SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 7 Compiti in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività - 1 In caso di previsto o effettivo aumento della radioattività, la CENAL assume i seguenti compiti: |
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1 | In caso di previsto o effettivo aumento della radioattività, la CENAL assume i seguenti compiti: |
a | impiega l'organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni secondo l'allegato 1; |
b | raccoglie i dati e le informazioni necessari per allestire un quadro della situazione radiologica e li analizza; |
c | calcola, stila un bilancio e verifica le dosi di radiazione della popolazione nella fase acuta; |
d | allestisce un quadro della situazione radiologica al fine di ordinare le misure di protezione nella fase acuta; |
e | provvede a informare tempestivamente e adeguatamente i competenti organi della Confederazione, dei Cantoni e del Principato del Liechtenstein nonché i gestori di infrastrutture critiche; |
f | avvisa e informa l'Agenzia internazionale dell'energia atomica e gli Stati limitrofi conformemente alle convenzioni applicabili in materia; |
g | sottopone le richieste di prestazioni militari per l'organizzazione d'intervento secondo l'articolo 2 per il tramite del centro di monitoraggio della situazione dell'esercito. |
2 | Fintanto che i competenti organi federali non sono operativi, la CENAL adotta, secondo la Strategia dei provvedimenti in funzione delle dosi (SPD) di cui all'allegato 2, i seguenti provvedimenti d'urgenza: |
a | in caso di pericolo imminente allerta le autorità federali, cantonali e del Principato del Liechtenstein come pure i gestori di infrastrutture critiche; |
b | all'occorrenza, allerta e informa la popolazione e diffonde raccomandazioni sul comportamento da adottare; |
c | in caso d'evento dispone l'allarme alla popolazione svizzera e del Principato del Liechtenstein, la informa e impartisce istruzioni sul comportamento da adottare. |
3 | Informa gli organi competenti della Confederazione e del Principato del Liechtenstein dei provvedimenti d'urgenza adottati per gestire la situazione, affinché possano ripristinare le competenze ordinarie. |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 7 Compiti in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività - 1 In caso di previsto o effettivo aumento della radioattività, la CENAL assume i seguenti compiti: |
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1 | In caso di previsto o effettivo aumento della radioattività, la CENAL assume i seguenti compiti: |
a | impiega l'organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni secondo l'allegato 1; |
b | raccoglie i dati e le informazioni necessari per allestire un quadro della situazione radiologica e li analizza; |
c | calcola, stila un bilancio e verifica le dosi di radiazione della popolazione nella fase acuta; |
d | allestisce un quadro della situazione radiologica al fine di ordinare le misure di protezione nella fase acuta; |
e | provvede a informare tempestivamente e adeguatamente i competenti organi della Confederazione, dei Cantoni e del Principato del Liechtenstein nonché i gestori di infrastrutture critiche; |
f | avvisa e informa l'Agenzia internazionale dell'energia atomica e gli Stati limitrofi conformemente alle convenzioni applicabili in materia; |
g | sottopone le richieste di prestazioni militari per l'organizzazione d'intervento secondo l'articolo 2 per il tramite del centro di monitoraggio della situazione dell'esercito. |
2 | Fintanto che i competenti organi federali non sono operativi, la CENAL adotta, secondo la Strategia dei provvedimenti in funzione delle dosi (SPD) di cui all'allegato 2, i seguenti provvedimenti d'urgenza: |
a | in caso di pericolo imminente allerta le autorità federali, cantonali e del Principato del Liechtenstein come pure i gestori di infrastrutture critiche; |
b | all'occorrenza, allerta e informa la popolazione e diffonde raccomandazioni sul comportamento da adottare; |
c | in caso d'evento dispone l'allarme alla popolazione svizzera e del Principato del Liechtenstein, la informa e impartisce istruzioni sul comportamento da adottare. |
3 | Informa gli organi competenti della Confederazione e del Principato del Liechtenstein dei provvedimenti d'urgenza adottati per gestire la situazione, affinché possano ripristinare le competenze ordinarie. |
SR 916.350.2 Ordinanza del 25 giugno 2008 concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) - Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte OSL Art. 11 Conservazione dei dati - I valorizzatori, i venditori diretti e i produttori devono conservare per almeno cinque anni le registrazioni, i rapporti e i giustificativi inerenti alla quantità di latte vaccino, di pecora e di capra trasformato in formaggio e alla quantità di latte commerciale vaccino che sono necessari all'ispezione. |
SR 916.350.2 Ordinanza del 25 giugno 2008 concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) - Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte OSL Art. 11 Conservazione dei dati - I valorizzatori, i venditori diretti e i produttori devono conservare per almeno cinque anni le registrazioni, i rapporti e i giustificativi inerenti alla quantità di latte vaccino, di pecora e di capra trasformato in formaggio e alla quantità di latte commerciale vaccino che sono necessari all'ispezione. |
SR 916.350.2 Ordinanza del 25 giugno 2008 concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) - Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte OSL Art. 11 Conservazione dei dati - I valorizzatori, i venditori diretti e i produttori devono conservare per almeno cinque anni le registrazioni, i rapporti e i giustificativi inerenti alla quantità di latte vaccino, di pecora e di capra trasformato in formaggio e alla quantità di latte commerciale vaccino che sono necessari all'ispezione. |
SR 916.350.2 Ordinanza del 25 giugno 2008 concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) - Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte OSL Art. 11 Conservazione dei dati - I valorizzatori, i venditori diretti e i produttori devono conservare per almeno cinque anni le registrazioni, i rapporti e i giustificativi inerenti alla quantità di latte vaccino, di pecora e di capra trasformato in formaggio e alla quantità di latte commerciale vaccino che sono necessari all'ispezione. |
SR 916.350.2 Ordinanza del 25 giugno 2008 concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) - Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte OSL Art. 7 |
SR 916.350.2 Ordinanza del 25 giugno 2008 concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) - Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte OSL Art. 11 Conservazione dei dati - I valorizzatori, i venditori diretti e i produttori devono conservare per almeno cinque anni le registrazioni, i rapporti e i giustificativi inerenti alla quantità di latte vaccino, di pecora e di capra trasformato in formaggio e alla quantità di latte commerciale vaccino che sono necessari all'ispezione. |
SR 916.350.2 Ordinanza del 25 giugno 2008 concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) - Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte OSL Art. 11 Conservazione dei dati - I valorizzatori, i venditori diretti e i produttori devono conservare per almeno cinque anni le registrazioni, i rapporti e i giustificativi inerenti alla quantità di latte vaccino, di pecora e di capra trasformato in formaggio e alla quantità di latte commerciale vaccino che sono necessari all'ispezione. |
SR 916.350.2 Ordinanza del 25 giugno 2008 concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) - Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte OSL Art. 11 Conservazione dei dati - I valorizzatori, i venditori diretti e i produttori devono conservare per almeno cinque anni le registrazioni, i rapporti e i giustificativi inerenti alla quantità di latte vaccino, di pecora e di capra trasformato in formaggio e alla quantità di latte commerciale vaccino che sono necessari all'ispezione. |