SR 211.412.41 Legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) LAFE Art. 21 Ricorso alle autorità federali - 1 Il ricorso alle autorità federali è retto dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
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1 | Il ricorso alle autorità federali è retto dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
2 | Le parti e le autorità legittimate a ricorrere all'autorità cantonale di ricorso possono parimente interporre ricorso alle autorità federali. |
SR 211.412.41 Legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) LAFE Art. 13 Limitazioni cantonali ulteriori - 1 I Cantoni possono limitare ulteriormente per legge l'acquisto di abitazioni di vacanza e di unità d'abitazione in apparthotel, segnatamente: |
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1 | I Cantoni possono limitare ulteriormente per legge l'acquisto di abitazioni di vacanza e di unità d'abitazione in apparthotel, segnatamente: |
a | istituendo un blocco delle autorizzazioni; |
b | ammettendo l'acquisto di abitazioni di vacanza soltanto nell'ambito della proprietà per piani o di un altro complesso di abitazioni di vacanza; |
c | ammettendo l'acquisto, per un complesso di abitazioni di vacanza e per unità d'abitazione in apparthotel, soltanto fino a una data quota dello spazio abitabile; |
d | introducendo un diritto di prelazione, al valore venale, a favore delle persone non sottostanti all'obbligo dell'autorizzazione; |
e | limitando l'acquisto al diritto di superficie, al diritto di abitazione o all'usufrutto. |
2 | I Comuni possono introdurre di moto proprio queste limitazioni. I Cantoni disciplinano la procedura. |
SR 211.412.41 Legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) LAFE Art. 13 Limitazioni cantonali ulteriori - 1 I Cantoni possono limitare ulteriormente per legge l'acquisto di abitazioni di vacanza e di unità d'abitazione in apparthotel, segnatamente: |
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1 | I Cantoni possono limitare ulteriormente per legge l'acquisto di abitazioni di vacanza e di unità d'abitazione in apparthotel, segnatamente: |
a | istituendo un blocco delle autorizzazioni; |
b | ammettendo l'acquisto di abitazioni di vacanza soltanto nell'ambito della proprietà per piani o di un altro complesso di abitazioni di vacanza; |
c | ammettendo l'acquisto, per un complesso di abitazioni di vacanza e per unità d'abitazione in apparthotel, soltanto fino a una data quota dello spazio abitabile; |
d | introducendo un diritto di prelazione, al valore venale, a favore delle persone non sottostanti all'obbligo dell'autorizzazione; |
e | limitando l'acquisto al diritto di superficie, al diritto di abitazione o all'usufrutto. |
2 | I Comuni possono introdurre di moto proprio queste limitazioni. I Cantoni disciplinano la procedura. |
SR 211.412.41 Legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) LAFE Art. 6 Posizione preponderante - 1 Una persona all'estero occupa una posizione preponderante se, in virtù della sua partecipazione finanziaria, del suo diritto di voto o per altri motivi, può, da sola o congiuntamente con altre persone all'estero, esercitare un influsso decisivo su l'amministrazione o la direzione. |
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1 | Una persona all'estero occupa una posizione preponderante se, in virtù della sua partecipazione finanziaria, del suo diritto di voto o per altri motivi, può, da sola o congiuntamente con altre persone all'estero, esercitare un influsso decisivo su l'amministrazione o la direzione. |
2 | La posizione preponderante di persone all'estero in una persona giuridica è presunta se esse: |
a | possiedono più di un terzo del capitale azionario o del capitale sociale; |
b | dispongono di più di un terzo dei voti nell'assemblea generale o nell'assemblea dei soci; |
c | costituiscono la maggioranza del consiglio di fondazione o dei beneficiari di una fondazione di diritto privato; |
d | mettono a disposizione della persona giuridica mezzi finanziari rimborsabili che superano la metà della differenza tra i suoi attivi e i suoi debiti verso persone non sottostanti all'obbligo dell'autorizzazione. |
3 | La posizione preponderante di persone all'estero in una società in nome collettivo o in accomandita è presunta se una o più di esse: |
a | sono soci illimitatamente responsabili; |
b | mettono a disposizione della società, come accomandanti, mezzi finanziari che superano un terzo dei suoi mezzi propri; |
c | mettono a disposizione della società o dei soci illimitatamente responsabili mezzi finanziari rimborsabili che superano la metà della differenza tra i suoi attivi e i suoi debiti verso persone non sottostanti all'obbligo dell'autorizzazione. |
4 | La posizione preponderante di persone all'estero in un fondo d'investimento immobiliare è presunta se esso è amministrato ai sensi della presente legge da una persona all'estero e se la direzione del fondo è una persona all'estero.19 |
