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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 85 Impiego dei rimborsi e degli interessi |
||||||
| Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. | ||||||
| Gli interessi sono utilizzati nell'ordine seguente per: | ||||||
| la copertura delle spese amministrative; | ||||||
| la copertura delle perdite derivanti dalla concessione di mutui; | ||||||
| la concessione di nuovi mutui. | ||||||
| Se i rimborsi e gli interessi superano il fabbisogno del Cantone, l'UFAG può provvedere affinché la quota federale dei mezzi finanziari inutilizzati: | ||||||
| sia restituita e accordata a un altro Cantone; o | ||||||
| sia messa a disposizione del Cantone per crediti d'investimento. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 2012 1757). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 85 Impiego dei rimborsi e degli interessi |
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| Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. | ||||||
| Gli interessi sono utilizzati nell'ordine seguente per: | ||||||
| la copertura delle spese amministrative; | ||||||
| la copertura delle perdite derivanti dalla concessione di mutui; | ||||||
| la concessione di nuovi mutui. | ||||||
| Se i rimborsi e gli interessi superano il fabbisogno del Cantone, l'UFAG può provvedere affinché la quota federale dei mezzi finanziari inutilizzati: | ||||||
| sia restituita e accordata a un altro Cantone; o | ||||||
| sia messa a disposizione del Cantone per crediti d'investimento. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 2012 1757). | ||||||
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| Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. | ||||||
| Gli interessi sono utilizzati nell'ordine seguente per: | ||||||
| la copertura delle spese amministrative; | ||||||
| la copertura delle perdite derivanti dalla concessione di mutui; | ||||||
| la concessione di nuovi mutui. | ||||||
| Se i rimborsi e gli interessi superano il fabbisogno del Cantone, l'UFAG può provvedere affinché la quota federale dei mezzi finanziari inutilizzati: | ||||||
| sia restituita e accordata a un altro Cantone; o | ||||||
| sia messa a disposizione del Cantone per crediti d'investimento. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 2012 1757). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 85 Impiego dei rimborsi e degli interessi |
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| Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. | ||||||
| Gli interessi sono utilizzati nell'ordine seguente per: | ||||||
| la copertura delle spese amministrative; | ||||||
| la copertura delle perdite derivanti dalla concessione di mutui; | ||||||
| la concessione di nuovi mutui. | ||||||
| Se i rimborsi e gli interessi superano il fabbisogno del Cantone, l'UFAG può provvedere affinché la quota federale dei mezzi finanziari inutilizzati: | ||||||
| sia restituita e accordata a un altro Cantone; o | ||||||
| sia messa a disposizione del Cantone per crediti d'investimento. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 2012 1757). | ||||||
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| Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. | ||||||
| Gli interessi sono utilizzati nell'ordine seguente per: | ||||||
| la copertura delle spese amministrative; | ||||||
| la copertura delle perdite derivanti dalla concessione di mutui; | ||||||
| la concessione di nuovi mutui. | ||||||
| Se i rimborsi e gli interessi superano il fabbisogno del Cantone, l'UFAG può provvedere affinché la quota federale dei mezzi finanziari inutilizzati: | ||||||
| sia restituita e accordata a un altro Cantone; o | ||||||
| sia messa a disposizione del Cantone per crediti d'investimento. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 2012 1757). | ||||||
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| Gli interessi sono utilizzati nell'ordine seguente per: | ||||||
| la copertura delle spese amministrative; | ||||||
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| Se i rimborsi e gli interessi superano il fabbisogno del Cantone, l'UFAG può provvedere affinché la quota federale dei mezzi finanziari inutilizzati: | ||||||
| sia restituita e accordata a un altro Cantone; o | ||||||
| sia messa a disposizione del Cantone per crediti d'investimento. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 2012 1757). | ||||||
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| Se i rimborsi e gli interessi superano il fabbisogno del Cantone, l'UFAG può provvedere affinché la quota federale dei mezzi finanziari inutilizzati: | ||||||
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| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 2012 1757). | ||||||
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| la copertura delle spese amministrative; | ||||||
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| Se i rimborsi e gli interessi superano il fabbisogno del Cantone, l'UFAG può provvedere affinché la quota federale dei mezzi finanziari inutilizzati: | ||||||
| sia restituita e accordata a un altro Cantone; o | ||||||
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| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 2012 1757). | ||||||
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| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 2012 1757). | ||||||
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| la copertura delle spese amministrative; | ||||||
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| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 2012 1757). | ||||||
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| Se i rimborsi e gli interessi superano il fabbisogno del Cantone, l'UFAG può provvedere affinché la quota federale dei mezzi finanziari inutilizzati: | ||||||
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| Gli interessi sono utilizzati nell'ordine seguente per: | ||||||
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| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 2012 1757). | ||||||
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| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 2012 1757). | ||||||
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| sia restituita e accordata a un altro Cantone; o | ||||||
