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RS 232.14 LBI Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti Art. 8 [1] |
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| Il brevetto conferisce al suo titolare il diritto di vietare a terzi l'utilizzazione professionale dell'invenzione. | ||||||
| Per utilizzazione s'intende in particolare la produzione, l'immagazzinamento, l'offerta, l'immissione sul mercato, l'importazione, l'esportazione e il transito, nonché il possesso per detti scopi. | ||||||
| Il transito non può essere vietato in quanto il titolare del brevetto non possa vietare l'importazione nel Paese di destinazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1). | ||||||
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RS 232.14 LBI Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti Art. 8 [1] |
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| Il brevetto conferisce al suo titolare il diritto di vietare a terzi l'utilizzazione professionale dell'invenzione. | ||||||
| Per utilizzazione s'intende in particolare la produzione, l'immagazzinamento, l'offerta, l'immissione sul mercato, l'importazione, l'esportazione e il transito, nonché il possesso per detti scopi. | ||||||
| Il transito non può essere vietato in quanto il titolare del brevetto non possa vietare l'importazione nel Paese di destinazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1). | ||||||
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RS 916.341 OBM Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) - Ordinanza sul bestiame da macello Art. 1 |
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| La presente ordinanza disciplina, per quanto concerne il mercato del bestiame da macello e della carne, la classificazione della qualità, i mercati pubblici, i provvedimenti volti a sgravare il mercato, l'importazione nel quadro di contingenti doganali e la delega di compiti. | ||||||
| La presente ordinanza si applica agli animali da macello delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, alle loro carni, alle carni di pollame e alle frattaglie delle voci di tariffa riportate nell'allegato 1 numero 3 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011 [1] sulle importazioni agricole. [2] | ||||||
| [1] RS 916.01 [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5447). | ||||||
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RS 916.341 OBM Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) - Ordinanza sul bestiame da macello Art. 6 [1] Designazione |
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| L'organizzazione incaricata secondo l'articolo 26 capoverso 1 lettera b designa, per ogni anno civile, i mercati pubblici per gli animali della specie bovina a partire da 161 giorni d'età e per gli animali della specie ovina. La designazione avviene d'intesa con i Cantoni e le organizzazioni contadine e necessita del consenso dell'UFAG [2]. [3] | ||||||
| Quali mercati pubblici possono essere designati soltanto i mercati sui quali, tra il 1° luglio e il 30 giugno precedente il rispettivo anno civile, sono stati portati mediamente almeno 50 animali per essere venduti all'asta conformemente all'articolo 7 capoverso 2. | ||||||
| Possono essere designati anche due mercati che, sommati, raggiungono le dimensioni minime previste al capoverso 2, se hanno avuto luogo nella stessa regione e durante la stessa mezza giornata e se sono stati sorvegliati dagli stessi impiegati dell'organizzazione incaricata. | ||||||
| Le esigenze di cui al capoverso 2 sono applicabili ai nuovi mercati soltanto a partire dal terzo anno civile. | ||||||
| L'organizzazione incaricata allestisce, prima dell'inizio dell'anno civile, un programma annuale in cui figurano i mercati pubblici designati. Tale programma indica in particolare le piazze e i giorni dei singoli mercati nonché le categorie di animali che possono essere portate sul mercato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2539). [2] Nuova espr. giusta la cifra I dell'O del 6 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3977). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 nov. 2013, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2013 3977). | ||||||
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RS 916.341 OBM Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) - Ordinanza sul bestiame da macello Art. 2 Classificazione della qualità |
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| Tutti gli animali vivi delle specie bovina e ovina offerti sui mercati pubblici sorvegliati e tutti gli animali macellati delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina sono sottoposti alla classificazione della qualità sulla base dei criteri di cui all'articolo 4. | ||||||
| Sono eccettuati dal capoverso 1: | ||||||
| le macellazioni domestiche; | ||||||
| le macellazioni per il consumo proprio privato; | ||||||
| gli animali macellati della specie suina nei macelli con meno di 1200 unità di macellazione annue; | ||||||
| gli animali delle specie bovina, equina, ovina e caprina macellati nei macelli con meno di 1200 unità di macellazione annue, per le quali il fornitore rinuncia a una classificazione della qualità; | ||||||
