SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 9 Compiti in caso di pericolo proveniente dallo spazio - 1 In caso di pericolo dovuto alla caduta di un satellite o di un altro oggetto spaziale, all'impatto di meteoriti o alle condizioni meteorologiche spaziali, la CENAL assume i compiti seguenti: |
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1 | In caso di pericolo dovuto alla caduta di un satellite o di un altro oggetto spaziale, all'impatto di meteoriti o alle condizioni meteorologiche spaziali, la CENAL assume i compiti seguenti: |
a | garantisce la ricezione delle allerte diramate dall'Agenzia spaziale europea (ESA); |
b | provvede a informare tempestivamente e adeguatamente i competenti organi federali, i gestori di infrastrutture critiche nonché le autorità e gli organi specializzati dei Cantoni. |
2 | In caso di eventi con ripercussioni sulla Svizzera, la CENAL può adottare i seguenti provvedimenti d'urgenza: |
a | in caso di pericolo imminente allerta le autorità federali, cantonali e del Principato del Liechtenstein e i gestori di infrastrutture critiche; |
b | all'occorrenza, allerta e informa la popolazione e diffonde raccomandazioni sul comportamento da adottare; |
c | in caso d'evento dispone l'allarme alla popolazione, la informa e impartisce istruzioni sul comportamento da adottare. |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 10 Compiti in caso di altri pericoli - La CENAL assume i compiti indicati nei rispettivi atti normativi in caso di pericoli dovuti ai seguenti eventi: |
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a | inondazione in seguito alla rottura o allo straripamento dell'opera di sbarramento di un impianto di accumulazione: i compiti previsti dall'ordinanza del 17 ottobre 20124 sugli impianti di accumulazione; |
b | guasto tecnico al sistema di comunicazione: i compiti previsti dall'ordinanza del 9 marzo 20075 sui servizi di telecomunicazione; |
c | evento di portata nazionale rilevante per la protezione della popolazione: i compiti previsti dall'ordinanza del 2 marzo 20186 sullo Stato maggiore federale Protezione della popolazione. |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 10 Compiti in caso di altri pericoli - La CENAL assume i compiti indicati nei rispettivi atti normativi in caso di pericoli dovuti ai seguenti eventi: |
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a | inondazione in seguito alla rottura o allo straripamento dell'opera di sbarramento di un impianto di accumulazione: i compiti previsti dall'ordinanza del 17 ottobre 20124 sugli impianti di accumulazione; |
b | guasto tecnico al sistema di comunicazione: i compiti previsti dall'ordinanza del 9 marzo 20075 sui servizi di telecomunicazione; |
c | evento di portata nazionale rilevante per la protezione della popolazione: i compiti previsti dall'ordinanza del 2 marzo 20186 sullo Stato maggiore federale Protezione della popolazione. |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 9 Compiti in caso di pericolo proveniente dallo spazio - 1 In caso di pericolo dovuto alla caduta di un satellite o di un altro oggetto spaziale, all'impatto di meteoriti o alle condizioni meteorologiche spaziali, la CENAL assume i compiti seguenti: |
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1 | In caso di pericolo dovuto alla caduta di un satellite o di un altro oggetto spaziale, all'impatto di meteoriti o alle condizioni meteorologiche spaziali, la CENAL assume i compiti seguenti: |
a | garantisce la ricezione delle allerte diramate dall'Agenzia spaziale europea (ESA); |
b | provvede a informare tempestivamente e adeguatamente i competenti organi federali, i gestori di infrastrutture critiche nonché le autorità e gli organi specializzati dei Cantoni. |
2 | In caso di eventi con ripercussioni sulla Svizzera, la CENAL può adottare i seguenti provvedimenti d'urgenza: |
a | in caso di pericolo imminente allerta le autorità federali, cantonali e del Principato del Liechtenstein e i gestori di infrastrutture critiche; |
b | all'occorrenza, allerta e informa la popolazione e diffonde raccomandazioni sul comportamento da adottare; |
c | in caso d'evento dispone l'allarme alla popolazione, la informa e impartisce istruzioni sul comportamento da adottare. |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 10 Compiti in caso di altri pericoli - La CENAL assume i compiti indicati nei rispettivi atti normativi in caso di pericoli dovuti ai seguenti eventi: |
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a | inondazione in seguito alla rottura o allo straripamento dell'opera di sbarramento di un impianto di accumulazione: i compiti previsti dall'ordinanza del 17 ottobre 20124 sugli impianti di accumulazione; |
b | guasto tecnico al sistema di comunicazione: i compiti previsti dall'ordinanza del 9 marzo 20075 sui servizi di telecomunicazione; |
c | evento di portata nazionale rilevante per la protezione della popolazione: i compiti previsti dall'ordinanza del 2 marzo 20186 sullo Stato maggiore federale Protezione della popolazione. |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 10 Compiti in caso di altri pericoli - La CENAL assume i compiti indicati nei rispettivi atti normativi in caso di pericoli dovuti ai seguenti eventi: |
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a | inondazione in seguito alla rottura o allo straripamento dell'opera di sbarramento di un impianto di accumulazione: i compiti previsti dall'ordinanza del 17 ottobre 20124 sugli impianti di accumulazione; |
b | guasto tecnico al sistema di comunicazione: i compiti previsti dall'ordinanza del 9 marzo 20075 sui servizi di telecomunicazione; |
c | evento di portata nazionale rilevante per la protezione della popolazione: i compiti previsti dall'ordinanza del 2 marzo 20186 sullo Stato maggiore federale Protezione della popolazione. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 64 Ricerca - 1 La Confederazione promuove la ricerca scientifica e l'innovazione.29 |
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1 | La Confederazione promuove la ricerca scientifica e l'innovazione.29 |
2 | Può subordinare il suo sostegno in particolare all'assicurazione della qualità e al coordinamento.30 |
3 | Può istituire, assumere in proprio o gestire centri di ricerca. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 64 Ricerca - 1 La Confederazione promuove la ricerca scientifica e l'innovazione.29 |
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1 | La Confederazione promuove la ricerca scientifica e l'innovazione.29 |
2 | Può subordinare il suo sostegno in particolare all'assicurazione della qualità e al coordinamento.30 |
3 | Può istituire, assumere in proprio o gestire centri di ricerca. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 64 Ricerca - 1 La Confederazione promuove la ricerca scientifica e l'innovazione.29 |
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1 | La Confederazione promuove la ricerca scientifica e l'innovazione.29 |
2 | Può subordinare il suo sostegno in particolare all'assicurazione della qualità e al coordinamento.30 |
3 | Può istituire, assumere in proprio o gestire centri di ricerca. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 64 Ricerca - 1 La Confederazione promuove la ricerca scientifica e l'innovazione.29 |
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1 | La Confederazione promuove la ricerca scientifica e l'innovazione.29 |
2 | Può subordinare il suo sostegno in particolare all'assicurazione della qualità e al coordinamento.30 |
3 | Può istituire, assumere in proprio o gestire centri di ricerca. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 64 Ricerca - 1 La Confederazione promuove la ricerca scientifica e l'innovazione.29 |
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1 | La Confederazione promuove la ricerca scientifica e l'innovazione.29 |
2 | Può subordinare il suo sostegno in particolare all'assicurazione della qualità e al coordinamento.30 |
3 | Può istituire, assumere in proprio o gestire centri di ricerca. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 64 Ricerca - 1 La Confederazione promuove la ricerca scientifica e l'innovazione.29 |
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1 | La Confederazione promuove la ricerca scientifica e l'innovazione.29 |
2 | Può subordinare il suo sostegno in particolare all'assicurazione della qualità e al coordinamento.30 |
3 | Può istituire, assumere in proprio o gestire centri di ricerca. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 64 Ricerca - 1 La Confederazione promuove la ricerca scientifica e l'innovazione.29 |
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1 | La Confederazione promuove la ricerca scientifica e l'innovazione.29 |
2 | Può subordinare il suo sostegno in particolare all'assicurazione della qualità e al coordinamento.30 |
3 | Può istituire, assumere in proprio o gestire centri di ricerca. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 64 Ricerca - 1 La Confederazione promuove la ricerca scientifica e l'innovazione.29 |
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1 | La Confederazione promuove la ricerca scientifica e l'innovazione.29 |
2 | Può subordinare il suo sostegno in particolare all'assicurazione della qualità e al coordinamento.30 |
3 | Può istituire, assumere in proprio o gestire centri di ricerca. |
SR 916.350.2 Ordinanza del 25 giugno 2008 concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) - Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte OSL Art. 10 Registrazione e notifica della commercializzazione diretta - 1 Il commerciante diretto deve registrare giornalmente in chilogrammi la quantità di latte vaccino, di pecora e di capra che impiega per la commercializzazione diretta e notificare al servizio d'amministrazione entro il 10° giorno del mese successivo la quantità mensile e la relativa valorizzazione.33 |
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1 | Il commerciante diretto deve registrare giornalmente in chilogrammi la quantità di latte vaccino, di pecora e di capra che impiega per la commercializzazione diretta e notificare al servizio d'amministrazione entro il 10° giorno del mese successivo la quantità mensile e la relativa valorizzazione.33 |
2 | Può notificare la quantità di latte e la relativa valorizzazione semestralmente, entro il 10 maggio ed entro il 10 novembre, se ha commercializzato meno di 600 kg di latte al mese.34 |
3 | Le aziende di estivazione che praticano la commercializzazione diretta devono notificare i dati relativi alla valorizzazione menzionati all'articolo 9 e il latte venduto direttamente come latte intero.35 |
