SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 31 Privazione della libertà - 1 Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte. |
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1 | Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte. |
2 | Chi è privato della libertà ha diritto di essere informato immediatamente, in una lingua a lui comprensibile, sui motivi di tale privazione e sui diritti che gli spettano. Deve essergli data la possibilità di far valere i propri diritti. Ha in particolare il diritto di far avvisare i suoi stretti congiunti. |
3 | Chi viene incarcerato a titolo preventivo ha diritto di essere prontamente tradotto davanti al giudice. Il giudice decide la continuazione della carcerazione o la liberazione. Ogni persona in carcerazione preventiva ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole. |
4 | Chi è privato della libertà in via extragiudiziaria ha il diritto di rivolgersi in ogni tempo al giudice. Questi decide il più presto possibile sulla legalità del provvedimento. |
SR 843 Legge federale del 4 ottobre 1974 che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (LCAP) LCAP Art. 51 In generale |
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1 | La Confederazione può promuovere l'attività di imprenditori e di organizzazioni della costruzione d'abitazioni di pubblica utilità, segnatamente mediante la concessione di fideiussioni e mutui oppure mediante la partecipazione al loro capitale. |
2 | Per tale scopo essa può istituire apposite organizzazioni. |
SR 843 Legge federale del 4 ottobre 1974 che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (LCAP) LCAP Art. 57 Competenza e procedura in materia di sussidi federali |
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1 | Le domande di sussidio federale sono dirette all'Ufficio federale. Quest'ultimo decide dopo aver chiarito l'adempimento delle condizioni e le possibilità finanziarie. |
2 | Il richiedente deve comunicare all'Ufficio federale per scritto entro i 30 giorni dall'entrata in vigore della promessa di sussidio se assume gli impegni vincolati a tale promessa. L'accettazione deve avvenire senza riserve. |
3 | Accettati da parte del richiedente gli impegni vincolati alla promessa di sussidio sorge un rapporto contrattuale di diritto pubblico conforme alla decisione dell'Ufficio federale. |
4 | La decisione dell'Ufficio federale decade se il richiedente non si assume in tempo utile gli impegni vincolati alla promessa di sussidio. L'Ufficio federale può, all'occorrenza, differire il termine previsto al capoverso 2. |
5 | Il Consiglio federale disciplina gli altri particolari. |
SR 843 Legge federale del 4 ottobre 1974 che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (LCAP) LCAP Art. 57 Competenza e procedura in materia di sussidi federali |
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1 | Le domande di sussidio federale sono dirette all'Ufficio federale. Quest'ultimo decide dopo aver chiarito l'adempimento delle condizioni e le possibilità finanziarie. |
2 | Il richiedente deve comunicare all'Ufficio federale per scritto entro i 30 giorni dall'entrata in vigore della promessa di sussidio se assume gli impegni vincolati a tale promessa. L'accettazione deve avvenire senza riserve. |
3 | Accettati da parte del richiedente gli impegni vincolati alla promessa di sussidio sorge un rapporto contrattuale di diritto pubblico conforme alla decisione dell'Ufficio federale. |
4 | La decisione dell'Ufficio federale decade se il richiedente non si assume in tempo utile gli impegni vincolati alla promessa di sussidio. L'Ufficio federale può, all'occorrenza, differire il termine previsto al capoverso 2. |
5 | Il Consiglio federale disciplina gli altri particolari. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |