SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 902 - 1 Il pegno di cartevalori che rappresentano delle merci conferisce il diritto di pegno sulle merci stesse. |
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1 | Il pegno di cartevalori che rappresentano delle merci conferisce il diritto di pegno sulle merci stesse. |
2 | Se oltre alla cartavalore esiste uno speciale atto di pegno (warrant), la costituzione in pegno di questo titolo basta per impegnare la merce, purché la costituzione del pegno sia annotata nella cartavalore, con la indicazione della somma garantita e della scadenza. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 1155 - 1 I documenti emessi per merci depositate presso magazzinieri o consegnate a vetturali non valgono come titoli di credito, ma solo come ricevute o altri documenti probatori, qualora non rispondano ai requisiti formali previsti dalla legge per i titoli rappresentanti merci. |
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1 | I documenti emessi per merci depositate presso magazzinieri o consegnate a vetturali non valgono come titoli di credito, ma solo come ricevute o altri documenti probatori, qualora non rispondano ai requisiti formali previsti dalla legge per i titoli rappresentanti merci. |
2 | I documenti emessi dai magazzinieri, che non hanno ottenuto dall'autorità competente l'autorizzazione d'emetterli richiesta dalla legge, valgono come titoli di credito, se rispondono ai requisiti formali legali. Gli emittenti sono puniti dalla competente autorità cantonale con l'ammenda fino ai mille franchi. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 1153 - I titoli rappresentanti merci, emessi come titoli di credito da un magazziniere o da un vetturale, devono contenere: |
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1 | l'indicazione del luogo e del giorno dell'emissione e la sottoscrizione dell'emittente; |
2 | il nome dell'emittente e l'indicazione del suo domicilio; |
3 | il nome del deponente o del mittente e l'indicazione del suo domicilio; |
4 | la designazione della merce depositata o consegnata, con l'indicazione della natura, della quantità e dei segni atti a stabilirne l'identità; |
5 | la menzione delle mercedi e delle spese da pagarsi o che furono anticipatamente pagate; |
6 | i patti speciali riguardanti la conservazione o la manipolazione della merce, stipulati dagli interessati; |
7 | il numero degli esemplari del titolo; |
8 | il nome di chi ha il diritto di disporre della merce o la clausola all'ordine o al portatore. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 902 - 1 Il pegno di cartevalori che rappresentano delle merci conferisce il diritto di pegno sulle merci stesse. |
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1 | Il pegno di cartevalori che rappresentano delle merci conferisce il diritto di pegno sulle merci stesse. |
2 | Se oltre alla cartavalore esiste uno speciale atto di pegno (warrant), la costituzione in pegno di questo titolo basta per impegnare la merce, purché la costituzione del pegno sia annotata nella cartavalore, con la indicazione della somma garantita e della scadenza. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 1153 - I titoli rappresentanti merci, emessi come titoli di credito da un magazziniere o da un vetturale, devono contenere: |
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1 | l'indicazione del luogo e del giorno dell'emissione e la sottoscrizione dell'emittente; |
2 | il nome dell'emittente e l'indicazione del suo domicilio; |
3 | il nome del deponente o del mittente e l'indicazione del suo domicilio; |
4 | la designazione della merce depositata o consegnata, con l'indicazione della natura, della quantità e dei segni atti a stabilirne l'identità; |
5 | la menzione delle mercedi e delle spese da pagarsi o che furono anticipatamente pagate; |
6 | i patti speciali riguardanti la conservazione o la manipolazione della merce, stipulati dagli interessati; |
7 | il numero degli esemplari del titolo; |
8 | il nome di chi ha il diritto di disporre della merce o la clausola all'ordine o al portatore. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 1155 - 1 I documenti emessi per merci depositate presso magazzinieri o consegnate a vetturali non valgono come titoli di credito, ma solo come ricevute o altri documenti probatori, qualora non rispondano ai requisiti formali previsti dalla legge per i titoli rappresentanti merci. |
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1 | I documenti emessi per merci depositate presso magazzinieri o consegnate a vetturali non valgono come titoli di credito, ma solo come ricevute o altri documenti probatori, qualora non rispondano ai requisiti formali previsti dalla legge per i titoli rappresentanti merci. |
2 | I documenti emessi dai magazzinieri, che non hanno ottenuto dall'autorità competente l'autorizzazione d'emetterli richiesta dalla legge, valgono come titoli di credito, se rispondono ai requisiti formali legali. Gli emittenti sono puniti dalla competente autorità cantonale con l'ammenda fino ai mille franchi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 924 - 1 Il possesso di una cosa può essere acquistato senza consegna quando un terzo o l'alienante medesimo rimane in possesso della cosa in causa di uno speciale rapporto giuridico. |
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1 | Il possesso di una cosa può essere acquistato senza consegna quando un terzo o l'alienante medesimo rimane in possesso della cosa in causa di uno speciale rapporto giuridico. |
2 | Questa trasmissione di possesso è efficace in confronto del terzo solo allora che l'alienante ne lo ha avvertito. |
3 | Il terzo può rifiutare la consegna all'acquirente per gli stessi motivi per i quali l'avrebbe potuta rifiutare all'alienante. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 924 - 1 Il possesso di una cosa può essere acquistato senza consegna quando un terzo o l'alienante medesimo rimane in possesso della cosa in causa di uno speciale rapporto giuridico. |
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1 | Il possesso di una cosa può essere acquistato senza consegna quando un terzo o l'alienante medesimo rimane in possesso della cosa in causa di uno speciale rapporto giuridico. |
2 | Questa trasmissione di possesso è efficace in confronto del terzo solo allora che l'alienante ne lo ha avvertito. |
3 | Il terzo può rifiutare la consegna all'acquirente per gli stessi motivi per i quali l'avrebbe potuta rifiutare all'alienante. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 902 - 1 Il pegno di cartevalori che rappresentano delle merci conferisce il diritto di pegno sulle merci stesse. |
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1 | Il pegno di cartevalori che rappresentano delle merci conferisce il diritto di pegno sulle merci stesse. |
2 | Se oltre alla cartavalore esiste uno speciale atto di pegno (warrant), la costituzione in pegno di questo titolo basta per impegnare la merce, purché la costituzione del pegno sia annotata nella cartavalore, con la indicazione della somma garantita e della scadenza. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 1155 - 1 I documenti emessi per merci depositate presso magazzinieri o consegnate a vetturali non valgono come titoli di credito, ma solo come ricevute o altri documenti probatori, qualora non rispondano ai requisiti formali previsti dalla legge per i titoli rappresentanti merci. |
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1 | I documenti emessi per merci depositate presso magazzinieri o consegnate a vetturali non valgono come titoli di credito, ma solo come ricevute o altri documenti probatori, qualora non rispondano ai requisiti formali previsti dalla legge per i titoli rappresentanti merci. |
2 | I documenti emessi dai magazzinieri, che non hanno ottenuto dall'autorità competente l'autorizzazione d'emetterli richiesta dalla legge, valgono come titoli di credito, se rispondono ai requisiti formali legali. Gli emittenti sono puniti dalla competente autorità cantonale con l'ammenda fino ai mille franchi. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 1153 - I titoli rappresentanti merci, emessi come titoli di credito da un magazziniere o da un vetturale, devono contenere: |
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1 | l'indicazione del luogo e del giorno dell'emissione e la sottoscrizione dell'emittente; |
2 | il nome dell'emittente e l'indicazione del suo domicilio; |
3 | il nome del deponente o del mittente e l'indicazione del suo domicilio; |
4 | la designazione della merce depositata o consegnata, con l'indicazione della natura, della quantità e dei segni atti a stabilirne l'identità; |
5 | la menzione delle mercedi e delle spese da pagarsi o che furono anticipatamente pagate; |
6 | i patti speciali riguardanti la conservazione o la manipolazione della merce, stipulati dagli interessati; |
7 | il numero degli esemplari del titolo; |
8 | il nome di chi ha il diritto di disporre della merce o la clausola all'ordine o al portatore. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 902 - 1 Il pegno di cartevalori che rappresentano delle merci conferisce il diritto di pegno sulle merci stesse. |
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1 | Il pegno di cartevalori che rappresentano delle merci conferisce il diritto di pegno sulle merci stesse. |
2 | Se oltre alla cartavalore esiste uno speciale atto di pegno (warrant), la costituzione in pegno di questo titolo basta per impegnare la merce, purché la costituzione del pegno sia annotata nella cartavalore, con la indicazione della somma garantita e della scadenza. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 1153 - I titoli rappresentanti merci, emessi come titoli di credito da un magazziniere o da un vetturale, devono contenere: |
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1 | l'indicazione del luogo e del giorno dell'emissione e la sottoscrizione dell'emittente; |
2 | il nome dell'emittente e l'indicazione del suo domicilio; |
3 | il nome del deponente o del mittente e l'indicazione del suo domicilio; |
4 | la designazione della merce depositata o consegnata, con l'indicazione della natura, della quantità e dei segni atti a stabilirne l'identità; |
5 | la menzione delle mercedi e delle spese da pagarsi o che furono anticipatamente pagate; |
6 | i patti speciali riguardanti la conservazione o la manipolazione della merce, stipulati dagli interessati; |
7 | il numero degli esemplari del titolo; |
8 | il nome di chi ha il diritto di disporre della merce o la clausola all'ordine o al portatore. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 1155 - 1 I documenti emessi per merci depositate presso magazzinieri o consegnate a vetturali non valgono come titoli di credito, ma solo come ricevute o altri documenti probatori, qualora non rispondano ai requisiti formali previsti dalla legge per i titoli rappresentanti merci. |
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1 | I documenti emessi per merci depositate presso magazzinieri o consegnate a vetturali non valgono come titoli di credito, ma solo come ricevute o altri documenti probatori, qualora non rispondano ai requisiti formali previsti dalla legge per i titoli rappresentanti merci. |
2 | I documenti emessi dai magazzinieri, che non hanno ottenuto dall'autorità competente l'autorizzazione d'emetterli richiesta dalla legge, valgono come titoli di credito, se rispondono ai requisiti formali legali. Gli emittenti sono puniti dalla competente autorità cantonale con l'ammenda fino ai mille franchi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 924 - 1 Il possesso di una cosa può essere acquistato senza consegna quando un terzo o l'alienante medesimo rimane in possesso della cosa in causa di uno speciale rapporto giuridico. |
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1 | Il possesso di una cosa può essere acquistato senza consegna quando un terzo o l'alienante medesimo rimane in possesso della cosa in causa di uno speciale rapporto giuridico. |
2 | Questa trasmissione di possesso è efficace in confronto del terzo solo allora che l'alienante ne lo ha avvertito. |
3 | Il terzo può rifiutare la consegna all'acquirente per gli stessi motivi per i quali l'avrebbe potuta rifiutare all'alienante. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 924 - 1 Il possesso di una cosa può essere acquistato senza consegna quando un terzo o l'alienante medesimo rimane in possesso della cosa in causa di uno speciale rapporto giuridico. |
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1 | Il possesso di una cosa può essere acquistato senza consegna quando un terzo o l'alienante medesimo rimane in possesso della cosa in causa di uno speciale rapporto giuridico. |
2 | Questa trasmissione di possesso è efficace in confronto del terzo solo allora che l'alienante ne lo ha avvertito. |
3 | Il terzo può rifiutare la consegna all'acquirente per gli stessi motivi per i quali l'avrebbe potuta rifiutare all'alienante. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 924 - 1 Il possesso di una cosa può essere acquistato senza consegna quando un terzo o l'alienante medesimo rimane in possesso della cosa in causa di uno speciale rapporto giuridico. |
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1 | Il possesso di una cosa può essere acquistato senza consegna quando un terzo o l'alienante medesimo rimane in possesso della cosa in causa di uno speciale rapporto giuridico. |
2 | Questa trasmissione di possesso è efficace in confronto del terzo solo allora che l'alienante ne lo ha avvertito. |
3 | Il terzo può rifiutare la consegna all'acquirente per gli stessi motivi per i quali l'avrebbe potuta rifiutare all'alienante. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 1153 - I titoli rappresentanti merci, emessi come titoli di credito da un magazziniere o da un vetturale, devono contenere: |
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1 | l'indicazione del luogo e del giorno dell'emissione e la sottoscrizione dell'emittente; |
2 | il nome dell'emittente e l'indicazione del suo domicilio; |
3 | il nome del deponente o del mittente e l'indicazione del suo domicilio; |
4 | la designazione della merce depositata o consegnata, con l'indicazione della natura, della quantità e dei segni atti a stabilirne l'identità; |
5 | la menzione delle mercedi e delle spese da pagarsi o che furono anticipatamente pagate; |
6 | i patti speciali riguardanti la conservazione o la manipolazione della merce, stipulati dagli interessati; |
7 | il numero degli esemplari del titolo; |
8 | il nome di chi ha il diritto di disporre della merce o la clausola all'ordine o al portatore. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 924 - 1 Il possesso di una cosa può essere acquistato senza consegna quando un terzo o l'alienante medesimo rimane in possesso della cosa in causa di uno speciale rapporto giuridico. |
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1 | Il possesso di una cosa può essere acquistato senza consegna quando un terzo o l'alienante medesimo rimane in possesso della cosa in causa di uno speciale rapporto giuridico. |
2 | Questa trasmissione di possesso è efficace in confronto del terzo solo allora che l'alienante ne lo ha avvertito. |
3 | Il terzo può rifiutare la consegna all'acquirente per gli stessi motivi per i quali l'avrebbe potuta rifiutare all'alienante. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 1153 - I titoli rappresentanti merci, emessi come titoli di credito da un magazziniere o da un vetturale, devono contenere: |
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1 | l'indicazione del luogo e del giorno dell'emissione e la sottoscrizione dell'emittente; |
2 | il nome dell'emittente e l'indicazione del suo domicilio; |
3 | il nome del deponente o del mittente e l'indicazione del suo domicilio; |
4 | la designazione della merce depositata o consegnata, con l'indicazione della natura, della quantità e dei segni atti a stabilirne l'identità; |
5 | la menzione delle mercedi e delle spese da pagarsi o che furono anticipatamente pagate; |
6 | i patti speciali riguardanti la conservazione o la manipolazione della merce, stipulati dagli interessati; |
7 | il numero degli esemplari del titolo; |
8 | il nome di chi ha il diritto di disporre della merce o la clausola all'ordine o al portatore. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 1153 - I titoli rappresentanti merci, emessi come titoli di credito da un magazziniere o da un vetturale, devono contenere: |
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1 | l'indicazione del luogo e del giorno dell'emissione e la sottoscrizione dell'emittente; |
2 | il nome dell'emittente e l'indicazione del suo domicilio; |
3 | il nome del deponente o del mittente e l'indicazione del suo domicilio; |
4 | la designazione della merce depositata o consegnata, con l'indicazione della natura, della quantità e dei segni atti a stabilirne l'identità; |
5 | la menzione delle mercedi e delle spese da pagarsi o che furono anticipatamente pagate; |
6 | i patti speciali riguardanti la conservazione o la manipolazione della merce, stipulati dagli interessati; |
7 | il numero degli esemplari del titolo; |
8 | il nome di chi ha il diritto di disporre della merce o la clausola all'ordine o al portatore. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 1155 - 1 I documenti emessi per merci depositate presso magazzinieri o consegnate a vetturali non valgono come titoli di credito, ma solo come ricevute o altri documenti probatori, qualora non rispondano ai requisiti formali previsti dalla legge per i titoli rappresentanti merci. |
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1 | I documenti emessi per merci depositate presso magazzinieri o consegnate a vetturali non valgono come titoli di credito, ma solo come ricevute o altri documenti probatori, qualora non rispondano ai requisiti formali previsti dalla legge per i titoli rappresentanti merci. |
2 | I documenti emessi dai magazzinieri, che non hanno ottenuto dall'autorità competente l'autorizzazione d'emetterli richiesta dalla legge, valgono come titoli di credito, se rispondono ai requisiti formali legali. Gli emittenti sono puniti dalla competente autorità cantonale con l'ammenda fino ai mille franchi. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 1153 - I titoli rappresentanti merci, emessi come titoli di credito da un magazziniere o da un vetturale, devono contenere: |
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1 | l'indicazione del luogo e del giorno dell'emissione e la sottoscrizione dell'emittente; |
2 | il nome dell'emittente e l'indicazione del suo domicilio; |
3 | il nome del deponente o del mittente e l'indicazione del suo domicilio; |
4 | la designazione della merce depositata o consegnata, con l'indicazione della natura, della quantità e dei segni atti a stabilirne l'identità; |
5 | la menzione delle mercedi e delle spese da pagarsi o che furono anticipatamente pagate; |
6 | i patti speciali riguardanti la conservazione o la manipolazione della merce, stipulati dagli interessati; |
7 | il numero degli esemplari del titolo; |
8 | il nome di chi ha il diritto di disporre della merce o la clausola all'ordine o al portatore. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 902 - 1 Il pegno di cartevalori che rappresentano delle merci conferisce il diritto di pegno sulle merci stesse. |
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1 | Il pegno di cartevalori che rappresentano delle merci conferisce il diritto di pegno sulle merci stesse. |
2 | Se oltre alla cartavalore esiste uno speciale atto di pegno (warrant), la costituzione in pegno di questo titolo basta per impegnare la merce, purché la costituzione del pegno sia annotata nella cartavalore, con la indicazione della somma garantita e della scadenza. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 1153 - I titoli rappresentanti merci, emessi come titoli di credito da un magazziniere o da un vetturale, devono contenere: |
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1 | l'indicazione del luogo e del giorno dell'emissione e la sottoscrizione dell'emittente; |
2 | il nome dell'emittente e l'indicazione del suo domicilio; |
