SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 85 Impiego dei rimborsi e degli interessi - 1 Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. |
|
a | sia restituita e accordata a un altro Cantone; o |
b | sia messa a disposizione del Cantone per crediti d'investimento.133 |
c | la concessione di nuovi mutui. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 85 Impiego dei rimborsi e degli interessi - 1 Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. |
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a | sia restituita e accordata a un altro Cantone; o |
b | sia messa a disposizione del Cantone per crediti d'investimento.133 |
c | la concessione di nuovi mutui. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 85 Impiego dei rimborsi e degli interessi - 1 Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. |
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a | sia restituita e accordata a un altro Cantone; o |
b | sia messa a disposizione del Cantone per crediti d'investimento.133 |
c | la concessione di nuovi mutui. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 85 Impiego dei rimborsi e degli interessi - 1 Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. |
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a | sia restituita e accordata a un altro Cantone; o |
b | sia messa a disposizione del Cantone per crediti d'investimento.133 |
c | la concessione di nuovi mutui. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 85 Impiego dei rimborsi e degli interessi - 1 Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. |
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a | sia restituita e accordata a un altro Cantone; o |
b | sia messa a disposizione del Cantone per crediti d'investimento.133 |
c | la concessione di nuovi mutui. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 85 Impiego dei rimborsi e degli interessi - 1 Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. |
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a | sia restituita e accordata a un altro Cantone; o |
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c | la concessione di nuovi mutui. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 85 Impiego dei rimborsi e degli interessi - 1 Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. |
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a | sia restituita e accordata a un altro Cantone; o |
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c | la concessione di nuovi mutui. |
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c | la concessione di nuovi mutui. |
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a | sia restituita e accordata a un altro Cantone; o |
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c | la concessione di nuovi mutui. |
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c | la concessione di nuovi mutui. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 85 Impiego dei rimborsi e degli interessi - 1 Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. |
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SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 85 Impiego dei rimborsi e degli interessi - 1 Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. |
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SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 85 Impiego dei rimborsi e degli interessi - 1 Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. |
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SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 85 Impiego dei rimborsi e degli interessi - 1 Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. |
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a | sia restituita e accordata a un altro Cantone; o |
b | sia messa a disposizione del Cantone per crediti d'investimento.133 |
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SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 85 Impiego dei rimborsi e degli interessi - 1 Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. |
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a | sia restituita e accordata a un altro Cantone; o |
b | sia messa a disposizione del Cantone per crediti d'investimento.133 |
c | la concessione di nuovi mutui. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 85 Impiego dei rimborsi e degli interessi - 1 Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. |
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a | sia restituita e accordata a un altro Cantone; o |
b | sia messa a disposizione del Cantone per crediti d'investimento.133 |
c | la concessione di nuovi mutui. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 85 Impiego dei rimborsi e degli interessi - 1 Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. |
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a | sia restituita e accordata a un altro Cantone; o |
b | sia messa a disposizione del Cantone per crediti d'investimento.133 |
c | la concessione di nuovi mutui. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 85 Impiego dei rimborsi e degli interessi - 1 Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. |
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c | la concessione di nuovi mutui. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 84 Spese amministrative - 1 Le spese amministrative sono a carico dei Cantoni. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 89 - 1 I provvedimenti individuali sono sostenuti se sono adempiute le seguenti condizioni:141 |