| le macellazioni eseguite su mandato dei produttori in vista della commercializzazione diretta; | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Introdotta dalla cifra I dell'O del 26 ott. 2011 (RU 2011 5447). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 nov. 2013, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2013 3977). [2] Introdotta dalla cifra I dell'O del 26 ott. 2011 (RU 2011 5447). Abrogata dalla cifra I dell'O del 6 nov. 2013, con effetto dal 1° lug. 2014 (RU 2013 3977). | ||||||
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RS 916.341 OBM Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) - Ordinanza sul bestiame da macello Art. 7 Esecuzione e sorveglianza |
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| L'organizzazione incaricata informa le cerchie interessate sugli animali annunciati, portati sul mercato, venduti all'asta e quelli assegnati nel quadro dello sgombero del mercato. Essa registra inoltre il numero degli animali venduti all'asta e assegnati. | ||||||
| Gli animali portati sul mercato pubblico devono essere venduti all'asta mediante appello pubblico. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2539). | ||||||
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RS 916.341 OBM Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) - Ordinanza sul bestiame da macello Art. 8 Contributi d'infrastruttura nella regione di montagna |
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| Per gli apparecchi e le attrezzature dei mercati pubblici nella regione di montagna sono versati contributi nel quadro dei crediti stanziati, sempreché si tratti di provvedimenti collettivi. | ||||||
| Per regione di montagna, per quanto attiene ai mercati pubblici, s'intendono le zone di montagna I-IV secondo l'ordinanza del 7 dicembre 1998 [1] concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone. Determinante per l'assegnazione delle zone è l'ubicazione del mercato. Se quest'ultimo è ubicato al di fuori della regione di montagna vengono versati contributi d'infrastruttura qualora oltre due terzi degli animali in esso commercializzati nell'anno civile precedente provengano direttamente dalla regione di montagna. [2] | ||||||
| Il contributo ammonta al 50 per cento delle spese computabili, ma al massimo a 50 000 franchi per progetto. | ||||||
| Sono computabili le spese seguenti: | ||||||
| spese d'acquisto e d'installazione, comprese le prestazioni proprie e le forniture di materiale; | ||||||
| spese di progettazione e di direzione dei lavori. | ||||||
| Non sono considerate spese computabili in particolare: | ||||||
| le spese amministrative, i gettoni di presenza, gli interessi, i premi assicurativi e gli emolumenti; | ||||||
| le spese d'esercizio e di manutenzione; | ||||||
| le spese di un eventuale acquisto di terreni. | ||||||
| [1] RS 912.1 [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6427). | ||||||
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RS 916.341 OBM Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) - Ordinanza sul bestiame da macello Art. 8 Contributi d'infrastruttura nella regione di montagna |
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| Per gli apparecchi e le attrezzature dei mercati pubblici nella regione di montagna sono versati contributi nel quadro dei crediti stanziati, sempreché si tratti di provvedimenti collettivi. | ||||||
| Per regione di montagna, per quanto attiene ai mercati pubblici, s'intendono le zone di montagna I-IV secondo l'ordinanza del 7 dicembre 1998 [1] concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone. Determinante per l'assegnazione delle zone è l'ubicazione del mercato. Se quest'ultimo è ubicato al di fuori della regione di montagna vengono versati contributi d'infrastruttura qualora oltre due terzi degli animali in esso commercializzati nell'anno civile precedente provengano direttamente dalla regione di montagna. [2] | ||||||
| Il contributo ammonta al 50 per cento delle spese computabili, ma al massimo a 50 000 franchi per progetto. | ||||||
| Sono computabili le spese seguenti: | ||||||
| spese d'acquisto e d'installazione, comprese le prestazioni proprie e le forniture di materiale; | ||||||
| spese di progettazione e di direzione dei lavori. | ||||||
| Non sono considerate spese computabili in particolare: | ||||||
| le spese amministrative, i gettoni di presenza, gli interessi, i premi assicurativi e gli emolumenti; | ||||||
| le spese d'esercizio e di manutenzione; | ||||||
| le spese di un eventuale acquisto di terreni. | ||||||
| [1] RS 912.1 [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6427). | ||||||
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RS 916.341 OBM Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) - Ordinanza sul bestiame da macello Art. 8 Contributi d'infrastruttura nella regione di montagna |
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| Per gli apparecchi e le attrezzature dei mercati pubblici nella regione di montagna sono versati contributi nel quadro dei crediti stanziati, sempreché si tratti di provvedimenti collettivi. | ||||||
