|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 619 [1] |
||||||
| La ripresa e l'imputazione di aziende e fondi agricoli sono rette dalla legge federale del 4 ottobre 1991 [2] sul diritto fondiario rurale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821). [2] RS 211.412.11 | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 619 [1] |
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| La ripresa e l'imputazione di aziende e fondi agricoli sono rette dalla legge federale del 4 ottobre 1991 [2] sul diritto fondiario rurale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821). [2] RS 211.412.11 | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 619 [1] |
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| La ripresa e l'imputazione di aziende e fondi agricoli sono rette dalla legge federale del 4 ottobre 1991 [2] sul diritto fondiario rurale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821). [2] RS 211.412.11 | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 619 [1] |
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| La ripresa e l'imputazione di aziende e fondi agricoli sono rette dalla legge federale del 4 ottobre 1991 [2] sul diritto fondiario rurale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821). [2] RS 211.412.11 | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 619 [1] |
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| La ripresa e l'imputazione di aziende e fondi agricoli sono rette dalla legge federale del 4 ottobre 1991 [2] sul diritto fondiario rurale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821). [2] RS 211.412.11 | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 467 |
||||||
| Chi è capace di discernimento ed ha compito gli anni diciotto può, nei limiti e nelle forme legali, disporre dei suoi beni per atto di ultima volontà. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 481 |
||||||
| Ognuno può disporre di tutti i suoi beni, o di parte di essi, per testamento o per contratto successorio, nei limiti della porzione disponibile. | ||||||
| La parte di cui il defunto non ha disposto è devoluta ai suoi eredi legittimi. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 467 |
||||||
| Chi è capace di discernimento ed ha compito gli anni diciotto può, nei limiti e nelle forme legali, disporre dei suoi beni per atto di ultima volontà. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 619 [1] |
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| La ripresa e l'imputazione di aziende e fondi agricoli sono rette dalla legge federale del 4 ottobre 1991 [2] sul diritto fondiario rurale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821). [2] RS 211.412.11 | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 619 [1] |
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| La ripresa e l'imputazione di aziende e fondi agricoli sono rette dalla legge federale del 4 ottobre 1991 [2] sul diritto fondiario rurale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821). [2] RS 211.412.11 | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 607 |
||||||
| Gli eredi legittimi fra loro, od in concorso con gli eredi istituiti, dividono secondo le medesime norme. | ||||||
| Salvo disposizione contraria, possono liberamente accordarsi circa il modo della divisione. | ||||||
| I coeredi possessori di oggetti della eredità o debitori del defunto sono tenuti, all'atto della divisione, di fornire ogni indicazione al riguardo. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 610 |
||||||
| Ove non debbano essere applicate altre disposizioni, tutti gli eredi hanno uguali diritti sui beni della successione. | ||||||
| Essi devono comunicarsi vicendevolmente ogni loro rapporto col defunto che debba essere considerato per l'eguale e giusta divisione della eredità. | ||||||
| Ogni erede può chiedere che i debiti dell'eredità sieno soddisfatti o garantiti prima della divisione. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 619 [1] |
||||||
| La ripresa e l'imputazione di aziende e fondi agricoli sono rette dalla legge federale del 4 ottobre 1991 [2] sul diritto fondiario rurale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821). [2] RS 211.412.11 | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 619 [1] |
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| La ripresa e l'imputazione di aziende e fondi agricoli sono rette dalla legge federale del 4 ottobre 1991 [2] sul diritto fondiario rurale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821). [2] RS 211.412.11 | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 619 [1] |
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| La ripresa e l'imputazione di aziende e fondi agricoli sono rette dalla legge federale del 4 ottobre 1991 [2] sul diritto fondiario rurale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821). [2] RS 211.412.11 | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 619 [1] |
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| La ripresa e l'imputazione di aziende e fondi agricoli sono rette dalla legge federale del 4 ottobre 1991 [2] sul diritto fondiario rurale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821). [2] RS 211.412.11 | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 619 [1] |
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| La ripresa e l'imputazione di aziende e fondi agricoli sono rette dalla legge federale del 4 ottobre 1991 [2] sul diritto fondiario rurale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821). [2] RS 211.412.11 | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 619 [1] |
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| La ripresa e l'imputazione di aziende e fondi agricoli sono rette dalla legge federale del 4 ottobre 1991 [2] sul diritto fondiario rurale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821). [2] RS 211.412.11 | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 619 [1] |
