SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 216 - 1 Per convenzione matrimoniale può essere stabilita una diversa partecipazione all'aumento. |
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1 | Per convenzione matrimoniale può essere stabilita una diversa partecipazione all'aumento. |
2 | La partecipazione all'aumento eccedente la metà non è presa in considerazione all'atto di determinare le porzioni legittime del coniuge o partner registrato superstite, nonché dei figli comuni e dei loro discendenti.242 |
3 | Tale convenzione non deve pregiudicare i diritti alla legittima dei figli non comuni e dei loro discendenti.243 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 217 - 1 In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale, le clausole che modificano la partecipazione legale all'aumento s'applicano soltanto se la convenzione matrimoniale lo prevede espressamente. |
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1 | In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale, le clausole che modificano la partecipazione legale all'aumento s'applicano soltanto se la convenzione matrimoniale lo prevede espressamente. |
2 | Lo stesso vale in caso di morte di uno dei coniugi durante una procedura di divorzio che implica la perdita della porzione legittima del coniuge superstite. 244 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 239 - Se i beni propri di un coniuge o i beni comuni hanno contribuito all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di un bene di un'altra massa patrimoniale, s'applicano per analogia le disposizioni sulla partecipazione al plusvalore previste nel regime della partecipazione agli acquisti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 239 - Se i beni propri di un coniuge o i beni comuni hanno contribuito all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di un bene di un'altra massa patrimoniale, s'applicano per analogia le disposizioni sulla partecipazione al plusvalore previste nel regime della partecipazione agli acquisti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 239 - Se i beni propri di un coniuge o i beni comuni hanno contribuito all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di un bene di un'altra massa patrimoniale, s'applicano per analogia le disposizioni sulla partecipazione al plusvalore previste nel regime della partecipazione agli acquisti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 212 - 1 L'azienda agricola che un coniuge continua ad amministrare personalmente in qualità di proprietario o di cui il coniuge superstite o un discendente pretende legittimamente l'attribuzione per intero è stimata, per calcolare la quota di plusvalore e il credito di partecipazione, secondo il valore di reddito. |
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1 | L'azienda agricola che un coniuge continua ad amministrare personalmente in qualità di proprietario o di cui il coniuge superstite o un discendente pretende legittimamente l'attribuzione per intero è stimata, per calcolare la quota di plusvalore e il credito di partecipazione, secondo il valore di reddito. |
2 | Il coniuge proprietario dell'azienda agricola o i suoi eredi possono opporre all'altro coniuge, a titolo di quota di plusvalore o di credito di partecipazione, soltanto l'importo che avrebbero ricevuto in caso di imputazione dell'azienda secondo il valore venale. |
3 | Le disposizioni successorie sulla stima e sulla partecipazione dei coeredi all'utile si applicano per analogia. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 213 - 1 Il valore d'imputazione può essere adeguatamente aumentato se circostanze speciali lo giustificano. |
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1 | Il valore d'imputazione può essere adeguatamente aumentato se circostanze speciali lo giustificano. |
2 | Sono circostanze speciali segnatamente i bisogni di sostentamento del coniuge superstite, il prezzo d'acquisto dell'azienda agricola, con gli investimenti, e la situazione finanziaria del coniuge cui appartiene l'azienda agricola. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 214 - 1 Per il valore degli acquisti esistenti allo scioglimento del regime dei beni, è determinante il momento della liquidazione. |
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1 | Per il valore degli acquisti esistenti allo scioglimento del regime dei beni, è determinante il momento della liquidazione. |
2 | Per i beni reintegrati negli acquisti, è determinante il momento in cui furono alienati. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 239 - Se i beni propri di un coniuge o i beni comuni hanno contribuito all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di un bene di un'altra massa patrimoniale, s'applicano per analogia le disposizioni sulla partecipazione al plusvalore previste nel regime della partecipazione agli acquisti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 215 - 1 A ciascun coniuge od ai suoi eredi spetta la metà dell'aumento conseguito dall'altro. |
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1 | A ciascun coniuge od ai suoi eredi spetta la metà dell'aumento conseguito dall'altro. |
2 | I crediti sono compensati. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 216 - 1 Per convenzione matrimoniale può essere stabilita una diversa partecipazione all'aumento. |
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1 | Per convenzione matrimoniale può essere stabilita una diversa partecipazione all'aumento. |
2 | La partecipazione all'aumento eccedente la metà non è presa in considerazione all'atto di determinare le porzioni legittime del coniuge o partner registrato superstite, nonché dei figli comuni e dei loro discendenti.242 |
3 | Tale convenzione non deve pregiudicare i diritti alla legittima dei figli non comuni e dei loro discendenti.243 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 217 - 1 In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale, le clausole che modificano la partecipazione legale all'aumento s'applicano soltanto se la convenzione matrimoniale lo prevede espressamente. |
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1 | In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale, le clausole che modificano la partecipazione legale all'aumento s'applicano soltanto se la convenzione matrimoniale lo prevede espressamente. |
2 | Lo stesso vale in caso di morte di uno dei coniugi durante una procedura di divorzio che implica la perdita della porzione legittima del coniuge superstite. 244 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 160 - 1 Ciascun coniuge conserva il proprio cognome. |
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1 | Ciascun coniuge conserva il proprio cognome. |
2 | Gli sposi possono tuttavia dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler assumere un cognome coniugale; possono scegliere il cognome da nubile o celibe di uno di loro.225 |
3 | Se mantengono ciascuno il proprio cognome, gli sposi determinano il cognome dei figli, scegliendo il cognome da nubile o celibe di uno di loro. In casi motivati, l'ufficiale dello stato civile può liberarli da quest'obbligo.226 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 217 - 1 In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale, le clausole che modificano la partecipazione legale all'aumento s'applicano soltanto se la convenzione matrimoniale lo prevede espressamente. |
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1 | In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale, le clausole che modificano la partecipazione legale all'aumento s'applicano soltanto se la convenzione matrimoniale lo prevede espressamente. |
2 | Lo stesso vale in caso di morte di uno dei coniugi durante una procedura di divorzio che implica la perdita della porzione legittima del coniuge superstite. 244 |