| Per regione di montagna, per quanto attiene ai mercati pubblici, s'intendono le zone di montagna I-IV secondo l'ordinanza del 7 dicembre 1998 [1] concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone. Determinante per l'assegnazione delle zone è l'ubicazione del mercato. Se quest'ultimo è ubicato al di fuori della regione di montagna vengono versati contributi d'infrastruttura qualora oltre due terzi degli animali in esso commercializzati nell'anno civile precedente provengano direttamente dalla regione di montagna. [2] | ||||||
| Il contributo ammonta al 50 per cento delle spese computabili, ma al massimo a 50 000 franchi per progetto. | ||||||
| Sono computabili le spese seguenti: | ||||||
| spese d'acquisto e d'installazione, comprese le prestazioni proprie e le forniture di materiale; | ||||||
| spese di progettazione e di direzione dei lavori. | ||||||
| Non sono considerate spese computabili in particolare: | ||||||
| le spese amministrative, i gettoni di presenza, gli interessi, i premi assicurativi e gli emolumenti; | ||||||
| le spese d'esercizio e di manutenzione; | ||||||
| le spese di un eventuale acquisto di terreni. | ||||||
| [1] RS 912.1 [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6427). | ||||||
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RS 916.341 OBM Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) - Ordinanza sul bestiame da macello Art. 15 Contingente doganale n. 6 «carne bianca» |
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| Il contingente doganale n. 6 «carne bianca» (prodotto prevalentemente sulla base di foraggio concentrato) è ripartito nei seguenti contingenti doganali parziali (CP): | ||||||
| CP n. 6.1: prosciutto crudo essiccato all'aria; | ||||||
| CP n. 6.2: prosciutto in scatola e cotto; | ||||||
| CP n. 6.3: insaccati; | ||||||
| CP n. 6.4: altro. | ||||||
| Il contingente doganale «altro» è ripartito nelle seguenti categorie di carne e di prodotti carnei (CC): | ||||||
| CC n. 6.41: carne di maiale in mezzene; | ||||||
| CC n. 6.42: carne di pollame, comprese le conserve di pollame e le frattaglie di pollame; | ||||||
| CC n. 6.43: pâté e granulato di carne per la fabbricazione di minestre e salse. | ||||||
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RS 916.341 OBM Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) - Ordinanza sul bestiame da macello Art. 16 Ripartizione delle categorie di carne e di prodotti carnei nonché determinazione dei quantitativi d'importazione |
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| L'UFAG, tenendo conto della situazione del mercato, determina al massimo una volta per ogni periodo d'importazione, mediante decisione formale, i quantitativi delle categorie di carne e di prodotti carnei o dei pezzi di carne in esse contenuti che possono essere importati nel rispettivo periodo d'importazione; esso consulta preventivamente le cerchie interessate, rappresentate di regola dalle organizzazioni incaricate dei compiti definiti nell'articolo 26. [1] | ||||||
| Nella determinazione dei quantitativi di cui al capoverso 1, per lombi si intendono: | ||||||
| i lombi non disossati, composti da scamone, filetto e controfiletto; | ||||||
| i lombi disossati, sezionati nei singoli tagli scamone, filetto e controfiletto, se i singoli tagli sono dichiarati contemporaneamente in ugual numero per l'imposizione doganale; gli scamoni, i filetti e i controfiletti sminuzzati non sono considerati lombi. [2] | ||||||
| Sono eccettuate dal capoverso 1 le categorie di carne e di prodotti carnei 5.77 e 6.43. | ||||||
| Per periodo d'importazione s'intende: | ||||||
| quattro settimane, per la carne di animali delle specie bovina, la carne di maiale in mezzene, nonché per i muscoli di manzo preparati, salati e conditi; | ||||||
| il trimestre, per la carne di animali delle specie ovina, caprina ed equina, la carne di pollame, comprese le conserve di pollame e le frattaglie di pollame, nonché per le frattaglie di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina; | ||||||
| l'anno civile, per tutte le altre categorie di carne e di prodotti carnei. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| I periodi d'importazione non devono sovrapporsi né superare l'anno civile. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4569). [2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4569). [3] Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 1 dell'O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3749). [4] Abrogato dalla cifra I dell'O del 2 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 759). [5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 9 giu. 2006 (RU 2006 2539). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 759). [6] Abrogati dalla cifra I dell'O del 2 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 759). | ||||||
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RS 916.341 OBM Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) - Ordinanza sul bestiame da macello Art. 8 Contributi d'infrastruttura nella regione di montagna |