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| La ripresa e l'imputazione di aziende e fondi agricoli sono rette dalla legge federale del 4 ottobre 1991 [2] sul diritto fondiario rurale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821). [2] RS 211.412.11 | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 619 [1] |
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| La ripresa e l'imputazione di aziende e fondi agricoli sono rette dalla legge federale del 4 ottobre 1991 [2] sul diritto fondiario rurale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821). [2] RS 211.412.11 | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 619 [1] |
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| La ripresa e l'imputazione di aziende e fondi agricoli sono rette dalla legge federale del 4 ottobre 1991 [2] sul diritto fondiario rurale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821). [2] RS 211.412.11 | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 619 [1] |
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| La ripresa e l'imputazione di aziende e fondi agricoli sono rette dalla legge federale del 4 ottobre 1991 [2] sul diritto fondiario rurale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821). [2] RS 211.412.11 | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 619 [1] |
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| La ripresa e l'imputazione di aziende e fondi agricoli sono rette dalla legge federale del 4 ottobre 1991 [2] sul diritto fondiario rurale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821). [2] RS 211.412.11 | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 619 [1] |
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| La ripresa e l'imputazione di aziende e fondi agricoli sono rette dalla legge federale del 4 ottobre 1991 [2] sul diritto fondiario rurale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821). [2] RS 211.412.11 | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 467 |
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| Chi è capace di discernimento ed ha compito gli anni diciotto può, nei limiti e nelle forme legali, disporre dei suoi beni per atto di ultima volontà. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 481 |
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| Ognuno può disporre di tutti i suoi beni, o di parte di essi, per testamento o per contratto successorio, nei limiti della porzione disponibile. | ||||||
| La parte di cui il defunto non ha disposto è devoluta ai suoi eredi legittimi. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 619 [1] |
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| La ripresa e l'imputazione di aziende e fondi agricoli sono rette dalla legge federale del 4 ottobre 1991 [2] sul diritto fondiario rurale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821). [2] RS 211.412.11 | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 619 [1] |
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| La ripresa e l'imputazione di aziende e fondi agricoli sono rette dalla legge federale del 4 ottobre 1991 [2] sul diritto fondiario rurale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821). [2] RS 211.412.11 | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 619 [1] |
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| La ripresa e l'imputazione di aziende e fondi agricoli sono rette dalla legge federale del 4 ottobre 1991 [2] sul diritto fondiario rurale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821). [2] RS 211.412.11 | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 560 |
||||||
| Gli eredi acquistano per legge l'universalità della successione dal momento della sua apertura. | ||||||
| Salve le eccezioni previste dalla legge, i crediti, la proprietà, gli altri diritti reali ed il possesso del defunto passano senz'altro agli eredi, ed i debiti del medesimo diventano loro debiti personali. | ||||||
| Per gli eredi istituiti, gli effetti dell'acquisto risalgono al momento dell'apertura della successione, e gli eredi legittimi sono tenuti a consegnar loro l'eredità secondo le regole del possesso. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 560 |
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| Gli eredi acquistano per legge l'universalità della successione dal momento della sua apertura. | ||||||
| Salve le eccezioni previste dalla legge, i crediti, la proprietà, gli altri diritti reali ed il possesso del defunto passano senz'altro agli eredi, ed i debiti del medesimo diventano loro debiti personali. | ||||||
| Per gli eredi istituiti, gli effetti dell'acquisto risalgono al momento dell'apertura della successione, e gli eredi legittimi sono tenuti a consegnar loro l'eredità secondo le regole del possesso. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 560 |
||||||
| Gli eredi acquistano per legge l'universalità della successione dal momento della sua apertura. | ||||||
| Salve le eccezioni previste dalla legge, i crediti, la proprietà, gli altri diritti reali ed il possesso del defunto passano senz'altro agli eredi, ed i debiti del medesimo diventano loro debiti personali. | ||||||
| Per gli eredi istituiti, gli effetti dell'acquisto risalgono al momento dell'apertura della successione, e gli eredi legittimi sono tenuti a consegnar loro l'eredità secondo le regole del possesso. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 560 |
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| Gli eredi acquistano per legge l'universalità della successione dal momento della sua apertura. | ||||||
| Salve le eccezioni previste dalla legge, i crediti, la proprietà, gli altri diritti reali ed il possesso del defunto passano senz'altro agli eredi, ed i debiti del medesimo diventano loro debiti personali. | ||||||
