SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 2 Organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività - 1 L'organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività (art. 19 LRaP) comprende lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione e la CENAL. |
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1 | L'organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività (art. 19 LRaP) comprende lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione e la CENAL. |
2 | In caso di previsto o effettivo aumento della radioattività, lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione chiede l'adozione delle misure necessarie al Consiglio federale tramite il competente dipartimento. |
3 | La CENAL adotta i necessari provvedimenti d'urgenza fino a che lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione è operativo (art. 7 cpv. 2). |
4 | L'organizzazione d'intervento può avvalersi dei seguenti organi: |
a | l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) per i calcoli della propagazione, i dati meteorologici attuali e le previsioni meteorologiche ad alta risoluzione; |
b | l'organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni di cui all'allegato 1; |
c | le organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione (art. 4). |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 2 Organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività - 1 L'organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività (art. 19 LRaP) comprende lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione e la CENAL. |
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1 | L'organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività (art. 19 LRaP) comprende lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione e la CENAL. |
2 | In caso di previsto o effettivo aumento della radioattività, lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione chiede l'adozione delle misure necessarie al Consiglio federale tramite il competente dipartimento. |
3 | La CENAL adotta i necessari provvedimenti d'urgenza fino a che lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione è operativo (art. 7 cpv. 2). |
4 | L'organizzazione d'intervento può avvalersi dei seguenti organi: |
a | l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) per i calcoli della propagazione, i dati meteorologici attuali e le previsioni meteorologiche ad alta risoluzione; |
b | l'organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni di cui all'allegato 1; |
c | le organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione (art. 4). |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 25 Sistemi dell'UFPP - 1 L'UFPP è responsabile per i seguenti sistemi d'allarme e d'informazione in caso d'evento: |
|
1 | L'UFPP è responsabile per i seguenti sistemi d'allarme e d'informazione in caso d'evento: |
a | il sistema centrale di elaborazione e amministrazione dei comunicati ufficiali; |
b | le sirene fisse con sistema di attivazione a distanza e le sirene mobili; |
c | gli altri canali dell'UFPP per l'allarme e l'informazione in caso d'evento; |
d | il sistema di diffusione dei comunicati ufficiali tramite emittenti radiofoniche pubbliche; |
e | il sistema di interfacce per la diffusione di comunicati ufficiali tramite emittenti radiofoniche private e altri media; |
f | il sistema di interfacce per la diffusione di comunicati ufficiali tramite altri canali di diffusione; |
g | la radio d'emergenza. |
2 | Disciplina gli aspetti tecnici e l'utilizzo di questi sistemi e provvede alla loro permanente prontezza d'esercizio. |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 25 |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 2 Organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività - 1 L'organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività (art. 19 LRaP) comprende lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione e la CENAL. |
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1 | L'organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività (art. 19 LRaP) comprende lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione e la CENAL. |
2 | In caso di previsto o effettivo aumento della radioattività, lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione chiede l'adozione delle misure necessarie al Consiglio federale tramite il competente dipartimento. |
3 | La CENAL adotta i necessari provvedimenti d'urgenza fino a che lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione è operativo (art. 7 cpv. 2). |
4 | L'organizzazione d'intervento può avvalersi dei seguenti organi: |
a | l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) per i calcoli della propagazione, i dati meteorologici attuali e le previsioni meteorologiche ad alta risoluzione; |
b | l'organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni di cui all'allegato 1; |
c | le organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione (art. 4). |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 3 Comitato direttivo Intervento pericoli naturali - 1 Il Comitato direttivo Intervento pericoli naturali coordina: |
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1 | Il Comitato direttivo Intervento pericoli naturali coordina: |
a | le attività dei competenti organi specializzati segnatamente per: |
a1 | lo Stato maggiore specializzato Pericoli naturali, |
a2 | la Piattaforma informativa comune sui pericoli naturali (GIN) destinata a esperti di pericoli naturali, |
a3 | il portale sui pericoli naturali destinato alla popolazione; |
b | l'allestimento di un quadro della situazione concernente i pericoli naturali all'attenzione dello Stato maggiore federale Protezione della popolazione. |
