SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
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SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 204 Comparizione personale - 1 Le parti devono comparire personalmente all'udienza di conciliazione. |
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1 | Le parti devono comparire personalmente all'udienza di conciliazione. |
2 | Possono farsi assistere da patrocinatori o da persone di fiducia. |
3 | Non è tenuto a comparire personalmente e può farsi rappresentare: |
a | chi è domiciliato fuori Cantone o all'estero; |
b | chi è impedito a seguito di malattia, età avanzata o per altri motivi gravi; |
c | nelle controversie secondo l'articolo 243, il datore di lavoro o assicuratore che delega un suo dipendente oppure il locatore che delega l'amministratore dell'immobile, a condizione che tali delegati siano stati autorizzati per scritto a concludere una transazione. |
4 | La controparte dev'essere previamente informata della rappresentanza. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 301 Comunicazione della decisione - La decisione è comunicata: |
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a | ai genitori; |
b | al figlio, se ha già compiuto i 14 anni; |
c | all'eventuale curatore, per quanto si tratti di una delle seguenti questioni: |
c1 | attribuzione dell'autorità parentale, |
c2 | attribuzione della custodia, |
c3 | questioni importanti inerenti alle relazioni personali, |
c4 | partecipazione alla cura, |
c5 | contributo di mantenimento, |
c6 | misure di protezione del figlio. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 301 Comunicazione della decisione - La decisione è comunicata: |
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a | ai genitori; |
b | al figlio, se ha già compiuto i 14 anni; |
c | all'eventuale curatore, per quanto si tratti di una delle seguenti questioni: |
c1 | attribuzione dell'autorità parentale, |
c2 | attribuzione della custodia, |
c3 | questioni importanti inerenti alle relazioni personali, |
c4 | partecipazione alla cura, |
c5 | contributo di mantenimento, |
c6 | misure di protezione del figlio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |