SR 810.30 Legge federale del 30 settembre 2011 concernente la ricerca sull'essere umano (Legge sulla ricerca umana, LRUm) - Legge sulla ricerca umana LRUm Art. 10 Requisiti di carattere scientifico - 1 La ricerca sull'essere umano può essere condotta soltanto se: |
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1 | La ricerca sull'essere umano può essere condotta soltanto se: |
a | sono rispettate le norme riconosciute sull'integrità scientifica, in particolare per quanto riguarda la gestione dei conflitti di interessi; |
b | i requisiti di qualità scientifica sono soddisfatti; |
c | sono rispettate le norme internazionali riconosciute riguardanti la buona prassi in materia di ricerca umana; e |
d | le persone responsabili possiedono qualifiche professionali sufficienti. |
2 | Il Consiglio federale determina le norme nazionali e internazionali che devono essere rispettate. |
SR 810.30 Legge federale del 30 settembre 2011 concernente la ricerca sull'essere umano (Legge sulla ricerca umana, LRUm) - Legge sulla ricerca umana LRUm Art. 10 Requisiti di carattere scientifico - 1 La ricerca sull'essere umano può essere condotta soltanto se: |
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1 | La ricerca sull'essere umano può essere condotta soltanto se: |
a | sono rispettate le norme riconosciute sull'integrità scientifica, in particolare per quanto riguarda la gestione dei conflitti di interessi; |
b | i requisiti di qualità scientifica sono soddisfatti; |
c | sono rispettate le norme internazionali riconosciute riguardanti la buona prassi in materia di ricerca umana; e |
d | le persone responsabili possiedono qualifiche professionali sufficienti. |
2 | Il Consiglio federale determina le norme nazionali e internazionali che devono essere rispettate. |
SR 810.30 Legge federale del 30 settembre 2011 concernente la ricerca sull'essere umano (Legge sulla ricerca umana, LRUm) - Legge sulla ricerca umana LRUm Art. 10 Requisiti di carattere scientifico - 1 La ricerca sull'essere umano può essere condotta soltanto se: |
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1 | La ricerca sull'essere umano può essere condotta soltanto se: |
a | sono rispettate le norme riconosciute sull'integrità scientifica, in particolare per quanto riguarda la gestione dei conflitti di interessi; |
b | i requisiti di qualità scientifica sono soddisfatti; |
c | sono rispettate le norme internazionali riconosciute riguardanti la buona prassi in materia di ricerca umana; e |
d | le persone responsabili possiedono qualifiche professionali sufficienti. |
2 | Il Consiglio federale determina le norme nazionali e internazionali che devono essere rispettate. |
SR 810.30 Legge federale del 30 settembre 2011 concernente la ricerca sull'essere umano (Legge sulla ricerca umana, LRUm) - Legge sulla ricerca umana LRUm Art. 10 Requisiti di carattere scientifico - 1 La ricerca sull'essere umano può essere condotta soltanto se: |
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1 | La ricerca sull'essere umano può essere condotta soltanto se: |
a | sono rispettate le norme riconosciute sull'integrità scientifica, in particolare per quanto riguarda la gestione dei conflitti di interessi; |
b | i requisiti di qualità scientifica sono soddisfatti; |
c | sono rispettate le norme internazionali riconosciute riguardanti la buona prassi in materia di ricerca umana; e |
d | le persone responsabili possiedono qualifiche professionali sufficienti. |
2 | Il Consiglio federale determina le norme nazionali e internazionali che devono essere rispettate. |
SR 810.30 Legge federale del 30 settembre 2011 concernente la ricerca sull'essere umano (Legge sulla ricerca umana, LRUm) - Legge sulla ricerca umana LRUm Art. 10 Requisiti di carattere scientifico - 1 La ricerca sull'essere umano può essere condotta soltanto se: |
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1 | La ricerca sull'essere umano può essere condotta soltanto se: |