5 | La posizione preponderante di persone all'estero in una SICAV immobiliare è presunta se essa è amministrata ai sensi della presente legge da una persona all'estero e se persone all'estero: |
a | possiedono più di un terzo dei voti in relazione al capitale azionario degli imprenditori; |
b | costituiscono la maggioranza del consiglio di amministrazione; |
c | mettono a disposizione mezzi finanziari rimborsabili che superano la metà della differenza tra gli attivi del capitale azionario degli investitori della SICAV immobiliare e i suoi debiti nei confronti di persone non sottostanti all'obbligo di autorizzazione.20 |
SR 211.412.41 Legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) LAFE Art. 36 Disposizioni esecutive - 1 Il Consiglio federale e i Cantoni emanano le necessarie disposizioni esecutive. |
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1 | Il Consiglio federale e i Cantoni emanano le necessarie disposizioni esecutive. |
2 | Oltre alle necessarie disposizioni esecutive, i Cantoni possono emanare provvisoriamente, mediante ordinanza non sottostante a referendum, anche disposizioni legislative complementari, in quanto vi siano autorizzati dalla presente legge; queste ordinanze rimangono in vigore sino all'emanazione di disposizioni legislative, ma in ogni caso non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge. |
3 | Le disposizioni cantonali e comunali devono essere comunicate all'Ufficio federale di giustizia.61 |
SR 211.412.41 Legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) LAFE Art. 36 Disposizioni esecutive - 1 Il Consiglio federale e i Cantoni emanano le necessarie disposizioni esecutive. |
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1 | Il Consiglio federale e i Cantoni emanano le necessarie disposizioni esecutive. |
2 | Oltre alle necessarie disposizioni esecutive, i Cantoni possono emanare provvisoriamente, mediante ordinanza non sottostante a referendum, anche disposizioni legislative complementari, in quanto vi siano autorizzati dalla presente legge; queste ordinanze rimangono in vigore sino all'emanazione di disposizioni legislative, ma in ogni caso non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge. |
3 | Le disposizioni cantonali e comunali devono essere comunicate all'Ufficio federale di giustizia.61 |
SR 211.412.41 Legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) LAFE Art. 21 Ricorso alle autorità federali - 1 Il ricorso alle autorità federali è retto dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
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1 | Il ricorso alle autorità federali è retto dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
2 | Le parti e le autorità legittimate a ricorrere all'autorità cantonale di ricorso possono parimente interporre ricorso alle autorità federali. |
SR 211.412.41 Legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) LAFE Art. 21 Ricorso alle autorità federali - 1 Il ricorso alle autorità federali è retto dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
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1 | Il ricorso alle autorità federali è retto dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
2 | Le parti e le autorità legittimate a ricorrere all'autorità cantonale di ricorso possono parimente interporre ricorso alle autorità federali. |
SR 211.412.41 Legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) LAFE Art. 21 Ricorso alle autorità federali - 1 Il ricorso alle autorità federali è retto dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
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1 | Il ricorso alle autorità federali è retto dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
2 | Le parti e le autorità legittimate a ricorrere all'autorità cantonale di ricorso possono parimente interporre ricorso alle autorità federali. |
SR 211.412.41 Legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) LAFE Art. 21 Ricorso alle autorità federali - 1 Il ricorso alle autorità federali è retto dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
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1 | Il ricorso alle autorità federali è retto dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
2 | Le parti e le autorità legittimate a ricorrere all'autorità cantonale di ricorso possono parimente interporre ricorso alle autorità federali. |
SR 211.412.41 Legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) LAFE Art. 21 Ricorso alle autorità federali - 1 Il ricorso alle autorità federali è retto dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
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1 | Il ricorso alle autorità federali è retto dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
