiuti prodotti sono stati smaltiti conformemente alle prescrizioni da essa emanate. | ||||||
|
RS 814.600 OPSR Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) - Ordinanza sui rifiuti Art. 16 Informazioni per lo smaltimento di rifiuti edili |
||||||
| In caso di lavori di costruzione, nell'ambito della domanda di autorizzazione edilizia il committente deve fornire alle autorità preposte le informazioni concernenti la tipologia, la qualità e la quantità dei rifiuti prodotti nonché il loro smaltimento, se si prevede che: | ||||||
| saranno prodotti più di 200 m3 di rifiuti edili; oppure | ||||||
| i rifiuti edili prodotti conterranno sostanze nocive per l'ambiente o la salute quali bifenili policlorurati (PCB), idrocarburi aromatici policiclici (PAH), piombo o amianto. | ||||||
| Se ha preparato un piano di smaltimento secondo il capoverso 1, al termine dei lavori di costruzione, su richiesta dell'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione edilizia, il committente deve fornirle la prova che i rifiuti prodotti sono stati smaltiti conformemente alle prescrizioni da essa emanate. | ||||||
|
RS 814.600 OPSR Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) - Ordinanza sui rifiuti Art. 12 Obbligo generale di riciclare secondo metodi conformi allo stato della tecnica |
||||||
| Il contenuto energetico o materiale dei rifiuti dev'essere riciclato se il riciclaggio garantisce un minor inquinamento dell'ambiente rispetto: | ||||||
| ad altri metodi di smaltimento; e | ||||||
| alla fabbricazione di nuovi prodotti o al reperimento di altri combustibili. | ||||||
| Il riciclaggio dev'essere effettuato secondo metodi conformi allo stato della tecnica. | ||||||
|
RS 814.600 OPSR Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) - Ordinanza sui rifiuti Art. 16 Informazioni per lo smaltimento di rifiuti edili |
||||||
| In caso di lavori di costruzione, nell'ambito della domanda di autorizzazione edilizia il committente deve fornire alle autorità preposte le informazioni concernenti la tipologia, la qualità e la quantità dei rifiuti prodotti nonché il loro smaltimento, se si prevede che: | ||||||
| saranno prodotti più di 200 m3 di rifiuti edili; oppure | ||||||
| i rifiuti edili prodotti conterranno sostanze nocive per l'ambiente o la salute quali bifenili policlorurati (PCB), idrocarburi aromatici policiclici (PAH), piombo o amianto. | ||||||
| Se ha preparato un piano di smaltimento secondo il capoverso 1, al termine dei lavori di costruzione, su richiesta dell'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione edilizia, il committente deve fornirle la prova che i rifiuti prodotti sono stati smaltiti conformemente alle prescrizioni da essa emanate. | ||||||
|
RS 814.600 OPSR Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) - Ordinanza sui rifiuti Art. 23 Scorie di forni elettrici [1] |
||||||
| Previa autorizzazione delle autorità cantonali, le scorie di forni elettrici possono essere riciclate soltanto se: [2] | ||||||
| il riciclaggio è effettuato nell'ambito di lavori del genio civile e avviene sotto forma di legante idraulico o bituminoso, oppure al di sotto di una superficie impermeabile; | ||||||
| le scorie derivano dalla fabbricazione, posteriore al 1989, di acciai non legati o bassolegati. | ||||||
| [1] La correzione del 3 ott. 2017 concerne soltanto il testo francese (RU 2017 5137). [2] La correzione del 3 ott. 2017 concerne soltanto il testo francese (RU 2017 5137). | ||||||
|
RS 814.600 OPSR Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) - Ordinanza sui rifiuti Art. 28 Sorveglianza e rimozione di difetti |
||||||
| L'autorità controlla periodicamente se gli impianti per i rifiuti soddisfano le prescrizioni in materia ambientale. | ||||||
| Se constata un difetto, l'autorità ingiunge al detentore dell'impianto di porvi rimedio entro un congruo termine. | ||||||
|
RS 814.600 OPSR Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) - Ordinanza sui rifiuti Art. 32 Esercizio |
||||||
