SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 85 Impiego dei rimborsi e degli interessi - 1 Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. |
|
1 | Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. |
2 | Gli interessi sono utilizzati nell'ordine seguente per: |
a | la copertura delle spese amministrative; |
b | la copertura delle perdite derivanti dalla concessione di mutui; |
c | la concessione di nuovi mutui. |
3 | Se i rimborsi e gli interessi superano il fabbisogno del Cantone, l'UFAG può provvedere affinché la quota federale dei mezzi finanziari inutilizzati: |
a | sia restituita e accordata a un altro Cantone; o |
b | sia messa a disposizione del Cantone per crediti d'investimento.133 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 85 Impiego dei rimborsi e degli interessi - 1 Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. |
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1 | Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. |
2 | Gli interessi sono utilizzati nell'ordine seguente per: |
a | la copertura delle spese amministrative; |
b | la copertura delle perdite derivanti dalla concessione di mutui; |
c | la concessione di nuovi mutui. |
3 | Se i rimborsi e gli interessi superano il fabbisogno del Cantone, l'UFAG può provvedere affinché la quota federale dei mezzi finanziari inutilizzati: |
a | sia restituita e accordata a un altro Cantone; o |
b | sia messa a disposizione del Cantone per crediti d'investimento.133 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 85 Impiego dei rimborsi e degli interessi - 1 Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. |
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1 | Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. |
2 | Gli interessi sono utilizzati nell'ordine seguente per: |
a | la copertura delle spese amministrative; |
b | la copertura delle perdite derivanti dalla concessione di mutui; |
c | la concessione di nuovi mutui. |
3 | Se i rimborsi e gli interessi superano il fabbisogno del Cantone, l'UFAG può provvedere affinché la quota federale dei mezzi finanziari inutilizzati: |
a | sia restituita e accordata a un altro Cantone; o |
b | sia messa a disposizione del Cantone per crediti d'investimento.133 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
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SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 85 Impiego dei rimborsi e degli interessi - 1 Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. |
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1 | Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. |
2 | Gli interessi sono utilizzati nell'ordine seguente per: |
a | la copertura delle spese amministrative; |
b | la copertura delle perdite derivanti dalla concessione di mutui; |
c | la concessione di nuovi mutui. |
3 | Se i rimborsi e gli interessi superano il fabbisogno del Cantone, l'UFAG può provvedere affinché la quota federale dei mezzi finanziari inutilizzati: |
a | sia restituita e accordata a un altro Cantone; o |
b | sia messa a disposizione del Cantone per crediti d'investimento.133 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 85 Impiego dei rimborsi e degli interessi - 1 Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. |
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2 | Gli interessi sono utilizzati nell'ordine seguente per: |
a | la copertura delle spese amministrative; |
b | la copertura delle perdite derivanti dalla concessione di mutui; |
c | la concessione di nuovi mutui. |
3 | Se i rimborsi e gli interessi superano il fabbisogno del Cantone, l'UFAG può provvedere affinché la quota federale dei mezzi finanziari inutilizzati: |
a | sia restituita e accordata a un altro Cantone; o |
b | sia messa a disposizione del Cantone per crediti d'investimento.133 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 85 Impiego dei rimborsi e degli interessi - 1 Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. |
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a | la copertura delle spese amministrative; |
b | la copertura delle perdite derivanti dalla concessione di mutui; |
c | la concessione di nuovi mutui. |
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a | sia restituita e accordata a un altro Cantone; o |
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a | la copertura delle spese amministrative; |
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1 | Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. |
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a | la copertura delle spese amministrative; |
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3 | Se i rimborsi e gli interessi superano il fabbisogno del Cantone, l'UFAG può provvedere affinché la quota federale dei mezzi finanziari inutilizzati: |
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SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 85 Impiego dei rimborsi e degli interessi - 1 Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. |
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1 | Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. |
2 | Gli interessi sono utilizzati nell'ordine seguente per: |
a | la copertura delle spese amministrative; |
b | la copertura delle perdite derivanti dalla concessione di mutui; |
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3 | Se i rimborsi e gli interessi superano il fabbisogno del Cantone, l'UFAG può provvedere affinché la quota federale dei mezzi finanziari inutilizzati: |