a | sono rispettate le norme riconosciute sull'integrità scientifica, in particolare per quanto riguarda la gestione dei conflitti di interessi; |
b | i requisiti di qualità scientifica sono soddisfatti; |
c | sono rispettate le norme internazionali riconosciute riguardanti la buona prassi in materia di ricerca umana; e |
d | le persone responsabili possiedono qualifiche professionali sufficienti. |
2 | Il Consiglio federale determina le norme nazionali e internazionali che devono essere rispettate. |
SR 810.30 Legge federale del 30 settembre 2011 concernente la ricerca sull'essere umano (Legge sulla ricerca umana, LRUm) - Legge sulla ricerca umana LRUm Art. 10 Requisiti di carattere scientifico - 1 La ricerca sull'essere umano può essere condotta soltanto se: |
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1 | La ricerca sull'essere umano può essere condotta soltanto se: |
a | sono rispettate le norme riconosciute sull'integrità scientifica, in particolare per quanto riguarda la gestione dei conflitti di interessi; |
b | i requisiti di qualità scientifica sono soddisfatti; |
c | sono rispettate le norme internazionali riconosciute riguardanti la buona prassi in materia di ricerca umana; e |
d | le persone responsabili possiedono qualifiche professionali sufficienti. |
2 | Il Consiglio federale determina le norme nazionali e internazionali che devono essere rispettate. |
SR 810.30 Legge federale del 30 settembre 2011 concernente la ricerca sull'essere umano (Legge sulla ricerca umana, LRUm) - Legge sulla ricerca umana LRUm Art. 10 Requisiti di carattere scientifico - 1 La ricerca sull'essere umano può essere condotta soltanto se: |
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1 | La ricerca sull'essere umano può essere condotta soltanto se: |
a | sono rispettate le norme riconosciute sull'integrità scientifica, in particolare per quanto riguarda la gestione dei conflitti di interessi; |
b | i requisiti di qualità scientifica sono soddisfatti; |
c | sono rispettate le norme internazionali riconosciute riguardanti la buona prassi in materia di ricerca umana; e |
d | le persone responsabili possiedono qualifiche professionali sufficienti. |
2 | Il Consiglio federale determina le norme nazionali e internazionali che devono essere rispettate. |
SR 810.30 Legge federale del 30 settembre 2011 concernente la ricerca sull'essere umano (Legge sulla ricerca umana, LRUm) - Legge sulla ricerca umana LRUm Art. 1 Scopo - 1 La presente legge si prefigge di tutelare la dignità, la personalità e la salute dell'essere umano nella ricerca. |
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1 | La presente legge si prefigge di tutelare la dignità, la personalità e la salute dell'essere umano nella ricerca. |
2 | Si prefigge inoltre di: |
a | istituire condizioni quadro favorevoli alla ricerca sull'essere umano; |
b | contribuire a garantire la qualità della ricerca sull'essere umano; |
c | assicurare la trasparenza della ricerca sull'essere umano. |
SR 810.30 Legge federale del 30 settembre 2011 concernente la ricerca sull'essere umano (Legge sulla ricerca umana, LRUm) - Legge sulla ricerca umana LRUm Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica alla ricerca sulle malattie dell'essere umano, nonché sulla struttura e sulla funzione del corpo umano, condotta: |
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1 | La presente legge si applica alla ricerca sulle malattie dell'essere umano, nonché sulla struttura e sulla funzione del corpo umano, condotta: |
a | con persone; |
b | su persone decedute; |
c | su embrioni e feti; |
d | su materiale biologico; |
e | con dati sanitari personali. |
2 | La presente legge non è applicabile alla ricerca condotta: |
a | su embrioni in vitro secondo la legge del 19 dicembre 20033 sulle cellule staminali; |
b | su materiale biologico anonimizzato; |
c | con dati sanitari anonimizzati e raccolti in forma anonima. |
