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RS 942.211 OIP Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) Art. 17 Menzione della riduzione di prezzo |
||||||
| L'indicazione in cifre di riduzioni di prezzo, abbuoni, vantaggi procurati da campagne di ritiro o di scambio come anche di regali, ecc. è assimilata all'indicazione di altri prezzi all'infuori di quelli effettivamente da pagare. | ||||||
| L'obbligo di indicare i prezzi e di specificare il prodotto e l'unità di vendita si applica, giusta la presente ordinanza, a tali indicazioni. Sono eccettuate le indicazioni concernenti parecchi prodotti di ugual natura, prodotti diversi, gruppi di prodotti o assortimenti, sempre che l'aliquota o l'importo di riduzione siano i medesimi. [1] | ||||||
| Il capoverso 2 si applica per analogia alle prestazioni di servizio. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959). [2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 14 dic. 1987, in vigore dal 1° mar. 1988 (RU 1988 241). | ||||||
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RS 942.211 OIP Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) Art. 17 Menzione della riduzione di prezzo |
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| L'indicazione in cifre di riduzioni di prezzo, abbuoni, vantaggi procurati da campagne di ritiro o di scambio come anche di regali, ecc. è assimilata all'indicazione di altri prezzi all'infuori di quelli effettivamente da pagare. | ||||||
| L'obbligo di indicare i prezzi e di specificare il prodotto e l'unità di vendita si applica, giusta la presente ordinanza, a tali indicazioni. Sono eccettuate le indicazioni concernenti parecchi prodotti di ugual natura, prodotti diversi, gruppi di prodotti o assortimenti, sempre che l'aliquota o l'importo di riduzione siano i medesimi. [1] | ||||||
| Il capoverso 2 si applica per analogia alle prestazioni di servizio. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959). [2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 14 dic. 1987, in vigore dal 1° mar. 1988 (RU 1988 241). | ||||||
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RS 942.211 OIP Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) Art. 17 Menzione della riduzione di prezzo |
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| L'indicazione in cifre di riduzioni di prezzo, abbuoni, vantaggi procurati da campagne di ritiro o di scambio come anche di regali, ecc. è assimilata all'indicazione di altri prezzi all'infuori di quelli effettivamente da pagare. | ||||||
| L'obbligo di indicare i prezzi e di specificare il prodotto e l'unità di vendita si applica, giusta la presente ordinanza, a tali indicazioni. Sono eccettuate le indicazioni concernenti parecchi prodotti di ugual natura, prodotti diversi, gruppi di prodotti o assortimenti, sempre che l'aliquota o l'importo di riduzione siano i medesimi. [1] | ||||||
| Il capoverso 2 si applica per analogia alle prestazioni di servizio. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959). [2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 14 dic. 1987, in vigore dal 1° mar. 1988 (RU 1988 241). | ||||||
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RS 942.211 OIP Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) Art. 15 [1] Indicazione fallace dei prezzi |
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| Le disposizioni concernenti l'indicazione fallace dei prezzi (art. 16 a 18) s'applicano parimente alla pubblicità. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 dic. 1987, in vigore dal 1° mar. 1988 (RU 1988 241). | ||||||
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RS 942.211 OIP Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) Art. 17 Menzione della riduzione di prezzo |
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| L'indicazione in cifre di riduzioni di prezzo, abbuoni, vantaggi procurati da campagne di ritiro o di scambio come anche di regali, ecc. è assimilata all'indicazione di altri prezzi all'infuori di quelli effettivamente da pagare. | ||||||
| L'obbligo di indicare i prezzi e di specificare il prodotto e l'unità di vendita si applica, giusta la presente ordinanza, a tali indicazioni. Sono eccettuate le indicazioni concernenti parecchi prodotti di ugual natura, prodotti diversi, gruppi di prodotti o assortimenti, sempre che l'aliquota o l'importo di riduzione siano i medesimi. [1] | ||||||
| Il capoverso 2 si applica per analogia alle prestazioni di servizio. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959). [2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 14 dic. 1987, in vigore dal 1° mar. 1988 (RU 1988 241). | ||||||
