SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 560 - 1 Gli eredi acquistano per legge l'universalità della successione dal momento della sua apertura. |
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1 | Gli eredi acquistano per legge l'universalità della successione dal momento della sua apertura. |
2 | Salve le eccezioni previste dalla legge, i crediti, la proprietà, gli altri diritti reali ed il possesso del defunto passano senz'altro agli eredi, ed i debiti del medesimo diventano loro debiti personali. |
3 | Per gli eredi istituiti, gli effetti dell'acquisto risalgono al momento dell'apertura della successione, e gli eredi legittimi sono tenuti a consegnar loro l'eredità secondo le regole del possesso. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 22 - 1 L'attinenza di una persona è determinata dalla sua cittadinanza. |
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1 | L'attinenza di una persona è determinata dalla sua cittadinanza. |
2 | La cittadinanza è determinata dal diritto pubblico. |
3 | Se una persona è cittadina di più luoghi, fa stato per la sua attinenza il luogo dove ha il suo domicilio o dove l'ebbe da ultimo; e in mancanza di domicilio, il luogo dell'ultima cittadinanza acquistata da essa o da' suoi ascendenti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 637 - 1 Compiuta la divisione, gli eredi sono fra di loro tenuti alla garanzia per i beni della divisione come il venditore e il compratore. |
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1 | Compiuta la divisione, gli eredi sono fra di loro tenuti alla garanzia per i beni della divisione come il venditore e il compratore. |
2 | Essi sono reciprocamente garanti dell'esistenza dei crediti attribuiti nella divisione, ed in caso d'insolvenza del debitore rispondono reciprocamente come fideiussori semplici per l'importo del valore attribuito, eccettoché trattisi di cartevalori che hanno un prezzo di borsa o di mercato. |
3 | L'azione di garanzia si prescrive in un anno dalla chiusura della divisione o dalla scadenza dei crediti verificatasi più tardi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 637 - 1 Compiuta la divisione, gli eredi sono fra di loro tenuti alla garanzia per i beni della divisione come il venditore e il compratore. |
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1 | Compiuta la divisione, gli eredi sono fra di loro tenuti alla garanzia per i beni della divisione come il venditore e il compratore. |
2 | Essi sono reciprocamente garanti dell'esistenza dei crediti attribuiti nella divisione, ed in caso d'insolvenza del debitore rispondono reciprocamente come fideiussori semplici per l'importo del valore attribuito, eccettoché trattisi di cartevalori che hanno un prezzo di borsa o di mercato. |
3 | L'azione di garanzia si prescrive in un anno dalla chiusura della divisione o dalla scadenza dei crediti verificatasi più tardi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 637 - 1 Compiuta la divisione, gli eredi sono fra di loro tenuti alla garanzia per i beni della divisione come il venditore e il compratore. |
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1 | Compiuta la divisione, gli eredi sono fra di loro tenuti alla garanzia per i beni della divisione come il venditore e il compratore. |
2 | Essi sono reciprocamente garanti dell'esistenza dei crediti attribuiti nella divisione, ed in caso d'insolvenza del debitore rispondono reciprocamente come fideiussori semplici per l'importo del valore attribuito, eccettoché trattisi di cartevalori che hanno un prezzo di borsa o di mercato. |
3 | L'azione di garanzia si prescrive in un anno dalla chiusura della divisione o dalla scadenza dei crediti verificatasi più tardi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 637 - 1 Compiuta la divisione, gli eredi sono fra di loro tenuti alla garanzia per i beni della divisione come il venditore e il compratore. |
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1 | Compiuta la divisione, gli eredi sono fra di loro tenuti alla garanzia per i beni della divisione come il venditore e il compratore. |
2 | Essi sono reciprocamente garanti dell'esistenza dei crediti attribuiti nella divisione, ed in caso d'insolvenza del debitore rispondono reciprocamente come fideiussori semplici per l'importo del valore attribuito, eccettoché trattisi di cartevalori che hanno un prezzo di borsa o di mercato. |