SR 810.30 Legge federale del 30 settembre 2011 concernente la ricerca sull'essere umano (Legge sulla ricerca umana, LRUm) - Legge sulla ricerca umana LRUm Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica alla ricerca sulle malattie dell'essere umano, nonché sulla struttura e sulla funzione del corpo umano, condotta: |
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1 | La presente legge si applica alla ricerca sulle malattie dell'essere umano, nonché sulla struttura e sulla funzione del corpo umano, condotta: |
a | con persone; |
b | su persone decedute; |
c | su embrioni e feti; |
d | su materiale biologico; |
e | con dati sanitari personali. |
2 | La presente legge non è applicabile alla ricerca condotta: |
a | su embrioni in vitro secondo la legge del 19 dicembre 20033 sulle cellule staminali; |
b | su materiale biologico anonimizzato; |
c | con dati sanitari anonimizzati e raccolti in forma anonima. |
SR 810.30 Legge federale del 30 settembre 2011 concernente la ricerca sull'essere umano (Legge sulla ricerca umana, LRUm) - Legge sulla ricerca umana LRUm Art. 3 Definizioni - Ai sensi della presente legge si intende per: |
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a | ricerca: la ricerca metodologica volta all'acquisizione di conoscenze generalizzabili; |
b | ricerca sulle malattie: la ricerca sulle cause, la prevenzione, la diagnosi, la terapia e l'epidemiologia dei disturbi alla salute umana sul piano fisico e psichico; |
c | ricerca sulla struttura e sulla funzione del corpo umano: la ricerca fondamentale, in particolare sull'anatomia, sulla fisiologia e sulla genetica del corpo umano, nonché la ricerca non correlata alla malattia, relativa agli interventi sul corpo umano; |
d | progetto di ricerca con presumibile beneficio diretto: un progetto di ricerca i cui risultati fanno sperare in un miglioramento della salute delle persone che vi partecipano; |
e | materiale biologico: le sostanze corporee che provengono da persone viventi; |
f | dati sanitari personali: le informazioni relative a una persona determinata o determinabile che fanno riferimento alla sua salute o malattia, ivi compresi i suoi dati genetici; |
g | dati genetici: le informazioni, ottenute mediante un esame genetico, relative a caratteristiche ereditate o acquisite durante la fase embrionale; |
h | materiale biologico codificato e dati sanitari personali codificati: il materiale biologico e i dati riferibili a una determinata persona tramite un codice; |
i | materiale biologico anonimizzato e dati sanitari anonimizzati: il materiale biologico e i dati sanitari che non sono riferibili a una determinata persona o possono esserlo soltanto con un onere eccessivo; |
j | bambino: un minore di età inferiore ai 14 anni; |
k | adolescente: un minore di almeno 14 anni; |
l | ... |
SR 810.30 Legge federale del 30 settembre 2011 concernente la ricerca sull'essere umano (Legge sulla ricerca umana, LRUm) - Legge sulla ricerca umana LRUm Art. 4 Primato degli interessi dell'essere umano - L'interesse, la salute e il benessere dell'essere umano devono prevalere sull'interesse della scienza e della società. |
SR 810.30 Legge federale del 30 settembre 2011 concernente la ricerca sull'essere umano (Legge sulla ricerca umana, LRUm) - Legge sulla ricerca umana LRUm Art. 10 Requisiti di carattere scientifico - 1 La ricerca sull'essere umano può essere condotta soltanto se: |
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1 | La ricerca sull'essere umano può essere condotta soltanto se: |
a | sono rispettate le norme riconosciute sull'integrità scientifica, in particolare per quanto riguarda la gestione dei conflitti di interessi; |
b | i requisiti di qualità scientifica sono soddisfatti; |
c | sono rispettate le norme internazionali riconosciute riguardanti la buona prassi in materia di ricerca umana; e |
d | le persone responsabili possiedono qualifiche professionali sufficienti. |
2 | Il Consiglio federale determina le norme nazionali e internazionali che devono essere rispettate. |