2 | È composto da rappresentati dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), dell'Ufficio federale di topografia, dell'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio, del Servizio sismico svizzero (SED), di MeteoSvizzera e dell'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP). All'occorrenza, è possibile consultare anche rappresentanti di altri organi. |
3 | È costituito da una conferenza dei direttori, un comitato di gestione e altri organi tecnici. |
4 | L'UFAM gestisce il segretariato e la GIN. |
5 | MeteoSvizzera gestisce il portale sui pericoli naturali. |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 4 Organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione - 1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) gestisce organizzazioni d'intervento specializzate nell'ambito della protezione della popolazione e assicura la loro permanente prontezza d'impiego. |
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1 | Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) gestisce organizzazioni d'intervento specializzate nell'ambito della protezione della popolazione e assicura la loro permanente prontezza d'impiego. |
2 | Le organizzazioni d'intervento sono impiegate in particolare nei seguenti campi: |
a | protezione da pericoli nucleari, biologici e chimici; |
b | misurazione e ricognizione; |
c | aiuto alla condotta; |
d | comunicazione. |
3 | Per gestire l'organizzazione d'intervento specializzata il DDPS può collaborare con altri organi della Confederazione, con le organizzazioni partner nella protezione della popolazione e con terzi. Può stipulare convenzioni sulle prestazioni con i Cantoni. |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 25 |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 25 Sistemi dell'UFPP - 1 L'UFPP è responsabile per i seguenti sistemi d'allarme e d'informazione in caso d'evento: |
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1 | L'UFPP è responsabile per i seguenti sistemi d'allarme e d'informazione in caso d'evento: |
a | il sistema centrale di elaborazione e amministrazione dei comunicati ufficiali; |
b | le sirene fisse con sistema di attivazione a distanza e le sirene mobili; |
c | gli altri canali dell'UFPP per l'allarme e l'informazione in caso d'evento; |
d | il sistema di diffusione dei comunicati ufficiali tramite emittenti radiofoniche pubbliche; |
e | il sistema di interfacce per la diffusione di comunicati ufficiali tramite emittenti radiofoniche private e altri media; |
f | il sistema di interfacce per la diffusione di comunicati ufficiali tramite altri canali di diffusione; |
g | la radio d'emergenza. |
2 | Disciplina gli aspetti tecnici e l'utilizzo di questi sistemi e provvede alla loro permanente prontezza d'esercizio. |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 2 Organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività - 1 L'organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività (art. 19 LRaP) comprende lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione e la CENAL. |
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1 | L'organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività (art. 19 LRaP) comprende lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione e la CENAL. |
2 | In caso di previsto o effettivo aumento della radioattività, lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione chiede l'adozione delle misure necessarie al Consiglio federale tramite il competente dipartimento. |
3 | La CENAL adotta i necessari provvedimenti d'urgenza fino a che lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione è operativo (art. 7 cpv. 2). |
4 | L'organizzazione d'intervento può avvalersi dei seguenti organi: |
a | l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) per i calcoli della propagazione, i dati meteorologici attuali e le previsioni meteorologiche ad alta risoluzione; |
b | l'organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni di cui all'allegato 1; |
c | le organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione (art. 4). |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 4 Organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione - 1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) gestisce organizzazioni d'intervento specializzate nell'ambito della protezione della popolazione e assicura la loro permanente prontezza d'impiego. |
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1 | Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) gestisce organizzazioni d'intervento specializzate nell'ambito della protezione della popolazione e assicura la loro permanente prontezza d'impiego. |
2 | Le organizzazioni d'intervento sono impiegate in particolare nei seguenti campi: |
a | protezione da pericoli nucleari, biologici e chimici; |
b | misurazione e ricognizione; |
c | aiuto alla condotta; |
d | comunicazione. |
3 | Per gestire l'organizzazione d'intervento specializzata il DDPS può collaborare con altri organi della Confederazione, con le organizzazioni partner nella protezione della popolazione e con terzi. Può stipulare convenzioni sulle prestazioni con i Cantoni. |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 2 Organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività - 1 L'organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività (art. 19 LRaP) comprende lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione e la CENAL. |
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1 | L'organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività (art. 19 LRaP) comprende lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione e la CENAL. |
2 | In caso di previsto o effettivo aumento della radioattività, lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione chiede l'adozione delle misure necessarie al Consiglio federale tramite il competente dipartimento. |
3 | La CENAL adotta i necessari provvedimenti d'urgenza fino a che lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione è operativo (art. 7 cpv. 2). |