| Negli impianti per il trattamento termico dei rifiuti possono essere trattati soltanto i rifiuti che si prestano al trattamento eseguito. | ||||||
| I detentori degli impianti devono fare in modo che: | ||||||
| almeno il 55 per cento del contenuto energetico dei rifiuti urbani e dei rifiuti di composizione analoga venga impiegato al di fuori degli impianti; l'utilizzo di energia per la cattura di CO2 dai fumi è considerato impiego al di fuori degli impianti; | ||||||
| in sede di trattamento, i composti organici alogenati si scompongano per quanto possibile completamente e se ne formi nuovamente una quantità minima; | ||||||
| i rifiuti speciali che contengono più dell'uno per cento in peso di composti organici alogenati siano trattati per almeno due secondi a una temperatura minima di 1100 °C; l'autorità può autorizzare altre temperature minime e tempi di permanenza se si fornisce la prova che così non risultano maggiori residui di incenerimento e questi non contengono tenori più elevati di sostanze nocive organiche quali PAH, PCDD, PCDF o PCB; | ||||||
| i rifiuti liquidi aventi un punto d'infiammabilità inferiore a 60 °C e i rifiuti speciali infettivi siano separati dagli altri rifiuti e immessi il più direttamente possibile nell'area in cui avviene il trattamento termico; | ||||||
| le scorie contengano al massimo una frazione non incenerita pari al due per cento del peso misurata come carbonio organico totale (COT); | ||||||
| nel caso di un difetto di funzionamento, venga portato a termine il trattamento termico dei rifiuti che si trovano nell'area in cui avviene tale trattamento; | ||||||
| negli impianti in cui vengono inceneriti rifiuti urbani o altri rifiuti di composizione analoga, dalle ceneri dei filtri vengano recuperati i metalli; | ||||||
| in caso d'interruzione dell'approvvigionamento con mezzi d'esercizio necessari, sia disponibile una riserva per garantire l'esercizio ordinario per almeno due mesi. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 161). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801). [4] Introdotta dalla cifra I dell'O del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 453). | ||||||
|
RS 814.600 OPSR Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) - Ordinanza sui rifiuti Art. 5 Coordinamento con la pianificazione del territorio |
||||||
| Nella loro pianificazione direttrice i Cantoni tengono conto delle implicazioni a livello territoriale del piano di gestione dei rifiuti. | ||||||
| Nei loro piani direttori i Cantoni trascrivono le ubicazioni delle discariche previste nel piano di gestione delle discariche e provvedono alla delimitazione delle necessarie zone d'utilizzazione. | ||||||
|
RS 814.600 OPSR Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) - Ordinanza sui rifiuti Art. 34 Esercizio |
||||||
| Negli impianti di compostaggio e di fermentazione che prendono in consegna ogni anno più di 100 t di rifiuti possono essere decomposti o fatti fermentare soltanto i rifiuti biogeni che, in ragione delle loro caratteristiche e soprattutto del loro tenore di sostanze nutritive e sostanze nocive, possono essere sottoposti al trattamento in questione e si prestano a essere riciclati come concime ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del 10 gennaio 2001 [1] sui concimi (OCon). Non devono soddisfare il requisito dell'idoneità al riciclaggio come concime i rifiuti destinati alla cofermentazione in impianti di depurazione delle acque di scarico. | ||||||
| I rifiuti biogeni imballati possono essere decomposti o fatti fermentare negli impianti di compostaggio e di fermentazione di cui al capoverso 1, al di fuori di impianti di depurazione delle acque di scarico, se l'imballaggio: | ||||||
| è biodegradabile e può essere sottoposto al trattamento in questione; oppure | ||||||
| può essere rimosso il più completamente possibile prima o durante la decomposizione o la fermentazione. | ||||||
| Per il resto si applicano le prescrizioni dell'OCon e della ORRPChim [2] concernenti il compost e il digestato. | ||||||
