SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 610 - 1 Ove non debbano essere applicate altre disposizioni, tutti gli eredi hanno uguali diritti sui beni della successione. |
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1 | Ove non debbano essere applicate altre disposizioni, tutti gli eredi hanno uguali diritti sui beni della successione. |
2 | Essi devono comunicarsi vicendevolmente ogni loro rapporto col defunto che debba essere considerato per l'eguale e giusta divisione della eredità. |
3 | Ogni erede può chiedere che i debiti dell'eredità sieno soddisfatti o garantiti prima della divisione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 214 - 1 Per il valore degli acquisti esistenti allo scioglimento del regime dei beni, è determinante il momento della liquidazione. |
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1 | Per il valore degli acquisti esistenti allo scioglimento del regime dei beni, è determinante il momento della liquidazione. |
2 | Per i beni reintegrati negli acquisti, è determinante il momento in cui furono alienati. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 214 - 1 Per il valore degli acquisti esistenti allo scioglimento del regime dei beni, è determinante il momento della liquidazione. |
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1 | Per il valore degli acquisti esistenti allo scioglimento del regime dei beni, è determinante il momento della liquidazione. |
2 | Per i beni reintegrati negli acquisti, è determinante il momento in cui furono alienati. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 214 - 1 Per il valore degli acquisti esistenti allo scioglimento del regime dei beni, è determinante il momento della liquidazione. |
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1 | Per il valore degli acquisti esistenti allo scioglimento del regime dei beni, è determinante il momento della liquidazione. |
2 | Per i beni reintegrati negli acquisti, è determinante il momento in cui furono alienati. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 240 - Per il valore dei beni comuni esistenti allo scioglimento del regime dei beni è determinante il momento della liquidazione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 240 - Per il valore dei beni comuni esistenti allo scioglimento del regime dei beni è determinante il momento della liquidazione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 189 - Se i coniugi vivono in comunione di beni ed uno di loro sia escusso per un proprio debito con pignoramento della sua quota di beni comuni, l'autorità di vigilanza in materia di esecuzione può chiedere al giudice di pronunciare la separazione dei beni. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 189 - Se i coniugi vivono in comunione di beni ed uno di loro sia escusso per un proprio debito con pignoramento della sua quota di beni comuni, l'autorità di vigilanza in materia di esecuzione può chiedere al giudice di pronunciare la separazione dei beni. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 240 - Per il valore dei beni comuni esistenti allo scioglimento del regime dei beni è determinante il momento della liquidazione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 240 - Per il valore dei beni comuni esistenti allo scioglimento del regime dei beni è determinante il momento della liquidazione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 189 - Se i coniugi vivono in comunione di beni ed uno di loro sia escusso per un proprio debito con pignoramento della sua quota di beni comuni, l'autorità di vigilanza in materia di esecuzione può chiedere al giudice di pronunciare la separazione dei beni. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 240 - Per il valore dei beni comuni esistenti allo scioglimento del regime dei beni è determinante il momento della liquidazione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 189 - Se i coniugi vivono in comunione di beni ed uno di loro sia escusso per un proprio debito con pignoramento della sua quota di beni comuni, l'autorità di vigilanza in materia di esecuzione può chiedere al giudice di pronunciare la separazione dei beni. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 191 - 1 Tacitati i creditori, il giudice, ad istanza di un coniuge, può ordinare il ripristino della comunione dei beni. |
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1 | Tacitati i creditori, il giudice, ad istanza di un coniuge, può ordinare il ripristino della comunione dei beni. |
2 | Per convenzione matrimoniale, i coniugi possono adottare la partecipazione agli acquisti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 216 - 1 Per convenzione matrimoniale può essere stabilita una diversa partecipazione all'aumento. |
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1 | Per convenzione matrimoniale può essere stabilita una diversa partecipazione all'aumento. |
2 | La partecipazione all'aumento eccedente la metà non è presa in considerazione all'atto di determinare le porzioni legittime del coniuge o partner registrato superstite, nonché dei figli comuni e dei loro discendenti.242 |
3 | Tale convenzione non deve pregiudicare i diritti alla legittima dei figli non comuni e dei loro discendenti.243 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 217 - 1 In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale, le clausole che modificano la partecipazione legale all'aumento s'applicano soltanto se la convenzione matrimoniale lo prevede espressamente. |
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1 | In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale, le clausole che modificano la partecipazione legale all'aumento s'applicano soltanto se la convenzione matrimoniale lo prevede espressamente. |
2 | Lo stesso vale in caso di morte di uno dei coniugi durante una procedura di divorzio che implica la perdita della porzione legittima del coniuge superstite. 244 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 654 - 1 Lo scioglimento si effettua con l'alienazione della cosa o con la fine della comunione. |
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1 | Lo scioglimento si effettua con l'alienazione della cosa o con la fine della comunione. |
2 | Salvo disposizione contraria, la divisione si fa secondo le norme della comproprietà. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 651 - 1 Lo scioglimento si effettua mediante divisione in natura, mediante la vendita a trattative private od agli incanti con divisione del ricavo, o mediante cessione della cosa ad uno o più dei comproprietari compensando gli altri. |
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1 | Lo scioglimento si effettua mediante divisione in natura, mediante la vendita a trattative private od agli incanti con divisione del ricavo, o mediante cessione della cosa ad uno o più dei comproprietari compensando gli altri. |
2 | Quando i comproprietari non si accordino circa il modo della divisione, il giudice ordina la divisione della cosa in natura, ed ove questa non si possa fare senza notevole diminuzione del valore, ne ordina la licitazione fra i comproprietari od ai pubblici incanti. |
3 | Trattandosi di divisione in natura la differenza dei lotti può essere conguagliata in denaro. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 610 - 1 Ove non debbano essere applicate altre disposizioni, tutti gli eredi hanno uguali diritti sui beni della successione. |
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1 | Ove non debbano essere applicate altre disposizioni, tutti gli eredi hanno uguali diritti sui beni della successione. |
2 | Essi devono comunicarsi vicendevolmente ogni loro rapporto col defunto che debba essere considerato per l'eguale e giusta divisione della eredità. |
3 | Ogni erede può chiedere che i debiti dell'eredità sieno soddisfatti o garantiti prima della divisione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 225 - 1 I beni propri sono costituiti per convenzione matrimoniale, per liberalità di terzi o per legge. |
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1 | I beni propri sono costituiti per convenzione matrimoniale, per liberalità di terzi o per legge. |
2 | Sono beni propri per legge le cose che servono esclusivamente all'uso personale di uno dei coniugi e le pretese di riparazione morale. |
3 | I beni spettanti a un coniuge a titolo di legittima non possono essergli devoluti a titolo di beni propri per liberalità dei suoi parenti se, secondo la convenzione matrimoniale, fanno parte dei beni comuni. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 240 - Per il valore dei beni comuni esistenti allo scioglimento del regime dei beni è determinante il momento della liquidazione. |