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SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 85 Impiego dei rimborsi e degli interessi - 1 Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. |
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1 | Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. |
2 | Gli interessi sono utilizzati nell'ordine seguente per: |
a | la copertura delle spese amministrative; |
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3 | Se i rimborsi e gli interessi superano il fabbisogno del Cantone, l'UFAG può provvedere affinché la quota federale dei mezzi finanziari inutilizzati: |
a | sia restituita e accordata a un altro Cantone; o |
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SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 85 Impiego dei rimborsi e degli interessi - 1 Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. |
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1 | Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. |
2 | Gli interessi sono utilizzati nell'ordine seguente per: |
a | la copertura delle spese amministrative; |
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3 | Se i rimborsi e gli interessi superano il fabbisogno del Cantone, l'UFAG può provvedere affinché la quota federale dei mezzi finanziari inutilizzati: |
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1 | Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. |
2 | Gli interessi sono utilizzati nell'ordine seguente per: |
a | la copertura delle spese amministrative; |
b | la copertura delle perdite derivanti dalla concessione di mutui; |
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3 | Se i rimborsi e gli interessi superano il fabbisogno del Cantone, l'UFAG può provvedere affinché la quota federale dei mezzi finanziari inutilizzati: |
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SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 85 Impiego dei rimborsi e degli interessi - 1 Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. |
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1 | Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. |
2 | Gli interessi sono utilizzati nell'ordine seguente per: |
a | la copertura delle spese amministrative; |
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3 | Se i rimborsi e gli interessi superano il fabbisogno del Cantone, l'UFAG può provvedere affinché la quota federale dei mezzi finanziari inutilizzati: |
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1 | Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. |
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a | la copertura delle spese amministrative; |
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1 | Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. |
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a | la copertura delle spese amministrative; |
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3 | Se i rimborsi e gli interessi superano il fabbisogno del Cantone, l'UFAG può provvedere affinché la quota federale dei mezzi finanziari inutilizzati: |
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1 | Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. |
2 | Gli interessi sono utilizzati nell'ordine seguente per: |
a | la copertura delle spese amministrative; |
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3 | Se i rimborsi e gli interessi superano il fabbisogno del Cantone, l'UFAG può provvedere affinché la quota federale dei mezzi finanziari inutilizzati: |
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SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 85 Impiego dei rimborsi e degli interessi - 1 Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. |
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1 | Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. |
2 | Gli interessi sono utilizzati nell'ordine seguente per: |
a | la copertura delle spese amministrative; |
b | la copertura delle perdite derivanti dalla concessione di mutui; |
c | la concessione di nuovi mutui. |
3 | Se i rimborsi e gli interessi superano il fabbisogno del Cantone, l'UFAG può provvedere affinché la quota federale dei mezzi finanziari inutilizzati: |
a | sia restituita e accordata a un altro Cantone; o |
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SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 85 Impiego dei rimborsi e degli interessi - 1 Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. |
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1 | Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. |
2 | Gli interessi sono utilizzati nell'ordine seguente per: |
a | la copertura delle spese amministrative; |
b | la copertura delle perdite derivanti dalla concessione di mutui; |
c | la concessione di nuovi mutui. |
3 | Se i rimborsi e gli interessi superano il fabbisogno del Cantone, l'UFAG può provvedere affinché la quota federale dei mezzi finanziari inutilizzati: |
a | sia restituita e accordata a un altro Cantone; o |
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SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 85 Impiego dei rimborsi e degli interessi - 1 Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. |
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1 | Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. |
2 | Gli interessi sono utilizzati nell'ordine seguente per: |