2 | Le parti e le autorità legittimate a ricorrere all'autorità cantonale di ricorso possono parimente interporre ricorso alle autorità federali. |
SR 211.412.41 Legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) LAFE Art. 21 Ricorso alle autorità federali - 1 Il ricorso alle autorità federali è retto dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
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1 | Il ricorso alle autorità federali è retto dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
2 | Le parti e le autorità legittimate a ricorrere all'autorità cantonale di ricorso possono parimente interporre ricorso alle autorità federali. |
SR 211.412.41 Legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) LAFE Art. 21 Ricorso alle autorità federali - 1 Il ricorso alle autorità federali è retto dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
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1 | Il ricorso alle autorità federali è retto dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
2 | Le parti e le autorità legittimate a ricorrere all'autorità cantonale di ricorso possono parimente interporre ricorso alle autorità federali. |
SR 211.412.41 Legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) LAFE Art. 21 Ricorso alle autorità federali - 1 Il ricorso alle autorità federali è retto dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
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1 | Il ricorso alle autorità federali è retto dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
2 | Le parti e le autorità legittimate a ricorrere all'autorità cantonale di ricorso possono parimente interporre ricorso alle autorità federali. |
SR 211.412.41 Legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) LAFE Art. 21 Ricorso alle autorità federali - 1 Il ricorso alle autorità federali è retto dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
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1 | Il ricorso alle autorità federali è retto dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
2 | Le parti e le autorità legittimate a ricorrere all'autorità cantonale di ricorso possono parimente interporre ricorso alle autorità federali. |
SR 211.412.41 Legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) LAFE Art. 21 Ricorso alle autorità federali - 1 Il ricorso alle autorità federali è retto dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
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1 | Il ricorso alle autorità federali è retto dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
2 | Le parti e le autorità legittimate a ricorrere all'autorità cantonale di ricorso possono parimente interporre ricorso alle autorità federali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 31 Privazione della libertà - 1 Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte. |
SR 211.412.41 Legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) LAFE Art. 1 Scopo - La presente legge limita l'acquisto di fondi da parte di persone all'estero, per evitare l'eccessivo dominio straniero del suolo indigeno. |
SR 211.412.41 Legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) LAFE Art. 36 Disposizioni esecutive - 1 Il Consiglio federale e i Cantoni emanano le necessarie disposizioni esecutive. |
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1 | Il Consiglio federale e i Cantoni emanano le necessarie disposizioni esecutive. |
2 | Oltre alle necessarie disposizioni esecutive, i Cantoni possono emanare provvisoriamente, mediante ordinanza non sottostante a referendum, anche disposizioni legislative complementari, in quanto vi siano autorizzati dalla presente legge; queste ordinanze rimangono in vigore sino all'emanazione di disposizioni legislative, ma in ogni caso non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge. |
3 | Le disposizioni cantonali e comunali devono essere comunicate all'Ufficio federale di giustizia.61 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 113 * - 1 La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale. |
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a | la previdenza professionale, insieme con l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale; |
b | la previdenza professionale è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni; |
c | i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un istituto previdenziale; per quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i lavoratori presso un istituto di previdenza federale; |
d | chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente presso un istituto di previdenza; |
e | per dati gruppi d'indipendenti, la Confederazione può dichiarare obbligatoria la previdenza professionale, in generale o per singoli rischi. |
SR 211.412.41 Legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) LAFE Art. 21 Ricorso alle autorità federali - 1 Il ricorso alle autorità federali è retto dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
