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RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale Art. 48 Contenuto |
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| Le decisioni di cui all'articolo 47 contengono: | ||||||
| le indicazioni dell'autorità straniera sulla persona perseguita e sul reato contestatole; | ||||||
| la designazione dell'autorità che ha presentato la domanda; | ||||||
| la menzione che l'estradizione è domandata; | ||||||
| l'indicazione del diritto di interporre reclamo secondo il capoverso 2 e di farsi patrocinare. | ||||||
| Contro queste decisioni è ammesso, entro dieci giorni dalla notificazione scritta dell'ordine di arresto, il reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Gli articoli 379-397 CPP [1] sono applicabili per analogia. [2] | ||||||
| [1] RS 312.0 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. II 13 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). | ||||||
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RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale Art. 50 Scarcerazione |
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| Diciotto giorni dopo il fermo, l'UFG ordina la scarcerazione se la domanda d'estradizione e i relativi documenti a sostegno non gli sono pervenuti. [1] Per motivi speciali, il termine può essere prorogato fino a quaranta giorni. | ||||||
| Se la persona perseguita è già incarcerata, il termine decorre dall'inizio del carcere in vista d'estradizione. | ||||||
| La scarcerazione può essere eccezionalmente ordinata in qualsiasi stadio della procedura qualora ciò sembri opportuno secondo le circostanze. La persona perseguita può chiedere in ogni tempo d'essere scarcerata. | ||||||
| Per altro, la scarcerazione è retta dagli articoli 238-240 CPP [2], applicabili per analogia. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1). [2] RS 312.0 [3] Nuovo testo giusta l'all. n. II 13 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). | ||||||
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RI 0.632.314.891.1 all. Accordo agricolo del 24 giugno 2004 tra la Svizzera e il Libano (all.) Art. 6 |
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| Fra le Parti si applicano le disposizioni dell'Accordo dell'OMC sull'agricoltura [1]. | ||||||
| [1] RS 0.632.20, All. 1A.3 | ||||||
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RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale Art. 48 Contenuto |
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| Le decisioni di cui all'articolo 47 contengono: | ||||||
| le indicazioni dell'autorità straniera sulla persona perseguita e sul reato contestatole; | ||||||
| la designazione dell'autorità che ha presentato la domanda; | ||||||
| la menzione che l'estradizione è domandata; | ||||||
| l'indicazione del diritto di interporre reclamo secondo il capoverso 2 e di farsi patrocinare. | ||||||
| Contro queste decisioni è ammesso, entro dieci giorni dalla notificazione scritta dell'ordine di arresto, il reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Gli articoli 379-397 CPP [1] sono applicabili per analogia. [2] | ||||||
| [1] RS 312.0 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. II 13 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). | ||||||
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RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale Art. 50 Scarcerazione |
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| Diciotto giorni dopo il fermo, l'UFG ordina la scarcerazione se la domanda d'estradizione e i relativi documenti a sostegno non gli sono pervenuti. [1] Per motivi speciali, il termine può essere prorogato fino a quaranta giorni. | ||||||
| Se la persona perseguita è già incarcerata, il termine decorre dall'inizio del carcere in vista d'estradizione. | ||||||
| La scarcerazione può essere eccezionalmente ordinata in qualsiasi stadio della procedura qualora ciò sembri opportuno secondo le circostanze. La persona perseguita può chiedere in ogni tempo d'essere scarcerata. | ||||||
| Per altro, la scarcerazione è retta dagli articoli 238-240 CPP [2], applicabili per analogia. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1). [2] RS 312.0 [3] Nuovo testo giusta l'all. n. II 13 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). | ||||||
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RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale Art. 6 Simultaneità dell'esclusione e dell'ammissibilità della cooperazione |
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| Se il reato contestato alla persona perseguita ricade sotto parecchie disposizioni penali svizzere, si può dar seguito alla domanda soltanto per le fattispecie che non la rendono irricevibile e se sia garantito che lo Stato richiedente osservi le condizioni poste. | ||||||
| La cooperazione è esclusa se il procedimento verte su un reato ricadente sotto parecchie disposizioni penali del diritto svizzero o straniero e se non si può dar seguito alla domanda per una delle fattispecie che include il reato sotto tutti i suoi aspetti. | ||||||
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RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale Art. 47 Ordine di arresto e altre decisioni |
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| L'UFG emette un ordine di arresto in vista d'estradizione. Esso può prescindervi segnatamente se la persona perseguita: | ||||||
| verosimilmente non si sottrarrà all'estradizione né comprometterà l'istruzione penale, o | ||||||
| può produrre immediatamente il suo alibi. | ||||||
| Se la persona perseguita non è in condizione d'essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano, l'UFG può, in luogo della carcerazione, decidere altri provvedimenti cautelari. | ||||||
| Simultaneamente, esso decide quali oggetti e beni debbano rimanere od essere messi al sicuro. | ||||||
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RI 0.632.314.891.1 all. Accordo agricolo del 24 giugno 2004 tra la Svizzera e il Libano (all.) Art. 5 |
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| Le Parti si dichiarano disposte, ciascuna nell'ambito della propria politica agricola, a proseguire gli sforzi per una ulteriore liberalizzazione dello scambio di prodotti agricoli. | ||||||