| [1] [RU 2001 522; 2003 940all. n. 3, 4793I 7, 4923; 2005 2695II 18; 2007 6295; 2008 4377all. 5 n. 12; 2010 2631all. n. 3; 2011 2403, 2699all. 8 cifra II n. 3; 2013 3971; 2015 1903all. 6 n. 7; 2016 277all. n. 8; 2018 4205; 2020 5125all.n. 4; 2021 686; 2022 265all.n. 2. RU 2023 711]. Vedi ora l'O 1° nov. 2023 (RS 916.171). [2] RS 814.81 | ||||||
|
RS 814.600 OPSR Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) - Ordinanza sui rifiuti Art. 11 |
||||||
| L'UFAM e i Cantoni promuovono la prevenzione della formazione di rifiuti mediante misure idonee come la sensibilizzazione e l'informazione della popolazione e delle imprese. In tale contesto, collaborano con le organizzazioni dell'economia interessate. | ||||||
| Chi fabbrica prodotti deve impostare i processi di produzione in modo conforme allo stato della tecnica al fine di prevenire il più possibile la formazione di rifiuti e ridurre al minimo le sostanze nocive per l'ambiente contenute in tali rifiuti. | ||||||
|
RS 814.600 OPSR Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) - Ordinanza sui rifiuti Art. 16 Informazioni per lo smaltimento di rifiuti edili |
||||||
| In caso di lavori di costruzione, nell'ambito della domanda di autorizzazione edilizia il committente deve fornire alle autorità preposte le informazioni concernenti la tipologia, la qualità e la quantità dei rifiuti prodotti nonché il loro smaltimento, se si prevede che: | ||||||
| saranno prodotti più di 200 m3 di rifiuti edili; oppure | ||||||
| i rifiuti edili prodotti conterranno sostanze nocive per l'ambiente o la salute quali bifenili policlorurati (PCB), idrocarburi aromatici policiclici (PAH), piombo o amianto. | ||||||
| Se ha preparato un piano di smaltimento secondo il capoverso 1, al termine dei lavori di costruzione, su richiesta dell'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione edilizia, il committente deve fornirle la prova che i rifiuti prodotti sono stati smaltiti conformemente alle prescrizioni da essa emanate. | ||||||
|
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 3 Principi pianificatori |
||||||
| Le autorità incaricate di compiti pianificatori osservano i principi qui appresso. | ||||||
| Il paesaggio deve essere rispettato. In particolare occorre: | ||||||
| mantenere per l'agricoltura sufficienti superfici coltive idonee, segnatamente superfici per l'avvicendamento delle colture; | ||||||
| integrare nel paesaggio gli insediamenti, gli edifici e gli impianti; | ||||||
| tenere libere le rive dei laghi e dei fiumi ed agevolarne il pubblico accesso e percorso; | ||||||
| conservare i siti naturali e gli spazi ricreativi; | ||||||
| permettere che il bosco adempia le sue funzioni. | ||||||
| Gli insediamenti devono essere strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione. Occorre in particolare: | ||||||
| ripartire razionalmente i luoghi destinati all'abitazione e al lavoro e pianificarli prioritariamente in luoghi dotati di una rete adeguata di trasporti pubblici; | ||||||
| adottare misure per migliorare l'uso di superfici inutilizzate o non sufficientemente utilizzate situate in zone edificabili e le possibilità di densificazione delle superfici insediative | ||||||
| preservare quanto possibile i luoghi destinati all'abitazione da immissioni nocive o moleste come l'inquinamento dell'aria, il rumore e gli scotimenti; | ||||||
| mantenere e costruire vie ciclabili e pedonali; | ||||||
| assicurare condizioni favorevoli per l'approvvigionamento in beni e servizi; | ||||||
| inserire negli insediamenti molti spazi verdi e alberati. | ||||||
| Per gli edifici e gli impianti pubblici o di interesse pubblico deve essere determinata un'ubicazione appropriata. Occorre in particolare: | ||||||
| tener conto dei bisogni regionali e ridurre le disparità urtanti; | ||||||
| rendere convenientemente accessibili alla popolazione attrezzature come scuole, centri per il tempo libero e servizi pubblici; | ||||||
| evitare o ridurre generalmente al minimo le incidenze negative sulle basi naturali della vita, sulla popolazione e sull'economia. | ||||||