a | la copertura delle spese amministrative; |
b | la copertura delle perdite derivanti dalla concessione di mutui; |
c | la concessione di nuovi mutui. |
3 | Se i rimborsi e gli interessi superano il fabbisogno del Cantone, l'UFAG può provvedere affinché la quota federale dei mezzi finanziari inutilizzati: |
a | sia restituita e accordata a un altro Cantone; o |
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SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 85 Impiego dei rimborsi e degli interessi - 1 Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. |
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1 | Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. |
2 | Gli interessi sono utilizzati nell'ordine seguente per: |
a | la copertura delle spese amministrative; |
b | la copertura delle perdite derivanti dalla concessione di mutui; |
c | la concessione di nuovi mutui. |
3 | Se i rimborsi e gli interessi superano il fabbisogno del Cantone, l'UFAG può provvedere affinché la quota federale dei mezzi finanziari inutilizzati: |
a | sia restituita e accordata a un altro Cantone; o |
b | sia messa a disposizione del Cantone per crediti d'investimento.133 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 85 Impiego dei rimborsi e degli interessi - 1 Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. |
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1 | Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. |
2 | Gli interessi sono utilizzati nell'ordine seguente per: |
a | la copertura delle spese amministrative; |
b | la copertura delle perdite derivanti dalla concessione di mutui; |
c | la concessione di nuovi mutui. |
3 | Se i rimborsi e gli interessi superano il fabbisogno del Cantone, l'UFAG può provvedere affinché la quota federale dei mezzi finanziari inutilizzati: |
a | sia restituita e accordata a un altro Cantone; o |
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SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 84 Spese amministrative - 1 Le spese amministrative sono a carico dei Cantoni. |
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1 | Le spese amministrative sono a carico dei Cantoni. |
2 | I Cantoni non possono riscuotere alcuna partecipazione alle spese. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 89 - 1 I provvedimenti individuali sono sostenuti se sono adempiute le seguenti condizioni:141 |
|
1 | I provvedimenti individuali sono sostenuti se sono adempiute le seguenti condizioni:141 |
a | l'azienda, eventualmente con il concorso di un'attività non agricola, consente una sopravvivenza a lungo termine e richiede per la sua gestione un adeguato volume di lavoro, ma almeno un'unità standard di manodopera; |
b | il richiedente dirige l'azienda in modo economicamente efficace; |
c | dopo l'investimento, l'azienda può fornire la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate conformemente all'articolo 70a capoverso 2; |
d | il finanziamento e la sopportabilità dell'investimento previsto sono comprovati tenendo conto delle future condizioni quadro economiche; |
e | il richiedente impiega, per quanto ragionevolmente esigibile, mezzi e crediti propri; |
f | il richiedente dispone di una formazione adeguata; |
g | il proprietario stesso gestisce la propria azienda o la gestirà dopo l'investimento; |
h | l'affittuario prova che è costituito un diritto di superficie per i provvedimenti edilizi oppure, in caso di crediti d'investimento, che l'affitto è annotato nel registro fondiario, secondo l'articolo 290 del Codice delle obbligazioni148, per la durata del credito d'investimento. |
2 | Il Consiglio federale può fissare un volume di lavoro inferiore rispetto a quello di cui al capoverso 1 lettera a: |
a | per garantire la gestione o una sufficiente densità di insediamento; |
b | in caso di provvedimenti di diversificazione dell'attività nel settore agricolo e nei settori affini.149 |
3 | Il Consiglio federale può prevedere eccezioni al capoverso 1 lettera g.150 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 89 - 1 I provvedimenti individuali sono sostenuti se sono adempiute le seguenti condizioni:141 |
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1 | I provvedimenti individuali sono sostenuti se sono adempiute le seguenti condizioni:141 |
a | l'azienda, eventualmente con il concorso di un'attività non agricola, consente una sopravvivenza a lungo termine e richiede per la sua gestione un adeguato volume di lavoro, ma almeno un'unità standard di manodopera; |
b | il richiedente dirige l'azienda in modo economicamente efficace; |
c | dopo l'investimento, l'azienda può fornire la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate conformemente all'articolo 70a capoverso 2; |
d | il finanziamento e la sopportabilità dell'investimento previsto sono comprovati tenendo conto delle future condizioni quadro economiche; |
e | il richiedente impiega, per quanto ragionevolmente esigibile, mezzi e crediti propri; |
f | il richiedente dispone di una formazione adeguata; |
g | il proprietario stesso gestisce la propria azienda o la gestirà dopo l'investimento; |
h | l'affittuario prova che è costituito un diritto di superficie per i provvedimenti edilizi oppure, in caso di crediti d'investimento, che l'affitto è annotato nel registro fondiario, secondo l'articolo 290 del Codice delle obbligazioni148, per la durata del credito d'investimento. |
2 | Il Consiglio federale può fissare un volume di lavoro inferiore rispetto a quello di cui al capoverso 1 lettera a: |