| Per gli eredi istituiti, gli effetti dell'acquisto risalgono al momento dell'apertura della successione, e gli eredi legittimi sono tenuti a consegnar loro l'eredità secondo le regole del possesso. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 560 |
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| Gli eredi acquistano per legge l'universalità della successione dal momento della sua apertura. | ||||||
| Salve le eccezioni previste dalla legge, i crediti, la proprietà, gli altri diritti reali ed il possesso del defunto passano senz'altro agli eredi, ed i debiti del medesimo diventano loro debiti personali. | ||||||
| Per gli eredi istituiti, gli effetti dell'acquisto risalgono al momento dell'apertura della successione, e gli eredi legittimi sono tenuti a consegnar loro l'eredità secondo le regole del possesso. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 560 |
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| Gli eredi acquistano per legge l'universalità della successione dal momento della sua apertura. | ||||||
| Salve le eccezioni previste dalla legge, i crediti, la proprietà, gli altri diritti reali ed il possesso del defunto passano senz'altro agli eredi, ed i debiti del medesimo diventano loro debiti personali. | ||||||
| Per gli eredi istituiti, gli effetti dell'acquisto risalgono al momento dell'apertura della successione, e gli eredi legittimi sono tenuti a consegnar loro l'eredità secondo le regole del possesso. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 619 [1] |
||||||
| La ripresa e l'imputazione di aziende e fondi agricoli sono rette dalla legge federale del 4 ottobre 1991 [2] sul diritto fondiario rurale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821). [2] RS 211.412.11 | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 619 [1] |
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| La ripresa e l'imputazione di aziende e fondi agricoli sono rette dalla legge federale del 4 ottobre 1991 [2] sul diritto fondiario rurale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821). [2] RS 211.412.11 | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 619 [1] |
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| La ripresa e l'imputazione di aziende e fondi agricoli sono rette dalla legge federale del 4 ottobre 1991 [2] sul diritto fondiario rurale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821). [2] RS 211.412.11 | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 619 [1] |
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| La ripresa e l'imputazione di aziende e fondi agricoli sono rette dalla legge federale del 4 ottobre 1991 [2] sul diritto fondiario rurale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821). [2] RS 211.412.11 | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 560 |
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| Gli eredi acquistano per legge l'universalità della successione dal momento della sua apertura. | ||||||
| Salve le eccezioni previste dalla legge, i crediti, la proprietà, gli altri diritti reali ed il possesso del defunto passano senz'altro agli eredi, ed i debiti del medesimo diventano loro debiti personali. | ||||||
| Per gli eredi istituiti, gli effetti dell'acquisto risalgono al momento dell'apertura della successione, e gli eredi legittimi sono tenuti a consegnar loro l'eredità secondo le regole del possesso. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 619 [1] |
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| La ripresa e l'imputazione di aziende e fondi agricoli sono rette dalla legge federale del 4 ottobre 1991 [2] sul diritto fondiario rurale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821). [2] RS 211.412.11 | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 527 |
||||||
| Soggiacciono alla riduzione come le disposizioni a causa di morte: | ||||||
| le liberalità fatte in acconto della quota ereditaria per causa di nozze, corredo o cessione di beni, in quanto non sieno soggette a collazione; | ||||||
| i contratti di fine e rinuncia d'eredità; | ||||||
| le donazioni liberamente revocabili e quelle fatte dal disponente negli ultimi cinque anni precedenti alla di lui morte, eccettuati i regali d'uso; | ||||||
| le alienazioni fatte dal disponente con la manifesta intenzione di eludere le disposizioni sulla legittima. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 626 |
||||||
| Gli eredi legittimi sono reciprocamente obbligati a conferire tutto ciò che il defunto ha loro dato per atto tra vivi in acconto della loro quota. | ||||||
| È soggetto a collazione, salvo espressa disposizione contraria del defunto, tutto ciò che il medesimo ha dato ai suoi discendenti per causa di nozze, corredo, cessione di beni, condono di debiti o simili liberalità. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 619 [1] |
||||||
| La ripresa e l'imputazione di aziende e fondi agricoli sono rette dalla legge federale del 4 ottobre 1991 [2] sul diritto fondiario rurale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821). [2] RS 211.412.11 | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 619 [1] |
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| La ripresa e l'imputazione di aziende e fondi agricoli sono rette dalla legge federale del 4 ottobre 1991 [2] sul diritto fondiario rurale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821). [2] RS 211.412.11 | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 560 |
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| Gli eredi acquistano per legge l'universalità della successione dal momento della sua apertura. | ||||||
| Salve le eccezioni previste dalla legge, i crediti, la proprietà, gli altri diritti reali ed il possesso del defunto passano senz'altro agli eredi, ed i debiti del medesimo diventano loro debiti personali. | ||||||
| Per gli eredi istituiti, gli effetti dell'acquisto risalgono al momento dell'apertura della successione, e gli eredi legittimi sono tenuti a consegnar loro l'eredità secondo le regole del possesso. | ||||||