MVG, Art. 46 Abs. 1
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RS 831.10 LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Art. 46 [1] Ricupero di rendite e assegni per grandi invalidi non riscossi |
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| Il diritto al pagamento arretrato è disciplinato nell'articolo 24 capoverso 1 LPGA [2]. | ||||||
| Se l'assicurato fa valere il diritto a un assegno per grandi invalidi più di dodici mesi dopo il sorgere di tale diritto, l'assegno gli è pagato soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta, in deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPGA. Sono accordati pagamenti retroattivi per periodi più lunghi, se l'assicurato non poteva conoscere i fatti determinanti il suo diritto alle prestazioni e se egli presenta la sua richiesta entro dodici mesi a partire dal momento in cui ha avuto conoscenza di tali fatti. | ||||||
| In deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPGA, il diritto agli arretrati della 13a mensilità della rendita di vecchiaia si estingue con il decesso dell'assicurato. [3] | ||||||
| Il Consiglio federale può limitare o escludere, in deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPGA, il pagamento di rendite ordinarie di vecchiaia arretrate, per le quali vale il rinvio. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). [2] RS 830.1 [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 21 mar. 2025 (Attuazione della 13a mensilità della rendita di vecchiaia), in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 704; FF 2024 2747). | ||||||
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RS 831.20 LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) Art. 48 [1] Ricupero di prestazioni arretrate |
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| Se l'assicurato fa valere il diritto a un assegno per grandi invalidi, a provvedimenti sanitari o a mezzi ausiliari più di 12 mesi dopo la nascita di tale diritto, la prestazione gli è dovuta, in deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPGA [2], soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. | ||||||
| La prestazione arretrata è corrisposta per un periodo più lungo se l'assicurato: | ||||||
| non poteva conoscere i fatti determinanti il suo diritto alle prestazioni; e | ||||||
| fa valere il suo diritto entro 12 mesi dal momento in cui è venuto a conoscenza di tali fatti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603). [2] RS 830.1 | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 23 Esclusione di personale sanitario o di stabilimenti |
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| Se, per gravi motivi, l'assicurazione militare vuole negare o revocare a una persona esercitante una professione sanitaria, a uno stabilimento, a un centro d'accertamento o a un laboratorio il diritto di ordinare o di eseguire provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, di prescrivere o di fornire medicamenti o di fare analisi, il tribunale arbitrale, istituito giusta l'articolo 27, decide in merito all'esclusione e alla durata della stessa. | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 25 Economicità della cura |
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| Quando ordinano o eseguono provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, quando prescrivono o forniscono medicamenti o eseguono analisi, il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d'accertamento e i laboratori devono limitarsi a quanto richiede l'obiettivo della cura. | ||||||
| L'assicurazione militare può ridurre, rifiutare o esigere la restituzione delle somme versate a queste persone o a queste istituzioni per le prestazioni che superino tale limite. | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 23 Esclusione di personale sanitario o di stabilimenti |
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| Se, per gravi motivi, l'assicurazione militare vuole negare o revocare a una persona esercitante una professione sanitaria, a uno stabilimento, a un centro d'accertamento o a un laboratorio il diritto di ordinare o di eseguire provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, di prescrivere o di fornire medicamenti o di fare analisi, il tribunale arbitrale, istituito giusta l'articolo 27, decide in merito all'esclusione e alla durata della stessa. | ||||||
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RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 23 Esclusione di personale sanitario o di stabilimenti |
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| Se, per gravi motivi, l'assicurazione militare vuole negare o revocare a una persona esercitante una professione sanitaria, a uno stabilimento, a un centro d'accertamento o a un laboratorio il diritto di ordinare o di eseguire provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, di prescrivere o di fornire medicamenti o di fare analisi, il tribunale arbitrale, istituito giusta l'articolo 27, decide in merito all'esclusione e alla durata della stessa. | ||||||
MVG). Die letztgenannte Bestimmung ist mit dem Bundesgesetz vom 19. Dezember 1963 eingefügt worden. Damit sollte vermieden werden, dass weiterhin rückwirkend Leistungen der Militärversicherung ohne zeitliche Begrenzung beansprucht werden konnten, was z.B. in der Alters- und Hinterlassenenversicherung und in der Invalidenversicherung schon damals ausgeschlossen war
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RS 831.10 LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Art. 46 [1] Ricupero di rendite e assegni per grandi invalidi non riscossi |
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| Il diritto al pagamento arretrato è disciplinato nell'articolo 24 capoverso 1 LPGA [2]. | ||||||
| Se l'assicurato fa valere il diritto a un assegno per grandi invalidi più di dodici mesi dopo il sorgere di tale diritto, l'assegno gli è pagato soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta, in deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPGA. Sono accordati pagamenti retroattivi per periodi più lunghi, se l'assicurato non poteva conoscere i fatti determinanti il suo diritto alle prestazioni e se egli presenta la sua richiesta entro dodici mesi a partire dal momento in cui ha avuto conoscenza di tali fatti. | ||||||
| In deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPGA, il diritto agli arretrati della 13a mensilità della rendita di vecchiaia si estingue con il decesso dell'assicurato. [3] | ||||||
| Il Consiglio federale può limitare o escludere, in deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPGA, il pagamento di rendite ordinarie di vecchiaia arretrate, per le quali vale il rinvio. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). [2] RS 830.1 [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 21 mar. 2025 (Attuazione della 13a mensilità della rendita di vecchiaia), in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 704; FF 2024 2747). | ||||||
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RS 831.20 LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) Art. 48 [1] Ricupero di prestazioni arretrate |
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| Se l'assicurato fa valere il diritto a un assegno per grandi invalidi, a provvedimenti sanitari o a mezzi ausiliari più di 12 mesi dopo la nascita di tale diritto, la prestazione gli è dovuta, in deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPGA [2], soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. | ||||||
| La prestazione arretrata è corrisposta per un periodo più lungo se l'assicurato: | ||||||
| non poteva conoscere i fatti determinanti il suo diritto alle prestazioni; e | ||||||
| fa valere il suo diritto entro 12 mesi dal momento in cui è venuto a conoscenza di tali fatti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603). [2] RS 830.1 | ||||||
MVG auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar. Denn der Beschwerdeführer hat seinen Rentenanspruch nicht erst am 16. Januar 1986 und mithin nicht verspätet geltend gemacht. Die Nachzahlung der Rente ab 1. Januar 1981 kann daher nicht auf Art. 15 Abs. 2
MVG gestützt werden.