| sia messa a disposizione del Cantone per crediti d'investimento. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 2012 1757). | ||||||
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| Se i rimborsi e gli interessi superano il fabbisogno del Cantone, l'UFAG può provvedere affinché la quota federale dei mezzi finanziari inutilizzati: | ||||||
| sia restituita e accordata a un altro Cantone; o | ||||||
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| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 2012 1757). | ||||||
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| Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. | ||||||
| Gli interessi sono utilizzati nell'ordine seguente per: | ||||||
| la copertura delle spese amministrative; | ||||||
| la copertura delle perdite derivanti dalla concessione di mutui; | ||||||
| la concessione di nuovi mutui. | ||||||
| Se i rimborsi e gli interessi superano il fabbisogno del Cantone, l'UFAG può provvedere affinché la quota federale dei mezzi finanziari inutilizzati: | ||||||
| sia restituita e accordata a un altro Cantone; o | ||||||
| sia messa a disposizione del Cantone per crediti d'investimento. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 2012 1757). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 84 Spese amministrative |
||||||
| Le spese amministrative sono a carico dei Cantoni. | ||||||
| I Cantoni non possono riscuotere alcuna partecipazione alle spese. | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 89 Condizioni per il sostegno di provvedimenti individuali [1] |
||||||
| I provvedimenti individuali sono sostenuti se sono adempiute le seguenti condizioni: [2] | ||||||
| l'azienda, eventualmente con il concorso di un'attività non agricola, consente una sopravvivenza a lungo termine e richiede per la sua gestione un adeguato volume di lavoro, ma almeno un'unità standard di manodopera; | ||||||
| il richiedente dirige l'azienda in modo economicamente efficace; | ||||||
| dopo l'investimento, l'azienda può fornire la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate conformemente all'articolo 70a capoverso 2; | ||||||
| il finanziamento e la sopportabilità dell'investimento previsto sono comprovati tenendo conto delle future condizioni quadro economiche; | ||||||
| il richiedente impiega, per quanto ragionevolmente esigibile, mezzi e crediti propri; | ||||||
| il richiedente dispone di una formazione adeguata; | ||||||
| il proprietario stesso gestisce la propria azienda o la gestirà dopo l'investimento; | ||||||
| l'affittuario prova che è costituito un diritto di superficie per i provvedimenti edilizi oppure, in caso di crediti d'investimento, che l'affitto è annotato nel registro fondiario, secondo l'articolo 290 del Codice delle obbligazioni [9], per la durata del credito d'investimento. | ||||||
| Il Consiglio federale può fissare un volume di lavoro inferiore rispetto a quello di cui al capoverso 1 lettera a: | ||||||
| per garantire la gestione o una sufficiente densità di insediamento; | ||||||
| in caso di provvedimenti di diversificazione dell'attività nel settore agricolo e nei settori affini. [10] | ||||||
| Il Consiglio federale può prevedere eccezioni al capoverso 1 lettera g. [11] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 2012 1757). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 42086458). [4] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567). [5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 2012 1757). [6] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 2012 1757). [7] Introdotta della cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567). [8] Introdotta della cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567). [9] RS 220 [10] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). [11] Introdotto della cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 89 Condizioni per il sostegno di provvedimenti individuali [1] |
||||||
| I provvedimenti individuali sono sostenuti se sono adempiute le seguenti condizioni: [2] | ||||||
| l'azienda, eventualmente con il concorso di un'attività non agricola, consente una sopravvivenza a lungo termine e richiede per la sua gestione un adeguato volume di lavoro, ma almeno un'unità standard di manodopera; | ||||||
| il richiedente dirige l'azienda in modo economicamente efficace; | ||||||
| dopo l'investimento, l'azienda può fornire la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate conformemente all'articolo 70a capoverso 2; | ||||||
| il finanziamento e la sopportabilità dell'investimento previsto sono comprovati tenendo conto delle future condizioni quadro economiche; | ||||||
| il richiedente impiega, per quanto ragionevolmente esigibile, mezzi e crediti propri; | ||||||
| il richiedente dispone di una formazione adeguata; | ||||||
| il proprietario stesso gestisce la propria azienda o la gestirà dopo l'investimento; | ||||||
| l'affittuario prova che è costituito un diritto di superficie per i provvedimenti edilizi oppure, in caso di crediti d'investimento, che l'affitto è annotato nel registro fondiario, secondo l'articolo 290 del Codice delle obbligazioni [9], per la durata del credito d'investimento. | ||||||
| Il Consiglio federale può fissare un volume di lavoro inferiore rispetto a quello di cui al capoverso 1 lettera a: | ||||||
| per garantire la gestione o una sufficiente densità di insediamento; | ||||||
| in caso di provvedimenti di diversificazione dell'attività nel settore agricolo e nei settori affini. [10] | ||||||
| Il Consiglio federale può prevedere eccezioni al capoverso 1 lettera g. [11] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 2012 1757). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 42086458). [4] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567). [5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 2012 1757). [6] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 2012 1757). [7] Introdotta della cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567). [8] Introdotta della cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567). [9] RS 220 [10] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). [11] Introdotto della cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 89 Condizioni per il sostegno di provvedimenti individuali [1] |