3 | il nome del deponente o del mittente e l'indicazione del suo domicilio; |
4 | la designazione della merce depositata o consegnata, con l'indicazione della natura, della quantità e dei segni atti a stabilirne l'identità; |
5 | la menzione delle mercedi e delle spese da pagarsi o che furono anticipatamente pagate; |
6 | i patti speciali riguardanti la conservazione o la manipolazione della merce, stipulati dagli interessati; |
7 | il numero degli esemplari del titolo; |
8 | il nome di chi ha il diritto di disporre della merce o la clausola all'ordine o al portatore. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 1155 - 1 I documenti emessi per merci depositate presso magazzinieri o consegnate a vetturali non valgono come titoli di credito, ma solo come ricevute o altri documenti probatori, qualora non rispondano ai requisiti formali previsti dalla legge per i titoli rappresentanti merci. |
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1 | I documenti emessi per merci depositate presso magazzinieri o consegnate a vetturali non valgono come titoli di credito, ma solo come ricevute o altri documenti probatori, qualora non rispondano ai requisiti formali previsti dalla legge per i titoli rappresentanti merci. |
2 | I documenti emessi dai magazzinieri, che non hanno ottenuto dall'autorità competente l'autorizzazione d'emetterli richiesta dalla legge, valgono come titoli di credito, se rispondono ai requisiti formali legali. Gli emittenti sono puniti dalla competente autorità cantonale con l'ammenda fino ai mille franchi. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 482 - 1 L'assuntore di magazzini generali di deposito, che si offre pubblicamente per la custodia di merci, può ottenere dall'autorità competente l'autorizzazione ad emettere delle fedi di deposito per le merci depositate. |
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1 | L'assuntore di magazzini generali di deposito, che si offre pubblicamente per la custodia di merci, può ottenere dall'autorità competente l'autorizzazione ad emettere delle fedi di deposito per le merci depositate. |
2 | Le fedi di deposito sono cartevalori che danno il diritto di ritirare le merci depositate. |
3 | Esse possono essere nominative, all'ordine od al portatore. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 482 - 1 L'assuntore di magazzini generali di deposito, che si offre pubblicamente per la custodia di merci, può ottenere dall'autorità competente l'autorizzazione ad emettere delle fedi di deposito per le merci depositate. |
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1 | L'assuntore di magazzini generali di deposito, che si offre pubblicamente per la custodia di merci, può ottenere dall'autorità competente l'autorizzazione ad emettere delle fedi di deposito per le merci depositate. |
2 | Le fedi di deposito sono cartevalori che danno il diritto di ritirare le merci depositate. |
3 | Esse possono essere nominative, all'ordine od al portatore. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 924 - 1 Il possesso di una cosa può essere acquistato senza consegna quando un terzo o l'alienante medesimo rimane in possesso della cosa in causa di uno speciale rapporto giuridico. |
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1 | Il possesso di una cosa può essere acquistato senza consegna quando un terzo o l'alienante medesimo rimane in possesso della cosa in causa di uno speciale rapporto giuridico. |
2 | Questa trasmissione di possesso è efficace in confronto del terzo solo allora che l'alienante ne lo ha avvertito. |
3 | Il terzo può rifiutare la consegna all'acquirente per gli stessi motivi per i quali l'avrebbe potuta rifiutare all'alienante. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 884 - 1 Salvo le eccezioni previste dalla legge, una cosa mobile può essere costituita in pegno soltanto col trasferimento del possesso al creditore pignoratizio. |
|
1 | Salvo le eccezioni previste dalla legge, una cosa mobile può essere costituita in pegno soltanto col trasferimento del possesso al creditore pignoratizio. |
2 | Chi in buona fede riceve la cosa in pegno acquista il diritto di pegno sulla stessa, riservati i diritti dei terzi derivanti da un possesso anteriore, ancorché il pignorante non ne avesse la libera disposizione. |
3 | Il diritto di pegno non è costituito finché il datore del pegno conservi la cosa in suo esclusivo potere. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 925 - 1 Se per merci consegnate ad un vettore o ad un magazzino di deposito sono state emesse cartevalori che le rappresentino, la trasmissione di tali documenti vale come consegna delle merci. |
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1 | Se per merci consegnate ad un vettore o ad un magazzino di deposito sono state emesse cartevalori che le rappresentino, la trasmissione di tali documenti vale come consegna delle merci. |
2 | Tuttavia in confronto di chi ha ricevuto il titolo in buona fede, prevale il diritto di chi in buona fede ha ricevuto la merce stessa. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 930 - 1 Il possessore di una cosa mobile ne è presunto proprietario. |
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1 | Il possessore di una cosa mobile ne è presunto proprietario. |
2 | Ogni precedente possessore è presunto essere stato proprietario al tempo del suo possesso. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 937 - 1 Per i fondi iscritti664 nel registro fondiario, la presunzione del diritto e le azioni possessorie stanno solo a favore della persona iscritta. |
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1 | Per i fondi iscritti664 nel registro fondiario, la presunzione del diritto e le azioni possessorie stanno solo a favore della persona iscritta. |
2 | Chi però esercita sul fondo un effettivo potere, può proporre le azioni possessorie di spoglio e di turbativa contro ogni illecita violenza. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 641 - 1 Il proprietario di una cosa ne può disporre liberamente entro i limiti dell'ordine giuridico. |
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1 | Il proprietario di una cosa ne può disporre liberamente entro i limiti dell'ordine giuridico. |
2 | Egli può rivendicarla contro chiunque la ritenga senza diritto e respingere qualsiasi indebita ingerenza. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 654 - 1 Lo scioglimento si effettua con l'alienazione della cosa o con la fine della comunione. |
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1 | Lo scioglimento si effettua con l'alienazione della cosa o con la fine della comunione. |