SR 916.350.2 Ordinanza del 25 giugno 2008 concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) - Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte OSL Art. 10 Registrazione e notifica della commercializzazione diretta - 1 Il commerciante diretto deve registrare giornalmente in chilogrammi la quantità di latte vaccino, di pecora e di capra che impiega per la commercializzazione diretta e notificare al servizio d'amministrazione entro il 10° giorno del mese successivo la quantità mensile e la relativa valorizzazione.33 |
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1 | Il commerciante diretto deve registrare giornalmente in chilogrammi la quantità di latte vaccino, di pecora e di capra che impiega per la commercializzazione diretta e notificare al servizio d'amministrazione entro il 10° giorno del mese successivo la quantità mensile e la relativa valorizzazione.33 |
2 | Può notificare la quantità di latte e la relativa valorizzazione semestralmente, entro il 10 maggio ed entro il 10 novembre, se ha commercializzato meno di 600 kg di latte al mese.34 |
3 | Le aziende di estivazione che praticano la commercializzazione diretta devono notificare i dati relativi alla valorizzazione menzionati all'articolo 9 e il latte venduto direttamente come latte intero.35 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 64 Ricerca - 1 La Confederazione promuove la ricerca scientifica e l'innovazione.29 |
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1 | La Confederazione promuove la ricerca scientifica e l'innovazione.29 |
2 | Può subordinare il suo sostegno in particolare all'assicurazione della qualità e al coordinamento.30 |
3 | Può istituire, assumere in proprio o gestire centri di ricerca. |
SR 916.350.2 Ordinanza del 25 giugno 2008 concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) - Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte OSL Art. 10 Registrazione e notifica della commercializzazione diretta - 1 Il commerciante diretto deve registrare giornalmente in chilogrammi la quantità di latte vaccino, di pecora e di capra che impiega per la commercializzazione diretta e notificare al servizio d'amministrazione entro il 10° giorno del mese successivo la quantità mensile e la relativa valorizzazione.33 |
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1 | Il commerciante diretto deve registrare giornalmente in chilogrammi la quantità di latte vaccino, di pecora e di capra che impiega per la commercializzazione diretta e notificare al servizio d'amministrazione entro il 10° giorno del mese successivo la quantità mensile e la relativa valorizzazione.33 |
2 | Può notificare la quantità di latte e la relativa valorizzazione semestralmente, entro il 10 maggio ed entro il 10 novembre, se ha commercializzato meno di 600 kg di latte al mese.34 |
3 | Le aziende di estivazione che praticano la commercializzazione diretta devono notificare i dati relativi alla valorizzazione menzionati all'articolo 9 e il latte venduto direttamente come latte intero.35 |
SR 916.350.2 Ordinanza del 25 giugno 2008 concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) - Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte OSL Art. 10 Registrazione e notifica della commercializzazione diretta - 1 Il commerciante diretto deve registrare giornalmente in chilogrammi la quantità di latte vaccino, di pecora e di capra che impiega per la commercializzazione diretta e notificare al servizio d'amministrazione entro il 10° giorno del mese successivo la quantità mensile e la relativa valorizzazione.33 |
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1 | Il commerciante diretto deve registrare giornalmente in chilogrammi la quantità di latte vaccino, di pecora e di capra che impiega per la commercializzazione diretta e notificare al servizio d'amministrazione entro il 10° giorno del mese successivo la quantità mensile e la relativa valorizzazione.33 |
2 | Può notificare la quantità di latte e la relativa valorizzazione semestralmente, entro il 10 maggio ed entro il 10 novembre, se ha commercializzato meno di 600 kg di latte al mese.34 |
3 | Le aziende di estivazione che praticano la commercializzazione diretta devono notificare i dati relativi alla valorizzazione menzionati all'articolo 9 e il latte venduto direttamente come latte intero.35 |
SR 916.350.2 Ordinanza del 25 giugno 2008 concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) - Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte OSL Art. 10 Registrazione e notifica della commercializzazione diretta - 1 Il commerciante diretto deve registrare giornalmente in chilogrammi la quantità di latte vaccino, di pecora e di capra che impiega per la commercializzazione diretta e notificare al servizio d'amministrazione entro il 10° giorno del mese successivo la quantità mensile e la relativa valorizzazione.33 |
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1 | Il commerciante diretto deve registrare giornalmente in chilogrammi la quantità di latte vaccino, di pecora e di capra che impiega per la commercializzazione diretta e notificare al servizio d'amministrazione entro il 10° giorno del mese successivo la quantità mensile e la relativa valorizzazione.33 |
2 | Può notificare la quantità di latte e la relativa valorizzazione semestralmente, entro il 10 maggio ed entro il 10 novembre, se ha commercializzato meno di 600 kg di latte al mese.34 |
3 | Le aziende di estivazione che praticano la commercializzazione diretta devono notificare i dati relativi alla valorizzazione menzionati all'articolo 9 e il latte venduto direttamente come latte intero.35 |