SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 31 Privazione della libertà - 1 Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 31 Privazione della libertà - 1 Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 45 Partecipazione al processo decisionale della Confederazione - 1 I Cantoni partecipano al processo decisionale della Confederazione, in particolare all'elaborazione del diritto, secondo quanto previsto dalla Costituzione federale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 45 Partecipazione al processo decisionale della Confederazione - 1 I Cantoni partecipano al processo decisionale della Confederazione, in particolare all'elaborazione del diritto, secondo quanto previsto dalla Costituzione federale. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 7 - 1 L'operato statale deve poggiare su norme giuridiche, essere nell'interesse pubblico e conformarsi al principio della proporzionalità. |
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1 | L'operato statale deve poggiare su norme giuridiche, essere nell'interesse pubblico e conformarsi al principio della proporzionalità. |
2 | La protezione contro l'arbitrarietà dello Stato è garantita. |
3 | Gli organi dello Stato e i privati si comportano secondo buona fede. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 8 - La struttura dello Stato e l'esercizio del potere politico s'improntano al principio della divisione dei poteri. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 16 - Chiunque sia stato leso nell'integrità fisica, psichica o sessuale in seguito a un reato ha diritto di ricevere un aiuto e, per quanto sia incorso in difficoltà economiche a causa del reato, a un'adeguata indennità. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 17 - 1 In caso di controversia, ognuno ha diritto che la sua causa sia giudicata da un tribunale del Cantone. Sono eccettuati i procedimenti d'impugnazione di disposizioni costituzionali o di leggi, nonché di decisioni del Gran Consiglio, salvo che il diritto federale prescriva una tutela giurisdizionale in sede cantonale. |
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1 | In caso di controversia, ognuno ha diritto che la sua causa sia giudicata da un tribunale del Cantone. Sono eccettuati i procedimenti d'impugnazione di disposizioni costituzionali o di leggi, nonché di decisioni del Gran Consiglio, salvo che il diritto federale prescriva una tutela giurisdizionale in sede cantonale. |
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SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 17 - 1 In caso di controversia, ognuno ha diritto che la sua causa sia giudicata da un tribunale del Cantone. Sono eccettuati i procedimenti d'impugnazione di disposizioni costituzionali o di leggi, nonché di decisioni del Gran Consiglio, salvo che il diritto federale prescriva una tutela giurisdizionale in sede cantonale. |
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1 | In caso di controversia, ognuno ha diritto che la sua causa sia giudicata da un tribunale del Cantone. Sono eccettuati i procedimenti d'impugnazione di disposizioni costituzionali o di leggi, nonché di decisioni del Gran Consiglio, salvo che il diritto federale prescriva una tutela giurisdizionale in sede cantonale. |
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