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RS 942.211 OIP Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) Art. 17 Menzione della riduzione di prezzo |
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| L'indicazione in cifre di riduzioni di prezzo, abbuoni, vantaggi procurati da campagne di ritiro o di scambio come anche di regali, ecc. è assimilata all'indicazione di altri prezzi all'infuori di quelli effettivamente da pagare. | ||||||
| L'obbligo di indicare i prezzi e di specificare il prodotto e l'unità di vendita si applica, giusta la presente ordinanza, a tali indicazioni. Sono eccettuate le indicazioni concernenti parecchi prodotti di ugual natura, prodotti diversi, gruppi di prodotti o assortimenti, sempre che l'aliquota o l'importo di riduzione siano i medesimi. [1] | ||||||
| Il capoverso 2 si applica per analogia alle prestazioni di servizio. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959). [2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 14 dic. 1987, in vigore dal 1° mar. 1988 (RU 1988 241). | ||||||
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RS 942.211 OIP Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) Art. 17 Menzione della riduzione di prezzo |
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| L'indicazione in cifre di riduzioni di prezzo, abbuoni, vantaggi procurati da campagne di ritiro o di scambio come anche di regali, ecc. è assimilata all'indicazione di altri prezzi all'infuori di quelli effettivamente da pagare. | ||||||
| L'obbligo di indicare i prezzi e di specificare il prodotto e l'unità di vendita si applica, giusta la presente ordinanza, a tali indicazioni. Sono eccettuate le indicazioni concernenti parecchi prodotti di ugual natura, prodotti diversi, gruppi di prodotti o assortimenti, sempre che l'aliquota o l'importo di riduzione siano i medesimi. [1] | ||||||
| Il capoverso 2 si applica per analogia alle prestazioni di servizio. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959). [2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 14 dic. 1987, in vigore dal 1° mar. 1988 (RU 1988 241). | ||||||
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RS 942.211 OIP Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) Art. 17 Menzione della riduzione di prezzo |
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| L'indicazione in cifre di riduzioni di prezzo, abbuoni, vantaggi procurati da campagne di ritiro o di scambio come anche di regali, ecc. è assimilata all'indicazione di altri prezzi all'infuori di quelli effettivamente da pagare. | ||||||
| L'obbligo di indicare i prezzi e di specificare il prodotto e l'unità di vendita si applica, giusta la presente ordinanza, a tali indicazioni. Sono eccettuate le indicazioni concernenti parecchi prodotti di ugual natura, prodotti diversi, gruppi di prodotti o assortimenti, sempre che l'aliquota o l'importo di riduzione siano i medesimi. [1] | ||||||
| Il capoverso 2 si applica per analogia alle prestazioni di servizio. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959). [2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 14 dic. 1987, in vigore dal 1° mar. 1988 (RU 1988 241). | ||||||
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RS 942.211 OIP Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) Art. 17 Menzione della riduzione di prezzo |
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| L'indicazione in cifre di riduzioni di prezzo, abbuoni, vantaggi procurati da campagne di ritiro o di scambio come anche di regali, ecc. è assimilata all'indicazione di altri prezzi all'infuori di quelli effettivamente da pagare. | ||||||
| L'obbligo di indicare i prezzi e di specificare il prodotto e l'unità di vendita si applica, giusta la presente ordinanza, a tali indicazioni. Sono eccettuate le indicazioni concernenti parecchi prodotti di ugual natura, prodotti diversi, gruppi di prodotti o assortimenti, sempre che l'aliquota o l'importo di riduzione siano i medesimi. [1] | ||||||
| Il capoverso 2 si applica per analogia alle prestazioni di servizio. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959). [2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 14 dic. 1987, in vigore dal 1° mar. 1988 (RU 1988 241). | ||||||
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RS 942.211 OIP Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) Art. 17 Menzione della riduzione di prezzo |
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| L'indicazione in cifre di riduzioni di prezzo, abbuoni, vantaggi procurati da campagne di ritiro o di scambio come anche di regali, ecc. è assimilata all'indicazione di altri prezzi all'infuori di quelli effettivamente da pagare. | ||||||
| L'obbligo di indicare i prezzi e di specificare il prodotto e l'unità di vendita si applica, giusta la presente ordinanza, a tali indicazioni. Sono eccettuate le indicazioni concernenti parecchi prodotti di ugual natura, prodotti diversi, gruppi di prodotti o assortimenti, sempre che l'aliquota o l'importo di riduzione siano i medesimi. [1] | ||||||
| Il capoverso 2 si applica per analogia alle prestazioni di servizio. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959). [2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 14 dic. 1987, in vigore dal 1° mar. 1988 (RU 1988 241). | ||||||
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RS 942.211 OIP Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) Art. 17 Menzione della riduzione di prezzo |
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| L'indicazione in cifre di riduzioni di prezzo, abbuoni, vantaggi procurati da campagne di ritiro o di scambio come anche di regali, ecc. è assimilata all'indicazione di altri prezzi all'infuori di quelli effettivamente da pagare. | ||||||
| L'obbligo di indicare i prezzi e di specificare il prodotto e l'unità di vendita si applica, giusta la presente ordinanza, a tali indicazioni. Sono eccettuate le indicazioni concernenti parecchi prodotti di ugual natura, prodotti diversi, gruppi di prodotti o assortimenti, sempre che l'aliquota o l'importo di riduzione siano i medesimi. [1] | ||||||
| Il capoverso 2 si applica per analogia alle prestazioni di servizio. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959). [2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 14 dic. 1987, in vigore dal 1° mar. 1988 (RU 1988 241). | ||||||
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RS 942.211 OIP Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) Art. 17 Menzione della riduzione di prezzo |
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| L'indicazione in cifre di riduzioni di prezzo, abbuoni, vantaggi procurati da campagne di ritiro o di scambio come anche di regali, ecc. è assimilata all'indicazione di altri prezzi all'infuori di quelli effettivamente da pagare. | ||||||
| L'obbligo di indicare i prezzi e di specificare il prodotto e l'unità di vendita si applica, giusta la presente ordinanza, a tali indicazioni. Sono eccettuate le indicazioni concernenti parecchi prodotti di ugual natura, prodotti diversi, gruppi di prodotti o assortimenti, sempre che l'aliquota o l'importo di riduzione siano i medesimi. [1] | ||||||
| Il capoverso 2 si applica per analogia alle prestazioni di servizio. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959). [2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 14 dic. 1987, in vigore dal 1° mar. 1988 (RU 1988 241). | ||||||
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RS 942.211 OIP Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) Art. 17 Menzione della riduzione di prezzo |
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| L'indicazione in cifre di riduzioni di prezzo, abbuoni, vantaggi procurati da campagne di ritiro o di scambio come anche di regali, ecc. è assimilata all'indicazione di altri prezzi all'infuori di quelli effettivamente da pagare. | ||||||
| L'obbligo di indicare i prezzi e di specificare il prodotto e l'unità di vendita si applica, giusta la presente ordinanza, a tali indicazioni. Sono eccettuate le indicazioni concernenti parecchi prodotti di ugual natura, prodotti diversi, gruppi di prodotti o assortimenti, sempre che l'aliquota o l'importo di riduzione siano i medesimi. [1] | ||||||
| Il capoverso 2 si applica per analogia alle prestazioni di servizio. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959). [2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 14 dic. 1987, in vigore dal 1° mar. 1988 (RU 1988 241). | ||||||
|
RS 942.211 OIP Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) Art. 16 [1] Indicazione di altri prezzi |
||||||
| Oltre al prezzo effettivamente da pagare il fornitore può indicare un prezzo comparativo se: | ||||||
| ha effettivamente offerto la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo comparativo (autocomparazione) nei seguenti intervalli di tempo:fino a immediatamente prima dell'indicazione del prezzo effettivamente da pagare, oper almeno 30 giorni consecutivi; | ||||||
| fino a immediatamente prima dell'indicazione del prezzo effettivamente da pagare, o | ||||||
| per almeno 30 giorni consecutivi; | ||||||
| effettivamente offrirà la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo con effetto immediato (prezzo di lancio); o | ||||||
| altri fornitori offrono effettivamente a questo prezzo una parte preponderante delle merci o delle prestazioni di servizi identiche nel settore del mercato che entra in considerazione (confronto con la concorrenza). | ||||||
| In caso di prezzo di lancio o di confronto con la concorrenza, dall'annuncio deve risultare di quale tipo di comparazione dei prezzi si tratta. Su domanda, il fornitore deve rendere verosimile l'adempimento delle condizioni giustificanti l'indicazione di prezzi comparativi secondo il capoverso 1. [3] | ||||||
| Il prezzo comparativo di cui al capoverso 1 lettera a numero 1 e lettera b può essere indicato solo per la metà del periodo in cui è stato o sarà praticato, ma al massimo per due mesi. Il prezzo comparativo di cui al capoverso 1 lettera a numero 2 può essere indicato senza limiti di tempo e utilizzato per tutte le riduzioni di prezzo successive e consecutive. [4] | ||||||
| Se il fornitore ritira temporaneamente merci o prestazioni di servizi dalla propria offerta e poi le mette nuovamente in vendita, può continuare a indicare l'ultimo prezzo comparativo praticato prima di tale ritiro secondo il capoverso 1 lettera a numero 2. [5] | ||||||
| I prezzi di merci rapidamente deperibili, se sono stati praticati durante mezza giornata, possono essere dati come prezzi comparativi durante il giorno seguente. | ||||||
| È lecito fornire prezzi di catalogo, prezzi indicativi e simili a titolo di prezzi comparativi soltanto se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 1 lettera c. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 621). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959). Correzione del 27 apr. 2021 (RU 2021 245). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 621). [5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 621). | ||||||
|
RS 942.211 OIP Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) Art. 16 [1] Indicazione di altri prezzi |
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| Oltre al prezzo effettivamente da pagare il fornitore può indicare un prezzo comparativo se: | ||||||
| ha effettivamente offerto la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo comparativo (autocomparazione) nei seguenti intervalli di tempo:fino a immediatamente prima dell'indicazione del prezzo effettivamente da pagare, oper almeno 30 giorni consecutivi; | ||||||
| fino a immediatamente prima dell'indicazione del prezzo effettivamente da pagare, o | ||||||
| per almeno 30 giorni consecutivi; | ||||||
| effettivamente offrirà la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo con effetto immediato (prezzo di lancio); o | ||||||
| altri fornitori offrono effettivamente a questo prezzo una parte preponderante delle merci o delle prestazioni di servizi identiche nel settore del mercato che entra in considerazione (confronto con la concorrenza). | ||||||
| In caso di prezzo di lancio o di confronto con la concorrenza, dall'annuncio deve risultare di quale tipo di comparazione dei prezzi si tratta. Su domanda, il fornitore deve rendere verosimile l'adempimento delle condizioni giustificanti l'indicazione di prezzi comparativi secondo il capoverso 1. [3] | ||||||
| Il prezzo comparativo di cui al capoverso 1 lettera a numero 1 e lettera b può essere indicato solo per la metà del periodo in cui è stato o sarà praticato, ma al massimo per due mesi. Il prezzo comparativo di cui al capoverso 1 lettera a numero 2 può essere indicato senza limiti di tempo e utilizzato per tutte le riduzioni di prezzo successive e consecutive. [4] | ||||||
| Se il fornitore ritira temporaneamente merci o prestazioni di servizi dalla propria offerta e poi le mette nuovamente in vendita, può continuare a indicare l'ultimo prezzo comparativo praticato prima di tale ritiro secondo il capoverso 1 lettera a numero 2. [5] | ||||||
| I prezzi di merci rapidamente deperibili, se sono stati praticati durante mezza giornata, possono essere dati come prezzi comparativi durante il giorno seguente. | ||||||
| È lecito fornire prezzi di catalogo, prezzi indicativi e simili a titolo di prezzi comparativi soltanto se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 1 lettera c. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 621). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959). Correzione del 27 apr. 2021 (RU 2021 245). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 621). [5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 621). | ||||||