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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 216 |
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| Per convenzione matrimoniale può essere stabilita una diversa partecipazione all'aumento. | ||||||
| La partecipazione all'aumento eccedente la metà non è presa in considerazione all'atto di determinare le porzioni legittime del coniuge o partner registrato superstite, nonché dei figli comuni e dei loro discendenti. [1] | ||||||
| Tale convenzione non deve pregiudicare i diritti alla legittima dei figli non comuni e dei loro discendenti. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 dic. 2020 (Diritto successorio), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 312; FF 2018 4901). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 dic. 2020 (Diritto successorio), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 312; FF 2018 4901). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 217 |
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| In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale, le clausole che modificano la partecipazione legale all'aumento s'applicano soltanto se la convenzione matrimoniale lo prevede espressamente. | ||||||
| Lo stesso vale in caso di morte di uno dei coniugi durante una procedura di divorzio che implica la perdita della porzione legittima del coniuge superstite. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 dic. 2020 (Diritto successorio), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 312; FF 2018 4901). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 239 |
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| Se i beni propri di un coniuge o i beni comuni hanno contribuito all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di un bene di un'altra massa patrimoniale, s'applicano per analogia le disposizioni sulla partecipazione al plusvalore previste nel regime della partecipazione agli acquisti. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 239 |
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| Se i beni propri di un coniuge o i beni comuni hanno contribuito all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di un bene di un'altra massa patrimoniale, s'applicano per analogia le disposizioni sulla partecipazione al plusvalore previste nel regime della partecipazione agli acquisti. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 239 |
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| Se i beni propri di un coniuge o i beni comuni hanno contribuito all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di un bene di un'altra massa patrimoniale, s'applicano per analogia le disposizioni sulla partecipazione al plusvalore previste nel regime della partecipazione agli acquisti. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 212 |
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| L'azienda agricola che un coniuge continua ad amministrare personalmente in qualità di proprietario o di cui il coniuge superstite o un discendente pretende legittimamente l'attribuzione per intero è stimata, per calcolare la quota di plusvalore e il credito di partecipazione, secondo il valore di reddito. | ||||||
| Il coniuge proprietario dell'azienda agricola o i suoi eredi possono opporre all'altro coniuge, a titolo di quota di plusvalore o di credito di partecipazione, soltanto l'importo che avrebbero ricevuto in caso di imputazione dell'azienda secondo il valore venale. | ||||||
| Le disposizioni successorie sulla stima e sulla partecipazione dei coeredi all'utile si applicano per analogia. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 213 |
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| Il valore d'imputazione può essere adeguatamente aumentato se circostanze speciali lo giustificano. | ||||||
| Sono circostanze speciali segnatamente i bisogni di sostentamento del coniuge superstite, il prezzo d'acquisto dell'azienda agricola, con gli investimenti, e la situazione finanziaria del coniuge cui appartiene l'azienda agricola. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 214 |
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| Per il valore degli acquisti esistenti allo scioglimento del regime dei beni, è determinante il momento della liquidazione. | ||||||
| Per i beni reintegrati negli acquisti, è determinante il momento in cui furono alienati. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 239 |
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| Se i beni propri di un coniuge o i beni comuni hanno contribuito all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di un bene di un'altra massa patrimoniale, s'applicano per analogia le disposizioni sulla partecipazione al plusvalore previste nel regime della partecipazione agli acquisti. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 215 |
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| A ciascun coniuge od ai suoi eredi spetta la metà dell'aumento conseguito dall'altro. | ||||||
| I crediti sono compensati. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 216 |
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| Per convenzione matrimoniale può essere stabilita una diversa partecipazione all'aumento. | ||||||
| La partecipazione all'aumento eccedente la metà non è presa in considerazione all'atto di determinare le porzioni legittime del coniuge o partner registrato superstite, nonché dei figli comuni e dei loro discendenti. [1] | ||||||
| Tale convenzione non deve pregiudicare i diritti alla legittima dei figli non comuni e dei loro discendenti. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 dic. 2020 (Diritto successorio), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 312; FF 2018 4901). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 dic. 2020 (Diritto successorio), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 312; FF 2018 4901). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 217 |
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| In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale, le clausole che modificano la partecipazione legale all'aumento s'applicano soltanto se la convenzione matrimoniale lo prevede espressamente. | ||||||
| Lo stesso vale in caso di morte di uno dei coniugi durante una procedura di divorzio che implica la perdita della porzione legittima del coniuge superstite. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 dic. 2020 (Diritto successorio), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 312; FF 2018 4901). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 160 [1] |
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| Ciascun coniuge conserva il proprio cognome. | ||||||
| Gli sposi possono tuttavia dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler assumere un cognome coniugale; possono scegliere il cognome da nubile o celibe di uno di loro. [2] | ||||||
| Se mantengono ciascuno il proprio cognome, gli sposi determinano il cognome dei figli, scegliendo il cognome da nubile o celibe di uno di loro. In casi motivati, l'ufficiale dello stato civile può liberarli da quest'obbligo. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 2569; FF 2009 65776585). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 dic. 2020 (Matrimonio per tutti), in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2021 747; FF 2019 7151, 2020 1135). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 dic. 2020 (Matrimonio per tutti), in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2021 747; FF 2019 7151, 2020 1135). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 217 |
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| In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale, le clausole che modificano la partecipazione legale all'aumento s'applicano soltanto se la convenzione matrimoniale lo prevede espressamente. | ||||||
| Lo stesso vale in caso di morte di uno dei coniugi durante una procedura di divorzio che implica la perdita della porzione legittima del coniuge superstite. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 dic. 2020 (Diritto successorio), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 312; FF 2018 4901). | ||||||