2 | Salvo disposizione contraria, la divisione si fa secondo le norme della comproprietà. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 884 - 1 Salvo le eccezioni previste dalla legge, una cosa mobile può essere costituita in pegno soltanto col trasferimento del possesso al creditore pignoratizio. |
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1 | Salvo le eccezioni previste dalla legge, una cosa mobile può essere costituita in pegno soltanto col trasferimento del possesso al creditore pignoratizio. |
2 | Chi in buona fede riceve la cosa in pegno acquista il diritto di pegno sulla stessa, riservati i diritti dei terzi derivanti da un possesso anteriore, ancorché il pignorante non ne avesse la libera disposizione. |
3 | Il diritto di pegno non è costituito finché il datore del pegno conservi la cosa in suo esclusivo potere. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 887 - Il creditore pignoratizio non può senza il consenso del pignorante dare in pegno ad altri la cosa impegnata. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 884 - 1 Salvo le eccezioni previste dalla legge, una cosa mobile può essere costituita in pegno soltanto col trasferimento del possesso al creditore pignoratizio. |
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1 | Salvo le eccezioni previste dalla legge, una cosa mobile può essere costituita in pegno soltanto col trasferimento del possesso al creditore pignoratizio. |
2 | Chi in buona fede riceve la cosa in pegno acquista il diritto di pegno sulla stessa, riservati i diritti dei terzi derivanti da un possesso anteriore, ancorché il pignorante non ne avesse la libera disposizione. |
3 | Il diritto di pegno non è costituito finché il datore del pegno conservi la cosa in suo esclusivo potere. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 884 - 1 Salvo le eccezioni previste dalla legge, una cosa mobile può essere costituita in pegno soltanto col trasferimento del possesso al creditore pignoratizio. |
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1 | Salvo le eccezioni previste dalla legge, una cosa mobile può essere costituita in pegno soltanto col trasferimento del possesso al creditore pignoratizio. |
2 | Chi in buona fede riceve la cosa in pegno acquista il diritto di pegno sulla stessa, riservati i diritti dei terzi derivanti da un possesso anteriore, ancorché il pignorante non ne avesse la libera disposizione. |
3 | Il diritto di pegno non è costituito finché il datore del pegno conservi la cosa in suo esclusivo potere. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 933 - Chi in buona fede ha ricevuto una cosa mobile a titolo di proprietà o di un diritto reale limitato dev'essere protetto nel suo possesso, anche se la cosa fosse stata affidata all'alienante senza facoltà di disporne. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 884 - 1 Salvo le eccezioni previste dalla legge, una cosa mobile può essere costituita in pegno soltanto col trasferimento del possesso al creditore pignoratizio. |
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1 | Salvo le eccezioni previste dalla legge, una cosa mobile può essere costituita in pegno soltanto col trasferimento del possesso al creditore pignoratizio. |
2 | Chi in buona fede riceve la cosa in pegno acquista il diritto di pegno sulla stessa, riservati i diritti dei terzi derivanti da un possesso anteriore, ancorché il pignorante non ne avesse la libera disposizione. |
3 | Il diritto di pegno non è costituito finché il datore del pegno conservi la cosa in suo esclusivo potere. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 930 - 1 Il possessore di una cosa mobile ne è presunto proprietario. |
|
1 | Il possessore di una cosa mobile ne è presunto proprietario. |
2 | Ogni precedente possessore è presunto essere stato proprietario al tempo del suo possesso. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 884 - 1 Salvo le eccezioni previste dalla legge, una cosa mobile può essere costituita in pegno soltanto col trasferimento del possesso al creditore pignoratizio. |
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1 | Salvo le eccezioni previste dalla legge, una cosa mobile può essere costituita in pegno soltanto col trasferimento del possesso al creditore pignoratizio. |
2 | Chi in buona fede riceve la cosa in pegno acquista il diritto di pegno sulla stessa, riservati i diritti dei terzi derivanti da un possesso anteriore, ancorché il pignorante non ne avesse la libera disposizione. |
3 | Il diritto di pegno non è costituito finché il datore del pegno conservi la cosa in suo esclusivo potere. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 922 - 1 Il possesso viene trasferito con la consegna della cosa medesima, oppure col mettere a disposizione dell'acquirente i mezzi di avere la cosa in suo potere. |
|
1 | Il possesso viene trasferito con la consegna della cosa medesima, oppure col mettere a disposizione dell'acquirente i mezzi di avere la cosa in suo potere. |
2 | La consegna è adempiuta tosto che l'acquirente si trovi in condizione, per volontà del possessore precedente, di esercitare la potestà sulla cosa. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 922 - 1 Il possesso viene trasferito con la consegna della cosa medesima, oppure col mettere a disposizione dell'acquirente i mezzi di avere la cosa in suo potere. |
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1 | Il possesso viene trasferito con la consegna della cosa medesima, oppure col mettere a disposizione dell'acquirente i mezzi di avere la cosa in suo potere. |
2 | La consegna è adempiuta tosto che l'acquirente si trovi in condizione, per volontà del possessore precedente, di esercitare la potestà sulla cosa. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 922 - 1 Il possesso viene trasferito con la consegna della cosa medesima, oppure col mettere a disposizione dell'acquirente i mezzi di avere la cosa in suo potere. |
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1 | Il possesso viene trasferito con la consegna della cosa medesima, oppure col mettere a disposizione dell'acquirente i mezzi di avere la cosa in suo potere. |
2 | La consegna è adempiuta tosto che l'acquirente si trovi in condizione, per volontà del possessore precedente, di esercitare la potestà sulla cosa. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 924 - 1 Il possesso di una cosa può essere acquistato senza consegna quando un terzo o l'alienante medesimo rimane in possesso della cosa in causa di uno speciale rapporto giuridico. |
|
1 | Il possesso di una cosa può essere acquistato senza consegna quando un terzo o l'alienante medesimo rimane in possesso della cosa in causa di uno speciale rapporto giuridico. |
2 | Questa trasmissione di possesso è efficace in confronto del terzo solo allora che l'alienante ne lo ha avvertito. |
3 | Il terzo può rifiutare la consegna all'acquirente per gli stessi motivi per i quali l'avrebbe potuta rifiutare all'alienante. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 920 - 1 Se il possessore ha consegnato la cosa ad un altro per conferirgli un diritto reale limitato od un diritto personale, ambedue ne sono possessori. |
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1 | Se il possessore ha consegnato la cosa ad un altro per conferirgli un diritto reale limitato od un diritto personale, ambedue ne sono possessori. |
2 | Chi possiede la cosa quale proprietario ne ha il possesso originario, ogni altro un possesso derivato. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 930 - 1 Il possessore di una cosa mobile ne è presunto proprietario. |
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1 | Il possessore di una cosa mobile ne è presunto proprietario. |
2 | Ogni precedente possessore è presunto essere stato proprietario al tempo del suo possesso. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 930 - 1 Il possessore di una cosa mobile ne è presunto proprietario. |
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1 | Il possessore di una cosa mobile ne è presunto proprietario. |
2 | Ogni precedente possessore è presunto essere stato proprietario al tempo del suo possesso. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 930 - 1 Il possessore di una cosa mobile ne è presunto proprietario. |
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1 | Il possessore di una cosa mobile ne è presunto proprietario. |
2 | Ogni precedente possessore è presunto essere stato proprietario al tempo del suo possesso. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 884 - 1 Salvo le eccezioni previste dalla legge, una cosa mobile può essere costituita in pegno soltanto col trasferimento del possesso al creditore pignoratizio. |
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1 | Salvo le eccezioni previste dalla legge, una cosa mobile può essere costituita in pegno soltanto col trasferimento del possesso al creditore pignoratizio. |
2 | Chi in buona fede riceve la cosa in pegno acquista il diritto di pegno sulla stessa, riservati i diritti dei terzi derivanti da un possesso anteriore, ancorché il pignorante non ne avesse la libera disposizione. |
3 | Il diritto di pegno non è costituito finché il datore del pegno conservi la cosa in suo esclusivo potere. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 884 - 1 Salvo le eccezioni previste dalla legge, una cosa mobile può essere costituita in pegno soltanto col trasferimento del possesso al creditore pignoratizio. |
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1 | Salvo le eccezioni previste dalla legge, una cosa mobile può essere costituita in pegno soltanto col trasferimento del possesso al creditore pignoratizio. |
2 | Chi in buona fede riceve la cosa in pegno acquista il diritto di pegno sulla stessa, riservati i diritti dei terzi derivanti da un possesso anteriore, ancorché il pignorante non ne avesse la libera disposizione. |
3 | Il diritto di pegno non è costituito finché il datore del pegno conservi la cosa in suo esclusivo potere. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 884 - 1 Salvo le eccezioni previste dalla legge, una cosa mobile può essere costituita in pegno soltanto col trasferimento del possesso al creditore pignoratizio. |
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1 | Salvo le eccezioni previste dalla legge, una cosa mobile può essere costituita in pegno soltanto col trasferimento del possesso al creditore pignoratizio. |
2 | Chi in buona fede riceve la cosa in pegno acquista il diritto di pegno sulla stessa, riservati i diritti dei terzi derivanti da un possesso anteriore, ancorché il pignorante non ne avesse la libera disposizione. |
3 | Il diritto di pegno non è costituito finché il datore del pegno conservi la cosa in suo esclusivo potere. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 924 - 1 Il possesso di una cosa può essere acquistato senza consegna quando un terzo o l'alienante medesimo rimane in possesso della cosa in causa di uno speciale rapporto giuridico. |
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1 | Il possesso di una cosa può essere acquistato senza consegna quando un terzo o l'alienante medesimo rimane in possesso della cosa in causa di uno speciale rapporto giuridico. |
2 | Questa trasmissione di possesso è efficace in confronto del terzo solo allora che l'alienante ne lo ha avvertito. |
3 | Il terzo può rifiutare la consegna all'acquirente per gli stessi motivi per i quali l'avrebbe potuta rifiutare all'alienante. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 930 - 1 Il possessore di una cosa mobile ne è presunto proprietario. |
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1 | Il possessore di una cosa mobile ne è presunto proprietario. |
2 | Ogni precedente possessore è presunto essere stato proprietario al tempo del suo possesso. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 8 - Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 930 - 1 Il possessore di una cosa mobile ne è presunto proprietario. |
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1 | Il possessore di una cosa mobile ne è presunto proprietario. |
2 | Ogni precedente possessore è presunto essere stato proprietario al tempo del suo possesso. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 8 - Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 924 - 1 Il possesso di una cosa può essere acquistato senza consegna quando un terzo o l'alienante medesimo rimane in possesso della cosa in causa di uno speciale rapporto giuridico. |
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1 | Il possesso di una cosa può essere acquistato senza consegna quando un terzo o l'alienante medesimo rimane in possesso della cosa in causa di uno speciale rapporto giuridico. |
2 | Questa trasmissione di possesso è efficace in confronto del terzo solo allora che l'alienante ne lo ha avvertito. |
3 | Il terzo può rifiutare la consegna all'acquirente per gli stessi motivi per i quali l'avrebbe potuta rifiutare all'alienante. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 924 - 1 Il possesso di una cosa può essere acquistato senza consegna quando un terzo o l'alienante medesimo rimane in possesso della cosa in causa di uno speciale rapporto giuridico. |
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1 | Il possesso di una cosa può essere acquistato senza consegna quando un terzo o l'alienante medesimo rimane in possesso della cosa in causa di uno speciale rapporto giuridico. |
2 | Questa trasmissione di possesso è efficace in confronto del terzo solo allora che l'alienante ne lo ha avvertito. |
3 | Il terzo può rifiutare la consegna all'acquirente per gli stessi motivi per i quali l'avrebbe potuta rifiutare all'alienante. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 924 - 1 Il possesso di una cosa può essere acquistato senza consegna quando un terzo o l'alienante medesimo rimane in possesso della cosa in causa di uno speciale rapporto giuridico. |
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1 | Il possesso di una cosa può essere acquistato senza consegna quando un terzo o l'alienante medesimo rimane in possesso della cosa in causa di uno speciale rapporto giuridico. |
2 | Questa trasmissione di possesso è efficace in confronto del terzo solo allora che l'alienante ne lo ha avvertito. |
3 | Il terzo può rifiutare la consegna all'acquirente per gli stessi motivi per i quali l'avrebbe potuta rifiutare all'alienante. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 924 - 1 Il possesso di una cosa può essere acquistato senza consegna quando un terzo o l'alienante medesimo rimane in possesso della cosa in causa di uno speciale rapporto giuridico. |
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1 | Il possesso di una cosa può essere acquistato senza consegna quando un terzo o l'alienante medesimo rimane in possesso della cosa in causa di uno speciale rapporto giuridico. |
2 | Questa trasmissione di possesso è efficace in confronto del terzo solo allora che l'alienante ne lo ha avvertito. |
3 | Il terzo può rifiutare la consegna all'acquirente per gli stessi motivi per i quali l'avrebbe potuta rifiutare all'alienante. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 884 - 1 Salvo le eccezioni previste dalla legge, una cosa mobile può essere costituita in pegno soltanto col trasferimento del possesso al creditore pignoratizio. |
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1 | Salvo le eccezioni previste dalla legge, una cosa mobile può essere costituita in pegno soltanto col trasferimento del possesso al creditore pignoratizio. |
2 | Chi in buona fede riceve la cosa in pegno acquista il diritto di pegno sulla stessa, riservati i diritti dei terzi derivanti da un possesso anteriore, ancorché il pignorante non ne avesse la libera disposizione. |
3 | Il diritto di pegno non è costituito finché il datore del pegno conservi la cosa in suo esclusivo potere. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 884 - 1 Salvo le eccezioni previste dalla legge, una cosa mobile può essere costituita in pegno soltanto col trasferimento del possesso al creditore pignoratizio. |
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1 | Salvo le eccezioni previste dalla legge, una cosa mobile può essere costituita in pegno soltanto col trasferimento del possesso al creditore pignoratizio. |
2 | Chi in buona fede riceve la cosa in pegno acquista il diritto di pegno sulla stessa, riservati i diritti dei terzi derivanti da un possesso anteriore, ancorché il pignorante non ne avesse la libera disposizione. |
3 | Il diritto di pegno non è costituito finché il datore del pegno conservi la cosa in suo esclusivo potere. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 1153 - I titoli rappresentanti merci, emessi come titoli di credito da un magazziniere o da un vetturale, devono contenere: |
|
1 | l'indicazione del luogo e del giorno dell'emissione e la sottoscrizione dell'emittente; |
2 | il nome dell'emittente e l'indicazione del suo domicilio; |
3 | il nome del deponente o del mittente e l'indicazione del suo domicilio; |
4 | la designazione della merce depositata o consegnata, con l'indicazione della natura, della quantità e dei segni atti a stabilirne l'identità; |
5 | la menzione delle mercedi e delle spese da pagarsi o che furono anticipatamente pagate; |
6 | i patti speciali riguardanti la conservazione o la manipolazione della merce, stipulati dagli interessati; |
7 | il numero degli esemplari del titolo; |
8 | il nome di chi ha il diritto di disporre della merce o la clausola all'ordine o al portatore. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 1153 - I titoli rappresentanti merci, emessi come titoli di credito da un magazziniere o da un vetturale, devono contenere: |
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1 | l'indicazione del luogo e del giorno dell'emissione e la sottoscrizione dell'emittente; |
2 | il nome dell'emittente e l'indicazione del suo domicilio; |
3 | il nome del deponente o del mittente e l'indicazione del suo domicilio; |
4 | la designazione della merce depositata o consegnata, con l'indicazione della natura, della quantità e dei segni atti a stabilirne l'identità; |
5 | la menzione delle mercedi e delle spese da pagarsi o che furono anticipatamente pagate; |
6 | i patti speciali riguardanti la conservazione o la manipolazione della merce, stipulati dagli interessati; |
7 | il numero degli esemplari del titolo; |
8 | il nome di chi ha il diritto di disporre della merce o la clausola all'ordine o al portatore. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 884 - 1 Salvo le eccezioni previste dalla legge, una cosa mobile può essere costituita in pegno soltanto col trasferimento del possesso al creditore pignoratizio. |
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1 | Salvo le eccezioni previste dalla legge, una cosa mobile può essere costituita in pegno soltanto col trasferimento del possesso al creditore pignoratizio. |
2 | Chi in buona fede riceve la cosa in pegno acquista il diritto di pegno sulla stessa, riservati i diritti dei terzi derivanti da un possesso anteriore, ancorché il pignorante non ne avesse la libera disposizione. |
3 | Il diritto di pegno non è costituito finché il datore del pegno conservi la cosa in suo esclusivo potere. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 924 - 1 Il possesso di una cosa può essere acquistato senza consegna quando un terzo o l'alienante medesimo rimane in possesso della cosa in causa di uno speciale rapporto giuridico. |
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1 | Il possesso di una cosa può essere acquistato senza consegna quando un terzo o l'alienante medesimo rimane in possesso della cosa in causa di uno speciale rapporto giuridico. |
2 | Questa trasmissione di possesso è efficace in confronto del terzo solo allora che l'alienante ne lo ha avvertito. |
3 | Il terzo può rifiutare la consegna all'acquirente per gli stessi motivi per i quali l'avrebbe potuta rifiutare all'alienante. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 1153 - I titoli rappresentanti merci, emessi come titoli di credito da un magazziniere o da un vetturale, devono contenere: |
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1 | l'indicazione del luogo e del giorno dell'emissione e la sottoscrizione dell'emittente; |
2 | il nome dell'emittente e l'indicazione del suo domicilio; |
3 | il nome del deponente o del mittente e l'indicazione del suo domicilio; |
4 | la designazione della merce depositata o consegnata, con l'indicazione della natura, della quantità e dei segni atti a stabilirne l'identità; |
5 | la menzione delle mercedi e delle spese da pagarsi o che furono anticipatamente pagate; |
6 | i patti speciali riguardanti la conservazione o la manipolazione della merce, stipulati dagli interessati; |
7 | il numero degli esemplari del titolo; |
8 | il nome di chi ha il diritto di disporre della merce o la clausola all'ordine o al portatore. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 884 - 1 Salvo le eccezioni previste dalla legge, una cosa mobile può essere costituita in pegno soltanto col trasferimento del possesso al creditore pignoratizio. |
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1 | Salvo le eccezioni previste dalla legge, una cosa mobile può essere costituita in pegno soltanto col trasferimento del possesso al creditore pignoratizio. |
2 | Chi in buona fede riceve la cosa in pegno acquista il diritto di pegno sulla stessa, riservati i diritti dei terzi derivanti da un possesso anteriore, ancorché il pignorante non ne avesse la libera disposizione. |
3 | Il diritto di pegno non è costituito finché il datore del pegno conservi la cosa in suo esclusivo potere. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 1153 - I titoli rappresentanti merci, emessi come titoli di credito da un magazziniere o da un vetturale, devono contenere: |
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1 | l'indicazione del luogo e del giorno dell'emissione e la sottoscrizione dell'emittente; |
2 | il nome dell'emittente e l'indicazione del suo domicilio; |
3 | il nome del deponente o del mittente e l'indicazione del suo domicilio; |
4 | la designazione della merce depositata o consegnata, con l'indicazione della natura, della quantità e dei segni atti a stabilirne l'identità; |
5 | la menzione delle mercedi e delle spese da pagarsi o che furono anticipatamente pagate; |
6 | i patti speciali riguardanti la conservazione o la manipolazione della merce, stipulati dagli interessati; |
7 | il numero degli esemplari del titolo; |
8 | il nome di chi ha il diritto di disporre della merce o la clausola all'ordine o al portatore. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 901 - 1 Per la costituzione del pegno su titoli al portatore basta la loro consegna al creditore pignoratizio. |
|
1 | Per la costituzione del pegno su titoli al portatore basta la loro consegna al creditore pignoratizio. |
2 | Per quella di altre cartevalori occorre la consegna del documento con la girata o la dichiarazione di cessione. |
3 | La costituzione in pegno di titoli contabili è retta esclusivamente dalla legge del 3 ottobre 2008655 sui titoli contabili.656 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 902 - 1 Il pegno di cartevalori che rappresentano delle merci conferisce il diritto di pegno sulle merci stesse. |
|
1 | Il pegno di cartevalori che rappresentano delle merci conferisce il diritto di pegno sulle merci stesse. |
2 | Se oltre alla cartavalore esiste uno speciale atto di pegno (warrant), la costituzione in pegno di questo titolo basta per impegnare la merce, purché la costituzione del pegno sia annotata nella cartavalore, con la indicazione della somma garantita e della scadenza. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 902 - 1 Il pegno di cartevalori che rappresentano delle merci conferisce il diritto di pegno sulle merci stesse. |
|
1 | Il pegno di cartevalori che rappresentano delle merci conferisce il diritto di pegno sulle merci stesse. |
2 | Se oltre alla cartavalore esiste uno speciale atto di pegno (warrant), la costituzione in pegno di questo titolo basta per impegnare la merce, purché la costituzione del pegno sia annotata nella cartavalore, con la indicazione della somma garantita e della scadenza. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 902 - 1 Il pegno di cartevalori che rappresentano delle merci conferisce il diritto di pegno sulle merci stesse. |
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1 | Il pegno di cartevalori che rappresentano delle merci conferisce il diritto di pegno sulle merci stesse. |
2 | Se oltre alla cartavalore esiste uno speciale atto di pegno (warrant), la costituzione in pegno di questo titolo basta per impegnare la merce, purché la costituzione del pegno sia annotata nella cartavalore, con la indicazione della somma garantita e della scadenza. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 902 - 1 Il pegno di cartevalori che rappresentano delle merci conferisce il diritto di pegno sulle merci stesse. |
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1 | Il pegno di cartevalori che rappresentano delle merci conferisce il diritto di pegno sulle merci stesse. |
2 | Se oltre alla cartavalore esiste uno speciale atto di pegno (warrant), la costituzione in pegno di questo titolo basta per impegnare la merce, purché la costituzione del pegno sia annotata nella cartavalore, con la indicazione della somma garantita e della scadenza. |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 69 - 1 Il tribunale statuisce d'ufficio sulle spese processuali giusta gli articoli 65, 66 e 68 LTF30.31 |
|
1 | Il tribunale statuisce d'ufficio sulle spese processuali giusta gli articoli 65, 66 e 68 LTF30.31 |
2 | Il tribunale decide, secondo il suo apprezzamento, se, in caso di più attori o convenuti, essi sopportano le spese o ne possono chiedere la rifusione solidalmente ed in quale misura nei loro rapporti interni, oppure per quote uguali, oppure proporzionalmente al loro interesse nella causa. Statuisce altresì in quale misura l'intervenuto contribuisce alle spese giudiziarie e a quelle dell'avversario della parte ch'esso sostiene o può farsi rifondere da questo le sue proprie spese. |
3 | Le parti presentano, prima della sentenza, una nota specificata delle loro spese. |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 69 - 1 Il tribunale statuisce d'ufficio sulle spese processuali giusta gli articoli 65, 66 e 68 LTF30.31 |
|
1 | Il tribunale statuisce d'ufficio sulle spese processuali giusta gli articoli 65, 66 e 68 LTF30.31 |
2 | Il tribunale decide, secondo il suo apprezzamento, se, in caso di più attori o convenuti, essi sopportano le spese o ne possono chiedere la rifusione solidalmente ed in quale misura nei loro rapporti interni, oppure per quote uguali, oppure proporzionalmente al loro interesse nella causa. Statuisce altresì in quale misura l'intervenuto contribuisce alle spese giudiziarie e a quelle dell'avversario della parte ch'esso sostiene o può farsi rifondere da questo le sue proprie spese. |
3 | Le parti presentano, prima della sentenza, una nota specificata delle loro spese. |