SR 810.30 Legge federale del 30 settembre 2011 concernente la ricerca sull'essere umano (Legge sulla ricerca umana, LRUm) - Legge sulla ricerca umana LRUm Art. 10 Requisiti di carattere scientifico - 1 La ricerca sull'essere umano può essere condotta soltanto se: |
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1 | La ricerca sull'essere umano può essere condotta soltanto se: |
a | sono rispettate le norme riconosciute sull'integrità scientifica, in particolare per quanto riguarda la gestione dei conflitti di interessi; |
b | i requisiti di qualità scientifica sono soddisfatti; |
c | sono rispettate le norme internazionali riconosciute riguardanti la buona prassi in materia di ricerca umana; e |
d | le persone responsabili possiedono qualifiche professionali sufficienti. |
2 | Il Consiglio federale determina le norme nazionali e internazionali che devono essere rispettate. |
SR 810.30 Legge federale del 30 settembre 2011 concernente la ricerca sull'essere umano (Legge sulla ricerca umana, LRUm) - Legge sulla ricerca umana LRUm Art. 10 Requisiti di carattere scientifico - 1 La ricerca sull'essere umano può essere condotta soltanto se: |
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1 | La ricerca sull'essere umano può essere condotta soltanto se: |
a | sono rispettate le norme riconosciute sull'integrità scientifica, in particolare per quanto riguarda la gestione dei conflitti di interessi; |
b | i requisiti di qualità scientifica sono soddisfatti; |
c | sono rispettate le norme internazionali riconosciute riguardanti la buona prassi in materia di ricerca umana; e |
d | le persone responsabili possiedono qualifiche professionali sufficienti. |
2 | Il Consiglio federale determina le norme nazionali e internazionali che devono essere rispettate. |
SR 810.30 Legge federale del 30 settembre 2011 concernente la ricerca sull'essere umano (Legge sulla ricerca umana, LRUm) - Legge sulla ricerca umana LRUm Art. 10 Requisiti di carattere scientifico - 1 La ricerca sull'essere umano può essere condotta soltanto se: |
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1 | La ricerca sull'essere umano può essere condotta soltanto se: |
a | sono rispettate le norme riconosciute sull'integrità scientifica, in particolare per quanto riguarda la gestione dei conflitti di interessi; |
b | i requisiti di qualità scientifica sono soddisfatti; |
c | sono rispettate le norme internazionali riconosciute riguardanti la buona prassi in materia di ricerca umana; e |
d | le persone responsabili possiedono qualifiche professionali sufficienti. |
2 | Il Consiglio federale determina le norme nazionali e internazionali che devono essere rispettate. |
SR 810.30 Legge federale del 30 settembre 2011 concernente la ricerca sull'essere umano (Legge sulla ricerca umana, LRUm) - Legge sulla ricerca umana LRUm Art. 13 Placebo - Nei progetti di ricerca con presumibile beneficio diretto, l'utilizzo di un placebo o la rinuncia a una terapia sono autorizzati soltanto se non si prevedono per l'interessato rischi supplementari di danni gravi o irreversibili e: |
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a | non è disponibile una terapia conforme allo stato della scienza; o |
b | l'utilizzo di un placebo è necessario, per motivi metodologici imperativi e scientificamente fondati, per verificare l'efficacia o la sicurezza di un metodo terapeutico. |
SR 810.30 Legge federale del 30 settembre 2011 concernente la ricerca sull'essere umano (Legge sulla ricerca umana, LRUm) - Legge sulla ricerca umana LRUm Art. 12 Rischi e incomodi - 1 I rischi e gli incomodi per la persona che partecipa a un progetto di ricerca devono essere per quanto possibile ridotti al minimo. |
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1 | I rischi e gli incomodi per la persona che partecipa a un progetto di ricerca devono essere per quanto possibile ridotti al minimo. |