| Le utilizzazioni del sottosuolo, in particolare delle acque sotterranee, delle materie prime, dell'energia e degli spazi utilizzabili per l'edificazione, devono essere coordinate tempestivamente sia fra loro sia con le utilizzazioni in superficie e con gli interessi contrapposti. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931). [3] Introdotta dalla cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931). [4] Introdotto dalla cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267). | ||||||
|
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 3 Principi pianificatori |
||||||
| Le autorità incaricate di compiti pianificatori osservano i principi qui appresso. | ||||||
| Il paesaggio deve essere rispettato. In particolare occorre: | ||||||
| mantenere per l'agricoltura sufficienti superfici coltive idonee, segnatamente superfici per l'avvicendamento delle colture; | ||||||
| integrare nel paesaggio gli insediamenti, gli edifici e gli impianti; | ||||||
| tenere libere le rive dei laghi e dei fiumi ed agevolarne il pubblico accesso e percorso; | ||||||
| conservare i siti naturali e gli spazi ricreativi; | ||||||
| permettere che il bosco adempia le sue funzioni. | ||||||
| Gli insediamenti devono essere strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione. Occorre in particolare: | ||||||
| ripartire razionalmente i luoghi destinati all'abitazione e al lavoro e pianificarli prioritariamente in luoghi dotati di una rete adeguata di trasporti pubblici; | ||||||
| adottare misure per migliorare l'uso di superfici inutilizzate o non sufficientemente utilizzate situate in zone edificabili e le possibilità di densificazione delle superfici insediative | ||||||
| preservare quanto possibile i luoghi destinati all'abitazione da immissioni nocive o moleste come l'inquinamento dell'aria, il rumore e gli scotimenti; | ||||||
| mantenere e costruire vie ciclabili e pedonali; | ||||||
| assicurare condizioni favorevoli per l'approvvigionamento in beni e servizi; | ||||||
| inserire negli insediamenti molti spazi verdi e alberati. | ||||||
| Per gli edifici e gli impianti pubblici o di interesse pubblico deve essere determinata un'ubicazione appropriata. Occorre in particolare: | ||||||
| tener conto dei bisogni regionali e ridurre le disparità urtanti; | ||||||
| rendere convenientemente accessibili alla popolazione attrezzature come scuole, centri per il tempo libero e servizi pubblici; | ||||||
| evitare o ridurre generalmente al minimo le incidenze negative sulle basi naturali della vita, sulla popolazione e sull'economia. | ||||||
| Le utilizzazioni del sottosuolo, in particolare delle acque sotterranee, delle materie prime, dell'energia e degli spazi utilizzabili per l'edificazione, devono essere coordinate tempestivamente sia fra loro sia con le utilizzazioni in superficie e con gli interessi contrapposti. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931). [3] Introdotta dalla cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931). [4] Introdotto dalla cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267). | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 31 Pianificazione della gestione dei rifiuti |
||||||
| I Cantoni elaborano un piano di gestione dei rifiuti. In particolare determinano il loro fabbisogno di impianti per i rifiuti, evitano le sovracapacità e stabiliscono l'ubicazione di tali impianti. | ||||||
| Essi comunicano i loro piani alla Confederazione. | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 30 Principi |
||||||
| La produzione di rifiuti deve essere prevenuta nella misura del possibile. | ||||||
| Nella misura del possibile, i rifiuti devono essere riciclati. | ||||||
| I rifiuti devono essere smaltiti in modo rispettoso dell'ambiente e, per quanto possibile e ragionevole, entro il territorio nazionale. | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 30 Principi |
||||||
| La produzione di rifiuti deve essere prevenuta nella misura del possibile. | ||||||
| Nella misura del possibile, i rifiuti devono essere riciclati. | ||||||
