SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 293 - 1 Chiunque rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un'autorità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione presa dall'autorità conformemente alla legge, è punito con la multa.406 |
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1 | Chiunque rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un'autorità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione presa dall'autorità conformemente alla legge, è punito con la multa.406 |
2 | La complicità è punibile. |
3 | L'atto non è punibile se nessun interesse pubblico o privato preponderante si opponeva alla pubblicazione.407 |
SR 171.13 Regolamento del Consiglio nazionale del 3 ottobre 2003 (RCN) RCN Art. 22 Assegnazione - 1 I nuovi oggetti in deliberazione sono di norma assegnati per esame preliminare a una commissione all'inizio di ogni sessione. |
SR 171.13 Regolamento del Consiglio nazionale del 3 ottobre 2003 (RCN) RCN Art. 22 Assegnazione - 1 I nuovi oggetti in deliberazione sono di norma assegnati per esame preliminare a una commissione all'inizio di ogni sessione. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 293 - 1 Chiunque rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un'autorità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione presa dall'autorità conformemente alla legge, è punito con la multa.406 |
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1 | Chiunque rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un'autorità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione presa dall'autorità conformemente alla legge, è punito con la multa.406 |
2 | La complicità è punibile. |
3 | L'atto non è punibile se nessun interesse pubblico o privato preponderante si opponeva alla pubblicazione.407 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 293 - 1 Chiunque rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un'autorità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione presa dall'autorità conformemente alla legge, è punito con la multa.406 |
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1 | Chiunque rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un'autorità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione presa dall'autorità conformemente alla legge, è punito con la multa.406 |
2 | La complicità è punibile. |
3 | L'atto non è punibile se nessun interesse pubblico o privato preponderante si opponeva alla pubblicazione.407 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 293 - 1 Chiunque rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un'autorità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione presa dall'autorità conformemente alla legge, è punito con la multa.406 |
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1 | Chiunque rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un'autorità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione presa dall'autorità conformemente alla legge, è punito con la multa.406 |
2 | La complicità è punibile. |
3 | L'atto non è punibile se nessun interesse pubblico o privato preponderante si opponeva alla pubblicazione.407 |
SR 171.13 Regolamento del Consiglio nazionale del 3 ottobre 2003 (RCN) RCN Art. 22 Assegnazione - 1 I nuovi oggetti in deliberazione sono di norma assegnati per esame preliminare a una commissione all'inizio di ogni sessione. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 293 - 1 Chiunque rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un'autorità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione presa dall'autorità conformemente alla legge, è punito con la multa.406 |
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1 | Chiunque rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un'autorità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione presa dall'autorità conformemente alla legge, è punito con la multa.406 |
2 | La complicità è punibile. |
3 | L'atto non è punibile se nessun interesse pubblico o privato preponderante si opponeva alla pubblicazione.407 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 293 - 1 Chiunque rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un'autorità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione presa dall'autorità conformemente alla legge, è punito con la multa.406 |
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1 | Chiunque rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un'autorità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione presa dall'autorità conformemente alla legge, è punito con la multa.406 |
2 | La complicità è punibile. |
3 | L'atto non è punibile se nessun interesse pubblico o privato preponderante si opponeva alla pubblicazione.407 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 293 - 1 Chiunque rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un'autorità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione presa dall'autorità conformemente alla legge, è punito con la multa.406 |
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1 | Chiunque rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un'autorità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione presa dall'autorità conformemente alla legge, è punito con la multa.406 |
2 | La complicità è punibile. |
3 | L'atto non è punibile se nessun interesse pubblico o privato preponderante si opponeva alla pubblicazione.407 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 162 - Chiunque rivela un segreto di fabbrica o commerciale, che aveva per legge o per contratto l'obbligo di custodire, |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 267 - 1. Chiunque intenzionalmente rivela o rende accessibile a uno Stato estero o ad agenti di esso un segreto che doveva essere conservato nell'interesse della Confederazione,373 |
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1 | Chiunque intenzionalmente rivela o rende accessibile a uno Stato estero o ad agenti di esso un segreto che doveva essere conservato nell'interesse della Confederazione,373 |
2 | Chiunque intenzionalmente rivela o rende accessibile al pubblico un segreto che doveva essere conservato nell'interesse della Confederazione, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.374 |
3 | La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.375 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 320 - 1. Chiunque rivela un segreto che gli è confidato nella sua qualità di membro di una autorità o di funzionario o di cui ha notizia per la sua carica o funzione oppure in qualità di ausiliario di un funzionario o di un'autorità è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque rivela un segreto che gli è confidato nella sua qualità di membro di una autorità o di funzionario o di cui ha notizia per la sua carica o funzione oppure in qualità di ausiliario di un funzionario o di un'autorità è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
2 | La rivelazione fatta col consenso scritto dell'autorità superiore non è punibile. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 321 - 1. Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i revisori tenuti al segreto professionale in virtù del Codice delle obbligazioni455, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, le levatrici, gli psicologi, gli infermieri, i fisioterapisti, gli ergoterapisti, i dietisti, gli optometristi, gli osteopati come pure gli ausiliari di questi professionisti che rivelano segreti a loro confidati in virtù della loro professione o di cui hanno avuto notizia nell'esercizio della medesima sono puniti, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.456 |
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1 | Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i revisori tenuti al segreto professionale in virtù del Codice delle obbligazioni455, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, le levatrici, gli psicologi, gli infermieri, i fisioterapisti, gli ergoterapisti, i dietisti, gli optometristi, gli osteopati come pure gli ausiliari di questi professionisti che rivelano segreti a loro confidati in virtù della loro professione o di cui hanno avuto notizia nell'esercizio della medesima sono puniti, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.456 |
2 | La rivelazione non è punibile, quando sia fatta col consenso dell'interessato o con l'autorizzazione scritta data, a richiesta di chi detiene il segreto, dall'autorità superiore o dall'autorità di vigilanza. |
3 | Rimangono salve le disposizioni della legislazione federale e cantonale sul diritto di avvisare un'autorità e di collaborare con la stessa, sull'obbligo di dare informazioni a un'autorità e sull'obbligo di testimoniare in giudizio.457 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 293 - 1 Chiunque rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un'autorità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione presa dall'autorità conformemente alla legge, è punito con la multa.406 |
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1 | Chiunque rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un'autorità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione presa dall'autorità conformemente alla legge, è punito con la multa.406 |
2 | La complicità è punibile. |
3 | L'atto non è punibile se nessun interesse pubblico o privato preponderante si opponeva alla pubblicazione.407 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 293 - 1 Chiunque rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un'autorità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione presa dall'autorità conformemente alla legge, è punito con la multa.406 |
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1 | Chiunque rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un'autorità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione presa dall'autorità conformemente alla legge, è punito con la multa.406 |
2 | La complicità è punibile. |
3 | L'atto non è punibile se nessun interesse pubblico o privato preponderante si opponeva alla pubblicazione.407 |
SR 171.13 Regolamento del Consiglio nazionale del 3 ottobre 2003 (RCN) RCN Art. 22 Assegnazione - 1 I nuovi oggetti in deliberazione sono di norma assegnati per esame preliminare a una commissione all'inizio di ogni sessione. |
SR 171.13 Regolamento del Consiglio nazionale del 3 ottobre 2003 (RCN) RCN Art. 22 Assegnazione - 1 I nuovi oggetti in deliberazione sono di norma assegnati per esame preliminare a una commissione all'inizio di ogni sessione. |
SR 171.13 Regolamento del Consiglio nazionale del 3 ottobre 2003 (RCN) RCN Art. 22 Assegnazione - 1 I nuovi oggetti in deliberazione sono di norma assegnati per esame preliminare a una commissione all'inizio di ogni sessione. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 293 - 1 Chiunque rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un'autorità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione presa dall'autorità conformemente alla legge, è punito con la multa.406 |
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1 | Chiunque rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un'autorità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione presa dall'autorità conformemente alla legge, è punito con la multa.406 |
2 | La complicità è punibile. |
3 | L'atto non è punibile se nessun interesse pubblico o privato preponderante si opponeva alla pubblicazione.407 |
SR 171.13 Regolamento del Consiglio nazionale del 3 ottobre 2003 (RCN) RCN Art. 22 Assegnazione - 1 I nuovi oggetti in deliberazione sono di norma assegnati per esame preliminare a una commissione all'inizio di ogni sessione. |
SR 171.13 Regolamento del Consiglio nazionale del 3 ottobre 2003 (RCN) RCN Art. 22 Assegnazione - 1 I nuovi oggetti in deliberazione sono di norma assegnati per esame preliminare a una commissione all'inizio di ogni sessione. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 293 - 1 Chiunque rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un'autorità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione presa dall'autorità conformemente alla legge, è punito con la multa.406 |
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1 | Chiunque rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un'autorità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione presa dall'autorità conformemente alla legge, è punito con la multa.406 |
2 | La complicità è punibile. |
3 | L'atto non è punibile se nessun interesse pubblico o privato preponderante si opponeva alla pubblicazione.407 |
SR 171.13 Regolamento del Consiglio nazionale del 3 ottobre 2003 (RCN) RCN Art. 22 Assegnazione - 1 I nuovi oggetti in deliberazione sono di norma assegnati per esame preliminare a una commissione all'inizio di ogni sessione. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 293 - 1 Chiunque rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un'autorità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione presa dall'autorità conformemente alla legge, è punito con la multa.406 |
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1 | Chiunque rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un'autorità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione presa dall'autorità conformemente alla legge, è punito con la multa.406 |
2 | La complicità è punibile. |
3 | L'atto non è punibile se nessun interesse pubblico o privato preponderante si opponeva alla pubblicazione.407 |