2 | I rischi e gli incomodi prevedibili per le persone partecipanti al progetto non devono essere sproporzionati rispetto al beneficio presumibile risultante dal progetto di ricerca. |
SR 810.30 Legge federale del 30 settembre 2011 concernente la ricerca sull'essere umano (Legge sulla ricerca umana, LRUm) - Legge sulla ricerca umana LRUm Art. 13 Placebo - Nei progetti di ricerca con presumibile beneficio diretto, l'utilizzo di un placebo o la rinuncia a una terapia sono autorizzati soltanto se non si prevedono per l'interessato rischi supplementari di danni gravi o irreversibili e: |
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a | non è disponibile una terapia conforme allo stato della scienza; o |
b | l'utilizzo di un placebo è necessario, per motivi metodologici imperativi e scientificamente fondati, per verificare l'efficacia o la sicurezza di un metodo terapeutico. |
SR 810.30 Legge federale del 30 settembre 2011 concernente la ricerca sull'essere umano (Legge sulla ricerca umana, LRUm) - Legge sulla ricerca umana LRUm Art. 11 Sussidiarietà - 1 Un progetto di ricerca può essere condotto con persone soltanto se non possono essere acquisite in altro modo conoscenze equivalenti. |
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1 | Un progetto di ricerca può essere condotto con persone soltanto se non possono essere acquisite in altro modo conoscenze equivalenti. |
2 | Un progetto di ricerca può essere condotto con persone particolarmente vulnerabili soltanto se non possono essere acquisite in altro modo conoscenze equivalenti. |
SR 810.301 Ordinanza del 20 settembre 2013 concernente i progetti di ricerca sull'essere umano ad eccezione delle sperimentazioni cliniche (Ordinanza sulla ricerca umana, ORUm) - Ordinanza sulla ricerca umana ORUm Art. 25 Anonimizzazione - 1 Per l'anonimizzazione di materiale biologico e di dati sanitari personali, il riferimento a una determinata persona deve essere reso impossibile o annullato in modo tale che risalire all'identità di questa persona sia possibile solo a fronte di un onere eccessivo. |
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1 | Per l'anonimizzazione di materiale biologico e di dati sanitari personali, il riferimento a una determinata persona deve essere reso impossibile o annullato in modo tale che risalire all'identità di questa persona sia possibile solo a fronte di un onere eccessivo. |
2 | L'anonimizzazione deve avvenire secondo un procedimento metodologico basato sullo stato attuale della tecnica. In particolare devono essere distrutti o modificati i dati che, da soli o in combinazione, permettono di risalire all'identità di una determinata persona, come il nome, il cognome, l'indirizzo, la data di nascita e i numeri d'identificazione univoci. |
3 | La metodologia dell'anonimizzazione, compresa la descrizione del rimanente rischio di reidentificazione, deve essere documentata. |
SR 810.30 Legge federale del 30 settembre 2011 concernente la ricerca sull'essere umano (Legge sulla ricerca umana, LRUm) - Legge sulla ricerca umana LRUm Art. 12 Rischi e incomodi - 1 I rischi e gli incomodi per la persona che partecipa a un progetto di ricerca devono essere per quanto possibile ridotti al minimo. |
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1 | I rischi e gli incomodi per la persona che partecipa a un progetto di ricerca devono essere per quanto possibile ridotti al minimo. |
2 | I rischi e gli incomodi prevedibili per le persone partecipanti al progetto non devono essere sproporzionati rispetto al beneficio presumibile risultante dal progetto di ricerca. |
SR 810.30 Legge federale del 30 settembre 2011 concernente la ricerca sull'essere umano (Legge sulla ricerca umana, LRUm) - Legge sulla ricerca umana LRUm Art. 12 Rischi e incomodi - 1 I rischi e gli incomodi per la persona che partecipa a un progetto di ricerca devono essere per quanto possibile ridotti al minimo. |