| I rifiuti devono essere smaltiti in modo rispettoso dell'ambiente e, per quanto possibile e ragionevole, entro il territorio nazionale. | ||||||
|
RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 20 Zone di protezione delle acque sotterranee |
||||||
| I Cantoni delimitano zone di protezione attorno alle captazioni di interesse pubblico d'acqua sotterranea e agli impianti d'interesse pubblico e d'alimentazione delle falde e stabiliscono le necessarie limitazioni del diritto di proprietà. | ||||||
| Il proprietario di una captazione d'acqua sotterranea deve: | ||||||
| eseguire i rilevamenti necessari per delimitare le zone di protezione; | ||||||
| acquistare i necessari diritti reali; | ||||||
| sopperire agli indennizzi per le limitazioni del diritto di proprietà. | ||||||
|
RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 27 Sfruttamento del suolo |
||||||
| I suoli vanno sfruttati secondo lo stato della tecnica, evitando ogni effetto pregiudizievole per le acque, in particolare quelli causati dal convogliamento e dal dilavamento dei fertilizzanti e dei prodotti per il trattamento delle piante. | ||||||
| Nei settori di alimentazione di captazioni di acqua potabile possono essere impiegati soltanto prodotti fitosanitari il cui impiego non comporti nella falda freatica concentrazioni di principi attivi e prodotti di degradazione superiori a 0,1 µg/l. [1] | ||||||
| Il Consiglio federale può emanare le prescrizioni necessarie. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I n. 2 della LF del 19 mar. 2021 (Modifica della legge sui prodotti chimici, della legge federale sulla protezione delle acque e della legge sull'agricoltura), in vigore dal 1° feb. 2023 (RU 2022 263; 2023 2; FF 2020 5759, 5967). | ||||||
|
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 2 Obbligo di pianificare |
||||||
| Confederazione, Cantoni e Comuni elaborano e coordinano le pianificazioni necessarie ai loro compiti d'incidenza territoriale. | ||||||
| Essi tengono conto delle incidenze territoriali della loro altra attività. | ||||||
| Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. | ||||||
|
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 6 Fondamenti |
||||||
| ... [1] | ||||||
| In vista dell'allestimento dei loro piani direttori, i Cantoni elaborano i fondamenti in cui stabiliscono quali territori: [2] | ||||||
| sono idonei all'agricoltura; | ||||||
| sono di particolare bellezza o valore, importanti ai fini della ricreazione o quali basi naturali della vita; | ||||||
| sono idonei alla produzione di elettricità generata da energie rinnovabili; | ||||||
| sono minacciati in misura rilevante da pericoli naturali o da immissioni nocive. | ||||||
| Nei fondamenti i Cantoni descrivono anche lo stato e lo sviluppo avvenuto: [4] | ||||||
| del loro comprensorio insediativo; | ||||||
| del traffico; | ||||||
| dell'approvvigionamento, segnatamente di quello di elettricità generata a partire da energie rinnovabili; | ||||||
| degli edifici e impianti pubblici; | ||||||
| delle loro superfici coltive; | ||||||
| del numero di edifici fuori delle zone edificabili; | ||||||
| dell'impermeabilizzazione del suolo nelle zone agricole di cui all'articolo 16 sfruttate tutto l'anno, salvo se l'impermeabilizzazione è finalizzata a scopi agricoli o all'esercizio di attività turistiche. | ||||||
| Essi tengono conto in particolare delle concezioni e dei piani settoriali della Confederazione, dei piani direttori dei Cantoni vicini, degli inventari federali come pure dei programmi di sviluppo e piani regionali in funzione della loro obbligatorietà. [12] | ||||||
