SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 8 - 1 Il brevetto conferisce al suo titolare il diritto di vietare a terzi l'utilizzazione professionale dell'invenzione. |
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1 | Il brevetto conferisce al suo titolare il diritto di vietare a terzi l'utilizzazione professionale dell'invenzione. |
2 | Per utilizzazione s'intende in particolare la produzione, l'immagazzinamento, l'offerta, l'immissione sul mercato, l'importazione, l'esportazione e il transito, nonché il possesso per detti scopi. |
3 | Il transito non può essere vietato in quanto il titolare del brevetto non possa vietare l'importazione nel Paese di destinazione. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 8 - 1 Il brevetto conferisce al suo titolare il diritto di vietare a terzi l'utilizzazione professionale dell'invenzione. |
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1 | Il brevetto conferisce al suo titolare il diritto di vietare a terzi l'utilizzazione professionale dell'invenzione. |
2 | Per utilizzazione s'intende in particolare la produzione, l'immagazzinamento, l'offerta, l'immissione sul mercato, l'importazione, l'esportazione e il transito, nonché il possesso per detti scopi. |
3 | Il transito non può essere vietato in quanto il titolare del brevetto non possa vietare l'importazione nel Paese di destinazione. |
SR 916.341 Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) - Ordinanza sul bestiame da macello OBM Art. 1 - 1 La presente ordinanza disciplina, per quanto concerne il mercato del bestiame da macello e della carne, la classificazione della qualità, i mercati pubblici, i provvedimenti volti a sgravare il mercato, l'importazione nel quadro di contingenti doganali e la delega di compiti. |
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1 | La presente ordinanza disciplina, per quanto concerne il mercato del bestiame da macello e della carne, la classificazione della qualità, i mercati pubblici, i provvedimenti volti a sgravare il mercato, l'importazione nel quadro di contingenti doganali e la delega di compiti. |
2 | La presente ordinanza si applica agli animali da macello delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, alle loro carni, alle carni di pollame e alle frattaglie delle voci di tariffa riportate nell'allegato 1 numero 3 dell'ordinanza del 26 ottobre 20113 sulle importazioni agricole.4 |
SR 916.341 Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) - Ordinanza sul bestiame da macello OBM Art. 6 Designazione - 1 L'organizzazione incaricata secondo l'articolo 26 capoverso 1 lettera b designa, per ogni anno civile, i mercati pubblici per gli animali della specie bovina a partire da 161 giorni d'età e per gli animali della specie ovina. La designazione avviene d'intesa con i Cantoni e le organizzazioni contadine e necessita del consenso dell'UFAG16.17 |
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1 | L'organizzazione incaricata secondo l'articolo 26 capoverso 1 lettera b designa, per ogni anno civile, i mercati pubblici per gli animali della specie bovina a partire da 161 giorni d'età e per gli animali della specie ovina. La designazione avviene d'intesa con i Cantoni e le organizzazioni contadine e necessita del consenso dell'UFAG16.17 |
2 | Quali mercati pubblici possono essere designati soltanto i mercati sui quali, tra il 1° luglio e il 30 giugno precedente il rispettivo anno civile, sono stati portati mediamente almeno 50 animali per essere venduti all'asta conformemente all'articolo 7 capoverso 2. |
3 | Possono essere designati anche due mercati che, sommati, raggiungono le dimensioni minime previste al capoverso 2, se hanno avuto luogo nella stessa regione e durante la stessa mezza giornata e se sono stati sorvegliati dagli stessi impiegati dell'organizzazione incaricata. |
4 | Le esigenze di cui al capoverso 2 sono applicabili ai nuovi mercati soltanto a partire dal terzo anno civile. |
5 | L'organizzazione incaricata allestisce, prima dell'inizio dell'anno civile, un programma annuale in cui figurano i mercati pubblici designati. Tale programma indica in particolare le piazze e i giorni dei singoli mercati nonché le categorie di animali che possono essere portate sul mercato. |
SR 916.341 Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) - Ordinanza sul bestiame da macello OBM Art. 2 Classificazione della qualità - 1 Tutti gli animali vivi delle specie bovina e ovina offerti sui mercati pubblici sorvegliati e tutti gli animali macellati delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina sono sottoposti alla classificazione della qualità sulla base dei criteri di cui all'articolo 4. |
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1 | Tutti gli animali vivi delle specie bovina e ovina offerti sui mercati pubblici sorvegliati e tutti gli animali macellati delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina sono sottoposti alla classificazione della qualità sulla base dei criteri di cui all'articolo 4. |