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1 | I rischi e gli incomodi per la persona che partecipa a un progetto di ricerca devono essere per quanto possibile ridotti al minimo. |
2 | I rischi e gli incomodi prevedibili per le persone partecipanti al progetto non devono essere sproporzionati rispetto al beneficio presumibile risultante dal progetto di ricerca. |
SR 810.30 Legge federale del 30 settembre 2011 concernente la ricerca sull'essere umano (Legge sulla ricerca umana, LRUm) - Legge sulla ricerca umana LRUm Art. 12 Rischi e incomodi - 1 I rischi e gli incomodi per la persona che partecipa a un progetto di ricerca devono essere per quanto possibile ridotti al minimo. |
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1 | I rischi e gli incomodi per la persona che partecipa a un progetto di ricerca devono essere per quanto possibile ridotti al minimo. |
2 | I rischi e gli incomodi prevedibili per le persone partecipanti al progetto non devono essere sproporzionati rispetto al beneficio presumibile risultante dal progetto di ricerca. |
SR 810.30 Legge federale del 30 settembre 2011 concernente la ricerca sull'essere umano (Legge sulla ricerca umana, LRUm) - Legge sulla ricerca umana LRUm Art. 12 Rischi e incomodi - 1 I rischi e gli incomodi per la persona che partecipa a un progetto di ricerca devono essere per quanto possibile ridotti al minimo. |
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1 | I rischi e gli incomodi per la persona che partecipa a un progetto di ricerca devono essere per quanto possibile ridotti al minimo. |
2 | I rischi e gli incomodi prevedibili per le persone partecipanti al progetto non devono essere sproporzionati rispetto al beneficio presumibile risultante dal progetto di ricerca. |
SR 810.30 Legge federale del 30 settembre 2011 concernente la ricerca sull'essere umano (Legge sulla ricerca umana, LRUm) - Legge sulla ricerca umana LRUm Art. 10 Requisiti di carattere scientifico - 1 La ricerca sull'essere umano può essere condotta soltanto se: |
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1 | La ricerca sull'essere umano può essere condotta soltanto se: |
a | sono rispettate le norme riconosciute sull'integrità scientifica, in particolare per quanto riguarda la gestione dei conflitti di interessi; |
b | i requisiti di qualità scientifica sono soddisfatti; |
c | sono rispettate le norme internazionali riconosciute riguardanti la buona prassi in materia di ricerca umana; e |
d | le persone responsabili possiedono qualifiche professionali sufficienti. |
2 | Il Consiglio federale determina le norme nazionali e internazionali che devono essere rispettate. |
SR 810.30 Legge federale del 30 settembre 2011 concernente la ricerca sull'essere umano (Legge sulla ricerca umana, LRUm) - Legge sulla ricerca umana LRUm Art. 12 Rischi e incomodi - 1 I rischi e gli incomodi per la persona che partecipa a un progetto di ricerca devono essere per quanto possibile ridotti al minimo. |
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1 | I rischi e gli incomodi per la persona che partecipa a un progetto di ricerca devono essere per quanto possibile ridotti al minimo. |
2 | I rischi e gli incomodi prevedibili per le persone partecipanti al progetto non devono essere sproporzionati rispetto al beneficio presumibile risultante dal progetto di ricerca. |
SR 810.30 Legge federale del 30 settembre 2011 concernente la ricerca sull'essere umano (Legge sulla ricerca umana, LRUm) - Legge sulla ricerca umana LRUm Art. 12 Rischi e incomodi - 1 I rischi e gli incomodi per la persona che partecipa a un progetto di ricerca devono essere per quanto possibile ridotti al minimo. |
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1 | I rischi e gli incomodi per la persona che partecipa a un progetto di ricerca devono essere per quanto possibile ridotti al minimo. |
2 | I rischi e gli incomodi prevedibili per le persone partecipanti al progetto non devono essere sproporzionati rispetto al beneficio presumibile risultante dal progetto di ricerca. |