SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 725.11 Legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN) LSN Art. 30 - 1 Quando l'acquisto dei terreni necessari alla costruzione delle strade nazionali non possa aver luogo bonalmente, si procederà secondo le forme della rilottizzazione o dell'espropriazione. |
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1 | Quando l'acquisto dei terreni necessari alla costruzione delle strade nazionali non possa aver luogo bonalmente, si procederà secondo le forme della rilottizzazione o dell'espropriazione. |
2 | Quest'ultima sarà usata solo quando gli sforzi fatti per i due primi modi d'acquisto non abbiano sortito effetto alcuno. |
SR 725.11 Legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN) LSN Art. 31 - 1 La procedura di rilottizzazione sotto forma di raggruppamento particellare di terreni agricoli, di foreste, o di aree fabbricabili, si applica quando sia nell'interesse della costruzione stradale oppure necessaria ad un uso e governo funzionale dei fondi da quella pregiudicati. |
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1 | La procedura di rilottizzazione sotto forma di raggruppamento particellare di terreni agricoli, di foreste, o di aree fabbricabili, si applica quando sia nell'interesse della costruzione stradale oppure necessaria ad un uso e governo funzionale dei fondi da quella pregiudicati. |
2 | Nella procedura di rilottizzazione, il terreno necessario alla costruzione stradale può essere acquistato: |
a | con il conferimento di fondi dell'ente pubblico all'impresa di rilottizzazione; |
b | con una detrazione adeguata della proprietà fondiaria cui si estende la procedura di rilottizzazione. Il terreno, in tal modo detratto per la costruzione stradale, sarà risarcito all'impresa di rilottizzazione secondo il suo valore venale; |
c | con il computo del plusvalore conferito ai fondi dalle bonifiche fondiarie operate nella costruzione stradale; |
d | con altri mezzi giuridici della procedura cantonale. |
SR 725.111 Ordinanza del 7 novembre 2007 sulle strade nazionali (OSN) OSN Art. 21 Acquisto del terreno nella procedura di rilottizzazione - Nell'elaborazione e nella presentazione dei progetti di raggruppamenti agricoli e forestali resi necessari dai lavori di costruzione, occorre tener conto segnatamente delle disposizioni del diritto federale sui sussidi a favore delle bonifiche fondiarie e degli edifici rurali e di quelle sulla pianificazione del territorio e sulla protezione dell'ambiente. |
SR 725.11 Legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN) LSN Art. 31 - 1 La procedura di rilottizzazione sotto forma di raggruppamento particellare di terreni agricoli, di foreste, o di aree fabbricabili, si applica quando sia nell'interesse della costruzione stradale oppure necessaria ad un uso e governo funzionale dei fondi da quella pregiudicati. |
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1 | La procedura di rilottizzazione sotto forma di raggruppamento particellare di terreni agricoli, di foreste, o di aree fabbricabili, si applica quando sia nell'interesse della costruzione stradale oppure necessaria ad un uso e governo funzionale dei fondi da quella pregiudicati. |
2 | Nella procedura di rilottizzazione, il terreno necessario alla costruzione stradale può essere acquistato: |
a | con il conferimento di fondi dell'ente pubblico all'impresa di rilottizzazione; |
b | con una detrazione adeguata della proprietà fondiaria cui si estende la procedura di rilottizzazione. Il terreno, in tal modo detratto per la costruzione stradale, sarà risarcito all'impresa di rilottizzazione secondo il suo valore venale; |
c | con il computo del plusvalore conferito ai fondi dalle bonifiche fondiarie operate nella costruzione stradale; |
d | con altri mezzi giuridici della procedura cantonale. |
SR 725.111 Ordinanza del 7 novembre 2007 sulle strade nazionali (OSN) OSN Art. 23 Stima del valore venale e indennità - Per la stima del valore venale del terreno che deve essere ceduto per la costruzione stradale nella procedura di rilottizzazione o per la stima degli inconvenienti non rimunerabili in virtù della nuova ripartizione, i Cantoni possono prescrivere, nelle loro disposizioni d'esecuzione, l'applicazione della LEspr25. |
SR 725.111 Ordinanza del 7 novembre 2007 sulle strade nazionali (OSN) OSN Art. 23 Stima del valore venale e indennità - Per la stima del valore venale del terreno che deve essere ceduto per la costruzione stradale nella procedura di rilottizzazione o per la stima degli inconvenienti non rimunerabili in virtù della nuova ripartizione, i Cantoni possono prescrivere, nelle loro disposizioni d'esecuzione, l'applicazione della LEspr25. |
SR 725.111 Ordinanza del 7 novembre 2007 sulle strade nazionali (OSN) OSN Art. 23 Stima del valore venale e indennità - Per la stima del valore venale del terreno che deve essere ceduto per la costruzione stradale nella procedura di rilottizzazione o per la stima degli inconvenienti non rimunerabili in virtù della nuova ripartizione, i Cantoni possono prescrivere, nelle loro disposizioni d'esecuzione, l'applicazione della LEspr25. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 725.111 Ordinanza del 7 novembre 2007 sulle strade nazionali (OSN) OSN Art. 23 Stima del valore venale e indennità - Per la stima del valore venale del terreno che deve essere ceduto per la costruzione stradale nella procedura di rilottizzazione o per la stima degli inconvenienti non rimunerabili in virtù della nuova ripartizione, i Cantoni possono prescrivere, nelle loro disposizioni d'esecuzione, l'applicazione della LEspr25. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 725.111 Ordinanza del 7 novembre 2007 sulle strade nazionali (OSN) OSN Art. 23 Stima del valore venale e indennità - Per la stima del valore venale del terreno che deve essere ceduto per la costruzione stradale nella procedura di rilottizzazione o per la stima degli inconvenienti non rimunerabili in virtù della nuova ripartizione, i Cantoni possono prescrivere, nelle loro disposizioni d'esecuzione, l'applicazione della LEspr25. |