SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 955 - 1 I Cantoni sono responsabili di tutti i danni derivanti dalla tenuta dei registri. |
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1 | I Cantoni sono responsabili di tutti i danni derivanti dalla tenuta dei registri. |
2 | Essi hanno regresso verso i funzionari ed impiegati e verso gli organi della vigilanza immediata che fossero in colpa. |
3 | Possono esigere che i funzionari e gli impiegati prestino garanzia. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 955 - 1 I Cantoni sono responsabili di tutti i danni derivanti dalla tenuta dei registri. |
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1 | I Cantoni sono responsabili di tutti i danni derivanti dalla tenuta dei registri. |
2 | Essi hanno regresso verso i funzionari ed impiegati e verso gli organi della vigilanza immediata che fossero in colpa. |
3 | Possono esigere che i funzionari e gli impiegati prestino garanzia. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 43 - 1 Il modo e la misura del risarcimento per il danno prodotto sono determinati dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze e della gravità della colpa. |
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1 | Il modo e la misura del risarcimento per il danno prodotto sono determinati dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze e della gravità della colpa. |
1bis | In caso di ferimento o uccisione di un animale domestico non tenuto a scopo patrimoniale o lucrativo, egli può tener conto adeguatamente del valore affettivo che esso aveva per il suo detentore o i suoi congiunti.27 |
2 | Se il risarcimento è pronunciato nella forma di una rendita, il debitore deve contemporaneamente essere condannato a fornire garanzia. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 44 - 1 Il giudice può ridurre od anche negare il risarcimento, se il danneggiato ha consentito nell'atto dannoso o se delle circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato. |
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1 | Il giudice può ridurre od anche negare il risarcimento, se il danneggiato ha consentito nell'atto dannoso o se delle circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato. |
2 | Il giudice può ridurre il risarcimento anche pel motivo che la prestazione dello stesso ridurrebbe al bisogno la persona responsabile, che non ha cagionato il danno intenzionalmente o con colpa grave. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 60 - 1 L'azione di risarcimento o di riparazione si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.35 |
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1 | L'azione di risarcimento o di riparazione si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.35 |
1bis | L'azione di risarcimento o di riparazione per morte di un uomo o lesione corporale si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile, ma in ogni caso in 20 anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.36 |
2 | Nonostante i capoversi precedenti, se il fatto dannoso commesso dalla persona responsabile costituisce un fatto punibile, l'azione di risarcimento o di riparazione si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale. Se la prescrizione dell'azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, l'azione civile si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.37 |
3 | Qualora l'atto illecito abbia fatto nascere un credito verso il danneggiato, questi può rifiutare il pagamento anche dopo prescritta l'azione derivata dall'atto illecito. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 813 - 1 La garanzia del pegno immobiliare è limitata al posto risultante dall'iscrizione. |
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1 | La garanzia del pegno immobiliare è limitata al posto risultante dall'iscrizione. |
2 | Possono essere costituiti diritti di pegno immobiliare in secondo grado o in qualsiasi altro, purché nell'iscrizione sia riservata la precedenza per una determinata somma. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 814 - 1 Se sul medesimo fondo sono costituiti diritti pignoratizi di diverso grado, il creditore di grado posteriore non ha diritto di subentrare nel posto anteriore rimasto vacante per cancellazione. |
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1 | Se sul medesimo fondo sono costituiti diritti pignoratizi di diverso grado, il creditore di grado posteriore non ha diritto di subentrare nel posto anteriore rimasto vacante per cancellazione. |
2 | Il proprietario può costituire un nuovo diritto di pegno nello stesso grado di quello estinto. |
3 | Le convenzioni che danno ad un creditore il diritto di subentrare in un posto anteriore hanno efficacia di diritto reale solo in quanto siano annotate nel registro. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 955 - 1 I Cantoni sono responsabili di tutti i danni derivanti dalla tenuta dei registri. |
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1 | I Cantoni sono responsabili di tutti i danni derivanti dalla tenuta dei registri. |
2 | Essi hanno regresso verso i funzionari ed impiegati e verso gli organi della vigilanza immediata che fossero in colpa. |
3 | Possono esigere che i funzionari e gli impiegati prestino garanzia. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 955 - 1 I Cantoni sono responsabili di tutti i danni derivanti dalla tenuta dei registri. |