2 | Sono eccettuati dal capoverso 1: |
a | le macellazioni domestiche; |
b | le macellazioni per il consumo proprio privato; |
c | gli animali macellati della specie suina nei macelli con meno di 1200 unità di macellazione annue; |
d | gli animali delle specie bovina, equina, ovina e caprina macellati nei macelli con meno di 1200 unità di macellazione annue, per le quali il fornitore rinuncia a una classificazione della qualità; |
e | le macellazioni eseguite su mandato dei produttori in vista della commercializzazione diretta; |
f | ... |
SR 916.341 Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) - Ordinanza sul bestiame da macello OBM Art. 7 Esecuzione e sorveglianza - 1 L'organizzazione incaricata informa le cerchie interessate sugli animali annunciati, portati sul mercato, venduti all'asta e quelli assegnati nel quadro dello sgombero del mercato. Essa registra inoltre il numero degli animali venduti all'asta e assegnati. |
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1 | L'organizzazione incaricata informa le cerchie interessate sugli animali annunciati, portati sul mercato, venduti all'asta e quelli assegnati nel quadro dello sgombero del mercato. Essa registra inoltre il numero degli animali venduti all'asta e assegnati. |
2 | Gli animali portati sul mercato pubblico devono essere venduti all'asta mediante appello pubblico.18 |
SR 916.341 Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) - Ordinanza sul bestiame da macello OBM Art. 8 Contributi d'infrastruttura nella regione di montagna - 1 Per gli apparecchi e le attrezzature dei mercati pubblici nella regione di montagna sono versati contributi nel quadro dei crediti stanziati, sempreché si tratti di provvedimenti collettivi. |
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1 | Per gli apparecchi e le attrezzature dei mercati pubblici nella regione di montagna sono versati contributi nel quadro dei crediti stanziati, sempreché si tratti di provvedimenti collettivi. |
2 | Per regione di montagna, per quanto attiene ai mercati pubblici, s'intendono le zone di montagna I-IV secondo l'ordinanza del 7 dicembre 199819 concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone. Determinante per l'assegnazione delle zone è l'ubicazione del mercato. Se quest'ultimo è ubicato al di fuori della regione di montagna vengono versati contributi d'infrastruttura qualora oltre due terzi degli animali in esso commercializzati nell'anno civile precedente provengano direttamente dalla regione di montagna.20 |
3 | Il contributo ammonta al 50 per cento delle spese computabili, ma al massimo a 50 000 franchi per progetto. |
4 | Sono computabili le spese seguenti: |
a | spese d'acquisto e d'installazione, comprese le prestazioni proprie e le forniture di materiale; |
b | spese di progettazione e di direzione dei lavori. |
5 | Non sono considerate spese computabili in particolare: |
a | le spese amministrative, i gettoni di presenza, gli interessi, i premi assicurativi e gli emolumenti; |
b | le spese d'esercizio e di manutenzione; |
c | le spese di un eventuale acquisto di terreni. |
SR 916.341 Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) - Ordinanza sul bestiame da macello OBM Art. 8 Contributi d'infrastruttura nella regione di montagna - 1 Per gli apparecchi e le attrezzature dei mercati pubblici nella regione di montagna sono versati contributi nel quadro dei crediti stanziati, sempreché si tratti di provvedimenti collettivi. |
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1 | Per gli apparecchi e le attrezzature dei mercati pubblici nella regione di montagna sono versati contributi nel quadro dei crediti stanziati, sempreché si tratti di provvedimenti collettivi. |
2 | Per regione di montagna, per quanto attiene ai mercati pubblici, s'intendono le zone di montagna I-IV secondo l'ordinanza del 7 dicembre 199819 concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone. Determinante per l'assegnazione delle zone è l'ubicazione del mercato. Se quest'ultimo è ubicato al di fuori della regione di montagna vengono versati contributi d'infrastruttura qualora oltre due terzi degli animali in esso commercializzati nell'anno civile precedente provengano direttamente dalla regione di montagna.20 |
3 | Il contributo ammonta al 50 per cento delle spese computabili, ma al massimo a 50 000 franchi per progetto. |
4 | Sono computabili le spese seguenti: |
a | spese d'acquisto e d'installazione, comprese le prestazioni proprie e le forniture di materiale; |
b | spese di progettazione e di direzione dei lavori. |
5 | Non sono considerate spese computabili in particolare: |
a | le spese amministrative, i gettoni di presenza, gli interessi, i premi assicurativi e gli emolumenti; |
b | le spese d'esercizio e di manutenzione; |
c | le spese di un eventuale acquisto di terreni. |
