IR 0.211.231.01 Convenzione del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione di minorenni RS-0.211.231.01 Art. 1 - Le autorità, così giudiziarie come amministrative, dello Stato di dimora abituale d'un minorenne sono, con riserva delle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, capoverso 3, della presente Convenzione, competenti a prendere delle misure per la protezione della persona o dei beni dello stesso. |
IR 0.211.231.01 Convenzione del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione di minorenni RS-0.211.231.01 Art. 1 - Le autorità, così giudiziarie come amministrative, dello Stato di dimora abituale d'un minorenne sono, con riserva delle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, capoverso 3, della presente Convenzione, competenti a prendere delle misure per la protezione della persona o dei beni dello stesso. |
IR 0.211.231.01 Convenzione del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione di minorenni RS-0.211.231.01 Art. 1 - Le autorità, così giudiziarie come amministrative, dello Stato di dimora abituale d'un minorenne sono, con riserva delle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, capoverso 3, della presente Convenzione, competenti a prendere delle misure per la protezione della persona o dei beni dello stesso. |
IR 0.211.231.01 Convenzione del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione di minorenni RS-0.211.231.01 Art. 1 - Le autorità, così giudiziarie come amministrative, dello Stato di dimora abituale d'un minorenne sono, con riserva delle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, capoverso 3, della presente Convenzione, competenti a prendere delle misure per la protezione della persona o dei beni dello stesso. |
IR 0.211.231.01 Convenzione del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione di minorenni RS-0.211.231.01 Art. 1 - Le autorità, così giudiziarie come amministrative, dello Stato di dimora abituale d'un minorenne sono, con riserva delle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, capoverso 3, della presente Convenzione, competenti a prendere delle misure per la protezione della persona o dei beni dello stesso. |
IR 0.211.231.01 Convenzione del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione di minorenni RS-0.211.231.01 Art. 2 - Le autorità competenti secondo l'articolo 1 prendono le misure previste dalla loro legge interna. |
IR 0.211.231.01 Convenzione del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione di minorenni RS-0.211.231.01 Art. 7 - Le misure prese dalle autorità competenti in virtù degli articoli che precedono della presente Convenzione sono riconosciute in tutti gli Stati contraenti. Tuttavia, ove implichino degli atti d'esecuzione in uno Stato diverso da quello che le ha prese, il riconoscimento e l'esecuzione sono regolati dal diritto interno dello Stato in cui l'esecuzione è domandata oppure dalle convenzioni internazionali. |
IR 0.211.231.01 Convenzione del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione di minorenni RS-0.211.231.01 Art. 15 - Ogni Stato contraente può riservare la competenza delle sue autorità chiamate a decidere d'una domanda di nullità, scioglimento o allentamento del vincolo coniugale tra i genitori d'un minorenne, per prendere delle misure di protezione della persona o dei beni dello stesso. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 133 - 1 Il giudice disciplina i diritti e i doveri dei genitori secondo le disposizioni che reggono gli effetti della filiazione. In particolare disciplina: |
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1 | Il giudice disciplina i diritti e i doveri dei genitori secondo le disposizioni che reggono gli effetti della filiazione. In particolare disciplina: |
1 | l'autorità parentale; |
2 | la custodia; |
3 | le relazioni personali (art. 273) o la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio; e |
4 | il contributo di mantenimento. |
2 | Il giudice tiene conto di tutte le circostanze importanti per il bene del figlio. Prende in considerazione l'istanza comune dei genitori e, per quanto possibile, il parere del figlio. |
3 | Può stabilire il contributo di mantenimento anche per un periodo che va oltre la maggiore età del figlio. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 133 - 1 Il giudice disciplina i diritti e i doveri dei genitori secondo le disposizioni che reggono gli effetti della filiazione. In particolare disciplina: |
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1 | Il giudice disciplina i diritti e i doveri dei genitori secondo le disposizioni che reggono gli effetti della filiazione. In particolare disciplina: |