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1 | I Cantoni sono responsabili di tutti i danni derivanti dalla tenuta dei registri. |
2 | Essi hanno regresso verso i funzionari ed impiegati e verso gli organi della vigilanza immediata che fossero in colpa. |
3 | Possono esigere che i funzionari e gli impiegati prestino garanzia. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 813 - 1 La garanzia del pegno immobiliare è limitata al posto risultante dall'iscrizione. |
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1 | La garanzia del pegno immobiliare è limitata al posto risultante dall'iscrizione. |
2 | Possono essere costituiti diritti di pegno immobiliare in secondo grado o in qualsiasi altro, purché nell'iscrizione sia riservata la precedenza per una determinata somma. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 955 - 1 I Cantoni sono responsabili di tutti i danni derivanti dalla tenuta dei registri. |
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1 | I Cantoni sono responsabili di tutti i danni derivanti dalla tenuta dei registri. |
2 | Essi hanno regresso verso i funzionari ed impiegati e verso gli organi della vigilanza immediata che fossero in colpa. |
3 | Possono esigere che i funzionari e gli impiegati prestino garanzia. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 103 Iscrizioni senza gli effetti del registro fondiario - 1 Per quanto riguarda una cartella ipotecaria documentale o un'ipoteca, l'avente diritto può chiedere l'iscrizione, senza che questa abbia gli effetti del registro fondiario, nella rubrica «Diritto di pegno immobiliare» del foglio del libro mastro: |
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1 | Per quanto riguarda una cartella ipotecaria documentale o un'ipoteca, l'avente diritto può chiedere l'iscrizione, senza che questa abbia gli effetti del registro fondiario, nella rubrica «Diritto di pegno immobiliare» del foglio del libro mastro: |
a | il trasferimento del diritto di creditore; |
b | il diritto di pegno mobiliare e di pegno manuale; |
c | un usufrutto. |
2 | Lo statuto giuridico deve essere reso credibile all'ufficio del registro fondiario. |
3 | L'ufficio del registro fondiario indirizza tutti gli avvisi all'avente diritto, se quest'ultimo non ha nominato un procuratore ai sensi dell'articolo 105 capoverso 1 lettera a. |
4 | In un estratto va indicato che la designazione dell'avente diritto iscritto non ha gli effetti del registro fondiario. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 975 - 1 Essendo stato indebitamente iscritto un diritto reale, od essendo stata indebitamente cancellata o modificata una giusta iscrizione, ognuno che ne sia pregiudicato nei propri diritti reali può chiedere che l'iscrizione sia cancellata o modificata. |
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1 | Essendo stato indebitamente iscritto un diritto reale, od essendo stata indebitamente cancellata o modificata una giusta iscrizione, ognuno che ne sia pregiudicato nei propri diritti reali può chiedere che l'iscrizione sia cancellata o modificata. |
2 | Rimangono riservati i diritti reali acquisiti da terzi in buona fede in conseguenza dell'iscrizione, e le azioni di risarcimento. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 955 - 1 I Cantoni sono responsabili di tutti i danni derivanti dalla tenuta dei registri. |
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1 | I Cantoni sono responsabili di tutti i danni derivanti dalla tenuta dei registri. |
2 | Essi hanno regresso verso i funzionari ed impiegati e verso gli organi della vigilanza immediata che fossero in colpa. |
3 | Possono esigere che i funzionari e gli impiegati prestino garanzia. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 103 Iscrizioni senza gli effetti del registro fondiario - 1 Per quanto riguarda una cartella ipotecaria documentale o un'ipoteca, l'avente diritto può chiedere l'iscrizione, senza che questa abbia gli effetti del registro fondiario, nella rubrica «Diritto di pegno immobiliare» del foglio del libro mastro: |
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1 | Per quanto riguarda una cartella ipotecaria documentale o un'ipoteca, l'avente diritto può chiedere l'iscrizione, senza che questa abbia gli effetti del registro fondiario, nella rubrica «Diritto di pegno immobiliare» del foglio del libro mastro: |
a | il trasferimento del diritto di creditore; |
b | il diritto di pegno mobiliare e di pegno manuale; |
c | un usufrutto. |
2 | Lo statuto giuridico deve essere reso credibile all'ufficio del registro fondiario. |
3 | L'ufficio del registro fondiario indirizza tutti gli avvisi all'avente diritto, se quest'ultimo non ha nominato un procuratore ai sensi dell'articolo 105 capoverso 1 lettera a. |
4 | In un estratto va indicato che la designazione dell'avente diritto iscritto non ha gli effetti del registro fondiario. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 104 Cartella ipotecaria registrale: creditore, usufrutto e pignoramento - 1 Un nuovo creditore della cartella ipotecaria registrale è iscritto nel libro mastro su notificazione del creditore precedente. |
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1 | Un nuovo creditore della cartella ipotecaria registrale è iscritto nel libro mastro su notificazione del creditore precedente. |