SR 916.341 Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) - Ordinanza sul bestiame da macello OBM Art. 8 Contributi d'infrastruttura nella regione di montagna - 1 Per gli apparecchi e le attrezzature dei mercati pubblici nella regione di montagna sono versati contributi nel quadro dei crediti stanziati, sempreché si tratti di provvedimenti collettivi. |
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1 | Per gli apparecchi e le attrezzature dei mercati pubblici nella regione di montagna sono versati contributi nel quadro dei crediti stanziati, sempreché si tratti di provvedimenti collettivi. |
2 | Per regione di montagna, per quanto attiene ai mercati pubblici, s'intendono le zone di montagna I-IV secondo l'ordinanza del 7 dicembre 199819 concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone. Determinante per l'assegnazione delle zone è l'ubicazione del mercato. Se quest'ultimo è ubicato al di fuori della regione di montagna vengono versati contributi d'infrastruttura qualora oltre due terzi degli animali in esso commercializzati nell'anno civile precedente provengano direttamente dalla regione di montagna.20 |
3 | Il contributo ammonta al 50 per cento delle spese computabili, ma al massimo a 50 000 franchi per progetto. |
4 | Sono computabili le spese seguenti: |
a | spese d'acquisto e d'installazione, comprese le prestazioni proprie e le forniture di materiale; |
b | spese di progettazione e di direzione dei lavori. |
5 | Non sono considerate spese computabili in particolare: |
a | le spese amministrative, i gettoni di presenza, gli interessi, i premi assicurativi e gli emolumenti; |
b | le spese d'esercizio e di manutenzione; |
c | le spese di un eventuale acquisto di terreni. |
SR 916.341 Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) - Ordinanza sul bestiame da macello OBM Art. 15 Contingente doganale n. 6 «carne bianca» - 1 Il contingente doganale n. 6 «carne bianca» (prodotto prevalentemente sulla base di foraggio concentrato) è ripartito nei seguenti contingenti doganali parziali (CP): |
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1 | Il contingente doganale n. 6 «carne bianca» (prodotto prevalentemente sulla base di foraggio concentrato) è ripartito nei seguenti contingenti doganali parziali (CP): |
a | CP n. 6.1: prosciutto crudo essiccato all'aria; |
b | CP n. 6.2: prosciutto in scatola e cotto; |
c | CP n. 6.3: insaccati; |
d | CP n. 6.4: altro. |
2 | Il contingente doganale «altro» è ripartito nelle seguenti categorie di carne e di prodotti carnei (CC): |
a | CC n. 6.41: carne di maiale in mezzene; |
b | CC n. 6.42: carne di pollame, comprese le conserve di pollame e le frattaglie di pollame; |
c | CC n. 6.43: pâté e granulato di carne per la fabbricazione di minestre e salse. |
SR 916.341 Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) - Ordinanza sul bestiame da macello OBM Art. 16 Ripartizione delle categorie di carne e di prodotti carnei nonché determinazione dei quantitativi d'importazione - 1 L'UFAG, tenendo conto della situazione del mercato, determina al massimo una volta per ogni periodo d'importazione, mediante decisione formale, i quantitativi delle categorie di carne e di prodotti carnei o dei pezzi di carne in esse contenuti che possono essere importati nel rispettivo periodo d'importazione; esso consulta preventivamente le cerchie interessate, rappresentate di regola dalle organizzazioni incaricate dei compiti definiti nell'articolo 26.29 |
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1 | L'UFAG, tenendo conto della situazione del mercato, determina al massimo una volta per ogni periodo d'importazione, mediante decisione formale, i quantitativi delle categorie di carne e di prodotti carnei o dei pezzi di carne in esse contenuti che possono essere importati nel rispettivo periodo d'importazione; esso consulta preventivamente le cerchie interessate, rappresentate di regola dalle organizzazioni incaricate dei compiti definiti nell'articolo 26.29 |
1bis | Nella determinazione dei quantitativi di cui al capoverso 1, per lombi si intendono: |
a | i lombi non disossati, composti da scamone, filetto e controfiletto; |
b | i lombi disossati, sezionati nei singoli tagli scamone, filetto e controfiletto, se i singoli tagli sono dichiarati contemporaneamente in ugual numero per l'imposizione doganale; gli scamoni, i filetti e i controfiletti sminuzzati non sono considerati lombi.30 |
2 | Sono eccettuate dal capoverso 1 le categorie di carne e di prodotti carnei 5.77 e 6.43. |
3 | Per periodo d'importazione s'intende: |
a | quattro settimane, per la carne di animali delle specie bovina, la carne di maiale in mezzene, nonché per i muscoli di manzo preparati, salati e conditi; |
b | il trimestre, per la carne di animali delle specie ovina, caprina ed equina, la carne di pollame, comprese le conserve di pollame e le frattaglie di pollame, nonché per le frattaglie di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina; |
c | l'anno civile, per tutte le altre categorie di carne e di prodotti carnei. |
4 | ...32 |
4bis | I periodi d'importazione non devono sovrapporsi né superare l'anno civile.33 |
5 | e 6 ...34 |
SR 916.341 Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) - Ordinanza sul bestiame da macello OBM Art. 8 Contributi d'infrastruttura nella regione di montagna - 1 Per gli apparecchi e le attrezzature dei mercati pubblici nella regione di montagna sono versati contributi nel quadro dei crediti stanziati, sempreché si tratti di provvedimenti collettivi. |
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1 | Per gli apparecchi e le attrezzature dei mercati pubblici nella regione di montagna sono versati contributi nel quadro dei crediti stanziati, sempreché si tratti di provvedimenti collettivi. |
2 | Per regione di montagna, per quanto attiene ai mercati pubblici, s'intendono le zone di montagna I-IV secondo l'ordinanza del 7 dicembre 199819 concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone. Determinante per l'assegnazione delle zone è l'ubicazione del mercato. Se quest'ultimo è ubicato al di fuori della regione di montagna vengono versati contributi d'infrastruttura qualora oltre due terzi degli animali in esso commercializzati nell'anno civile precedente provengano direttamente dalla regione di montagna.20 |
3 | Il contributo ammonta al 50 per cento delle spese computabili, ma al massimo a 50 000 franchi per progetto. |
4 | Sono computabili le spese seguenti: |
a | spese d'acquisto e d'installazione, comprese le prestazioni proprie e le forniture di materiale; |
b | spese di progettazione e di direzione dei lavori. |
5 | Non sono considerate spese computabili in particolare: |
a | le spese amministrative, i gettoni di presenza, gli interessi, i premi assicurativi e gli emolumenti; |
b | le spese d'esercizio e di manutenzione; |
c | le spese di un eventuale acquisto di terreni. |
SR 916.341 Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) - Ordinanza sul bestiame da macello OBM Art. 18 Condizioni e disposizioni particolari per l'assegnazione delle quote del contingente di carne kasher - 1 Le quote del contingente per i contingenti doganali parziali 5.3 e 5.4 sono assegnate ai membri della comunità ebraica nonché alle rispettive persone giuridiche e comunità di persone che si impegnano: |
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1 | Le quote del contingente per i contingenti doganali parziali 5.3 e 5.4 sono assegnate ai membri della comunità ebraica nonché alle rispettive persone giuridiche e comunità di persone che si impegnano: |
a | a fornire la carne da importare esclusivamente a gestori di punti di vendita di carne kasher riconosciuti; o |
b | a commercializzare la carne da importare esclusivamente in un proprio punto di vendita di carne kasher riconosciuto. |
2 | L'UFAG riconosce come punti di vendita negozi, banchi di vendita e piattaforme di distribuzione online se sono accessibili al pubblico e i gestori provvedono affinché: |
a | la carne e i prodotti carnei venduti a titolo commerciale siano esclusivamente carne kasher e prodotti a base di tale carne; |
b | la carne kasher e i prodotti carnei ottenuti da tale carne non siano rivenduti tramite il commercio intermedio; |
c | sia garantito che la designazione «kasher» o «carne kasher» sia indicata almeno in una lingua ufficiale della Confederazione in maniera facilmente leggibile e indelebile: |
c1 | nel negozio, nel banco di vendita o sulla piattaforma di distribuzione online, in una collocazione ben visibile, e |
c2 | nel caso di prodotti preconfezionati, su ogni imballaggio.41 |
2bis | Se la carne kasher e i prodotti carnei ottenuti da tale carne sono venduti tramite una piattaforma di distribuzione online, devono essere stoccati dall'operatore in Svizzera prima di essere consegnati ai clienti. La carne e i prodotti carnei devono recare la designazione di cui al capoverso 2 lettera c ed essere stoccati in modo che sia chiaramente riconoscibile che si tratta di carne kasher e di prodotti a base di tale carne.42 |
3 | Il periodo di contingentamento è suddiviso in quattro periodi di importazione, corrispondenti ai trimestri. |
4 | Per ogni asta, a ciascun titolare di quote del contingente può essere assegnato al massimo il 40 per cento del quantitativo del contingente doganale parziale messo all'asta, se: |
a | partecipano all'asta più di un avente diritto a quote del contingente43; e |
b | il quantitativo totale offerto che può essere tenuto in considerazione è maggiore del quantitativo del contingente doganale parziale messo all'asta.44 |
5 | Se, per effetto del capoverso 4, il quantitativo di contingente doganale messo all'asta non viene completamente assegnato, il quantitativo rimanente è immediatamente oggetto di un nuovo bando generale senza che siano previste quote massime di assegnazione.45 |