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1 | Il ricorso alle autorità federali è retto dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
2 | Le parti e le autorità legittimate a ricorrere all'autorità cantonale di ricorso possono parimente interporre ricorso alle autorità federali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 31 Privazione della libertà - 1 Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte. |
SR 211.412.41 Legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) LAFE Art. 21 Ricorso alle autorità federali - 1 Il ricorso alle autorità federali è retto dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
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1 | Il ricorso alle autorità federali è retto dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
2 | Le parti e le autorità legittimate a ricorrere all'autorità cantonale di ricorso possono parimente interporre ricorso alle autorità federali. |
SR 211.412.41 Legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) LAFE Art. 21 Ricorso alle autorità federali - 1 Il ricorso alle autorità federali è retto dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
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1 | Il ricorso alle autorità federali è retto dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
2 | Le parti e le autorità legittimate a ricorrere all'autorità cantonale di ricorso possono parimente interporre ricorso alle autorità federali. |
SR 211.412.41 Legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) LAFE Art. 13 Limitazioni cantonali ulteriori - 1 I Cantoni possono limitare ulteriormente per legge l'acquisto di abitazioni di vacanza e di unità d'abitazione in apparthotel, segnatamente: |
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1 | I Cantoni possono limitare ulteriormente per legge l'acquisto di abitazioni di vacanza e di unità d'abitazione in apparthotel, segnatamente: |
a | istituendo un blocco delle autorizzazioni; |
b | ammettendo l'acquisto di abitazioni di vacanza soltanto nell'ambito della proprietà per piani o di un altro complesso di abitazioni di vacanza; |
c | ammettendo l'acquisto, per un complesso di abitazioni di vacanza e per unità d'abitazione in apparthotel, soltanto fino a una data quota dello spazio abitabile; |
d | introducendo un diritto di prelazione, al valore venale, a favore delle persone non sottostanti all'obbligo dell'autorizzazione; |
e | limitando l'acquisto al diritto di superficie, al diritto di abitazione o all'usufrutto. |
2 | I Comuni possono introdurre di moto proprio queste limitazioni. I Cantoni disciplinano la procedura. |
SR 211.412.41 Legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) LAFE Art. 8 Motivi generali d'autorizzazione - 1 L'acquisto è autorizzato, se il fondo deve servire: |
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1 | L'acquisto è autorizzato, se il fondo deve servire: |
a | ... |
b | come investimento di capitali risultante dall'attività di istituti d'assicurazione stranieri o preponderantemente in mano straniera, autorizzati a esercitare in Svizzera, sempreché siano osservati i principi d'investimento generalmente riconosciuti e il valore di tutti i fondi dell'acquirente non superi quello delle riserve che l'autorità di sorveglianza sulle assicurazioni considera tecnicamente necessarie per l'attività svolta in Svizzera; |
c | per la previdenza in favore del personale di stabilimenti d'impresa indigeni oppure per scopi esclusivamente d'utilità pubblica, se, per il fondo, l'acquirente è esente dall'imposta federale diretta; |
d | per la copertura di crediti, garantiti da pegno, di banche o istituti di assicurazione stranieri o preponderantemente in mano straniera, autorizzati a esercitare in Svizzera, nel quadro di realizzazioni forzate o concordati. |
2 | A un erede, che sottostà all'obbligo dell'autorizzazione e non può far valere motivi per la medesima, l'acquisto è autorizzato con l'onere32 che il fondo venga nuovamente alienato entro due anni dall'acquisto. Se l'erede dimostra di avere con il fondo legami stretti degni di essere protetti, l'autorizzazione può essere rilasciata senza questo onere.33 |
3 | A una persona fisica, che intende acquistare da un'altra un'abitazione principale, secondaria o di vacanza oppure un'unità d'abitazione in un apparthotel e non può far valere motivi per l'autorizzazione in mancanza di disposizioni cantonali o in seguito a un blocco locale delle autorizzazioni, l'acquisto è autorizzato nei casi di rigore. È considerato caso di rigore una imprevedibile situazione d'emergenza dell'alienante, sorta successivamente e alla quale egli può unicamente ovviare alienando il fondo a una persona all'estero. ...34. |
SR 211.412.41 Legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) LAFE Art. 36 Disposizioni esecutive - 1 Il Consiglio federale e i Cantoni emanano le necessarie disposizioni esecutive. |