a | per garantire la gestione o una sufficiente densità di insediamento; |
b | in caso di provvedimenti di diversificazione dell'attività nel settore agricolo e nei settori affini.149 |
3 | Il Consiglio federale può prevedere eccezioni al capoverso 1 lettera g.150 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 89 - 1 I provvedimenti individuali sono sostenuti se sono adempiute le seguenti condizioni:141 |
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1 | I provvedimenti individuali sono sostenuti se sono adempiute le seguenti condizioni:141 |
a | l'azienda, eventualmente con il concorso di un'attività non agricola, consente una sopravvivenza a lungo termine e richiede per la sua gestione un adeguato volume di lavoro, ma almeno un'unità standard di manodopera; |
b | il richiedente dirige l'azienda in modo economicamente efficace; |
c | dopo l'investimento, l'azienda può fornire la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate conformemente all'articolo 70a capoverso 2; |
d | il finanziamento e la sopportabilità dell'investimento previsto sono comprovati tenendo conto delle future condizioni quadro economiche; |
e | il richiedente impiega, per quanto ragionevolmente esigibile, mezzi e crediti propri; |
f | il richiedente dispone di una formazione adeguata; |
g | il proprietario stesso gestisce la propria azienda o la gestirà dopo l'investimento; |
h | l'affittuario prova che è costituito un diritto di superficie per i provvedimenti edilizi oppure, in caso di crediti d'investimento, che l'affitto è annotato nel registro fondiario, secondo l'articolo 290 del Codice delle obbligazioni148, per la durata del credito d'investimento. |
2 | Il Consiglio federale può fissare un volume di lavoro inferiore rispetto a quello di cui al capoverso 1 lettera a: |
a | per garantire la gestione o una sufficiente densità di insediamento; |
b | in caso di provvedimenti di diversificazione dell'attività nel settore agricolo e nei settori affini.149 |
3 | Il Consiglio federale può prevedere eccezioni al capoverso 1 lettera g.150 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 89 - 1 I provvedimenti individuali sono sostenuti se sono adempiute le seguenti condizioni:141 |
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1 | I provvedimenti individuali sono sostenuti se sono adempiute le seguenti condizioni:141 |
a | l'azienda, eventualmente con il concorso di un'attività non agricola, consente una sopravvivenza a lungo termine e richiede per la sua gestione un adeguato volume di lavoro, ma almeno un'unità standard di manodopera; |
b | il richiedente dirige l'azienda in modo economicamente efficace; |
c | dopo l'investimento, l'azienda può fornire la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate conformemente all'articolo 70a capoverso 2; |
d | il finanziamento e la sopportabilità dell'investimento previsto sono comprovati tenendo conto delle future condizioni quadro economiche; |
e | il richiedente impiega, per quanto ragionevolmente esigibile, mezzi e crediti propri; |
f | il richiedente dispone di una formazione adeguata; |
g | il proprietario stesso gestisce la propria azienda o la gestirà dopo l'investimento; |
h | l'affittuario prova che è costituito un diritto di superficie per i provvedimenti edilizi oppure, in caso di crediti d'investimento, che l'affitto è annotato nel registro fondiario, secondo l'articolo 290 del Codice delle obbligazioni148, per la durata del credito d'investimento. |
2 | Il Consiglio federale può fissare un volume di lavoro inferiore rispetto a quello di cui al capoverso 1 lettera a: |
a | per garantire la gestione o una sufficiente densità di insediamento; |
b | in caso di provvedimenti di diversificazione dell'attività nel settore agricolo e nei settori affini.149 |
3 | Il Consiglio federale può prevedere eccezioni al capoverso 1 lettera g.150 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 85 Impiego dei rimborsi e degli interessi - 1 Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. |
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1 | Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. |
2 | Gli interessi sono utilizzati nell'ordine seguente per: |
a | la copertura delle spese amministrative; |
b | la copertura delle perdite derivanti dalla concessione di mutui; |
c | la concessione di nuovi mutui. |
3 | Se i rimborsi e gli interessi superano il fabbisogno del Cantone, l'UFAG può provvedere affinché la quota federale dei mezzi finanziari inutilizzati: |
a | sia restituita e accordata a un altro Cantone; o |
b | sia messa a disposizione del Cantone per crediti d'investimento.133 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 85 Impiego dei rimborsi e degli interessi - 1 Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. |
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1 | Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. |
2 | Gli interessi sono utilizzati nell'ordine seguente per: |
a | la copertura delle spese amministrative; |
b | la copertura delle perdite derivanti dalla concessione di mutui; |
c | la concessione di nuovi mutui. |
3 | Se i rimborsi e gli interessi superano il fabbisogno del Cantone, l'UFAG può provvedere affinché la quota federale dei mezzi finanziari inutilizzati: |
a | sia restituita e accordata a un altro Cantone; o |
b | sia messa a disposizione del Cantone per crediti d'investimento.133 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |