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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 576 |
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| Per motivi gravi, l'autorità competente può prorogare il termine o concederne uno nuovo sia agli eredi legittimi che agli istituiti. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 4 |
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| Il giudice è tenuto a decidere secondo il diritto e l'equità quando la legge si rimette al suo prudente criterio o fa dipendere la decisione dall'apprezzamento delle circostanze, o da motivi gravi. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 576 |
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| Per motivi gravi, l'autorità competente può prorogare il termine o concederne uno nuovo sia agli eredi legittimi che agli istituiti. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 576 |
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| Per motivi gravi, l'autorità competente può prorogare il termine o concederne uno nuovo sia agli eredi legittimi che agli istituiti. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 4 |
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| Il giudice è tenuto a decidere secondo il diritto e l'equità quando la legge si rimette al suo prudente criterio o fa dipendere la decisione dall'apprezzamento delle circostanze, o da motivi gravi. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 576 |
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| Per motivi gravi, l'autorità competente può prorogare il termine o concederne uno nuovo sia agli eredi legittimi che agli istituiti. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 576 |
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| Per motivi gravi, l'autorità competente può prorogare il termine o concederne uno nuovo sia agli eredi legittimi che agli istituiti. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 576 |
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| Per motivi gravi, l'autorità competente può prorogare il termine o concederne uno nuovo sia agli eredi legittimi che agli istituiti. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 576 |
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| Per motivi gravi, l'autorità competente può prorogare il termine o concederne uno nuovo sia agli eredi legittimi che agli istituiti. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 576 |
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| Per motivi gravi, l'autorità competente può prorogare il termine o concederne uno nuovo sia agli eredi legittimi che agli istituiti. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 571 |
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| Se l'erede non rinuncia entro il termine fissato, egli acquista incondizionatamente l'eredità. | ||||||
| L'erede che prima dello spirare di detto termine si è ingerito negli affari della successione, o che ha compiuto atti non richiesti dalla semplice amministrazione e continuazione degli affari in corso, o che ha sottratto o dissimulato oggetti appartenenti all'eredità, non può più rinunciare alla stessa. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 576 |
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| Per motivi gravi, l'autorità competente può prorogare il termine o concederne uno nuovo sia agli eredi legittimi che agli istituiti. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 4 |
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| Il giudice è tenuto a decidere secondo il diritto e l'equità quando la legge si rimette al suo prudente criterio o fa dipendere la decisione dall'apprezzamento delle circostanze, o da motivi gravi. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 490 |
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| In ogni caso di sostituzione d'erede, l'autorità competente ordina la compilazione d'inventario. | ||||||
| Salvo dispensa espressa da parte del disponente, la consegna dell'eredità all'istituito ha luogo solo contro prestazione di garanzia, la quale, trattandosi di immobili, potrà consistere in un'annotazione dell'obbligo di trasmissione nel registro fondiario. | ||||||
| Se l'istituito non è in condizione di prestare questa garanzia, o se mette in pericolo le aspettative del sostituito, dev'essere ordinata l'amministrazione d'officio. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 929 |
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| Le azioni contro l'illecita violenza sono ammissibili solo quando il possessore abbia immediatamente reclamato la restituzione della cosa o la cessazione della turbativa, appena conosciuto l'atto di violenza e l'autore di esso. | ||||||
| L'azione si prescrive in un anno, il quale comincia a decorrere dalla spogliazione o dalla turbativa, anche se il possessore ha avuto più tardi conoscenza del fatto e del suo autore. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 6 |
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| Quando la natura particolare del negozio o le circostanze non importino un'accettazione espressa, il contratto si considera conchiuso se entro un congruo termine la proposta non è respinta. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 201 |
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| Il compratore deve esaminare lo stato della cosa ricevuta, tosto che l'ordinario andamento degli affari lo consenta, e, se vi scopre difetti di cui il venditore sia responsabile, dargliene subito notizia. | ||||||
| Diversamente la cosa venduta si ritiene accettata, purché non si tratti di difetti non riconoscibili mediante l'ordinario esame. | ||||||
| Ove tali difetti si scoprano più tardi, dev'esserne data notizia subito dopo la scoperta, altrimenti la cosa si ritiene accettata anche rispetto ai medesimi. | ||||||
| Se i difetti di una cosa integrata in un'opera immobiliare conformemente all'uso cui è normalmente destinata hanno causato i difetti dell'opera, il compratore deve darne notizia entro 60 giorni. Dei difetti non riconoscibili mediante l'ordinario esame deve dare notizia entro 60 giorni dalla loro scoperta. La pattuizione di termini più brevi è inefficace. [1] | ||||||
| [1] Introdotzo dalla cifra I della LF del 20 dic. 2024 (Difetti di costruzione), in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 270; FF 2022 2743) | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 106 [1] |
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| Se vien fatto valere che sul bene pignorato un terzo è titolare di un diritto di proprietà, di pegno o di un altro diritto incompatibile con il pignoramento o che deve essere preso in considerazione in proseguimento di esecuzione, l'ufficio d'esecuzione ne fa menzione nel verbale di pignoramento o, se questo è già stato notificato, ne dà speciale avviso alle parti. | ||||||
| I terzi possono notificare le loro pretese fintanto che la somma ricavata dalla realizzazione del bene pignorato non sia stata ripartita. | ||||||
| Dopo la realizzazione, i terzi possono far valere al di fuori della procedura esecutiva le pretese fondate sul diritto civile in caso di furto, smarrimento o privazione contro la sua volontà di cosa mobile (art. 934 e 935 CC [2]) oppure in caso di acquisizione in mala fede (art. 936 e 974 cpv. 3 CC). La vendita a trattative private giusta l'articolo 130 della presente legge è equiparata alla vendita all'asta pubblica ai sensi dell'articolo 934 capoverso 2 CC. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] RS 210 | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 106 [1] |
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| Se vien fatto valere che sul bene pignorato un terzo è titolare di un diritto di proprietà, di pegno o di un altro diritto incompatibile con il pignoramento o che deve essere preso in considerazione in proseguimento di esecuzione, l'ufficio d'esecuzione ne fa menzione nel verbale di pignoramento o, se questo è già stato notificato, ne dà speciale avviso alle parti. | ||||||
| I terzi possono notificare le loro pretese fintanto che la somma ricavata dalla realizzazione del bene pignorato non sia stata ripartita. | ||||||
| Dopo la realizzazione, i terzi possono far valere al di fuori della procedura esecutiva le pretese fondate sul diritto civile in caso di furto, smarrimento o privazione contro la sua volontà di cosa mobile (art. 934 e 935 CC [2]) oppure in caso di acquisizione in mala fede (art. 936 e 974 cpv. 3 CC). La vendita a trattative private giusta l'articolo 130 della presente legge è equiparata alla vendita all'asta pubblica ai sensi dell'articolo 934 capoverso 2 CC. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] RS 210 | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 257 [1] |
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| Se il figlio è nato nei trecento giorni successivi allo scioglimento del matrimonio per causa di morte e la madre è nel frattempo passata a nuove nozze, il presunto padre è il secondo marito. [2] | ||||||
| Se questa presunzione è infirmata, si ha per padre il primo marito. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1). [2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 576 |
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| Per motivi gravi, l'autorità competente può prorogare il termine o concederne uno nuovo sia agli eredi legittimi che agli istituiti. | ||||||