2 | Chi non può identificarsi come creditore in virtù dell'iscrizione nel libro mastro, deve provare mediante titolo d'acquisto che la posizione creditoria era stata acquisita prima dell'iscrizione nel registro fondiario. |
3 | Il creditore titolare di un pegno mobiliare su una cartella ipotecaria registrale è iscritto nel libro mastro su notificazione del creditore iscritto nel libro mastro. Nella rubrica «Diritto di pegno immobiliare» è iscritto con la designazione di creditore titolare del pegno mobiliare sulla cartella ipotecaria. |
4 | Un usufrutto relativo a una cartella ipotecaria registrale è iscritto nella rubrica «Diritto di pegno immobiliare». |
5 | Il pignoramento della cartella ipotecaria registrale e le altre restrizioni della facoltà di disporre in virtù del diritto dell'esecuzione forzata sono iscritte come osservazioni relative al diritto di pegno. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 956 - 1 La gestione degli uffici del registro fondiario sottostà alla vigilanza amministrativa dei Cantoni. |
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1 | La gestione degli uffici del registro fondiario sottostà alla vigilanza amministrativa dei Cantoni. |
2 | La Confederazione esercita l'alta vigilanza. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 975 - 1 Essendo stato indebitamente iscritto un diritto reale, od essendo stata indebitamente cancellata o modificata una giusta iscrizione, ognuno che ne sia pregiudicato nei propri diritti reali può chiedere che l'iscrizione sia cancellata o modificata. |
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1 | Essendo stato indebitamente iscritto un diritto reale, od essendo stata indebitamente cancellata o modificata una giusta iscrizione, ognuno che ne sia pregiudicato nei propri diritti reali può chiedere che l'iscrizione sia cancellata o modificata. |
2 | Rimangono riservati i diritti reali acquisiti da terzi in buona fede in conseguenza dell'iscrizione, e le azioni di risarcimento. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 977 - 1 L'ufficiale del registro non può eseguire una rettificazione senza il consenso scritto degli interessati, se non per disposizione del giudice. |
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1 | L'ufficiale del registro non può eseguire una rettificazione senza il consenso scritto degli interessati, se non per disposizione del giudice. |
2 | Invece di rettificarla, si può cancellare l'iscrizione erronea e farne una nuova. |
3 | La correzione di meri errori di scritturazione si fa d'officio, a norma di analogo regolamento da emanarsi dal Consiglio federale. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 98 Servitù - 1 Una servitù è iscritta nella rubrica «Servitù» del foglio del libro mastro del fondo serviente. Una servitù prediale è inoltre iscritta nella stessa rubrica del foglio del libro mastro del fondo dominante. |
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1 | Una servitù è iscritta nella rubrica «Servitù» del foglio del libro mastro del fondo serviente. Una servitù prediale è inoltre iscritta nella stessa rubrica del foglio del libro mastro del fondo dominante. |
2 | L'iscrizione nel foglio del libro mastro riporta: |
a | la designazione con un numero o una lettera; |
b | la designazione come onere o diritto; |
c | la designazione del contenuto della servitù con una parola chiave; |
d | se del caso le seguenti indicazioni: |
d1 | la designazione come servitù coattiva, |
d2 | che si tratta di un diritto per sé stante e permanente, |
d3 | l'obbligo accessorio, di cui è stata richiesta l'iscrizione; |
e | la designazione del fondo dominante o dell'avente diritto nel foglio del libro mastro del fondo serviente; |
f | la designazione del fondo serviente nel foglio del libro mastro del fondo dominante; in caso di pluralità di fondi servienti nel registro fondiario cartaceo si può rinunciare alla loro designazione e rinviare al documento giustificativo; |
g | la data dell'iscrizione nel libro giornale; |
h | il rimando al documento giustificativo. |
3 | Le parole chiave per le servitù e per gli obblighi accessori sono stabilite dall'ufficio del registro fondiario. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 101 Contenuto dell'iscrizione - 1 I diritti di pegno immobiliare sono iscritti nella rubrica «Diritto di pegno immobiliare» del foglio del libro mastro. |
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1 | I diritti di pegno immobiliare sono iscritti nella rubrica «Diritto di pegno immobiliare» del foglio del libro mastro. |
2 | L'iscrizione riporta: |
a | la designazione con un numero o una lettera; |
b | il tipo di diritto di pegno immobiliare; |
c | in caso di cartella ipotecaria: la designazione come cartella ipotecaria registrale o cartella ipotecaria documentale; |
d | la designazione del creditore secondo l'articolo 90 capoverso 1 o la designazione «Portatore»; |
e | la somma garantita dal pegno e, se del caso, il tasso massimo dell'interesse garantito dal pegno conformemente all'articolo 818 capoverso 2 CC; |
f | per i diritti di pegno negoziali: il posto del pegno; |
g | la data dell'iscrizione nel libro giornale; |
h | il rimando al documento giustificativo. |
3 | Nell'iscrizione può essere inserito un rimando a un'annotazione circa il diritto di subentrare in un posto anteriore. |