1 | l'autorità parentale; |
2 | la custodia; |
3 | le relazioni personali (art. 273) o la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio; e |
4 | il contributo di mantenimento. |
2 | Il giudice tiene conto di tutte le circostanze importanti per il bene del figlio. Prende in considerazione l'istanza comune dei genitori e, per quanto possibile, il parere del figlio. |
3 | Può stabilire il contributo di mantenimento anche per un periodo che va oltre la maggiore età del figlio. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 133 - 1 Il giudice disciplina i diritti e i doveri dei genitori secondo le disposizioni che reggono gli effetti della filiazione. In particolare disciplina: |
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1 | Il giudice disciplina i diritti e i doveri dei genitori secondo le disposizioni che reggono gli effetti della filiazione. In particolare disciplina: |
1 | l'autorità parentale; |
2 | la custodia; |
3 | le relazioni personali (art. 273) o la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio; e |
4 | il contributo di mantenimento. |
2 | Il giudice tiene conto di tutte le circostanze importanti per il bene del figlio. Prende in considerazione l'istanza comune dei genitori e, per quanto possibile, il parere del figlio. |
3 | Può stabilire il contributo di mantenimento anche per un periodo che va oltre la maggiore età del figlio. |
IR 0.211.231.01 Convenzione del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione di minorenni RS-0.211.231.01 Art. 15 - Ogni Stato contraente può riservare la competenza delle sue autorità chiamate a decidere d'una domanda di nullità, scioglimento o allentamento del vincolo coniugale tra i genitori d'un minorenne, per prendere delle misure di protezione della persona o dei beni dello stesso. |
IR 0.211.231.01 Convenzione del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione di minorenni RS-0.211.231.01 Art. 15 - Ogni Stato contraente può riservare la competenza delle sue autorità chiamate a decidere d'una domanda di nullità, scioglimento o allentamento del vincolo coniugale tra i genitori d'un minorenne, per prendere delle misure di protezione della persona o dei beni dello stesso. |
IR 0.211.231.01 Convenzione del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione di minorenni RS-0.211.231.01 Art. 15 - Ogni Stato contraente può riservare la competenza delle sue autorità chiamate a decidere d'una domanda di nullità, scioglimento o allentamento del vincolo coniugale tra i genitori d'un minorenne, per prendere delle misure di protezione della persona o dei beni dello stesso. |
IR 0.211.231.01 Convenzione del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione di minorenni RS-0.211.231.01 Art. 15 - Ogni Stato contraente può riservare la competenza delle sue autorità chiamate a decidere d'una domanda di nullità, scioglimento o allentamento del vincolo coniugale tra i genitori d'un minorenne, per prendere delle misure di protezione della persona o dei beni dello stesso. |
IR 0.211.231.01 Convenzione del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione di minorenni RS-0.211.231.01 Art. 1 - Le autorità, così giudiziarie come amministrative, dello Stato di dimora abituale d'un minorenne sono, con riserva delle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, capoverso 3, della presente Convenzione, competenti a prendere delle misure per la protezione della persona o dei beni dello stesso. |
IR 0.211.231.01 Convenzione del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione di minorenni RS-0.211.231.01 Art. 5 - Nel caso di trasferimento della dimora abituale d'un minorenne da uno a un altro Stato contraente, le misure prese dalle autorità dello Stato della vecchia dimora abituale rimangono in vigore fintanto che le autorità della nuova dimora abituale non le revochino o non ne sostituiscano altre. |
IR 0.211.231.01 Convenzione del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione di minorenni RS-0.211.231.01 Art. 13 - La presente Convenzione si applica a tutti i minorenni che hanno la dimora abituale in uno degli Stati contraenti. |
IR 0.211.231.01 Convenzione del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione di minorenni RS-0.211.231.01 Art. 1 - Le autorità, così giudiziarie come amministrative, dello Stato di dimora abituale d'un minorenne sono, con riserva delle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, capoverso 3, della presente Convenzione, competenti a prendere delle misure per la protezione della persona o dei beni dello stesso. |