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RS 711 LEspr Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr) Art. 1 |
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| Il diritto d'espropriazione può essere conferito per opere che tornano d'utilità alla Confederazione o a una parte considerevole del paese ovvero per altri scopi di utilità pubblica riconosciuti da una legge federale. | ||||||
| Esso non può essere esercitato che nella misura necessaria allo scopo prefisso. | ||||||