|
a | per garantire la gestione o una sufficiente densità di insediamento; |
b | in caso di provvedimenti di diversificazione dell'attività nel settore agricolo e nei settori affini.149 |
c | dopo l'investimento, l'azienda può fornire la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate conformemente all'articolo 70a capoverso 2; |
d | il finanziamento e la sopportabilità dell'investimento previsto sono comprovati tenendo conto delle future condizioni quadro economiche; |
e | il richiedente impiega, per quanto ragionevolmente esigibile, mezzi e crediti propri; |
f | il richiedente dispone di una formazione adeguata; |
g | il proprietario stesso gestisce la propria azienda o la gestirà dopo l'investimento; |
h | l'affittuario prova che è costituito un diritto di superficie per i provvedimenti edilizi oppure, in caso di crediti d'investimento, che l'affitto è annotato nel registro fondiario, secondo l'articolo 290 del Codice delle obbligazioni148, per la durata del credito d'investimento. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 89 - 1 I provvedimenti individuali sono sostenuti se sono adempiute le seguenti condizioni:141 |
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a | per garantire la gestione o una sufficiente densità di insediamento; |
b | in caso di provvedimenti di diversificazione dell'attività nel settore agricolo e nei settori affini.149 |
c | dopo l'investimento, l'azienda può fornire la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate conformemente all'articolo 70a capoverso 2; |
d | il finanziamento e la sopportabilità dell'investimento previsto sono comprovati tenendo conto delle future condizioni quadro economiche; |
e | il richiedente impiega, per quanto ragionevolmente esigibile, mezzi e crediti propri; |
f | il richiedente dispone di una formazione adeguata; |
g | il proprietario stesso gestisce la propria azienda o la gestirà dopo l'investimento; |
h | l'affittuario prova che è costituito un diritto di superficie per i provvedimenti edilizi oppure, in caso di crediti d'investimento, che l'affitto è annotato nel registro fondiario, secondo l'articolo 290 del Codice delle obbligazioni148, per la durata del credito d'investimento. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 89 - 1 I provvedimenti individuali sono sostenuti se sono adempiute le seguenti condizioni:141 |
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a | per garantire la gestione o una sufficiente densità di insediamento; |
b | in caso di provvedimenti di diversificazione dell'attività nel settore agricolo e nei settori affini.149 |
c | dopo l'investimento, l'azienda può fornire la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate conformemente all'articolo 70a capoverso 2; |
d | il finanziamento e la sopportabilità dell'investimento previsto sono comprovati tenendo conto delle future condizioni quadro economiche; |
e | il richiedente impiega, per quanto ragionevolmente esigibile, mezzi e crediti propri; |
f | il richiedente dispone di una formazione adeguata; |
g | il proprietario stesso gestisce la propria azienda o la gestirà dopo l'investimento; |
h | l'affittuario prova che è costituito un diritto di superficie per i provvedimenti edilizi oppure, in caso di crediti d'investimento, che l'affitto è annotato nel registro fondiario, secondo l'articolo 290 del Codice delle obbligazioni148, per la durata del credito d'investimento. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 89 - 1 I provvedimenti individuali sono sostenuti se sono adempiute le seguenti condizioni:141 |
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a | per garantire la gestione o una sufficiente densità di insediamento; |
b | in caso di provvedimenti di diversificazione dell'attività nel settore agricolo e nei settori affini.149 |
c | dopo l'investimento, l'azienda può fornire la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate conformemente all'articolo 70a capoverso 2; |
d | il finanziamento e la sopportabilità dell'investimento previsto sono comprovati tenendo conto delle future condizioni quadro economiche; |
e | il richiedente impiega, per quanto ragionevolmente esigibile, mezzi e crediti propri; |
f | il richiedente dispone di una formazione adeguata; |
g | il proprietario stesso gestisce la propria azienda o la gestirà dopo l'investimento; |
h | l'affittuario prova che è costituito un diritto di superficie per i provvedimenti edilizi oppure, in caso di crediti d'investimento, che l'affitto è annotato nel registro fondiario, secondo l'articolo 290 del Codice delle obbligazioni148, per la durata del credito d'investimento. |
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a | sia restituita e accordata a un altro Cantone; o |
b | sia messa a disposizione del Cantone per crediti d'investimento.133 |
c | la concessione di nuovi mutui. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 85 Impiego dei rimborsi e degli interessi - 1 Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. |
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a | sia restituita e accordata a un altro Cantone; o |
b | sia messa a disposizione del Cantone per crediti d'investimento.133 |
c | la concessione di nuovi mutui. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |