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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 335 |
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| Possono essere erette delle fondazioni di famiglia secondo le norme del diritto delle persone o del diritto successorio, nel senso che si possono dedicare dei beni a beneficio di una famiglia per le spese di educazione, dotazione od assistenza dei suoi membri o per altro simile fine. | ||||||
| L'erezione di fedecommessi di famiglia non è più permessa. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 335 |
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| Possono essere erette delle fondazioni di famiglia secondo le norme del diritto delle persone o del diritto successorio, nel senso che si possono dedicare dei beni a beneficio di una famiglia per le spese di educazione, dotazione od assistenza dei suoi membri o per altro simile fine. | ||||||
| L'erezione di fedecommessi di famiglia non è più permessa. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 335 |
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| Possono essere erette delle fondazioni di famiglia secondo le norme del diritto delle persone o del diritto successorio, nel senso che si possono dedicare dei beni a beneficio di una famiglia per le spese di educazione, dotazione od assistenza dei suoi membri o per altro simile fine. | ||||||
| L'erezione di fedecommessi di famiglia non è più permessa. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 335 |
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| Possono essere erette delle fondazioni di famiglia secondo le norme del diritto delle persone o del diritto successorio, nel senso che si possono dedicare dei beni a beneficio di una famiglia per le spese di educazione, dotazione od assistenza dei suoi membri o per altro simile fine. | ||||||
| L'erezione di fedecommessi di famiglia non è più permessa. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 335 |
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| Possono essere erette delle fondazioni di famiglia secondo le norme del diritto delle persone o del diritto successorio, nel senso che si possono dedicare dei beni a beneficio di una famiglia per le spese di educazione, dotazione od assistenza dei suoi membri o per altro simile fine. | ||||||
| L'erezione di fedecommessi di famiglia non è più permessa. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 81 |
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| La fondazione è costituita per atto pubblico o per disposizione a causa di morte. | ||||||
| L'iscrizione nel registro di commercio si eseguisce secondo l'atto di fondazione od, occorrendo, secondo le istruzioni dell'autorità di vigilanza; indica inoltre i nomi dei membri dell'amministrazione. [1] | ||||||
| L'autorità che procede alla pubblicazione della disposizione a causa di morte comunica all'ufficiale del registro di commercio la costituzione della fondazione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). [2] Introdotto dalla cifra I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 335 |
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| Possono essere erette delle fondazioni di famiglia secondo le norme del diritto delle persone o del diritto successorio, nel senso che si possono dedicare dei beni a beneficio di una famiglia per le spese di educazione, dotazione od assistenza dei suoi membri o per altro simile fine. | ||||||
| L'erezione di fedecommessi di famiglia non è più permessa. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 335 |
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| Possono essere erette delle fondazioni di famiglia secondo le norme del diritto delle persone o del diritto successorio, nel senso che si possono dedicare dei beni a beneficio di una famiglia per le spese di educazione, dotazione od assistenza dei suoi membri o per altro simile fine. | ||||||
| L'erezione di fedecommessi di famiglia non è più permessa. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 335 |
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| Possono essere erette delle fondazioni di famiglia secondo le norme del diritto delle persone o del diritto successorio, nel senso che si possono dedicare dei beni a beneficio di una famiglia per le spese di educazione, dotazione od assistenza dei suoi membri o per altro simile fine. | ||||||
| L'erezione di fedecommessi di famiglia non è più permessa. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 335 |
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| Possono essere erette delle fondazioni di famiglia secondo le norme del diritto delle persone o del diritto successorio, nel senso che si possono dedicare dei beni a beneficio di una famiglia per le spese di educazione, dotazione od assistenza dei suoi membri o per altro simile fine. | ||||||
| L'erezione di fedecommessi di famiglia non è più permessa. | ||||||