4 | L'organizzazione d'intervento può avvalersi dei seguenti organi: |
a | l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) per i calcoli della propagazione, i dati meteorologici attuali e le previsioni meteorologiche ad alta risoluzione; |
b | l'organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni di cui all'allegato 1; |
c | le organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione (art. 4). |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 2 Organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività - 1 L'organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività (art. 19 LRaP) comprende lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione e la CENAL. |
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1 | L'organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività (art. 19 LRaP) comprende lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione e la CENAL. |
2 | In caso di previsto o effettivo aumento della radioattività, lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione chiede l'adozione delle misure necessarie al Consiglio federale tramite il competente dipartimento. |
3 | La CENAL adotta i necessari provvedimenti d'urgenza fino a che lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione è operativo (art. 7 cpv. 2). |
4 | L'organizzazione d'intervento può avvalersi dei seguenti organi: |
a | l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) per i calcoli della propagazione, i dati meteorologici attuali e le previsioni meteorologiche ad alta risoluzione; |
b | l'organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni di cui all'allegato 1; |
c | le organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione (art. 4). |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 2 Organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività - 1 L'organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività (art. 19 LRaP) comprende lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione e la CENAL. |
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1 | L'organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività (art. 19 LRaP) comprende lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione e la CENAL. |
2 | In caso di previsto o effettivo aumento della radioattività, lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione chiede l'adozione delle misure necessarie al Consiglio federale tramite il competente dipartimento. |
3 | La CENAL adotta i necessari provvedimenti d'urgenza fino a che lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione è operativo (art. 7 cpv. 2). |
4 | L'organizzazione d'intervento può avvalersi dei seguenti organi: |
a | l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) per i calcoli della propagazione, i dati meteorologici attuali e le previsioni meteorologiche ad alta risoluzione; |
b | l'organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni di cui all'allegato 1; |
c | le organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione (art. 4). |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 2 Organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività - 1 L'organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività (art. 19 LRaP) comprende lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione e la CENAL. |
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1 | L'organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività (art. 19 LRaP) comprende lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione e la CENAL. |
2 | In caso di previsto o effettivo aumento della radioattività, lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione chiede l'adozione delle misure necessarie al Consiglio federale tramite il competente dipartimento. |
3 | La CENAL adotta i necessari provvedimenti d'urgenza fino a che lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione è operativo (art. 7 cpv. 2). |
4 | L'organizzazione d'intervento può avvalersi dei seguenti organi: |
a | l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) per i calcoli della propagazione, i dati meteorologici attuali e le previsioni meteorologiche ad alta risoluzione; |
b | l'organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni di cui all'allegato 1; |
c | le organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione (art. 4). |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 2 Organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività - 1 L'organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività (art. 19 LRaP) comprende lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione e la CENAL. |
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1 | L'organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività (art. 19 LRaP) comprende lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione e la CENAL. |
2 | In caso di previsto o effettivo aumento della radioattività, lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione chiede l'adozione delle misure necessarie al Consiglio federale tramite il competente dipartimento. |
3 | La CENAL adotta i necessari provvedimenti d'urgenza fino a che lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione è operativo (art. 7 cpv. 2). |
4 | L'organizzazione d'intervento può avvalersi dei seguenti organi: |
a | l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) per i calcoli della propagazione, i dati meteorologici attuali e le previsioni meteorologiche ad alta risoluzione; |
b | l'organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni di cui all'allegato 1; |
c | le organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione (art. 4). |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 4 Organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione - 1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) gestisce organizzazioni d'intervento specializzate nell'ambito della protezione della popolazione e assicura la loro permanente prontezza d'impiego. |