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1 | Il Consiglio federale e i Cantoni emanano le necessarie disposizioni esecutive. |
2 | Oltre alle necessarie disposizioni esecutive, i Cantoni possono emanare provvisoriamente, mediante ordinanza non sottostante a referendum, anche disposizioni legislative complementari, in quanto vi siano autorizzati dalla presente legge; queste ordinanze rimangono in vigore sino all'emanazione di disposizioni legislative, ma in ogni caso non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge. |
3 | Le disposizioni cantonali e comunali devono essere comunicate all'Ufficio federale di giustizia.61 |
SR 211.412.41 Legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) LAFE Art. 3 Diritto federale e diritto cantonale - 1 L'autorizzazione è rilasciata soltanto per i motivi previsti nella presente legge. |
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1 | L'autorizzazione è rilasciata soltanto per i motivi previsti nella presente legge. |
2 | I Cantoni, per tutelare i loro particolari interessi, possono prevedere motivi d'autorizzazione aggiuntivi e ulteriori limitazioni nella misura in cui ne sono autorizzati dalla presente legge. |
SR 211.412.41 Legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) LAFE Art. 13 Limitazioni cantonali ulteriori - 1 I Cantoni possono limitare ulteriormente per legge l'acquisto di abitazioni di vacanza e di unità d'abitazione in apparthotel, segnatamente: |
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1 | I Cantoni possono limitare ulteriormente per legge l'acquisto di abitazioni di vacanza e di unità d'abitazione in apparthotel, segnatamente: |
a | istituendo un blocco delle autorizzazioni; |
b | ammettendo l'acquisto di abitazioni di vacanza soltanto nell'ambito della proprietà per piani o di un altro complesso di abitazioni di vacanza; |
c | ammettendo l'acquisto, per un complesso di abitazioni di vacanza e per unità d'abitazione in apparthotel, soltanto fino a una data quota dello spazio abitabile; |
d | introducendo un diritto di prelazione, al valore venale, a favore delle persone non sottostanti all'obbligo dell'autorizzazione; |
e | limitando l'acquisto al diritto di superficie, al diritto di abitazione o all'usufrutto. |
2 | I Comuni possono introdurre di moto proprio queste limitazioni. I Cantoni disciplinano la procedura. |
SR 211.412.41 Legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) LAFE Art. 13 Limitazioni cantonali ulteriori - 1 I Cantoni possono limitare ulteriormente per legge l'acquisto di abitazioni di vacanza e di unità d'abitazione in apparthotel, segnatamente: |
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1 | I Cantoni possono limitare ulteriormente per legge l'acquisto di abitazioni di vacanza e di unità d'abitazione in apparthotel, segnatamente: |
a | istituendo un blocco delle autorizzazioni; |
b | ammettendo l'acquisto di abitazioni di vacanza soltanto nell'ambito della proprietà per piani o di un altro complesso di abitazioni di vacanza; |
c | ammettendo l'acquisto, per un complesso di abitazioni di vacanza e per unità d'abitazione in apparthotel, soltanto fino a una data quota dello spazio abitabile; |
d | introducendo un diritto di prelazione, al valore venale, a favore delle persone non sottostanti all'obbligo dell'autorizzazione; |
e | limitando l'acquisto al diritto di superficie, al diritto di abitazione o all'usufrutto. |
2 | I Comuni possono introdurre di moto proprio queste limitazioni. I Cantoni disciplinano la procedura. |
SR 211.412.41 Legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) LAFE Art. 13 Limitazioni cantonali ulteriori - 1 I Cantoni possono limitare ulteriormente per legge l'acquisto di abitazioni di vacanza e di unità d'abitazione in apparthotel, segnatamente: |
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1 | I Cantoni possono limitare ulteriormente per legge l'acquisto di abitazioni di vacanza e di unità d'abitazione in apparthotel, segnatamente: |
a | istituendo un blocco delle autorizzazioni; |
b | ammettendo l'acquisto di abitazioni di vacanza soltanto nell'ambito della proprietà per piani o di un altro complesso di abitazioni di vacanza; |
c | ammettendo l'acquisto, per un complesso di abitazioni di vacanza e per unità d'abitazione in apparthotel, soltanto fino a una data quota dello spazio abitabile; |
d | introducendo un diritto di prelazione, al valore venale, a favore delle persone non sottostanti all'obbligo dell'autorizzazione; |
e | limitando l'acquisto al diritto di superficie, al diritto di abitazione o all'usufrutto. |
2 | I Comuni possono introdurre di moto proprio queste limitazioni. I Cantoni disciplinano la procedura. |
SR 211.412.41 Legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) LAFE Art. 9 - 1 I Cantoni possono stabilire per legge che l'acquisto è autorizzato se il fondo: |