| [1] Abrogato dalla cifra I della LF del 15 giu. 2012, con effetto dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931). [3] Introdotta dalla cifra II n. 5 dell'all. alla LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489). [4] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931). [5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931). [6] Nuovo testo giusta la cifra II n. 5 dell'all. alla LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489). [7] Introdotta dalla cifra II n. 5 dell'all. alla LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489). [8] Introdotta dalla cifra II n. 5 dell'all. alla LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489). [9] Introdotta dalla cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931). [10] Introdotta dalla cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267). [11] Introdotta dalla cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267). [12] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267). | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 31 Pianificazione della gestione dei rifiuti |
||||||
| I Cantoni elaborano un piano di gestione dei rifiuti. In particolare determinano il loro fabbisogno di impianti per i rifiuti, evitano le sovracapacità e stabiliscono l'ubicazione di tali impianti. | ||||||
| Essi comunicano i loro piani alla Confederazione. | ||||||
|
RS 814.600 OPSR Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) - Ordinanza sui rifiuti Art. 15 [1] Rifiuti contenenti fosforo |
||||||
| Il fosforo contenuto nelle acque di scarico comunali, nei fanghi di depurazione provenienti dagli impianti centrali di depurazione delle acque di scarico e dalle ceneri risultanti dal trattamento termico di tali fanghi di depurazione dev'essere recuperato e riciclato. | ||||||
| Il fosforo presente nelle farine animali e ossee dev'essere riciclato, sempre che tali farine non siano impiegate come alimenti per animali. | ||||||
| Le disposizioni sul riciclaggio di rifiuti contenenti fosforo si applicano anche ai fanghi di depurazione e alle farine animali e ossee importati. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° dic. 2025 (RU 2025 745). | ||||||
|
RS 814.600 OPSR Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) - Ordinanza sui rifiuti Art. 15 [1] Rifiuti contenenti fosforo |
||||||
| Il fosforo contenuto nelle acque di scarico comunali, nei fanghi di depurazione provenienti dagli impianti centrali di depurazione delle acque di scarico e dalle ceneri risultanti dal trattamento termico di tali fanghi di depurazione dev'essere recuperato e riciclato. | ||||||
| Il fosforo presente nelle farine animali e ossee dev'essere riciclato, sempre che tali farine non siano impiegate come alimenti per animali. | ||||||
| Le disposizioni sul riciclaggio di rifiuti contenenti fosforo si applicano anche ai fanghi di depurazione e alle farine animali e ossee importati. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° dic. 2025 (RU 2025 745). | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 91 Trasporto di energia |
||||||
| La Confederazione emana prescrizioni sul trasporto e l'erogazione di energia elettrica. | ||||||
| La legislazione sugli impianti di trasporto in condotta di carburanti o combustibili liquidi o gassosi compete alla Confederazione. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 91 Trasporto di energia |
||||||
| La Confederazione emana prescrizioni sul trasporto e l'erogazione di energia elettrica. | ||||||
| La legislazione sugli impianti di trasporto in condotta di carburanti o combustibili liquidi o gassosi compete alla Confederazione. | ||||||
|
RS 814.600 OPSR Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) - Ordinanza sui rifiuti Art. 15 [1] Rifiuti contenenti fosforo |
||||||
| Il fosforo contenuto nelle acque di scarico comunali, nei fanghi di depurazione provenienti dagli impianti centrali di depurazione delle acque di scarico e dalle ceneri risultanti dal trattamento termico di tali fanghi di depurazione dev'essere recuperato e riciclato. | ||||||
| Il fosforo presente nelle farine animali e ossee dev'essere riciclato, sempre che tali farine non siano impiegate come alimenti per animali. | ||||||
| Le disposizioni sul riciclaggio di rifiuti contenenti fosforo si applicano anche ai fanghi di depurazione e alle farine animali e ossee importati. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° dic. 2025 (RU 2025 745). | ||||||