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| I provvedimenti individuali sono sostenuti se sono adempiute le seguenti condizioni: [2] | ||||||
| l'azienda, eventualmente con il concorso di un'attività non agricola, consente una sopravvivenza a lungo termine e richiede per la sua gestione un adeguato volume di lavoro, ma almeno un'unità standard di manodopera; | ||||||
| il richiedente dirige l'azienda in modo economicamente efficace; | ||||||
| dopo l'investimento, l'azienda può fornire la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate conformemente all'articolo 70a capoverso 2; | ||||||
| il finanziamento e la sopportabilità dell'investimento previsto sono comprovati tenendo conto delle future condizioni quadro economiche; | ||||||
| il richiedente impiega, per quanto ragionevolmente esigibile, mezzi e crediti propri; | ||||||
| il richiedente dispone di una formazione adeguata; | ||||||
| il proprietario stesso gestisce la propria azienda o la gestirà dopo l'investimento; | ||||||
| l'affittuario prova che è costituito un diritto di superficie per i provvedimenti edilizi oppure, in caso di crediti d'investimento, che l'affitto è annotato nel registro fondiario, secondo l'articolo 290 del Codice delle obbligazioni [9], per la durata del credito d'investimento. | ||||||
| Il Consiglio federale può fissare un volume di lavoro inferiore rispetto a quello di cui al capoverso 1 lettera a: | ||||||
| per garantire la gestione o una sufficiente densità di insediamento; | ||||||
| in caso di provvedimenti di diversificazione dell'attività nel settore agricolo e nei settori affini. [10] | ||||||
| Il Consiglio federale può prevedere eccezioni al capoverso 1 lettera g. [11] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 2012 1757). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 42086458). [4] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567). [5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 2012 1757). [6] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 2012 1757). [7] Introdotta della cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567). [8] Introdotta della cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567). [9] RS 220 [10] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). [11] Introdotto della cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 89 Condizioni per il sostegno di provvedimenti individuali [1] |
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| I provvedimenti individuali sono sostenuti se sono adempiute le seguenti condizioni: [2] | ||||||
| l'azienda, eventualmente con il concorso di un'attività non agricola, consente una sopravvivenza a lungo termine e richiede per la sua gestione un adeguato volume di lavoro, ma almeno un'unità standard di manodopera; | ||||||
| il richiedente dirige l'azienda in modo economicamente efficace; | ||||||
| dopo l'investimento, l'azienda può fornire la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate conformemente all'articolo 70a capoverso 2; | ||||||
| il finanziamento e la sopportabilità dell'investimento previsto sono comprovati tenendo conto delle future condizioni quadro economiche; | ||||||
| il richiedente impiega, per quanto ragionevolmente esigibile, mezzi e crediti propri; | ||||||
| il richiedente dispone di una formazione adeguata; | ||||||
| il proprietario stesso gestisce la propria azienda o la gestirà dopo l'investimento; | ||||||
| l'affittuario prova che è costituito un diritto di superficie per i provvedimenti edilizi oppure, in caso di crediti d'investimento, che l'affitto è annotato nel registro fondiario, secondo l'articolo 290 del Codice delle obbligazioni [9], per la durata del credito d'investimento. | ||||||
| Il Consiglio federale può fissare un volume di lavoro inferiore rispetto a quello di cui al capoverso 1 lettera a: | ||||||
| per garantire la gestione o una sufficiente densità di insediamento; | ||||||
| in caso di provvedimenti di diversificazione dell'attività nel settore agricolo e nei settori affini. [10] | ||||||
| Il Consiglio federale può prevedere eccezioni al capoverso 1 lettera g. [11] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 2012 1757). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 42086458). [4] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567). [5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 2012 1757). [6] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 2012 1757). [7] Introdotta della cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567). [8] Introdotta della cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567). [9] RS 220 [10] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). [11] Introdotto della cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 85 Impiego dei rimborsi e degli interessi |
||||||
| Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. | ||||||
| Gli interessi sono utilizzati nell'ordine seguente per: | ||||||
| la copertura delle spese amministrative; | ||||||
| la copertura delle perdite derivanti dalla concessione di mutui; | ||||||
| la concessione di nuovi mutui. | ||||||
| Se i rimborsi e gli interessi superano il fabbisogno del Cantone, l'UFAG può provvedere affinché la quota federale dei mezzi finanziari inutilizzati: | ||||||
| sia restituita e accordata a un altro Cantone; o | ||||||
| sia messa a disposizione del Cantone per crediti d'investimento. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 2012 1757). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 85 Impiego dei rimborsi e degli interessi |
||||||
| Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. | ||||||
| Gli interessi sono utilizzati nell'ordine seguente per: | ||||||
| la copertura delle spese amministrative; | ||||||
| la copertura delle perdite derivanti dalla concessione di mutui; | ||||||
| la concessione di nuovi mutui. | ||||||
| Se i rimborsi e gli interessi superano il fabbisogno del Cantone, l'UFAG può provvedere affinché la quota federale dei mezzi finanziari inutilizzati: | ||||||
| sia restituita e accordata a un altro Cantone; o | ||||||
| sia messa a disposizione del Cantone per crediti d'investimento. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 2012 1757). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||