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1 | I Cantoni possono stabilire per legge che l'acquisto è autorizzato se il fondo: |
a | serve per la costruzione, senza aiuto federale, di abitazioni sociali giusta il diritto cantonale in luoghi dove vi è penuria d'abitazioni o è appena stato edificato con siffatte abitazioni; |
b | ... |
c | serve come abitazione secondaria di una persona fisica in un luogo con il quale essa mantiene rapporti strettissimi e degni di protezione, finché questi sussistono. |
2 | I Cantoni possono inoltre stabilire per legge che l'autorizzazione può essere accordata, nei limiti dei propri contingenti, a una persona fisica che acquista un fondo come abitazione di vacanza o come unità d'abitazione in un apparthotel. |
3 | I Cantoni designano i luoghi in cui l'acquisto di abitazioni di vacanza o di unità d'abitazione in apparthotel da parte di persone all'estero è necessario per promuovere il turismo.37 |
4 | Un'autorizzazione non è computata nel contingente: |
a | se l'alienante ha già ottenuto l'autorizzazione per l'acquisto dell'abitazione di vacanza o dell'unità d'abitazione in un apparthotel; |
b | se essa è rilasciata giusta l'articolo 8 capoverso 3; |
c | per l'acquisto di una parte di comproprietà di un'abitazione di vacanza o di un'unità di abitazione in un apparthotel, a condizione che l'acquisto di un'altra parte di comproprietà della medesima abitazione di vacanza o unità d'abitazione in un apparthotel sia già stato computato nel contingente.38 |
SR 211.412.41 Legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) LAFE Art. 9 - 1 I Cantoni possono stabilire per legge che l'acquisto è autorizzato se il fondo: |
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1 | I Cantoni possono stabilire per legge che l'acquisto è autorizzato se il fondo: |
a | serve per la costruzione, senza aiuto federale, di abitazioni sociali giusta il diritto cantonale in luoghi dove vi è penuria d'abitazioni o è appena stato edificato con siffatte abitazioni; |
b | ... |
c | serve come abitazione secondaria di una persona fisica in un luogo con il quale essa mantiene rapporti strettissimi e degni di protezione, finché questi sussistono. |
2 | I Cantoni possono inoltre stabilire per legge che l'autorizzazione può essere accordata, nei limiti dei propri contingenti, a una persona fisica che acquista un fondo come abitazione di vacanza o come unità d'abitazione in un apparthotel. |
3 | I Cantoni designano i luoghi in cui l'acquisto di abitazioni di vacanza o di unità d'abitazione in apparthotel da parte di persone all'estero è necessario per promuovere il turismo.37 |
4 | Un'autorizzazione non è computata nel contingente: |
a | se l'alienante ha già ottenuto l'autorizzazione per l'acquisto dell'abitazione di vacanza o dell'unità d'abitazione in un apparthotel; |
b | se essa è rilasciata giusta l'articolo 8 capoverso 3; |
c | per l'acquisto di una parte di comproprietà di un'abitazione di vacanza o di un'unità di abitazione in un apparthotel, a condizione che l'acquisto di un'altra parte di comproprietà della medesima abitazione di vacanza o unità d'abitazione in un apparthotel sia già stato computato nel contingente.38 |
SR 211.412.41 Legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) LAFE Art. 13 Limitazioni cantonali ulteriori - 1 I Cantoni possono limitare ulteriormente per legge l'acquisto di abitazioni di vacanza e di unità d'abitazione in apparthotel, segnatamente: |
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1 | I Cantoni possono limitare ulteriormente per legge l'acquisto di abitazioni di vacanza e di unità d'abitazione in apparthotel, segnatamente: |
a | istituendo un blocco delle autorizzazioni; |
b | ammettendo l'acquisto di abitazioni di vacanza soltanto nell'ambito della proprietà per piani o di un altro complesso di abitazioni di vacanza; |
c | ammettendo l'acquisto, per un complesso di abitazioni di vacanza e per unità d'abitazione in apparthotel, soltanto fino a una data quota dello spazio abitabile; |
d | introducendo un diritto di prelazione, al valore venale, a favore delle persone non sottostanti all'obbligo dell'autorizzazione; |
e | limitando l'acquisto al diritto di superficie, al diritto di abitazione o all'usufrutto. |
2 | I Comuni possono introdurre di moto proprio queste limitazioni. I Cantoni disciplinano la procedura. |
SR 211.412.41 Legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) LAFE Art. 13 Limitazioni cantonali ulteriori - 1 I Cantoni possono limitare ulteriormente per legge l'acquisto di abitazioni di vacanza e di unità d'abitazione in apparthotel, segnatamente: |
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1 | I Cantoni possono limitare ulteriormente per legge l'acquisto di abitazioni di vacanza e di unità d'abitazione in apparthotel, segnatamente: |
a | istituendo un blocco delle autorizzazioni; |