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| Per gli apparecchi e le attrezzature dei mercati pubblici nella regione di montagna sono versati contributi nel quadro dei crediti stanziati, sempreché si tratti di provvedimenti collettivi. | ||||||
| Per regione di montagna, per quanto attiene ai mercati pubblici, s'intendono le zone di montagna I-IV secondo l'ordinanza del 7 dicembre 1998 [1] concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone. Determinante per l'assegnazione delle zone è l'ubicazione del mercato. Se quest'ultimo è ubicato al di fuori della regione di montagna vengono versati contributi d'infrastruttura qualora oltre due terzi degli animali in esso commercializzati nell'anno civile precedente provengano direttamente dalla regione di montagna. [2] | ||||||
| Il contributo ammonta al 50 per cento delle spese computabili, ma al massimo a 50 000 franchi per progetto. | ||||||
| Sono computabili le spese seguenti: | ||||||
| spese d'acquisto e d'installazione, comprese le prestazioni proprie e le forniture di materiale; | ||||||
| spese di progettazione e di direzione dei lavori. | ||||||
| Non sono considerate spese computabili in particolare: | ||||||
| le spese amministrative, i gettoni di presenza, gli interessi, i premi assicurativi e gli emolumenti; | ||||||
| le spese d'esercizio e di manutenzione; | ||||||
| le spese di un eventuale acquisto di terreni. | ||||||
| [1] RS 912.1 [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6427). | ||||||
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RS 916.341 OBM Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) - Ordinanza sul bestiame da macello Art. 18 [1] Condizioni e disposizioni particolari per l'assegnazione delle quote del contingente di carne kasher |
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| Le quote del contingente per i contingenti doganali parziali 5.3 e 5.4 sono assegnate ai membri della comunità ebraica nonché alle rispettive persone giuridiche e comunità di persone che si impegnano: | ||||||
| a fornire la carne da importare esclusivamente a gestori di punti di vendita di carne kasher riconosciuti; o | ||||||
| a commercializzare la carne da importare esclusivamente in un proprio punto di vendita di carne kasher riconosciuto. | ||||||
| L'UFAG riconosce come punti di vendita negozi, banchi di vendita e piattaforme di distribuzione online se sono accessibili al pubblico e i gestori provvedono affinché: | ||||||
| la carne e i prodotti carnei venduti a titolo commerciale siano esclusivamente carne kasher e prodotti a base di tale carne; | ||||||
| la carne kasher e i prodotti carnei ottenuti da tale carne non siano rivenduti tramite il commercio intermedio; | ||||||
| sia garantito che la designazione «kasher» o «carne kasher» sia indicata almeno in una lingua ufficiale della Confederazione in maniera facilmente leggibile e indelebile:nel negozio, nel banco di vendita o sulla piattaforma di distribuzione online, in una collocazione ben visibile, enel caso di prodotti preconfezionati, su ogni imballaggio. [3] | ||||||
| nel negozio, nel banco di vendita o sulla piattaforma di distribuzione online, in una collocazione ben visibile, e | ||||||
| nel caso di prodotti preconfezionati, su ogni imballaggio. [3] | ||||||
| Se la carne kasher e i prodotti carnei ottenuti da tale carne sono venduti tramite una piattaforma di distribuzione online, devono essere stoccati dall'operatore in Svizzera prima di essere consegnati ai clienti. La carne e i prodotti carnei devono recare la designazione di cui al capoverso 2 lettera c ed essere stoccati in modo che sia chiaramente riconoscibile che si tratta di carne kasher e di prodotti a base di tale carne. [4] | ||||||
| Il periodo di contingentamento è suddiviso in quattro periodi di importazione, corrispondenti ai trimestri. | ||||||
| Per ogni asta, a ciascun titolare di quote del contingente può essere assegnato al massimo il 40 per cento del quantitativo del contingente doganale parziale messo all'asta, se: | ||||||
| partecipano all'asta più di un avente diritto a quote del contingente [5]; e | ||||||
| il quantitativo totale offerto che può essere tenuto in considerazione è maggiore del quantitativo del contingente doganale parziale messo all'asta. [6] | ||||||
| Se, per effetto del capoverso 4, il quantitativo di contingente doganale messo all'asta non viene completamente assegnato, il quantitativo rimanente è immediatamente oggetto di un nuovo bando generale senza che siano previste quote massime di assegnazione. [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2539). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 703). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 703). [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 703). [5] Nuova espr. giusta la cifra I dell'O del 6 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3977). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. [6] Introdotto dalla cifra III dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 3559). [7] Introdotto dalla cifra III dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 3559). | ||||||