3 | L'azione di garanzia si prescrive in un anno dalla chiusura della divisione o dalla scadenza dei crediti verificatasi più tardi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 637 - 1 Compiuta la divisione, gli eredi sono fra di loro tenuti alla garanzia per i beni della divisione come il venditore e il compratore. |
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1 | Compiuta la divisione, gli eredi sono fra di loro tenuti alla garanzia per i beni della divisione come il venditore e il compratore. |
2 | Essi sono reciprocamente garanti dell'esistenza dei crediti attribuiti nella divisione, ed in caso d'insolvenza del debitore rispondono reciprocamente come fideiussori semplici per l'importo del valore attribuito, eccettoché trattisi di cartevalori che hanno un prezzo di borsa o di mercato. |
3 | L'azione di garanzia si prescrive in un anno dalla chiusura della divisione o dalla scadenza dei crediti verificatasi più tardi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 637 - 1 Compiuta la divisione, gli eredi sono fra di loro tenuti alla garanzia per i beni della divisione come il venditore e il compratore. |
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1 | Compiuta la divisione, gli eredi sono fra di loro tenuti alla garanzia per i beni della divisione come il venditore e il compratore. |
2 | Essi sono reciprocamente garanti dell'esistenza dei crediti attribuiti nella divisione, ed in caso d'insolvenza del debitore rispondono reciprocamente come fideiussori semplici per l'importo del valore attribuito, eccettoché trattisi di cartevalori che hanno un prezzo di borsa o di mercato. |
3 | L'azione di garanzia si prescrive in un anno dalla chiusura della divisione o dalla scadenza dei crediti verificatasi più tardi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 637 - 1 Compiuta la divisione, gli eredi sono fra di loro tenuti alla garanzia per i beni della divisione come il venditore e il compratore. |
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1 | Compiuta la divisione, gli eredi sono fra di loro tenuti alla garanzia per i beni della divisione come il venditore e il compratore. |
2 | Essi sono reciprocamente garanti dell'esistenza dei crediti attribuiti nella divisione, ed in caso d'insolvenza del debitore rispondono reciprocamente come fideiussori semplici per l'importo del valore attribuito, eccettoché trattisi di cartevalori che hanno un prezzo di borsa o di mercato. |
3 | L'azione di garanzia si prescrive in un anno dalla chiusura della divisione o dalla scadenza dei crediti verificatasi più tardi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 637 - 1 Compiuta la divisione, gli eredi sono fra di loro tenuti alla garanzia per i beni della divisione come il venditore e il compratore. |
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1 | Compiuta la divisione, gli eredi sono fra di loro tenuti alla garanzia per i beni della divisione come il venditore e il compratore. |
2 | Essi sono reciprocamente garanti dell'esistenza dei crediti attribuiti nella divisione, ed in caso d'insolvenza del debitore rispondono reciprocamente come fideiussori semplici per l'importo del valore attribuito, eccettoché trattisi di cartevalori che hanno un prezzo di borsa o di mercato. |
3 | L'azione di garanzia si prescrive in un anno dalla chiusura della divisione o dalla scadenza dei crediti verificatasi più tardi. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 284 - 1 L'affittuario deve provvedere all'ordinaria manutenzione della cosa. |
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1 | L'affittuario deve provvedere all'ordinaria manutenzione della cosa. |
2 | Egli deve provvedere alle piccole riparazioni in conformità degli usi locali e sostituire gli utensili e le attrezzature di poco valore periti per vetustà o per l'uso. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 284 - 1 L'affittuario deve provvedere all'ordinaria manutenzione della cosa. |
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1 | L'affittuario deve provvedere all'ordinaria manutenzione della cosa. |
2 | Egli deve provvedere alle piccole riparazioni in conformità degli usi locali e sostituire gli utensili e le attrezzature di poco valore periti per vetustà o per l'uso. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 284 - 1 L'affittuario deve provvedere all'ordinaria manutenzione della cosa. |
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1 | L'affittuario deve provvedere all'ordinaria manutenzione della cosa. |
2 | Egli deve provvedere alle piccole riparazioni in conformità degli usi locali e sostituire gli utensili e le attrezzature di poco valore periti per vetustà o per l'uso. |