b | ammettendo l'acquisto di abitazioni di vacanza soltanto nell'ambito della proprietà per piani o di un altro complesso di abitazioni di vacanza; |
c | ammettendo l'acquisto, per un complesso di abitazioni di vacanza e per unità d'abitazione in apparthotel, soltanto fino a una data quota dello spazio abitabile; |
d | introducendo un diritto di prelazione, al valore venale, a favore delle persone non sottostanti all'obbligo dell'autorizzazione; |
e | limitando l'acquisto al diritto di superficie, al diritto di abitazione o all'usufrutto. |
2 | I Comuni possono introdurre di moto proprio queste limitazioni. I Cantoni disciplinano la procedura. |
SR 211.412.41 Legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) LAFE Art. 13 Limitazioni cantonali ulteriori - 1 I Cantoni possono limitare ulteriormente per legge l'acquisto di abitazioni di vacanza e di unità d'abitazione in apparthotel, segnatamente: |
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1 | I Cantoni possono limitare ulteriormente per legge l'acquisto di abitazioni di vacanza e di unità d'abitazione in apparthotel, segnatamente: |
a | istituendo un blocco delle autorizzazioni; |
b | ammettendo l'acquisto di abitazioni di vacanza soltanto nell'ambito della proprietà per piani o di un altro complesso di abitazioni di vacanza; |
c | ammettendo l'acquisto, per un complesso di abitazioni di vacanza e per unità d'abitazione in apparthotel, soltanto fino a una data quota dello spazio abitabile; |
d | introducendo un diritto di prelazione, al valore venale, a favore delle persone non sottostanti all'obbligo dell'autorizzazione; |
e | limitando l'acquisto al diritto di superficie, al diritto di abitazione o all'usufrutto. |
2 | I Comuni possono introdurre di moto proprio queste limitazioni. I Cantoni disciplinano la procedura. |
SR 211.412.41 Legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) LAFE Art. 21 Ricorso alle autorità federali - 1 Il ricorso alle autorità federali è retto dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
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1 | Il ricorso alle autorità federali è retto dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
2 | Le parti e le autorità legittimate a ricorrere all'autorità cantonale di ricorso possono parimente interporre ricorso alle autorità federali. |
SR 211.412.41 Legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) LAFE Art. 21 Ricorso alle autorità federali - 1 Il ricorso alle autorità federali è retto dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
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1 | Il ricorso alle autorità federali è retto dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
2 | Le parti e le autorità legittimate a ricorrere all'autorità cantonale di ricorso possono parimente interporre ricorso alle autorità federali. |
SR 211.412.41 Legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) LAFE Art. 9 - 1 I Cantoni possono stabilire per legge che l'acquisto è autorizzato se il fondo: |
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1 | I Cantoni possono stabilire per legge che l'acquisto è autorizzato se il fondo: |
a | serve per la costruzione, senza aiuto federale, di abitazioni sociali giusta il diritto cantonale in luoghi dove vi è penuria d'abitazioni o è appena stato edificato con siffatte abitazioni; |
b | ... |
c | serve come abitazione secondaria di una persona fisica in un luogo con il quale essa mantiene rapporti strettissimi e degni di protezione, finché questi sussistono. |
2 | I Cantoni possono inoltre stabilire per legge che l'autorizzazione può essere accordata, nei limiti dei propri contingenti, a una persona fisica che acquista un fondo come abitazione di vacanza o come unità d'abitazione in un apparthotel. |
3 | I Cantoni designano i luoghi in cui l'acquisto di abitazioni di vacanza o di unità d'abitazione in apparthotel da parte di persone all'estero è necessario per promuovere il turismo.37 |
4 | Un'autorizzazione non è computata nel contingente: |
a | se l'alienante ha già ottenuto l'autorizzazione per l'acquisto dell'abitazione di vacanza o dell'unità d'abitazione in un apparthotel; |
b | se essa è rilasciata giusta l'articolo 8 capoverso 3; |
c | per l'acquisto di una parte di comproprietà di un'abitazione di vacanza o di un'unità di abitazione in un apparthotel, a condizione che l'acquisto di un'altra parte di comproprietà della medesima abitazione di vacanza o unità d'abitazione in un apparthotel sia già stato computato nel contingente.38 |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 24 Eccezioni per edifici e impianti fuori delle zone edificabili - In deroga all'articolo 22 capoverso 2 lettera a, possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti, se: |
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a | la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile; e |
b | non vi si oppongono interessi preponderanti. |