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1 | Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) gestisce organizzazioni d'intervento specializzate nell'ambito della protezione della popolazione e assicura la loro permanente prontezza d'impiego. |
2 | Le organizzazioni d'intervento sono impiegate in particolare nei seguenti campi: |
a | protezione da pericoli nucleari, biologici e chimici; |
b | misurazione e ricognizione; |
c | aiuto alla condotta; |
d | comunicazione. |
3 | Per gestire l'organizzazione d'intervento specializzata il DDPS può collaborare con altri organi della Confederazione, con le organizzazioni partner nella protezione della popolazione e con terzi. Può stipulare convenzioni sulle prestazioni con i Cantoni. |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 2 Organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività - 1 L'organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività (art. 19 LRaP) comprende lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione e la CENAL. |
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1 | L'organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività (art. 19 LRaP) comprende lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione e la CENAL. |
2 | In caso di previsto o effettivo aumento della radioattività, lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione chiede l'adozione delle misure necessarie al Consiglio federale tramite il competente dipartimento. |
3 | La CENAL adotta i necessari provvedimenti d'urgenza fino a che lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione è operativo (art. 7 cpv. 2). |
4 | L'organizzazione d'intervento può avvalersi dei seguenti organi: |
a | l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) per i calcoli della propagazione, i dati meteorologici attuali e le previsioni meteorologiche ad alta risoluzione; |
b | l'organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni di cui all'allegato 1; |
c | le organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione (art. 4). |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 2 Organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività - 1 L'organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività (art. 19 LRaP) comprende lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione e la CENAL. |
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1 | L'organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività (art. 19 LRaP) comprende lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione e la CENAL. |
2 | In caso di previsto o effettivo aumento della radioattività, lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione chiede l'adozione delle misure necessarie al Consiglio federale tramite il competente dipartimento. |
3 | La CENAL adotta i necessari provvedimenti d'urgenza fino a che lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione è operativo (art. 7 cpv. 2). |
4 | L'organizzazione d'intervento può avvalersi dei seguenti organi: |
a | l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) per i calcoli della propagazione, i dati meteorologici attuali e le previsioni meteorologiche ad alta risoluzione; |
b | l'organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni di cui all'allegato 1; |
c | le organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione (art. 4). |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 25 Sistemi dell'UFPP - 1 L'UFPP è responsabile per i seguenti sistemi d'allarme e d'informazione in caso d'evento: |
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1 | L'UFPP è responsabile per i seguenti sistemi d'allarme e d'informazione in caso d'evento: |
a | il sistema centrale di elaborazione e amministrazione dei comunicati ufficiali; |
b | le sirene fisse con sistema di attivazione a distanza e le sirene mobili; |
c | gli altri canali dell'UFPP per l'allarme e l'informazione in caso d'evento; |
d | il sistema di diffusione dei comunicati ufficiali tramite emittenti radiofoniche pubbliche; |
e | il sistema di interfacce per la diffusione di comunicati ufficiali tramite emittenti radiofoniche private e altri media; |
f | il sistema di interfacce per la diffusione di comunicati ufficiali tramite altri canali di diffusione; |
g | la radio d'emergenza. |
2 | Disciplina gli aspetti tecnici e l'utilizzo di questi sistemi e provvede alla loro permanente prontezza d'esercizio. |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 2 Organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività - 1 L'organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività (art. 19 LRaP) comprende lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione e la CENAL. |
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1 | L'organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività (art. 19 LRaP) comprende lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione e la CENAL. |
2 | In caso di previsto o effettivo aumento della radioattività, lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione chiede l'adozione delle misure necessarie al Consiglio federale tramite il competente dipartimento. |
3 | La CENAL adotta i necessari provvedimenti d'urgenza fino a che lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione è operativo (art. 7 cpv. 2). |
4 | L'organizzazione d'intervento può avvalersi dei seguenti organi: |
a | l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) per i calcoli della propagazione, i dati meteorologici attuali e le previsioni meteorologiche ad alta risoluzione; |
b | l'organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni di cui all'allegato 1; |
c | le organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione (art. 4). |